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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1090/2018, avente ad oggetto: fideiussione
– opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F..: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2 all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GIOVANNI CARIDI, presso il cui studio, sito in Soverato, alla Via F. Caminiti, n. 15, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE –
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
GAETANO NICOTERA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31
- PARTE OPPOSTA –
Nonché
(P.IVA: Controparte_2
) e, per essa, in qualità di procuratrice speciale, P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3
pagina 1 di 8 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. , dall'Avv. GAETANO NICOTERA (pec:
Email_1
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C. -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 1504/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
27.11.2017, con il quale erano stati ingiunti al pagamento, in favore dell'opposta, per le garanzie prestate dagli stessi nell'interesse del
[...]
dell'importo pari ad € 189.969,41, oltre Controparte_3 accessori di legge e spese del procedimento monitorio , adducendo: che essi erano venuti a conoscenza dell'esistenza del predetto provvedimento monitorio solo in data 06.02.2018, in occasione della celebrazione dell'udienza relativa al giudizio n. 4857/2017 R.G., pendente tra le medesime parti, nel quale, a fronte di una domanda d i ripetizione dell'indebito avanzata dalla e dagli odierni opponenti, la Controparte_4
Contro aveva eccepito in compensazione il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo richiamato;
che il decreto ingiuntivo opposto non gli era mai stato notificato né era stata loro inoltrata la raccomandata informativa contenente l'avviso di avvenuto deposito;
che l'unico soggetto obbligato al pagamento della somma ingiunta sarebbe la società Controparte_4 debitore principale delle obbligazioni per l'adempimento delle quali il
Centro Commerciale “ aveva escusso le fideiussioni, atteso che nel CP_3 decreto ingiuntivo non si faceva menzione del limite della garanzia e che per tale ragione non sussisterebbe un valido titolo contrattuale.
Chiedevano, infine, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
pagina 2 di 8 adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art.
650 c.p.c. ammissibile e fondata la proposta opposizione 2) Nel merito, dichiarare ed accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto, disporne la revoca. 3)
Accertare e dichiarare comunque, non dovuta la somma ingiunta per le motivazioni espresse in narrativa. 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Si costitutiva in giudizio la la quale Controparte_1 deduceva: che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio era stato notificato agli opponenti e la notificazione si era ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'esatto adempimento delle formalità prescritte dal codice di rito e la restituzione dell'atto notificato per compiuta giacenza;
che, inoltre, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo era già stata vagliata dal giudice all'esito della richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; che apparirebbe del tutto infondata l'eccezione di non dovutezza della somma ingiunta sollevata da parte opponente, atteso che l'opposta aveva ritualmente prodotto i contratti di fideiussione sottoscritti da entrambi gli opponenti.
Per tali ragioni, pertanto, parte opposta domandava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché infondata, nonché la condanna degli opponenti alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio.
Alla prima udienza, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opponente di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedu ra media-conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo telematico in data
06.11.2018), all'udienza del 21.02.2019, il Giudice Istruttore, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. .
Alla successiva udienza del 13.01.2020, ritenuta la causa documentalmente istruita, il G.I. rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 8 Con comparsa depositata telematicamente in data 29/12/2021, spiegava intervento la società e per Controparte_2 essa, in qualità di procuratrice speciale, la società
[...] deducendo: che, in seguito ad un'operazione di Parte_3 scissione, la aveva trasferito alla Controparte_1
Società Beneficiaria un compendio di attività e passività , in cui era compreso il credito vantato nei confronti de gli odierni opponenti
(producendo avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 151 del 29 dicembre
2020); che con atto notarile registrato il 1.02.2021 n. 9065 serie 1 T, il legale rappresentante pro-tempore della società
[...] aveva conferito procura speciale alla Controparte_2 società affinché provvedesse alla Parte_3 gestione dei crediti deteriorati di cui la stessa era titolare.
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla nei suoi scritti Controparte_1 difensivi.
In data 28/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza dell'11.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Tanto premesso in punto di fatto, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata da e Parte_1 Parte_2
, in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c..
[...]
Il Codice di rito, infatti, subordina l'ammiss ibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di due elementi, che devono ricorrere cumulativamente: la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva avverso il decreto ingiuntivo e l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di una circostanza integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Pertanto, in assenza anche solo di uno dei presupposti di cui sopra,
l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice
pagina 4 di 8 l'esame del merito della stessa.
Venendo ora al caso di specie, risulta provato documentalmente ed incontestato tra le parti che il Decreto Ingiuntivo n. 1 504/2017 è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 27/11/2017, mentre occorre valutare se la opposizione tardiva sia imputabile ad un'irregolarità del procedimento notificatorio dello stesso oppure ad una situazione integrante gli estremi del “caso fortuito” o della “forza maggiore”.
Sul punto si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orient amento della giurisprudenza di legittimità “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012 ).
Occorre, dunque, ai fini della prova del perfezionamento e della regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della l. 890/1982, avere prova - non già della consegna ma - del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cassazione civile, 25/03/2022, n.9806).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che parte opposta ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ad entrambi gli odierni opponenti (cfr. Decreto Ingiuntivo notificato) , notifica eseguita dal procuratore della parte ricorrente trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r presso la residenza d i pagina 5 di 8 e . Parte_1 Parte_2
Emerge dalla documentazione di causa : che i plichi spediti dal difensore non venivano consegnati per temporanea assenza dei destinatari, che in entrambi i casi l'agente postale immetteva avviso nella cassetta di corrispondenza dello stabile e spediva comunicazioni di avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, riscontrata la temporanea assenza dei destinatari, venivano immesse nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione (cfr. avviso di ricevimento delle cd. CAD).
Più specificamente, in data 30.11.17, l'agente postale, dopo aver tentato la consegna del piego a presso la sua residenza (Via Re Parte_2 di Puglia n. 9, Catanzaro), spediva la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66814893089-4, che, in data 4.12.17, veniva im messa in cassetta per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza e inidoneità di ogni altra persona abilitata;
in data 13.12.17, l'agente postale, dopo aver tentato la consegna del piego a presso la sua Parte_1 residenza (Via Re di Puglia n. 9, Catanzaro), spediva la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76732430044-3, che, in data
15.12.17, veniva immessa in cassetta per temporanea assenza del la destinataria e per mancanza, assenza e inidoneità di ogni altra persona abilitata.
ha, sul punto, dedotto che il tentativo di notifica del piego ed Parte_1 il suo deposito presso l'ufficio postale non sono avvenuti secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/1982 relativo alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari , atteso che l'avviso di giacenza della raccomandata n. 76013772790 -0 (corrispondente a quella con la quale
è stato trasmesso il decreto ingiuntivo) che ha rinvenuto nella propria cassetta postale non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 per le comunicazioni di avvenuto deposito di atti giudiziari e dunque non le avrebbe consentito di venire a conoscenza della tentata notificazione nei suoi confronti di un atto giudiziario.
Tale difesa non può tuttavia condividersi .
Ed invero, l'avviso di giacenza prodotto in giudizio dalla sig.ra è Pt_1 stato immesso in cassetta in data 13.12.2017, come si desume dallo stesso e pagina 6 di 8 come sostenuto dall'opponente, in occasione del tentativo di notifica del plico raccomandato contenente il decreto ingiuntivo opposto;
risulta per tabulas che l'agente postale abbia successivamente spedito avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento , immesso in cassetta in data 15.12.2017: è solo in relazione a quest'ultimo avviso che deve valutarsi il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 della legge n.
890/1982.
Ciò posto, verificata la regolarità delle notificazioni eseguite nei confronti di e , si deve dunque concludere per Parte_1 Parte_2
l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. di conoscenza legale dell'atto da parte di entrambi gli opponenti, presunzione non superata nel caso di specie, non avendo e provato Parte_1 Parte_2 di essere stati, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Alla luce di quanto esposto, il procedimento notificatorio del provvedimento monitorio qui opposto deve ritenersi validamente perfezionato n ei confronti di il 23/12/2017 e nei confronti di in Parte_1 Parte_2 data 10/12/2017 (al termine del compimento dei dieci giorni deco rrenti dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale è stata data comunicazione al destinatario dell'avvenuto tentativo di notifica del piego raccomandato contenente il decreto ingiuntivo ), di talché la presente opposizione, spiegata soltanto in data 2 6/02/2018 - al momento della notificazione dell'atto di citazione – in assenza di uno dei requisiti alternativi che legittimano la rituale proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è stata tardivamente proposta e, dunque, va dichiarata inammissibile, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 1504/2017.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste quindi a carico di e e, considerate la natura, il valore Parte_1 Parte_2
(€ 189.969,41, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
pagina 7 di 8 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese gene rali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, conferma il
Decreto Ingiuntivo n. 1504/2017;
2) Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di parte opposta della somma di € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1090/2018, avente ad oggetto: fideiussione
– opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F..: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2 all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. GIOVANNI CARIDI, presso il cui studio, sito in Soverato, alla Via F. Caminiti, n. 15, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE –
E
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
GAETANO NICOTERA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, alla Via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31
- PARTE OPPOSTA –
Nonché
(P.IVA: Controparte_2
) e, per essa, in qualità di procuratrice speciale, P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3
pagina 1 di 8 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. , dall'Avv. GAETANO NICOTERA (pec:
Email_1
-TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C. -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 1504/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
27.11.2017, con il quale erano stati ingiunti al pagamento, in favore dell'opposta, per le garanzie prestate dagli stessi nell'interesse del
[...]
dell'importo pari ad € 189.969,41, oltre Controparte_3 accessori di legge e spese del procedimento monitorio , adducendo: che essi erano venuti a conoscenza dell'esistenza del predetto provvedimento monitorio solo in data 06.02.2018, in occasione della celebrazione dell'udienza relativa al giudizio n. 4857/2017 R.G., pendente tra le medesime parti, nel quale, a fronte di una domanda d i ripetizione dell'indebito avanzata dalla e dagli odierni opponenti, la Controparte_4
Contro aveva eccepito in compensazione il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo richiamato;
che il decreto ingiuntivo opposto non gli era mai stato notificato né era stata loro inoltrata la raccomandata informativa contenente l'avviso di avvenuto deposito;
che l'unico soggetto obbligato al pagamento della somma ingiunta sarebbe la società Controparte_4 debitore principale delle obbligazioni per l'adempimento delle quali il
Centro Commerciale “ aveva escusso le fideiussioni, atteso che nel CP_3 decreto ingiuntivo non si faceva menzione del limite della garanzia e che per tale ragione non sussisterebbe un valido titolo contrattuale.
Chiedevano, infine, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
pagina 2 di 8 adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art.
650 c.p.c. ammissibile e fondata la proposta opposizione 2) Nel merito, dichiarare ed accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni espresse in narrativa e per l'effetto, disporne la revoca. 3)
Accertare e dichiarare comunque, non dovuta la somma ingiunta per le motivazioni espresse in narrativa. 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc”.
Si costitutiva in giudizio la la quale Controparte_1 deduceva: che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio era stato notificato agli opponenti e la notificazione si era ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'esatto adempimento delle formalità prescritte dal codice di rito e la restituzione dell'atto notificato per compiuta giacenza;
che, inoltre, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo era già stata vagliata dal giudice all'esito della richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; che apparirebbe del tutto infondata l'eccezione di non dovutezza della somma ingiunta sollevata da parte opponente, atteso che l'opposta aveva ritualmente prodotto i contratti di fideiussione sottoscritti da entrambi gli opponenti.
Per tali ragioni, pertanto, parte opposta domandava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché infondata, nonché la condanna degli opponenti alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio.
Alla prima udienza, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opponente di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedu ra media-conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo telematico in data
06.11.2018), all'udienza del 21.02.2019, il Giudice Istruttore, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. .
Alla successiva udienza del 13.01.2020, ritenuta la causa documentalmente istruita, il G.I. rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 8 Con comparsa depositata telematicamente in data 29/12/2021, spiegava intervento la società e per Controparte_2 essa, in qualità di procuratrice speciale, la società
[...] deducendo: che, in seguito ad un'operazione di Parte_3 scissione, la aveva trasferito alla Controparte_1
Società Beneficiaria un compendio di attività e passività , in cui era compreso il credito vantato nei confronti de gli odierni opponenti
(producendo avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 151 del 29 dicembre
2020); che con atto notarile registrato il 1.02.2021 n. 9065 serie 1 T, il legale rappresentante pro-tempore della società
[...] aveva conferito procura speciale alla Controparte_2 società affinché provvedesse alla Parte_3 gestione dei crediti deteriorati di cui la stessa era titolare.
Pertanto, concludeva riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla nei suoi scritti Controparte_1 difensivi.
In data 28/06/2023, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato.
All'udienza dell'11.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Tanto premesso in punto di fatto, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata da e Parte_1 Parte_2
, in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c..
[...]
Il Codice di rito, infatti, subordina l'ammiss ibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di due elementi, che devono ricorrere cumulativamente: la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva avverso il decreto ingiuntivo e l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di una circostanza integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Pertanto, in assenza anche solo di uno dei presupposti di cui sopra,
l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice
pagina 4 di 8 l'esame del merito della stessa.
Venendo ora al caso di specie, risulta provato documentalmente ed incontestato tra le parti che il Decreto Ingiuntivo n. 1 504/2017 è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 27/11/2017, mentre occorre valutare se la opposizione tardiva sia imputabile ad un'irregolarità del procedimento notificatorio dello stesso oppure ad una situazione integrante gli estremi del “caso fortuito” o della “forza maggiore”.
Sul punto si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orient amento della giurisprudenza di legittimità “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012 ).
Occorre, dunque, ai fini della prova del perfezionamento e della regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della l. 890/1982, avere prova - non già della consegna ma - del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cassazione civile, 25/03/2022, n.9806).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che parte opposta ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ad entrambi gli odierni opponenti (cfr. Decreto Ingiuntivo notificato) , notifica eseguita dal procuratore della parte ricorrente trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r presso la residenza d i pagina 5 di 8 e . Parte_1 Parte_2
Emerge dalla documentazione di causa : che i plichi spediti dal difensore non venivano consegnati per temporanea assenza dei destinatari, che in entrambi i casi l'agente postale immetteva avviso nella cassetta di corrispondenza dello stabile e spediva comunicazioni di avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, riscontrata la temporanea assenza dei destinatari, venivano immesse nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione (cfr. avviso di ricevimento delle cd. CAD).
Più specificamente, in data 30.11.17, l'agente postale, dopo aver tentato la consegna del piego a presso la sua residenza (Via Re Parte_2 di Puglia n. 9, Catanzaro), spediva la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 66814893089-4, che, in data 4.12.17, veniva im messa in cassetta per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza e inidoneità di ogni altra persona abilitata;
in data 13.12.17, l'agente postale, dopo aver tentato la consegna del piego a presso la sua Parte_1 residenza (Via Re di Puglia n. 9, Catanzaro), spediva la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 76732430044-3, che, in data
15.12.17, veniva immessa in cassetta per temporanea assenza del la destinataria e per mancanza, assenza e inidoneità di ogni altra persona abilitata.
ha, sul punto, dedotto che il tentativo di notifica del piego ed Parte_1 il suo deposito presso l'ufficio postale non sono avvenuti secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/1982 relativo alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari , atteso che l'avviso di giacenza della raccomandata n. 76013772790 -0 (corrispondente a quella con la quale
è stato trasmesso il decreto ingiuntivo) che ha rinvenuto nella propria cassetta postale non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 per le comunicazioni di avvenuto deposito di atti giudiziari e dunque non le avrebbe consentito di venire a conoscenza della tentata notificazione nei suoi confronti di un atto giudiziario.
Tale difesa non può tuttavia condividersi .
Ed invero, l'avviso di giacenza prodotto in giudizio dalla sig.ra è Pt_1 stato immesso in cassetta in data 13.12.2017, come si desume dallo stesso e pagina 6 di 8 come sostenuto dall'opponente, in occasione del tentativo di notifica del plico raccomandato contenente il decreto ingiuntivo opposto;
risulta per tabulas che l'agente postale abbia successivamente spedito avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento , immesso in cassetta in data 15.12.2017: è solo in relazione a quest'ultimo avviso che deve valutarsi il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 della legge n.
890/1982.
Ciò posto, verificata la regolarità delle notificazioni eseguite nei confronti di e , si deve dunque concludere per Parte_1 Parte_2
l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. di conoscenza legale dell'atto da parte di entrambi gli opponenti, presunzione non superata nel caso di specie, non avendo e provato Parte_1 Parte_2 di essere stati, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Alla luce di quanto esposto, il procedimento notificatorio del provvedimento monitorio qui opposto deve ritenersi validamente perfezionato n ei confronti di il 23/12/2017 e nei confronti di in Parte_1 Parte_2 data 10/12/2017 (al termine del compimento dei dieci giorni deco rrenti dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale è stata data comunicazione al destinatario dell'avvenuto tentativo di notifica del piego raccomandato contenente il decreto ingiuntivo ), di talché la presente opposizione, spiegata soltanto in data 2 6/02/2018 - al momento della notificazione dell'atto di citazione – in assenza di uno dei requisiti alternativi che legittimano la rituale proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è stata tardivamente proposta e, dunque, va dichiarata inammissibile, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 1504/2017.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste quindi a carico di e e, considerate la natura, il valore Parte_1 Parte_2
(€ 189.969,41, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
pagina 7 di 8 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese gene rali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
P.Q.M
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Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, conferma il
Decreto Ingiuntivo n. 1504/2017;
2) Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di parte opposta della somma di € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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