CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2067/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2462/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467331 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467331 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12250/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467331 emesso in data 28/10/2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), relativo alle annualità 2020 e 2021 e pertinente all'abitazione sita in Luogo_1, Indirizzo_1 e ne ha chiesto l'annullamento;
che si è costituito il Comune di Roma Capitale, che ha premesso di avere emesso in data 21/03/2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, il doc. n. U250300146188 di annullamento parziale e di avere in conseguenza emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590020320 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401467331 , per cui il contenzioso sull'avviso qui impugnato non ha più ragione d'essere e deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che a seguito del provvedimento di annullamento parziale dell'atto impositivo e di emissione di nuovo avviso di accertamento in rettifica, interamente sostitutivo di quello qui impugnato, deve dirsi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio (ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”); che, dovendosi valutare complessivamente il comportamento delle parti in causa, sussistono ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025.
Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2462/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467331 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467331 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12250/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401467331 emesso in data 28/10/2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), relativo alle annualità 2020 e 2021 e pertinente all'abitazione sita in Luogo_1, Indirizzo_1 e ne ha chiesto l'annullamento;
che si è costituito il Comune di Roma Capitale, che ha premesso di avere emesso in data 21/03/2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, il doc. n. U250300146188 di annullamento parziale e di avere in conseguenza emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112590020320 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401467331 , per cui il contenzioso sull'avviso qui impugnato non ha più ragione d'essere e deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che a seguito del provvedimento di annullamento parziale dell'atto impositivo e di emissione di nuovo avviso di accertamento in rettifica, interamente sostitutivo di quello qui impugnato, deve dirsi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio (ai sensi dell'art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del D. Lgs. n. 546/92 “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”); che, dovendosi valutare complessivamente il comportamento delle parti in causa, sussistono ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE;
SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Vª della CGT, l'1 dicembre 2025.
Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi