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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6/2025 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra D'Amico elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. ; CP_1 C.F._2
APPELLATA- CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 505/2024 del Tribunale di Pesaro del
6 giugno 2025.
CONCLUSIONI pagina 1 di 2 La parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio - rinuncia accettata dalla parte appellata, non costituita - ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Pesaro Ancona che ha parzialmente modificato il Decreto del Tribunale Pesaro n. cron. 3970/2022 del
30.03.2022 che aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore della coppia, Controparte_3
La sig.ra on si è costituita. CP_1
In data 11.04.2025 la difesa dell'appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., sottoscritta da , Parte_1 alla quale è stata allegata una scrittura privata con cui le parti, in data 4.4.2025, hanno trovato un accordo bonario che risulta rispondente all'interesse della minore - esteso anche ai profili non oggetto di impugnazione - nonché la dichiarazione di accettazione di rinuncia all'appello da parte della sig.ra CP_1
(sebbene non richiesta dalla legge, non essendosi la parte costituita in giudizio).
Va, dunque, dichiarata, ai sensi degli artt.306 e 359 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio.
Infine, preso atto della mancata costituzione dell'appellata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ancona, il 25.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6/2025 R.G. promossa da
- (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra D'Amico elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. ; CP_1 C.F._2
APPELLATA- CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 505/2024 del Tribunale di Pesaro del
6 giugno 2025.
CONCLUSIONI pagina 1 di 2 La parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio - rinuncia accettata dalla parte appellata, non costituita - ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Pesaro Ancona che ha parzialmente modificato il Decreto del Tribunale Pesaro n. cron. 3970/2022 del
30.03.2022 che aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore della coppia, Controparte_3
La sig.ra on si è costituita. CP_1
In data 11.04.2025 la difesa dell'appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., sottoscritta da , Parte_1 alla quale è stata allegata una scrittura privata con cui le parti, in data 4.4.2025, hanno trovato un accordo bonario che risulta rispondente all'interesse della minore - esteso anche ai profili non oggetto di impugnazione - nonché la dichiarazione di accettazione di rinuncia all'appello da parte della sig.ra CP_1
(sebbene non richiesta dalla legge, non essendosi la parte costituita in giudizio).
Va, dunque, dichiarata, ai sensi degli artt.306 e 359 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio.
Infine, preso atto della mancata costituzione dell'appellata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ancona, il 25.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 2 di 2