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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1106 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20/01/2025
Il giorno 20/01/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogero Franco per parte opponente e l'avv. Salvatore Buggea per parte opposta.
L'avv. Franco discute riportandosi ai propri scritti difensivi e alla istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'avv. Buggea discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e si oppone all'istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio e chiede che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 20/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1990, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gioeni n. 43, presso lo studio dell'avv. Calogero Franco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via
Regione Siciliana n. 3 presso lo studio dell'avv. Salvatore Buggea che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione all'esecuzione”, notificato all'
[...]
in data 13 aprile 2022, ha Controparte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso la “cartella di pagamento n. 29120200007013336 000 ed il ruolo, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'attore il mancato pagamento della somma di € 6482,32 per il pagamento sanzione Controparte_2
Territorio anno 2015”.
Parte attrice, dopo aver premesso che “la presente azione deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. … e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi del credito antecedenti e/o sopravvenuti alla formazione del titolo ossia la eccepita prescrizione del credito medesimo” ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art
25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli cartelle di pagamento presupposte impugnate;
2) nullità della cartella di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8
d. Lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90: -3.a. sulla mancata allegazione dell'atto richiamato e/o riportato integralmente nella cartella di pagamento impugnata;
-3.b. difetto di motivazione per mancata indicazione specifica dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire all'importo azionato e contestato come sanzioni per lavoro;
4) inesistenza giuridica per prescrizione dei crediti vantati”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati …;
2. nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque
l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte impugnate e/o rilevare
l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua caducazione, che entrambe determinano la nullità della cartella ovvero l'inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale
e/o decennale …;
3. con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
L si è costituita in giudizio il 15 Controparte_1
settembre 2022 depositando comparsa di risposta con la quale ha preliminarmente eccepito la
“disintegrità del contraddittorio in riferimento ai motivi di opposizione di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione, inerenti una presunta nullità della cartella di pagamento per mancata e/o irregolare notificazione dell'atto impositivo presupposto, attività di esclusiva competenza
3 dell'ente impositore, Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Siracusa”; quindi, nel merito, ha specificamente contestato le doglianze dell'opponente, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito: -in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'atto opposto;
- in via preliminare, ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio in relazione ai motivi di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione … poiché, in ordine a tali motivi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, per l'effetto, in relazione a tali motivi, ordinare ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Siracusa, entro un termine perentorio, con onere a cura di parte attrice;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione … in quanto tali questioni risultano essere state proposte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 6 co. 6 D.
Lgs. n. 150/2011; -ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di cui ai numeri 3.a e 3.b dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, inerenti presunti vizi formali della cartella di pagamento opposta n. 29120200007013336000, poiché tardivamente formulati in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; - nel merito, rigettare
l'odierna opposizione … e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta;
- in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione CP_3
dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
- con vittoria di spese processuali e compensi di causa”.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati non avendo l'opponente “fornito prova (né argomentazioni) in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora” e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.12.2023, il
Giudice, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opposta ordinava “l'integrazione del CP_3
contraddittorio … disponendo la notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento a cura della parte opponente entro il termine perentorio del 10 gennaio 2024”.
In data 13 maggio 2024 parte opponente depositava istanza per la revoca del detto provvedimento ex art. 102 c.p.c.
Con ordinanza riservata, depositata il 13 ottobre 2024, il Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Solo parte opponente ha depositato le note conclusive.
4 All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve, innanzi tutto, essere accolta l'istanza di parte opponente di revoca dell'ordinanza ex art. 102 c.p.c. depositata il 18 dicembre
2023.
Parte opponente ha chiaramente precisato che l'azione promossa “deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. … e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi del credito antecedenti e/o sopravvenuti alla formazione del titolo ossia la eccepita prescrizione del credito medesimo” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Di fronte ad una opposizione all'esecuzione di tale tenore, cioè manifestamente non di carattere recuperatorio, ma chiaramente avanzata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa (v. in tal senso: Cass., Sez. III Civ., Ordinanza 29 dicembre 2023 n. 36505).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplina dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. In particolare, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo, dunque, è il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. III Civ., Ordinanza 12 febbraio
2024, n. 3870).
3. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento è da ritenersi l'eccezione - formulata dall'opponente in memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e ribadita in note conclusive - di inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata per essere “stata notificata in data 14.03.2022 non da , come previsto per legge, bensì da CP_4
ovvero poste private e di conseguenza soggetto non autorizzato alla notifica degli atti CP_5
5 giudiziari”.
Dalla produzione in atti emerge che la notifica della cartella opposta è stata effettuata non a mezzo posta da ma dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito CP_5
del plico contenente l'atto notificato presso la Casa Comunale (v. avviso di deposito del
28.01.2022 assunto al prot. 6240 del e sottoscritto dal funzionario incaricato Parte_2
del e dal messo notificatore) e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito Pt_2
affidata dal messo notificatore stesso a in pari data. La cartella di pagamento è stata poi CP_5
ritirata dall'opponente in data 14 marzo 2022 come risulta dall'avviso di ricevimento e CP_5
come dichiarato dallo stesso in atto di opposizione. Parte_1
Al riguardo si rileva che la Suprema Corte con consolidato orientamento ha ritenuto che è da ritenersi nulla, e non inesistente, la notifica della cartella pagamento con poste private ricevuta dal destinatario e impugnata. In tal senso si veda la sentenza n. 10225 del 29.05.2020 con cui i
Giudici di legittimità, hanno ricordato che “con riferimento alle modalità di notifica delle cartelle
… a mezzo di posta privata, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato, con sentenza n. 299 del
2020, il principio, riferito alla notifica degli atti giudiziari ma estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, secondo cui: la notifica eseguita da licenziatario privato è nulla e non inesistente, quindi, sanabile per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc ), come nella specie è avvenuto in ragione della rituale impugnazione degli atti impositivi”.
Pur non ritenendo sussistente la denunciata irregolarità, essedo stato il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. effettuato direttamente dal messo notificatore ed essendo soggetto titolare di licenza individuale speciale n. A1/2019 per la notifica degli atti CP_5
giudiziari (v. elenco del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy), si rileva che l'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento, ritirata dall'opponente il 14.03.2022, ha comportato ex art. 156 c.p.c. la sanatoria di ogni eventuale vizio di notificazione per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Orbene, la notifica dell'atto di citazione alla convenuta a mezzo pec del CP_3
13.04.2022, nel trentesimo giorno successivo alla sua regolare notifica, determina l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione riconducibili alla c.d. opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Devono, pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (cartella di pagamento) e alla loro notifica, indicati in atto di citazione con i numeri 1 (nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n.
602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento
6 presupposte impugnate), 2 (nullità della cartella di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche) e 3 (nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione).
4. Privo, invece, di fondamento deve ritenersi il quarto motivo di impugnazione della cartella di pagamento - “inesistenza giuridica per prescrizione dei crediti vantati” - unico motivo oggetto di tempestiva proposizione, in quanto riconducibile all'opposizione all'esecuzione (sine die) prevista dall'art. 615, comma I, c.p.c.
Invero, non potendo essere oggetto di contestazione l'avvenuta notifica in data 31 agosto
2015 delle ordinanze ingiunzioni nn. 15/0059 e 15/0060 del 31.08.2015 emesse dall'Assessorato
Regionale del Lavoro - Dipartimento Lavoro IPL Siracusa, risulta evidente che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta ex art. 140 cpc il 07.02.2022 (dieci giorni
Parte dopo il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e la spedizione della ) o anche il 14 marzo
2022 (data in cui l'opponente ha ritirato l'atto impugnato sanando così eventuali vizi di notifica) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione delle cartelle di pagamento scadenti nell'anno 2020, prevista dalla normativa emergenziale Covid.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e della limitata attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- revoca l'ordinanza di integrazione del contraddittorio depositata il 18 dicembre 2023;
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi oltre spese generali e
[...]
accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 20/01/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20/01/2025
Il giorno 20/01/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogero Franco per parte opponente e l'avv. Salvatore Buggea per parte opposta.
L'avv. Franco discute riportandosi ai propri scritti difensivi e alla istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'avv. Buggea discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e si oppone all'istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio e chiede che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 20/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1990, ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gioeni n. 43, presso lo studio dell'avv. Calogero Franco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via
Regione Siciliana n. 3 presso lo studio dell'avv. Salvatore Buggea che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “atto di citazione in opposizione all'esecuzione”, notificato all'
[...]
in data 13 aprile 2022, ha Controparte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso la “cartella di pagamento n. 29120200007013336 000 ed il ruolo, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'attore il mancato pagamento della somma di € 6482,32 per il pagamento sanzione Controparte_2
Territorio anno 2015”.
Parte attrice, dopo aver premesso che “la presente azione deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. … e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi del credito antecedenti e/o sopravvenuti alla formazione del titolo ossia la eccepita prescrizione del credito medesimo” ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art
25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli cartelle di pagamento presupposte impugnate;
2) nullità della cartella di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8
d. Lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90: -3.a. sulla mancata allegazione dell'atto richiamato e/o riportato integralmente nella cartella di pagamento impugnata;
-3.b. difetto di motivazione per mancata indicazione specifica dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire all'importo azionato e contestato come sanzioni per lavoro;
4) inesistenza giuridica per prescrizione dei crediti vantati”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati …;
2. nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque
l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte impugnate e/o rilevare
l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua caducazione, che entrambe determinano la nullità della cartella ovvero l'inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale
e/o decennale …;
3. con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
L si è costituita in giudizio il 15 Controparte_1
settembre 2022 depositando comparsa di risposta con la quale ha preliminarmente eccepito la
“disintegrità del contraddittorio in riferimento ai motivi di opposizione di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione, inerenti una presunta nullità della cartella di pagamento per mancata e/o irregolare notificazione dell'atto impositivo presupposto, attività di esclusiva competenza
3 dell'ente impositore, Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Siracusa”; quindi, nel merito, ha specificamente contestato le doglianze dell'opponente, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito: -in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'atto opposto;
- in via preliminare, ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio in relazione ai motivi di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione … poiché, in ordine a tali motivi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, per l'effetto, in relazione a tali motivi, ordinare ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Lavoro IPL Siracusa, entro un termine perentorio, con onere a cura di parte attrice;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di cui al n. 1 ed al n. 2 dell'atto di citazione … in quanto tali questioni risultano essere state proposte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 6 co. 6 D.
Lgs. n. 150/2011; -ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di cui ai numeri 3.a e 3.b dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, inerenti presunti vizi formali della cartella di pagamento opposta n. 29120200007013336000, poiché tardivamente formulati in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; - nel merito, rigettare
l'odierna opposizione … e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta;
- in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato di nell'esecuzione CP_3
dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
- con vittoria di spese processuali e compensi di causa”.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati non avendo l'opponente “fornito prova (né argomentazioni) in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora” e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.12.2023, il
Giudice, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opposta ordinava “l'integrazione del CP_3
contraddittorio … disponendo la notifica dell'atto di citazione e del presente provvedimento a cura della parte opponente entro il termine perentorio del 10 gennaio 2024”.
In data 13 maggio 2024 parte opponente depositava istanza per la revoca del detto provvedimento ex art. 102 c.p.c.
Con ordinanza riservata, depositata il 13 ottobre 2024, il Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Solo parte opponente ha depositato le note conclusive.
4 All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve, innanzi tutto, essere accolta l'istanza di parte opponente di revoca dell'ordinanza ex art. 102 c.p.c. depositata il 18 dicembre
2023.
Parte opponente ha chiaramente precisato che l'azione promossa “deve essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. … e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi del credito antecedenti e/o sopravvenuti alla formazione del titolo ossia la eccepita prescrizione del credito medesimo” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Di fronte ad una opposizione all'esecuzione di tale tenore, cioè manifestamente non di carattere recuperatorio, ma chiaramente avanzata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa (v. in tal senso: Cass., Sez. III Civ., Ordinanza 29 dicembre 2023 n. 36505).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplina dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. In particolare, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo, dunque, è il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione, che di opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. III Civ., Ordinanza 12 febbraio
2024, n. 3870).
3. Priva di fondamento e non meritevole di accoglimento è da ritenersi l'eccezione - formulata dall'opponente in memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e ribadita in note conclusive - di inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata per essere “stata notificata in data 14.03.2022 non da , come previsto per legge, bensì da CP_4
ovvero poste private e di conseguenza soggetto non autorizzato alla notifica degli atti CP_5
5 giudiziari”.
Dalla produzione in atti emerge che la notifica della cartella opposta è stata effettuata non a mezzo posta da ma dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito CP_5
del plico contenente l'atto notificato presso la Casa Comunale (v. avviso di deposito del
28.01.2022 assunto al prot. 6240 del e sottoscritto dal funzionario incaricato Parte_2
del e dal messo notificatore) e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito Pt_2
affidata dal messo notificatore stesso a in pari data. La cartella di pagamento è stata poi CP_5
ritirata dall'opponente in data 14 marzo 2022 come risulta dall'avviso di ricevimento e CP_5
come dichiarato dallo stesso in atto di opposizione. Parte_1
Al riguardo si rileva che la Suprema Corte con consolidato orientamento ha ritenuto che è da ritenersi nulla, e non inesistente, la notifica della cartella pagamento con poste private ricevuta dal destinatario e impugnata. In tal senso si veda la sentenza n. 10225 del 29.05.2020 con cui i
Giudici di legittimità, hanno ricordato che “con riferimento alle modalità di notifica delle cartelle
… a mezzo di posta privata, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato, con sentenza n. 299 del
2020, il principio, riferito alla notifica degli atti giudiziari ma estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, secondo cui: la notifica eseguita da licenziatario privato è nulla e non inesistente, quindi, sanabile per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc ), come nella specie è avvenuto in ragione della rituale impugnazione degli atti impositivi”.
Pur non ritenendo sussistente la denunciata irregolarità, essedo stato il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. effettuato direttamente dal messo notificatore ed essendo soggetto titolare di licenza individuale speciale n. A1/2019 per la notifica degli atti CP_5
giudiziari (v. elenco del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy), si rileva che l'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento, ritirata dall'opponente il 14.03.2022, ha comportato ex art. 156 c.p.c. la sanatoria di ogni eventuale vizio di notificazione per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Orbene, la notifica dell'atto di citazione alla convenuta a mezzo pec del CP_3
13.04.2022, nel trentesimo giorno successivo alla sua regolare notifica, determina l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione riconducibili alla c.d. opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Devono, pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (cartella di pagamento) e alla loro notifica, indicati in atto di citazione con i numeri 1 (nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n.
602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento
6 presupposte impugnate), 2 (nullità della cartella di pagamento per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche) e 3 (nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione).
4. Privo, invece, di fondamento deve ritenersi il quarto motivo di impugnazione della cartella di pagamento - “inesistenza giuridica per prescrizione dei crediti vantati” - unico motivo oggetto di tempestiva proposizione, in quanto riconducibile all'opposizione all'esecuzione (sine die) prevista dall'art. 615, comma I, c.p.c.
Invero, non potendo essere oggetto di contestazione l'avvenuta notifica in data 31 agosto
2015 delle ordinanze ingiunzioni nn. 15/0059 e 15/0060 del 31.08.2015 emesse dall'Assessorato
Regionale del Lavoro - Dipartimento Lavoro IPL Siracusa, risulta evidente che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta ex art. 140 cpc il 07.02.2022 (dieci giorni
Parte dopo il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e la spedizione della ) o anche il 14 marzo
2022 (data in cui l'opponente ha ritirato l'atto impugnato sanando così eventuali vizi di notifica) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione delle cartelle di pagamento scadenti nell'anno 2020, prevista dalla normativa emergenziale Covid.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del procedimento e della limitata attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- revoca l'ordinanza di integrazione del contraddittorio depositata il 18 dicembre 2023;
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi oltre spese generali e
[...]
accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 20/01/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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