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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 115/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I.
______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Milton Cosimo D'Ambra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario portante R.G. 115/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(P.Iva ) IN PROPRIO in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale a ST PR (MI) via Villoresi n. 48 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. DARIO MINELLA che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla domanda.
Vista la domanda di accesso ad una procedura di insolvenza - liquidazione giudiziale - depositata in data 23.5.2025 ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dal debitore ai sensi dell'art. 39 c.2 c.c.i.i..
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato in data 23.5.2025 il debitore hiedeva Parte_1 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
• la domanda risulta ritualmente depositata dal legale rappresentante Sig. CP_1
[...]
Rilevato che:
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Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I.
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• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in ST PR , non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte istante è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di produzione e vendita di abbigliamento
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. in quanto dai Bilanci acquisiti al fascicolo del procedimento :
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di €. 5.340.000,oo già nel solo esercizio 2023 ;
2) emergono ricavi lordi di €. 5.199.000,oo già nel solo esercizio 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo di gran lunga superiore ad €. 500.000,oo .
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “ l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al deposito dell'istanza, la pesante situazione debitoria, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) L'impossibilità accertata da parte dell'organo gestorio, che ha formulato richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
2) un capitale circolante netto (attività finanziarie a breve – debiti a breve) negativo, a significare che l'impresa si trova in squilibrio finanziario e non riesce a finanziare la propria attività con mezzi autonomi ma con mezzi di terzi, e cioè con ulteriore indebitamento ed un margine di tesoreria negativo;
3) una eccedenza del passivo sull'attivo con un risultato di esercizio negativo, che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale, e cioè di sovraindebitamento;
4) un rapporto valore – costi della produzione negativo, che evidenzia la incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e la necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione;
5) la molteplicità ed entità complessiva dei debiti scaduti che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del
28/03/2001);
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6) La sostanziale cessazione di ogni attività d'impresa che ha fatto seguito alla stipula del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 17.1.2025 per un corrispettivo assolutamente irrisorio e che non consente in alcun modo di far fronte anche solo ai debiti correnti,
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
Parte_1
( P.Iva ) P.IVA_1
con sede legale in CASTANO PRIMO (MI) alla via Villoresi n. 48 .
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton Cosimo D'Ambra .
NOMINA Curatore il Dott. con studio in Busto Arsizio alla via Persona_1
Mameli n. 34.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 21 ottobre 2025 alle ore 15.00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la
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conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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