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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1380/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Claudio Parte_2
Pinnellini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Maurizio Daneri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n. 455 pronunciata inter partes dal Tribunale di Prato in data 24/6/2021,
-rigettare la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
dando atto della rinuncia dell'appellante al diritto di comunione sul muro
[...]
per cui è causa, con conseguente declaratoria di avvenuta cessione senza compenso a
della metà del terreno sul quale il muro insiste, il tutto in relazione Controparte_1 al motivo d'impugnazione di cui alla narrativa dell'atto di appello, sub 1), col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-in ipotesi, respingere detta domanda per i motivi gradatamente esposti ai punti 2) e 3) della narrativa dell'atto di appello, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-in ipotesi ulteriormente subordinata, previa riforma della sentenza gravata nella parte in cui condanna la società odierna appellante <<al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio in euro per compensi oltre al di forfettario>>, ridurre alla minor somma di euro 3.148,12 l'importo delle spese processuali del giudizio di primo grado a carico della società concludente, salva diversa di giustizia comunque inferiore all'importo liquidato per questo titolo dal Tribunale, con il favore delle spese del grado;
-in via istruttoria, occorrendo, ammettersi CTU volta alla verifica delle condizioni di stabilità del muro per cui è causa in funzione dell'accertamento che né il muro né il terreno sovrastante di proprietà costituiscono ragione di pericolo per il Parte_1
fondo posto a livello inferiore di proprietà . CP_1
Per la parte appellata: come in comparsa di costituzione e risposta, e dunque “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione rimossa, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e competenze di lite”
MOTIVAZIONE
1) La (di seguito: ha proposto appello Parte_1 Parte_1
avverso la 455/2021 del Tribunale di Prato, con la quale era stata accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della stessa ad eseguire le Controparte_1 Parte_1
2 necessarie opere per la messa in sicurezza di un muro esistente tra le proprietà delle parti in causa, sopportandone integralmente i costi.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. CP_1
allegando che:
• le parti erano proprietarie di due appezzamenti di terreno confinanti, siti nel Pa Comune di Vaiano, a dislivello tra loro, con il terreno di proprietà Parte_1 posto a monte e su un livello più alto rispetto a quello di proprietà dell'attore;
• il confine tra tali fondi era rappresentato da un terrazzamento costituito da un muretto a secco, edificato in funzione ed a sostegno della proprietà de
[...]
per evitare frane da tale fondo verso quello dell'attore; Pt_1
• nel tempo, tuttavia, il muretto si era venuto a trovare in precarie condizioni, con crolli e cedimenti in più punti, tali da determinare lo smottamento di una parte del terreno soprastante;
• tale situazione era fonte di pericolo, con conseguente necessità di intervenire in modo urgente e, in base all'art. 887 c.c., sia l'esecuzione che il costo di tali interventi avrebbero dovuto essere posti a carico de Parte_1
• gli accertamenti fatti eseguire dal avevano evidenziato peraltro come CP_1
la causa di tale dissesto fosse attribuibile a carente manutenzione, di cui si sarebbe dovuta occupare ma, nonostante ciò, si erano rivelati inutili i solleciti Parte_1
volti a dare esecuzione gli interventi necessari.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare l'esistenza del dovere, in capo alla , di sottoporre per intero le spese di Parte_1 costruzione e conservazione del muro a secco per cui è causa, in base all'art. 887 c.c.; accertare e dichiarare la estrema necessità e urgenza di effettuare le dovute e necessarie opere di ripristino e rifacimento del muro a secco per cui è causa, anche sulla scorta di quelle che saranno le risultanze istruttorie;
condannare la società ad Parte_1
effettuare le opere di ripristino e di rifacimento necessarie per porre in sicurezza il muro
a secco con funzione di contenimento;
con vittoria di spese e competenze di causa e delle spese della mediazione”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto allegato e richiesto Parte_1
da controparte, in particolare esponendo che:
o il muro in questione, di origini antichissime, non aveva mai rappresentato un pericolo per alcuno;
o la presenza delle pietre, lamentata da parte attrice, non era dovuta a smottamenti, ipotizzandosi anche che potesse ascriversi ad una condotta emulativa del
3 la cui litigiosità aveva determinato circa un decennio di cause con CP_1 [...]
Pt_1
o l'antichità del muretto ne precludeva interventi di mera manutenzione, occorrendo se mai procedere alla demolizione e ricostruzione dello stesso, mentre i costi non potevano essere regolati ex art. 887 c.c. in quanto norma non applicabile ai fondi rustici.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Si conclude per queste ragioni per la reiezione della domanda con il favore delle spese. In ipotesi, la convenuta dichiara di volersi esimere dal contribuire nelle spese di ricostruzione o di riparazione del muro, ove comunque necessarie, cedendo senza compenso, ai sensi dell'art. 1104 c. 1 c.c., la metà del terreno sul quale il muro insiste e/o dovesse essere ricostruito”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
− il muretto oggetto di causa si trovava a confine tra i fondi delle parti, con funzioni di contenimento rispetto al fondo di proprietà de in quanto posto su Parte_1
un livello superiore rispetto a quello attoreo;
− era dunque applicabile l'art. 887 c.c., in quanto ciò non era precluso dal fatto che si vertesse in tema di fondi rustici, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;
− era dimostrata, in base all'istruttoria orale espletata, l'esistenza di cedimenti e crolli dovuti a errata manutenzione del muro, che avevano peraltro provocato smottamenti di terreno e caduta di pietre sul terreno del sig. CP_1
− non era suscettibile di accoglimento l'istanza de di cessione della Parte_1
proprietà della metà del terreno su cui il muro insisteva, in quanto tardiva;
− era dunque fondata la domanda attorea.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “II Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e, per gli effetti accerta l'esistenza del dovere in capo alla convenuta di sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro a secco per cui e causa ex art. 887 c.c. , da ritenersi di urgenza e condanna la convenuta a effettuare le opere di rifacimento e ripristino necessarie per porre in sicurezza ii muro a secco con funzione di contenimento;
ex art. 91 c.p.c. condanna la parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio che liquida in €.
7.254,00 per compensi oltre alle spese vive (c.u., marca di iscrizione a ruolo, spese per notifica) al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
4 1°. l'art. 887 c.c. non era applicabile ai fondi rustici, né sussisteva un orientamento giurisprudenziale in tal senso, non trovandosi un riferimento di tale tipo neppure nella sentenza menzionata dal Tribunale di Prato (Cass. 11020/2008);
2°. in ogni caso era applicabile l'art. 888 c.c., con diritto (potestativo) del proprietario del muro di liberarsi degli obblighi di manutenzione del muro cedendo la proprietà della metà del terreno sul quale il muro stesso insiste, mentre non era dato comprendere su quale base il Tribunale di Prato avesse respinto tale istanza ritenendola “tardiva” (senza esplicitare in alcun modo il parametro di riferimento di tale tardività), integrandosi così gli estremi di una motivazione meramente apparente;
3°. non sussisteva alcuna dimostrazione della pericolosità del muro, in assenza di indagini tecniche sul muro stesso o sulle condizioni statiche del fondo superiore, ed essendo invece emerso (con testimonianze peraltro completamente trascurate dal Tribunale) che il muro si trovava a memoria d'uomo nelle condizioni attuali, e ciò anche con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure;
4°. erano prive di rilievo le circostanze emergenti dall'espletata istruttoria e valorizzate dal giudice al fine di ritenere sussistente un pericolo di crollo del muro;
5°. la liquidazione delle spese era errata, in quanto pari ad € 7.254,00 oltre rimborso forfetario, a fronte di una causa espressamente ricondotta da parte attrice allo scaglione di valore compreso tra € 10.001,00 e 25.000,00.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato in radice le CP_1
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba conseguentemente essere accolto, in base alle considerazioni che seguono.
3.1) Una prima censura mossa da parte appellante concerne, come visto,
l'applicabilità dell'art. 887 c.c. alla presente fattispecie, come ritenuto dal giudice di prime cure e contestato invece da Parte_1
Il motivo è fondato.
3.1.1) Il Tribunale di Prato, sul punto, ha espressamente indicato che “La fattispecie, quindi, si colloca nel solco dell'art. 887 c.c. che si reputa possa applicarsi anche ai fondi rustici come e affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le tante: Cass. civ., 05.05.2008 sent. n. 11020)”.
5 L'appellante, al contrario, ha rilevato come la sentenza citata dal Tribunale non avesse a riferimento una controversia tra fondi rustici evidenziando anzi come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse contrario a tale estensione dell'art. 887 c.c. dato che “...per consolidato orientamento della Cassazione, niente affatto contraddetto dalla sentenza citata “fra le tante” dal Tribunale, non si applica ai fondi rustici, materia nella quale l'obbligo per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento, ricorre solo nel caso di concreto pericolo di frane. “La disposizione dell'art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere di costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore”: così Cassaz. sent. n. 473 del 20/1/1994, e già Cassaz. 996/1979”.
3.1.2) La valutazione fornita dal giudice di prime cure non appare condivisibile.
A) In primo luogo, viene in rilievo la portata letterale della norma in questione, alla cui stregua risulta che “Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza” (così il primo comma dell'art. 887 c.c., mentre il secondo comma – su cui più estesamente infra – prevede invece che “Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore
e per metà sul terreno del fondo superiore”).
La norma in esame, dunque, opera una distinzione non tanto tra fondi urbani e fondi extraurbani, ma tra fondi posti “negli abitati” e fondi che non presentano tale allocazione.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha del resto ritenuto che “La disposizione contenuta nell'art 887 cod civ - che disciplina la costruzione del muro di sostegno nel caso di fondi a dislivello negli abitati - trova applicazione anche negli agglomerati edilizi extraurbani” (cfr Cass. 2060 del 28.3.1980), così evidenziando come l'elemento discriminante per l'applicabilità della norma in questione sia, appunto, la ravvisabilità di un “abitato” o, come altrimenti specificato, un “agglomerato edilizio”.
Anche le pronunce menzionate da parte appellante si pongono in quest'ottica, rilevando come sia stato in proposito espressamente indicato che “La disposizione dell'art.
887 cod. civ. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai
6 fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del "neminem laedere", l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore” (così Cass. 473 del 20.1.1994, posta nel medesimo e risalente orientamento tracciato da Cass. 996 del 15.2.1979, secondo la quale “L'ART 887 COD CIV, IN TEMA
DI FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI, NON SI APPLICA AI FONDI RUSTICI”).
La pronuncia indicata dal Tribunale, invece, non risulta valorizzabile al fine di pervenire a diversa conclusione, dal momento che nella stessa era stato espressamente ritenuto inammissibile (per carenza di interesse) il motivo di gravame correlato al fatto che era stato contestato “...che nella fattispecie in esame potesse configurarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 887 c.c., atteso che intanto non si trattava di fondi posti nell'abitato, bensì in luogo di villeggiatura, e perciò distante dal centro di Porto
Empedocle”.
Né soccorre in tal senso l'ulteriore pronuncia (Cass. 29108 dell'11.11.2019) valorizzata da parte appellata onde sostenere l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale attestato nel senso indicato dal Tribunale, dovendosi rilevare come tale sentenza non abbia in alcun modo preso in considerazione la tematica concernente l'applicazione dell'art. 887 c.c. ai fondi rustici ed osservando quindi come il nucleo centrale della causa vertesse in punto di risarcimento danni derivanti da lavori di sbancamento tra fondi limitrofi, caratterizzati dalla presenza di costruzioni (tanto che la sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione aveva emesso condanna
“...all'arretramento della costruzione posta al confine con il fondo di proprietà della società appellante prevedendo che la sovrastante copertura realizzata con pannelli ondulati non superasse la linea mediana del muro di contenimento”) e dunque rendendo arduo trarre da tale pronuncia un qualsivoglia strumento ermeneutico da utilizzare nel caso di specie (soprattutto, a fronte del ben più nitido orientamento giurisprudenziale in precedenza ricordato).
B) Ritenuto dunque che, conformemente alla lettera della legge ed all'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 887 c.c. non trova applicazione con riferimento ai fondi rustici, deve quindi rilevarsi come nel caso di specie non risulti, neppure a livello di allegazione, che i fondi oggetto di causa siano allocati in un “abitato”.
Il materiale documentale fotografico dimesso da parte attrice in prime cure (cfr doc. 7 allegato alla memoria depositata il 12.5.2016) evidenzia del resto come si tratti di terreni ubicati in zona rurale, boschiva e non abitata.
Al netto di ciò, va poi rilevato che:
7 → il terreno di proprietà de (particella 202) risulta destinato ad uliveto, Parte_1
così come il terreno del sig. (particella 203), come emerge dal CP_1 contratto d'acquisto (già dimesso in prime cure);
→ la particella 136 (da cui derivano i terreni oggetto di causa) è indicata come agricola/forestale nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla vendita;
→ la planimetria allegata al contratto non evidenzia la presenza di fabbricati sui terreni in questione.
A ciò occorre ribadire come il sig. non abbia prospettato, in replica CP_1
alle deduzioni difensive de che il terreno in questione dovesse ritenersi Parte_1 applicabile la normativa di cui all'art. 887 c.c. in quanto sito in zona abitata, dando invece per scontato la natura di fondi rustici dei terreni oggetto di causa ed adducendo invece l'applicabilità anche a tale tipologia di terreni della norma in questione.
C) Dunque, in base a quanto esposto, non può ritenersi applicabile alla presente fattispecie la previsione di cui all'art. 887 c.c.
3.1.2) La ritenuta inapplicabilità dell'art. 887 c.c. comporta l'accoglimento del gravame e la reiezione delle domande del sig. rilevando come l'intera CP_1
impostazione difensiva di quest'ultimo, a sostegno della propria domanda, risulti essere stata imperniata sugli effetti derivanti dall'applicazione della norma predetta al caso di specie, senza addurre alcun altro titolo.
3.2) Le conclusioni raggiunte al paragrafo che precedono comportano l'assorbimento degli altri motivi di appello, in quanto attinenti a circostanze non più rilevanti una volta preso atto dell'inapplicabilità dell'art. 887 c.c. alla presente fattispecie ed alla conseguente infondatezza, per tale motivo, delle domande del sig. CP_1
In tale ottica divengono infatti irrilevanti le questioni concernenti l'applicabilità dell'art. 888 c.c. (onde consentire la liberazione de dagli obblighi di Parte_1 pagamento scaturenti dall'art. 887 c.c.), o la pericolosità del muro in questione (al fine di giustificare o meno la necessità di un intervento manutentivo dello stesso) o la condivisibilità o meno della valutazione fornita dal Tribunale in ordine alle risultanze probatorie emerse dall'istruttoria orale.
Quanto invece alla contestazione concernente la decisione sulle spese, la stessa è superata invece dalla necessità nella presente sede, all'esito dell'accoglimento del gravame, di procedere ad una nuova decisione sulla ripartizione delle spese anche per il primo grado di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono
8 essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Prato, in Parte_1
totale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, respinge le domanda avanzate da Controparte_1
nei confronti de Parte_1
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_1 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1380/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Claudio Parte_2
Pinnellini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Maurizio Daneri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n. 455 pronunciata inter partes dal Tribunale di Prato in data 24/6/2021,
-rigettare la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
dando atto della rinuncia dell'appellante al diritto di comunione sul muro
[...]
per cui è causa, con conseguente declaratoria di avvenuta cessione senza compenso a
della metà del terreno sul quale il muro insiste, il tutto in relazione Controparte_1 al motivo d'impugnazione di cui alla narrativa dell'atto di appello, sub 1), col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-in ipotesi, respingere detta domanda per i motivi gradatamente esposti ai punti 2) e 3) della narrativa dell'atto di appello, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-in ipotesi ulteriormente subordinata, previa riforma della sentenza gravata nella parte in cui condanna la società odierna appellante <<al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio in euro per compensi oltre al di forfettario>>, ridurre alla minor somma di euro 3.148,12 l'importo delle spese processuali del giudizio di primo grado a carico della società concludente, salva diversa di giustizia comunque inferiore all'importo liquidato per questo titolo dal Tribunale, con il favore delle spese del grado;
-in via istruttoria, occorrendo, ammettersi CTU volta alla verifica delle condizioni di stabilità del muro per cui è causa in funzione dell'accertamento che né il muro né il terreno sovrastante di proprietà costituiscono ragione di pericolo per il Parte_1
fondo posto a livello inferiore di proprietà . CP_1
Per la parte appellata: come in comparsa di costituzione e risposta, e dunque “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione rimossa, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e competenze di lite”
MOTIVAZIONE
1) La (di seguito: ha proposto appello Parte_1 Parte_1
avverso la 455/2021 del Tribunale di Prato, con la quale era stata accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della stessa ad eseguire le Controparte_1 Parte_1
2 necessarie opere per la messa in sicurezza di un muro esistente tra le proprietà delle parti in causa, sopportandone integralmente i costi.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. CP_1
allegando che:
• le parti erano proprietarie di due appezzamenti di terreno confinanti, siti nel Pa Comune di Vaiano, a dislivello tra loro, con il terreno di proprietà Parte_1 posto a monte e su un livello più alto rispetto a quello di proprietà dell'attore;
• il confine tra tali fondi era rappresentato da un terrazzamento costituito da un muretto a secco, edificato in funzione ed a sostegno della proprietà de
[...]
per evitare frane da tale fondo verso quello dell'attore; Pt_1
• nel tempo, tuttavia, il muretto si era venuto a trovare in precarie condizioni, con crolli e cedimenti in più punti, tali da determinare lo smottamento di una parte del terreno soprastante;
• tale situazione era fonte di pericolo, con conseguente necessità di intervenire in modo urgente e, in base all'art. 887 c.c., sia l'esecuzione che il costo di tali interventi avrebbero dovuto essere posti a carico de Parte_1
• gli accertamenti fatti eseguire dal avevano evidenziato peraltro come CP_1
la causa di tale dissesto fosse attribuibile a carente manutenzione, di cui si sarebbe dovuta occupare ma, nonostante ciò, si erano rivelati inutili i solleciti Parte_1
volti a dare esecuzione gli interventi necessari.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare l'esistenza del dovere, in capo alla , di sottoporre per intero le spese di Parte_1 costruzione e conservazione del muro a secco per cui è causa, in base all'art. 887 c.c.; accertare e dichiarare la estrema necessità e urgenza di effettuare le dovute e necessarie opere di ripristino e rifacimento del muro a secco per cui è causa, anche sulla scorta di quelle che saranno le risultanze istruttorie;
condannare la società ad Parte_1
effettuare le opere di ripristino e di rifacimento necessarie per porre in sicurezza il muro
a secco con funzione di contenimento;
con vittoria di spese e competenze di causa e delle spese della mediazione”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto allegato e richiesto Parte_1
da controparte, in particolare esponendo che:
o il muro in questione, di origini antichissime, non aveva mai rappresentato un pericolo per alcuno;
o la presenza delle pietre, lamentata da parte attrice, non era dovuta a smottamenti, ipotizzandosi anche che potesse ascriversi ad una condotta emulativa del
3 la cui litigiosità aveva determinato circa un decennio di cause con CP_1 [...]
Pt_1
o l'antichità del muretto ne precludeva interventi di mera manutenzione, occorrendo se mai procedere alla demolizione e ricostruzione dello stesso, mentre i costi non potevano essere regolati ex art. 887 c.c. in quanto norma non applicabile ai fondi rustici.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Si conclude per queste ragioni per la reiezione della domanda con il favore delle spese. In ipotesi, la convenuta dichiara di volersi esimere dal contribuire nelle spese di ricostruzione o di riparazione del muro, ove comunque necessarie, cedendo senza compenso, ai sensi dell'art. 1104 c. 1 c.c., la metà del terreno sul quale il muro insiste e/o dovesse essere ricostruito”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
− il muretto oggetto di causa si trovava a confine tra i fondi delle parti, con funzioni di contenimento rispetto al fondo di proprietà de in quanto posto su Parte_1
un livello superiore rispetto a quello attoreo;
− era dunque applicabile l'art. 887 c.c., in quanto ciò non era precluso dal fatto che si vertesse in tema di fondi rustici, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;
− era dimostrata, in base all'istruttoria orale espletata, l'esistenza di cedimenti e crolli dovuti a errata manutenzione del muro, che avevano peraltro provocato smottamenti di terreno e caduta di pietre sul terreno del sig. CP_1
− non era suscettibile di accoglimento l'istanza de di cessione della Parte_1
proprietà della metà del terreno su cui il muro insisteva, in quanto tardiva;
− era dunque fondata la domanda attorea.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “II Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e, per gli effetti accerta l'esistenza del dovere in capo alla convenuta di sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro a secco per cui e causa ex art. 887 c.c. , da ritenersi di urgenza e condanna la convenuta a effettuare le opere di rifacimento e ripristino necessarie per porre in sicurezza ii muro a secco con funzione di contenimento;
ex art. 91 c.p.c. condanna la parte convenuta al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio che liquida in €.
7.254,00 per compensi oltre alle spese vive (c.u., marca di iscrizione a ruolo, spese per notifica) al 15% di rimborso forfettario cpa e iva di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
4 1°. l'art. 887 c.c. non era applicabile ai fondi rustici, né sussisteva un orientamento giurisprudenziale in tal senso, non trovandosi un riferimento di tale tipo neppure nella sentenza menzionata dal Tribunale di Prato (Cass. 11020/2008);
2°. in ogni caso era applicabile l'art. 888 c.c., con diritto (potestativo) del proprietario del muro di liberarsi degli obblighi di manutenzione del muro cedendo la proprietà della metà del terreno sul quale il muro stesso insiste, mentre non era dato comprendere su quale base il Tribunale di Prato avesse respinto tale istanza ritenendola “tardiva” (senza esplicitare in alcun modo il parametro di riferimento di tale tardività), integrandosi così gli estremi di una motivazione meramente apparente;
3°. non sussisteva alcuna dimostrazione della pericolosità del muro, in assenza di indagini tecniche sul muro stesso o sulle condizioni statiche del fondo superiore, ed essendo invece emerso (con testimonianze peraltro completamente trascurate dal Tribunale) che il muro si trovava a memoria d'uomo nelle condizioni attuali, e ciò anche con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure;
4°. erano prive di rilievo le circostanze emergenti dall'espletata istruttoria e valorizzate dal giudice al fine di ritenere sussistente un pericolo di crollo del muro;
5°. la liquidazione delle spese era errata, in quanto pari ad € 7.254,00 oltre rimborso forfetario, a fronte di una causa espressamente ricondotta da parte attrice allo scaglione di valore compreso tra € 10.001,00 e 25.000,00.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato in radice le CP_1
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba conseguentemente essere accolto, in base alle considerazioni che seguono.
3.1) Una prima censura mossa da parte appellante concerne, come visto,
l'applicabilità dell'art. 887 c.c. alla presente fattispecie, come ritenuto dal giudice di prime cure e contestato invece da Parte_1
Il motivo è fondato.
3.1.1) Il Tribunale di Prato, sul punto, ha espressamente indicato che “La fattispecie, quindi, si colloca nel solco dell'art. 887 c.c. che si reputa possa applicarsi anche ai fondi rustici come e affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le tante: Cass. civ., 05.05.2008 sent. n. 11020)”.
5 L'appellante, al contrario, ha rilevato come la sentenza citata dal Tribunale non avesse a riferimento una controversia tra fondi rustici evidenziando anzi come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse contrario a tale estensione dell'art. 887 c.c. dato che “...per consolidato orientamento della Cassazione, niente affatto contraddetto dalla sentenza citata “fra le tante” dal Tribunale, non si applica ai fondi rustici, materia nella quale l'obbligo per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento, ricorre solo nel caso di concreto pericolo di frane. “La disposizione dell'art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere di costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore”: così Cassaz. sent. n. 473 del 20/1/1994, e già Cassaz. 996/1979”.
3.1.2) La valutazione fornita dal giudice di prime cure non appare condivisibile.
A) In primo luogo, viene in rilievo la portata letterale della norma in questione, alla cui stregua risulta che “Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza” (così il primo comma dell'art. 887 c.c., mentre il secondo comma – su cui più estesamente infra – prevede invece che “Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore
e per metà sul terreno del fondo superiore”).
La norma in esame, dunque, opera una distinzione non tanto tra fondi urbani e fondi extraurbani, ma tra fondi posti “negli abitati” e fondi che non presentano tale allocazione.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha del resto ritenuto che “La disposizione contenuta nell'art 887 cod civ - che disciplina la costruzione del muro di sostegno nel caso di fondi a dislivello negli abitati - trova applicazione anche negli agglomerati edilizi extraurbani” (cfr Cass. 2060 del 28.3.1980), così evidenziando come l'elemento discriminante per l'applicabilità della norma in questione sia, appunto, la ravvisabilità di un “abitato” o, come altrimenti specificato, un “agglomerato edilizio”.
Anche le pronunce menzionate da parte appellante si pongono in quest'ottica, rilevando come sia stato in proposito espressamente indicato che “La disposizione dell'art.
887 cod. civ. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai
6 fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del "neminem laedere", l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore” (così Cass. 473 del 20.1.1994, posta nel medesimo e risalente orientamento tracciato da Cass. 996 del 15.2.1979, secondo la quale “L'ART 887 COD CIV, IN TEMA
DI FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI, NON SI APPLICA AI FONDI RUSTICI”).
La pronuncia indicata dal Tribunale, invece, non risulta valorizzabile al fine di pervenire a diversa conclusione, dal momento che nella stessa era stato espressamente ritenuto inammissibile (per carenza di interesse) il motivo di gravame correlato al fatto che era stato contestato “...che nella fattispecie in esame potesse configurarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 887 c.c., atteso che intanto non si trattava di fondi posti nell'abitato, bensì in luogo di villeggiatura, e perciò distante dal centro di Porto
Empedocle”.
Né soccorre in tal senso l'ulteriore pronuncia (Cass. 29108 dell'11.11.2019) valorizzata da parte appellata onde sostenere l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale attestato nel senso indicato dal Tribunale, dovendosi rilevare come tale sentenza non abbia in alcun modo preso in considerazione la tematica concernente l'applicazione dell'art. 887 c.c. ai fondi rustici ed osservando quindi come il nucleo centrale della causa vertesse in punto di risarcimento danni derivanti da lavori di sbancamento tra fondi limitrofi, caratterizzati dalla presenza di costruzioni (tanto che la sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione aveva emesso condanna
“...all'arretramento della costruzione posta al confine con il fondo di proprietà della società appellante prevedendo che la sovrastante copertura realizzata con pannelli ondulati non superasse la linea mediana del muro di contenimento”) e dunque rendendo arduo trarre da tale pronuncia un qualsivoglia strumento ermeneutico da utilizzare nel caso di specie (soprattutto, a fronte del ben più nitido orientamento giurisprudenziale in precedenza ricordato).
B) Ritenuto dunque che, conformemente alla lettera della legge ed all'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 887 c.c. non trova applicazione con riferimento ai fondi rustici, deve quindi rilevarsi come nel caso di specie non risulti, neppure a livello di allegazione, che i fondi oggetto di causa siano allocati in un “abitato”.
Il materiale documentale fotografico dimesso da parte attrice in prime cure (cfr doc. 7 allegato alla memoria depositata il 12.5.2016) evidenzia del resto come si tratti di terreni ubicati in zona rurale, boschiva e non abitata.
Al netto di ciò, va poi rilevato che:
7 → il terreno di proprietà de (particella 202) risulta destinato ad uliveto, Parte_1
così come il terreno del sig. (particella 203), come emerge dal CP_1 contratto d'acquisto (già dimesso in prime cure);
→ la particella 136 (da cui derivano i terreni oggetto di causa) è indicata come agricola/forestale nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla vendita;
→ la planimetria allegata al contratto non evidenzia la presenza di fabbricati sui terreni in questione.
A ciò occorre ribadire come il sig. non abbia prospettato, in replica CP_1
alle deduzioni difensive de che il terreno in questione dovesse ritenersi Parte_1 applicabile la normativa di cui all'art. 887 c.c. in quanto sito in zona abitata, dando invece per scontato la natura di fondi rustici dei terreni oggetto di causa ed adducendo invece l'applicabilità anche a tale tipologia di terreni della norma in questione.
C) Dunque, in base a quanto esposto, non può ritenersi applicabile alla presente fattispecie la previsione di cui all'art. 887 c.c.
3.1.2) La ritenuta inapplicabilità dell'art. 887 c.c. comporta l'accoglimento del gravame e la reiezione delle domande del sig. rilevando come l'intera CP_1
impostazione difensiva di quest'ultimo, a sostegno della propria domanda, risulti essere stata imperniata sugli effetti derivanti dall'applicazione della norma predetta al caso di specie, senza addurre alcun altro titolo.
3.2) Le conclusioni raggiunte al paragrafo che precedono comportano l'assorbimento degli altri motivi di appello, in quanto attinenti a circostanze non più rilevanti una volta preso atto dell'inapplicabilità dell'art. 887 c.c. alla presente fattispecie ed alla conseguente infondatezza, per tale motivo, delle domande del sig. CP_1
In tale ottica divengono infatti irrilevanti le questioni concernenti l'applicabilità dell'art. 888 c.c. (onde consentire la liberazione de dagli obblighi di Parte_1 pagamento scaturenti dall'art. 887 c.c.), o la pericolosità del muro in questione (al fine di giustificare o meno la necessità di un intervento manutentivo dello stesso) o la condivisibilità o meno della valutazione fornita dal Tribunale in ordine alle risultanze probatorie emerse dall'istruttoria orale.
Quanto invece alla contestazione concernente la decisione sulle spese, la stessa è superata invece dalla necessità nella presente sede, all'esito dell'accoglimento del gravame, di procedere ad una nuova decisione sulla ripartizione delle spese anche per il primo grado di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono
8 essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Prato, in Parte_1
totale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, respinge le domanda avanzate da Controparte_1
nei confronti de Parte_1
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_1 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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