Articolo 11 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 marzo 1948
Art. 11.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
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