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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. RE GN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3040/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabato Simonetta.
Appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Cinzia. CP_1 C.F._1
Appellata
CONCLUSIONI (udienza cartolare del 17.2.2025): come da note di trattazione scritta ex art. 127 art.
c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC l'1.3.2021, propone appello Parte_1 avverso la sentenza n. 146/2021 con la quale il Giudice di Pace di Palermo l'ha condannata a restituire a la somma di euro 738,66, a titolo di rimborso pro quota di tutti i costi del credito CP_1 versati e non goduti con riguardo al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione n. 7033899 stipulato il 29.12.2010 con la Neos Finance S.p.a., poi ceduta a e Parte_1 anticipatamente estinto nel settembre 2018 in corrispondenza della 91esima rata, oltre che al pagamento delle spese di lite.
1 L'appellante censura la decisione del primo giudice lamentando l'irrilevanza della c.d. sentenza
“Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione europea ai fini della decisione della causa, ciò perché priva sia di efficacia “orizzontale” che di retroattività.
Altresì, denuncia la contraddittorietà della pronuncia di primo grado per l'applicazione del metodo del pro-rata temporis ai costi c.d. up front e per non aver tenuto conto dell'irripetibilità dei costi fissi iniziali perché correlati a prestazioni già eseguite, quali la commissione di rete distributiva – benché già restituita dalla banca in sede di conteggio estintivo-, le spese di istruttoria e i costi di assicurazione.
Ulteriormente, la banca censura l'omessa pronuncia del GdP sulla legittimità dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, non integrando clausola vessatoria.
L'istituto bancario, inoltre, rappresentando di avere già restituito in sede di conteggio estintivo le quote non godute dei premi versati per le polizze assicurative vita e impiego pari ad euro 170,05, ritiene non essere tenuto ad alcun ulteriore rimborso, avendo così errato il giudice di pace nella determinazione dei costi ripetibili in euro 738,66 anziché euro 568,61.
In ultimo, censura la pronuncia gravata per violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, lett. c), D.M.
10.03.2024 per l'errata determinazione delle spese di lite liquidate in favore di controparte.
Pertanto, chiede la riforma della sentenza impugnata, condannando l'appellata al pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo nonché alla restituzione in favore dell'appellante delle somme corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.
In subordine, chiede la condanna del sig. alla restituzione in favore della banca dell'importo CP_1 di euro 170,05, per quote non godute dei premi versati per le assicurazioni vita e impiego, nonché disporre la riduzione da euro 330,00 a euro 265,00 dei compensi relativi alle spese di lite relative al primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare alla restituzione di euro 65,00, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi, sostenendo la correttezza della decisione impugnata, CP_1 coerente col quadro normativo vigente alla data di conclusione del contratto e al tempo dell'estinzione anticipata del rapporto, chiede il rigetto del gravame con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di appello, occorre dare atto che, nelle more del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n. 263/2022, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito il diritto dei
2 consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando concluso antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
In particolare, con tale pronuncia si è inteso affermare il principio per il quale non è conforme né alla
Costituzione né alla normativa europea la distinzione tra oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) - che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbero rimborsabili solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata - ed oneri di accesso al contratto (c.d. up front), remunerativi di un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio), che secondo la detta impostazione non sarebbero rimborsabili in caso di successiva estinzione anticipata del contratto.
Alla censura della consulta consegue, dunque, l'applicabilità del previgente art. 125 sexies TUB, alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor, ossia che il diritto alla riduzione debba riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione debba operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Principi che il giudice di prime cure ha correttamente applicato facendo espresso richiamo alla summenzionata pronuncia della Corte di Lussemburgo.
Nè appare fondata la tesi di parte appellante, secondo cui la citata sentenza “Lexitor” non è applicabile perché priva di efficacia orizzontale.
Invero, la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo la natura vincolante dell'interpretazione del diritto unionale adottata dalla Corte di giustizia (Cass. N. 5381/2017), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (ex multis Tribunale di Torino 2098/2023; 1434/2020).
Da quanto precede discende che anche il secondo motivo di gravame non può essere accolto.
Deve, invero, ritenersi che le previsioni del contratto di finanziamento, secondo cui le commissioni non sono rimborsabili, sono inefficaci, avendo ad oggetto diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore e pertanto irrinunciabili, così sancito all'art. 143 del d. lgs. 206/2005 c.d. codice del consumo, pena la nullità delle pattuizioni contrarie.
Corroborano questa conclusione le linee orientative del 4.12.2019 della stessa Banca d'Italia, la quale ha precisato che per i contratti di credito ai consumatori, in caso di rimborso anticipato, dovrà essere
3 assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborserebbero anticipatamente.
Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma chiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (par. 12.1).
La Banca è, dunque, tenuta al rimborso delle spese non godute per l'estinzione anticipata del contratto, tra i quali certamente rientrano le commissioni riconosciute in primo grado.
Alla luce di quanto precede, quindi, del tutto correttamente la domanda dell'attore in merito all'an è stata accolta, in ragione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento rinvenibile nella legge bancaria – contrariamente alle prospettazioni dell'appellante – non solo dall'attuale formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nella determinazione del quantum debeatur.
Questi, infatti, ha omesso di considerare i rimborsi - documentalmente provati nel primo grado del giudizio - effettuati dalla banca e della compagnia assicuratrice in favore di per il CP_1 complessivo importo di euro 170,05 a titolo di quote non godute dei premi versati per le polizze assicurative vita e impiego.
Invero, dal calcolo operato dal GdP indicato in sentenza, risulta detrattato solo l'importo di euro
57,39, quale rimborso parziale dei costi del credito effettuato in sede di conteggio estintivo.
Dunque, stante il pagamento di euro 739,02 da parte della banca in favore del sig. , come da CP_1 bonifico prodotto in atti (doc. n. 4 all. all'atto di citazione), quest'ultimo deve essere condannato alla ripetizione dell'importo di euro 170,05 in favore dell'appellante, stante i rimborsi precedentemente ottenuti e provati dai documenti nn. 7 e 8 di cui al fascicolo del primo grado prodotto nel presente giudizio dalla banca appellante.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del primo grado, va osservato che le stesse sono correttamente liquidate dal primo giudice, in ossequio al criterio della soccombenza, sicchè anche sotto tale profilo il gravame in esame non può essere accolto.
In ragion di quanto precede, la sentenza impugnata va riformata unicamente nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, mentre per il resto va integralmente confermata. 4 Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese vanno interamente compensante ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur;
• condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1 complessivi euro 170,05;
• compensa le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 27.11.2025 Il Giudice
RE GN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. RE GN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3040/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente tra
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabato Simonetta.
Appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Cinzia. CP_1 C.F._1
Appellata
CONCLUSIONI (udienza cartolare del 17.2.2025): come da note di trattazione scritta ex art. 127 art.
c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC l'1.3.2021, propone appello Parte_1 avverso la sentenza n. 146/2021 con la quale il Giudice di Pace di Palermo l'ha condannata a restituire a la somma di euro 738,66, a titolo di rimborso pro quota di tutti i costi del credito CP_1 versati e non goduti con riguardo al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione n. 7033899 stipulato il 29.12.2010 con la Neos Finance S.p.a., poi ceduta a e Parte_1 anticipatamente estinto nel settembre 2018 in corrispondenza della 91esima rata, oltre che al pagamento delle spese di lite.
1 L'appellante censura la decisione del primo giudice lamentando l'irrilevanza della c.d. sentenza
“Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione europea ai fini della decisione della causa, ciò perché priva sia di efficacia “orizzontale” che di retroattività.
Altresì, denuncia la contraddittorietà della pronuncia di primo grado per l'applicazione del metodo del pro-rata temporis ai costi c.d. up front e per non aver tenuto conto dell'irripetibilità dei costi fissi iniziali perché correlati a prestazioni già eseguite, quali la commissione di rete distributiva – benché già restituita dalla banca in sede di conteggio estintivo-, le spese di istruttoria e i costi di assicurazione.
Ulteriormente, la banca censura l'omessa pronuncia del GdP sulla legittimità dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, non integrando clausola vessatoria.
L'istituto bancario, inoltre, rappresentando di avere già restituito in sede di conteggio estintivo le quote non godute dei premi versati per le polizze assicurative vita e impiego pari ad euro 170,05, ritiene non essere tenuto ad alcun ulteriore rimborso, avendo così errato il giudice di pace nella determinazione dei costi ripetibili in euro 738,66 anziché euro 568,61.
In ultimo, censura la pronuncia gravata per violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, lett. c), D.M.
10.03.2024 per l'errata determinazione delle spese di lite liquidate in favore di controparte.
Pertanto, chiede la riforma della sentenza impugnata, condannando l'appellata al pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo nonché alla restituzione in favore dell'appellante delle somme corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.
In subordine, chiede la condanna del sig. alla restituzione in favore della banca dell'importo CP_1 di euro 170,05, per quote non godute dei premi versati per le assicurazioni vita e impiego, nonché disporre la riduzione da euro 330,00 a euro 265,00 dei compensi relativi alle spese di lite relative al primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare alla restituzione di euro 65,00, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi, sostenendo la correttezza della decisione impugnata, CP_1 coerente col quadro normativo vigente alla data di conclusione del contratto e al tempo dell'estinzione anticipata del rapporto, chiede il rigetto del gravame con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di appello, occorre dare atto che, nelle more del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n. 263/2022, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito il diritto dei
2 consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando concluso antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
In particolare, con tale pronuncia si è inteso affermare il principio per il quale non è conforme né alla
Costituzione né alla normativa europea la distinzione tra oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) - che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbero rimborsabili solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata - ed oneri di accesso al contratto (c.d. up front), remunerativi di un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio), che secondo la detta impostazione non sarebbero rimborsabili in caso di successiva estinzione anticipata del contratto.
Alla censura della consulta consegue, dunque, l'applicabilità del previgente art. 125 sexies TUB, alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor, ossia che il diritto alla riduzione debba riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione debba operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Principi che il giudice di prime cure ha correttamente applicato facendo espresso richiamo alla summenzionata pronuncia della Corte di Lussemburgo.
Nè appare fondata la tesi di parte appellante, secondo cui la citata sentenza “Lexitor” non è applicabile perché priva di efficacia orizzontale.
Invero, la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata riconoscendo la natura vincolante dell'interpretazione del diritto unionale adottata dalla Corte di giustizia (Cass. N. 5381/2017), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (ex multis Tribunale di Torino 2098/2023; 1434/2020).
Da quanto precede discende che anche il secondo motivo di gravame non può essere accolto.
Deve, invero, ritenersi che le previsioni del contratto di finanziamento, secondo cui le commissioni non sono rimborsabili, sono inefficaci, avendo ad oggetto diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore e pertanto irrinunciabili, così sancito all'art. 143 del d. lgs. 206/2005 c.d. codice del consumo, pena la nullità delle pattuizioni contrarie.
Corroborano questa conclusione le linee orientative del 4.12.2019 della stessa Banca d'Italia, la quale ha precisato che per i contratti di credito ai consumatori, in caso di rimborso anticipato, dovrà essere
3 assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborserebbero anticipatamente.
Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma chiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (par. 12.1).
La Banca è, dunque, tenuta al rimborso delle spese non godute per l'estinzione anticipata del contratto, tra i quali certamente rientrano le commissioni riconosciute in primo grado.
Alla luce di quanto precede, quindi, del tutto correttamente la domanda dell'attore in merito all'an è stata accolta, in ragione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento rinvenibile nella legge bancaria – contrariamente alle prospettazioni dell'appellante – non solo dall'attuale formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nella determinazione del quantum debeatur.
Questi, infatti, ha omesso di considerare i rimborsi - documentalmente provati nel primo grado del giudizio - effettuati dalla banca e della compagnia assicuratrice in favore di per il CP_1 complessivo importo di euro 170,05 a titolo di quote non godute dei premi versati per le polizze assicurative vita e impiego.
Invero, dal calcolo operato dal GdP indicato in sentenza, risulta detrattato solo l'importo di euro
57,39, quale rimborso parziale dei costi del credito effettuato in sede di conteggio estintivo.
Dunque, stante il pagamento di euro 739,02 da parte della banca in favore del sig. , come da CP_1 bonifico prodotto in atti (doc. n. 4 all. all'atto di citazione), quest'ultimo deve essere condannato alla ripetizione dell'importo di euro 170,05 in favore dell'appellante, stante i rimborsi precedentemente ottenuti e provati dai documenti nn. 7 e 8 di cui al fascicolo del primo grado prodotto nel presente giudizio dalla banca appellante.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del primo grado, va osservato che le stesse sono correttamente liquidate dal primo giudice, in ossequio al criterio della soccombenza, sicchè anche sotto tale profilo il gravame in esame non può essere accolto.
In ragion di quanto precede, la sentenza impugnata va riformata unicamente nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur, mentre per il resto va integralmente confermata. 4 Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese vanno interamente compensante ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa,
• Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur;
• condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1 complessivi euro 170,05;
• compensa le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 27.11.2025 Il Giudice
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