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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 971 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Antonio Sorrentino e Francesco Chiappella, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, contumace, CP_1
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Caiafa, come in atti domiciliata,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
307/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
12 febbraio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 settembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 307/24, pubblicata in data 12 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva sì condannato i convenuti al risarcimento dei danni che aveva subito a causa di un incidente in cui era stato coinvolto, in data 31 dicembre 2011, alle ore 9.30 circa, in
Pagani, alla via Alcide De Gasperi, verificatosi per la manovra di repentina immissione nel flusso della circolazione di un'autovettura Peugeot, di proprietà di ed CP_1 assicurata con la che lo aveva travolto Controparte_2 mentre si trovava alla guida di un motociclo Yamaha, ma aveva liquidato il vulnus patito in maniera assolutamente insoddisfacente, reputando concorrente la responsabilità del sinistro e riconoscendogli solamente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e non di tutti i pregiudizi effettivamente occorsigli.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando di sollecitare anch'essa -nelle forme dell'appello incidentale- la riforma della sentenza impugnata.
2 3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata -ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile- dalla (cfr. Controparte_2 la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 ottobre 2024, a pagina 5).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Nocera Inferiore, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto l'appellante abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, in cui , in Parte_1 maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando
3 soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
2. L'appello principale, proposto da , non è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, deve essere rigettato, mentre è fondato l'appello incidentale, proposto dalla Controparte_2
che, in quanto tale, deve essere accolto.
[...]
3. Con riferimento alla ricostruzione del fatto storico, quale effettuata dal Giudice di primo grado, ed alla conseguente attribuzione della concorrente responsabilità del sinistro a e , sono stati articolati i seguenti Parte_1 CP_1 motivi di gravame:
- con il primo motivo addotto a sostegno dell'impugnazione,
-appellante principale- ha messo in rilievo che: Parte_1
a) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva reputato concorrente, al 50%, la responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, nonostante fosse stato accertato -in virtù delle dichiarazioni testimoniali, del modulo di constatazione amichevole di incidente e delle operazioni peritali espletate- che l'autovettura Peugeot, “nel ripartire da una posizione di sosta per immettersi nel flusso della circolazione”, aveva omesso di dare “la dovuta precedenza ai veicoli che stavano sopraggiungendo … violando in tal modo l'articolo 154 del codice della strada”; b) nessuna responsabilità -nemmeno concorrente- poteva essergli attribuita, anche in ragione della manovra improvvisa ed imprevedibile effettuata dal conducente del mezzo antagonista, che gli aveva tagliato la strada, non essendo possibile condividere le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata neppure con riguardo alla velocità alla quale stava procedendo;
c) il Giudice di primo grado, infatti,
4 non facendo buon governo dei criteri che sovrintendevano alla prova per presunzioni, aveva desunto una violazione -da parte sua- dei limiti di velocità previsti per il tratto viario in cui si era verificato l'evento lesivo dalla supposta posizione dei veicoli al momento dell'impatto e da quella di quiete assunta dopo l'urto;
d) in mancanza di qualsivoglia addebito da muovere nei suoi confronti, essendo stato l'incidente causato dall'anomala ed inopinata condotta di guida del conducente dell'autovettura
Peugeot, che era assurta “a fattore causale esclusivo nella determinazione del sinistro”, il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe dovuto applicare l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, ma riconoscere il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per intero, senza effettuare la decurtazione del 50% conseguente al suo ritenuto concorso nella causazione dell'evento lesivo (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7);
- con l'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione, la
-appellante incidentale- ha fatto Controparte_2 presente che: a) non era stato dimostrato il fatto storico, né la sussistenza di un nesso eziologico tra le lesioni lamentate da e “la presunta dinamica del sinistro”, per cui il Parte_1
Giudice di primo grado non avrebbe dovuto -come
“generosamente” aveva fatto- accogliere -sia pure parzialmente- l'azione risarcitoria ex adverso intentata;
b) la domanda proposta da proprietario del Parte_2 motociclo Yamaha condotto da , era stata Parte_1 definitivamente rigettata, giusta ordinanza della Suprema
Corte, la quale aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore che, in grado d'appello, aveva reputato non dimostrata la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, non essendo stata comprovata la correlazione eziologica tra i danni riportati dal mezzo ed il sinistro;
c) il testimone Testimone_1
5 Part
-escusso anche nel giudizio instaurato da Parte_2 aveva dichiarato che il centauro sarebbe caduto, in seguito all'impatto con l'autovettura Peugeot, sulla sinistra, unitamente al motociclo sul quale si trovava, nonostante i danni riscontrati su di esso -come aveva specificato anche il consulente tecnico d'ufficio- fossero localizzati sulla parte destra;
d) la domanda proposta da , pertanto, in mancanza della Parte_1 dimostrazione della fondatezza dei suoi assunti, non sarebbe dovuta essere accolta, diversamente da quanto era avvenuto in prime cure (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 ottobre 2024, alle pagine 15, 16 e 17).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) l'esito del giudizio instaurato da tendente ad ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni occorsi al motociclo Yamaha, non poteva esplicare efficacia di giudicato, nemmeno riflessa, nel giudizio introdotto da , tendente ad ottenere, in Parte_1 relazione al medesimo sinistro, il risarcimento del vulnus sofferto, incidente sulle sue condizioni di salute e, più in generale, sulla sua persona, in quanto si trattava di “processi pendenti fra soggetti parzialmente diversi e per domande di diverso contenuto”; b) il testimone aveva Testimone_1 sostanzialmente confermato la dinamica del sinistro, quale prospettata dall'attore, non potendosi ritenere inficiata la genuinità della deposizione, avvenuta, peraltro, dopo alcuni anni dal momento in cui si era verificato l'incidente, da “qualche lieve imprecisione”, costituita, in particolare, dalle circostanze riferite riguardo al lato dello scarrocciamento;
c) il consulente tecnico d'ufficio aveva ricostruito le modalità dell'incidente, mettendo in rilievo “l'errata manovra dell'autovettura del convenuto”, che si era immessa nel flusso della circolazione
“senza concedere la dovuta precedenza”, ma anche la velocità,
6 troppo elevata, in relazione allo stato dei luoghi, tenuta dal motociclo, che aveva contribuito a causare l'evento dannoso;
d) anche le conclusioni alle quali era pervenuto il medico legale
-nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletate- costituivano un riscontro della dinamica del sinistro, essendo le lesioni riportate da compatibili con Parte_1 le modalità dell'incidente quali da quest'ultimo prospettate;
e) in ragione delle condotte di guida tenute dai conducenti dei due veicoli coinvolti, non poteva ritenersi che fossero -entrambi i suddetti conducenti- esenti da responsabilità nel determinismo dell'evento lesivo, non essendo possibile stabilire quale dei due avesse contribuito in misura maggiore o minore alla sua eziologia ed alle conseguenze scaturitene;
f) doveva essere applicato, pertanto, l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile ed affermare la responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente nella misura del 50% (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Nocera Inferiore non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, sulla scorta del quale deve escludersi che sia stata fornita, in maniera compiuta ed esauriente, la dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità prospettate, e la correlazione causale tra i danni lamentati e l'evento, quale descritto da
. Parte_1
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che è effettivamente lecito dubitare del fatto che la decisione - passata in giudicato- assunta nel giudizio instaurato da Pt_2
tendente ad ottenere, in relazione al medesimo
[...] sinistro, il risarcimento dei danni riportati dal motociclo
7 Yamaha, possa avere efficacia di giudicato, anche solo riflessa, nel presente processo, in quanto il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale purché questi sia titolare -diversamente dalla vicenda in esame- di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, ad essa subordinato (cfr. Cass. civ. n. 17931/19).
Ciò non significa, tuttavia, che di tale decisione non si possa
-e non si debba- tenere conto, atteso che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria adita in sede civile è tenuta sì ad utilizzare, ai fini della definizione delle controversie ad essa demandate, solamente le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, ma fermo restando il principio di libera utilizzabilità di quelle -che devono essere ritualmente allegate- raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso Giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 26593/21).
Nel caso di specie, il rigetto dell'azione risarcitoria proposta da “per mancata prova del nesso causale tra Parte_2 danno ed evento”, che il Tribunale di Nocera Inferiore -nel riformare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, che aveva accolto, invece, la domanda- aveva fondato sull'inattendibilità del testimone , Testimone_1 costituisce un elemento sicuramente significativo, ancor più considerando che la Suprema Corte -nel rigettare il ricorso proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Nocera Inferiore- ha fatto presente che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado aveva dato “ampiamente conto in motivazione delle ragioni della decisione sulla base degli atti e dell'istruzione compiuta”, avendo messo in rilievo
“correttamente … che l'unico testimone escusso in prime cure
8 era poco attendibile”, atteso che -tra l'altro- “non aveva confermato le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente per come indicate nella domanda introduttiva e per come risultanti dalla consulenza tecnica espletata” (cfr., allegata in copia al fascicolo della l'ordinanza numero Controparte_2
25770/23 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 4 settembre 2023, alle pagine 2, 3 e 4).
E le ragioni in virtù delle quali il testimone è Testimone_1 stato reputato “poco attendibile” -dal Tribunale di Nocera
Inferiore, sulla scorta di un convincimento adeguatamente motivato, come evidenziato dalla Suprema Corte- sono pienamente condivisibili, in quanto, avuto riguardo al tenore complessivo della deposizione, effettivamente alquanto generica riguardo “alle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente”, oltre che costellata da qualche significativo “non ricordo” o “se ben ricordo”, non è possibile ritenere -anche in ragione della circostanza riferita dal propalante inerente al lato dello scarrocciamento, quello sinistro, nonostante abbia affermato di avere riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche mostrategli il motociclo Yamaha coinvolto nell'incidente, che, però, presenta segni di scarrocciamento sul lato destro- che sia stata fornita la prova, in termini appaganti e convincenti, del fatto storico, meno che mai come descritto, nei suoi atti, dall'attore, e del nesso eziologico tra i danni lamentati, riportati dal mezzo incidentato, ed il sinistro (cfr., allegato in copia al fascicolo della il verbale dell'udienza Controparte_2 del 13 gennaio 2014, celebrata davanti al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone ). Testimone_1
6.1. La “poca attendibilità” del testimone , Testimone_1 rilevata nel giudizio introdotto da fa il paio Parte_2 con quella -altrettanto evidente- evincibile dalle dichiarazioni
9 rese -dal medesimo testimone- nel presente giudizio, che -e, quindi, anche a volere del tutto trascurare quanto si è detto riguardo al convincimento espresso dall'autorità giudiziaria adita da non permettono di ritenere che sia Parte_2 stata adeguatamente comprovata la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata da , Parte_1 non essendo possibile dire -in virtù delle suddette dichiarazioni- che sia stato dimostrato il fatto storico, quale prospettato dal danneggiato, né la correlazione eziologica tra le lesioni da quest'ultimo lamentate e l'incidente, quale da lui descritto (cfr. il verbale dell'udienza del 22 giugno 2017, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone ). Testimone_1
Oltre ad essere connotate anch'esse -in linea con quelle rese dallo stesso testimone nel giudizio instaurato su impulso di da qualche profilo di genericità, se non di Parte_2 vera e propria indeterminatezza, almeno con riferimento ad alcuni aspetti, tra cui quelli -ancora una volta- concernenti le circostanze di tempo e di luogo dell'evento lesivo, nonché la descrizione dei mezzi e dei danni rispettivamente riportati, sono incentrate -tali dichiarazioni- su una ricostruzione dell'incidente che non ha trovato alcun riscontro negli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio e che, anzi, è assolutamente incompatibile con i punti in cui si sono materializzati i danni rinvenuti sul motociclo Yamaha.
Il testimone , infatti, ha sostenuto che, in Testimone_1 seguito all'urto, avvenuto tra la parte antero-laterale sinistra dell'autovettura Peugeot e la parte laterale destra del motociclo
Yamaha, il veicolo condotto da -in uno, Parte_1 ovviamente, al suo conducente- sarebbe caduto a terra sul lato sinistro, concludendo la sua corsa nell'opposta corsia di marcia, ma i danni riportati dal suddetto motociclo sono localizzati sul lato destro e non su quello sinistro (cfr. la relazione di
10 consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing.
[...]
alle pagine 15 e 16, nonché le riproduzioni Persona_1 fotografiche ad essa allegate).
6.2. Né è possibile ritenere -come ha fatto il Giudice di primo grado- che tale incongruenza costituisca “una lieve imprecisione”, perché non si tratta -lo scarrocciamento sul lato sinistro o sul lato destro- di una circostanza secondaria, che potrebbe essere stata oggetto di un ricordo non preciso o frutto di un momento di confusione del propalante, in quanto -come ha messo in rilievo anche l'ausiliario (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, a pagina 15, nonché i grafici ad esso allegato, in cui sono raffigurati i presunti punti in cui si trovavano i veicoli coinvolti nell'incidente e l'ipotetica dinamica del sinistro)- congetturare di uno scarrocciamento sul lato destro, dove sono stati riscontrati i danni subiti dal mezzo, significherebbe mettere in dubbio tutta la dinamica del sinistro, che non potrebbe essersi verificato secondo le modalità riferite dal testimone (oltre che da , negli Testimone_1 Parte_1 atti redatti nel suo interesse).
Un urto analogo a quello descritto dal suddetto testimone, infatti, tenuto conto anche del punto in cui avrebbe terminato la sua corsa il motociclo Yamaha e della traiettoria seguita - obliqua e verso sinistra- per raggiungerlo, rendono impossibile
-o, quanto meno, altamente improbabile- ipotizzare che lo scarrocciamento -di un motociclo, non è superfluo rimarcarlo, impattato nella parte laterale destra- sia avvenuto sul lato destro e non su quello sinistro, perché -a volere ritenere diversamente- si finirebbe per revocare in dubbio i principi basilari enucleabili -oltre che dall'ordinaria ragionevolezza e dalla comune esperienza- dalle leggi della dinamica.
11 6.3. D'altro canto, nessuna autorità -e la circostanza, ancor più considerate le conseguenze riportate da , Parte_1 ingenera ulteriori perplessità- è intervenuta, per cui nessuno degli elementi che, in casi del genere, vengono rilevati sul posto
-attraverso gli accertamenti che, solitamente, vengono effettuati- è disponibile per una valutazione e lo stesso consulente tecnico d'ufficio -il quale ha fatto un sopralluogo, ritraendo il presunto teatro del sinistro- ha specificato di avere ricostruito le modalità dell'incidente in termini meramente ipotetici -utilizzando, non a caso, in tutto l'elaborato peritale, il condizionale e l'aggettivo “eventuale”, a riprova dei fondati dubbi dallo stesso nutriti riguardo alla verificazione del fatto storico, quale enunciato da ed ha indicato gli Parte_1 elementi in virtù dei quali lo aveva fatto, scarni ed assolutamente privi di reale efficacia probatoria, non avendo riscontrato alcunché in loco, non avendo visionato i veicoli coinvolti nell'incidente, dei quali aveva potuto esaminare solo delle riproduzioni fotografiche, ed avendo effettuato la suddetta ricostruzione avvalendosi di quanto gli era stato riferito dal tecnico di fiducia del danneggiato (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 26 maggio 2019, alle pagine 3, 4, 5, 6 e 7, nonché alle pagine 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17).
Ed, in questa prospettiva, non è possibile sostenere -come ha fatto il Giudice di primo grado- che l'elaborato peritale sia idoneo a corroborare la fondatezza dell'azione risarcitoria intentata da , perché una sua attenta lettura dà Parte_1 conto della natura -meramente ipotetica, vale la pena di ribadirlo ancora una volta- dell'accertamento effettuato, non ancorato, per di più, ad elementi aventi un'efficacia realmente rappresentativa dello svolgimento dei fatti, né che le dichiarazioni rese dal testimone trovino Testimone_1
12 conferma nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, perché, invece, le argomentazioni dell'ausiliario, inerenti al lato dello scarrocciamento, permettono vieppiù di escluderne l'attendibilità.
6.4. Né è possibile reputare decisiva, altresì, la circostanza - messa in rilievo dal Tribunale di Nocera Inferiore- inerente alla compatibilità delle lesioni riportate da con Parte_1
l'evento lesivo (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle pagine 8 e 9), in quanto Persona_2
l'ausiliario si è limitato ad affermare che quei postumi sono compatibili con un sinistro avente quella dinamica, che aveva comportato una caduta al suolo e lo scivolamento sul manto stradale, e, quindi, non necessariamente con quel sinistro e, cioè, con il sinistro illustrato, nei suoi scritti, dal danneggiato, ben potendo essere scaturiti da un evento diverso, avente - non di meno- la medesima efficacia lesiva.
Altrettanto privo di portata dirimente, nell'ottica della dimostrazione del fatto storico e della correlazione causale delle lesioni lamentate con il sinistro, quale descritto da Pt_1
, è il modulo di constatazione amichevole di incidente,
[...] apparentemente sottoscritto da (cfr., allegato in CP_3 copia al fascicolo di , il documento al quale si è Parte_1 fatto cenno), in quanto, oltre ad essere incompleto, non essendo compilata la parte di esso contraddistinta dal numero
11, destinata alla descrizione dei danni riportati dai due veicoli de quibus, e ad essere sottoscritto -come si è già testé accennato- dalla sola proprietaria dell'autovettura Peugeot, è in contrasto -relativamente alla dinamica del sinistro succintamente riportata in esso- con le emergenze processuali, atteso che, avuto riguardo ai danni subiti dal motociclo
Yamaha, non è possibile ritenere che l'incidente si sia verificato a causa di un urto tra la parte antero-laterale sinistra del veicolo
13 che sarebbe stato in sosta e si sarebbe immesso nel flusso della circolazione e la parte laterale destra del mezzo condotto da
. Parte_1
Oltre tutto, sulla valenza probatoria del modello di constatazione amichevole di incidente versato in atti si è pronunciato anche il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza con la quale, in riforma della decisione assunta dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, è stata rigettata l'azione intentata da tendente ad ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti dal motociclo Yamaha, sulla scorta di argomentazioni che la Suprema Corte ha reputato del tutto condivisibili (cfr., allegata in copia al fascicolo della
[...]
l'ordinanza numero 25770/23 della Corte Controparte_2 di Cassazione, pubblicata in data 4 settembre 2023, alle pagine
4 e 5), richiamando, in punto di diritto, i principi espressi in alcune pronunce di legittimità, a mente dei quali, in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole di incidente,
è necessario che lo stesso sia completo (cfr. Cass. civ. n.
10304/07) ed, in ogni caso, qualsivoglia valutazione sulla portata confessoria di un modulo di tal fatta deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in esso e le conseguenze del sinistro come emerse in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 8451/19).
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese al secondo motivo di gravame articolato da , inerente alla quantificazione del Parte_1 danno da lui subito (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 7, 8, 9, 10 ed 11), l'appello incidentale, proposto
14 dalla deve essere accolto e, per Controparte_2
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , il cui appello Parte_1 principale deve essere rigettato, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, in dipendenza della pronuncia gravata, al suddetto ed al suo Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ.
n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
9. Il rigetto dell'appello principale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio
2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 1) rigetta l'appello principale, proposto da;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale, proposto dalla
[...]
ed, in riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna ed il suo difensore, dichiaratosi Parte_1 antistatario, alla restituzione delle somme a loro corrisposte in dipendenza della pronuncia gravata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo;
4) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2 grado, che liquida in euro 7.650,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate;
5) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo Controparte_2 grado, che liquida in euro 9.990,00 per compensi di avvocato ed euro 1.138,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 971 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Antonio Sorrentino e Francesco Chiappella, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, contumace, CP_1
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Caiafa, come in atti domiciliata,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
307/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
12 febbraio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 settembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 307/24, pubblicata in data 12 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva sì condannato i convenuti al risarcimento dei danni che aveva subito a causa di un incidente in cui era stato coinvolto, in data 31 dicembre 2011, alle ore 9.30 circa, in
Pagani, alla via Alcide De Gasperi, verificatosi per la manovra di repentina immissione nel flusso della circolazione di un'autovettura Peugeot, di proprietà di ed CP_1 assicurata con la che lo aveva travolto Controparte_2 mentre si trovava alla guida di un motociclo Yamaha, ma aveva liquidato il vulnus patito in maniera assolutamente insoddisfacente, reputando concorrente la responsabilità del sinistro e riconoscendogli solamente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e non di tutti i pregiudizi effettivamente occorsigli.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando di sollecitare anch'essa -nelle forme dell'appello incidentale- la riforma della sentenza impugnata.
2 3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata -ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile- dalla (cfr. Controparte_2 la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 ottobre 2024, a pagina 5).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Nocera Inferiore, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto l'appellante abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, in cui , in Parte_1 maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando
3 soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
2. L'appello principale, proposto da , non è Parte_1 fondato ed, in quanto tale, deve essere rigettato, mentre è fondato l'appello incidentale, proposto dalla Controparte_2
che, in quanto tale, deve essere accolto.
[...]
3. Con riferimento alla ricostruzione del fatto storico, quale effettuata dal Giudice di primo grado, ed alla conseguente attribuzione della concorrente responsabilità del sinistro a e , sono stati articolati i seguenti Parte_1 CP_1 motivi di gravame:
- con il primo motivo addotto a sostegno dell'impugnazione,
-appellante principale- ha messo in rilievo che: Parte_1
a) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva reputato concorrente, al 50%, la responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, nonostante fosse stato accertato -in virtù delle dichiarazioni testimoniali, del modulo di constatazione amichevole di incidente e delle operazioni peritali espletate- che l'autovettura Peugeot, “nel ripartire da una posizione di sosta per immettersi nel flusso della circolazione”, aveva omesso di dare “la dovuta precedenza ai veicoli che stavano sopraggiungendo … violando in tal modo l'articolo 154 del codice della strada”; b) nessuna responsabilità -nemmeno concorrente- poteva essergli attribuita, anche in ragione della manovra improvvisa ed imprevedibile effettuata dal conducente del mezzo antagonista, che gli aveva tagliato la strada, non essendo possibile condividere le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata neppure con riguardo alla velocità alla quale stava procedendo;
c) il Giudice di primo grado, infatti,
4 non facendo buon governo dei criteri che sovrintendevano alla prova per presunzioni, aveva desunto una violazione -da parte sua- dei limiti di velocità previsti per il tratto viario in cui si era verificato l'evento lesivo dalla supposta posizione dei veicoli al momento dell'impatto e da quella di quiete assunta dopo l'urto;
d) in mancanza di qualsivoglia addebito da muovere nei suoi confronti, essendo stato l'incidente causato dall'anomala ed inopinata condotta di guida del conducente dell'autovettura
Peugeot, che era assurta “a fattore causale esclusivo nella determinazione del sinistro”, il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe dovuto applicare l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, ma riconoscere il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per intero, senza effettuare la decurtazione del 50% conseguente al suo ritenuto concorso nella causazione dell'evento lesivo (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7);
- con l'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione, la
-appellante incidentale- ha fatto Controparte_2 presente che: a) non era stato dimostrato il fatto storico, né la sussistenza di un nesso eziologico tra le lesioni lamentate da e “la presunta dinamica del sinistro”, per cui il Parte_1
Giudice di primo grado non avrebbe dovuto -come
“generosamente” aveva fatto- accogliere -sia pure parzialmente- l'azione risarcitoria ex adverso intentata;
b) la domanda proposta da proprietario del Parte_2 motociclo Yamaha condotto da , era stata Parte_1 definitivamente rigettata, giusta ordinanza della Suprema
Corte, la quale aveva confermato la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore che, in grado d'appello, aveva reputato non dimostrata la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, non essendo stata comprovata la correlazione eziologica tra i danni riportati dal mezzo ed il sinistro;
c) il testimone Testimone_1
5 Part
-escusso anche nel giudizio instaurato da Parte_2 aveva dichiarato che il centauro sarebbe caduto, in seguito all'impatto con l'autovettura Peugeot, sulla sinistra, unitamente al motociclo sul quale si trovava, nonostante i danni riscontrati su di esso -come aveva specificato anche il consulente tecnico d'ufficio- fossero localizzati sulla parte destra;
d) la domanda proposta da , pertanto, in mancanza della Parte_1 dimostrazione della fondatezza dei suoi assunti, non sarebbe dovuta essere accolta, diversamente da quanto era avvenuto in prime cure (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 ottobre 2024, alle pagine 15, 16 e 17).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) l'esito del giudizio instaurato da tendente ad ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni occorsi al motociclo Yamaha, non poteva esplicare efficacia di giudicato, nemmeno riflessa, nel giudizio introdotto da , tendente ad ottenere, in Parte_1 relazione al medesimo sinistro, il risarcimento del vulnus sofferto, incidente sulle sue condizioni di salute e, più in generale, sulla sua persona, in quanto si trattava di “processi pendenti fra soggetti parzialmente diversi e per domande di diverso contenuto”; b) il testimone aveva Testimone_1 sostanzialmente confermato la dinamica del sinistro, quale prospettata dall'attore, non potendosi ritenere inficiata la genuinità della deposizione, avvenuta, peraltro, dopo alcuni anni dal momento in cui si era verificato l'incidente, da “qualche lieve imprecisione”, costituita, in particolare, dalle circostanze riferite riguardo al lato dello scarrocciamento;
c) il consulente tecnico d'ufficio aveva ricostruito le modalità dell'incidente, mettendo in rilievo “l'errata manovra dell'autovettura del convenuto”, che si era immessa nel flusso della circolazione
“senza concedere la dovuta precedenza”, ma anche la velocità,
6 troppo elevata, in relazione allo stato dei luoghi, tenuta dal motociclo, che aveva contribuito a causare l'evento dannoso;
d) anche le conclusioni alle quali era pervenuto il medico legale
-nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio espletate- costituivano un riscontro della dinamica del sinistro, essendo le lesioni riportate da compatibili con Parte_1 le modalità dell'incidente quali da quest'ultimo prospettate;
e) in ragione delle condotte di guida tenute dai conducenti dei due veicoli coinvolti, non poteva ritenersi che fossero -entrambi i suddetti conducenti- esenti da responsabilità nel determinismo dell'evento lesivo, non essendo possibile stabilire quale dei due avesse contribuito in misura maggiore o minore alla sua eziologia ed alle conseguenze scaturitene;
f) doveva essere applicato, pertanto, l'articolo 2054, comma secondo, del codice civile ed affermare la responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente nella misura del 50% (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Nocera Inferiore non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, sulla scorta del quale deve escludersi che sia stata fornita, in maniera compiuta ed esauriente, la dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, secondo le modalità prospettate, e la correlazione causale tra i danni lamentati e l'evento, quale descritto da
. Parte_1
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che è effettivamente lecito dubitare del fatto che la decisione - passata in giudicato- assunta nel giudizio instaurato da Pt_2
tendente ad ottenere, in relazione al medesimo
[...] sinistro, il risarcimento dei danni riportati dal motociclo
7 Yamaha, possa avere efficacia di giudicato, anche solo riflessa, nel presente processo, in quanto il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale purché questi sia titolare -diversamente dalla vicenda in esame- di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, ad essa subordinato (cfr. Cass. civ. n. 17931/19).
Ciò non significa, tuttavia, che di tale decisione non si possa
-e non si debba- tenere conto, atteso che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria adita in sede civile è tenuta sì ad utilizzare, ai fini della definizione delle controversie ad essa demandate, solamente le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, ma fermo restando il principio di libera utilizzabilità di quelle -che devono essere ritualmente allegate- raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso Giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 26593/21).
Nel caso di specie, il rigetto dell'azione risarcitoria proposta da “per mancata prova del nesso causale tra Parte_2 danno ed evento”, che il Tribunale di Nocera Inferiore -nel riformare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, che aveva accolto, invece, la domanda- aveva fondato sull'inattendibilità del testimone , Testimone_1 costituisce un elemento sicuramente significativo, ancor più considerando che la Suprema Corte -nel rigettare il ricorso proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Nocera Inferiore- ha fatto presente che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado aveva dato “ampiamente conto in motivazione delle ragioni della decisione sulla base degli atti e dell'istruzione compiuta”, avendo messo in rilievo
“correttamente … che l'unico testimone escusso in prime cure
8 era poco attendibile”, atteso che -tra l'altro- “non aveva confermato le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente per come indicate nella domanda introduttiva e per come risultanti dalla consulenza tecnica espletata” (cfr., allegata in copia al fascicolo della l'ordinanza numero Controparte_2
25770/23 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 4 settembre 2023, alle pagine 2, 3 e 4).
E le ragioni in virtù delle quali il testimone è Testimone_1 stato reputato “poco attendibile” -dal Tribunale di Nocera
Inferiore, sulla scorta di un convincimento adeguatamente motivato, come evidenziato dalla Suprema Corte- sono pienamente condivisibili, in quanto, avuto riguardo al tenore complessivo della deposizione, effettivamente alquanto generica riguardo “alle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente”, oltre che costellata da qualche significativo “non ricordo” o “se ben ricordo”, non è possibile ritenere -anche in ragione della circostanza riferita dal propalante inerente al lato dello scarrocciamento, quello sinistro, nonostante abbia affermato di avere riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche mostrategli il motociclo Yamaha coinvolto nell'incidente, che, però, presenta segni di scarrocciamento sul lato destro- che sia stata fornita la prova, in termini appaganti e convincenti, del fatto storico, meno che mai come descritto, nei suoi atti, dall'attore, e del nesso eziologico tra i danni lamentati, riportati dal mezzo incidentato, ed il sinistro (cfr., allegato in copia al fascicolo della il verbale dell'udienza Controparte_2 del 13 gennaio 2014, celebrata davanti al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone ). Testimone_1
6.1. La “poca attendibilità” del testimone , Testimone_1 rilevata nel giudizio introdotto da fa il paio Parte_2 con quella -altrettanto evidente- evincibile dalle dichiarazioni
9 rese -dal medesimo testimone- nel presente giudizio, che -e, quindi, anche a volere del tutto trascurare quanto si è detto riguardo al convincimento espresso dall'autorità giudiziaria adita da non permettono di ritenere che sia Parte_2 stata adeguatamente comprovata la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata da , Parte_1 non essendo possibile dire -in virtù delle suddette dichiarazioni- che sia stato dimostrato il fatto storico, quale prospettato dal danneggiato, né la correlazione eziologica tra le lesioni da quest'ultimo lamentate e l'incidente, quale da lui descritto (cfr. il verbale dell'udienza del 22 giugno 2017, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone ). Testimone_1
Oltre ad essere connotate anch'esse -in linea con quelle rese dallo stesso testimone nel giudizio instaurato su impulso di da qualche profilo di genericità, se non di Parte_2 vera e propria indeterminatezza, almeno con riferimento ad alcuni aspetti, tra cui quelli -ancora una volta- concernenti le circostanze di tempo e di luogo dell'evento lesivo, nonché la descrizione dei mezzi e dei danni rispettivamente riportati, sono incentrate -tali dichiarazioni- su una ricostruzione dell'incidente che non ha trovato alcun riscontro negli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio e che, anzi, è assolutamente incompatibile con i punti in cui si sono materializzati i danni rinvenuti sul motociclo Yamaha.
Il testimone , infatti, ha sostenuto che, in Testimone_1 seguito all'urto, avvenuto tra la parte antero-laterale sinistra dell'autovettura Peugeot e la parte laterale destra del motociclo
Yamaha, il veicolo condotto da -in uno, Parte_1 ovviamente, al suo conducente- sarebbe caduto a terra sul lato sinistro, concludendo la sua corsa nell'opposta corsia di marcia, ma i danni riportati dal suddetto motociclo sono localizzati sul lato destro e non su quello sinistro (cfr. la relazione di
10 consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing.
[...]
alle pagine 15 e 16, nonché le riproduzioni Persona_1 fotografiche ad essa allegate).
6.2. Né è possibile ritenere -come ha fatto il Giudice di primo grado- che tale incongruenza costituisca “una lieve imprecisione”, perché non si tratta -lo scarrocciamento sul lato sinistro o sul lato destro- di una circostanza secondaria, che potrebbe essere stata oggetto di un ricordo non preciso o frutto di un momento di confusione del propalante, in quanto -come ha messo in rilievo anche l'ausiliario (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, a pagina 15, nonché i grafici ad esso allegato, in cui sono raffigurati i presunti punti in cui si trovavano i veicoli coinvolti nell'incidente e l'ipotetica dinamica del sinistro)- congetturare di uno scarrocciamento sul lato destro, dove sono stati riscontrati i danni subiti dal mezzo, significherebbe mettere in dubbio tutta la dinamica del sinistro, che non potrebbe essersi verificato secondo le modalità riferite dal testimone (oltre che da , negli Testimone_1 Parte_1 atti redatti nel suo interesse).
Un urto analogo a quello descritto dal suddetto testimone, infatti, tenuto conto anche del punto in cui avrebbe terminato la sua corsa il motociclo Yamaha e della traiettoria seguita - obliqua e verso sinistra- per raggiungerlo, rendono impossibile
-o, quanto meno, altamente improbabile- ipotizzare che lo scarrocciamento -di un motociclo, non è superfluo rimarcarlo, impattato nella parte laterale destra- sia avvenuto sul lato destro e non su quello sinistro, perché -a volere ritenere diversamente- si finirebbe per revocare in dubbio i principi basilari enucleabili -oltre che dall'ordinaria ragionevolezza e dalla comune esperienza- dalle leggi della dinamica.
11 6.3. D'altro canto, nessuna autorità -e la circostanza, ancor più considerate le conseguenze riportate da , Parte_1 ingenera ulteriori perplessità- è intervenuta, per cui nessuno degli elementi che, in casi del genere, vengono rilevati sul posto
-attraverso gli accertamenti che, solitamente, vengono effettuati- è disponibile per una valutazione e lo stesso consulente tecnico d'ufficio -il quale ha fatto un sopralluogo, ritraendo il presunto teatro del sinistro- ha specificato di avere ricostruito le modalità dell'incidente in termini meramente ipotetici -utilizzando, non a caso, in tutto l'elaborato peritale, il condizionale e l'aggettivo “eventuale”, a riprova dei fondati dubbi dallo stesso nutriti riguardo alla verificazione del fatto storico, quale enunciato da ed ha indicato gli Parte_1 elementi in virtù dei quali lo aveva fatto, scarni ed assolutamente privi di reale efficacia probatoria, non avendo riscontrato alcunché in loco, non avendo visionato i veicoli coinvolti nell'incidente, dei quali aveva potuto esaminare solo delle riproduzioni fotografiche, ed avendo effettuato la suddetta ricostruzione avvalendosi di quanto gli era stato riferito dal tecnico di fiducia del danneggiato (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 26 maggio 2019, alle pagine 3, 4, 5, 6 e 7, nonché alle pagine 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17).
Ed, in questa prospettiva, non è possibile sostenere -come ha fatto il Giudice di primo grado- che l'elaborato peritale sia idoneo a corroborare la fondatezza dell'azione risarcitoria intentata da , perché una sua attenta lettura dà Parte_1 conto della natura -meramente ipotetica, vale la pena di ribadirlo ancora una volta- dell'accertamento effettuato, non ancorato, per di più, ad elementi aventi un'efficacia realmente rappresentativa dello svolgimento dei fatti, né che le dichiarazioni rese dal testimone trovino Testimone_1
12 conferma nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, perché, invece, le argomentazioni dell'ausiliario, inerenti al lato dello scarrocciamento, permettono vieppiù di escluderne l'attendibilità.
6.4. Né è possibile reputare decisiva, altresì, la circostanza - messa in rilievo dal Tribunale di Nocera Inferiore- inerente alla compatibilità delle lesioni riportate da con Parte_1
l'evento lesivo (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle pagine 8 e 9), in quanto Persona_2
l'ausiliario si è limitato ad affermare che quei postumi sono compatibili con un sinistro avente quella dinamica, che aveva comportato una caduta al suolo e lo scivolamento sul manto stradale, e, quindi, non necessariamente con quel sinistro e, cioè, con il sinistro illustrato, nei suoi scritti, dal danneggiato, ben potendo essere scaturiti da un evento diverso, avente - non di meno- la medesima efficacia lesiva.
Altrettanto privo di portata dirimente, nell'ottica della dimostrazione del fatto storico e della correlazione causale delle lesioni lamentate con il sinistro, quale descritto da Pt_1
, è il modulo di constatazione amichevole di incidente,
[...] apparentemente sottoscritto da (cfr., allegato in CP_3 copia al fascicolo di , il documento al quale si è Parte_1 fatto cenno), in quanto, oltre ad essere incompleto, non essendo compilata la parte di esso contraddistinta dal numero
11, destinata alla descrizione dei danni riportati dai due veicoli de quibus, e ad essere sottoscritto -come si è già testé accennato- dalla sola proprietaria dell'autovettura Peugeot, è in contrasto -relativamente alla dinamica del sinistro succintamente riportata in esso- con le emergenze processuali, atteso che, avuto riguardo ai danni subiti dal motociclo
Yamaha, non è possibile ritenere che l'incidente si sia verificato a causa di un urto tra la parte antero-laterale sinistra del veicolo
13 che sarebbe stato in sosta e si sarebbe immesso nel flusso della circolazione e la parte laterale destra del mezzo condotto da
. Parte_1
Oltre tutto, sulla valenza probatoria del modello di constatazione amichevole di incidente versato in atti si è pronunciato anche il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza con la quale, in riforma della decisione assunta dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, è stata rigettata l'azione intentata da tendente ad ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti dal motociclo Yamaha, sulla scorta di argomentazioni che la Suprema Corte ha reputato del tutto condivisibili (cfr., allegata in copia al fascicolo della
[...]
l'ordinanza numero 25770/23 della Corte Controparte_2 di Cassazione, pubblicata in data 4 settembre 2023, alle pagine
4 e 5), richiamando, in punto di diritto, i principi espressi in alcune pronunce di legittimità, a mente dei quali, in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole di incidente,
è necessario che lo stesso sia completo (cfr. Cass. civ. n.
10304/07) ed, in ogni caso, qualsivoglia valutazione sulla portata confessoria di un modulo di tal fatta deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in esso e le conseguenze del sinistro come emerse in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 8451/19).
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese al secondo motivo di gravame articolato da , inerente alla quantificazione del Parte_1 danno da lui subito (cfr. l'atto d'appello del 10 settembre 2024, alle pagine 7, 8, 9, 10 ed 11), l'appello incidentale, proposto
14 dalla deve essere accolto e, per Controparte_2
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , il cui appello Parte_1 principale deve essere rigettato, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme versate, in dipendenza della pronuncia gravata, al suddetto ed al suo Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ.
n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
9. Il rigetto dell'appello principale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio
2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 1) rigetta l'appello principale, proposto da;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale, proposto dalla
[...]
ed, in riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna ed il suo difensore, dichiaratosi Parte_1 antistatario, alla restituzione delle somme a loro corrisposte in dipendenza della pronuncia gravata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo;
4) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2 grado, che liquida in euro 7.650,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate;
5) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di secondo Controparte_2 grado, che liquida in euro 9.990,00 per compensi di avvocato ed euro 1.138,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
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