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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/11/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 470 /2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27/11/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 470 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO Pt_1
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (lettera assunzione, estratto Centro per l'Impiego, dimissioni, buste paga, CU 2023, sub docc. nn. 1, 2, 3, 6, 8, 9), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della convenuta, in Pt_1 CP_1 qualità di operaio, dal 1.6.2022 al 20.9.2023, data delle dimissioni, con pagina 1 di 3 inquadramento nel livello 1' del CCNL Edilizia Industria e orario di lavoro a tempo pieno;
2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto la retribuzione a partire da luglio 2023 e, alla cessazione del rapporto, i ratei di fine rapporto e il T.F.R.;
3. - sulla base della documentazione allegata, comprensiva anche dei dati risultanti alla Cassa Edile, parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 8.964,42 per i titoli sopra indicati (di cui € 1.909,79 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta del conteggio allegato al ricorso e rettificato con deposito del
28.10.2024;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme ai dati comunicati alla Cassa Edile;
la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
6. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
7. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza,
pagina 2 di 3 nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale, già comprensivo dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 nella misura del 10%;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 8.964,42 per i titoli sopra indicati (di cui € 1.909,79 Pt_1 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.964,50, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27/11/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 470 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO Pt_1
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (lettera assunzione, estratto Centro per l'Impiego, dimissioni, buste paga, CU 2023, sub docc. nn. 1, 2, 3, 6, 8, 9), da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della convenuta, in Pt_1 CP_1 qualità di operaio, dal 1.6.2022 al 20.9.2023, data delle dimissioni, con pagina 1 di 3 inquadramento nel livello 1' del CCNL Edilizia Industria e orario di lavoro a tempo pieno;
2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto la retribuzione a partire da luglio 2023 e, alla cessazione del rapporto, i ratei di fine rapporto e il T.F.R.;
3. - sulla base della documentazione allegata, comprensiva anche dei dati risultanti alla Cassa Edile, parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 8.964,42 per i titoli sopra indicati (di cui € 1.909,79 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta del conteggio allegato al ricorso e rettificato con deposito del
28.10.2024;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme ai dati comunicati alla Cassa Edile;
la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
6. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
7. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza,
pagina 2 di 3 nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale, già comprensivo dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/14 nella misura del 10%;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 8.964,42 per i titoli sopra indicati (di cui € 1.909,79 Pt_1 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.964,50, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3