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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riesame del provvedimento di convalida del trattenimento
LEGGE 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso , nel procedimento iscritto al n. 398-2 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letto il ricorso che precede, il parere espresso dal Procuratore Generale;
lette le note depositate alla scadenza del termine perentorio ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. in data 10.4.2025;
OSSERVA
1. Con il ricorso che precede chiede che venga riesaminato il Parte_1
provvedimento emesso dalla Corte di Appello del 27.2.2025 con il quale è stato convalidato il decreto del Questore di che ha disposto il suo trattenimento presso CP_1
il CPR di ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. n. 142/2015. CP_1
2. A fondamento del ricorso il richiedente allega che, essendo stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione
Territoriale, sarebbe venuto meno il presuppposto per il trattenimento, posto che il richiedente sarebbe autorizzato a rimenere sul territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale. Deduce, inoltre, che non sarebbe stata adeguatamente valutata la possibilità di misure alternative, che la qualificazione della domanda come strumentale
Pag. 1 di 4 sarebbe erronea, che è pendente la questione pregiudiziale dinanzi la CGUE sui Paesi sicuri e, infine, che il trattenimento sarebbe in violazione dell'art. 19 D. Lgs. 286/98 essendo vietata l'espulsione quando sussistano rischi di violazione dei diritti fondamentali.
3. In punto di diritto, deve premettersi che l'istituto del riesame trova fonte diretta, nel caso di trattenimenti disposti nei confronti di cittadini di stati terzi, i quali hanno formulato domanda di protezione internazionale, nell'art. 9 par. 5 della Direttiva
2013/33/UE che specificamente dispone: “
5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento”, avente efficacia diretta negli Stati membri perché norma di contenuto immediatamente precettivo self-executing, al pari dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/UE per il caso di trattenimenti convalidati dal DP (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/09/2021,
n.24721).
4. In ordine alla competenza a provvedere sul predetto ricorso, la richiesta di riesame postula l'instaurazione di un procedimento volto ad investire il medesimo giudice della convalida della valutazione circa la permanenza delle ragioni che hanno determinato l'originario trattenimento, anche prima ed indipendente dalla richiesta di proroga – nel corso della quale il giudice opera analoga verifica – qualora sopravvengano circostanze che potrebbero comportare l'immediata revoca della misura restrittiva.
5. Tale assunto postula che a seguito di richiesta di riesame si instaura un “sub- procedimento” all'interno di quello della convalida, devoluto alla cognizione dello stesso giudice.
6. Sennonché, a seguito della riforma attuata con il D.L. 158/2024 convertito legge
187/2024, è stato introdotto, al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, l'art. 5bis per il quale: “i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale,
Pag. 2 di 4 adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”.
7. Il trasferimento di competenza ha esautorato la sezione specializzata del Tribunale dell'intera cognizione sulle convalide e proroghe dei predetti trattenimenti, sicché, non essendo più il giudice del tribunale competente a decidere nella materia di cui agli artt. 6 e
6 bis Legge 142/2015 deve ritenersi che anche le richieste di riesame siano attratte alla cognizione della Corte d'Appello.
8. Peraltro, a mente del predetto art. 5bis, avendo il legislatore creato una competenza speciale, di unico grado e monocratica, isolata nella fisiologia giudiziaria della Corte
d'Appello, organo di secondo grado che giudica in composizione collegiale, anche i procedimenti di riesame, che altro non sono che sub-procedimenti incidentali rispetto a quello della convalida seguito dall'eventuale proroga, sono trattati dalla Corte in composizione monocratica.
9. Ciò posto, va rilevato che con provvedimento di questa Corte di Appello del 4.4.2025
è stata respinta una precedente istanza di riesame sul rilievo dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto della Commissione concessa dal Tribunale. Orbene,
ha avanzato una nuova istanza di riesame a distanza di appena Parte_1
tre giorni dal rigetto di questa Corte, adducendo a sostegno dell'istanza la sospensione concessa dal Tribunale, nonché ulteriori questioni (la questione pregiudiziale pendente, la valutazione delle misure alternative, la violazione dei diritti fondamentali) formulati, tuttavia, in maniera del tutto generica e priva di riferimenti alla situazione concreta del trattenuto.
10. In disparte la già intervenuta valutazione dell'incidenza della sospensione sul
Pag. 3 di 4 trattenimento con il provvedimento di questa Corte del 4.4.2025, non sembra che nel caso di specie sia trascorso un “intervallo di tempo ragionevole” per il riesame del trattenimento, così come richiesto dalla sopra richiamata Direttiva, né sono state dedotte nuove circostanze o nuovi elementi alla luce dei quali “mettere in discussione” la legittimità del trattenimento.
11. Le superiori considerazioni inducono a ritenere l'istanza di riesame inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale: dichiara inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Pt_1
con ricorso del 7 aprile 2025
[...]
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo 11/04/2025
Il Consigliere
Ivana Francesca Mancuso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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