Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13462 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 13462 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DE CAMPO GIULIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARLUCCI CRISTIANO , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1) i sottoscritti coniugi concordano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, registrato nell'Ufficio di Stato Civile del Comune Comune di Cadoneghe (PD), Serie A Parte II nr. 56
, anno 1994
2) il sig. , a rinnovazione di quanto già indicato nelle condizioni di separazione, si Controparte_1
impegna a versare un mantenimento alla sig.ra , quantificato in € 348,50 che sarà Parte_1
indicizzato ogni anno a partire dal mese di gennaio 2025 (in regime di continuità con l'adeguamento partito in sede di separazione), da versarsi al giorno cinque di ogni mese;
di € 200/mese (indicizzato a partire dall'anno successivo alla data della sentenza di divorzio); mentre per le spese straordinarie GI ed il padre si accorderanno sulle modalità di pagamento delle stesse;
4) spese e compensi legali della presente procedura interamente compensati tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 10/04/1994 in Cadoneghe (PD), n. 56, Serie A, Parte II,
anno 1994; dalla loro unione sono nati GI e in Padova, rispettivamente Per_2
il 24.06.1998 e 25.03.2003. maggiorenne ed autosufficiente, attualmente Per_2
lavoratore autonomo con partita iva;
mentre GI sta terminando gli studi universitari. Entrambi i figli convivono con la madre.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 07.01.2020 e la separazione è stata omologata il 31.01.2020.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 10/04/1994 in Cadoneghe (PD) e
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 56, Serie A,
Parte II, anno 1994 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti