Versione
19 ottobre 2023
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17 dicembre 2023
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Art. 3. Anticipo rinnovo contratti pubblici 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all' articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 .
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.
(( 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.
(( 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Commentari • 17
- 1. Anticipo vacanza contrattuale, attenzione all'impatto fiscaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 20 novembre 2023 · 23.63091
Le richieste di anticipo indennità di vacanza contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali, come previsto (è una facoltà non un obbligo) dall'art. 3 comma 3 DL 145/2023 sono costanti. Tuttavia non si sta valutando l'impatto fiscale che questa scelta determina sui dipendenti, a causa dell'eccessivo carico reddituale sull'anno 2023 e del mancato beneficio della riduzione delle aliquote Irpef 2024 previsto dall'imminente decreto legislativo di modifica Irpef. Una riflessione appare opportuna, anche perchè per molti dipendenti tale scelta comporta anche modifica del livello ISEE.
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Giurisprudenza • 34
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 22/08/2025, n. 640Provvedimento: […] 1) Con ricorso 22/12/2024 la Ricorrente_1 SPA, avente sede in Arezzo , in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'atto di recupero n°TZBCR010003/2024 con cui l'Ufficio, disconosciuto il credito di imposta di cui all'art. 3 D.L.145/2023 per i progetti di ricerca e sviluppo coltivati dall'anno 2015, aveva recuperato ad imponibile ex art. 38 bis DPR 600/1973 l'importo complessivo di €.80.039,05 asseritamente opposto in compensazione in modo indebito negli anni 2016 e 2017, oltre gli interessi pari ad €.24.679,68 e le sanzioni irrogate pari al 150% dell'imponibile accertato, ossia in €.120.058,60.Leggi di più...
- recupero crediti di imposta·
- onere della prova contribuente·
- incertezza interpretazione normativa·
- sanzioni per compensazione indebita·
- accertamento impositivo·
- facoltà di interpello MISE·
- inesistenza credito di imposta·
- elemento soggettivo violazione·
- art. 38 bis DPR 600/1973