Articolo 1 della Legge 25 luglio 1956, n. 836
Articolo 2
Versione
23 agosto 1956
Art. 1.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305 , gia' collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.
La riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 23 agosto 1956