Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3257/2024
VERBALE DI UDIENZA del 16/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. GRIO Stefano che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento.
Per l'avv. M.A. Borgese per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. GRIO impugna e contesta la memoria di costituzione dell' ed evidenzia CP_1 che dalla stessa produzione documentale dell' emerge che l' , con la CP_1 CP_2 dichiarazione RED 2020 era stato messo a conoscenza della rilevanza del requisito reddituale del coniuge, tanto che con la nota 28 giugno 2024, in atti nel fascicolo
, ha sospeso l'erogazione della pensione proprio per la mancata indicazione dei CP_1 redditi rilevanti, ovvero quelli del coniuge relativi sempre all'anno 2020. Per cui l' , avendo omesso di verificare annualmente la situazione reddituale del CP_1 pensionato, non può agire in ripetizione. Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda.
L'avv. Borgese evidenzia che era onere del pensionato indicare specificamente la pensione estera del coniuge;
in assenza di tale indicazione e quantificazione, la richiesta di ripetizione dell' è fondata. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 3257 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Grio Domenico e Grio Stefano, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_3
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_1
procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente;
All'udienza del 16 gennaio 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 16,15, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione Cat. VOS n. 45006615 e che con nota del 04/09/2024 l' comunicava di CP_1 avergli corrisposto la somma non dovuta di € 371,88, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2023 in quanto l'importo del trattamento di famiglia era stato rideterminato a seguito di accertamento dei redditi familiari, risultando inferiore a quello percepito.
2 Avverso il provvedimento proponeva, in data 25/09/2024, ricorso amministrativo rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso evidenziava l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della genericità e carenza di motivazione in ordine sia alla sussistenza dei profili costitutivi della pretesa creditoria sia in ordine alla correttezza contabile e amministrativa del provvedimento.
Illustrava che, in ogni caso, nel caso di specie trova applicazione l'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro e previdenza, al fine di sentire dichiarare non dovute le somme ingiunte dall' , con nota datata 04/09/2024, pari ad € CP_1
371,88, asseritamente erogate e non dovute a titolo di pensione Cat. VOS n. 45006615, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2023 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace il suddetto provvedimento di indebito, ordinando la restituzione degli importi a tale titolo eventualmente già riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il tutto dalle maturazioni dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero, CP_1 deduceva che l'indebito di causa era derivato dall'istruttoria seguita alla domanda di ricostituzione reddituale presentata in data 24/07/2024 a seguito della sospensione della prestazione comunicata con missiva datata11/07/2024, ricevuta in data 19/07/2024. Con la quale il pensionato ha fornito i redditi propri e del coniuge a partire dall'anno 2020.
Evidenziava, altresì, che dall'istruttoria era emerso che i redditi della pensione estera della moglie erano stati omessi non solo nell'anno 2020 ma anche negli anni precedenti.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Ai fini della decisione si deve, premettere come, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul CP_1
pensionato - che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in
3 via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dal tenore di tale sentenza si evince che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l , costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416
c.p.c. in capo alla parte convenuta. Nel caso di specie, dal provvedimento notificato, il quale contiene, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, una chiara giustificazione delle ragioni dello stesso e dalle precisazioni offerte nella memoria di costituzione in giudizio dell' , oltre CP_1 che dai provvedimenti allegati, si evince come l'indebito oggetto di recupero tragga origine da ricostituzione effettuata dal ricorrente in seguito alla sospensione della prestazione, con allegazione di documentazione reddituale.
Dall' esame della documentazione in atti è emerso il superamento del reddito coniugale per effetto della titolarità di redditi esteri percepiti dal coniuge, maturati in Germania, dichiarati per
CP_ la prima volta all' contestualmente alla domanda di ricostituzione, sollecitata dall' con CP_1
il provvedimento di sospensione.
Di conseguenza la prestazione è stata ricalcolata a debito tenuto conto del reddito effettivo percepito dai coniugi negli anni di interesse.
E, poiché l' ha in tal modo adempiuto l'onere di fornire argomenti idonei a consentire la CP_1 ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, incomberebbe sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Prova, questa, tuttavia non fornita da parte ricorrente, che nulla ha dedotto o contestato in merito alla consistenza del reddito del coniuge, né con riguardo all'omissione della comunicazione reddituale annuale.
Quanto alla ripetibilità della somma indebitamente percepita, occorre specificate che, nel caso di specie l'indebito contestato, attinente a trattamenti di famiglia collegati al reddito, ha natura assistenziale in quanto afferente a pagamenti di prestazioni non commisurate e legate ai contributi versati, ma basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a
4 tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, all'indebito di natura assistenziale non si applicano le disposizioni dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 che attengono in via esclusiva all' indebita erogazione correlata a un rapporto previdenziale pensionistico e non possono essere applicate al di là dei casi espressamente tipizzati dalla legge.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n.
13223).
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Secondo Cassazione n.13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all ”. CP_1
Nel caso che ci occupa, il dato non disponibile all' l' era proprio il reddito estero percepito CP_1
dal coniuge, incidente sulla misura dei trattamenti di famiglia e indicato per la prima volta con la domanda di ricostituzione presentata in seguito alla sospensione della pensione.
Non soccorrono in senso favorevole alle tesi di parte ricorrente le invero numerose pronunzie
(anche della Suprema Corte) che, con orientamento ormai consolidato, escludono la ripetibilità delle somme pagate in eccesso in un sottosistema che sfugge alla
5 disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. Va infatti pur sempre operata, nei rapporti tra ed assistito, una differenza, ponendosi - per quanto di rilievo - il discrimine CP_2
tra ripetibilità e irripetibilità nella avvenuta comunicazione da parte del beneficiario della prestazione assistenziale dei redditi non conoscibili dall' medesimo usando dell'ordinaria CP_2
diligenza.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi nel senso che l'indebito riscontrato dall' sia CP_1 addebitabile a comportamento dell'accipiens, che ha omesso le comunicazioni cui era tenuto e che non ha comunque adeguatamente dimostrato l'insussistenza dell'indebito attraverso la prova positiva del proprio diritto a percepire le originarie prestazioni erogate dall . CP_2
Quanto alla decadenza in cui sarebbe incorso l' , ribadita anche all'udienza odierna, pur CP_1 volendo ritenere che il secondo comma dell'art. 13 si applichi al caso di specie, occorre rilevare che il dato letterale fa riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del
2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
6 Nel caso che ci occupa il dato completo l lo ha acquisito con la domanda di ricostituzione CP_1
reddituale per sospensione art.35 comma 10bis d.l. 207/2008, inoltrata in data 24.07.2024, mentre la richiesta di ripetizione è datata 04/09/2024. Pur non potendosi ricontrare documentalmente la data di ricezione, è sicuro che allorché il ricorso è stato depositato
(16.11.2024) il aveva già ricevuto la richiesta di ripetizione;
Pt_2 pertanto, l' ha agito tempestivamente per il recupero. CP_1
Le spese, sussistendo in atti la dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 c.p.c., vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Palmi, 16 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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