TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/10/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5849/2025
R.G. n. 5849/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa Ada Lucca ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies nella causa iscritta al R.G. n. 5849/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. Stefania Manzoni
– ricorrente–
contro
Controparte_1
– resistente –
e contro
CP_2
– resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che:
- l' è creditrice della Dott.ssa per contributi non versati, sanzioni e Parte_1 Controparte_1 interessi, come da decreto ingiuntivo n. 705 del 2024 emesso dal Tribunale di Genova (RG 2006/2024) (v. doc. 1);
– parte ricorrente ha notificato alla Dott.ssa atto di pignoramento immobiliare Controparte_1 (Tribunale di Alessandria RG 74/2025) per la quota del 50% dei seguenti beni:
unità immobiliare sita nel Comune di Vignole Borbera (AL), Via Martiri della Benedicta Int 15 Civ. SNC piano S1-4, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune: Sez.Urb foglio 1, particella 293, subalterno 41 consistenza 5,5 vani, categoria A/2, rendita catastale € 440,28;
unità immobiliare sita nel Comune di Vignole Borbera (AL), Via Martiri della Benedicta int 4 Piano S1 Numero civico SNC censita al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 1, particella 293, subalterna 45, categoria C/6 Consistenza 12 metri quadri, rendita catastale € 34,09;
- del pignoramento è stato dato avviso a ai sensi dell'art. 599, 2° comma c.p.c. (v. CP_2 doc. 6);
- dal certificato ipotecario i due immobile risultano essere stati acquistati mortis causa da CP_1
e quali figli ed eredi legittimi della Sig.ra nata a [...]
[...] CP_2 Persona_1 (RC) il 14.11.1933 (cf: ) e deceduta in Genova, il 20 gennaio 2022 (v. doc. C.F._1 5);
- l'accettazione dell'eredità della de cuius Sig.ra da parte dei resistenti non Persona_1 risulta trascritta nei pubblici registri immobiliari (v. doc. 10);
- tale mancanza è stata rilevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Alessandria, ove pende la procedura esecutiva R.G. 74/2023, che ha fissato termine perentorio di 45 giorni per la regolarizzazione della continuità delle trascrizioni nel ventennio (v. doc 7 e 9);
- parte ricorrente ha interesse all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dalla sig.ra sia da parte della propria debitrice, Dott.ssa Persona_1
, che da parte del comproprietario dei beni pignorati, Sig. , al fine di Controparte_1 CP_2 poter procedere con le operazioni di vendita dei predetti beni con la procedura esecutiva immobiliare pendente nanti il Tribunale di Alessandria RG n. 74/2025;
rilevato che i resistenti non si sono costituiti in giudizio;
considerato che:
- l'art. 476 c.c. richiede, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. da ultimo Cass. 11478/2021);
- rilevato che, nel caso concreto, i resistenti hanno provveduto a effettuare sia la denuncia di successione che le volture catastali relative all'immobile indicato da parte ricorrente (vedasi doc. 5, 10 e 14). Per l'effetto, va dichiarato che (CF: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF: hanno accettato l'eredità morendo dismessa da
[...] C.F._3 Persona_1
nata a [...] il [...] (cf: ) e deceduta in Genova, il 20
[...] C.F._1 gennaio 2022 e che pertanto sono eredi di quest'ultima.
Va quindi ordinato alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione di accettazione di eredità, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
ritenuto che le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 nei valori minimi e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate, e per soccombenza vanno poste a carico della resistente (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta)
P.Q.M.
1) dichiara che (CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 CP_2
hanno accettato l'eredità morendo dismessa dalla Sig.ra C.F._3 Persona_1 nata a [...] il [...] (cf: ) e deceduta in Genova, il 20 gennaio C.F._1 2022 e che, pertanto, sono eredi di quest'ultima.
Per l'effetto, ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione di accettazione di eredità, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
2) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale
[...] ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 14.10.2025
Il Giudice
Ada Lucca
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.
R.G. n. 5849/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa Ada Lucca ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies nella causa iscritta al R.G. n. 5849/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. Stefania Manzoni
– ricorrente–
contro
Controparte_1
– resistente –
e contro
CP_2
– resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che:
- l' è creditrice della Dott.ssa per contributi non versati, sanzioni e Parte_1 Controparte_1 interessi, come da decreto ingiuntivo n. 705 del 2024 emesso dal Tribunale di Genova (RG 2006/2024) (v. doc. 1);
– parte ricorrente ha notificato alla Dott.ssa atto di pignoramento immobiliare Controparte_1 (Tribunale di Alessandria RG 74/2025) per la quota del 50% dei seguenti beni:
unità immobiliare sita nel Comune di Vignole Borbera (AL), Via Martiri della Benedicta Int 15 Civ. SNC piano S1-4, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune: Sez.Urb foglio 1, particella 293, subalterno 41 consistenza 5,5 vani, categoria A/2, rendita catastale € 440,28;
unità immobiliare sita nel Comune di Vignole Borbera (AL), Via Martiri della Benedicta int 4 Piano S1 Numero civico SNC censita al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 1, particella 293, subalterna 45, categoria C/6 Consistenza 12 metri quadri, rendita catastale € 34,09;
- del pignoramento è stato dato avviso a ai sensi dell'art. 599, 2° comma c.p.c. (v. CP_2 doc. 6);
- dal certificato ipotecario i due immobile risultano essere stati acquistati mortis causa da CP_1
e quali figli ed eredi legittimi della Sig.ra nata a [...]
[...] CP_2 Persona_1 (RC) il 14.11.1933 (cf: ) e deceduta in Genova, il 20 gennaio 2022 (v. doc. C.F._1 5);
- l'accettazione dell'eredità della de cuius Sig.ra da parte dei resistenti non Persona_1 risulta trascritta nei pubblici registri immobiliari (v. doc. 10);
- tale mancanza è stata rilevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Alessandria, ove pende la procedura esecutiva R.G. 74/2023, che ha fissato termine perentorio di 45 giorni per la regolarizzazione della continuità delle trascrizioni nel ventennio (v. doc 7 e 9);
- parte ricorrente ha interesse all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dalla sig.ra sia da parte della propria debitrice, Dott.ssa Persona_1
, che da parte del comproprietario dei beni pignorati, Sig. , al fine di Controparte_1 CP_2 poter procedere con le operazioni di vendita dei predetti beni con la procedura esecutiva immobiliare pendente nanti il Tribunale di Alessandria RG n. 74/2025;
rilevato che i resistenti non si sono costituiti in giudizio;
considerato che:
- l'art. 476 c.c. richiede, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. da ultimo Cass. 11478/2021);
- rilevato che, nel caso concreto, i resistenti hanno provveduto a effettuare sia la denuncia di successione che le volture catastali relative all'immobile indicato da parte ricorrente (vedasi doc. 5, 10 e 14). Per l'effetto, va dichiarato che (CF: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF: hanno accettato l'eredità morendo dismessa da
[...] C.F._3 Persona_1
nata a [...] il [...] (cf: ) e deceduta in Genova, il 20
[...] C.F._1 gennaio 2022 e che pertanto sono eredi di quest'ultima.
Va quindi ordinato alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione di accettazione di eredità, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
ritenuto che le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 nei valori minimi e considerata la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate, e per soccombenza vanno poste a carico della resistente (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta)
P.Q.M.
1) dichiara che (CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 CP_2
hanno accettato l'eredità morendo dismessa dalla Sig.ra C.F._3 Persona_1 nata a [...] il [...] (cf: ) e deceduta in Genova, il 20 gennaio C.F._1 2022 e che, pertanto, sono eredi di quest'ultima.
Per l'effetto, ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione di accettazione di eredità, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
2) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale
[...] ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 14.10.2025
Il Giudice
Ada Lucca
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.