Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/12/2025, n. 23897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23897 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08411/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8411 del 2020, proposto da:
RS IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Avilio Presutti in OM, piazza San Salvatore in Lauro 10;
contro
OM TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
OM TA - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direz. Pianificazione Generale - Segreteria di Direz., Acea Ato2,
per l'annullamento
della determinazione di OM TA, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione generale – Segreteria di Direzione e di U.O. Piano Regolatore numero repertorio QI/964/2020 del 20 luglio 2020 e numero protocollo QI/78534/2020 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto “Programma Urbanistico “IL ES AT 13”. Istanza presentata dalla RS IA s.r.l., con sede legale in OM, Via dei Cantelmo 200, P.IVA e C.F. 07036361001, in persona del legale rappresentante Dott. Marco Mezzaroma p.t., prevenuta con prot. QF 9918 del 11.05.2010 e successivi.
Ottemperanza alla Sentenza del TAR Lazio n. 199/2019 in merito all’Ordine di conclusione del procedimento.
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990”; della nota di OM TA, TA, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione generale, prot. 79615 del 22 luglio 2020 di comunicazione della Determinazione Dirigenziale prot. QI 78534/2020; del preavviso di rigetto prot. QI 53691 del 26 marzo 2019;
della nota di OM TA, Dipartimento Mobilità e Trasporti, prot. QG36896 del 12 novembre 2015 (Dip.to PAU prot. QI 18410);
del parere negativo EA AT2 prot. n. 0149712/16 del 24 marzo 2016 protocollato con nota di OM TA prot. QI 57175 del 30 marzo 2016;
della nota di OM TA prot. QI 57175 del 30 marzo 2016 di protocollo del parere di EA AT2;
della nota di OM TA prot. n. QI84470 del 10 maggio 2016 di comunicazione del parere negativo di EA AT2;
della nota di OM TA, Dipartimento PAU – U.O. PRG – Servizio Compensazioni, prot. QI138169;
del parere negativo del Dipartimento “Mobilità e Trasporti” di OM TA prot. 31253 del 30 settembre 2016 e prot. QI170754 del 3 ottobre 2016 del Dipartimento PAU;
della nota di OM TA, Dip PAU, prot. n. QI112386 del 26 giugno 2017; del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Area difesa del suolo, n. prot. QI 0003336 del 14 maggio 2020, acquisito al prot. di OM TA Dip. PAU QI 53881; della nota di OM TA, Dip. PAU, prot. n. 58258 del 27 maggio 2020 di trasmissione del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Area difesa del suolo, n. prot. QI 0003336 del 14 maggio 2020; di tutti gli atti della Conferenza di Servizi indetta con nota del Dip. PAU di OM TA QI 3137 del 9 gennaio 2020, ivi compreso il verbale del 11 febbraio 2020 (prot. n. QI 30533 del 25 febbraio 2020); della nota di OM TA prot. 42013 del 25 marzo 2020 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 11 febbraio 2020; della nota di OM TA, Dipartimento Mobilità e Trasporti, prot. n. 25107 del 1 agosto 2011; della nota di OM TA, Dip PAU prot. QI 29299 del 19 marzo 2013; della nota di OM TA, Dip. PAU prot. n. QI 46584 del 29 marzo 2014; delle note di OM TA, Dip. Mobilità e Trasporti, prot. n. 97427 dell’8 ottobre 2013, prot. n. 5197/2014 acquisita al protocollo Dip. PAU QI 17946/2014 del 12 febbraio 2014 e prot. n. 19032 del 3 giugno 2015 acquisita al prot. Dip. PAU QI 96829/2015; delle note di OM TA, Dip. PAU, prot. QI 46584 del 28 marzo 2014, prot. QI 163327 del 27 ottobre 2014, prot. QI 8018 del 18 gennaio 2016, prot. QI 9758 del 20 gennaio 2016; prot. QI 63105 dell’8 aprile 2016, prot. QI 96509 del 24 maggio 2016; della nota di OM TA, Dip. PAU, prot. QI 138169 del 26 luglio 2016; delle note di OM TA prot. 10309/2014, prot. 170754 del 3 ottobre 2016; delle note di OM TA, Dipartimento Mobilità e Trasporti, prot. n. 3044 del 27 gennaio 2020 e n. 13617 del 28 gennaio 2020; della nota di OM TA, Servizi Educativi e Scolastici, prot. n. 4772 del 19 febbraio 2020; della nota di OM TA di riscontro della nota della ricorrente prot. QI56125 del 21 maggio 2020; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM TA e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente RS IA s.r.l. è proprietaria, nel Comune di OM, di un’area di complessivi mq 22.390,00 - distinta in Catasto al Foglio n. 764, part. nn. 123, 978, 979, 981, 1201/p, 1202/p e 1057/p, - acquistata con rogito notarile del 10 luglio 2002.
A seguito dell’adozione del nuovo PRG del Comune di OM (approvato con D.C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008), l’area in questione è stata classificata come “Ambito e Trasformazione Ordinaria della Città della Trasformazione”, la cui disciplina è contenuta agli artt. 57 e ss. delle NTA ed è inserita nell’AT n. 13 “IL ES”.
L’Ambito di Trasformazione Ordinaria “IL ES” è localizzato all’intersezione tra via di Casetta Mattei e Via dei Cantelmo ed è prospiciente al Programma integrato prevalentemente residenziale “Cantelmo”, promosso da altro soggetto privato.
I due Programmi hanno in comune l’accesso per mezzo di una viabilità privata ad uso pubblico (via dei Cantelmo) che appare fortemente sottodimensionata (e inadeguata) rispetto ai parametri dimensionali prescritti dalla normativa vigente e richiesti dalle costruzioni da realizzare (con prospettico incremento della popolazione residente in caso di approvazione del duplice programma urbanistico).
2. Volendo sintetizzare, per quanto possibile, il lungo e articolato procedimento svoltosi nell’arco di oltre quindici anni, che ha condotto, infine, all’adozione della determinazione di rigetto della proposta della società istante (di cui alla nota prot. QF 11490/2009 e “Nuovi Tipi” prot. QF 9918/2010) in questa sede impugnata, il Collegio riporta i seguenti salienti passaggi di fatto, sulla base di quanto rispettivamente esposto dalle parti in controversia.
In data 11 maggio 2010 (prot. QF/2010/9918) RS IA s.r.l. presentava, in relazione all’area predetta, una proposta di attuazione dell’AT n. 13 “IL ES” (c.d. “Nuovi Tipi”) – proposta poi integrata in data 7 ottobre 2010 (prot. QF/2010/9918) - avente ad oggetto l’edificabilità di mq 9.335,52 di SUL (Superficie Utile Lorda) residenziale e mq 2.333,88 di SUL non residenziale, prevedendo una quota in compensazione di diritti derivanti dal comprensorio denominato “Tenuta di Casetta Mistici”.
Su tale proposta l’Amministrazione avviava l’istruttoria, espletata in coordinamento tra i diversi uffici competenti dell’Amministrazione Capitolina, a vario titolo interessati al Programma Urbanistico in questione.
Quindi il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota prot. QG25107 del 01.08.2011, informava la società istante della necessità di provvedere all’adeguamento progettuale di Via dei Cantelmo.
Con successiva nota prot. QI46584 del 28.03.2014, l’Ufficio comunale procedente (e cioè il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di seguito anche “Dip. PAU”) ha richiesto alla Società di trasmettere il progetto definitivo relativo alla sistemazione del suddetto tratto stradale “al fine di proseguire con l’iter amministrativo previsto” (doc. 11 ric.).
Con ulteriore nota del 27.10.2014, il medesimo Dipartimento ribadiva che la risistemazione del tratto stradale di via di Cantelmo costituiva “opera pubblica” e che le spese che la RS IA avrebbe dovuto versare per la progettazione dell’intervento, successivamente sarebbero state portate a scomputo degli oneri dovuti in relazione all’attuazione dell’AT di proprietà.
Tenendo conto delle suddette sollecitazioni, la RS IA s.r.l. ha presentato in data 07.12.2015, con comunicazione prot. QI200044, gli elaborati relativi al progetto definitivo di adeguamento di via di Cantelmo. In proposito deve anche rilevarsi che, a suo tempo, la Società ITALSAC 90 s.r.l. (interessata al parallelo ma distinto programma integrato prevalentemente residenziale denominato “Cantelmo”) aveva a propria volta presentato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, la proposta relativa all’esproprio e all’adeguamento di un tratto di via di Cantelmo e dell’intera via dei Castelbarco.
3. Nella esposizione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato (doc. 36 ric.) si legge che, in data 06.06.2011 l’Ufficio procedente aveva indetto una Conferenza preliminare limitata ai soli Uffici dell’Amministrazione comunale, per vagliare la proposta in oggetto.
In sede di Conferenza, il Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dip. PAU (U.O. Pianificazione Mobilità e Infrastrutture) richiedevano una verifica di sostenibilità trasportistica del programma urbanistico correlata agli interventi previsti dal PRG vigente nel quadrante Pisana-Cantelmo; contestualmente alla valutazione favorevole della verifica redatta dalla ITALSAC 90 s.r.l. (pareri favorevoli del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. QG19233/2013 e Dip. PAU prot. QI 50579 del 15.05.2013) gli Uffici dei due Dipartimenti richiedevano ai proponenti del Programma Urbanistico “Cantelmo” ed alla odierna ricorrente l’adeguamento del tratto terminale di via di Cantelmo fino all’innesto su via Casetta Mattei e della relativa intersezione, in quanto tale intervento, antistante l’AT “IL ES”, avrebbe costituito la viabilità di accesso per entrambi i Programmi Urbanistici.
Successivamente all’impegno assunto dalle due società di farsi carico della progettazione definitiva di tale opera, il Dip. PAU – Direzione Pianificazione Generale U.O. PRG – con prot. QI163327 del 27.10.2014, comunicava al progettista dell’intervento AT IL ES la possibilità di realizzare tale intervento come opera pubblica da inserire nel Piano di Investimenti 2015-2017, una volta acquisito il progetto definitivo.
La stessa Direzione Pianificazione Generale (del PAU), con atto prot. QI170779 del 23.10.2015 trasmetteva, per le valutazioni di competenza, al Dip. Mobilità gli elaborati stradali, in quanto erano richieste delle deroghe al regolamento viario per il tratto di Via dei Cantelmo-Via dei Castelbranco di competenza del Programma Integrato “Cantelmo”.
Tuttavia il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con prot. QG36896 del 12.11.2015 (Dip.to PAU prot. QI 18410), rilevava che gli elaborati progettuali non avevano recepito quanto richiesto con i precedenti pareri “(…) ai fini della sostenibilità dell’adeguamento propedeutico di via di Cantelmo da via Casetta Mattei fino al tratto che permette l’accesso all’intervento più interno (…)”.
Inoltre, con nota prot. 0149712/2016 del 24.03.2016 (prot. QI57175 del 30.03.2016), l’EA AT (Fognature), in riferimento al Programma Urbanistico “IL ES” ha poi rappresentato, testualmente quanto segue: “(…) pertanto al momento non si può rilasciare parere favorevole al progetto trasmesso, rimanendo in attesa delle possibili varianti alle soluzioni delle acque meteoriche”; con prot. QI84470 del 10.05.2016 la U.O. PRG – Servizio Compensazioni ha comunicato alla Società RS IA s.r.l. i rilievi espressi da EA AT 2, invitandola a rielaborare il progetto secondo le prescrizioni impartite, ai fini della successiva approvazione.
Con nota prot. QI138169 del 26.07.2016 il Dipartimento PAU – U.O. PRG – Servizio Compensazioni ha trasmesso al Dip. Mobilità e Trasporti il progetto stradale definitivo relativo all’adeguamento del tratto di incrocio con Via Casetta Mattei, elaborato dalla Società odierna ricorrente, per la richiesta di deroga al Regolamento Viario del PGTU.
Con nota prot. QG31253 del 30.09.2016 il Dipartimento Mobilità e Trasporti (nota pervenuta al Dipartimento PAU con prot. in entrata QI170754 del 03.10.2016) ha nuovamente comunicato alla Società proponente che il progetto stradale definitivo delle opere di “Ristrutturazione Via dei Cantelmo e adeguamento incrocio Via Casetta Mattei”, redatto dal soggetto attuatore RS IA s.r.l. per l’AT “IL ES” (e per la parte di competenza) non era risultato conforme alla documentazione necessaria prescritta dal Regolamento Viario del PGTU, cosicché “(…) la documentazione prodotta non permette di esprimersi in relazione alla richiesta in oggetto”.
4. A quel punto la società odierna ricorrente, ritenendo che si fosse concretizzata un’ipotesi di inerzia amministrativa tale da generare una situazione di inaccettabile “impasse”, ha proposto ricorso contro il silenzio amministrativo ex art. 117 c.p.a. dinnanzi al TAR per il Lazio (ricorso n. R.G. 9578/2018) ottenendo l’accoglimento del gravame con la sentenza n. 199 del 7.1.2019 (sez. II-bis) che ha ordinato all’Amministrazione Capitolina di concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel termine di 90 giorni.
In attuazione del “dictum” giudiziale, in data 26.3.2019, con atto prot. QI 53691, il Dipartimento PAU ha concluso il procedimento con esito negativo e comunicato alla RS IA s.r.l., ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/1990, i motivi ostativi all’approvazione del programma urbanistico proposto, i quali si possono riassumere nei seguenti due rilievi:
1) parere negativo ricevuto da parte di EA AT2, prot. QI 57175 del 30.03.2016 riferito ai progetti presentati da RS IA a r.l. per le opere di urbanizzazione, in particolare per lo smaltimento delle acque meteoriche;
2) parere negativo ricevuto dal Dipartimento “Mobilità e Trasporti” di OM TA prot. QI170754 del 03.10.2016 riferito ai progetti presentati da RS IA s.r.l per le opere di urbanizzazione, in particolare per la sistemazione della sede stradale di via di Cantelmo, necessaria per l’accesso al Programma Urbanistico in questione.
Al suddetto preavviso di rigetto la società ha dato riscontro in termini critici con lettera in data 9.04.2019 (prot. QI64065), recante “Osservazioni al preavviso di rigetto”.
La RS, nelle proprie osservazioni, invitava l’Ufficio Capitolino ad astenersi dall’adottare il preannunciato provvedimento di rigetto e si rendeva disponibile a individuare una soluzione congiunta ai fini della positiva conclusione del procedimento per l’approvazione del Programma Urbanistico “IL ES” anche, se del caso, coordinando il proprio progetto con quello di altri soggetti interessati, ferma però la condizione che ciò non comportasse, a suo carico, un aggravio di costi o un ulteriore prolungamento dei termini di conclusione del procedimento (doc. 24 ric.).
In particolare, per adeguare il progetto secondo quanto richiesto dal Dip. Mobilità e Trasporti, RS ha presentato una nuova proposta progettuale (Nuovi Tipi, in data 16.09.2019), indicando una modifica alla viabilità, che affronta le problematiche e i rilievi sollevati dall’Amministrazione.
Di qui l’indizione di una Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 L. n. 241/1990 da parte del Dip. PAU al fine di concludere il procedimento amministrativo.
Come risulta dal verbale in atti, la Conferenza di servizi si è tenuta in data 11 febbraio 2020 (doc. 29 ric.) ma, al termine della seduta, il progettista del Programma Urbanistico arch. Mancini ha dichiarato che “i proponenti ritireranno la proposta (ultimi tipi presentati) oggetto della presente Conferenza”.
Con successiva nota del 12.5.2020 (doc. 31 ric.) lo stesso progettista, già presente alla seduta dell’11.2.2020 (anche nella veste di delegato della RS IA), ha motivato la rinuncia della società alla più recente proposta progettuale (“Nuovi Tipi”, proposta presentata il 16.09.2019, ove si affrontava finalmente la questione ancora non risolta relativa alla modifica della viabilità) in ragione del fatto che la proposta stessa era stata espressamente subordinata, fin dal momento della sua presentazione, alla eliminazione dal progetto complessivo della realizzazione dell’asilo nido originariamente previsto.
In altri termini, parte ricorrente accettava di assumere su di sé (a propria a cura e spese) la realizzazione della strada, purché tale intervento avvenisse IN LUOGO della realizzazione dell’edificio scolastico, visto che a quest’ultima opera (a dire della società) l’Amministrazione competente aveva dichiarato di non essere più interessata.
Tuttavia il rappresentante del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di OM TA dichiarava, nel corso della Conferenza di Servizi dell’11 febbraio 2020, la necessità che l’intervento di edilizia scolastica fosse anch’esso realizzato. Di qui il disappunto del progettista ed il ritiro della proposta elaborata nel 2019 che, con il mantenimento in progetto dell’asilo nido, avrebbe esposto la RS ad uno sproporzionato onere economico e realizzativo.
La manifestazione di rinuncia agli ultimi tipi presentati è stata poi confermata dalla Società in sede di istanza per la nomina di Commissario ad acta (ex art. 1 quinquies LR 36/87), presentata con nota prot. QI56125 del 21.05.2020, volta a far “rivivere” il progetto originario (del 2009/2010).
5. Tra i pareri pervenuti dopo la seduta della Conferenza di Servizi dell’11.2.2020 assume peculiare rilevanza quello espresso dall’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Ente Statale preposto alla Difesa del Suolo (nota prot QI 53881 del 15.05.2020) ove si legge quanto segue: “L’intervento (è) disciplinato dalle NTA del "PS5 - Piano stralcio per l'area metropolitana del Tevere da Castel Giubileo alla foce" approvato con DPCM del 19.06.2019: ai fini delle nostre competenze, l'esame degli elaborati progettuali del PTU trasmessi evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento alla pianificazione di bacino vigente con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- studio idraulico per la verifica dell'invarianza idraulica redatto secondo la metodologia consultabile mediante apposito link;
- classificazione dimensionale degli interventi di trasformazione delle superfici che consente di definire misure differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento;
- classificazione della risposta idraulica del sottobacino;
- modalità d'intervento nei sottobacini bassa risposta idraulica.”
L'intervento, ha aggiunto l’Autorità di bacino, è classificato dalle NTA del PSS di dimensione “significativa-tipo c” all'interno di un bacino idrografico a "bassa risposta idraulica-CL1" ed "elevata criticità" per impermeabilizzazione del suolo.
Di qui il parere negativo di compatibilità con la pianificazione di bacino che, in prospettiva futura, secondo l’Autorità, si sarebbe potuto riformulare in sede di Conferenza di Servizi, nella successiva fase di progettazione esecutiva, sulla base di specifiche prescrizioni impartite (tra le quali quelle con maggiore impatto sul Piano Urbanistico erano le seguenti: “ripristino dell'alveo del fosso a cielo aperto nel tratto intubato adiacente al perimetro dell'intervento, così come dichiarato nella documentazione di progetto, qualora non sia stato autorizzato dall'Autorità idraulica competente; fascia di rispetto di m. 50 misurati a partire dal ciglio di sponda del fosso e riqualificazione della stessa secondo l'allegato C).
6. Con il provvedimento qui impugnato, che ha confermato il preavviso di rigetto prot. QI 53691 del 26.03.2019, la resistente OM TA – Dip. PUA, così ha motivato proprio diniego (n. rep. QI/964/2020 del 20 luglio 2020):
(i) non sono stati forniti dalla società proponente elementi innovativi e risolutivi delle molteplici criticità emerse nel corso dell’istruttoria;
(ii) la RS IA s.r.l., in ogni nota inviata, si è unicamente concentra sull’individuazione del soggetto tenuto all’esecuzione dell’opera pubblica consistente nella sistemazione di via die Cantelmo, senza considerare però che essa stessa si era impegnata a produrre un progetto conforme alle normative vigenti, rispetto al quale non poteva prescindersi da una viabilità adeguata al contesto del programma da attuare, sulla base di quanto ripetutamente e chiaramente indicato, nel corso del procedimento, dal Dipartimento della Mobilità;
(iii) la prosecuzione del procedimento amministrativo sarebbe stata dunque impedita dalla inadempienza della società.
Inoltre, nel provvedimento si precisa che, dopo la rinuncia al progetto “Nuovi Tipi", prot. QI143589/2019, discusso in Conferenza di Servizi (progetto che finalmente affrontava le problematiche evidenziate per la sistemazione di via dei Cantelmo), la stessa RS IA ha avanzato la richiesta di un commissario ad acta alla Regione Lazio ai sensi dell’art.1 quinquies della LR 36/87 mentre, in merito alla diffida della stessa società, con cui si chiede al Dip. PAU di “trasmettere lo schema di Delibera di approvazione in Giunta Comunale (…)” il Dipartimento stesso obbietta che un simile obbligo sarebbe sorto in capo all’Ufficio unicamente in caso di esito positivo dell’istruttoria, il che non si è verificato nella specie.
7. Con il ricorso oggi in esame, notificato il 19.10.2020 e depositato il giorno 23 successivo la società ricorrente lamenta le seguenti illegittimità del provvedimento finale – limitatamente alla parte in cui dispone il rigetto della proposta pervenuta con prot. QF 11490/2009 e Nuovi Tipi prot. QF 9918/2010 - e degli altri atti in epigrafe impugnati:
I) Carenza e/o difetto di istruttoria - violazione del principio di buon andamento – violazione dei canoni di buona fede e leale cooperazione – contraddittorietà.
Sarebbe stata l’Amministrazione “a perdere tempo e dar corso ad un’istruttoria piena di incertezze, ambiguità, omissioni e contraddittorietà”, con particolare riferimento alle opere di adeguamento della strada privata ad uso pubblico denominata “Via dei Cantelmo”.
A dire di parte ricorrente, la sistemazione della suddetta strada sarebbe stata ritenuta da OM TA, in modo contraddittorio: una prima volta, come rientrante tra gli impegni del soggetto attuatore del Programma “P.R.U. CO” (nota del Comune di OM –U.O. Mobilità e Parcheggi del 21 marzo 2007 – prot. n. 12391/2007); altra volta indebitamente riversata sulla società istante (nota prot. n. 25107 del 1 agosto 2011); altra ancora, inserita tra le opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione (nota del 27 ottobre 2014 del U.O. Attuazione P.R.G. e nota del 24 maggio 2016 della medesima U.O. con la quale si comunicava di avere richiesto nel 2014 l’inserimento del progetto di adeguamento del suddetto tratto stradale all’interno del Piano Investimenti 2015-2017).
In altra occasione, infine, la necessità dell’intervento sarebbe stata addirittura esclusa (la ricorrente cita la nota del 20 gennaio 2016 dell’U.O. Attuazione P.R.G. con la quale si comunicava che il Piano Generale dell’art. 11 “CO” non prevedeva alcun intervento su via dei Cantelmo).
Analoghe incertezze fuorvianti avrebbero caratterizzato le scelte dell’Amministrazione capitolina in merito alla necessità di realizzazione dell’asilo nido (aspetto per il quale si rinvia alla superiore esposizione).
II) Carenza e/o difetto di istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza.
Nel secondo motivo la società ricorrente muove dal presupposto che non spettava (e non spetta) all’istante l’intervento di adeguamento stradale (tantomeno rispetto all’intero tratto stradale di Via dei Cantelmo).
Ciò si evincerebbe, in particolare, in relazione al distinto intervento “CO”, dall’esito della risalente Conferenza di servizi del 7 marzo 2007, dove si dava atto che “non potendo…imporre interventi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto attuatore” affermando che la stessa Amministrazione comunale si sarebbe fatta carico di “provvedere alla sistemazione di via dei Cantelmo così come richiesto nei pareri espressi”.
Ad avviso di parte ricorrente il Dip. Mobilità e Trasporti aveva affermato che il tratto di strada in questione doveva essere inquadrato come “stralcio funzionale di una più ampia viabilità, per la quale era necessario uno studio che esulava da quanto originariamente richiesto attraverso il progetto esecutivo” (mentre non poteva ragionevolmente porsi a carico della sola ricorrente il progetto di una intera strada esterna all’AT, costituente peraltro un’opera pubblica).
In ogni caso la ricorrente si è attivata ed ha sottoposto al vaglio della Conferenza di Servizi del 2020 un progetto che era stato ritenuto adeguato dai soggetti pubblici coinvolti. Come risulta dalla superiore narrativa, la rinuncia della ricorrente all’ integrazione progettuale di cui ai “Nuovi Tipi” del 16 settembre 2019 era dipesa dalla “questione dell’asilo nido” e non dal progetto per l’adeguamento (relativo al solo tratto prospicente l’intervento dell’AT) di Via dei Cantelmo: al riguardo la società ricorrente è sempre stata coerente, proponendo solamente di elaborare i relativi progetti.
In conclusione, la società ricorrente afferma che: a) si è più volte attivata al fine di presentare un progetto di adeguamento che OM TA, per anni, non era stata in grado di predisporre; b) la presentazione del progetto giammai avrebbe significato che i costi dell’intervento di adeguamento erano da porsi a carico della ricorrente, sia perché trattasi di opera pubblica sia perché la stessa Amministrazione aveva esplicitamente assunto detto impegno in più occasioni; c) l’adeguamento di Via dei Cantelmo doveva riguardare il solo tratto stradale interessato dall’intervento di “IL ES” e non tutta la via.
III) Incompetenza – sviamento - contraddittorietà – carenza e/o difetto di istruttoria.
Quanto al parere negativo prot. n. 0149712 del 24 marzo 2016 reso da EA AT 2, parte ricorrente rivendica di avere prospettato la soluzione idonea a superare i rilievi espressi nel parere con apposito documento inviato a OM TA ma tale soluzione è stata vagliata dal (solo) Dipartimento Mobilità e Trasporti e ritenuta inidonea al superamento di quanto evidenziato da EA. Vi sarebbe vizio di incompetenza manifesto: la soluzione proposta dalla ricorrente al problema delle acque meteoriche, proprio perché oggetto di un primo parere negativo di EA, avrebbe dovuto essere sottoposta dal Comune (quale ente titolare del procedimento dell’AT in questione) ad EA stessa per l’espressione di un nuovo parere. Il che non è avvenuto.
D’altra parte, la ricorrente non poteva presentare direttamente il proprio elaborato ad EA, in quanto era il Comune ad essere l’ente titolare del procedimento in questione.
IV) Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 - violazione e/o erronea applicazione delle NTA del Progetto di aggiornamento del Piano di Bacino del Tevere da Castel Giubileo alla foce (PS5) approvato con DPCM del 19 giugno 2019 – violazione e/o falsa applicazione del principio di invarianza idraulica.
Ad avviso della ricorrente il parere negativo dell’Autorità di Bacino sarebbe a propria volta illegittimo perché:
a) sul punto la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di contraddire con l’Amministrazione;
b) il parere negativo è stato rilasciato senza alcuna effettiva istruttoria al riguardo (non vi è stato infatti alcun sopralluogo da parte dell’Autorità);
c) lo studio di invarianza è stato comunque svolto già nel 2014;
d) il fosso in questione risulta intubato da EA da oltre 30 anni con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli interventi idraulici di recente intervenuta;
e) le prescrizioni contenute nel parere dell’Autorità di Bacino non corrispondono a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento e sono da rivolgere a chi all’epoca eseguì l’opera ed ottenne le relative autorizzazioni per l’intubamento (quindi ad EA).
8. Si è costituita il 26.10.2020 OM TA la quale ha successivamente prodotto una articolata relazione sui fatti di causa a cura del Dipartimento PAU, con ampio corredo documentale.
In pari data ha prodotto ulteriori documenti anche la società ricorrente.
9. Si è costituita in resistenza anche l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.
10. Sono stati prodotti ulteriori documenti da tutte le parti in causa.
Hanno depositato memoria conclusionale, rispettivamente, l’Autorità di bacino distrettuale e OM TA.
Ha depositato note di replica la RS IA.
11. Con l’ordinanza n. 9141 del 2025 il Collegio ha concesso il rinvio richiesto dalla ricorrente ai fini della proposizione dei motivi aggiunti i quali, però, non sono stati poi in effetti proposti.
Parte ricorrente ha quindi avanzato una ulteriore istanza di rinvio, motivata dalla esigenza istruttoria di acquisire tutti i documenti citati nella nota di OM TA, prot. QI2025/28595 nonché negli altri atti allegati dall’Amministrazione (come era già stato dedotto con la memoria del 2 marzo 2025).
Il Collegio non ha ritenuto di disporre un ulteriore rinvio, vista l’ampia istruttoria documentale già svolta in corso di causa e l’assenza di indicazioni puntuali ad opera della ricorrente, idonee a dimostrare la necessità/indispensabilità dei documenti richiesti e non risultando, inoltre, in atti l’assunzione di alcuna iniziativa, a cura della stessa ricorrente, volta all’acquisizione dei documenti di suo interesse, attraverso l’accesso procedimentale.
Il Collegio, visto l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. a mente del quale “il rinvio della trattazione della causa è disposto solo in casi eccezionali”, all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 - svoltasi regolarmente in modalità telematica (ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dall'art. 17, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) - dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
12. Il Collegio ritiene il ricorso infondato in quanto l’impianto motivazionale del provvedimento di diniego, nella parte in cui ha determinato il rigetto della proposta progettuale di RS IA (pervenuta a OM TA con prot. QF 11490/2009 e Nuovi Tipi prot. QF 9918/2010) resiste ai primi tre motivi di ricorso i quali appaiono essenzialmente volti a destrutturare il parere negativo espresso dal Dipartimento “Mobilità e Trasporti” di OM TA con atto prot. QI170754 del 03.10.2016, relativo alle opere di urbanizzazione e, in particolare, a quelle per la sistemazione della sede stradale di via dei Cantelmo, realizzazione necessaria per l'accesso al Programma Urbanistico in questione.
Come emerge dalla superiore esposizione dei fatti la problematica si è posta seriamente e in più occasioni (senza essere stata però risolta) nel corso della lunga vicenda procedimentale relativa all’AT “IL ES” e, alla luce dell’istruttoria documentale svolta, può ritenersi essenzialmente corretta (e non confutata dalle censure proposte dalla ricorrente) l’affermazione di OM TA secondo cui la questione della viabilità di Via dei Cantelmo non ha trovato soluzione nelle proposte avanzate dalla RS.
Si può infatti osservare che, al termine del lungo e tortuoso iter sopra descritto, l’adeguamento del progetto per renderlo conforme a quanto richiesto dal Dip. Mobilità e Trasporti, veniva finalmente affrontato dalla RS IA con la nuova proposta progettuale presentata al Dip. PAU in data 16.09.2019 (Nuovi Tipi), ove finalmente si proponeva una modifica effettiva alla viabilità, idonea a risolvere le problematiche e i rilievi sollevati dall’Amministrazione.
Tuttavia, come si è visto e come emerge dal verbale in atti, nella Conferenza di servizi chiamata a valutare il progetto, che teneva in data 11 febbraio 2020 (doc. 29 ric.), al termine della seduta il progettista del Programma Urbanistico arch. Mancini dichiarava che “i proponenti ritireranno la proposta (ultimi tipi presentati) oggetto della presente Conferenza”.
Con successiva nota scritta tale rinuncia veniva definitivamente confermata
Al di là delle ragioni a sostegno della scelta compiuta - la quale esclude dall’ambito della presente decisione la valutazione del nuovo progetto di cui al prot. QI43589/2019 del 16.9.2019 poiché abbandonato dalla proponente (e, quindi, archiviato dal Comune) – ciò che rileva è che al momento della determinazione conclusiva impugnata non era stata ancora raggiunta una soluzione in ordine alla questione imprescindibile della viabilità e dell’adeguamento di Via dei Cantelmo, questione centrale per quanto in più occasioni emerso sulla base dei reiterati pareri negativi espressi dal competente Dipartimento Viabilità e Trasporti del Comune di OM.
Della centralità del problema (rimasto irrisolto) si sono avute plurime conferme in tutto l’arco del procedimento, nel corso del quale è emerso, al riguardo, quanto segue (v. supra):
- il Dipartimento Mobilità e Trasporti, già con nota prot. QG25107 del 01.08.2011, informava la società istante della necessità di provvedere all’adeguamento progettuale di Via dei Cantelmo, strada su cui è localizzato l’AT n. 13 IL ES (precisamente all’incrocio con Via di Casetta Mattei) e unica via di accesso all’intervento urbanistico in esame (v. nota prot. 25107 del 1.08.2011, doc. 7 ric.);
- con successiva nota prot. QI46584 del 28.03.2014, l’Ufficio comunale procedente (e cioè il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ovvero “Dip. PAU”) richiedeva alla Società di trasmettere il progetto definitivo relativo alla sistemazione del suddetto tratto stradale “al fine di proseguire con l’iter amministrativo previsto” (doc. 11 ric.);
- quindi lo stesso Dipartimento Mobilità e Trasporti, con prot. QG36896 del 12.11.2015 (Dip.to PAU prot. QI 18410), rilevava che gli elaborati progettuali non avevano recepito quanto richiesto con i precedenti pareri “(...) ai fini della sostenibilità dell'adeguamento propedeutico di via di Cantelmo da via Casetta Mattei fino al tratto che permette l'accesso all'intervento più interno (...)”;
- con prot. QI138169 del 26.07.2016 il Dipartimento PAU — U.O. PRG - Servizio Compensazioni, trasmetteva al Dip. Mobilità e Trasporti il progetto stradale definitivo relativo all'adeguamento del tratto di incrocio con Via Casetta Mattei, elaborato dalla Società proponente del Programma "IL ES", per la richiesta di deroga al Regolamento Viario del PGTU;
- tuttavia, con nota prot. QG31253 del 30.09.2016 il Dipartimento Mobilità e Trasporti comunicava alla Società proponente che il progetto stradale definitivo delle opere di "Ristrutturazione Via dei Cantelmo e adeguamento incrocio Via Casetta Mattei", redatto dal soggetto attuatore (per la parte di sua competenza) non risultava, ancora una volta, conforme alla documentazione necessaria prescritta dal Regolamento Viario del PGTU, così che “(...) la documentazione prodotta non permette di esprimersi in relazione alla richiesta in oggetto” (doc. 4 OM TA);
- con prot. QI112386 del 26.06.2017 il Dip. PAU (quale Ufficio procedente) comunicava il suddetto parere al soggetto proponente che non procedeva, però, al necessario adeguamento e al deposito dei nuovi elaborati progettuali richiesti.
Inoltre, come evidenziato nella determinazione impugnata, il progetto ha ricevuto un distinto parere negativo anche da parte di EA AT (fognature), che ha richiesto una variante alle soluzioni delle acque meteoriche con nota prot. 57175 del 30.03.2016 (doc. 16 ric.).
Osserva il Collegio, con riguardo a quest’ultimo atto, che la sistemazione del suddetto tratto stradale si è rivelata necessaria anche “per la valutazione degli effetti ‘collaterali’ sui progetti delle opere pubbliche connesse e, quindi, anche per la soluzione dello smaltimento delle acque meteoriche” (pag. 4 provvedimento impugnato).
13. Assume quindi valenza dirimente, nella presente fattispecie, il suddetto parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti di OM TA del 30.9.2016 (doc. 4 OM TA), nel quale l’Ufficio comunale così si è espresso sul progetto stradale definitivo relativo all'adeguamento del tratto di incrocio con Via Casetta Mattei, elaborato dalla Società proponente del Programma “AT 13 IL ES”, al fine di ottenere una deroga al Regolamento Viario del PGTU (trattasi dei “nuovi tipi al progetto stradale definitivo” presentato dalla UE M DI S.r.l. in data 7.7.2016 – doc. 18 ric.):
- ha preso atto dell’inclusione nelle opere da realizzare a scomputo, ai fini della sostenibilità dell'intervento, dell'adeguamento e messa in sicurezza di via dei Cantelmo e dell'intersezione con via di Casetta Mattei;
- ha rilevato che il materiale prodotto non era conforme alla documentazione necessaria prescritta dal Regolamento Viario del P.G.T.U. (Del. A.C. n. 21 del 16 aprile 2015), in particolare al punto 22.2 della Parte XA, come qui riportato: "[....] per gli adeguamenti di infrastrutture stradali esistenti, connessi alla realizzazione di nuovi insediamenti abitativi (....) le eventuali richieste di deroga agli standard geometrici e/o funzionali, motivate da interesse pubblico, dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione tecnica che, oltre agli elaborati progettuali, dovrà comprendere una relazione asseverata del progettista che attesti i requisiti di sicurezza e di superamento della barriere architettoniche, nonché le motivazioni che hanno condotto al non rispetto degli standard geometrici e funzionali previsti dal RV”;
- l’accettazione delle deroghe al Regolamento Viario sarebbe poi dovuta avvenire in sede di Conferenza dei Servizi contestualmente all'approvazione del progetto che, in ogni caso, si sarebbe poi dovuto approvare con deliberazione della Giunta Capitolina (si aggiunge nel parere che “tale deliberazione dovrà riportare esplicitamente che la deroga viene concessa per ragioni di pubblica utilità” e che “….questo Dipartimento non è competente ad esprimersi sull'accettazione delle deroghe”);
- ha precisato che, come già rappresentato nel precedente parere dello stesso Dipartimento (prot. 10309/2014), “la documentazione relativa alla richiesta di deroghe dovrà interessare via Castelbarco e via dei Cantelmo fino all'intersezione con via Casetta Mattei comprensivo dell'intersezione stessa.”.
Sono stati dunque espressi in modo chiaro e preciso dal competente Dipartimento gli elementi fattuali e procedurali che impedivano, nel settembre 2016, l’approvazione del progetto afferente alla viabilità definitiva al servizio dell’intervento urbanistico: il progetto presentato, infatti, postulava delle deroghe al regolamento viario per ottenere le quali sarebbe stata necessaria la produzione, oltre che degli elaborati progettuali, di una “relazione asseverata del progettista” attestante i requisiti di sicurezza e di superamento della barriere architettoniche, nonché “le motivazioni che hanno condotto al non rispetto degli standard geometrici e funzionali previsti dal RV”.
In secondo luogo, l’approvazione del progetto stradale definitivo proposto, comportando deroghe al regolamento viario, doveva essere accettata in sede di Conferenza di Servizi contestualmente all’approvazione dell’intero progetto e, soprattutto, avrebbe richiesto l’approvazione definitiva della Giunta comunale che si sarebbe dovuta pronunciare esplicitamente sulle ragioni di pubblica utilità che giustificavano la concessione delle deroghe.
È pacifico che entrambi i profili non sono stati affrontati (e, tantomeno, risolti) dalla società ricorrente.
Il dato che più conta è che la RS IA non ha successivamenete assunto iniziative concludenti volte a superare le criticità esposte dal suddetto parere negativo del Dipartimento Mobilità del 2016, con una valutazione che è poi confluita, in termini decisivi, nella motivazione del provvedimento reiettivo qui impugnato.
Come sopra esposto, infatti, dopo avere agito dinnanzi a questo TAR ex art. 117 c.p.a. per ottenere la definizione del procedimento - e avendo ottenuto in sede giurisdizionale il riconoscimento delle proprie ragioni ai limitati fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da OM TA sulla istanza della ricorrente del 17.1.2018 per l’attuazione del Programma Urbanistico AT n. 13 “IL ES” (sentenza TAR Lazio, sez. II-bis, 7 gennaio 2019, n. 199) - la società ricorrente ha in effetti proposto in data 16.09.2019 i “Nuovi Tipi” che affrontavano le problematiche sollevate dall’Amministrazione in tema di viabilità per l’accesso di Via dei Cantelmo.
Di tale progetto innovativo, tuttavia, l’Amministrazione procedente non ha potuto tener conto in quanto, come visto, la RS ha poi deciso di rinunciarvi in sede di Conferenza di Servizi, determinando il venir meno della proposta progettuale (potenzialmente risolutiva) e facendo così rivivere la precedente proposta, già valutata negli anzidetti termini negativi dall’Amministrazione Capitolina (Dip. Mobilità) e da EA, sulla base di rilievi che parte ricorrente non è stata in grado di superare.
In altre parole, la “revivescenza” del precedente progetto di ristrutturazione di via dei Cantelmo (del 2016), ne imponeva l’esame, da parte dell’Amministrazione, quale unico progetto “superstite” ai fini della doverosa definizione della domanda di approvazione del Programma Urbanistico ma, naturalmente, insieme al progetto non potevano non “rivivere” ed essere considerati anche i limiti e gli impedimenti già formalmente emersi nella istruttoria pregressa che si era svolta su tale progetto e che, a ben vedere, non potevano che condurre al rigetto, visto che, con l’abbandono del nuovo progetto di viabilità (del 2020), venivano meno anche le possibili soluzioni in esso contenute.
Solamente il progetto ‘Nuovi Tipi’ presentato dalla RS con nota prot. 43589 del 16.09.2019 affrontava in modo adeguato le problematiche evidenziate per la sistemazione di Via di Cantelmo (come indicato nel verbale della CdS del 11.02.2020, doc. 29 ric.).
Quest’ultima proposta, si ripete, è stata abbandonato volontariamente dalla società nel corso della Conferenza di Servizi del 2020: dal verbale relativo e dalle successive note formali si evince una rinuncia chiara e non equivoca all’intera progettazione datata 2019, espressa senza limitazioni tematiche od oggettive, il che rende infondata l’assunzione ricorsuale secondo cui la rinuncia avrebbe avuto ad oggetto il solo edificio scolastico, che la società riteneva di non dover più realizzare stanti le precedenti assicurazioni in tal senso provenienti dallo stesso Dipartimento Servizi Educativi di OM TA (v. doc. 19 ric.).
14. In conclusione, emerge dagli elementi istruttori raccolti che è sempre rimasta costante, per tutto l’arco di un procedimento protrattosi per un lunghissimo lasso di tempo, la prospettata necessità della attivazione e dell’adeguamento della viabilità di Via dei Cantelmo, ai fini della sostenibilità trasportistica dell’AT n. 13 “IL ES” (al pari del concorrente Programma Urbanistico “Cantelmo” promosso da altro soggetto).
Come si è già rilevato, sin dal 2011, i Dipartimenti comunali coinvolti (PAU e Mobilità) hanno sempre considerato come adempimento necessario per l’attuazione del P.U., l’adeguamento di via di Cantelmo, quale unico accesso all’AT n. 13 IL ES (docc. nn. 7, 9 e 11 ric.; n. 2 res.).
Al riguardo, come osservato dalla difesa comunale nella propria memoria difensiva, la situazione non sarebbe mutata sia che l’opera fosse stata finanziata quale O.P. dall’Amministrazione (che sin dal 2015 ha richiesto il relativo finanziamento), sia che la stessa fosse stata realizzata con le economie residue dell’adiacente PR.
Con riguardo, poi, al non essere la progettazione (e realizzazione) della viabilità dovuta dalla RS (aspetto su cui il soggetto attuatore insiste nel proprio ricorso), sta di fatto che nel corso del procedimento la società ha ritenuto di prendersi carico di tale onere (nella prospettiva del successivo scomputo dei relativi costi), tramite la Società progettista UE M DI (doc.ti 11 e 14 ric.) e, per le ragioni sopra ampiamente esposte, la soluzione non è stata in grado di superare i rilievi puntualmente opposti dal Dip. Mobilità e Trasporti (con la nota prot. QG 31253 del 30.9.2016, doc. 4 OM TA).
15. Quanto alla lamentata disparità di trattamento invocata dalla ricorrente (vedi pagg. 4 e 5 ricorso), rispetto al vicino intervento privato n. 34 PR CO (nel quale non sarebbe stato posto a carico del soggetto attuatore alcun onere in ordine all’adeguamento di Via dei Cantelmo, con l’esplicita presa d’atto che tale onere gravava in via esclusiva sull’Amministrazione comunale), la censura non appare fondata alla luce della già rilevata volontaria assunzione dell’onere progettuale e realizzativo da parte della RS IA che, in ogni caso, non assumeva a suo carico in via definitiva l’onere economico, atteso che le spese di progettazione sarebbero state chiaramente scomputate dagli oneri.
16. Le ragioni sopra esposte sono pienamente sufficienti al rigetto del ricorso in quanto dimostrano la fondatezza del duplice rilievo ostativo esplicitato nel provvedimento impugnato che, al riguardo, ha confermato il preavviso di rigetto del 26.3.2019 (doc. 23 ric.):
1) parere negativo ricevuto da parte di EA AT, prot. QI 57175 del 30.03.2016 riferito ai progetti presentati da RS IA a r.l. per le opere di urbanizzazione, in particolare per lo smaltimento delle acque meteoriche;
2) parere negativo ricevuto dal Dipartimento “Mobilità e Trasporti” di OM TA prot. QI170754 del 03.10.2016 riferito ai progetti presentati da RS IA s.r.l. per le opere di urbanizzazione, in particolare per la sistemazione della sede stradale di via di Cantelmo, necessaria per l’accesso al Programma Urbanistico in questione.
Tali ragioni si sono rivelate fondate alla luce dell’istruttoria svolta e rendono infondate le censure svolte nei primi tre motivi di ricorso.
17. Stante la sufficienza degli elementi evidenziati a sorreggere l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato (nella parte in cui non ha accolto le osservazioni avanzate dalla RS IA a r.l. sul preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 (prot. QI 53691 del 26.03.2019) e ha rigettato la proposta della stessa società pervenuta al Dip. PAU con prot. QF 11490/2009 e Nuovi Tipi prot. QF 9918/2010) il Collegio potrebbe per ciò solo esimersi dalla disamina del quarto motivo di ricorso afferente al parere negativo espresso (anche) dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale in data 14.5.2020 (doc. 33 ric.).
Sussiste, invero, una ulteriore e più radicale ragione, che rende irrilevante la disamina del motivo afferente alla legittimità del parere “de quo”, la quale si innesta sulla considerazione seguente: il parere è stato espresso con riferimento alla istanza prot. QI43589/2019 cd. Nuovi Tipi, a cui la società, come visto, ha espressamente e formalmente rinunciato, prima in sede di Conferenza di Servizi e, poi, con atto del 21.5.2020 comunicato al Dip. PAU (cfr. doc. 3 Autorità di bacino).
Il dispositivo di rigetto di OM TA va quindi unicamente riferito al procedimento avviato nel 2010 (v. supra), nell’ambito del quale è intervenuta la citata sentenza n. 199/2019 di questo TAR Lazio e, successivamente, i decisivi pareri negativi del Dipartimento Mobilità e Trasporti di OM TA (sulla omessa sistemazione stradale di Via Cantelmo) e di EA AT2 (sulla mancanza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche) mentre, nello stesso procedimento non è affatto intervenuta l’Autorità di bacino.
Ne consegue, come correttamente eccepito dalla difesa erariale nella propria memoria conclusionale, che nessun contributo istruttorio dell’Autorità di bacino è stato posto a fondamento del dispositivo impugnato in quanto, come visto, l’Autorità ha reso il proprio parere soltanto nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta nel 2020, per l’esame dei nuovi elaborati progettuali.
Tale procedimento si è concluso con la presa d’atto della rinuncia del sogetto proponente alla nuova istanza.
La conseguenza è che il suddetto parere dell’Autorità non si configura come atto presupposto del provvedimento lesivo, in quanto, anche nella ipotesi di un suo annullamento, nessuna utilità deriverebbe alla società ricorrente.
18. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è respinto.
Le specifiche circostanze inerenti alla controversia in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., e depongono per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AV, Presidente FF
IO RA, Consigliere, Estensore
Francesca MAni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | MA RA AV |
IL SEGRETARIO