Articolo 16 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 15Articolo 9 ter
Versione
1 gennaio 2002
Art. 16. Coordinamento normativo 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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