Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/1957, n. 2131
CASS
Sentenza 8 giugno 1957

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La norma dell'art. 125 cod. proc. civ. secondo la quale la procura ad litem deve in ogni caso essere anteriore alla Costituzione in giudizio della parte rappresentata, ha riguardo unicamente all'attore, la cui situazione processuale il legislatore ha inteso regolare con Disposizioni innovatrici rispetto al sistema precedente, nel vigore del quale il conferimento della procura doveva precedere la notificazione dell'atto. Per il convenuto, invece, ad assicurare l'anteriorità della procura alla Costituzione in giudizio, sta la norma dell'art 166 cod proc civ la quale fa Obbligo al convenuto di depositare, all'atto della Costituzione, insieme con la comparsa di risposta anche la procura, questa puo essere rilasciata anche in calce alla copia notificatagli dell'atto di citazione. Non è necessario che la procura ad litem al difensore che ha provveduto alla riassunzione della causa risulti rilasciata anteriormente o contemporaneamente alla notifica dell'atto. Essendo sufficiente, a norma dell'art. 125 cod. proc. civ. che detta procura risulti rilasciata anteriormente alla Costituzione della parte, nel cui interesse il difensore ha provveduto a fare notificare l'atto di riassunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/1957, n. 2131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2131
    Data del deposito : 8 giugno 1957

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