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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4878/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Parte_1 P.IVA_1
UGO, elettivamente domiciliato in VIALE F. PETRARCA, 39 04100
LATINA presso il difensore avv. CARDOSI UGO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MASCI VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 10 04100 LATINA presso il difensore avv. MASCI VALERIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI Controparte_2
FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTI PARIOLI 40 ROMA presso il difensore avv. TASSONI FRANCO
CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni
pagina 1 di 5 Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione premesso di aver subito, quale titolare della Parte_1 ditta Jerry Style sita in Terracina Viale Europa 12, una verifica fiscale all'esito della quale le era contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed iva per l'anno 2009, accrediti non giustificati per
€ 89.465,00 ed addebiti non giustificati per € 59.110.34, entrambi per l'anno 2009; che successivamente le era notificato dall'Agenzia delle Entrate un avviso d'accertamento per € 148.703,40 per le violazioni di cui al prospetto A) e per € 11.822,00 per le violazioni di cui al prospetto B) sicchè, ravvisata la responsabilità professionale del commercialista cui si era affidata, conveniva in giudizio per sentirne accertare la Controparte_1 responsabilità contrattuale ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito, nella misura di € 160.525,40 ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
Costituendosi il convenuto, eccepita la nullità dell'atto introduttivo, contestava ogni responsabilità a cagione dell'assenza del mandato all'invio delle dichiarazioni fiscali, dell'inerzia della contribuente al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, avendo potuto, la stessa, usufruire delle agevolazioni concesse a seguito del ravvedimento operoso evitando in tal modo le sanzioni irrogatele mediante il versamento di ben più modeste somme, dell'assenza di un contratto tra le parti, della mancata riconducibilità causale di quanto accertato in danno dell'attrice al presunto errore del professionista e della possibilità comunque offerta alla di sanare le Pt_1 sanzioni per effetto degli strumenti messi a sua disposizione dal fisco e di cui non si era, invece, avvalsa.
Concludeva, pertanto, previa chiamata in causa della propria assicuratrice,
a fini di garanzia, per il rigetto delle avverse domande e Controparte_2 per la condanna per lite temeraria dell'attrice.
Costituendosi concludeva per il rigetto della domanda di Controparte_2 garanzia a fronte dell'inoperatività della polizza in relazione ai fatti invocati o, in via gradata, per la propria condanna nei limiti contrattuali, nonché, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree,
pagina 2 di 5 All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025, era definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
L'accertamento della Guardia di Finanza di Terracina presso la sede dell'impresa di cui era titolare l'attrice, è avvenuto in data 19 novembre 2010 ed in pari data i verbalizzanti hanno acquisito la documentazione relativa alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, non reperita in azienda, presso lo studio professionale del convenuto.
Il possesso di tale documentazione afferente all'attività dell'attrice se è probante dell'esistenza di un rapporto professionale tra le parti, non comprendendosi altrimenti a quale titolo il custodisse detta CP_1 documentazione fiscale, non è idonea tuttavia a dimostrare l'instaurazione del rapporto stesso in epoca antecedente al 2009, anno cui si riferiscono gli addebiti contestati alla Pt_1
Al riguardo, infatti, la teste ha riferito come fino al 2010 l'attrice Tes_1 si avvalesse della prestazione professionale di tale dott. Persona_1 presso il cui studio faceva praticantato il convenuto, precisando, altresì, come solo nella primavera/estate 2010 la portò la documentazione fiscale Pt_1 presso lo studio in quanto il dott. non teneva più la CP_1 Persona_1 contabilità della ditta.
Se dunque solo nella primavera/estate del 2010 ebbe ad istaurarsi il rapporto professionale tra l'attrice ed il convenuto, questi non può essere chiamato a rispondere di omissioni riferite al 2009, come, invece, addebitato al professionista.
È, pur vero, come il teste di parte attrice e marito della Pt_1 Testimone_2
abbia, invece, riferito che il fosse il commercialista
[...] CP_1 dell'azienda negli anni 2009 e 2010, tuttavia, nella contraddittorietà dei fatti riportati dai due testi, è l'attrice a non aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, in adesione alla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale, In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per … il risarcimento del danno, deve … provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto … (Cass. ord. 25584/2018).
pagina 3 di 5 In difetto, quindi, del riscontro scritto del contratto d'opera intellettuale, sarebbe stato onere dell'attrice fornire altrimenti la prova convincente della sussistenza del mandato professionale conferito al sin dal 2009 si dà CP_1 potergli imputargli le negligenze di cui lo accusa.
In ogni caso, quand'anche si volesse attribuire piena efficacia alle dichiarazioni del teste esse sarebbero, comunque, compatibili con Tes_2 quanto riferito dalla teste di controparte.
Infatti, la ha riferito che il convenuto abbia fatto praticantato presso lo Tes_1 studio del dott. sino al 2010 sicchè sarebbe del tutto Persona_1 verosimile che il possa, nella sua veste di praticante presso lo studio CP_1
essersi recato a prendere della documentazione presso Persona_1
l'esercizio commerciale dell'attrice ovvero averla ricevuta, dall'attrice stessa o dal marito, presso lo studio, senza che ciò dimostri il conferimento di un mandato professionale.
Non avendo, pertanto, la assolto al proprio onere probatorio, essendo Pt_1 state le dichiarazioni sul punto del coniuge contraddette dalla teste di controparte oltre ad essere, di per sé, non univoche, le domande attoree appaiono, già sotto tale aspetto, infondate.
Peraltro, la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice, si rivela priva del necessario supporto probatorio anche sotto ulteriore profilo.
Infatti, a fronte dell'accertamento fiscale risalente al 2010, e quindi ad oltre quattordici anni fa, alcun riscontro ha addotto l'attrice ai fini della prova dell'effettivo danno patito per le dedotte inadempienze del professionista, omissione tanto più significativa ove si ponga mente alle ricorrenti sanatorie e “rottamazioni” fiscali succedutesi nel corso di tale lungo arco temporale.
Se, dunque, non può sottacersi il principio di legittimità secondo il quale il risarcimento è dovuto anche per i danni futuri, essi debbono, peraltro, apparire, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (Cass. ord.
14446/2023.
In adesione, quindi, all'indirizzo sopra riportato, il verificarsi di un danno futuro deve necessariamente emergere, dalle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo dei fatti accertati sempre che inequivocabilmente pagina 4 di 5 sintomatici della probabilità del suo effettivo verificarsi, come nel caso preso in esame nella massima riportata, in cui la responsabilità risarcitoria del professionista per danni non ancora verificatisi, è stata desunta a seguito dell'istaurazione di una procedura esecutiva, evento di per sé ben più sintomatico della mera notifica dell'accertamento fiscale, tanto più se risalente al 2010.
Ne consegue, anche sotto tale ulteriore profilo, l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto alla riconvenzionale per lite temeraria, il rigetto della precedente pretesa risarcitoria [vedasi la sentenza n°753/2019 di cui al doc. 2) allegato alla comparsa di costituzione del convenuto] risulta fondato su considerazioni in parte diverse da quelle della presente pronunzia sicchè non si ravvisa nell'iniziativa giudiziaria dell'attrice mala fede o colpa grave.
La soccombenza dell'attrice ne determina, invece, la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione della somma domandata.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale per lite temeraria;
condanna alle spese del giudizio che, in applicazione dello Parte_1 scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € 8.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4878/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDOSI Parte_1 P.IVA_1
UGO, elettivamente domiciliato in VIALE F. PETRARCA, 39 04100
LATINA presso il difensore avv. CARDOSI UGO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MASCI VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 10 04100 LATINA presso il difensore avv. MASCI VALERIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI Controparte_2
FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA MONTI PARIOLI 40 ROMA presso il difensore avv. TASSONI FRANCO
CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni
pagina 1 di 5 Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione premesso di aver subito, quale titolare della Parte_1 ditta Jerry Style sita in Terracina Viale Europa 12, una verifica fiscale all'esito della quale le era contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed iva per l'anno 2009, accrediti non giustificati per
€ 89.465,00 ed addebiti non giustificati per € 59.110.34, entrambi per l'anno 2009; che successivamente le era notificato dall'Agenzia delle Entrate un avviso d'accertamento per € 148.703,40 per le violazioni di cui al prospetto A) e per € 11.822,00 per le violazioni di cui al prospetto B) sicchè, ravvisata la responsabilità professionale del commercialista cui si era affidata, conveniva in giudizio per sentirne accertare la Controparte_1 responsabilità contrattuale ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito, nella misura di € 160.525,40 ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
Costituendosi il convenuto, eccepita la nullità dell'atto introduttivo, contestava ogni responsabilità a cagione dell'assenza del mandato all'invio delle dichiarazioni fiscali, dell'inerzia della contribuente al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, avendo potuto, la stessa, usufruire delle agevolazioni concesse a seguito del ravvedimento operoso evitando in tal modo le sanzioni irrogatele mediante il versamento di ben più modeste somme, dell'assenza di un contratto tra le parti, della mancata riconducibilità causale di quanto accertato in danno dell'attrice al presunto errore del professionista e della possibilità comunque offerta alla di sanare le Pt_1 sanzioni per effetto degli strumenti messi a sua disposizione dal fisco e di cui non si era, invece, avvalsa.
Concludeva, pertanto, previa chiamata in causa della propria assicuratrice,
a fini di garanzia, per il rigetto delle avverse domande e Controparte_2 per la condanna per lite temeraria dell'attrice.
Costituendosi concludeva per il rigetto della domanda di Controparte_2 garanzia a fronte dell'inoperatività della polizza in relazione ai fatti invocati o, in via gradata, per la propria condanna nei limiti contrattuali, nonché, in ogni caso, per il rigetto delle domande attoree,
pagina 2 di 5 All'esito, quindi, dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025, era definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
L'accertamento della Guardia di Finanza di Terracina presso la sede dell'impresa di cui era titolare l'attrice, è avvenuto in data 19 novembre 2010 ed in pari data i verbalizzanti hanno acquisito la documentazione relativa alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, non reperita in azienda, presso lo studio professionale del convenuto.
Il possesso di tale documentazione afferente all'attività dell'attrice se è probante dell'esistenza di un rapporto professionale tra le parti, non comprendendosi altrimenti a quale titolo il custodisse detta CP_1 documentazione fiscale, non è idonea tuttavia a dimostrare l'instaurazione del rapporto stesso in epoca antecedente al 2009, anno cui si riferiscono gli addebiti contestati alla Pt_1
Al riguardo, infatti, la teste ha riferito come fino al 2010 l'attrice Tes_1 si avvalesse della prestazione professionale di tale dott. Persona_1 presso il cui studio faceva praticantato il convenuto, precisando, altresì, come solo nella primavera/estate 2010 la portò la documentazione fiscale Pt_1 presso lo studio in quanto il dott. non teneva più la CP_1 Persona_1 contabilità della ditta.
Se dunque solo nella primavera/estate del 2010 ebbe ad istaurarsi il rapporto professionale tra l'attrice ed il convenuto, questi non può essere chiamato a rispondere di omissioni riferite al 2009, come, invece, addebitato al professionista.
È, pur vero, come il teste di parte attrice e marito della Pt_1 Testimone_2
abbia, invece, riferito che il fosse il commercialista
[...] CP_1 dell'azienda negli anni 2009 e 2010, tuttavia, nella contraddittorietà dei fatti riportati dai due testi, è l'attrice a non aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, in adesione alla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità contrattuale, In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per … il risarcimento del danno, deve … provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto … (Cass. ord. 25584/2018).
pagina 3 di 5 In difetto, quindi, del riscontro scritto del contratto d'opera intellettuale, sarebbe stato onere dell'attrice fornire altrimenti la prova convincente della sussistenza del mandato professionale conferito al sin dal 2009 si dà CP_1 potergli imputargli le negligenze di cui lo accusa.
In ogni caso, quand'anche si volesse attribuire piena efficacia alle dichiarazioni del teste esse sarebbero, comunque, compatibili con Tes_2 quanto riferito dalla teste di controparte.
Infatti, la ha riferito che il convenuto abbia fatto praticantato presso lo Tes_1 studio del dott. sino al 2010 sicchè sarebbe del tutto Persona_1 verosimile che il possa, nella sua veste di praticante presso lo studio CP_1
essersi recato a prendere della documentazione presso Persona_1
l'esercizio commerciale dell'attrice ovvero averla ricevuta, dall'attrice stessa o dal marito, presso lo studio, senza che ciò dimostri il conferimento di un mandato professionale.
Non avendo, pertanto, la assolto al proprio onere probatorio, essendo Pt_1 state le dichiarazioni sul punto del coniuge contraddette dalla teste di controparte oltre ad essere, di per sé, non univoche, le domande attoree appaiono, già sotto tale aspetto, infondate.
Peraltro, la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice, si rivela priva del necessario supporto probatorio anche sotto ulteriore profilo.
Infatti, a fronte dell'accertamento fiscale risalente al 2010, e quindi ad oltre quattordici anni fa, alcun riscontro ha addotto l'attrice ai fini della prova dell'effettivo danno patito per le dedotte inadempienze del professionista, omissione tanto più significativa ove si ponga mente alle ricorrenti sanatorie e “rottamazioni” fiscali succedutesi nel corso di tale lungo arco temporale.
Se, dunque, non può sottacersi il principio di legittimità secondo il quale il risarcimento è dovuto anche per i danni futuri, essi debbono, peraltro, apparire, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (Cass. ord.
14446/2023.
In adesione, quindi, all'indirizzo sopra riportato, il verificarsi di un danno futuro deve necessariamente emergere, dalle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo dei fatti accertati sempre che inequivocabilmente pagina 4 di 5 sintomatici della probabilità del suo effettivo verificarsi, come nel caso preso in esame nella massima riportata, in cui la responsabilità risarcitoria del professionista per danni non ancora verificatisi, è stata desunta a seguito dell'istaurazione di una procedura esecutiva, evento di per sé ben più sintomatico della mera notifica dell'accertamento fiscale, tanto più se risalente al 2010.
Ne consegue, anche sotto tale ulteriore profilo, l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto alla riconvenzionale per lite temeraria, il rigetto della precedente pretesa risarcitoria [vedasi la sentenza n°753/2019 di cui al doc. 2) allegato alla comparsa di costituzione del convenuto] risulta fondato su considerazioni in parte diverse da quelle della presente pronunzia sicchè non si ravvisa nell'iniziativa giudiziaria dell'attrice mala fede o colpa grave.
La soccombenza dell'attrice ne determina, invece, la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione della somma domandata.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale per lite temeraria;
condanna alle spese del giudizio che, in applicazione dello Parte_1 scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € 8.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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