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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2024, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5438/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Bazzi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Desio (MB) in Via Cechov n. 9, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Kendra Sara
Poggese che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in data 8.8.1992, a Dublino (Irlanda) e trascritto il 26.10.1993 nel Registro degli Pt_1 Pt_2 atti di matrimonio del Comune di Desio al n. 37, p. 2, serie C, ufficio dello Stato Civile del Comune di
Desio, anno 1993.
pagina 1 di 5 2) Ordinare la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione nei Registri di Matrimonio.
3) Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
4) le Parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti in relazione alle rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono a tale titolo l'uno dall'altro.
5) In ragione della maggiore età dei figli e della loro autosufficienza economica, i coniugi si accordano per la libera frequentazione e il libero collocamento secondo le necessità degli stessi e non riconoscono loro alcun mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, il sig. s'impegna e obbliga a trasferire senza corrispettivo alla moglie che accetta e che per Parte_2 l'effetto ne diverrà piena proprietaria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile sito in Desio, Via Cechov n. 9 e precisamente: appartamento al piano terra composto da due vani e servizi con annessi cantina e box autorimessa pertinenziale al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, come segue: particella 271 – sub. 3 – piano T-S1 – cat. A/3 – cl. 5 – vani 3,5 – rendita catastale € 334,41=; mapp. 271 – sub. 133 – piano S1 – cat. C/6, cl. 5 – mq. 13 – rendita catastale € 57,74=
CONFINI IN CONTORNO DA NORD:
- dell'appartamento: altre unità immobiliari, enti comuni, altre unità immobiliari;
- della cantina: enti comuni, altre unità immobiliari;
- dell'autorimessa: altra unità immobiliare, area di manovra comune, altra unità immobiliare, terrapieno.
Il trasferimento verrà effettuato a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù coattiva, pertinenza e accessione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio avanti il notaio incaricando.
La proprietà dell'immobile è pervenuta al sig. e alla come segue: in forza di atto Pt_2 Pt_1 autenticato dal Notaio Dott. di Desio il 9.3.1990 rep.n. 57.807/23.245, registrato a Desio Per_1 Per_2 il 28.3.1990 al n. 1388 Serie 2V e trascritto a Milano II in data 4.4.1990 ai nn. 28.985/21.390, successivo atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Cesano Maderno in Per_3 Per_4 data 19.2.2020 rep. n. 123.805/45.022, registrati all'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Monza e Brianza il 25.2.2020 al n. 5448 S.1T e trascritto a Milano II il 25.2.2020 ai nn. 24.247/14.638.
Il sig. garantisce che il bene oggetto della cessione del 50% della propria quota Parte_2 dell'immobile posto al piano terra, come sopra descritto, sarà trasferito al rogito notarile libero da pagina 2 di 5 vincoli, pesi, gravami, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli e che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere da egli dipese.
7) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra mpegna e obbliga, ora ed ora per allora a trasferire al marito a fronte di Parte_3 un conguaglio di complessive € 40.000,00=, posto a carico del sig. che accetta e che Parte_2 per l'effetto ne diverrà pieno proprietario, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, la propria quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile di seguito descritto sito in Desio, Via Cechov n. 9 e precisamente: appartamento ad uso abitazione sito in Desio, via Checov n. 9, scala 1, composto da tre locali oltre servizi al piano quinto, con annessi un vano di cantina e un box ad uso autorimessa al piano interrato, il tutto è censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 10 – come segue: mapp. 271 – sub. 17 – piano 5-S1 – cat. A/3 – cl. 5,5 – rendita catastale € 525,49= mapp. 271 – sub. 79 – piano S1 – cat. C/6 – cl. 4 – mq. 35 – rendita catastale € 131,95=;
CONFINI IN CONTORNO DA NORD:
- dell'appartamento: appartamento di terzi, pianerottolo e vano scala comune, giardino comune, appartamento di terzi, giardino comune;
- della cantina: cantina di terzi, giardino comune, cantina di terzi, corridoio di accesso;
- del box: corridoio comune di accesso alla scala e alle cantine, cantine di terzi, scivolo di accesso ai boxes, area di manovra comune.
Il trasferimento verrà effettuato a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù coattiva, pertinenza e accessione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio avanti il notaio incaricando.
La proprietà dell'immobile è pervenuta alla signora come segue: in forza di atto autenticato Pt_1 dal Notaio Dott. di Desio in data 9.3.1990 repertorio n. 57.808/23.246, registrato a Desio Per_1 Per_2 il 23.3.1990 al n. 1343 Serie 2V e trascritto a Milano II in data 4.4.1990 ai nn. 28.986/21.391, successivo atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Cesano Maderno in Per_3 Per_4 data 24.6.2003 repertorio n. 72.692/9.078, registrato a Desio 2 l'1.7.2003 al n. 1265 serie 2V.
La signora garantisce che il bene oggetto della cessione del 50% della Parte_1 propria quota dell'immobile posto al quinto piano, come sopra descritto, sarà trasferito al rogito notarile libero da vincoli, pesi, gravami, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli e che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere da egli dipese.
Le spese notarili e gli oneri connessi alle sopraindicate cessioni di quote verranno sostenuti da entrambe le parti nella misura pari al 50% ciascuna.
Le parti danno atto che la disponibilità, il possesso e il godimento dell'immobile di cui sopra posto al piano terreno è già in capo alla sig.ra e che la disponibilità, il possesso e il Parte_1 godimento dell'immobile di cui sopra posto al piano quinto è già in capo alla sig. Parte_2
Le parti si autorizzano sin da ora reciprocamente ad eseguire e/o far eseguire tutte le opere che si rendessero necessarie per l'adeguamento dell'immobile ai fini della stipula del rogito;
sin da ora,
pagina 3 di 5 entrambe le parte si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria e a sottoscrivere eventuali richieste, da presentare ai competenti Uffici Pubblici, per l'ottenimento di quanto sopra.
8) Posto che le autovetture mod. Fiat Panda, targa FV369TP e mod. Fiat Punto, targa EX584TZ sono entrambe intestate alla signora ella conserverà la proprietà di entrambe, con la precisazione Pt_1 per cui la macchina Fiat Punto, verrà messa nella disponibilità di il sig. si impegna Per_5 Pt_2
a sostenere tutte le spese ad essa inerenti (solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa di completezza, bollo e assicurazione). Il pagamento di eventuali multe sarà a carico di chi effettivamente avrà commesso la violazione. L'altra autovettura rimarrà nell'esclusiva disponibilità della signora Pt_1 che ne sosterrà i relativi costi.
9) Salvo le condizioni di cui ai punti che precedono sopra, le parti dichiarano di non avere conti correnti in comune e nessun altro bene mobile e/o immobile risulta cointestato, di aver già regolato prima d'ora ogni loro rapporto patrimoniale di dare e avere ed ogni rapporto economico tra gli stessi,
e dare atto che i coniugi, inoltre, hanno già da tempo provveduto alla divisione dei rispettivi beni mobili, arredi e suppellettili in genere.
10) I coniugi acconsentono al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte di identità valide per l'espatrio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 1.2.2022 (R.G. 8565/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Dublino (Irlanda) in data 8.8.1992 Parte_1 Parte_2
(trascritto al nr. 37 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Desio il
26.10.1993) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5438/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Bazzi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Desio (MB) in Via Cechov n. 9, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Kendra Sara
Poggese che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in data 8.8.1992, a Dublino (Irlanda) e trascritto il 26.10.1993 nel Registro degli Pt_1 Pt_2 atti di matrimonio del Comune di Desio al n. 37, p. 2, serie C, ufficio dello Stato Civile del Comune di
Desio, anno 1993.
pagina 1 di 5 2) Ordinare la trasmissione, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione nei Registri di Matrimonio.
3) Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
4) le Parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti in relazione alle rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono a tale titolo l'uno dall'altro.
5) In ragione della maggiore età dei figli e della loro autosufficienza economica, i coniugi si accordano per la libera frequentazione e il libero collocamento secondo le necessità degli stessi e non riconoscono loro alcun mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, il sig. s'impegna e obbliga a trasferire senza corrispettivo alla moglie che accetta e che per Parte_2 l'effetto ne diverrà piena proprietaria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile sito in Desio, Via Cechov n. 9 e precisamente: appartamento al piano terra composto da due vani e servizi con annessi cantina e box autorimessa pertinenziale al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 10, come segue: particella 271 – sub. 3 – piano T-S1 – cat. A/3 – cl. 5 – vani 3,5 – rendita catastale € 334,41=; mapp. 271 – sub. 133 – piano S1 – cat. C/6, cl. 5 – mq. 13 – rendita catastale € 57,74=
CONFINI IN CONTORNO DA NORD:
- dell'appartamento: altre unità immobiliari, enti comuni, altre unità immobiliari;
- della cantina: enti comuni, altre unità immobiliari;
- dell'autorimessa: altra unità immobiliare, area di manovra comune, altra unità immobiliare, terrapieno.
Il trasferimento verrà effettuato a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù coattiva, pertinenza e accessione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio avanti il notaio incaricando.
La proprietà dell'immobile è pervenuta al sig. e alla come segue: in forza di atto Pt_2 Pt_1 autenticato dal Notaio Dott. di Desio il 9.3.1990 rep.n. 57.807/23.245, registrato a Desio Per_1 Per_2 il 28.3.1990 al n. 1388 Serie 2V e trascritto a Milano II in data 4.4.1990 ai nn. 28.985/21.390, successivo atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Cesano Maderno in Per_3 Per_4 data 19.2.2020 rep. n. 123.805/45.022, registrati all'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Monza e Brianza il 25.2.2020 al n. 5448 S.1T e trascritto a Milano II il 25.2.2020 ai nn. 24.247/14.638.
Il sig. garantisce che il bene oggetto della cessione del 50% della propria quota Parte_2 dell'immobile posto al piano terra, come sopra descritto, sarà trasferito al rogito notarile libero da pagina 2 di 5 vincoli, pesi, gravami, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli e che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere da egli dipese.
7) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra mpegna e obbliga, ora ed ora per allora a trasferire al marito a fronte di Parte_3 un conguaglio di complessive € 40.000,00=, posto a carico del sig. che accetta e che Parte_2 per l'effetto ne diverrà pieno proprietario, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, la propria quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile di seguito descritto sito in Desio, Via Cechov n. 9 e precisamente: appartamento ad uso abitazione sito in Desio, via Checov n. 9, scala 1, composto da tre locali oltre servizi al piano quinto, con annessi un vano di cantina e un box ad uso autorimessa al piano interrato, il tutto è censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 10 – come segue: mapp. 271 – sub. 17 – piano 5-S1 – cat. A/3 – cl. 5,5 – rendita catastale € 525,49= mapp. 271 – sub. 79 – piano S1 – cat. C/6 – cl. 4 – mq. 35 – rendita catastale € 131,95=;
CONFINI IN CONTORNO DA NORD:
- dell'appartamento: appartamento di terzi, pianerottolo e vano scala comune, giardino comune, appartamento di terzi, giardino comune;
- della cantina: cantina di terzi, giardino comune, cantina di terzi, corridoio di accesso;
- del box: corridoio comune di accesso alla scala e alle cantine, cantine di terzi, scivolo di accesso ai boxes, area di manovra comune.
Il trasferimento verrà effettuato a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù coattiva, pertinenza e accessione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio avanti il notaio incaricando.
La proprietà dell'immobile è pervenuta alla signora come segue: in forza di atto autenticato Pt_1 dal Notaio Dott. di Desio in data 9.3.1990 repertorio n. 57.808/23.246, registrato a Desio Per_1 Per_2 il 23.3.1990 al n. 1343 Serie 2V e trascritto a Milano II in data 4.4.1990 ai nn. 28.986/21.391, successivo atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. di Cesano Maderno in Per_3 Per_4 data 24.6.2003 repertorio n. 72.692/9.078, registrato a Desio 2 l'1.7.2003 al n. 1265 serie 2V.
La signora garantisce che il bene oggetto della cessione del 50% della Parte_1 propria quota dell'immobile posto al quinto piano, come sopra descritto, sarà trasferito al rogito notarile libero da vincoli, pesi, gravami, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli e che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere da egli dipese.
Le spese notarili e gli oneri connessi alle sopraindicate cessioni di quote verranno sostenuti da entrambe le parti nella misura pari al 50% ciascuna.
Le parti danno atto che la disponibilità, il possesso e il godimento dell'immobile di cui sopra posto al piano terreno è già in capo alla sig.ra e che la disponibilità, il possesso e il Parte_1 godimento dell'immobile di cui sopra posto al piano quinto è già in capo alla sig. Parte_2
Le parti si autorizzano sin da ora reciprocamente ad eseguire e/o far eseguire tutte le opere che si rendessero necessarie per l'adeguamento dell'immobile ai fini della stipula del rogito;
sin da ora,
pagina 3 di 5 entrambe le parte si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria e a sottoscrivere eventuali richieste, da presentare ai competenti Uffici Pubblici, per l'ottenimento di quanto sopra.
8) Posto che le autovetture mod. Fiat Panda, targa FV369TP e mod. Fiat Punto, targa EX584TZ sono entrambe intestate alla signora ella conserverà la proprietà di entrambe, con la precisazione Pt_1 per cui la macchina Fiat Punto, verrà messa nella disponibilità di il sig. si impegna Per_5 Pt_2
a sostenere tutte le spese ad essa inerenti (solo a titolo esemplificativo, e senza pretesa di completezza, bollo e assicurazione). Il pagamento di eventuali multe sarà a carico di chi effettivamente avrà commesso la violazione. L'altra autovettura rimarrà nell'esclusiva disponibilità della signora Pt_1 che ne sosterrà i relativi costi.
9) Salvo le condizioni di cui ai punti che precedono sopra, le parti dichiarano di non avere conti correnti in comune e nessun altro bene mobile e/o immobile risulta cointestato, di aver già regolato prima d'ora ogni loro rapporto patrimoniale di dare e avere ed ogni rapporto economico tra gli stessi,
e dare atto che i coniugi, inoltre, hanno già da tempo provveduto alla divisione dei rispettivi beni mobili, arredi e suppellettili in genere.
10) I coniugi acconsentono al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte di identità valide per l'espatrio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 1.2.2022 (R.G. 8565/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Dublino (Irlanda) in data 8.8.1992 Parte_1 Parte_2
(trascritto al nr. 37 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Desio il
26.10.1993) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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