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1 gennaio 2010
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13 aprile 2011
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9 settembre 2016
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Art. 7. (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il ((27 settembre)) di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)) ;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, ((da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno)) ;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, ((lettere a), b), d) ed e) )) , sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il ((27 settembre)) di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163)) ;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, ((da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno)) ;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, ((lettere a), b), d) ed e) )) , sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).
Commentari • 14
- 1. Ddl bilancio ulteriori emendamenti GovernoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 21 dicembre 2022 · 13.518343
[…] I tempi della Programmazione, come noto, sono fissati dall'art. 7 della Legge 196/2009: Art. 7 Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio 1.L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. 2.Gli strumenti della programmazione sono: a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento del DEF, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 31/01/2022, n. 1121Provvedimento: […] Vero è che la risposta data dal ricorrente (“ il disegno di legge di stabilità ”) non sarebbe stata, comunque, esatta perché tale disegno è stato espunto dagli “ strumenti della programmazione ” di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 196/2009 (norma rubricata “ ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio ”) per effetto della abrogazione disposta dall'art. 1, comma 3, lett. b) della legge 163/2016 (in vigore dal 9.9.2016); ma è, parimenti, vero che anche la risalente inclusione dello “ schema di Decisione di finanza pubblica ” non è più contemplato tra gli strumenti di programmazione finanziaria perché sostituito, a seguito di modifica disposta dall'art. 1, comma 3, lett. a) della legge 163/2016, dalla “ nota di aggiornamento del DEF ”.Leggi di più...
- coordinamento della finanza pubblica·
- annullamento prova scritta·
- legislazione concorrente·
- Decisione di finanza pubblica·
- compensazione delle spese processuali·
- concorso pubblico·
- illogicità e irragionevolezza·
- art. 60 c.p.a.·
- erroneità manifesta·
- Patto di stabilità interno·
- eccesso di potere·
- art. 117 Cost.·
- soglia minima di punteggio