Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2025, proposto da
FR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esatta integrale ottemperanza:
1) della Sentenza n. 4237/2017 pubblicata in data 08/09/2017 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione V, notificata in data 9 luglio 2018 ed appellata innanzi al Consiglio di Stato Sez. IV (R.G. n. 2349/2018) e giudizio definito con sentenza n. 8146 /2023;
2) della Sentenza n. 762/2012 pubblicata in data 01.03.2012 dalla Corte di Appello di Napoli, I sez. civile, notificata con formula esecutiva in data 11 febbraio 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa OL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 4237/2017 del T.A.R. (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8146/2023) e n. 762/2012 della Corte di Appello di Napoli;
- in particolare: a) con la sentenza del T.A.R. è stata accertata l’illegittimità dell’occupazione del fondo di sua proprietà dal’11 dicembre 2006 al maggio 2011 da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno (secondo i criteri ivi fissati); b) con la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata determinata l’indennità di occupazione con conseguente ordine al Comune di <<depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti>> la somma ivi fissata;
- nel costituirsi in giudizio il Comune di Casalnuovo di Napoli ha eccepito la cessazione della materia del contendere in quanto: 1) in esecuzione della pronuncia del T.A.R., con determina n. 24 del 27 febbraio 2024, il Servizio LL.PP. del Comune ha provveduto al pagamento al ricorrente della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima (nell’importo proposto dall’amministrazione con nota del 13 luglio 2018 e accettato dal ricorrente con nota del 28 novembre 2018); 2) in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli ha provveduto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’indennità stabilità dal giudice ordinario;
- alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- da quanto precede risulta cessata la materia del contendere;
- le spese del presente giudizio devono, tuttavia, essere poste a carico del Comune resistente in considerazione del ritardo con cui ha adempiuto al dictum giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Casalnuovo di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BR, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
OL AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AR | MA BR |
IL SEGRETARIO