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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 9898 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
ATTORE OPPONENTE
E nella qualità di mandataria dell CP_1 Controparte_2 CP_3
, in persona
[...] Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Marinello
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Motivi della decisione
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2327/2022 con cui il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1 ingiungeva all'Assessorato opponente il pagamento di € 139.355,93,
[...] oltre interessi e spese del monitorio, pari al saldo in tesi dovuto per la realizzazione del progetto finanziato tramite gli interventi del P.O. FERS
2007/2013 e meglio indicato nel ricorso.
L' , con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, chiede (con vittoria delle spese di lite) la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo:
1) l'erronea quantificazione delle somme dovute, in quanto il creditore non aveva preso in considerazione l'avvenuta rideterminazione del contributo finale concedibile, che da € 517.471,85 (importo contributo provvisorio) è stato ridotto ad € 454.710,33 e dunque tenendo conto dei pagamenti già effettuati, il residuo credito avrebbe dovuto essere rideterminato in €
90.942,07;
2) la decadenza dalla concessione della quota residua del finanziamento in ragione del tardivo inoltro del relativamente ad una società del Pt_2 raggruppamento di imprese che avrebbe reso impossibile il pagamento in data antecedente alla chiusura del programma comunitario di finanziamento.
costituita in giudizio, chiede la conferma del decreto ingiuntivo, Parte_3 rilevando l'esatta quantificazione del credito come dalla nota dell'Amministrazione procedente prot.n. 11791 del 27 febbraio 2017, ed osserva che nessuna contestazione in relazione alla completezza della documentazione e dell'intervento finanziato è mai stata mossa dall'amministrazione procedente.
Si duole inoltre della circostanza secondo cui la nota dalla quale discenderebbe la riferita riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di saldo non sarebbe mai stata notificata al soggetto beneficiario, né tradotta in un provvedimento da parte dell'amministrazione.
Quanto al mancato rispetto del termine previsto per la chiusura del programma, ha dedotto che in mancanza di alcuna contestazione nell'esecuzione dell'opera progettata e nel rispetto delle tempistiche previste, così come della prova dell'estinzione della relativa obbligazione, la responsabiltà doveva essere attribuita alla stessa amministrazione che non aveva proceduto nel termine e chiudere il relativo procedimento.
****
Va premesso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'intervenuta decadenza del diritto dell'opposta ad ottenere la somma ingiunta a causa del tardivo perfezionamento della procedura amministrativa per causa a sé non imputabile. Ha inoltre svolto contestazioni in relazione alla quantificazione delle somme spettanti al raggruppamento di imprese, indicando il minor importo asseritamente dovuto a seguito della relazione finale dell'organismo intermedio.
In relazione alla eccepita decadenza dalla diritto ad ottenere la quota residua del finanziamento a causa del perfezionamento della procedura “in data successiva alla chiusura del programma comunitario”, si osserva che dalla disamina dei documenti allegati emerge che con D.R.S. n. 711/5s del
22/03/2017, l'Amministrazione approvava lo stato finale del programma di investimento, non essendo pertanto in contestazione il completamento da parte del soggetto ammesso del progetto finanziato così come il rispetto dei termini previsti.
Ed invero deve registrarsi la mancata contestazione, anche nel corso del giudizio, del rispetto del cronoprogramma degli interventi, così come richiamato all'art. 2 lett. c) del bando che prevedeva l'obbligo di "ultimare
l'iniziativa secondo le date previste nel cronoprogramma dei cui all'allegato
2 del bando e comunque entro il termine previsto per l'utilizzazione dei contributi comunitari di cui al PO FESR 2007/201”.
Indiscussa dunque la regolare esecuzione del progetto ed il rispetto dei tempi prescritti da parte del soggetto ammesso al finanziamento, di contro, parte opponente non ha comprovato la data di verificazione della scadenza del finanziamento europeo.
Se è vero che il progetto finanziato rientra nell'ambito dei contributi comunitari previsti nel piano indicato, e dunque si inserisce nel procedimento disciplinato da fonti comunitarie nel quale intervengono i singoli Stati attraverso le autorità responsabili, con compiti di vigilanza e di verifica della rendicontazione, nella specie l'amministrazione non ha specificato in virtù di quale previsione la data di scadenza del bando sia quella indicata, né ha allegato sotto quale profilo detta scadenza possa costituire evento decadenziale per il diritto del soggetto ammesso al finanziamento.
Ed invero l'estinzione del diritto presupposta dall'amministrazione quale conseguenza della scadenza del finanziamento (a prescindere dunque dalla verifica della relativa imputabilità all'una o all'altra parte del rapporto), necessita l'individuazione di una specifica previsione normativa o contrattuale, nella specie non richiamata.
Laddove invece si faccia questione di imputabilità del decorso del termine in esame, deve rilevarsi come nella specie è indiscusso che il termine invocato
(31.3.2017) , ove comunque ritenuto provato, è venuto a scadere durante la pendenza del procedimento di erogazione delle somme da parte dell'amministrazione e non dunque durante la fase di compimento di attività prescritte a carico del soggetto finanziato, né è allegata la violazione da parte di quest'ultimo dei termini previsti nel bando di gara.
Nello specifico all'esito della relazione finale del 14.12.2016 e della richiesta di pagamento del 14.2.2017 (non depositata dall'opposta ma non contestata dall'opponente), l'amministrazione, pur consapevole della prossima scadenza del termine del finanziamento, ha inviato la richiesta del di Pt_2 CP_4
(società dell'ati) soltanto in data 13.3.2017 (come risulta dalla scheda Inail depositata dalla stessa opponente, cfr. all.5 del fascicolo di parte attrice).
Ne consegue che, indiscussa la regolare esecuzione del progetto, competeva all'amministrazione fornire la prova della verificazione dell'asserita causa di decadenza, con specifica indicazione del sistema normativo che valesse a qualificare tale evento come idoneo ad estinguere il credito del soggetto ammesso al finanziamento, o, ancora, la prova di un comportamento imputabile al soggetto ammesso al finanziamento che tale decadenza abbia comunque contribuito a determinare.
In mancanza di allegazione e prova in relazione ad entrambi i profili,
l'eccezione va dunque respinta.
In relazione alla quantificazione delle somme dovute, va poi osservato che il rapporto tra l'amministrazione ed il soggetto ammesso al finanziamento, per che ciò che riguarda la fase esecutiva del rapporto, ha natura privatistica (da cui discende la giurisdizione del g.o.) e conseguentemente l'adozione di atti amministrativi, eventualmente diretti alla rideterminazione del contributo concedibile all'esito della rendicontazione, non vale a condizionare l'esercizio del diritto dell'amministrazione alla esatta determinazione del credito in capo al soggetto ammesso.
E' dunque possibile procedere alla rideterminazione del quantum dovuto anche all'esito del giudizio ed a prescindere dalla formale adozione di provvedimenti da parte della p.a. (invero privi di natura provvedimentale, e costituenti, di contro, l'esercizio di un potere contrattuale).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal convenuto di mancanza di un provvedimento volto alla parziale revoca del finanziamento, così come la mancata notificazione del provvedimento adottato all'esito del rendiconto finale, non risulta fondata.
Il credito va dunque rideterminato sulla scorta della relazione finale in atti e di quanto rilevato nel decreto del 22.3.2017 di liquidazione del contributo definitivo nella somma di € 454.710,33, non avendo parte opposta contestato i criteri di liquidazione adottati in sede di rendicontazione, e quindi tenuto conto delle somme già corrisposte, ammonta € 90.942,07.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e disposta la condanna dell'amministrazione opponente al pagamento della somma di € 90.942,07 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda (da individuarsi nella data certe dell'emissione del d.i. del 3.6.2022).
Avuto riguardo all'esito della lite e alla rideterminazione del credito, sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 30% con condanna dell'amministrazione, comunque soccombente, al pagamento della quota parte del 70% delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, nella misura già ridotta, in €
1.800,00 per la fase monitoria, ed in € 8.800,00 per la fase di opposizione, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a €
406,50 per il monitorio.
Pqm
Revoca il d.i. n. 2327/2022;
Condanna l' al pagamento in Parte_1 favore di a somma di € 90.942,07 oltre gli interessi di cui CP_1 all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 3.6.2022;
Dichiara la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 1.800,00 per la fase monitoria, ed in € 8.800,00 per la fase di opposizione, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 406,50 per il monitorio.
Palermo, 8.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 9898 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
ATTORE OPPONENTE
E nella qualità di mandataria dell CP_1 Controparte_2 CP_3
, in persona
[...] Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Marinello
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Motivi della decisione
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2327/2022 con cui il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1 ingiungeva all'Assessorato opponente il pagamento di € 139.355,93,
[...] oltre interessi e spese del monitorio, pari al saldo in tesi dovuto per la realizzazione del progetto finanziato tramite gli interventi del P.O. FERS
2007/2013 e meglio indicato nel ricorso.
L' , con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, chiede (con vittoria delle spese di lite) la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo:
1) l'erronea quantificazione delle somme dovute, in quanto il creditore non aveva preso in considerazione l'avvenuta rideterminazione del contributo finale concedibile, che da € 517.471,85 (importo contributo provvisorio) è stato ridotto ad € 454.710,33 e dunque tenendo conto dei pagamenti già effettuati, il residuo credito avrebbe dovuto essere rideterminato in €
90.942,07;
2) la decadenza dalla concessione della quota residua del finanziamento in ragione del tardivo inoltro del relativamente ad una società del Pt_2 raggruppamento di imprese che avrebbe reso impossibile il pagamento in data antecedente alla chiusura del programma comunitario di finanziamento.
costituita in giudizio, chiede la conferma del decreto ingiuntivo, Parte_3 rilevando l'esatta quantificazione del credito come dalla nota dell'Amministrazione procedente prot.n. 11791 del 27 febbraio 2017, ed osserva che nessuna contestazione in relazione alla completezza della documentazione e dell'intervento finanziato è mai stata mossa dall'amministrazione procedente.
Si duole inoltre della circostanza secondo cui la nota dalla quale discenderebbe la riferita riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di saldo non sarebbe mai stata notificata al soggetto beneficiario, né tradotta in un provvedimento da parte dell'amministrazione.
Quanto al mancato rispetto del termine previsto per la chiusura del programma, ha dedotto che in mancanza di alcuna contestazione nell'esecuzione dell'opera progettata e nel rispetto delle tempistiche previste, così come della prova dell'estinzione della relativa obbligazione, la responsabiltà doveva essere attribuita alla stessa amministrazione che non aveva proceduto nel termine e chiudere il relativo procedimento.
****
Va premesso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'intervenuta decadenza del diritto dell'opposta ad ottenere la somma ingiunta a causa del tardivo perfezionamento della procedura amministrativa per causa a sé non imputabile. Ha inoltre svolto contestazioni in relazione alla quantificazione delle somme spettanti al raggruppamento di imprese, indicando il minor importo asseritamente dovuto a seguito della relazione finale dell'organismo intermedio.
In relazione alla eccepita decadenza dalla diritto ad ottenere la quota residua del finanziamento a causa del perfezionamento della procedura “in data successiva alla chiusura del programma comunitario”, si osserva che dalla disamina dei documenti allegati emerge che con D.R.S. n. 711/5s del
22/03/2017, l'Amministrazione approvava lo stato finale del programma di investimento, non essendo pertanto in contestazione il completamento da parte del soggetto ammesso del progetto finanziato così come il rispetto dei termini previsti.
Ed invero deve registrarsi la mancata contestazione, anche nel corso del giudizio, del rispetto del cronoprogramma degli interventi, così come richiamato all'art. 2 lett. c) del bando che prevedeva l'obbligo di "ultimare
l'iniziativa secondo le date previste nel cronoprogramma dei cui all'allegato
2 del bando e comunque entro il termine previsto per l'utilizzazione dei contributi comunitari di cui al PO FESR 2007/201”.
Indiscussa dunque la regolare esecuzione del progetto ed il rispetto dei tempi prescritti da parte del soggetto ammesso al finanziamento, di contro, parte opponente non ha comprovato la data di verificazione della scadenza del finanziamento europeo.
Se è vero che il progetto finanziato rientra nell'ambito dei contributi comunitari previsti nel piano indicato, e dunque si inserisce nel procedimento disciplinato da fonti comunitarie nel quale intervengono i singoli Stati attraverso le autorità responsabili, con compiti di vigilanza e di verifica della rendicontazione, nella specie l'amministrazione non ha specificato in virtù di quale previsione la data di scadenza del bando sia quella indicata, né ha allegato sotto quale profilo detta scadenza possa costituire evento decadenziale per il diritto del soggetto ammesso al finanziamento.
Ed invero l'estinzione del diritto presupposta dall'amministrazione quale conseguenza della scadenza del finanziamento (a prescindere dunque dalla verifica della relativa imputabilità all'una o all'altra parte del rapporto), necessita l'individuazione di una specifica previsione normativa o contrattuale, nella specie non richiamata.
Laddove invece si faccia questione di imputabilità del decorso del termine in esame, deve rilevarsi come nella specie è indiscusso che il termine invocato
(31.3.2017) , ove comunque ritenuto provato, è venuto a scadere durante la pendenza del procedimento di erogazione delle somme da parte dell'amministrazione e non dunque durante la fase di compimento di attività prescritte a carico del soggetto finanziato, né è allegata la violazione da parte di quest'ultimo dei termini previsti nel bando di gara.
Nello specifico all'esito della relazione finale del 14.12.2016 e della richiesta di pagamento del 14.2.2017 (non depositata dall'opposta ma non contestata dall'opponente), l'amministrazione, pur consapevole della prossima scadenza del termine del finanziamento, ha inviato la richiesta del di Pt_2 CP_4
(società dell'ati) soltanto in data 13.3.2017 (come risulta dalla scheda Inail depositata dalla stessa opponente, cfr. all.5 del fascicolo di parte attrice).
Ne consegue che, indiscussa la regolare esecuzione del progetto, competeva all'amministrazione fornire la prova della verificazione dell'asserita causa di decadenza, con specifica indicazione del sistema normativo che valesse a qualificare tale evento come idoneo ad estinguere il credito del soggetto ammesso al finanziamento, o, ancora, la prova di un comportamento imputabile al soggetto ammesso al finanziamento che tale decadenza abbia comunque contribuito a determinare.
In mancanza di allegazione e prova in relazione ad entrambi i profili,
l'eccezione va dunque respinta.
In relazione alla quantificazione delle somme dovute, va poi osservato che il rapporto tra l'amministrazione ed il soggetto ammesso al finanziamento, per che ciò che riguarda la fase esecutiva del rapporto, ha natura privatistica (da cui discende la giurisdizione del g.o.) e conseguentemente l'adozione di atti amministrativi, eventualmente diretti alla rideterminazione del contributo concedibile all'esito della rendicontazione, non vale a condizionare l'esercizio del diritto dell'amministrazione alla esatta determinazione del credito in capo al soggetto ammesso.
E' dunque possibile procedere alla rideterminazione del quantum dovuto anche all'esito del giudizio ed a prescindere dalla formale adozione di provvedimenti da parte della p.a. (invero privi di natura provvedimentale, e costituenti, di contro, l'esercizio di un potere contrattuale).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal convenuto di mancanza di un provvedimento volto alla parziale revoca del finanziamento, così come la mancata notificazione del provvedimento adottato all'esito del rendiconto finale, non risulta fondata.
Il credito va dunque rideterminato sulla scorta della relazione finale in atti e di quanto rilevato nel decreto del 22.3.2017 di liquidazione del contributo definitivo nella somma di € 454.710,33, non avendo parte opposta contestato i criteri di liquidazione adottati in sede di rendicontazione, e quindi tenuto conto delle somme già corrisposte, ammonta € 90.942,07.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e disposta la condanna dell'amministrazione opponente al pagamento della somma di € 90.942,07 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda (da individuarsi nella data certe dell'emissione del d.i. del 3.6.2022).
Avuto riguardo all'esito della lite e alla rideterminazione del credito, sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 30% con condanna dell'amministrazione, comunque soccombente, al pagamento della quota parte del 70% delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, nella misura già ridotta, in €
1.800,00 per la fase monitoria, ed in € 8.800,00 per la fase di opposizione, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a €
406,50 per il monitorio.
Pqm
Revoca il d.i. n. 2327/2022;
Condanna l' al pagamento in Parte_1 favore di a somma di € 90.942,07 oltre gli interessi di cui CP_1 all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 3.6.2022;
Dichiara la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite e condanna l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 1.800,00 per la fase monitoria, ed in € 8.800,00 per la fase di opposizione, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 406,50 per il monitorio.
Palermo, 8.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga