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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla ricorrente il 22
Maggio 2025 in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1315 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Agostino De Cosmi n. 1, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Annarita Lunetto, che la rappresenta e difende giusta procura redatta in calce al ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 24/04/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva sia il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia la sussistenza a suo favore di quelli per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 25 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla istante il 22 Maggio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Mentre, l'art. 3 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 prevede che: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (I comma).
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative” (II comma).
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (III comma).
2 “La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali” (IV comma).
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal Dott. ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Controparte_2
pienamente condivisibile, ha accertato delle dirimenti circostanze. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora da un lato, le comportano una invalidità Parte_1
del 100%, precludendole la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
dall'altro, sono tali da farle riconoscere lo stato di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita dal mese di Agosto
2023 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dalla ricorrente si palesa accoglibile, avendo essa diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave a partire dal momento superiormente indicato.
Considerato che, durante il presente giudizio la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese del primo e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora è affetta da patologie che la rendono Parte_1
3 invalida al 100% e le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di Agosto 2023;
- dichiara, altresì, che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992, sempre a decorrere dal mese di Agosto 2023;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 23 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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