Sentenza 26 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02530/2026REG.PROV.COLL.
N. 05730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2025, proposto da FA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 9/11;
contro
il Ministero della cultura, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comune di Lerici, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della società Cala Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gian Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Liguria, Sez. II, n. 491 del 26 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 842/2023, rilasciata dal Comune di Lerici in data 5 aprile 2024 e acquisita in data 12 luglio 2024 a seguito di apposita istanza di accesso, e del permesso di costruire n. n. 374/2023, rilasciato dal Comune di Lerici in data 11 settembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, del Comune di Lerici e della società Cala Verde s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NA AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. FA ER ha domandato l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n. 842/2023 del 5 aprile 2024 (impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e del permesso di costruire n. 374/2023 dell'11 settembre 2024 (impugnato con atto di motivi aggiunti), rilasciati dal Comune di Lerici in favore della società Cala Verde s.r.l., per la riqualificazione dell'area "ex Campeggio Maralunga", censita al foglio 22, mappali 200 e 836, mediante demolizione e ricostruzione di due edifici residenziali e demolizione di tutti gli edifici accessori al campeggio. L'area interessata dall'intervento, limitrofo al compendio immobiliare (un edificio residenziale con circostante giardino) di cui FA ER si è dichiarato proprietario, si trova sul Promontorio di Maralunga, di elevato pregio paesaggistico e ambientale, attestato da due provvedimenti appositivi di vincolo (d.m. del 28 ottobre 1952, vincolo apposto a protezione della massa arborea, e d.m. del 24 aprile 1985, istitutivo di un vincolo a tutela della bellezza panoramica del promontorio), nonché dalla classificazione del sito in zona ISCE (insediamento sparso in regime di conservazione) del PTCP (piano territoriale di coordinamento paesistico) ligure.
2. Accogliendo le eccezioni sollevate dalla società Cala Verde s.r.l. e dal Comune di Lerici, costituiti in primo grado, con sentenza n. 491 del 26 aprile 2025 (notificata il 28 aprile 2025), il T.A.R. ha dichiarato i gravami inammissibili, per difetto di legittimazione e di interesse all'impugnazione. Quanto alla prima condizione dell'azione, il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di essere proprietario del fondo attiguo a quello oggetto di intervento. Quanto all'interesse ad agire, il T.A.R. ha osservato che il ricorrente non avesse individuato né dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento osteggiato.
3. Con ricorso notificato il 26 giugno 2025 e depositato l'11 luglio 2025, FA ER ha appellato la sentenza, contestando le motivazioni della declaratoria di inammissibilità e riproponendo, ai sensi dell'art. 101, co. 2, cod. proc. amm., i motivi di censura formulati in primo grado contro i due provvedimenti impugnati.
4. Nel giudizio di appello, si è costituito formalmente il Ministero della cultura, mentre hanno resistito, con difese sostanziali, la società Cala Verde s.r.l. e il Comune di Lerici. Entrambi i resistenti hanno riproposto l'eccezione, assorbita dal T.A.R., di tardività del ricorso di primo grado contro l'autorizzazione paesaggistica, poiché notificato il 3 ottobre 2024, oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione dell'autorizzazione sull'albo pretorio comunale.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2026.
DIRITTO
6. Stante l'infondatezza del ricorso nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, vengono assorbite tutte le questioni preliminari, procedendosi direttamente all'analisi dei motivi di primo grado, per come riproposti in appello.
6.1. Con il primo motivo (« Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP per la Regione Liguria (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 25.02.1990 n. 6). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta »), si adduce l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto avrebbe consentito l'esecuzione di un intervento contrastante con l'art. 48 delle norme tecniche di attuazione del PTCP (dedicato alle zone ISCE, ove ricade il lotto interessato dall'intervento edilizio), nonché con i valori protetti dai due vincoli insistenti sul fondo e, più in generale, con il pregio paesaggistico della zona. Con particolare riferimento all'art. 48 del PTCP, l'appellante osserva che:
- la norma autorizzerebbe solo interventi di riqualificazione di situazioni di degrado o di carenza funzionale, nella specie inesistenti;
- sempre in contrasto con la disposizione, l'intervento autorizzato altererebbe l'equilibrio tra ambiente e insediamenti umani, in ragione dell'incremento della volumetria degli edifici residenziali preesistenti;
- inoltre, l'art. 48 ammetterebbe la realizzazione, in zona ISCE, solo di interventi episodici e tale non può essere considerato quello in contestazione, poiché incidente su più edifici collocati su un ampio lotto di terreno;
- verrebbero, inoltre, realizzate delle nuove costruzioni, in violazione del divieto di nuova edificazione contenuto all'art. 48;
- in generale, l'intervento andrebbe ad alterare la morfologia paesaggistica, in quanto dal mare si vedrebbero i due edifici residenziali di nuova costruzione anziché la massa arborea oggi presente.
6.2. Con il secondo motivo (« Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 6 della L.R. n. 49/2009 e ss.mm. e ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contraddittorietà »), l'appellante sostiene l'inapplicabilità di varie disposizioni premiali, contenute nella l.r. Liguria 49/2009 (ossia nella legge ligure sul cd. Piano casa), richiamate nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica. In particolare, si lamenta l'inapplicabilità dell'art. 6 l.r. 49/2009, che autorizza la demo-ricostruzione di edifici che necessitano interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale con accorpamento di volumi, poiché tale intervento è consentito solo se compatibile con il PTCP, compatibilità assente nel caso di specie, per le ragioni illustrate nel primo motivo. Si adduce, poi, la violazione dell'art. 5 l.r. 49/2009, che reca limitazioni agli interventi di ampliamento (a loro volta disciplinati dagli artt. 3 e 4) e dei principi generali enunciati agli artt. 1 e 2 l.r. 49/2009.
6.3. Con il terzo motivo (« Violazione e falsa applicazione, oltre che dell'art. 6 della L.R. n. 49/2009, dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 dell'art. 15 del PUC del Comune di Lerici »), l'appellante ribadisce che gli interventi di riqualificazione previsti dal Piano casa (art. 6 l.r. 49/2009) devono, comunque, rispettare le disposizioni del PTCP, come anche evidenziato dall'art. 135 d.lgs. 42/2004 e dall'art. 15 del PUC (piano urbanistico comunale) di Lerici. Non sarebbe, quindi, possibile discostarsi da quanto prescritto dall'art. 48 del PTCP.
6.4. Con il quarto motivo (« Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 49/2009 e dell'art. 24, All. B1 NTA del vigente PUC. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Sviamento »), si lamenta l'illegittimità del permesso di costruire rilasciato alla società Cala Verde s.r.l., per contrasto con l'art. 24 dell'allegato B1 alle norme tecniche di attuazione del PUC (norma attuativa dell'art. 6 sul Piano casa). La società, infatti, avrebbe qualificato l'intervento come riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale di edifici che « presentano accertate criticità statico-strutturali » (art. 24.6.3). Senonché, i due edifici oggetto di demo-ricostruzione non presenterebbero dette criticità e non potrebbero essere legittimati dalla suddetta norma urbanistica.
6.5. Infine, con il quinto motivo (« Violazione e falsa applicazione delle Norme Tecniche di Ambito e Sub ambito del vigente PUC (Ambito CE 2). Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997 e smi. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, della scheda di Ambito CE 2 ed in particolare delle prescrizioni edilizie di cui al paragrafo 5.2.2.1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Contraddittorietà »), si lamenta un ulteriore profilo di illegittimità del permesso di costruire. In particolare, risulterebbe violata la disciplina della scheda dell'ambito CE 2 (ove si trova il lotto), che non ammette nuove costruzioni (eccetto che si proceda a una variante urbanistica), mentre l'intervento progettato contempla la realizzazione di due nuovi edifici. Si deduce, inoltre, che i due edifici residenziali non siano conformi alle prescrizioni edilizie di cui al paragrafo 5.2.2.1 della scheda di ambito CE 2, in quanto non conserverebbero i rapporti tra pieni e vuoti degli edifici tradizionali, nonché in quanto, su uno dei due edifici, si effettuerebbe una modifica non consentita della copertura.
7. Le doglianze richiedono una trattazione unitaria, in quanto connesse.
8. Innanzitutto, è necessario descrivere e inquadrare l'intervento progettato dalla società Cala Verde s.r.l. e autorizzato, dal Comune di Lerici, tanto per il profilo paesaggistico (con l'autorizzazione paesaggistica n. n. 842/2023), quanto per quello urbanistico-edilizio (con il permesso di costruire n. 374/2023).
L'intervento, che interessa un unico lotto di terreno, consiste nello smantellamento di tutti e sei gli edifici preesistenti a destinazione ricettiva, accessori all'ex Campeggio Maralunga, e nella demo-ricostruzione di due edifici residenziali insistenti su tale lotto. Il progetto determina una riduzione della volumetria complessiva del preesistente complesso, ma, al contempo, l'incremento volumetrico di uno degli edifici residenziali ricostruiti, reso possibile dall'accorpamento dei volumi dei manufatti abbattuti, consentito – a determinate condizioni – dal cd. Piano casa.
9. Come si evince dai motivi di ricorso, l'intervento viene contestato sia sul fronte paesaggistico sia sul fronte urbanistico-edilizio. Per l'aspetto paesaggistico, l'appellante evoca, in particolare, la violazione delle prescrizioni contenute all'art. 48 delle norme tecniche del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), le quali delimitano gli interventi realizzabili nelle zone ISCE (di insediamenti sparsi in regime di conservazione dell'esistente), come il Promontorio di Maralunga. Per l'aspetto urbanistico-edilizio, viene allegato il mancato rispetto dei presupposti, fissati dal Piano casa, per procedere alla demo-ricostruzione con accorpamento di volumi (e la conseguente necessità di riclassificare l'intervento quale nuova costruzione), nonché l'inosservanza di talune prescrizioni edilizie fissate dal piano urbanistico comunale (PUC).
10. Iniziando dall'aspetto paesaggistico, l'art. 48 delle norme tecniche di attuazione del PTCP illustra il regime di conservazione degli insediamenti sparsi, nel seguente modo: « 1. Tale regime si applica nei casi in cui, in relazione ai valori di qualità e tipicità che si riconoscono all'insediamento esistente, si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale e/o agricolo. 2. L'obiettivo della disciplina è pertanto quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale per quanto riguarda i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento ed il contesto ambientale. 3. La normativa è altresì volta a rendere possibili, in quanto compatibili con l'obiettivo enunciato al comma precedente, quegli interventi episodici che siano preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di puntuali carenze di ordine funzionale ed in particolare di quelle relative all'accessibilità e parcheggi. 4. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona. 5. È inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali sopra indicate » (doc. 21 Comune, fascicolo di primo grado).
10.1. La prima criticità messa in luce dall'appellante, rispetto alla disposizione appena riportata, è data dall'asserita insussistenza di una situazione di degrado o di carenza funzionale, quale presupposto imprescindibile, ex art. 48, co. 3, per la realizzazione di interventi edilizi nella zona ISCE.
In senso contrario, si osserva che tale criticità è stata giudicata insussistente dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, nel parere favorevole reso il 19 marzo 2024 (recepito nel provvedimento comunale di autorizzazione paesaggistica), con una diffusa motivazione, che mette in luce come l'intervento progettato dalla società Cala Verde s.r.l. sia migliorativo, sia sotto il profilo panoramico sia sotto il profilo ambientale, della situazione preesistente, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di fabbricati architettonicamente eterogenei, alcuni dei quali aventi criticità strutturali: in ciò si ravvisa lo stato di "degrado" a cui l'art. 48 fa riferimento, il quale va contestualizzato in coerenza con la ratio della disposizione e, pertanto, va declinato in termini di discrepanza dell'attuale fisionomia dell'edificato con il pregio paesaggistico e naturale della zona. Così, testualmente, si esprime il parere: « QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali, in quanto le demolizioni proposte riguardano fabbricati che presentano caratteristiche architettoniche eterogenee e connotate da modifiche successive incongrue oltre ad accertate criticità strutturali e le due nuove costruzioni insistono, aumentandolo, sullo stesso sedime e sono caratterizzate dall'utilizzo di materiali tradizionali e ricorrenti nell'ambito di riferimento (pietra, ferro, vetro, legno) e elementi architettonici presenti nell'ambito nel quale non si riconoscono tipologie ricorrenti di valore estetico, storico e tradizionale cui far riferimento. La massa arborea, espressamente protetta dal vincolo, viene mantenuta e implementata. Gli interventi risultano quantitativamente meno incidenti dell'esistente e funzionali alla riqualificazione sotto il profilo paesaggistico. Dalle pubbliche visuali le modifiche allo stato attuale risulteranno contenute. In particolare l'edificio B, che richiama, pur rivisitandola in chiave contemporanea, la composizione del fronte lato mare e i materiali della vicina torre esistente, verrà schermato dalla vegetazione esistente che svolge e svolgerà un importante effetto mitigativo. Il fabbricato A, più prossimo alla Via Carpanini, risulterà comunque meno percepibile rispetto al manufatto esistente e meglio inserito nell'ambito di riferimento » (doc. 4 Comune, fascicolo di primo grado).
D'altronde, una lettura congiunta del terzo e del quarto comma dell'art. 48 permette di rilevare che gli interventi funzionali al recupero di situazioni di degrado sono possibili in quanto rientrano tra le modifiche che vanno ad adeguare lo stato di fatto ai caratteri propri della zona, perciò sono apprezzati in quanto promozionali dell'estetica dei luoghi e conservativi dell'ambiente naturale. Conformemente a tale lettura della disposizione, il parere della Soprintendenza evidenzia i tratti migliorativi del progetto, dati dalla rimozione di fabbricati architettonicamente imperfetti e dalla realizzazione di un minor numero di edifici, più coerenti con i caratteri del luogo e meno impattanti sul panorama, anche grazie all'implementazione della massa arborea.
10.2. Sempre in relazione al terzo comma dell'art. 48, l'appellante sostiene che l'intervento non possa considerarsi "episodico", poiché incidente su numerosi edifici collocati su un lotto di ampia estensione e comportante l'ampliamento dei fabbricati a uso residenziale. A tale fine, viene richiamato un precedente (sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 905, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222), nel quale si sarebbe parimenti esclusa l'episodicità, richiesta dall'art. 48, co. 3, del PTCP ligure, di un progetto che interessava una pluralità di edifici su un unico lotto.
Anche questa doglianza è infondata.
Un intervento può essere considerato episodico, ossia sporadico o puntuale, quand'anche riguardi più fabbricati, sempre che, nel suo apprezzamento complessivo, non stravolga, in peius , l'assetto paesaggistico-ambientale della zona. Nel caso di specie, il progetto autorizzato incide su più edifici, ma li diminuisce nel numero e nei volumi, e, come reso evidente dal parere sopra riportato, riqualifica l'area, introducendo – in sostituzione dei preesistenti fabbricati – un edificato stilisticamente più armonioso con il paesaggio. Inoltre, i due edifici residenziali scaturenti dalle demo-ricostruzioni sono collocati sul medesimo sedime di quelli preesistenti e l'incremento della volumetria di uno (conseguita mediante il parziale accorpamento della cubatura dei fabbricati demoliti) è comunque compensato dalla riduzione della pregressa volumetria d'insieme. Per la sua portata complessivamente riduttiva e per la sua funzionalità riqualificatoria di una puntuale situazione di degrado, l'intervento rispetta il requisito dell'episodicità, prescritto dall'art. 48, co. 3, del PTCP.
Il precedente richiamato dall'appellante è inconferente, perché attiene a una situazione del tutto diversa da quella in esame, ove si intendeva demolire un complesso storico di grande bellezza e abbattere un notevole numero di alberi, per realizzare ex novo un complesso residenziale su sedime diverso (per mezzo dello spostamento della cubatura preesistente), andandosi, in definitiva, a « stravolgere totalmente un'area in spregio del regime vincolistico paesaggistico e storico artistico » (così, Cons. Stato, , Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222).
10.3. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta violato neppure l'art. 48, co. 4, che non consente di costruire nuovi edifici, in quanto – come si avrà modo di illustrare meglio in seguito – i fabbricati a uso residenziale non vengono realizzati ex novo , bensì ricostruiti in corrispondenza di quelli preesistenti, perciò – richiamando la terminologia utilizzata dalla disposizione – essi vengono "alterati", ma pur sempre in adeguamento ai caratteri propri della zona.
10.4. L'analisi del parere della Soprintendenza, innanzi riportato, permette, infine, di superare le doglianze secondo cui l'intervento modificherebbe l'equilibrio tra ambiente naturale e insediamento (art. 48, co. 1) e impatterebbe, in maniera paesaggisticamente percepibile, sulla morfologia e sulle sistemazioni del terreno (cfr. art. 48, co. 5), andando, in definitiva, a compromettere l'obiettivo di conservazione perseguito dall'art. 48 del PTCP e gli interessi protetti dai due vincoli apposti sulla zona.
Al contrario, le opere progettate sono considerate addirittura meno impattanti e vengono giudicate implementative delle componenti naturalistiche del luogo: come già osservato, infatti, l'intervento comporta una riduzione sia del numero dei fabbricati, attraverso l'abbattimento di tutti i corpi accessori all'attività di camping , sia della complessiva volumetria del compendio immobiliare, la quale viene concentrata – ma pur sempre in diminuzione – sui due edifici residenziali oggetto di demo-ricostruzione; lo stile di questi ultimi e i materiali impiegati nella loro ricostruzione sono giudicati maggiormente coerenti con i caratteri tipici della zona; la massa arborea è protetta e, anzi, incrementata, andando ad aumentare la componente naturalistica del luogo e a mitigare l'impatto visivo dell'edificato.
La valutazione espletata dalla Soprintendenza non può essere sindacata, giacché costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, rispetto al quale è inammissibile un sindacato sostitutivo in sede giurisdizionale quando lo stesso non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2021, n. 4096; Id., 10 marzo 2023, n. 2559).
10.5. Quanto esposto conduce alla declaratoria di infondatezza di tutte le doglianze in cui, direttamente o indirettamente, si lamenta l'inosservanza delle prescrizioni paesaggistiche: devono dirsi superati, quindi, il primo e il terzo motivo di ricorso, nonché, in parte, il secondo motivo.
11. Il secondo motivo, in realtà, necessita un approfondimento ulteriore in relazione alle disposizioni della legge regionale sul Piano casa applicabili alla fattispecie.
La norma di riferimento – richiamata, infatti, anche nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica (doc. 8 ricorrente, fascicolo di primo grado) – è l'art. 6 l.r. Liguria 49/2009, il quale consente la demolizione e la ricostruzione di edifici prevalentemente residenziali, che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, con incremento di volumetria conseguibile anche attraverso l'accorpamento dei volumi di più edifici. Infatti, come già esposto, il progetto della società Cala Verde s.r.l. contempla la demo-ricostruzione di due edifici residenziali, uno dei quali viene dotato di una volumetria aggiuntiva derivante dall'accorpamento dei volumi dei vari fabbricati accessori smantellati.
Ebbene, l'art. 6 l.r. 49/2009, laddove subordina la legittimità di tale forma di intervento edilizio, tra l'altro, alla conformità alle previsioni del PTCP è rispettato, per le ragioni già esposte innanzi. È, perciò, infondata la prima parte del secondo motivo di ricorso.
Allo stesso modo, risultano rispettati gli artt. 1 e 2 l.r. 49/2009, ove richiamano l'esigenza di tenere conto « dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio » (art. 1) e la necessità che la riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale faccia seguito a situazioni di degrado (art. 2).
Nel medesimo motivo, però, l'appellante allega l'inosservanza anche dell'art. 5 l.r. 49/2009, sulle limitazioni degli interventi di ampliamento, per come individuati dagli artt. 3 e 4 l.r. 49/2009. I parametri normativi evocati sono inconferenti, in quanto l'intervento in analisi è una demo-ricostruzione (art. 6 l.r. 49/2009) e non un ampliamento.
Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere complessivamente disatteso.
12. Con riferimento al profilo urbanistico-edilizio e, quindi, all'impugnazione del permesso di costruire rilasciato in favore della società Cala Verde s.r.l., viene nuovamente in rilievo l'esigenza di qualificare l'intervento, in quanto parte appellante sostiene che esso non integri una demo-ricostruzione, consentita dal già citato art. 6 l.r. 49/2009 e dall'art. 24 dell'allegato B1 al PUC (disposizione che recepisce, a livello di pianificazione comunale, l'art. 6 l.r. 49/2009), ma sia una nuova costruzione, vietata nell'ambito di riferimento, dalla scheda CE 2 del PUC.
12.1. L'intervento rientra nella demo-ricostruzione anche alla luce della prescrizione del PUC, perciò le doglianze si rivelano infondate.
12.2. Recependo la previsione normativa di cui all'art. 6 l.r. 49/2009, l'art. 24.6 dell'allegato B1 al PUC (doc. 23 Comune, fascicolo di primo grado) consente la demolizione e la ricostruzione di edifici residenziali anche con incremento volumetrico, a condizione che essi necessitino di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale. Tra i casi di edifici suscettibili di riqualificazione, l'art. 24.6.3 contempla quelli che presentano accertate criticità statico-strutturali (« Gli edifici che presentano accertate criticità statico-strutturali, ai sensi dell'articolo Art. 24. 2.4 numero 2 potranno essere demoliti e ricostruiti, con incremento della volumetria, anche con accorpamento volumetrico, purché localizzati in lotti di proprietà ricompresi entro un raggio di m 200 dal sedime dell'edificio esistente »).
12.3. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i due edifici residenziali insistenti sul lotto della società Cala Verde s.r.l. presentano delle criticità statico-strutturali, ricavabili dall'esame dell'apposita perizia tecnica allegata all'istanza di permesso di costruire (doc. 2 ricorrente, allegato ai motivi aggiunti di primo grado).
Per quanto riguarda l'edificio H, è riportato che « il fabbricato presenta un cedimento localizzato fondazionale sul paramento che prospetta sulla via pedonale che costeggia la proprietà »; esso è stato costruito in più fasi, con tipologia strutturale « probabilmente mista, visto che ad oggi nessun progetto strutturale, a firma di tecnico abilitato, è stato possibile ritrovare presso gli enti preposti prima della costruzione » e « lo sviluppo costruttivo del fabbricato pertanto è stato caratterizzato da varianti in corso d'opera e modifiche spesso non autorizzate »; ancora, « la realizzazione della struttura portante in più fasi, con diverse tipologie costruttive spesso interagenti tra loro, comporta una distribuzione di rigidezza irregolare e dannosa per il comportamento globale dell'intero sistema costruttivo »; conclusivamente, « l'edificio, pertanto, presenta, allo stato odierno, una condizione di criticità strutturale intrinseca dovuta ad una costruzione eseguita in più fasi senza uno specifico progetto strutturale e comunque, data l'epoca di costruzione, completamente inadeguato ad assorbire ed equilibrare senza danno le azioni sismiche attese nel sito ».
Per quanto concerne l'edificio G, si evidenzia che il fabbricato « risulta costruito senza nessun progetto strutturale a firma di tecnico abilitato ma comunque legittimato da un punto di vista urbanistico con il condono 2909/95 »; esso, inoltre, è caratterizzato da « disomogeneità strutturale », che determina « una distribuzione di rigidezza irregolare e dannosa per il comportamento globale »; ulteriormente, « i paramenti murari mostrano notevoli carenze sia meccaniche che costruttive » e « il materiale costituente la muratura in pietra e laterizio risulta notevolmente disomogeneo. La malta di collegamento è di scadente qualità quando non completamente assente »; infine, il solaio di copertura ha « caratteristiche geometriche, meccaniche e di conservazione (come si vede dal particolare fotografico) insufficienti per qualunque tipo di destinazione d'uso ».
Gli esiti della perizia sono stati oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale, la quale, costituendo esplicazione di discrezionalità-tecnica non in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, non è suscettibile di sindacato sostitutivo.
D'altra parte, anche le critiche rivolte dall'appellante alla perizia non sono convincenti. L'affermazione per cui la perizia sia stata redatta « sulla base di un solo sopralluogo e senza l'ausilio di alcuna ulteriore indagine tecnica (verificazioni attraverso apposite strumentazioni, sondaggi, ecc.) » (pag. 42 ricorso in appello) è irrilevante, dal momento che non è idonea a scalfire l'affidabilità intrinseca delle valutazioni in essa contenute. Quanto al fabbricato H, l'appellante sostiene l'insussistenza di una effettiva criticità strutturale, in quanto la perizia adduce delle carenze costruttive parametrate alla natura sismica della zona, quando l'edificio è collocato in zona sismica 3, che è la meno pericolosa; nondimeno, la bassa sismicità della zona non elimina il fatto, attestato dal perito, che l'edificio è stato realizzato in più fasi, plausibilmente senza un progetto strutturale, e che presenti una distribuzione di rigidezza irregolare, tanto che è anche interessato da un cedimento localizzato fondazionale.
12.4. Correlatamente, non può dirsi violata la scheda d'ambito CE 2, laddove non consente la realizzazione di nuove costruzioni, posto che l'intervento in esame è una demo-ricostruzione, autorizzata dalla normativa e dalle prescrizioni urbanistiche già analizzate.
13. Rimane da analizzare la doglianza contenuta nell'ultima parte del quinto motivo, ove si adduce che i due edifici residenziali siano stati progettati in difformità a due prescrizioni edilizie di cui al paragrafo 5.2.2.1 della scheda di ambito CE 2:
- quella per cui «[d] ovranno essere conservati i caratteri dell'edilizia spontanea: in particolare devono essere conservati i rapporti tra pieni e vuoti degli edifici tradizionali, evitando bucature anomale, la normalizzazione acritica e generalizzata delle bucature esistenti e porticati aggiunti »;
- quella per cui «[l] e coperture a tetto esistenti non dovranno di norma essere alterate con bucature a vasistas ed a filo falsa, o con terrazze a pozzo e abbaini, né tanto meno sostituite con coperture piane ».
Anche questa censura va disattesa.
La conservazione dei rapporti tra pieni e vuoti degli edifici tradizionali non assume rilievo nel caso di specie, per l'assorbente rilievo che i due fabbricati oggetto di demo-ricostruzione non sono edifici tradizionali, frutto dell'edilizia spontanea protetta dalla prescrizione sopra riportata.
La realizzazione di coperture piane è impedita solo "di norma" e, comunque, sempre nell'ottica di non stravolgere l'assetto edilizio del luogo, perciò la disposizione ammette circoscritte deroghe, che risultano plausibili nel caso di specie, ove solo in un edificio viene realizzata una copertura piana in luogo dell'originaria copertura a falda, ma ciò – oltre a sembrare giustificato dall'esigenza di contenere l'altezza del fabbricato – risulta coerente con il pregresso edificato del lotto, caratterizzato da una maggioranza di fabbricati a copertura piana, incluso l'edificio G, oggetto di demo-ricostruzione.
14. Alla luce dell'infondatezza dei gravami nel merito, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sebbene con diversa motivazione.
15. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Lerici e della società Cala Verde s.r.l., mentre vengono compensate nei riguardi del Ministero della cultura, vista la natura formale della sua costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, nel confermare la sentenza impugnata con diversa motivazione, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Lerici e della società Cala Verde s.r.l., delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IL, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
NA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | EN IL |
IL SEGRETARIO