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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/10/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 01.10.2024 N. 370/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, sono elettivamente domiciliate
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega alla dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 giugno 2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona Parte_2
– Sezione Lavoro – il per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1.accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
• Euro 2.000,00 Parte_1
• Euro 1.000,00 Parte_2 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:
4. Euro 2.000,00 Parte_1
5. Euro 1.000,00 Parte_2
6. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
7. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
- in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_2
- eccependo l'inammissibilità e, comunque,
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
2
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 1 ottobre 2024, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. e sono due insegnanti che, Parte_1 Parte_2 pacifico in giudizio, nel corso degli anni hanno lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc. 9-12, fascicolo ricorrenti;
stati matricolari, doc. 1 ss., fascicolo convenuto).
Segnatamente, – attualmente immessa in ruolo a decorrere dal Parte_1
1.092023 presso la Scuola media “Foscolo” di Vescovato (doc. 7, fascicolo ricorrente) - ha prestato servizio:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per 16 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “Cremona Quattro” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Ferrari” di
Castelverde;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.09.2021 al 30.06.2022, per 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Fermi” di
Pizzighettone;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 12.10.2022 al 8.6.2023 e con di 6 ore di servizio settimanali e con contratto dal 18.10.2023 al 8.6.2023 di 1 ora di servizio settimanale presso la Scuola media “Campi” di CP_1
La ricorrente – attualmente in servizio Parte_2 presso l'IC: “Don Primo Mazzolari” di con contratto dal CP_1
13.9.2024 al 31.8.2024 (cfr. produzione del 26.9.2024) - ha prestato servizio, per quanto rileva ai fini del presente giudizio:
3 - nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 20.10.2021 al 30.06.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Colombo Aporti” di CP_1
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Manzoni” di CP_1
Con il presente giudizio, le lavoratrici si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “tempestiva richiesta”
e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della
Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito solo in via gradata per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), mentre, in via principale, hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
4 2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
5 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
6 un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio.
*
7 2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Deve, peraltro, osservarsi che la Suprema Corte, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, si è pronunciata soltanto sul diritto all'attribuzione del beneficio per i docenti impiegati in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni e con orario full time.
Diversamente, il caso sottoposto all'attenzione del Giudicante impone – per la natura e la durata dei contratti stipulati dai ricorrenti - un'ulteriore riflessione sull'estensibilità del diritto di percepire la “carta del docente” anche in favore degli insegnanti in servizio con orario a tempo parziale.
Ebbene, al riguardo deve osservarsi che il D.P.C.M. del 28.11.2016 stabilisce, all'art. 1, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza prevedere che la durata della prestazione part time possa in qualche modo incidere sulla misura del beneficio.
8 Tuttavia, non può trascurarsi che - ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola - i docenti part time di ruolo devono garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra;
orario che, anche in presenza di particolari esigenze legate alla salvaguardia del principio di unicità del docente, non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno (cfr. Circ. n. 8 del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 21 ottobre 1997).
Dalla lettura congiunta delle citate fonti discende che la Carta viene attribuita anche al docente di ruolo part time, che, per definizione, è chiamato a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra, ovvero almeno il 30% per specifiche ragioni organizzative;
in presenza di tali presupposti, il beneficio viene erogato integralmente e non, invece, secondo il principio del pro rata temporis.
Ne consegue, a parere del Giudicante, che una piena “equiparabilità” - ai sensi della clausola 4 dell'Accordo - tra docenti di ruolo e precari part time possa sussistere solo quando anche il docente supplente presti servizio per un analogo monte ore e, in tal caso, egli avrà diritto al bonus docenti nella misura unitaria prevista dalla legge.
Supplenze più brevi, sotto il profilo della durata settimanale della prestazione, non assumono, infatti, una consistenza tale da giustificare – già nell'ottica legislativa –
l'adempimento all'obbligo formativo mediante l'avvalimento dello specifico strumento in esame.
A tal fine, occorre ancora considerare che - secondo le previsioni del DPR n.
89/2009 e dell'art. 28, co. 5, del CCNL Scuola 2006/2009 - l'attività di insegnamento si svolge, come orario di riferimento per i docenti a tempo pieno, in 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali per la scuola elementare e 18 ore settimanali per la scuola secondaria.
Una prestazione lavorativa inferiore al 50% (ovvero al 30%, in caso di particolari necessità organizzative) rispetto al monte ore sopra richiamato non può, quindi, ritenersi “equiparabile” al servizio minimo che, per legge e per contratto collettivo, devono svolgere i docenti di ruolo part time: in tal caso, pertanto, la prestazione lavorativa non ricade nel campo di operatività della clausola 4 dell'Accordo, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e non dà diritto all'attribuzione della carta docente a fini formativi (cfr. in tal senso anche Tribunale di Grosseto, n. 322/2024;
Tribunale di Roma, R.G. n. 8601/2024); né, per altro verso, l'attribuzione del
9 beneficio ai docenti a tempo parziale che prestino servizio per una durata inferiore a quella stabilita dalle fonti ministeriali e dalla contrattazione collettiva trova copertura in fonti interne ulteriori e diverse dall'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015.
Peraltro, l'estraneità della fattispecie alla clausola 4 preclude anche l'invocazione del principio del pro rata temporis, al fine di ottenere un ricalcolo proporzionale del quantum in ragione del monte ore lavorato: una simile ipotesi, del resto, non appare percorribile neppure in astratto, sol che si consideri che il legislatore nazionale neppure ha contemplato una parcellizzazione del beneficio e, anzi, alle condizioni già richiamate, lo ha riconosciuto ai lavoratori part time nella sua interezza.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, a eccezione dell'a.s. 2022/2023 per la ricorrente : Parte_1 come emerge dalla ricostruzione dei servizi sopra effettuata, infatti, per tutte le altre annualità esse hanno sempre lavorato per tutto l'anno scolastico (con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto) e con un orario sempre pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra di riferimento.
*
3.1 Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che le ricorrenti, come sopra chiarito, hanno attualmente in corso rapporti di lavoro con il
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro CP_1 disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. In conformità al recente arresto della Suprema Corte, inoltre, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
10 4. La regolazione delle spese di lite segue l'art. 91 c.p.c. e, pertanto, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza integrale dell'Amministrazione convenuta, questa deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e della sua bassa complessità, del valore della lite e delle fasi processuali concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatari. Essendo necessaria la sola consultazione degli stati matricolari, peraltro prodotti anche dal convenuto, non si ravvisano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014 (Cfr. Cass. ord. n.
37692/2022)
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione come per legge;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_2 docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che gli stessi ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 900,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Americo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 1 ottobre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, Via Cosseria n. 2, sono elettivamente domiciliate
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega alla dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 giugno 2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona Parte_2
– Sezione Lavoro – il per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
1.accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
• Euro 2.000,00 Parte_1
• Euro 1.000,00 Parte_2 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per:
4. Euro 2.000,00 Parte_1
5. Euro 1.000,00 Parte_2
6. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
7. Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
- in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_2
- eccependo l'inammissibilità e, comunque,
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
2
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 1 ottobre 2024, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. e sono due insegnanti che, Parte_1 Parte_2 pacifico in giudizio, nel corso degli anni hanno lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc. 9-12, fascicolo ricorrenti;
stati matricolari, doc. 1 ss., fascicolo convenuto).
Segnatamente, – attualmente immessa in ruolo a decorrere dal Parte_1
1.092023 presso la Scuola media “Foscolo” di Vescovato (doc. 7, fascicolo ricorrente) - ha prestato servizio:
- nell'A.S. 2019/2020, con contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per 16 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “Cremona Quattro” di CP_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Ferrari” di
Castelverde;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.09.2021 al 30.06.2022, per 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola media “Fermi” di
Pizzighettone;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 12.10.2022 al 8.6.2023 e con di 6 ore di servizio settimanali e con contratto dal 18.10.2023 al 8.6.2023 di 1 ora di servizio settimanale presso la Scuola media “Campi” di CP_1
La ricorrente – attualmente in servizio Parte_2 presso l'IC: “Don Primo Mazzolari” di con contratto dal CP_1
13.9.2024 al 31.8.2024 (cfr. produzione del 26.9.2024) - ha prestato servizio, per quanto rileva ai fini del presente giudizio:
3 - nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 20.10.2021 al 30.06.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Colombo Aporti” di CP_1
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.09.2022 al 31.08.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Manzoni” di CP_1
Con il presente giudizio, le lavoratrici si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “tempestiva richiesta”
e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della
Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito solo in via gradata per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), mentre, in via principale, hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
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4 2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
5 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
6 un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali o fino al termine delle lezioni (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio.
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7 2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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2.6 Deve, peraltro, osservarsi che la Suprema Corte, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, si è pronunciata soltanto sul diritto all'attribuzione del beneficio per i docenti impiegati in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni e con orario full time.
Diversamente, il caso sottoposto all'attenzione del Giudicante impone – per la natura e la durata dei contratti stipulati dai ricorrenti - un'ulteriore riflessione sull'estensibilità del diritto di percepire la “carta del docente” anche in favore degli insegnanti in servizio con orario a tempo parziale.
Ebbene, al riguardo deve osservarsi che il D.P.C.M. del 28.11.2016 stabilisce, all'art. 1, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza prevedere che la durata della prestazione part time possa in qualche modo incidere sulla misura del beneficio.
8 Tuttavia, non può trascurarsi che - ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola - i docenti part time di ruolo devono garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra;
orario che, anche in presenza di particolari esigenze legate alla salvaguardia del principio di unicità del docente, non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno (cfr. Circ. n. 8 del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 21 ottobre 1997).
Dalla lettura congiunta delle citate fonti discende che la Carta viene attribuita anche al docente di ruolo part time, che, per definizione, è chiamato a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra, ovvero almeno il 30% per specifiche ragioni organizzative;
in presenza di tali presupposti, il beneficio viene erogato integralmente e non, invece, secondo il principio del pro rata temporis.
Ne consegue, a parere del Giudicante, che una piena “equiparabilità” - ai sensi della clausola 4 dell'Accordo - tra docenti di ruolo e precari part time possa sussistere solo quando anche il docente supplente presti servizio per un analogo monte ore e, in tal caso, egli avrà diritto al bonus docenti nella misura unitaria prevista dalla legge.
Supplenze più brevi, sotto il profilo della durata settimanale della prestazione, non assumono, infatti, una consistenza tale da giustificare – già nell'ottica legislativa –
l'adempimento all'obbligo formativo mediante l'avvalimento dello specifico strumento in esame.
A tal fine, occorre ancora considerare che - secondo le previsioni del DPR n.
89/2009 e dell'art. 28, co. 5, del CCNL Scuola 2006/2009 - l'attività di insegnamento si svolge, come orario di riferimento per i docenti a tempo pieno, in 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali per la scuola elementare e 18 ore settimanali per la scuola secondaria.
Una prestazione lavorativa inferiore al 50% (ovvero al 30%, in caso di particolari necessità organizzative) rispetto al monte ore sopra richiamato non può, quindi, ritenersi “equiparabile” al servizio minimo che, per legge e per contratto collettivo, devono svolgere i docenti di ruolo part time: in tal caso, pertanto, la prestazione lavorativa non ricade nel campo di operatività della clausola 4 dell'Accordo, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e non dà diritto all'attribuzione della carta docente a fini formativi (cfr. in tal senso anche Tribunale di Grosseto, n. 322/2024;
Tribunale di Roma, R.G. n. 8601/2024); né, per altro verso, l'attribuzione del
9 beneficio ai docenti a tempo parziale che prestino servizio per una durata inferiore a quella stabilita dalle fonti ministeriali e dalla contrattazione collettiva trova copertura in fonti interne ulteriori e diverse dall'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015.
Peraltro, l'estraneità della fattispecie alla clausola 4 preclude anche l'invocazione del principio del pro rata temporis, al fine di ottenere un ricalcolo proporzionale del quantum in ragione del monte ore lavorato: una simile ipotesi, del resto, non appare percorribile neppure in astratto, sol che si consideri che il legislatore nazionale neppure ha contemplato una parcellizzazione del beneficio e, anzi, alle condizioni già richiamate, lo ha riconosciuto ai lavoratori part time nella sua interezza.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, a eccezione dell'a.s. 2022/2023 per la ricorrente : Parte_1 come emerge dalla ricostruzione dei servizi sopra effettuata, infatti, per tutte le altre annualità esse hanno sempre lavorato per tutto l'anno scolastico (con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto) e con un orario sempre pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra di riferimento.
*
3.1 Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che le ricorrenti, come sopra chiarito, hanno attualmente in corso rapporti di lavoro con il
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro CP_1 disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. In conformità al recente arresto della Suprema Corte, inoltre, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
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10 4. La regolazione delle spese di lite segue l'art. 91 c.p.c. e, pertanto, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza integrale dell'Amministrazione convenuta, questa deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e della sua bassa complessità, del valore della lite e delle fasi processuali concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatari. Essendo necessaria la sola consultazione degli stati matricolari, peraltro prodotti anche dal convenuto, non si ravvisano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1bis, D.M. n. 55/2014 (Cfr. Cass. ord. n.
37692/2022)
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione come per legge;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_2 docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che gli stessi ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 900,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Americo, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 1 ottobre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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