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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 16/2021 RG
promosso da:
c.f. - p.iva , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Paolo Liberati del
Foro di Roma, c.f. , ed elettivamente domiciliata con lo CodiceFiscale_1 stesso, presso e nel di lui studio sito in 00136 Roma alla Via San Tommaso
d'Aquino n. 47
- appellante-
nei confronti di
(C.F. – ) in persona Controparte_1 P.IVA_3 PartitaIVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to Rodolfo
Berti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona C.so Garibaldi
n.119
-appellata ed appellante incidentale-
e di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_5 procuratore speciale, Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
LM OR, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Egidi sito in Ancona via Barillari n.37
-appellata ed appellante incidentale-
di
, in persona del suo procuratore Controparte_4 [...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariano Franchi e Oliviero CP_5
Franchi, sia unitamente che disgiuntamente, e con loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo P. le Azzolino n.18
- appellata di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_6 C.F._2 Controparte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Cesoni e C.F._3 dall'Avv. Barbara Vecchioli, unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Montegiorgio
(FM), Viale Ugolino n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Cesoni;
- appellati-
di
), Controparte_8 C.F._4 Controparte_9
), ) e C.F._5 CP_10 C.F._6 CP_11
( ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._7
AL SA e LA EL unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati presso e nel loro Studio sito a Fermo (FM) al P.le
Azzolino n. 18
- appellati –
di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_12 C.F._8 difeso, dall'Avv. Igor Giostra del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato in
Ancona, Piazza Stamira, 13, presso lo studio dell'Avv. Giordano Gagliardini
- appellato –
di
(C.F. ) Controparte_13 P.IVA_6
- appellato contumace –
di
(C.F. ) Controparte_14 P.IVA_7
- appellato contumace – di
Controparte_15
- appellato contumace–
di
(C.F. (C.F. CP_16 C.F._9 CP_17
), (C.F. ) C.F._10 Controparte_18 C.F._11
- appellati contumace –
di
(C.F. , Controparte_19 C.F._12
- appellato contumace –
di
(C.F. ) CP_20 C.F._13
- appellato contumace-
di
(C.F. , Controparte_21 C.F._14 CP_22
(C.F. ), (C.F. ) C.F._15 CP_23 C.F._16
- appellati già contumaci in primo grado –
CONCLUSIONI -Il procuratore dell'appellante conclude Parte_1 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 225/2020, resa inter partes in data 10-13 giugno 2020 dalla Dott.ssa Mariannunziata Taverna in funzione di Giudice Monocratico del
Tribunale Ordinario di Fermo, notificata a cura della competente cancelleria in data 13 giugno 2020, a definizione del giudizio rubricato con il num di R.G.
1763/2010 (giudizi riuniti r.g. 1763/2010 – 1782/2010 - 2020/2010) previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio nel merito in via principale
: A) dare atto della correttezza della CT espletata nel giudizio civile di primo grado perché del tutto logica, conseguenziale e ben motivata circa la mancata contribuzione del veicolo OPEL ASTRA SW tg. BC622KE nella causazione dell'evento lesivo cui sono state conseguenze la morte del Sig. Persona_1
e le lesioni del Sig. ; ove così non fosse si chiede rinnovarsi CT CP_20 con particolare attenzione alla contribuzione del veicolo OPEL ASTRA SW tg.
BC622KE nella causazione dell'evento lesivo cui sono state conseguenze la morte del Sig. e le lesioni del Sig. ; B) per tutte le Persona_2 CP_20 ragioni in narrativa indicate, accogliere il presente appello in riforma dell'impugnata sentenza con provvedimento ordinatorio nei confronti di
[...]
, e Controparte_24 Controparte_1 [...]
, ciascuna compagnia per la propria quota di Controparte_2 competenza, di restituzione in favore di somme Parte_2 già versate in favore dei percipienti;
in via istruttoria : come sopra cennato, ove occorra, si richiede che l'Ecc.ma Corte adìta ammetta una rinnovazione di
CT. Con ogni altra conseguenza di legge anche in ordine alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara fin da ora antistatario”.
-La ha concluso chiedendo: “Piaccia Parte_3 all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata, in via principale: in integrale riforma della sentenza appellata, accertare l'assenza di responsabilità del Sig. ed della società CP_23
e, di conseguenza, della Controparte_13 Parte_3 nella causazione degli eventi lesivi per cui è causa, per le ragioni
[...] esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda da chiunque proposta contro i medesimi, con condanna a carico dei SI.ri , Controparte_6
, , , CP_25 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ciascuno per gli importi di relativa CP_11 CP_20 competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del presente giudizio, a restituire in favore della predetta Compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37, o della diversa somma accertata nel corso di causa;
in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di conferma, integrale o parziale, della decisione di primo grado in punto di an debeatur, in parziale riforma della sentenza impugnata, esplicitato l'obbligo della di concorrere con le altre Compagnie CP_26 coinvolte alla corresponsione degli interessi compensativi maturati dai danneggiati dalla data del sinistro a quella del deposito del massimale, condannare la (già a Controparte_27 Controparte_28 ristorare la di quanto indebitamente pagato Parte_3
a suo posto a titolo di lucro cessante sulle somme anno per anno rivalutate dall'11.6.2006 al 28.5.2013; in via istruttoria: disporre il rinnovo della CT cinematica, se del caso, previa dichiarazione di nullità di quella a firma dell'Ing.
ed ammettere le prove testimoniali richieste dalla scrivente difesa Per_3 nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
-Il procuratore della , Controparte_29 Controparte_30
(C.F. ), ora , conclude chiedendo: “Piaccia P.IVA_8 Controparte_1 all'Ill.ma intestata Corte, in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la improcedibilità per violazione del litisconsorzio necessario ed art. 144 Cod.
Ass., dell'appello incidentale promosso da , nonché la estinzione CP_2 del giudizio, per vizio rilevabile d'ufficio ex art. 307 ultimo comma cpc, per
l'omessa notifica della riassunzione ai soggetti succeduti alla estinta soc.
[...]
; Controparte_31 dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso da , Parte_4 per omessa riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43 L.F. con la conseguente estinzione dell'intero giudizio;
in ogni caso respingere, per carenza di impugnazione e comunque per novità, la domanda promossa da ancorché adesiva all'impugnazione incidentale di Pt_1
, della sentenza in punto all'esenzione di dalla CP_2 Controparte_1 corresponsione degli interessi compensativi, oltre che per infondatezza nel merito e carenza di interesse;
respingersi ex art. 342 cpc ogni domanda proposta da con la comparsa CP_4 di risposta del 27/09/2021 perché non oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado, dichiarando comunque inammissibile, perché domanda nuova e tardiva, l'impugnazione adesiva a quella promossa da sollevata CP_2 con la comparsa per resistere agli appelli incidentali datata 25/08/2022, della sentenza in punto all'esenzione di dalla corresponsione Controparte_1 degli interessi compensativi, oltre che per infondatezza nel merito e carenza di interesse.
Nel merito si riportano qui di seguito le conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale: Piaccia alla intestata Corte di
Appello di Ancona, respingere l'impugnazione principale così come proposta da
nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo del Parte_1
13/6/20 n. 225 essendo infondata in fatto ed in diritto, e quella incidentale promossa da per la riforma della stessa Parte_3 sentenza in punto a responsabilità, per inammissibilità, costituendo domanda nuova quella della restituzione da parte degli attori delle somme risarcitorie versate loro da , e per carenza di interesse in punto alla asserita CP_2 errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal CP_1 pagamento degli interessi compensativi per carenza di interesse. In accoglimento dell'appello incidentale da promosso con il presente CP_1 atto, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte in cui ha determinato la corresponsabilità della e di Controparte_21
Contr
e quindi di che garantiva la circolazione del veicolo CP_32 rispettivamente dalla prima condotto e di proprietà del secondo, nella stessa misura percentuale degli altri tre protagonisti omettendo invece di concretamente considerare che l'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 I co cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, dovesse essere addebitata nella prevalente misura, quantomeno del 50% se non esclusiva, o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, stabilendo pertanto che rimborsi ad per quanto di Controparte_33 CP_1 ragione, quella parte di risarcimento in più versato agli attori danneggiati rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in proporzione al concorso di responsabilità da porre a suo carico in misura minore di quanto stabilito in sentenza;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20 nella parte in cui, pur esonerando in forza dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. CP_1 compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori. Disporsi in ogni caso la liberazione e restituzione del libretto Banca Sai-Unipol Banca recante il n. 00100450203.
Respingersi altresì ogni altra domanda, da chiunque proposta nei confronti di
, il tutto con liquidazione delle spese e competenze Controparte_1 professionali oltre 15% Rimb. Forf. Spese Generali, CPA e Iva come per legge.
-Il procuratore dell'appellata conclude Controparte_4 chiedendo: “Piaccia all'On. Corte di Appello delle Marche, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare improcedibile l'appello incidentale della per mancata e/o irregolare notifica della Controparte_34 riassunzione a seguito di interruzione nei confronti degli ex soci della
[...] dichiarata fallita, stante la cancellazione della suddetta Parte_5 società dal Registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento e, per
l'effetto, dichiararne l'estinzione; con vittoria di spese di lite;
2) per l'effetto dichiarare improcedibile anche l'appello principale della e Parte_4 quello incidentale della , questi anche per la mancata Controparte_1 autonoma riassunzione del giudizio di appello interrotto;
con vittoria di spese di lite;
3) in via del tutto subordinata e di merito: previa riproposizione ex art.
346 c.p.c. di tutte le domande, eccezioni e richieste istruttorie non accolte in primo grado e quindi previa ammissione di prova testimoniale– sulla quale non
è stato provveduto in prime cure – ritualmente richiesta da questa difesa con la seconda memoria ex art.183 co.VI c.p.c. e con le conclusioni finali indicando vari testi, in particolare il teste , respingere l'appello della Testimone_1 relativo al capo dell'impugnazione della Parte_6 sentenza teso alla riforma della distribuzione delle responsabilità civile delle quattro Compagnie condannate in primo grado, in quanto infondato in fatto ed in diritto, aderendo invece implicitamente al motivo di appello della stessa
[...] circa l'errata attribuzione a carico delle altre tre Parte_6
Compagnie soccombenti dell'onere degli interessi compensativi sulla quota netta riconosciuta come dovuta dalla per il periodo dal 2006, data CP_1 dell'incidente al 2013, data della messa a disposizione del massimale di polizza;
respingere comunque nel merito l'appello principale proposto dalla
e quello incidentale della in quanto infondati in Parte_4 CP_1 fatto ed in diritto .Con vittoria di spese di lite del grado di appello.”.
-Il procuratore degli appellati e conclude Controparte_6 CP_25 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: - in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc, non essendo stata notificata da Parte_4
l'impugnazione principale nei confronti dei contraddittori necessari,
[...]
, , CP_21 CP_22 Controparte_35
, con ogni conseguente provvedimento;
- sempre nel rito, CP_23 accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, il difetto di notifica dall'atto di riassunzione e quindi la mancata integrazione del contraddittorio da parte della nei confronti della società Parte_3 [...]
(ad oggi cancellata) nel termine Controparte_35 perentorio all'uopo concesso, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_4 fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 225 del
13.06.2020 del Tribunale di Fermo;
- sempre nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque infondati in fatto ed in diritto,
l'appello incidentale proposto da e Parte_3
l'appello incidentale subordinato e condizionato proposto da e CP_1 confermare, in tutti i casi, integralmente la sentenza n. 225 del 13.06.2020 del
Tribunale di Fermo;
- rigettare tutte le avverse eccezioni e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, si reitera ogni contestazione in merito alle produzioni avversarie e si chiede il rigetto delle richieste istruttorie delle controparti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
-Il procuratore degli appellati Controparte_8 Controparte_9
, , conclude come da note
[...] CP_10 CP_11 di trattazione depositate telematicamente in data 13.02.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, contrariis rejectis: in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, la mancata integrazione del contraddittorio per difetto di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto da parte di
e di nei confronti del Parte_4 Parte_3 socio della cancellata ed estinta , Controparte_35 litisconsorte necessario, nel termine perentorio dell'01.02.2023, fissato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona con il Decreto del 2-3/11/2022, con ogni conseguente provvedimento;
nel merito: rigettare l'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare Parte_4 integralmente la sentenza n. 225 del 13.06.2021 del Tribunale di Fermo;
sempre nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque infondati in fatto ed in diritto l'appello incidentale proposto da
[...]
e l'appello incidentale subordinato e condizionato Parte_3 proposto da e confermare, in tutti i casi, integralmente la CP_1
Sentenza n. 225 del 13.06.2021 del Tribunale di Fermo;
rigettare tutte le avverse eccezioni e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, si reitera ogni contestazione avverso le produzioni avversarie e si insiste nel rigetto delle richieste istruttorie delle controparti. in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. -Il procuratore dell'appellato conclude come da Controparte_12 note di trattazione depositate telematicamente in data 13.02.2024 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni cui alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva depositata il 21.09.2023 :” Piaccia alla intestata Corte di Appello di
Ancona, respingere l'impugnazione principale così come proposta da
[...]
nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo del Parte_1
13/6/20 n. 225 essendo infondata in fatto ed in diritto, e quella incidentale promossa da per la riforma della stessa Parte_3 sentenza in punto a responsabilità, per inammissibilità, costituendo domanda nuova quella della restituzione da parte degli attori delle somme risarcitorie versate loro da , e per carenza di interesse in punto alla asserita CP_2 errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal CP_1 pagamento degli interessi compensativi per carenza di interesse.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare la CP_1 sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte in cui ha determinato la corresponsabilità della e di e quindi Controparte_21 CP_32
Contr di che garantiva la circolazione del veicolo rispettivamente dalla prima condotto e di proprietà del secondo, nella stessa misura percentuale degli altri tre protagonisti omettendo invece di concretamente considerare che l'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 I co cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, dovesse essere addebitata nella prevalente misura, quantomeno del 50% se non esclusiva, o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, stabilendo pertanto che rimborsi Controparte_33 ad per quanto di ragione, quella parte di risarcimento in più versato CP_1 agli attori danneggiati rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in proporzione al concorso di responsabilità da porre a suo carico in misura minore di quanto stabilito in sentenza;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20 nella parte in cui, pur esonerando in forza dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli CP_1 interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori. In via subordinata, nel merito,
Voglia la Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza n. 225 del
13.6.2020 del Tribunale di Fermo. In via ulteriormente subordinata, nel caso di reformatio in peius della sentenza di primo grado si chiede alla Corte di voler contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza considerata la presunta responsabilità del accertata nella sentenza di primo grado e CP_36 dell'entità dei danni subiti dai danneggiati. Vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio”
Oggetto: risarcimento danni
FATTI DI CAUSA
La Sig.ra moglie convivente del defunto , in Controparte_6 Persona_2 proprio e quale madre del figlio minore conveniva in giudizio CP_25 dinanzi al Tribunale di Fermo (giudizio n.r.g. 1763.2010) , CP_22
la Controparte_21 Controparte_37 [...]
la Controparte_14 Controparte_12 [...]
la Controparte_38 Controparte_13 [...]
la , , CP_23 Controparte_2 Controparte_19 [...]
al fine di accertare la responsabilità concorsuale dei Parte_1 signori Controparte_21 Controparte_12 CP_23
, in ordine al sinistro verificatosi in data 11.06.2006, Controparte_19 alle ore 16.20 circa, sull'autostrada A 14, all'altezza del Km 288+300 della carreggiata nord, in territorio extraurbano del Comune di Pedaso, in cui aveva perso la vita il proprio congiunto terzo trasportato a Persona_2 bordo dell'autocarro IV OM 35 (tg AN355132), di proprietà della
[...]
assicurato con la (polizza Controparte_14 CP_26
n.102256323), condotto da e di ottenere la Controparte_12 condanna, in solido, di tutti i convenuti, ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti.
Con distinto atto di citazione i sig.ri Controparte_8 Controparte_9
e rispettivamente padre, madre, fratello e CP_10 CP_11 sorella del predetto convenivano in giudizio dinanzi al Persona_2 Tribunale di Fermo ( giudizio n.r.g. 1782.2010), i sig.ri , CP_22
Controparte_21 Controparte_24 [...]
, Controparte_14 Controparte_12 [...]
Controparte_38 Controparte_13 CP_23 [...]
, , Controparte_2 Controparte_19 Parte_1 chiedendo accertare la responsabilità concorsuale dei signori
[...]
CP_21 Controparte_12 CP_23 Controparte_19
nella causazione del sinistro de quo e la corresponsione, in solido tra
[...] loro e ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti .
Con separato atto di citazione il sig.ri quale terzo trasportato CP_20 insieme al defunto sul medesimo veicolo IV OM 35 tg. Persona_2
AN355132 coinvolto nel sinistro dell'11.06.2006, evocava in giudizio la Controparte_12 Controparte_38 dinanzi al Tribunale di Fermo Controparte_14
(procedimento rubricato al n.2020.2010) chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attore, di tutti i danni subiti. Disposta la riunione al procedimento n. R.G. 1763/2010 di quelli aventi nn.
R.G. 1782/2010 e 2202/2010, il Tribunale di Fermo, con sentenza non
225/2020, emessa in data 10.06.2020 e pubblicata in data 13.06.2020, accoglieva le domande risarcitorie avanzate dagli attori così pronunciando:
“in accoglimento delle domande svolte da Controparte_6 Controparte_8
e Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_20
Contr condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_39 CP_23 Pt_3 [...]
e la la Parte_3 Controparte_19 Parte_4
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
, in solido fra loro, per pari quota, detratti Controparte_40 gli importi già corrisposti a titolo di acconto e provvisionali al pagamento in favore di della somma di euro 482.830,79 a titolo di Controparte_6 risarcimento del danno non patrimoniale, euro 4.000,00 a titolo di spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di CP_25 della somma di euro 482.830,79 oltre interessi e rivalutazione come
[...] in parte motiva;
di la somma di euro 283.382,00 oltre interessi Controparte_8
e rivalutazione come in parte motiva;
di la somma Controparte_9 di euro 287.899,50 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di
e della somma di euro 100.720,00 CP_10 CP_11 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di CP_20
della somma di euro 106.747,80, oltre interessi e rivalutazione come
[...] in parte motiva;
in accoglimento della domanda proposta da
[...]
e , condanna , CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_22
Contr
, la , Controparte_21 Controparte_4 [...]
e la la CP_19 Parte_4 Controparte_14
e la
[...] Controparte_12 Controparte_41
in solido fra loro, per pari quota, detratti gli importi già
[...] corrisposti a titolo di acconto e provvisionale, al pagamento in favore di
della somma di euro 21.172,87 oltre rivalutazione e Controparte_16 interessi come in parte motiva;
di della somma di euro 294.00 CP_17 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
di Controparte_18 della somma di euro 1.249,50, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento della domanda svolta dall' e da CP_15 Controparte_19
, condanna , , la
[...] CP_22 Controparte_21 [...]
, la , Controparte_4 Controparte_14 CP_12
e la , tutti in solido tra loro e
[...] Controparte_40 per pari quota, al pagamento nei confronti dell' della somma di euro CP_15
1.821,00 oltre rivalutazione ed interessi, calcolati sulla somma progressivamente rivalutata annualmente, dal 16.05.2007 sino al soddisfo;
di
della somma di euro 489,57 oltre rivalutazione ed Controparte_19 interessi come in parte motiva;
- dispone lo svincolo in favore della delle somme Controparte_38 eventualmente residue sul libretto di deposito Banca SAI Spa filiale di Torino n.
00100450203/6;
- pone definitivamente a carico di , , CP_22 Controparte_21
, e Controparte_4 Controparte_13 CP_23
e Parte_7 Controparte_19 Parte_4
e Controparte_14 Controparte_12 [...]
, in solido tra loro e pro quota nei rapporti Controparte_40 interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separati provvedimenti;
, , la Controparte_42 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a le spese del presente Controparte_40 Controparte_6 giudizio che liquida nella somma di € 36.145,20 per compensi, di cui €
5.865,10 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 Pt_3 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a Controparte_40 Controparte_8 Controparte_9
e complessivamente la somma di
[...] CP_10 CP_11 euro € 25.022,79 per compensi, € 6.219,20 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a la somma di euro € Controparte_40 CP_20
17.459,00 per compensi, 1.412,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, e la la
[...] Controparte_19 Parte_4 [...]
, e la Controparte_14 Controparte_12 Controparte_40
a rifondere a e ,
[...] CP_16 Controparte_18 CP_17 complessivamente, la somma di euro € 9.430,20 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le restanti parti le spese di lite”.
Propone appello l' deducendo i motivi dei seguito Parte_1 esaminati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, disporre la restituzione in favore della da parte Parte_1 di , della CP_24 Controparte_4 Controparte_27
e della ciascuno per la propria quota Controparte_2 di competenza, di quanto già versato da in Parte_1 favore dei danneggiati.
La costituendosi, ha contestato i motivi Controparte_2 di appello e con appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, ha chiesto accertare l'assenza di responsabilità del proprio assicurato,
[...]
e del conducente del mezzo, sig. Controparte_13 CP_23
e, di conseguenza, della e quindi Parte_8 rigettare ogni domanda da chiunque proposta contro i predetti con condanna di , , , Controparte_6 CP_25 Controparte_8 Controparte_9 , , , ciascuno per gli importi di CP_10 CP_11 CP_20 relativa competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del presente giudizio, a restituire in favore della predetta compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37,
o della diversa somma accertata nel corso di causa;
in via subordinata, in ipotesi di conferma, integrale o parziale, della gravata sentenza in punto di an debeatur, in parziale riforma della sentenza impugnata, esplicitato l'obbligo della di concorrere con le altre compagnie coinvolte alla CP_26 corresponsione degli interessi compensativi maturati dai danneggiati dalla data del sinistro a quella del deposito del massimale, condannare la
[...]
(già a ristorare la Controparte_27 Controparte_28 [...] di quanto indebitamente pagato a suo posto a titolo di Parte_3 lucro cessante sulle somme anno per anno rivalutate dall'11.6.2006 al
28.5.2013, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L' , con comparsa depositata in data Controparte_4
27.09.2021, ha contestato i motivi di appello e concluso chiedendo il rigetto del gravame previa riproposizione delle domande ed eccezioni già proposte in primo grado e non accolte, con vittoria delle spese del grado.
La si è costituita con comparsa depositata in Controparte_43 data 08.10.2021 contestando i motivi dell'appello principale e di quello incidentale e chiedendo il rigetto di entrambe le impugnazioni rilevando la novità della domanda di restituzione e la carenza di interesse in punto alla asserita errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di CP_1 dal pagamento degli interessi compensativi.
Quindi con appello incidentale ha chiesto la riforma della gravata sentenza in punto di riconosciuta corresponsabilità della Controparte_21
Contr
e di e, quindi, di nella stessa misura percentuale
[...] CP_32 degli altri tre protagonisti, chiedendo affermarsi la responsabilità almeno nella misura del 50% , se non esclusiva, a carico dei predetti tenuto conto dell'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I c. cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, stabilendo pertanto il rimborso da parte di in favore di Controparte_33
per quanto di ragione, di quanto versato in eccedenza in favore CP_1 degli attori danneggiati;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza nella parte in cui, pur esonerando in forza CP_1 dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori, con vittoria delle spese di lite.
e costituendosi con unica comparsa, hanno Controparte_6 CP_25 chiesto, previa notificazione dell'appello incidentale ai necessari contradditori contumaci, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla e di quello incidentale proposto da e nel Controparte_2 Controparte_1 merito rigettare l'appello proposto da con conferma della Parte_4 gravata sentenza e vittoria delle spese di lite.
, e , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 costituendosi con unica comparsa, rilevata l'omessa notificazione degli appelli incidentali nei confronti degli appellati contumaci, nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da nonché dichiarare Parte_4 inammissibili e/o improponibili e comunque infondati l'appello incidentale proposto da e l'appello incidentale Parte_3 subordinato e condizionato proposto da con conseguente CP_1 conferma della gravata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Con note del 17.06.2022 la ha rappresentato che a Controparte_1 seguito delle indagini svolte per individuare l'esatta sede della , CP_13 aveva potuto appurare che la stessa, posta in liquidazione nel 2011, aveva trasferito la propria sede legale da a , e che la CP_44 CP_40 [...]
, era stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_35 Tribunale di Forlì, Sezione Fallimentare, in data 15/10/18 – RG 42/2012 con nomina del curatore nella persona della rag. che il Persona_4 fallimento era stato dichiarato chiuso con provvedimento del Tribunale di Forlì del 11/10/18 con cui, peraltro, si autorizzava il Curatore a non provvedere alla cancellazione della società fallita ai sensi dell'art. 118 co. 2 L.F.
La predetta compagnia assicurativa ha quindi, chiesto l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 L. Fall., stante la prova del fallimento della società - verificatosi fin dal 2012 e Controparte_13 mai dichiarato dal procuratore costituito nel giudizio di primo grado della suddetta - e la pendenza del fallimento in forza del CP_13 provvedimento di sospensione della cancellazione della società fallita dal registro delle imprese del Tribunale Sezione Fallimentare di Forlì del 11-
15/10/20118.
con comparsa depositata in data 28.07.2022, ha Controparte_12 contestato i motivi di cui alla impugnazione principale e ne ha chiesto il rigetto, eccependo la novità della domanda di restituzione sottesa all'appello incidentale avanzata dalla nonché Parte_3 la carenza di interesse in punto di errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal pagamento degli interessi compensativi per CP_1 carenza di interesse, e quindi l'inammissibilità di tale appello incidentale.
Quindi ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte CP_1 in cui ha determinato la corresponsabilità di e di Controparte_21
Contr
e quindi di mediante previsione di addebito alla CP_32 predetta in misura prevalente, quanto meno del 50%, se non esclusiva o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, e conseguente rimborso da parte di in Controparte_33 favore di per quanto di ragione, di quella parte di risarcimento in CP_1 più versato agli attori danneggiati;
in via subordinata e condizionata, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur esonerando in forza CP_1 dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori;
in via subordinata, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 225 del 13.6.2020 del Tribunale di Fermo.
Con ordinanza in data 21.09.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della Controparte_35
.
[...]
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 la ha Parte_3 provveduto al deposito del ricorso per riassunzione del giudizio e, quindi, con decreto datato 03.11.2022 è stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
A seguito di rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto il sig.
l' i congiunti CP_12 CP_4 Parte_1 Controparte_8
e l' . hanno depositato scritti Controparte_6 CP_25 Controparte_1 difensivi riportandosi alle precedenti richieste, eccezioni, domande e conclusioni.
Precisate, infine, dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione e quindi rimessa dinanzi al Collegio, in diversa composizione, per la precisazione delle conclusioni, atteso l'intervenuto trasferimento, su domanda, di un componente del Collegio non risultando possibile espletare la camera di consiglio (Cass., 19/2/2020, n. 4255: “tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice”), ed infine trattenuta in decisione con rinunci a i termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla
[...]
di “... improcedibilità per violazione del litisconsorzio Controparte_45 necessario ed art. 144 Cod. Ass., dell'appello incidentale promosso da CP_2
nonché la estinzione del giudizio, per vizio rilevabile d'ufficio ex art. 307
[...] ultimo comma cpc, per l'omessa notifica della riassunzione ai soggetti succeduti alla estinta soc. ”. Controparte_31
Con note depositate in data 17.06.2022 la Controparte_38 rappresentava che nel procedere alla notificazione dell'appello incidentale nei confronti della - proprietaria Controparte_13 dell'autocarro SC R164, tg. CJ589VN, con rimorchio Omar 20274P, tg
AD01013, condotto da ed assicurato con la CP_23 Parte_3
dichiarata contumace con ordinanza del 10.11.2021, aveva
[...] potuto accertare che la suddetta società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Fallimentare, in data
22.06/02.07.2012 – RG 42/2012 con nomina del curatore nella persona della rag. come da visura camerali in atti. Persona_4
Chiedeva, quindi, dichiarare l'interruzione del giudizio rappresentando che pur essendo intervenuto in data 15/10/2018 decreto del Tribunale di Forli di chiusura del fallimento, la procedura risultava tuttora pendente, come da visura effettuata sul portale del Tribunale di Forli, in quanto con il richiamato decreto il curatore, dott.ssa era stato Persona_4 autorizzato a non procedere alla cancellazione della società fallita sulla base di quanto disposto dall'art. 118, comma 2, L.F.
Con note depositate in data 19.09.2022 per l'udienza del 21.09.2022 la rappresentava di aver appreso, a seguito di Parte_3 indagini camerali, che la società propria assicurata
[...]
, risultava cancellata dal registro delle imprese con Controparte_13 provvedimento n. 769 del 14.6.2022 iscritto in data 27.7.2022, adottato d'ufficio dal Conservatore ex art. 2490 c.c., sì da doversi ritenere estinta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2490 e 2495 c.c.
La pur affermando che anche la procedura Parte_3 fallimentare doveva ritenersi estinta, avendo il tribunale pronunciato la chiusura del fallimento autorizzando il curatore alla prosecuzione delle sole attività necessarie all'ulteriore ripartizione dell'eventuale attivo sopravvenuto, rappresentava che nessuna modifica patrimoniale poteva derivare alla massa fallimentare dal presente giudizio dove la Controparte_13
è stata convenuta in qualità di presunta co-responsabile del sinistro e
[...] per la quale la compagnia assicurativa per l'R.C.A., Parte_3
si è costituita in giudizio a garanzia con ampia manleva per cui
[...] chiedeva, anche per ragioni di economia processuale, di disporre i provvedimenti opportuni per la prosecuzione del giudizio.
Dichiarata con ordinanza in data 21.09.2022 l'interruzione del giudizio, la ha provveduto a depositare in data 19.10.2022 Parte_3 atto di riassunzione notificato in data 02.02.2023, unitamente al pedissequo decreto del 03.11.2022, al curatore della società dichiarata fallita con atto ritirato personalmente dalla dott.ssa ed il giudizio Persona_4
è proseguito con udienza fissata all'08.11.2022.
1.1.)L'eccezione risulta infondata e va conseguentemente rigettata.
L'interruzione del presente giudizio è stata dichiarata con ordinanza del
21.09.2022 in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento della
Controparte_13
Il Tribunale di Forli, nel dichiarare in data 15.10.2018 la chiusura del fallimento, ha disposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 118 L Fall. mantenendo in capo al curatore fallimentare la legittimazione processuale in ordine ai giudizi pendenti, fra i quali deve ritenersi ricompreso il presente giudizio introdotto in primo grado nel 2010.
Difatti l'art. 118, comma 1° n. 3 e comma 2°, , “... consente CP_46 espressamente che la procedura concorsuale possa essere chiusa per ripartizione finale dell'attivo nonostante la pendenza di giudizi e che, rispetto a tali giudizi (come, appunto, quello in esame), il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale nei successivi stati e gradi di giudizio” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23.04.2024).
Ne deriva la rituale notificazione dell'atto di riassunzione effettuata nei confronti del curatore fallimentare dopo l'adozione del richiamato decreto di chiusura del fallimento.
Rispetto all'eccezione sollevata in relazione alla intervenuta cancellazione della società, va rilevato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di società di capitali, i soci non possono che rispondere nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, circostanza quest'ultima che va esclusa trattandosi di società che è stata dichiarata fallita e la cui liquidazione è stata effettuata attraverso la procedura concorsuale e la successiva ripartizione dell'attivo in favore dei creditori. Ne deriva che deve escludersi la dedotta configurabilità del fenomeno successorio e la conseguente prospettata necessità di notificazione nei confronti dei soci.
L'eccezione di estinzione del giudizio va, dunque, respinta tanto più che non risulta che via sia stato adottato un provvedimento di concessione di termine per procedere alla notificazione in tal senso, né che vi sia stata violazione di tale termine. 2)Vanno, altresì, disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli incidentali proposti dalla e dalla Pt_3 Parte_3 CP_1 sollevate dalle difese di e degli ulteriori congiunti.
[...] Controparte_6
La difesa di e ha eccepito l'intervenuta Controparte_6 CP_25 acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. prestata nei confronti della sentenza di primo grado da parte della e della CP_2 Parte_1
atteso che, come evincibile dalle ricevute dei bonifici effettuati (docc.
[...]
6 e 7_fascicolo di appello_Avv. OR) e dalle quietanze emesse (doc.
8_fascicolo di appello_ Avv. Liberati) dalle predette società, entrambe hanno proceduto ad effettuare il pagamento previsto e contenuto nella sentenza di condanna appellata, senza formulare alcuna riserva né in punto di rivalsa e/o diversa suddivisione delle quote, né in punto di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza e inammissibilità dell'appello.
“L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art.
329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (
Cass. Sez. 5; Ordinanza n. 34539 del 16.11.2021).
Il principio affermato con la richiamata pronuncia, certamente applicabile anche alla fattispecie in esame relativa ad un giudizio ordinario, non consente di attribuire all' intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado, valenza univoca di acquiescenza alla sentenza atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, trattasi di condotta che può trovare fondamento nella provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e nella volontà di evitare le spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
3) L'appellante con un unico articolato motivo ha dedotto l'“Illogicità Pt_4 manifesta della sentenza con riguardo alla compartecipazione del Sig.
[...]
all'evento lesivo che ha cagionato la morte del Sig. CP_19 Per_2
e lesioni al Sig. ; errata motivazione in merito
[...] CP_20 all'assenza di responsabilità del Sig. in sede penale;
Controparte_19 errata ricostruzione dei fatti” chiedendo accertare la mancata contribuzione causale della nella causazione dell'evento e, quindi, in parziale CP_47 riforma della gravata sentenza, condannare le tre compagnie di assicurazioni ritenute coobbligate dal primo giudice a restituire in favore della le somme già dalla stessa versate in favore dei danneggiati. Pt_4
L'appellante denuncia l'erronea ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure nel ritenere il sinistro come un maxitamponamento anziché “una pluralità di sinistri e di urti” come evidenziato nella stessa consulenza tecnica espletata dall'Ing. che “identifica n. 3 urti” verificatisi fra Persona_5
“Autocarro EC Om 35 Tg. An355132 E Autotreno EC Tg. CP_48
Bt671sv; PE RA Sw Tg. Bc622ke E L'autocarro EC Om 35 Tg. An355132
E Tg. Cj589vn + 20274p Tg. Ad01013 E Controparte_49 CP_50
L'autocarro EC Om 35 Tg.An355132”.
In particolare, quanto alla corresponsabilità addebitata al sig. Controparte_19
(conducente della vettura PE RA assicurata all'epoca dei fatti con
[...]
l' ), evidenzia come l'autocarro IV OM 35 ( targato AN355132, di Pt_1 proprietà della società adibito Controparte_14 al trasporto di cavalli e condotto, nell'occasione, dal Sig. CP_12
con a suo fianco il Sig. (sedile centrale) ed il Sig.
[...] CP_20
(sedile destro), dopo il primo impatto contro la spigolo Persona_2 posteriore sinistro dell'autotreno che lo precedeva, aveva effettuato una rotazione di 45° in senso orario, per poi ricadere con la parte posteriore sulla corsia di sorpasso mentre stava sopraggiungendo la PE RA che, in fase di sorpasso, non riusciva ad evitare l'impatto per cui “ ... non vi sarebbe stato un urto inferto dalla suddetta vettura all'autocarro sicché il
non avrebbe né causato né concausato l'evento di danno subito dal CP_19
e dal entrambi trasportati sull'autocarro OM 35”. CP_14 CP_20
Il sig. , avendo percepito la presenza di una turbativa del traffico CP_19 aveva tempestivamente attivato l'impianto frenante e si era portato verso sinistra per assecondare la manovra del sig. di spostamento sulla CP_12 corsia di sorpasso. Quando poi quest'ultimo aveva impattato contro l'autocarro che lo precedeva, l'IV OM 35 era atterrato sulla corsia di sorpasso colpendo l'PE RA sulla parte dell'angolo anteriore dx del tettuccio mentre l'autocarro strisciava in avanti continuando il suo moto.
Fra tali mezzi non vi era stato un tamponamento essendo l'autovettura stata colpita mentre l'autocarro, dopo essersi sollevato , era caduto sulla corsia di sorpasso al contempo spostandosi in avanti.
L'autotreno CA, condotto da viaggiava sulla corsia di CP_23 dx, a brevissima distanza dall'IV OM 35, ed azionava la manovra di frenata in ritardo, tanto che avvedutosi che l'autocarro che lo precedeva stava bloccando il transito sulla corsia di dx, aveva sterzato a sinistra senza però riuscire ad evitare l'impatto contro la parte posteriore dx dell'autocarro che lo precedeva.
Il CT nominato in primo grado aveva esaminato i tre urti affermando che l'autocarro IV OM 35 è arrivato all'urto ad una velocità di 79 km/h e ruotato rispetto all'asse stradale di circa 5,6 gradi;
dopo l'impatto con il rimorchio dell'autocarro che lo precedeva ha iniziato a ruotare in senso orario e contemporaneamente si è sollevato nella parte posteriore;
ha quindi colpito l'autovettura OPEL ASTRA e pochi istanti dopo è stato colpito dall'autotreno CA che stava sopraggiungendo ad una velocità, al momento in cui ha azionato il sistema frenante, di 78 km/h, ed al momento dell'impatto, di 31 km/h, accertata sulla base della lettura del cronotachigrafo ( di cui solo tale mezzo era provvisto). Tale ultimo dato relativo alla velocità era stato, peraltro, confermato dalle dichiarazioni rese dal sig. conducente dell'IV RU nell'immediatezza Tes_1 del fatto. Sulla base di tali elementi il CT aveva precisato che le lesioni cagionate alla vittima sono esclusivamente da ricondursi alla dinamica tra l'autocarro IV OM 35 ed il rimorchio dell'autotreno IV RU ritenendo che gli urti successivi con la vettura e la motrice CP_47 dell'autotreno CA non avessero contribuito ad offendere ulteriormente il corpo della vittima, senza che di ciò avesse tenuto conto il giudice di primo grado.
Considerati i danni riportati dall'autocarro CA ( parte anteriore sinistra della motrice, infrangimento del parabrezza in corrispondenza del vertice inferiore sinistro e danni sulla parte inferiore all'altezza dell'angolare del paraurti), dall'IV OM 35 ( lo sfondamento della parete laterale destra con foro a forma triangolare ad una distanza di circa 50 centimetri dall'estremità posteriore, la deformazione dello spigolo verticale posteriore destro della furgonatura, la flessione verso l'interno dell'estremità destra della barra paraincastro) si poteva affermare che il primo contatto era avvenuto tra la parte della parete dell'autocarro prossima all'estremità posteriore e l'angolare anteriore sinistro della motrice dello e che l'urto, CP_49 considerata l'imponenza di quest'ultimo mezzo ( del peso di circa 25.000 kg) era stato particolarmente violento ed andava individuato in quel secondo impatto di cui aveva riferito il sig. conducente dell'IV RU. Tes_1
Secondo quanto dedotto dall'appellante dunque, tenuto conto della Pt_4
CT, si doveva concludere che sia il conducente dell'autocarro IV
OM 35 che dell'autocarro CA non avevano rispettato la minima distanza di sicurezza rispetto ai mezzi che li precedeva, mentre, al contrario, il conducente della vettura OPEL ASTRA aveva adottato tutte le misure di emergenza previste dal C.d.S rallentando fino ad arrestare la marcia del veicolo che conduceva ed in ogni caso tenendo una velocità del tutto ininfluente rispetto all'evento lesivo. Prova ne era il fatto che fra gli occupanti della soltanto che occupava il CP_47 Controparte_16 sedile anteriore destro, ovvero in corrispondenza del punto interessato dall'urto da schiacciamento, aveva riportato lesioni significative. Dalla dinamica del sinistro, come sopra ricostruita, deriva, secondo l'assunto dell'appellante , che le lesioni cagionate alla vittima CP_47 Per_2
) del sinistro sono da ricercarsi esclusivamente nella dinamica dell'urto
[...] tra l'autocarro IV OM 35 ed il rimorchio dell'autotreno IV RU atteso che gli urti successivi con la vettura e la motrice CP_47 dell'autotreno CA non avevano contribuito ad offendere ulteriormente il corpo della vittima.
Né poteva giungersi a diverse conclusioni - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – sia sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal conducente dell'autotreno , CP_49 [...]
risultando le stesse quanto meno contraddittorie con riferimento a CP_23 quanto precedentemente dichiarato nell'immediatezza del sinistro e volte a giustificare la corresponsabilità del sig. , sia in considerazione CP_19 di quanto affermato dal consulente del PM in ordine alla velocità tenuta dalla pari a circa 135-140 Km/h e ridotta a 120/121 km/h al CP_47 momento dell'impatto con lo spigolo posteriore lato sx dell'IV OM 35, posto che sulla base di tale accertamento si era poi giunti alla dichiarazione di non luogo a provvedere nei confronti del . CP_19
4) La propone appello incidentale Parte_3 deducendo con il primo motivo plurimi profili di doglianza:
- ( 1 A) “Sulla dinamica del sinistro” ha posto in evidenza che l'autoarticolato CA del proprio assicurato aveva frenato energicamente senza riuscire ad arrestare il mezzo a causa del notevole peso dello stesso ed era andato ad urtare con lo spigolo anteriore sinistro contro la parte posteriore laterale destra del già distrutto autocarro IV OM.
- ( 1.B) “Errata applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.: difetto di prova in ordine al nesso causale” osservando che l'affermazione del primo giudice, secondo cui non sarebbe stata fornita la prova liberatoria ex art. 2054 c.c. in ordine alla condotta del conducente del mezzo del proprio assicurato, era stata fondata su un' erronea applicazione del principio posto che era stata estesa al piano fattuale mentre la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera esclusivamente sul piano della colpa senza valutare, né motivare adeguatamente in ordine alla eziologia del fatto e limitandosi ad affermare che nessuno dei conducenti avrebbe superato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
In particolare la concorrente responsabilità del sig. CP_51 conducente del mezzo assicurato dalla , era stata fondata su Pt_3 un'affermazione del tutto laconica secondo cui non si poteva escludere
“proprio secondo il metro della causalità civilistica, che l'ulteriore urto abbia contribuito, quantomeno quale concausa, a cagionare la morte del passeggero”
, e ciò anche quanto alle lesioni subite dal sig. infortunatosi in CP_20 quanto sbalzato fuori dalla cabina dell'IV OM 35 sul presupposto che anche in quest'ultimo caso non risultava possibile stabilire se l'evento si fosse verificato a seguito del primo urto o successivamente.
L'appellante incidentale lamenta, altresì, l'erronea CP_2 applicazione della causalità civilistica ( e la conseguente inversione dell'onere probatorio) essendosi il giudicante espresso al riguardo in termini possibilistici ( non può escludersi) mentre si sarebbe dovuto chiedere se fosse più probabile che la morte del sig. ed i danni subiti dal sig. CP_14 fossero riconducibili allo scontro fra l'IV OM 35 e l'autotreno IV CP_20
MAGIRIUS condotto dal o al successivo urto fra lo e Per_6 CP_49
l'IV OM 35 sul quale viaggiavano sia che Persona_2 CP_20
[...]
Risultava in ogni caso possibile distinguere l'apporto causale delle singole condotte dei conducenti, posto che, almeno quanto all'assicurato della
, risulta assolutamente palese che il medesimo non potesse CP_2 in alcun modo aver causato la morte del sig. ed il ferimento del CP_14 sig CP_20
-( 1 C) “ Assenza di efficacia eziologica della condotta del Sig. CP_23 evidenziando in particolare che ciò che rileva non è tanto se possa esservi stata un'ipotetica condotta di guida inadeguata del sig. ma se la CP_23 stessa abbia effettivamente contribuito causalmente agli esiti nefasti del sinistro e che tale contributo risulta escluso dalle prove in atti ( foto ) e dalla bozza depositata dal CT ( il cui contenuto era stato modificato in sede di relazione finale) che evidenziavano come, a seguito del secondo impatto, vi fosse stata solo la penetrazione di una parte appuntita dello
( paraurti frontale sinistro o presa d'aria) nell' IV OM il cui CP_49 cassone non aveva subito alcuna deformazione, indice del fatto che non vi era stato alcuno spostamento in avanti.
Che l'evento morte del sig. fosse riconducibile al primo impatto era CP_14 reso evidente dal fatto che il primo urto, avvenuto tra l'IV OM 35 e l'IV RU aveva interessato proprio la parte (anteriore destra) dell'IV OM dove erano seduti il sig. ed il sig. Persona_2 CP_20
in particolare dai danni riportati dai mezzi risultava che la parte
[...] frontale destra del mezzo ove si trovava il sig. era finita sotto il CP_14 cassone del rimorchio trainato dall'IV RU, il quale ha lasciato una chiara “impronta” nella sagoma della cabina dell'IV OM 35; inoltre i danni riportati alla parte anteriore del mezzo a seguito del fortissimo impatto con la parte posteriore dell'autoarticolato IV RU, risultavano ingenti e nemmeno paragonabili alla lieve lacerazione provocata dallo
. CP_49
Peraltro la responsabilità di per il reato di cui agli artt. 110 CP_23
e 589, c. 1 e 2 c.p., era stata esclusa del GUP presso il Tribunale di Fermo con sentenza n. 28/2010 di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, che sebbene non produttiva di effetti diretti nel presente giudizio, avrebbe richiesto una motivazione sul punto.
La diversa ricostruzione sopra prospettata trova, inoltre, supporto - secondo l'assunto della - nella bozza di CT dell'ing. CP_2 Per_3 del tutto coerente con le prove documentali ed i gravi elementi indiziari forniti, oltre che con le risultanze del procedimento penale conseguente ai tragici fatti in questione.
-(1D) “Sulle dichiarazioni del Travisamento dei fatti” poste dal Tes_1 primo giudice a sostegno della sussistenza di un secondo rilevante urto fra lo e l'IV OM rilevando che il fatto che il sig. avesse CP_49 Tes_1 sentito il fragore dell'urto non dimostra alcunché in ordine all'efficacia causale di tale contatto rispetto alla morte del sig. e all'infortunio del CP_14 sig. CP_20
Non solo, sempre secondo quanto dedotto dall'appellante incidentale, dalla stessa ricostruzione del sinistro operata in sentenza (e confermata da tutte le parti), risulta pacificamente, infatti, che l'urto tra lo e l'IV OM 35 CP_49 non è stato il secondo, in ordine cronologico, ma il terzo: difatti, l'IV OM
35 dapprima aveva colpito l'IV RU condotto da (primo Tes_1 urto), quindi si era impennato ed era ricaduto sopra l' CP_47 condotta dal sig. (secondo urto), e solo successivamente lo CP_19 CP_49 attingeva lievemente il fianco destro dell'IV OM (terzo urto).
Del tutto priva di fondamento deve poi ritenersi, a giudizio della difesa della
, la tesi avanzata nell'atto di appello principale da parte della CP_2 difesa dell' secondo cui l'impatto tra l'IV OM 35 Parte_1
e l' non avrebbe potuto essere “avvertito dal in quanto CP_47 Tes_1
l'urto era avvenuto ad alta velocità ed aveva distrutto l'auto condotta dal
, addirittura attinta dall'alto verso il basso per cui il fragore che ne CP_19 era derivato era stato sicuramente assordante e, certamente, ben più
“percepibile” di quello, minimo, conseguente al lieve contatto dello . CP_49
-( 1.E) “Sull'impossibilità di distinguere il concreto apporto causale delle singole condotte – Nullità e grave erroneità della CT, nella sua versione definitiva, ed opportunità della sua rinnovazione”. La CT definitiva dell' ing.
depositata in data 29.12.2015, risulta a giudizio dell'appellante Per_3 incidentale, in palese violazione del contraddittorio e con assunti logicamente e metodologicamente del tutto fallaci atteso che l'ausiliare, invece di limitarsi a rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, aveva ribaltato le proprie conclusioni di cui alla bozza sottoposta alle parti, peraltro sulla base di circostanze indimostrate e nemmeno mai allegate dalle parti tanto da risultare nulla per molteplici profili:
i) “Violazione del contraddittorio – Lesione del diritto di difesa – omessa decisione da parte del Tribunale” per avere il CT fatto riferimento a circostanze mai allegate e nemmeno ipotizzate in precedenza, travolgendo completamente le conclusioni cui era giunto nella bozza sottoposta ai predetti tecnici di parte avendo fornito una diversa lettura del cronotachigrafo e, quindi, ipotizzato uno spostamento in avanti da parte del rimorchio dell'autotreno IV RU condotto dal Sig. al fine di agevolare i Tes_1 soccorsi;
circostanza dalla quale il CT aveva desunto che, prima di tale spostamento l'autocarro IV OM 35 si sarebbe trovato a contatto con la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno IV MAGIRIUS, per poi desumere ulteriormente (e sul presupposto che la sua ricostruzione della dinamica vedesse l'autocarro IV OM 35 staccarsi dal rimorchio dopo averlo urtato, essersi sollevato, ruotato ed essere atterrato sull'PE RA) che l'autotreno CA lo avrebbe di nuovo spinto a contatto con il rimorchio.
ii) “Sugli errori di metodo commessi dal CT”. L'ausiliare aveva utilizzato un metodo scientificamente non valido per ricavare i dati inseriti nel modello matematico adottato ai fini della ricostruzione avendo ricostruito la fase pre- urto dell'autotreno IV RU e dell'autotreno CA, ed in particolare la velocità e l'ubicazione spazio-tempo dei predetti veicoli, sulla base di dati ricavati dai cronotachigrafi a mezzo di microscopio con ingrandimento 137x.
Così facendo, il CT aveva assunto a base della sua ricostruzione intervalli temporali di 10 secondi, corrispondenti ( ciascuno di essi) sul cronotachigrafo ad un angolo di appena 0,041666°, che risultando del tutto impercettibile ad occhio nudo, non può essere validamente utilizzato per ricavare attendibili informazioni da uno strumento meccanico quale il cronotachigrafo cartaceo, che non possiede una simile precisione, né è pensato per fornire questo genere di prova. Peraltro negli stessi manuali del cronotachigrafo viene espressamente indicato come lo stesso non rilevi “movimenti del veicolo a bassissime velocità per tratti di pochi metri”.
Il CT, in risposta alle osservazioni del CTP nella versione definitiva Per_7 dell'elaborato peritale aveva ammesso l'imprecisione dei dati ricavati dalla lettura dei fogli di registrazione, e dei relativi calcoli per poi superare ogni critica al riguardo affermando, contrariamente al vero, che “questi dati non sono stati utilizzati ai fini della ricostruzione del sinistro” posto che aveva stravolto completamente la dinamica del sinistro, rispetto a come lo aveva ricostruito nella bozza, proprio sulla base di nuove conclusioni tratte da tali dati errati.
iii) “Sugli errori logici e le carenze della nuova ipotesi del CT”. L'elaborato finale risultava comunque, frutto di errori di logica da parte del CT non risultando alcun elemento a supporto della nuova ricostruzione fondata su dati errati ed anzi emergendo l'incompatibilità con quelli acquisiti, quale il fatto che la ruota anteriore destra dell'IV OM 35 era bloccata in una posizione fuori asse a seguito del primo urto per cui l'ipotetico trascinamento dell'IV OM 35 ad opera dello avrebbe dovuto lasciare tracce di CP_49 scarrocciamento sull'asfalto che, però, non erano state rilevate. Inoltre, lo spigolo anteriore destro dell'IV OM 35 era stato rinvenuto, al momento dei primi rilievi, a contatto con la parte laterale sinistra del rimorchio dell'IV
RU. L'IV OM 35, dunque, concludeva la rotazione post-urto superando lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio, adagiandosi contro la fiancata sinistra dello stesso.
Sulla base di tale erronea ricostruzione il CT ha, infine, affermato che il presunto secondo urto dell'IV OM 35 contro il rimorchio avrebbe provocato le lesioni mortali al Sig. senza nulla dire in ordine Persona_2 all'infortunio del sig. per il quale la è stata CP_20 CP_2 comunque condannata al risarcimento dei danni.
Il tribunale non si era pronunciato con la gravata sentenza su tali aspetti pure prospettati nel corso del giudizio di primo grado non menzionando gli esiti della CT (sia della bozza, sia della definitiva) ed aveva affermato di non sapere cosa avesse determinato gli eventi lesivi pur avendo gli elementi per differenziarli ed in ogni caso senza disporre il rinnovo della CT
o valutare in maniera critica l'elaborato in atti.
-(1.F) “Sulla causalità civilistica ed il principio del “più probabile che non” ribadisce quanto già argomentato in proposito e sopra riportato. II) Con il secondo motivo ha dedotto: “Sull'erronea applicazione dell'art.
140, comma 4 cod. ass. – Erroneità, illogicità, e sostanziale carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui esonera (oggi CP_26
dal pagamento degli interessi compensativi Controparte_1 omettendo di considerare la data di deposito del libretto vincolato”.
Rileva l'appellante incidentale come il tribunale abbia condannato le compagnie coinvolte al pagamento non solo della somma liquidata in sentenza per ciascun danneggiato, ma anche degli interessi compensativi, sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre che di quelli legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, escludendo la partecipazione di Controparte_40
(oggi alla corresponsione dei soli interessi, stante Controparte_1
l'avvenuto deposito dell'intero massimale nel corso del giudizio e del conseguente effetto liberatorio di cui al comma 4 dell'art. 140 cod. ass..
Poiché la aveva posto a disposizione il massimale Controparte_40 di polizza all'udienza del 28.05.2013, a distanza di circa sette anni dal sinistro, solo da tale data poteva prodursi l'effetto liberatorio atteso che la richiamata disposizione normativa non esonera dalla debenza degli interessi per il periodo pregresso, per cui la rimaneva Controparte_40 responsabile, pro quota, del pagamento degli interessi per il periodo dall'11.06.2006 al 28.05.2013 ( peraltro la somma maturata a titolo di interessi sull'importo depositato dalla non era stato versato ai CP_40 danneggiati in ragione della statuizione di cui alla gravata sentenza). In conseguenza di ciò il tribunale aveva finito con il porre a carico della anche il costo del ritardo della la cui CP_2 Controparte_38 responsabilità era pacifica.
III) Con il terzo motivo “Sull'appello principale della ” Parte_1 osserva che le argomentazioni dell'appellante principale si fondano sulla
CT che però non ha preso seriamente in considerazione la possibilità del coinvolgimento dell' nella causazione dei tragici eventi per cui è CP_47 causa, sull'erroneo assunto che l'autovettura si sia fermata nel momento in cui l'IV OM 35 la schiacciava, risultando, al contrario, numerosi elementi che suffragano l'ipotesi che l' , procedendo a velocità eccessiva CP_47 abbia, in realtà, spinto l'autocarro in avanti proprio nelle fasi conclusive del primo impatto, accentuandone le infauste conseguenze.
D'altro canto, come accertato dalla perizia espletata in sede penale, e confessato dallo stesso conducente - che ha dichiarato di viaggiare a circa 100 km/h, nonostante si trovasse in uscita da una galleria, in condizioni di traffico intenso, con la presenza sulla carreggiata di diversi mezzi pesanti - l'auto viaggiava ad altissima velocità, con andatura assolutamente non conforme allo stato dei luoghi. La spinta da parte dell' appare compatibile,
CP_47 peraltro, sia con la posizione reciproca dei veicoli (l' dietro e
CP_47 parzialmente sotto la parte posteriore dell'IV OM), sia con l'angolo relativo tra i veicoli, sia con la direzione della spinta verso il rimorchio. Inoltre i danni riportati dall' rivelano un impatto frontale, da forza orizzontale,
CP_47 oltre allo schiacciamento verticale, dovuto all'atterraggio dell'IV OM, così come la configurazione dei danni al paraurti posteriore del rimorchio risulta compatibile con una spinta ricevuta dall' .
CP_47
5). La propone appello incidentale Controparte_52 eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello della - CP_2 carente di legittimazione rispetto alla domanda svolta in tale sede - avendo tale compagnia chiesto, per il caso in cui venga accolta la sua impugnazione con esclusione della sua responsabilità, che sia pronunciata condanna a carico di tutti gli attori “a restituire in favore della predetta compagnia le somme da questa loro versate ai medesimi pari a complessivi €
682.294,37 o della diversa somma accertata nel corso di causa” in nessun caso giustificabile, neanche ove fosse esclusa la debenza di , in CP_2 quanto ciò comporterebbe una riduzione del loro risarcimento, giustificata solo nell'ipotesi di accertamento di un loro concorso di colpa mai prospettato da nessuna delle parti.
La eccepisce, altresì, l'inammissibilità per difetto di interesse del CP_43 motivo proposto da in relazione all'art. 140 C.d.S. rilevando che CP_2 poiché le compagnie di assicurazione condannate al risarcimento dei danni causati dai loro assicurati agli attori, hanno tutte provveduto a risarcire i danni pro quota, cioè nella misura del 25% ciascuna, in modo separato, e quindi ognuna ha versato anche gli interessi compensativi calcolati sulla propria quota di risarcimento, solo gli attori avrebbero interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha escluso la debenza da parte di del pagamento CP_1 degli interessi compensativi ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 comma 4 Cod.
Ass. perché solo costoro avrebbero subito il danno per non aver ricevuto il risarcimento di tale ulteriore lucro cessante a compensazione del ritardo nella obbligazione risarcitoria.
Rispetto alla sussistenza della responsabilità del sig. osserva che il CP_23 tribunale, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della , ha Pt_4 valutato, partendo da elementi certi ed oggettivi, la probabilità della sussistenza della responsabilità, e del relativo grado, nonché del nesso causale tra la condotta di guida del predetto sig. e l'evento di CP_23 danno. Esclude che l'accertamento del nesso causale sia stato spostato dalla colpa al fatto dal momento che è il concorso nella causazione del fatto illecito a determinare, secondo il criterio del più probabile che non, la sussistenza della correlazione causale tra il fatto illecito e l'evento di danno che ne può, con maggior probabilità se non certezza, essere derivato.
Secondo l'assunto della il non ha fornito la prova CP_1 CP_23 liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno perché, stante la certezza della collisione tra il mezzo pesante da lui condotto e l'autocarro sul quale erano trasportati il e il non può certamente escludersi che CP_20 CP_14 non ne sia derivato un ulteriore pregiudizio per gli occupanti anche se già avevano subito, quasi negli stessi istanti, le lesioni dovute al primo tamponamento tra l'autocarro e l'autotreno che lo precedeva. Al contrario lo stesso aveva confessato la sua condotta negligente ed imprudente CP_23 dichiarando che tutti marciavano a velocità sostenuta, in particolare il sig.
. Al contempo, sempre secondo la prospettazione della CP_19 [...]
deve escludersi che lo avesse urtato lievemente il CP_38 CP_49 lato destro posteriore del cassone dell'autocarro IV OM 35 tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni rese dal conducente alla Tes_1 Polizia Stradale, in data 11/06/2006 e, quindi, nell'immediatezza del sinistro, laddove aveva riferito di aver avvertito, dopo il primo urto “ ... immediatamente dopo un altro”, anch'esso evidentemente violento e non leggero tanto da essere stato chiaramente percepito.
Proponendo appello incidentale la ha quindi dedotto: CP_1
5.1) con il primo motivo, l' “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 I comma cc, con riferimento alla declaratoria di pari responsabilità di con gli altri tre soggetti Controparte_21 responsabili” poiché la causa scatenante e, quindi, primaria del macro incidente andava individuata nella sconsiderata e del tutto imprevedibile condotta della cittadina tedesca conducente del pulmino Volskwagen di proprietà di . CP_22
Al contempo la predetta appellante incidentale evidenzia che la mancanza della distanza di sicurezza da parte dei tre conducenti, e CP_12 CP_23
, ha indubbiamente concorso a causare il danno in relazione CP_19 all'incidente con urto tra veicoli in relazione al quale il tribunale ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità di cui al II comma dell'art. dell'art. 2054 cc in mancanza di prova liberatoria da parte dei tre conducenti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che, come affermato dal primo giudice, non può escludersi possa essere stato concausato o aggravato dai tre urti, non essendo possibile addebitare all'uno o all'altro dei tre la causa esclusiva o quella prevalente.
5.2) Con il secondo motivo deduce, in via condizionata e subordinata rispetto all'eventuale accoglimento del secondo motivo di appello incidentale della in relazione all'art. 140 Cod. Ass., l' Parte_3
“Errata liquidazione degli interessi compensativi in mancanza di prova del danno da ritardo” e censura la gravata sentenza per avere il tribunale, senza alcuna prova, neanche allegativa né in presenza di indizi univoci e concordanti, liquidato in favore degli agli attori il danno conseguenza da lucro cessante rappresentato dal mancato utile che le somme risarcitorie avrebbero loro fruttato qualora, ricevute tempestivamente, fossero state in qualche modo investite posto che solo nell'ipotesi in cui la somma munita di interessi, risulti maggiore di quella rivalutata al tempo della sentenza, può ravvisarsi un danno da ritardo indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi.
6.) I motivi di cui all'appello principale e di quelli proposti in via incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti volti ad ottenere un diverso accertamento della responsabilità rispetto a quello di cui al provvedimento impugnato, anche sulla base di elementi riguardanti la ricostruzione del sinistro.
6.1)L'esame va però svolto in primo luogo con riferimento alle censure aventi ad oggetto gli elementi che vanno posti alla base della ricostruzione del sinistro così come evidenziati attraverso le censure delle parti e costituiti dalla eccepita nullità della CT oltre che dai plurimi profili dedotti in relazione alla espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla con il motivo sub 1E), dalla valenza delle CP_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da rispetto a CP_23 quanto dallo stesso dichiarato nell'immediatezza del fatto, dal contenuto delle dichiarazioni del sig. e dall'elaborato redatto dal CT del PM. Tes_1
6.1.1.)La ha eccepito la nullità della CT per violazione del CP_2 principio del contraddittorio rilevando che l'ausiliare, nel rispondere alle osservazioni delle parti prospettava, per la prima volta, con versione definitiva dell'elaborato peritale, una dinamica tutto nuova dell'incidente, aggiungendo circostanze mai allegate e nemmeno ipotizzate prima, su cui i consulenti di parte non avevano potuto interloquire, travolgendo completamente le conclusioni cui era giunto nella bozza sottoposta ai predetti tecnici di parte. Difatti forniva, “a sorpresa”, una nuova interpretazione del tratto finale del tracciato del cronotachigrafo dell'autotreno EC del Tes_1 affermando: “A fianco della traccia radiale che rappresenta la frenata è presente non un 'disturbo' ma un'altra traccia radiale molto corta e leggermente separata da quella adiacente. Tecnicamente tale traccia deve essere letta come uno spostamento brevissimo del veicolo, uno spostamento nel quale la velocità massima raggiunta è di 3-4 chilometri orari. Questo significa che il subito aver arrestato la corsa dell'autotreno che Tes_1 conduceva, ha spostato in avanti di pochissimo l'autotreno per separare la cabina dell'autocarro dal rimorchio ed agevolare l'operazione dei soccorritori”
(v. pag. 90 CT definitiva).
Lamenta l'appellante incidentale che il CT, fornendo tale inedita e metodologicamente inaccettabile interpretazione del tracciato, ha introdotto per la prima volta un fatto del tutto nuovo, mai ipotizzato o allegato nemmeno dai consulenti delle parti avversarie e che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti, ovvero che il rimorchio dell'autotreno EC condotto dal sig. Tes_1 sarebbe stato da quest'ultimo spostato in avanti subito dopo l'incidente, per agevolare i soccorsi. Rileva poi che il CT ha desunto che prima del suddetto presunto spostamento, l'autocarro IV OM 35 si sarebbe trovato a contatto con la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno IV. Infine, da tale ultima deduzione (e sul presupposto che la sua ricostruzione della dinamica vedesse l'autocarro IV OM staccarsi dal rimorchio dopo averlo urtato, essersi sollevato, ruotato ed essere atterrato sull'PE RA), il CT ha inferito ulteriormente che l'autotreno SC lo avrebbe di nuovo spinto a contatto con il rimorchio senza supportare siffatte affermazioni con qualsiasi elemento scientifico o di supporto.
6.1.2)I rilievi sollevati dall'appellante incidentale e posti a fondamento dell'eccezione di nullità della CT non attengono al suo procedimento, ovvero alla violazione delle disposizioni che lo regolano e di cui agli artt.
156 e 157 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, inoltre, non si tratta di espletamento di indagini da parte del CT su fatti estranei al decidendum della controversia Pt_9 quanto di una diversa valutazione effettuata dall'ausiliare del materiale probatorio acquisito agli atti cui ha fatto conseguire conclusioni diverse rispetto alla stessa prospettazione delle parti sì da doversi escludere profili di nullità avendo, peraltro, le parti potuto interloquire sul punto con le successive note difensive. Conclusioni che in quanto fatto oggetto di specifiche censure ben possono essere esaminate sotto tale profilo al fine di accertarne la correttezza.
6.1.3) Accoglibili appaiono, invece, le censure dell'appellante circa la non condivisibilità del metodo utilizzato per la lettura dei dati di cui al cronotachigrafo alla luce delle richiamate tolleranze massime di cui agli
Allegati I e IB del Reg. CEE 3821/85 per siffatti dispositivi e di quanto evidenziato dal tecnico di parte Ing. ( come riportato nell'atto di Per_7 appello) secondo cui negli stessi manuali del cronotachigrafo viene espressamente indicato come lo stesso non rilevi “movimenti del veicolo a bassissime velocità per tratti di pochi metri” sì da potersi ritenere scarsamente attendibile la ricostruzione relativa ad uno spazio brevissimo alla velocità di appena ¾ km/h. Va peraltro rilevato che lo stesso CT, a fronte delle osservazioni del predetto ctp ing. aveva ammesso Per_7
l'imprecisione dei dati ricavati dalla lettura dei fogli di registrazione, e dei relativi calcoli, superando il rilievo affermando che tali “...dati non sono stati utilizzati ai fini della ricostruzione del sinistro” mentre al contempo ha concluso riferendo che “il CT alla luce di un approfondimento della lettura del foglio di registrazione estratto dall'apparecchio cronotachigrafo dell'autotreno
EC, ritiene sussistere un concorso del sig. (alla guida dell'autotreno CP_23
SC) nella generazione delle lesioni alla persona del Sig. . CP_14
Alla luce di tali considerazioni la CT risulta inficiata quanto alla ricostruzione operata con la bozza perché smentita dallo stesso CT sulla base di diverse conclusioni che non appaiono però meritevoli di essere condivise in ragione della fondatezza dei rilievi sollevati rispetto al metodo seguito per la ricostruzione della velocità e di tutti gli altri elementi alla stessa ricollegati.
Ciò non comporta la necessità di disporre la rinnovazione della CT potendo il Collegio procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle ulteriori risultanze processuali acquisite agli atti. 6.2) sentito nell'immediatezza dei fatti, dichiarava di trovarsi a CP_23 percorrere la carreggiata Nord della A14, in direzione Ancona, lungo la corsia di marcia, in una situazione di intenso traffico, incolonnato, in particolare seguendo un piccolo autocarro adibito al trasporto di cavalli , a sua volta preceduto da due autotreni. Dopo aver percorso quasi l'intera galleria Pedaso, giunto all'uscita aveva notato che uno dei due autotreni impegnava la corsia di sorpasso e l'altro rallentava fino a fermarsi sulla corsia di sorpasso. A quel punto l'autocarro che trasportava i cavalli, nel tentativo di evitare il mezzo fermo, mentre frenava deviava verso sinistra ma tale manovra veniva ostacolata dalla presenza di una PE
RA SW che già occupava la corsia di sorpasso. aveva CP_23 aggiunto che in quegli istanti l'PE RA e il furgone con i cavalli entravano in collisione tra loro e con l'autotreno che nel frattempo era riuscito a fermarsi ma di non poter riferire in ordine alla sequenza degli urti. Nel frattempo aveva cercato di frenare il proprio autotreno ma, sebbene avesse tentato di tutto, non era riuscito ad evitare l'urto con il furgone che trasportava i cavalli.
In sede di interrogatorio formale in data 23.06.2017 il predetto
[...]
, nel confermare la circostanza di cui al cap. 6 di prova CP_23 testimoniale formulata dalla , ha dichiarato che “...l'PE RA CP_2 arrivava come uno sparo;
il furgoncino che portava i cavalli voleva spostarsi
a sinistra per superare il veicolo che si era quasi fermato...in quel momento Part ricordo che tutti andavano troppo veloci...ripeto che dopo aver toccato in galleria ( il mio SC , ossia la parte anteriore sinistra dello , ha CP_49
Part colpito tutto il retro dell' e quindi l'ho spinto in avanti, diritto avanti a sé) io ho mantenuto distanza maggiore e solo dopo 300/400 metri circa Part Part dal posto, in galleria , in cui ho urtato l' , si è verificato tutto, ossia l' è stato urtato dalla PE RA che andava veloce. Tutti noi sulla corsia di destra andavamo piuttosto piano dopo il mio piccolo tamponamento, forse
50/60 Km/h anche se non posso essere preciso, mentre sull'altra corsia tutti andavamo ancora forte”. Rispetto alla valenza delle dichiarazione rese nel corso dell'interrogatorio formale occorre rammentare che secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass. Sez.2, Ordinanza n.38626 del 06.12.2021).
Facendo applicazione di tali principi va attribuito valore di confessione, nei limiti sopra indicati, alle dichiarazione rese dal predetto nelle sole parti a sé sfavorevoli e, dunque, laddove ha riferito che “...il furgoncino che portava i cavalli voleva spostarsi a sinistra per superare il veicolo che si era quasi fermato ... in quel momento ricordo che tutti andavano troppo veloci ” derivando da tale affermazione sia che aveva avuto piena contezza dell'esistenza di una situazione di pericolo, quanto meno derivante dal tentativo di tale mezzo di effettuare il sorpasso dell'autotreno che si era quasi fermato, e che anche la sua andatura era veloce. Nel resto le dichiarazioni rese dal sig. in sede di interrogatorio formale CP_23 possono essere fonte di elementi indiziari che il giudicante può fare oggetto del suo libero apprezzamento alla stregua delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso oltre che dalle altre parti. CP_23
A tal riguardo va evidenziato che quest'ultime devono essere ritenute maggiormente attendibili in quanto rese a poco distanza di tempo dal sinistro, prima di qualsiasi riflessione sulle possibili conseguenze giudiziarie delle proprie dichiarazioni. Significativo appare, allora, il fatto che in quella sede il sig. non abbia fatto menzione del piccolo urto CP_23 che sarebbe avvenuto fra il suo mezzo e l'OM 35 all'interno della galleria a seguito del quale i mezzi della corsia di marcia avrebbero proseguito ad andatura ridotta ( circostanza che non trova riscontro in altri elementi) e non abbia fatto alcun riferimento alla asserita moderata velocità di marcia.
6.3) Il contenuto della CT del PM può, infine essere valutato nell'ambito del presente giudizio posto che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, fra le stesse o anche fra altre parti, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse ( Cass. Sez. L -
03/04/2017 n. 8603; Cass. Sez. 1, 07.05.2014 n. 9843).
6.4)Va, quindi, completato il quadro degli elementi probatori da porre a fondamento della decisione derivanti dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalle altre parti coinvolte nel sinistro.
sentito a sommarie informazioni ha riferito che stava Testimone_1 marciando lungo la corsia di marcia della A14 e che mentre transitava all'interno della galleria “Pedaso” aveva notato che un altro mezzo pesante che lo precedeva di qualche centinaia di metri fuori della galleria si spostava in sorpasso. Successivamente si accorgeva che in corsia di marcia c'era un veicolo di colore bianco per cui rallentava immediatamente non potendo spostarsi sulla corsia di sorpasso perché già impegnata.
Avvicinandosi sempre più aveva aumentato l'intensità della frenata poiché la corsia di sorpasso era interessata da un traffico intenso e non poteva deviare sulla stessa. Soltanto una volta giunto a distanza di circa 20 metri dall'autoveicolo bianco, aveva capito che il mezzo era fermo e contemporaneamente aveva sentito un forte urto da dietro causato da un furgone IV che andava ad urtare contro lo spigolo posteriore sinistro del mezzo condotto dal Dopo questo primo urto ne avvertiva subito Tes_1 un altro.
Il sig. conducente dell'IV OM, sempre nell'immediatezza dei CP_12 fatti, ha riferito che mentre marciava lungo la A14 con direzione Ancona all'interno della galleria denominata Pedaso, giunto quasi nei pressi dell'uscita della stessa, aveva notato un autotreno che lo precedeva, nella sua stessa corsia di marcia, che improvvisamente bloccava i freni per cui aveva tentato di arrestare il proprio mezzo e per evitare la collisione aveva sterzato verso sinistra, senza riuscirvi, tanto che aveva tamponato il mezzo che lo precedeva con la parte destra del suo furgone.
A causa dell'urto era stato sbalzato fuori della cabina. Una volta ripresosi aveva avuto modo di vedere che davanti al mezzo pesante che lo precedeva stava fermo un veicolo di colore bianco, tipo pulmino.
Il sig. , conducente della PE RA, nel rendere le Controparte_19 dichiarazioni nell'immediatezza del fatto, ha riferito che al momento del sinistro stava marciando lungo la corsia di sorpasso, che il traffico era intenso e che mentre si accingeva ad uscire dalla galleria Pedaso si accorgeva che “...davanti a me, in corsia di marcia un gruppo di autocarri fermi, frenando bruscamente e alzando del fumo bianco presumibilmente da attrito asfalto-pneumatici, mi facevano rallentare in modo deciso, in quanto notavo traffico fermo davanti al mio veicolo, quando da destra, “corsia di marcia” un autocarro mi tagliava la strada in modo trasversale ed in quel momento non riuscivo ad evitarlo, tamponandolo nella sua parte anteriore;
venivo tamponato da altro veicolo che mi seguiva e ricordo di diversi rumori da collisione tra veicoli”.
Il sig. sempre nell'immediatezza dei fatti, ha riferito che CP_20 trasportato dall'IV OM, sedeva nel posto centrale e al momento del sinistro stava dormendo. Solo a seguito dell'urto si era svegliato ed in quel momento si era trovato “per metà fuori del parabrezza e quindi subito dopo sono svenuto” precisando di non ricordare se al suo fianco dx vi fosse ancora il sig. “ e se l'impatto con il nostro mezzo fosse CP_14 causa di tamponamento autonomo oppure spinto dal mezzo che ci seguiva”.
Fra gli altri soggetti sentiti dagli agenti di PG in sede di spontanee dichiarazioni, il sig. , che al momento del sinistro, alla Testimone_2 guida della auto Toyota, seguiva sulla corsia di sorpasso, ad una velocità di 100/110 km/h ed ad una distanza di 50 m circa l'PE RA, anch'essa impegnata a sorpassare in veicoli in marcia. “Giunto quasi all'uscita della galleria Pedaso, l'atc che viaggiava sulla corsia di marcia e che stava per essere superato dalla PE RA improvvisamente tamponava violentemente lo spigolo posteriore sx di un autotreno che lo precedeva e che lo stesso era in fase di rallentamento. Dopo la collisione l'atc EC
...dopo essersi sollevato in aria con la parte posteriore ricadeva di netto sulla corsia di sorpasso, a questo punto l'PE RA frenava non riuscendo ad evitare di incastrarsi sotto l'atc”. Lo stesso sig. Tes_2 frenava bruscamente per arrestare la propria marcia riuscendovi a pochi cm dalla PE RA ma a sua volta veniva tamponato dall'auto che lo seguiva.
6.5)Nel rapporto degli agenti della Polizia di Stato in data 09.08.2006 oltre alla descrizione dello stato dei luoghi si è proceduto a riportare analiticamente i danni subiti dai vari mezzi coinvolti nel sinistro. In particolare quanto all'autocarro OM 35 tg AN355132 si legge: “ cabina completamente accartocciata con accentuazione la parte destra. Lato anteriore del cassone rientrato. Motore staccato dai punti d'appoggio, organi direzionali e meccanici gravemente compromessi. Parte posteriore laterale destra del cassone, lacerata e divelta in seguito all'urto con
l'autoarticolato condotto da . Spigolo posteriore sinistro del CP_23 pianale abraso, parafango posteriore contorto ( danno causato con l'urto contro la PE RA)”. Quest'ultima risulta invece avere: “ parte anteriore laterale destra schiacciata e lacerata, tetto accartocciato, parabrezza e vetro della portiera anteriore destra, infranti, paraurti anteriore staccato ( urto contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro
OM35)”. L'autotreno SC che seguiva la PE RA risulta aver riportato danni alla “parte spigolare anteriore sinistra della cabina, schiacciata, parabrezza infranto. Rimorchio: gruppo ottico posteriore sinistro rotto, abrasione nella parte sinistra del cassone”. L'autotreno IV RU che precedeva l'autocarro sul quale era trasportato il sig. ha CP_14 riportato danni soltanto sul rimorchio: “barra para incastro piegata, fanalini sinistro rotto, portellone sinistro introflesso, parafango sinistro divelto”.
Si legge altresì nell'informativa redatta dagli agenti della Polizia di Stato che sul manto stradale venivano rilevate tracce di frenata della PE
RA della lunghezza di 30 m che “...posto nel punto di Persona_2 maggiore impatto, rimaneva incastrato fra le restanti lamiere della cabina, privo di vita”.
7.)Plurimi sono stati gli impatti verificatisi nel sinistro per cui è causa.
Il primo va individuato nel tamponamento subito dall'autovettura Matriz
Chevrolet tg CW708BZ, condotta da , da parte della Parte_11
tg GGsk321, alla cui guida si trovava la sig.ra Controparte_53
verificatosi in prossimità del casello di Pedaso Controparte_21 mentre la prima stava rallentando la propria marcia volendo impegnare la corsia di decelerazione per l'uscita dall'autostrada.
Il secondo urto è intervenuto fra la parte anteriore dx dell'autocarro IV
OM 35 e la parte posteriore sinistra dell'autotreno IV RU condotto dal sig. verificatosi allorquando il sig. avvedutosi Tes_1 CP_12 della energica frenata del mezzo che lo precedeva, dopo aver tentato di portarsi sulla corsia di sorpasso senza riuscirvi, anche per il traffico intenso che interessava detta corsia, ha frenato senza poter evitare l'impatto.
Il terzo urto è intervenuto fra l' PE RA e l'autocarro IV OM 35 dopo il tentativo di quest'ultimo di immettersi sulla corsia di sorpasso e l'impossibilità della PE RA di arrestare la propria marcia, nel corso del quale la parte posteriore del predetto OM 35 ( adibito a trasporto di cavalli), sollevatasi in conseguenza dell'impatto contro l'IV RU, al termine di una rotazione di 45° ( così nell'informativa di PG) in senso orario, ricadeva sulla corsia di sorpasso.
Il quarto urto ha riguardato lo spigolo sinistro della cabina dell'autotreno
CA condotto dal sig. e quello posteriore laterale dx CP_23 dell'autocarro OM 35.
Rispetto a quest'ultimo il ct del PM ha evidenziato che tale urto è avvenuto dopo che l'EC OM 35 era ricaduto a terra e che il rimorchio trainato dall'IV RU si era spostato in avanti per 3,9 m. nel tempo di
0,85 s. Inoltre “l'atc CA R164...+ il rimorchio... nell'urto con lo spigolo anteriore frontale sx della cabina contro la parte posteriore frontale- laterale dx della furgonatura dell'atc IV OM 35 ...avanzava fino alla quiete per 2,5 m mentre l'atc IV OM 35 ... subiva, in combinazione dell'avanzamento del rimorchio ...trainato dall'atc. ... CP_54 una rototraslazione oraria in avanti del retrotreno per uno spostamento di
15° oltre a quella determinata dal suo urto eccentrico, per un complessivo angolo di 35+40°...”.
8.) Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte “... la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi
"quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi
"qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01;
Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01)” ( Cass. Sez. 3,
Ordinanza n.6941 del 11.03.2021; v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019).
Si è in particolare affermato: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07)”
( così in motivazione: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15736 del 17.05.2022).
8.1)Gli elementi sopra riportati non consentono di affermare la colpa esclusiva di alcuno dei predetti conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054 , comma 2, c.c., per cui è richiesto non solo la prova dell'avvenuta infrazione del codice della strada e, dunque, della condotta colposa, ma anche la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso.
8.2)Risulta, al contrario, la violazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro di disposizioni del Codice della Strada che hanno assunto efficienza causale nella causazione degli eventi dannosi nei confronti dei danneggiati.
Difatti va in primo luogo rilevato che l'avere la sig.ra fermato CP_21 il pulmino sulla carreggiata di destra dell'autostrada, all'uscita della galleria, per poter constatare i danni conseguenti al piccolo tamponamento della vettura (la cui conducente aveva invece provveduto a liberare la Per_8 sede stradale portando il veicolo nella corsia di emergenza) ha costituito certamente una situazione di grave intralcio e pericolo per la circolazione che ha determinato l'improvviso arresto del TIR condotto dal cui hanno Tes_1 fatto seguito gli ulteriori urti. Si consideri che detta autovettura è rimasta ferma sulla carreggiata per un tempo certamente apprezzabile e superiore a quello strettamente necessario per lo sgombero dell'area tenuto conto di quanto riferito dalla sig.ra circa il fatto di essersi adoperata, Pt_11 una volta scesa dal proprio mezzo, con la conducente dell'autovettura che aveva provocato il tamponamento, per lo scambio delle generalità e che dopo di ciò la predetta era rimasta fuori dal proprio mezzo mentre il suo accompagnatore provvedeva a scattare alcune foto all'autovettura tamponata.
Priva di riscontro risulta, dunque, la versione fornita dalla sig.ra CP_21 nell'immediatezza dei fatti laddove ha affermato che appena scesa dalla vettura un grosso camion era riuscito a fermarsi dietro di lei. Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse in ragione di quanto osservato dalla Contr difesa dell' per il fatto che l'interruzione del traffico sarebbe avvenuta soltanto a seguito del tamponamento da parte dell'IV OM 35 dell'
IV RU e non di quello causato dalla e dalla presenza Per_8 dell'autovettura sulla corsia di marcia atteso che il sinistro che ha visto coinvolto l'OM 35 ha trovato occasione nella manovra eccezionale che il mezzo lo precedeva ha dovuto attuare a causa della situazione del tutto anomala costituita dalla presenza in autostrada di un mezzo fermo sulla carreggiata. A tale condotta non può, però, attribuirsi valenza di causa esclusiva del sinistro o fonte di prevalente responsabilità ( come sostenuto dalla difesa dalla ove si consideri che l'autotreno che CP_55 seguiva l'autovettura e condotto dal sig. è riuscito ad evitare Per_8 Tes_1
l'urto poiché una volta giunto a breve distanza dall'autovettura bianca, che già aveva avvistato sulla corsia, aveva rallentato la propria marcia.
In quel frangente ( “... in contemporanea di ciò...”), e dunque prima di arrestarsi, aveva sentito “... un forte urto da dietro causato da un furgone IV...”.
Il comportamento della predetta automobilista non può, dunque, ritenersi idoneo ad integrare la causa esclusiva del sinistro ( o quella prevalente)
e a costituire prova “indiretta” ("... ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" <così da ultimo, in motivazione, cass. < i>
Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già
Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 654218- 01; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo
2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143,
Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01”) idonea a vincere la presunzione di legge.
Come già osservato risultano configurabili condotte colpose ascrivibili anche agli altri soggetti coinvolti nel sinistro.
Premesso che al sig. va ascritto in primo luogo il mancato CP_12 rispetto della distanza di sicurezza ( circa 21,50 m. secondo il CT del PM), dal mezzo che lo precedeva. Tale violazione lo ha costretto, come dallo stesso dichiarato, a tentare di immettersi nella corsia di sorpasso
(come peraltro evincibile dall'angolazione assunta dal mezzo nell'urto contro l'autotreno che lo precedeva) allorquando già si trovava a distanza ravvicinata rispetto al rimorchio dell'autotreno che lo precedeva, senza, però, riuscirvi a causa della presenza di mezzi sulla corsia di sorpasso ed andando così ad impattare in maniera violenta causando i gravi danni al mezzo, già sopra descritti, in particolare quanto alla cabina di guida e alla parte dx della stessa.
Nella ricostruzione del sinistro assumono, altresì, rilievo le condotte tenute dal sig. , conducente dell'RA, e dal sig. conducente CP_19 CP_23 dell'autotreno SC. Entrambi si sono avveduti della situazione di pericolo esistente dinanzi a loro evidenziata dalla decisa azione frenante dell'autocarro IV Magirus. Basti considerare che il sig. CP_19 appena uscito dalla galleria “Pedaso” aveva notato, davanti a sé, in corsia di marcia un gruppo di autocarri, fermi che, frenando bruscamente, avevano alzato del fumo bianco, presumibilmente da attrito asfalto- penumatici che lo avevano, a suo dire, costretto a rallentare in modo deciso. Trattavasi, evidentemente della situazione determinata dall'autotreno condotto dal e di quello che lo precedeva e che Tes_1 poco prima era riuscito a guadagnare la corsia di sorpasso, e dunque da una situazione del tutto anomala, ancor più in ragione della mancata visualizzazione del tratto antistante e comprensione della ragione di tale condotta, che lo avrebbe dovuto indurre da subito a rallentare la propria marcia.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al sig. che alla CP_23 guida dell'autotreno SC viaggiava sulla corsia di marcia seguendo il furgone EC OM 35, il quale ha dichiarato di aver visto, una volta giunto all'uscita della galleria, uno dei due autotreni che lo procedeva impegnare la corsia di sorpasso e l'altro rallentare fino a fermarsi.
E' lo stesso sig. che nell'immediatezza dei fatti ha poi CP_19 riconosciuto che in quel frangente l'autocarro che si trovava sulla corsia di marcia gli aveva tagliato la strada in modo trasversale e che non riuscendo ad evitarlo lo aveva tamponato nella sua parte anteriore.
Tali dichiarazioni trovano supporto in quelle del teste , che Tes_2 seguiva sulla corsia di sorpasso, a distanza di 50 m, l'autovettura PE
RA, e che ha riferito di aver notato che l'autotreno IV RU si trovava in fase di rallentamento, che l'autocarro OM35 - che stava per essere superato dall'PE RA - aveva improvvisamente tamponato sullo spigolo posteriore dx l'autotreno che lo precedeva e, dopo essersi sollevato con la parte posteriore, era ricaduto sulla corsia di sorpasso per cui l'PE, pur frenando, si era incastrata sotto l'IV OM 35, sì da doversi escludere la diversa ricostruzione prospettata in atti secondo cui l'PE
RA dovrebbe essere mandata esente da qualsiasi responsabilità per essere l'impatto stato determinato dalla mera caduta su di sé della parte Par posteriore dell'IV OM .
Rispetto alla posizione sei soggetti sopra indicati va al contempo valutato l'elemento della velocità posto che entrambi i mezzi dagli stessi condotti sono sopraggiunti certamente a velocità sostenuta o, comunque, non adeguata alla situazione determinata dalla percepita o comunque percepibile situazione di pericolo. Difatti secondo la ricostruzione operata dal CT del PM, l'PE RA, considerate le tracce di frenata ( 25 ante urto e
5 post urto), le ingenti deformazioni strutturali del vano motore, dei lamierati della sua fiancata laterale dx e di quelli del montante dx dell'abitacolo oltre che di quelli riguardanti lo spigolo posteriore sx dell'autocarro EC OM 35, dell'incuneamento a sx e del conseguente sollevamento sulle ruote di dx di 2/3 del peso dello stesso autocarro, stava marciando ad “una velocità di provenienza contenuta fra i 135 e i
140 Km/h”. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dal predetto tecnico
“... alla velocità massima consentita dall'art. 142 C.d.S sulle autostrade di 130 km/h , può affermarsi che il tempo per giungere nella zona di collisione, urto U, sarebbe stato di 1,39 s che avrebbe consentito all'atc
EC OM 35, tg AN 355132 di completare l'immissione nella corsia di sorpasso o comunque non ci sarebbe stata la spinta rientrante che lo ha portato all'urto contro lo spigolo posteriore del rimorchio ...”. Tale dato supporta la valenza della dichiarazioni rese sul punto dal sig.
[...]
nella parte in cui ha affermato che tutti stavano marciando a Tes_3 velocità elevata.
Inoltre, come già rilevato dal primo giudice, il perito ha determinato in circa
120/121 km/h la velocità dell'automobile nell'istante dell'impatto con lo spigolo posteriore laterale sinistro dell'IV OM 35 in fase di immissione sì da doversi ragionevolmente desumere che il sig. non abbia attuato CP_19 alcun rallentamento nel momento in cui lo stesso si è avveduto o avrebbe potuto avvedersi, usando l'ordinaria prudenza, della situazione di pericolo esistente sul tratto autostradale percorso provvedendo a tale manovra solo nell'istante in cui l'OM 35 ha tentato la manovra di immissione sulla corsia di sorpasso.
Né tali dati consentono di addivenire ad un diverso convincimento in ordine alla velocità di marcia sulla base della dichiarazione resa dal teste (che seguiva la PE RA) in ordine al fatto che egli Tes_2 stava marciando ad una velocità di 100/110 km/h tanto più considerando che l'PE RA ha lasciato sul manto stradale una traccia di frenata di 30
m senza essere riuscita ad arrestare la sua marcia ed andando ad impattare con la violenza evidenziata dai danni riportati. Anche la condotta tenuta da risulta essere stata CP_23 imprudente poiché, trovatosi a ridosso dell'IV OM 35, ha ridotto - secondo quanto accertato dal CT del PM - sino a circa a circa 23,50 m. la distanza dall'autocarro.
Rispetto alla riconosciuta concorrente responsabilità di e del CP_23 sig. nessun rilievo può essere attribuito alla Controparte_19 pronuncia adottata, nei confronti del primo, dal GUP presso il Tribunale di Fermo con sentenza n. 28/2010 di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto per il reato di cui agli artt. 110 e 589, c. 1 e 2 c.p., proprio perché, come riconosciuto dallo stessa difesa della compagnia assicuratrice, tale pronuncia non risulta produttiva di effetti nel presente giudizio atteso il diverso regime probatorio previsto nel diverso processo civile in cui l'affermazione di responsabilità può essere correlata anche alle presunzioni di legge.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al rilevato mancato riconoscimento di responsabilità penale nei confronti del sig.
[...]
. CP_19
Da ultimo va precisato che la discussione riguardante quanto riferito dal sig. rispetto al secondo colpo percepito subito dopo essere Tes_1 stato tamponato e, in particolare rispetto alla riconducibilità di tale fragore all'urto con la PE RA o con lo assume scarso rilievo ove si CP_49 consideri quanto già evidenziato in ordine ai diversi urti sulla base della gravità dei danni riportati dai mezzi in relazione a ciascuno di essi, ivi compreso l'urto suddetto.
Va, dunque, ribadito quanto già ritenuto dal primo giudice in ordine alla violazione da parte della sig.ra degli artt. 140 ( costituendo un CP_21 pericolo o un intralcio per gli utenti della strada) e 176 c. 5 ( divieto di sosta sulle carreggiate autostradali) del C.d.s.; del sig. degli artt. CP_12
140, 148 ( tentando un sorpasso in assenza delle circostanze previste per l'esecuzione in sicurezza dello stesso) e 149 ( violazione delle distanze di sicurezza tra i veicoli) del C.d.S; del sig. degli artt. 149 e Testimone_3
140 del Cd.s.; del sig. degli artt. 140 e 141 C.d.s. Controparte_19
Pienamente condivisibile risulta, quindi, quanto affermato dal giudice di primo grado laddove si legge nella gravata sentenza: “Ciò premesso con riferimento alla dinamica del sinistro, si ritiene accertata la concorrenza delle condotte dei su citati soggetti nella causazione dell'evento. Inoltre, nessuno dei conducenti ha provato la responsabilità esclusiva dell'altro né il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente. In base a tali considerazioni, consegue che Controparte_21 CP_12
e devono ritenersi
[...] CP_23 Controparte_19 responsabili in pari misura del sinistro occorso. Parimenti, in mancanza dell'assolvimento della prova liberatoria circa l'incidenza causale delle condotte
e gli esiti del tamponamento, vale a dire, il decesso di e le Persona_2 lesioni riportate da e dagli altri trasportati e del conducente CP_20
, le stesse devono considerarsi effetto delle condotte Controparte_19 delle succitate parti...”.
A tal ultimo riguardo va, difatti, rilevato che a fronte dell'accertamento circa la sussistenza di plurimi impatti contro l'IV OM 35 sul quale era trasportato il sig. fra lo stesso e l'IV MGIRIUS, quindi con l'PE CP_14
RA e poi con l'autotreno SC, si è in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, il diverso apporto causale rispetto al danno verificatosi avendo anche i successivi urti determinato uno spostamento dell'IV OM ed ulteriori danni e compressione della cabina ove si trovavano i viaggiatori di cui non è possibile conoscere l'efficienza causale sulle lesioni cagionate ai danneggiati, in particolare tenuto conto del fatto che la posizione conosciuta del corpo del sig.
risulta soltanto quella rilevata al momento dell'intervento dei CP_14 soccorritori allorché i mezzi avevano assunto la posizione di quiete si da non potersi distinguere l'incidenza dei vari urti sul corpo medesimo e sulla gravità delle lesioni riportate e che hanno poi comportato il decesso del trasportato.
In particolare quanto all'urto fra l'IV OM 35 e l'PE RA non appare condivisibile quanto affermato dalla difesa secondo cui il fatto che l'OM35 si sia sollevato nella sua parte posteriore e sia poi ricaduto sulla
PE RA non avrebbe potuto determinare né le lesioni mortali, né quelle permanenti dei due trasportati, né l'aggravamento delle stesse non risultando a tal fine dirimente la modalità dell'urto, ovvero se l'PE abbia direttamente urtato l'OM 35 o se sia ricaduta sull'autocarro, dovendosi attribuire rilievo agli aspetti di colpa già rilevati, che vanno qui richiamati, rimanendo comunque incerta l'incidenza di tale impatto sulle specifiche lesioni cagionate ai danneggiati e, in particolare, sulla loro incidenza rispetto all'evento morte subito dal sig. CP_14
Occorre poi rammentare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ”La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
(nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa)” ( Cass. sez. 6, Ordinanza n. 3764 del
12.02.2021).
Nessun rilievo può poi attribuirsi alle argomentazioni svolte con riferimento alla qualificazione o meno del sinistro quale tamponamento posto che gli urti si sono verificati tutti allorquando i mezzi si trovavano in movimento considerato che in tema la Suprema Corte ha affermato: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art.
2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Le svolte argomentazioni comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale proposto dalla e di quelli incidentali Parte_1 nelle parti relative al punto di responsabilità, assorbite le ulteriori deduzioni ed eccezioni delle parti e le domande di restituzione.
9.) Va, quindi, esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale della dovendo ritenersi inammissibili le analoghe Controparte_2
Cont richieste avanzate dall' in mancanza di appello incidentale, e da
[...]
con atto successivo all'atto di appello. Parte_1
Con il motivo in esame la ha dedotto Parte_3
l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 140, comma 4 cod. ass., per aver esonerato la (oggi dal CP_26 Controparte_1 pagamento degli interessi compensativi omettendo di considerare la data di deposito del libretto vincolato. Il tribunale, dopo aver riconosciuto in favore dei danneggiati “...Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995
n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass.
16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1° marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997)” ha stabilito che “...alla corresponsione dei soli interessi non concorre la
stante l'avvenuto deposito dell'intero massimale, nel Controparte_38 corso del giudizio e del conseguente effetto liberatorio di cui al comma 4 dell'art. 140 cod. ass.”.
Osserva al riguardo la difesa della che Controparte_2 avendo l' provveduto al predetto deposito soltanto Controparte_43 all'udienza del 28.5.2013 (a quasi 7 anni dalla data del sinistro così come riconosciuto in sentenza), l'effetto liberatorio previsto dall'art. 140 Cod.
Ass. ha avuto luogo soltanto a decorrere da tale data essendo dispensata ex lege dal pagamento del lucro cessante soltanto per il tempo successivo al deposito del massimale non potendo la disposizione normativa operare retroattivamente.
Di contro la difesa dell' premesso di essersi liberata di Controparte_1 ogni obbligazione risarcitoria avendo versato il massimale, osserva che la doglianza circa la mancata condanna a pagare gli interessi maturati dal fatto al versamento del massimale non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di un danno da lucro cessante, può essere preteso solo dai danneggiati che non hanno, invece, proposto appello sul punto. Contr Ha, quindi, evidenziato che ognuna delle tre compagnie Parte_3
e ha provveduto a versare in favore dei danneggiati il
[...] Pt_1 quantum liquidato dal tribunale secondo la quota su ciascuna di essa gravante, con i relativi interessi, per cui nessuna delle tre potrebbe pretendere da il rimborso di somme che non ha versato se Controparte_1 non incorrendo in un indebito arricchimento.
La statuizione del primo giudice riguardante i riconoscimento degli interessi compensativi sul credito liquidato in favore dei danneggiati e la condanna in solido dei conducenti, dei proprietari e delle compagnie di assicurazione, per pari quota, al pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno legittima i danneggiati a richiedere l'importo loro liquidato nei confronti di ciascun obbligato in solido, per pari quota nei rapporti interni, anche quanto alla componente relativa agli interessi.
Deve, dunque, escludersi che la dedotta violazione del disposto di cui all'art. 140 Cod. Ass. possa essere fatta valere soltanto dai danneggiati non risultando gli stessi titolari di alcun interesse al riguardo potendo esigere l'intero importo da ciascun coobbligato.
Appare, dunque, evidente che la statuizione di cui alla gravata sentenza possa assumere rilievo nei rapporti interni fra i soggetti coobbligati sì da potersi riconoscere l'interesse in capo alla parte istante ad estendere l'obbligo riguardante gli interessi compensativi anche alla Controparte_1 soltanto in relazione all'azione di regresso.
La difesa dell' ha evidenziato la mancata proposizione da Controparte_1 parte della di siffatta domanda avendo Parte_3 concluso per la riforma della sentenza appellata, con esclusione di ogni responsabilità del e quindi di e, di conseguenza, della CP_23 CP_13 stessa compagnia assicurativa, e per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dei predetti e condanna degli attori, ciascuno per gli importi di relativa competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del giudizio, a restituire in favore in favore del predetta compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37,
o della diversa somma accertata nel corso di causa.
L'azione di regresso presuppone il vincolo di solidarietà e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi mentre la domanda svolta dalla
[...]
si fonda sulla prospettazione della esclusione di Parte_3 qualsiasi responsabilità del conducente e quindi del proprietario, proprio assicurato, e della solidarietà fra gli altri soggetti che risulteranno obbligati al risarcimento tanto che la domanda contiene anche la richiesta di restituzione dell'intera somma versata.
La mancata proposizione dell'azione di rivalsa o di regresso esclude, dunque, l'interesse rispetto al motivo in esame circa la decorrenza degli effetti del deposito del massimale.
Il motivo va, dunque, rigettato.
10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia in favore di e di Controparte_6 CP_25 Controparte_8
, e , vanno poste a carico CP_9 CP_10 CP_11 [...]
e Controparte_13 CP_23 Controparte_2
di e l' della
[...] Controparte_19 Parte_1
e la Controparte_14 Controparte_12
in solido fra loro sulla base del principio della Controparte_43 soccombenza;
vanno invece compensate fra , CP_22 [...]
e l' e gli appellati, CP_21 Controparte_57 CP_6
e di , e
[...] CP_25 Controparte_8 CP_9 CP_10
Contr
, risultando i primi non costituiti ed avendo l' CP_11 sostanzialmente chiesto la conferma della gravata sentenza;
vanno Contr altresì compensate le spese del grado fra la e l' in Controparte_1 ragione della reciproca soccombenza atteso il rigetto dell'appello incidentale svolto dalla prima e stante l'inammissibilità della domanda proposta dalla seconda e fra l' e la Controparte_1 Controparte_2 atteso il minimo rilievo del mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto in relazione al disposto di cui all'art. 140 Cod.Ass.
Nulla per le spese quanto alle altre parti non costituite.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 quanto all'appellante principale e degli appellanti in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei Parte_13 confronti di Controparte_1 Controparte_2
di , di e
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_7
di ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , di di
[...] CP_11 Controparte_12 [...]
di Controparte_13 Controparte_14 dell' , , di CP_15 Controparte_15 CP_16
e , di di CP_17 Controparte_18 Controparte_19
di , e di CP_20 Controparte_21 CP_22
, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.225/2020 CP_23 pubblicata in data 13.06.2020, rigettati l'appello principale e quelli incidentali, conferma la gravata sentenza.
Condanna e Controparte_58 CP_23 [...]
e Controparte_2 Controparte_19 Parte_1
e Controparte_14 Controparte_12
in solido fra loro, a rifondere le spese del Controparte_43 grado in favore di e di Controparte_6 CP_25 Controparte_8
, e , liquidate, quanto ad CP_9 CP_10 CP_11
e in Euro 4.500.00 per la fase di studio, Euro Controparte_6 CP_25
2.800,00 per la fase introduttiva, Euro 6.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto a di , Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00 per CP_11 la fase introduttiva, Euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara compensate le spese di lite del grado fra , CP_22 [...]
e l' e gli appellati, CP_21 Controparte_57 CP_6
e di , e
[...] CP_25 Controparte_8 CP_9 CP_10
Contr ; fra la e l' e fra l' e CP_11 Controparte_1 Controparte_1 la Controparte_2
Nulla per le spese quanto alle altre parti non costituite.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 quanto all'appellante principale e agli appellanti in via incidentale.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 16/2021 RG
promosso da:
c.f. - p.iva , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Paolo Liberati del
Foro di Roma, c.f. , ed elettivamente domiciliata con lo CodiceFiscale_1 stesso, presso e nel di lui studio sito in 00136 Roma alla Via San Tommaso
d'Aquino n. 47
- appellante-
nei confronti di
(C.F. – ) in persona Controparte_1 P.IVA_3 PartitaIVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to Rodolfo
Berti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona C.so Garibaldi
n.119
-appellata ed appellante incidentale-
e di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_5 procuratore speciale, Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
LM OR, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Egidi sito in Ancona via Barillari n.37
-appellata ed appellante incidentale-
di
, in persona del suo procuratore Controparte_4 [...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariano Franchi e Oliviero CP_5
Franchi, sia unitamente che disgiuntamente, e con loro elettivamente domiciliato presso il loro studio in Fermo P. le Azzolino n.18
- appellata di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_6 C.F._2 Controparte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Cesoni e C.F._3 dall'Avv. Barbara Vecchioli, unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Montegiorgio
(FM), Viale Ugolino n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Cesoni;
- appellati-
di
), Controparte_8 C.F._4 Controparte_9
), ) e C.F._5 CP_10 C.F._6 CP_11
( ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._7
AL SA e LA EL unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati presso e nel loro Studio sito a Fermo (FM) al P.le
Azzolino n. 18
- appellati –
di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_12 C.F._8 difeso, dall'Avv. Igor Giostra del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato in
Ancona, Piazza Stamira, 13, presso lo studio dell'Avv. Giordano Gagliardini
- appellato –
di
(C.F. ) Controparte_13 P.IVA_6
- appellato contumace –
di
(C.F. ) Controparte_14 P.IVA_7
- appellato contumace – di
Controparte_15
- appellato contumace–
di
(C.F. (C.F. CP_16 C.F._9 CP_17
), (C.F. ) C.F._10 Controparte_18 C.F._11
- appellati contumace –
di
(C.F. , Controparte_19 C.F._12
- appellato contumace –
di
(C.F. ) CP_20 C.F._13
- appellato contumace-
di
(C.F. , Controparte_21 C.F._14 CP_22
(C.F. ), (C.F. ) C.F._15 CP_23 C.F._16
- appellati già contumaci in primo grado –
CONCLUSIONI -Il procuratore dell'appellante conclude Parte_1 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello avverso la sentenza n. 225/2020, resa inter partes in data 10-13 giugno 2020 dalla Dott.ssa Mariannunziata Taverna in funzione di Giudice Monocratico del
Tribunale Ordinario di Fermo, notificata a cura della competente cancelleria in data 13 giugno 2020, a definizione del giudizio rubricato con il num di R.G.
1763/2010 (giudizi riuniti r.g. 1763/2010 – 1782/2010 - 2020/2010) previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio nel merito in via principale
: A) dare atto della correttezza della CT espletata nel giudizio civile di primo grado perché del tutto logica, conseguenziale e ben motivata circa la mancata contribuzione del veicolo OPEL ASTRA SW tg. BC622KE nella causazione dell'evento lesivo cui sono state conseguenze la morte del Sig. Persona_1
e le lesioni del Sig. ; ove così non fosse si chiede rinnovarsi CT CP_20 con particolare attenzione alla contribuzione del veicolo OPEL ASTRA SW tg.
BC622KE nella causazione dell'evento lesivo cui sono state conseguenze la morte del Sig. e le lesioni del Sig. ; B) per tutte le Persona_2 CP_20 ragioni in narrativa indicate, accogliere il presente appello in riforma dell'impugnata sentenza con provvedimento ordinatorio nei confronti di
[...]
, e Controparte_24 Controparte_1 [...]
, ciascuna compagnia per la propria quota di Controparte_2 competenza, di restituzione in favore di somme Parte_2 già versate in favore dei percipienti;
in via istruttoria : come sopra cennato, ove occorra, si richiede che l'Ecc.ma Corte adìta ammetta una rinnovazione di
CT. Con ogni altra conseguenza di legge anche in ordine alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara fin da ora antistatario”.
-La ha concluso chiedendo: “Piaccia Parte_3 all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata, in via principale: in integrale riforma della sentenza appellata, accertare l'assenza di responsabilità del Sig. ed della società CP_23
e, di conseguenza, della Controparte_13 Parte_3 nella causazione degli eventi lesivi per cui è causa, per le ragioni
[...] esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda da chiunque proposta contro i medesimi, con condanna a carico dei SI.ri , Controparte_6
, , , CP_25 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ciascuno per gli importi di relativa CP_11 CP_20 competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del presente giudizio, a restituire in favore della predetta Compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37, o della diversa somma accertata nel corso di causa;
in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di conferma, integrale o parziale, della decisione di primo grado in punto di an debeatur, in parziale riforma della sentenza impugnata, esplicitato l'obbligo della di concorrere con le altre Compagnie CP_26 coinvolte alla corresponsione degli interessi compensativi maturati dai danneggiati dalla data del sinistro a quella del deposito del massimale, condannare la (già a Controparte_27 Controparte_28 ristorare la di quanto indebitamente pagato Parte_3
a suo posto a titolo di lucro cessante sulle somme anno per anno rivalutate dall'11.6.2006 al 28.5.2013; in via istruttoria: disporre il rinnovo della CT cinematica, se del caso, previa dichiarazione di nullità di quella a firma dell'Ing.
ed ammettere le prove testimoniali richieste dalla scrivente difesa Per_3 nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
-Il procuratore della , Controparte_29 Controparte_30
(C.F. ), ora , conclude chiedendo: “Piaccia P.IVA_8 Controparte_1 all'Ill.ma intestata Corte, in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la improcedibilità per violazione del litisconsorzio necessario ed art. 144 Cod.
Ass., dell'appello incidentale promosso da , nonché la estinzione CP_2 del giudizio, per vizio rilevabile d'ufficio ex art. 307 ultimo comma cpc, per
l'omessa notifica della riassunzione ai soggetti succeduti alla estinta soc.
[...]
; Controparte_31 dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso da , Parte_4 per omessa riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43 L.F. con la conseguente estinzione dell'intero giudizio;
in ogni caso respingere, per carenza di impugnazione e comunque per novità, la domanda promossa da ancorché adesiva all'impugnazione incidentale di Pt_1
, della sentenza in punto all'esenzione di dalla CP_2 Controparte_1 corresponsione degli interessi compensativi, oltre che per infondatezza nel merito e carenza di interesse;
respingersi ex art. 342 cpc ogni domanda proposta da con la comparsa CP_4 di risposta del 27/09/2021 perché non oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado, dichiarando comunque inammissibile, perché domanda nuova e tardiva, l'impugnazione adesiva a quella promossa da sollevata CP_2 con la comparsa per resistere agli appelli incidentali datata 25/08/2022, della sentenza in punto all'esenzione di dalla corresponsione Controparte_1 degli interessi compensativi, oltre che per infondatezza nel merito e carenza di interesse.
Nel merito si riportano qui di seguito le conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale: Piaccia alla intestata Corte di
Appello di Ancona, respingere l'impugnazione principale così come proposta da
nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo del Parte_1
13/6/20 n. 225 essendo infondata in fatto ed in diritto, e quella incidentale promossa da per la riforma della stessa Parte_3 sentenza in punto a responsabilità, per inammissibilità, costituendo domanda nuova quella della restituzione da parte degli attori delle somme risarcitorie versate loro da , e per carenza di interesse in punto alla asserita CP_2 errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal CP_1 pagamento degli interessi compensativi per carenza di interesse. In accoglimento dell'appello incidentale da promosso con il presente CP_1 atto, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte in cui ha determinato la corresponsabilità della e di Controparte_21
Contr
e quindi di che garantiva la circolazione del veicolo CP_32 rispettivamente dalla prima condotto e di proprietà del secondo, nella stessa misura percentuale degli altri tre protagonisti omettendo invece di concretamente considerare che l'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 I co cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, dovesse essere addebitata nella prevalente misura, quantomeno del 50% se non esclusiva, o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, stabilendo pertanto che rimborsi ad per quanto di Controparte_33 CP_1 ragione, quella parte di risarcimento in più versato agli attori danneggiati rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in proporzione al concorso di responsabilità da porre a suo carico in misura minore di quanto stabilito in sentenza;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20 nella parte in cui, pur esonerando in forza dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. CP_1 compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori. Disporsi in ogni caso la liberazione e restituzione del libretto Banca Sai-Unipol Banca recante il n. 00100450203.
Respingersi altresì ogni altra domanda, da chiunque proposta nei confronti di
, il tutto con liquidazione delle spese e competenze Controparte_1 professionali oltre 15% Rimb. Forf. Spese Generali, CPA e Iva come per legge.
-Il procuratore dell'appellata conclude Controparte_4 chiedendo: “Piaccia all'On. Corte di Appello delle Marche, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare: 1) accertare e dichiarare improcedibile l'appello incidentale della per mancata e/o irregolare notifica della Controparte_34 riassunzione a seguito di interruzione nei confronti degli ex soci della
[...] dichiarata fallita, stante la cancellazione della suddetta Parte_5 società dal Registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento e, per
l'effetto, dichiararne l'estinzione; con vittoria di spese di lite;
2) per l'effetto dichiarare improcedibile anche l'appello principale della e Parte_4 quello incidentale della , questi anche per la mancata Controparte_1 autonoma riassunzione del giudizio di appello interrotto;
con vittoria di spese di lite;
3) in via del tutto subordinata e di merito: previa riproposizione ex art.
346 c.p.c. di tutte le domande, eccezioni e richieste istruttorie non accolte in primo grado e quindi previa ammissione di prova testimoniale– sulla quale non
è stato provveduto in prime cure – ritualmente richiesta da questa difesa con la seconda memoria ex art.183 co.VI c.p.c. e con le conclusioni finali indicando vari testi, in particolare il teste , respingere l'appello della Testimone_1 relativo al capo dell'impugnazione della Parte_6 sentenza teso alla riforma della distribuzione delle responsabilità civile delle quattro Compagnie condannate in primo grado, in quanto infondato in fatto ed in diritto, aderendo invece implicitamente al motivo di appello della stessa
[...] circa l'errata attribuzione a carico delle altre tre Parte_6
Compagnie soccombenti dell'onere degli interessi compensativi sulla quota netta riconosciuta come dovuta dalla per il periodo dal 2006, data CP_1 dell'incidente al 2013, data della messa a disposizione del massimale di polizza;
respingere comunque nel merito l'appello principale proposto dalla
e quello incidentale della in quanto infondati in Parte_4 CP_1 fatto ed in diritto .Con vittoria di spese di lite del grado di appello.”.
-Il procuratore degli appellati e conclude Controparte_6 CP_25 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: - in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc, non essendo stata notificata da Parte_4
l'impugnazione principale nei confronti dei contraddittori necessari,
[...]
, , CP_21 CP_22 Controparte_35
, con ogni conseguente provvedimento;
- sempre nel rito, CP_23 accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, il difetto di notifica dall'atto di riassunzione e quindi la mancata integrazione del contraddittorio da parte della nei confronti della società Parte_3 [...]
(ad oggi cancellata) nel termine Controparte_35 perentorio all'uopo concesso, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_4 fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 225 del
13.06.2020 del Tribunale di Fermo;
- sempre nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque infondati in fatto ed in diritto,
l'appello incidentale proposto da e Parte_3
l'appello incidentale subordinato e condizionato proposto da e CP_1 confermare, in tutti i casi, integralmente la sentenza n. 225 del 13.06.2020 del
Tribunale di Fermo;
- rigettare tutte le avverse eccezioni e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, si reitera ogni contestazione in merito alle produzioni avversarie e si chiede il rigetto delle richieste istruttorie delle controparti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
-Il procuratore degli appellati Controparte_8 Controparte_9
, , conclude come da note
[...] CP_10 CP_11 di trattazione depositate telematicamente in data 13.02.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, contrariis rejectis: in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, la mancata integrazione del contraddittorio per difetto di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto da parte di
e di nei confronti del Parte_4 Parte_3 socio della cancellata ed estinta , Controparte_35 litisconsorte necessario, nel termine perentorio dell'01.02.2023, fissato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona con il Decreto del 2-3/11/2022, con ogni conseguente provvedimento;
nel merito: rigettare l'appello proposto da
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare Parte_4 integralmente la sentenza n. 225 del 13.06.2021 del Tribunale di Fermo;
sempre nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque infondati in fatto ed in diritto l'appello incidentale proposto da
[...]
e l'appello incidentale subordinato e condizionato Parte_3 proposto da e confermare, in tutti i casi, integralmente la CP_1
Sentenza n. 225 del 13.06.2021 del Tribunale di Fermo;
rigettare tutte le avverse eccezioni e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, si reitera ogni contestazione avverso le produzioni avversarie e si insiste nel rigetto delle richieste istruttorie delle controparti. in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”. -Il procuratore dell'appellato conclude come da Controparte_12 note di trattazione depositate telematicamente in data 13.02.2024 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni cui alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva depositata il 21.09.2023 :” Piaccia alla intestata Corte di Appello di
Ancona, respingere l'impugnazione principale così come proposta da
[...]
nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo del Parte_1
13/6/20 n. 225 essendo infondata in fatto ed in diritto, e quella incidentale promossa da per la riforma della stessa Parte_3 sentenza in punto a responsabilità, per inammissibilità, costituendo domanda nuova quella della restituzione da parte degli attori delle somme risarcitorie versate loro da , e per carenza di interesse in punto alla asserita CP_2 errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal CP_1 pagamento degli interessi compensativi per carenza di interesse.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare la CP_1 sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte in cui ha determinato la corresponsabilità della e di e quindi Controparte_21 CP_32
Contr di che garantiva la circolazione del veicolo rispettivamente dalla prima condotto e di proprietà del secondo, nella stessa misura percentuale degli altri tre protagonisti omettendo invece di concretamente considerare che l'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 I co cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, dovesse essere addebitata nella prevalente misura, quantomeno del 50% se non esclusiva, o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, stabilendo pertanto che rimborsi Controparte_33 ad per quanto di ragione, quella parte di risarcimento in più versato CP_1 agli attori danneggiati rispetto a quanto avrebbe dovuto versare in proporzione al concorso di responsabilità da porre a suo carico in misura minore di quanto stabilito in sentenza;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20 nella parte in cui, pur esonerando in forza dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli CP_1 interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori. In via subordinata, nel merito,
Voglia la Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza n. 225 del
13.6.2020 del Tribunale di Fermo. In via ulteriormente subordinata, nel caso di reformatio in peius della sentenza di primo grado si chiede alla Corte di voler contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza considerata la presunta responsabilità del accertata nella sentenza di primo grado e CP_36 dell'entità dei danni subiti dai danneggiati. Vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio”
Oggetto: risarcimento danni
FATTI DI CAUSA
La Sig.ra moglie convivente del defunto , in Controparte_6 Persona_2 proprio e quale madre del figlio minore conveniva in giudizio CP_25 dinanzi al Tribunale di Fermo (giudizio n.r.g. 1763.2010) , CP_22
la Controparte_21 Controparte_37 [...]
la Controparte_14 Controparte_12 [...]
la Controparte_38 Controparte_13 [...]
la , , CP_23 Controparte_2 Controparte_19 [...]
al fine di accertare la responsabilità concorsuale dei Parte_1 signori Controparte_21 Controparte_12 CP_23
, in ordine al sinistro verificatosi in data 11.06.2006, Controparte_19 alle ore 16.20 circa, sull'autostrada A 14, all'altezza del Km 288+300 della carreggiata nord, in territorio extraurbano del Comune di Pedaso, in cui aveva perso la vita il proprio congiunto terzo trasportato a Persona_2 bordo dell'autocarro IV OM 35 (tg AN355132), di proprietà della
[...]
assicurato con la (polizza Controparte_14 CP_26
n.102256323), condotto da e di ottenere la Controparte_12 condanna, in solido, di tutti i convenuti, ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti.
Con distinto atto di citazione i sig.ri Controparte_8 Controparte_9
e rispettivamente padre, madre, fratello e CP_10 CP_11 sorella del predetto convenivano in giudizio dinanzi al Persona_2 Tribunale di Fermo ( giudizio n.r.g. 1782.2010), i sig.ri , CP_22
Controparte_21 Controparte_24 [...]
, Controparte_14 Controparte_12 [...]
Controparte_38 Controparte_13 CP_23 [...]
, , Controparte_2 Controparte_19 Parte_1 chiedendo accertare la responsabilità concorsuale dei signori
[...]
CP_21 Controparte_12 CP_23 Controparte_19
nella causazione del sinistro de quo e la corresponsione, in solido tra
[...] loro e ciascuno in misura proporzionale al grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti .
Con separato atto di citazione il sig.ri quale terzo trasportato CP_20 insieme al defunto sul medesimo veicolo IV OM 35 tg. Persona_2
AN355132 coinvolto nel sinistro dell'11.06.2006, evocava in giudizio la Controparte_12 Controparte_38 dinanzi al Tribunale di Fermo Controparte_14
(procedimento rubricato al n.2020.2010) chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attore, di tutti i danni subiti. Disposta la riunione al procedimento n. R.G. 1763/2010 di quelli aventi nn.
R.G. 1782/2010 e 2202/2010, il Tribunale di Fermo, con sentenza non
225/2020, emessa in data 10.06.2020 e pubblicata in data 13.06.2020, accoglieva le domande risarcitorie avanzate dagli attori così pronunciando:
“in accoglimento delle domande svolte da Controparte_6 Controparte_8
e Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_20
Contr condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_39 CP_23 Pt_3 [...]
e la la Parte_3 Controparte_19 Parte_4
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
, in solido fra loro, per pari quota, detratti Controparte_40 gli importi già corrisposti a titolo di acconto e provvisionali al pagamento in favore di della somma di euro 482.830,79 a titolo di Controparte_6 risarcimento del danno non patrimoniale, euro 4.000,00 a titolo di spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di CP_25 della somma di euro 482.830,79 oltre interessi e rivalutazione come
[...] in parte motiva;
di la somma di euro 283.382,00 oltre interessi Controparte_8
e rivalutazione come in parte motiva;
di la somma Controparte_9 di euro 287.899,50 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di
e della somma di euro 100.720,00 CP_10 CP_11 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
di CP_20
della somma di euro 106.747,80, oltre interessi e rivalutazione come
[...] in parte motiva;
in accoglimento della domanda proposta da
[...]
e , condanna , CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_22
Contr
, la , Controparte_21 Controparte_4 [...]
e la la CP_19 Parte_4 Controparte_14
e la
[...] Controparte_12 Controparte_41
in solido fra loro, per pari quota, detratti gli importi già
[...] corrisposti a titolo di acconto e provvisionale, al pagamento in favore di
della somma di euro 21.172,87 oltre rivalutazione e Controparte_16 interessi come in parte motiva;
di della somma di euro 294.00 CP_17 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
di Controparte_18 della somma di euro 1.249,50, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in accoglimento della domanda svolta dall' e da CP_15 Controparte_19
, condanna , , la
[...] CP_22 Controparte_21 [...]
, la , Controparte_4 Controparte_14 CP_12
e la , tutti in solido tra loro e
[...] Controparte_40 per pari quota, al pagamento nei confronti dell' della somma di euro CP_15
1.821,00 oltre rivalutazione ed interessi, calcolati sulla somma progressivamente rivalutata annualmente, dal 16.05.2007 sino al soddisfo;
di
della somma di euro 489,57 oltre rivalutazione ed Controparte_19 interessi come in parte motiva;
- dispone lo svincolo in favore della delle somme Controparte_38 eventualmente residue sul libretto di deposito Banca SAI Spa filiale di Torino n.
00100450203/6;
- pone definitivamente a carico di , , CP_22 Controparte_21
, e Controparte_4 Controparte_13 CP_23
e Parte_7 Controparte_19 Parte_4
e Controparte_14 Controparte_12 [...]
, in solido tra loro e pro quota nei rapporti Controparte_40 interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separati provvedimenti;
, , la Controparte_42 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a le spese del presente Controparte_40 Controparte_6 giudizio che liquida nella somma di € 36.145,20 per compensi, di cui €
5.865,10 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 Pt_3 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a Controparte_40 Controparte_8 Controparte_9
e complessivamente la somma di
[...] CP_10 CP_11 euro € 25.022,79 per compensi, € 6.219,20 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, la e la
[...] Controparte_13 CP_23 [...]
e la la Parte_7 Controparte_19 Parte_4 [...]
e la Controparte_14 Controparte_12 [...]
a rifondere a la somma di euro € Controparte_40 CP_20
17.459,00 per compensi, 1.412,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna , , la CP_22 Controparte_21 Controparte_4
, e la la
[...] Controparte_19 Parte_4 [...]
, e la Controparte_14 Controparte_12 Controparte_40
a rifondere a e ,
[...] CP_16 Controparte_18 CP_17 complessivamente, la somma di euro € 9.430,20 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le restanti parti le spese di lite”.
Propone appello l' deducendo i motivi dei seguito Parte_1 esaminati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, disporre la restituzione in favore della da parte Parte_1 di , della CP_24 Controparte_4 Controparte_27
e della ciascuno per la propria quota Controparte_2 di competenza, di quanto già versato da in Parte_1 favore dei danneggiati.
La costituendosi, ha contestato i motivi Controparte_2 di appello e con appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, ha chiesto accertare l'assenza di responsabilità del proprio assicurato,
[...]
e del conducente del mezzo, sig. Controparte_13 CP_23
e, di conseguenza, della e quindi Parte_8 rigettare ogni domanda da chiunque proposta contro i predetti con condanna di , , , Controparte_6 CP_25 Controparte_8 Controparte_9 , , , ciascuno per gli importi di CP_10 CP_11 CP_20 relativa competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del presente giudizio, a restituire in favore della predetta compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37,
o della diversa somma accertata nel corso di causa;
in via subordinata, in ipotesi di conferma, integrale o parziale, della gravata sentenza in punto di an debeatur, in parziale riforma della sentenza impugnata, esplicitato l'obbligo della di concorrere con le altre compagnie coinvolte alla CP_26 corresponsione degli interessi compensativi maturati dai danneggiati dalla data del sinistro a quella del deposito del massimale, condannare la
[...]
(già a ristorare la Controparte_27 Controparte_28 [...] di quanto indebitamente pagato a suo posto a titolo di Parte_3 lucro cessante sulle somme anno per anno rivalutate dall'11.6.2006 al
28.5.2013, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L' , con comparsa depositata in data Controparte_4
27.09.2021, ha contestato i motivi di appello e concluso chiedendo il rigetto del gravame previa riproposizione delle domande ed eccezioni già proposte in primo grado e non accolte, con vittoria delle spese del grado.
La si è costituita con comparsa depositata in Controparte_43 data 08.10.2021 contestando i motivi dell'appello principale e di quello incidentale e chiedendo il rigetto di entrambe le impugnazioni rilevando la novità della domanda di restituzione e la carenza di interesse in punto alla asserita errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di CP_1 dal pagamento degli interessi compensativi.
Quindi con appello incidentale ha chiesto la riforma della gravata sentenza in punto di riconosciuta corresponsabilità della Controparte_21
Contr
e di e, quindi, di nella stessa misura percentuale
[...] CP_32 degli altri tre protagonisti, chiedendo affermarsi la responsabilità almeno nella misura del 50% , se non esclusiva, a carico dei predetti tenuto conto dell'apporto causale dato dalla cittadina tedesca alla causazione dell'evento di danno, in forza del mancato superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, I c. cc e per le obiettive emergenze probatorie e circostanziali, stabilendo pertanto il rimborso da parte di in favore di Controparte_33
per quanto di ragione, di quanto versato in eccedenza in favore CP_1 degli attori danneggiati;
inoltre, in via subordinata e condizionata, riformare la impugnata sentenza nella parte in cui, pur esonerando in forza CP_1 dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori, con vittoria delle spese di lite.
e costituendosi con unica comparsa, hanno Controparte_6 CP_25 chiesto, previa notificazione dell'appello incidentale ai necessari contradditori contumaci, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla e di quello incidentale proposto da e nel Controparte_2 Controparte_1 merito rigettare l'appello proposto da con conferma della Parte_4 gravata sentenza e vittoria delle spese di lite.
, e , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 costituendosi con unica comparsa, rilevata l'omessa notificazione degli appelli incidentali nei confronti degli appellati contumaci, nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da nonché dichiarare Parte_4 inammissibili e/o improponibili e comunque infondati l'appello incidentale proposto da e l'appello incidentale Parte_3 subordinato e condizionato proposto da con conseguente CP_1 conferma della gravata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Con note del 17.06.2022 la ha rappresentato che a Controparte_1 seguito delle indagini svolte per individuare l'esatta sede della , CP_13 aveva potuto appurare che la stessa, posta in liquidazione nel 2011, aveva trasferito la propria sede legale da a , e che la CP_44 CP_40 [...]
, era stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_35 Tribunale di Forlì, Sezione Fallimentare, in data 15/10/18 – RG 42/2012 con nomina del curatore nella persona della rag. che il Persona_4 fallimento era stato dichiarato chiuso con provvedimento del Tribunale di Forlì del 11/10/18 con cui, peraltro, si autorizzava il Curatore a non provvedere alla cancellazione della società fallita ai sensi dell'art. 118 co. 2 L.F.
La predetta compagnia assicurativa ha quindi, chiesto l'interruzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 L. Fall., stante la prova del fallimento della società - verificatosi fin dal 2012 e Controparte_13 mai dichiarato dal procuratore costituito nel giudizio di primo grado della suddetta - e la pendenza del fallimento in forza del CP_13 provvedimento di sospensione della cancellazione della società fallita dal registro delle imprese del Tribunale Sezione Fallimentare di Forlì del 11-
15/10/20118.
con comparsa depositata in data 28.07.2022, ha Controparte_12 contestato i motivi di cui alla impugnazione principale e ne ha chiesto il rigetto, eccependo la novità della domanda di restituzione sottesa all'appello incidentale avanzata dalla nonché Parte_3 la carenza di interesse in punto di errata applicazione dell'art. 140 cod. Ass. per l'esenzione di dal pagamento degli interessi compensativi per CP_1 carenza di interesse, e quindi l'inammissibilità di tale appello incidentale.
Quindi ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 225/20, nella parte CP_1 in cui ha determinato la corresponsabilità di e di Controparte_21
Contr
e quindi di mediante previsione di addebito alla CP_32 predetta in misura prevalente, quanto meno del 50%, se non esclusiva o nella diversa percentuale che dovesse ritenersi fondata previa rivalutazione della condotta, e conseguente rimborso da parte di in Controparte_33 favore di per quanto di ragione, di quella parte di risarcimento in CP_1 più versato agli attori danneggiati;
in via subordinata e condizionata, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur esonerando in forza CP_1 dell'art. 140 Cod. Ass. dal versamento degli interessi c.d. compensativi, tuttavia ne riconosce la sussistenza come maggior danno da lucro cessante in favore degli attori;
in via subordinata, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 225 del 13.6.2020 del Tribunale di Fermo.
Con ordinanza in data 21.09.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della Controparte_35
.
[...]
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 la ha Parte_3 provveduto al deposito del ricorso per riassunzione del giudizio e, quindi, con decreto datato 03.11.2022 è stata fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
A seguito di rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto il sig.
l' i congiunti CP_12 CP_4 Parte_1 Controparte_8
e l' . hanno depositato scritti Controparte_6 CP_25 Controparte_1 difensivi riportandosi alle precedenti richieste, eccezioni, domande e conclusioni.
Precisate, infine, dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione e quindi rimessa dinanzi al Collegio, in diversa composizione, per la precisazione delle conclusioni, atteso l'intervenuto trasferimento, su domanda, di un componente del Collegio non risultando possibile espletare la camera di consiglio (Cass., 19/2/2020, n. 4255: “tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice”), ed infine trattenuta in decisione con rinunci a i termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla
[...]
di “... improcedibilità per violazione del litisconsorzio Controparte_45 necessario ed art. 144 Cod. Ass., dell'appello incidentale promosso da CP_2
nonché la estinzione del giudizio, per vizio rilevabile d'ufficio ex art. 307
[...] ultimo comma cpc, per l'omessa notifica della riassunzione ai soggetti succeduti alla estinta soc. ”. Controparte_31
Con note depositate in data 17.06.2022 la Controparte_38 rappresentava che nel procedere alla notificazione dell'appello incidentale nei confronti della - proprietaria Controparte_13 dell'autocarro SC R164, tg. CJ589VN, con rimorchio Omar 20274P, tg
AD01013, condotto da ed assicurato con la CP_23 Parte_3
dichiarata contumace con ordinanza del 10.11.2021, aveva
[...] potuto accertare che la suddetta società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Fallimentare, in data
22.06/02.07.2012 – RG 42/2012 con nomina del curatore nella persona della rag. come da visura camerali in atti. Persona_4
Chiedeva, quindi, dichiarare l'interruzione del giudizio rappresentando che pur essendo intervenuto in data 15/10/2018 decreto del Tribunale di Forli di chiusura del fallimento, la procedura risultava tuttora pendente, come da visura effettuata sul portale del Tribunale di Forli, in quanto con il richiamato decreto il curatore, dott.ssa era stato Persona_4 autorizzato a non procedere alla cancellazione della società fallita sulla base di quanto disposto dall'art. 118, comma 2, L.F.
Con note depositate in data 19.09.2022 per l'udienza del 21.09.2022 la rappresentava di aver appreso, a seguito di Parte_3 indagini camerali, che la società propria assicurata
[...]
, risultava cancellata dal registro delle imprese con Controparte_13 provvedimento n. 769 del 14.6.2022 iscritto in data 27.7.2022, adottato d'ufficio dal Conservatore ex art. 2490 c.c., sì da doversi ritenere estinta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2490 e 2495 c.c.
La pur affermando che anche la procedura Parte_3 fallimentare doveva ritenersi estinta, avendo il tribunale pronunciato la chiusura del fallimento autorizzando il curatore alla prosecuzione delle sole attività necessarie all'ulteriore ripartizione dell'eventuale attivo sopravvenuto, rappresentava che nessuna modifica patrimoniale poteva derivare alla massa fallimentare dal presente giudizio dove la Controparte_13
è stata convenuta in qualità di presunta co-responsabile del sinistro e
[...] per la quale la compagnia assicurativa per l'R.C.A., Parte_3
si è costituita in giudizio a garanzia con ampia manleva per cui
[...] chiedeva, anche per ragioni di economia processuale, di disporre i provvedimenti opportuni per la prosecuzione del giudizio.
Dichiarata con ordinanza in data 21.09.2022 l'interruzione del giudizio, la ha provveduto a depositare in data 19.10.2022 Parte_3 atto di riassunzione notificato in data 02.02.2023, unitamente al pedissequo decreto del 03.11.2022, al curatore della società dichiarata fallita con atto ritirato personalmente dalla dott.ssa ed il giudizio Persona_4
è proseguito con udienza fissata all'08.11.2022.
1.1.)L'eccezione risulta infondata e va conseguentemente rigettata.
L'interruzione del presente giudizio è stata dichiarata con ordinanza del
21.09.2022 in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento della
Controparte_13
Il Tribunale di Forli, nel dichiarare in data 15.10.2018 la chiusura del fallimento, ha disposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 118 L Fall. mantenendo in capo al curatore fallimentare la legittimazione processuale in ordine ai giudizi pendenti, fra i quali deve ritenersi ricompreso il presente giudizio introdotto in primo grado nel 2010.
Difatti l'art. 118, comma 1° n. 3 e comma 2°, , “... consente CP_46 espressamente che la procedura concorsuale possa essere chiusa per ripartizione finale dell'attivo nonostante la pendenza di giudizi e che, rispetto a tali giudizi (come, appunto, quello in esame), il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale nei successivi stati e gradi di giudizio” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23.04.2024).
Ne deriva la rituale notificazione dell'atto di riassunzione effettuata nei confronti del curatore fallimentare dopo l'adozione del richiamato decreto di chiusura del fallimento.
Rispetto all'eccezione sollevata in relazione alla intervenuta cancellazione della società, va rilevato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di società di capitali, i soci non possono che rispondere nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, circostanza quest'ultima che va esclusa trattandosi di società che è stata dichiarata fallita e la cui liquidazione è stata effettuata attraverso la procedura concorsuale e la successiva ripartizione dell'attivo in favore dei creditori. Ne deriva che deve escludersi la dedotta configurabilità del fenomeno successorio e la conseguente prospettata necessità di notificazione nei confronti dei soci.
L'eccezione di estinzione del giudizio va, dunque, respinta tanto più che non risulta che via sia stato adottato un provvedimento di concessione di termine per procedere alla notificazione in tal senso, né che vi sia stata violazione di tale termine. 2)Vanno, altresì, disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli incidentali proposti dalla e dalla Pt_3 Parte_3 CP_1 sollevate dalle difese di e degli ulteriori congiunti.
[...] Controparte_6
La difesa di e ha eccepito l'intervenuta Controparte_6 CP_25 acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. prestata nei confronti della sentenza di primo grado da parte della e della CP_2 Parte_1
atteso che, come evincibile dalle ricevute dei bonifici effettuati (docc.
[...]
6 e 7_fascicolo di appello_Avv. OR) e dalle quietanze emesse (doc.
8_fascicolo di appello_ Avv. Liberati) dalle predette società, entrambe hanno proceduto ad effettuare il pagamento previsto e contenuto nella sentenza di condanna appellata, senza formulare alcuna riserva né in punto di rivalsa e/o diversa suddivisione delle quote, né in punto di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza e inammissibilità dell'appello.
“L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art.
329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (
Cass. Sez. 5; Ordinanza n. 34539 del 16.11.2021).
Il principio affermato con la richiamata pronuncia, certamente applicabile anche alla fattispecie in esame relativa ad un giudizio ordinario, non consente di attribuire all' intervenuta esecuzione della sentenza di primo grado, valenza univoca di acquiescenza alla sentenza atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, trattasi di condotta che può trovare fondamento nella provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e nella volontà di evitare le spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
3) L'appellante con un unico articolato motivo ha dedotto l'“Illogicità Pt_4 manifesta della sentenza con riguardo alla compartecipazione del Sig.
[...]
all'evento lesivo che ha cagionato la morte del Sig. CP_19 Per_2
e lesioni al Sig. ; errata motivazione in merito
[...] CP_20 all'assenza di responsabilità del Sig. in sede penale;
Controparte_19 errata ricostruzione dei fatti” chiedendo accertare la mancata contribuzione causale della nella causazione dell'evento e, quindi, in parziale CP_47 riforma della gravata sentenza, condannare le tre compagnie di assicurazioni ritenute coobbligate dal primo giudice a restituire in favore della le somme già dalla stessa versate in favore dei danneggiati. Pt_4
L'appellante denuncia l'erronea ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure nel ritenere il sinistro come un maxitamponamento anziché “una pluralità di sinistri e di urti” come evidenziato nella stessa consulenza tecnica espletata dall'Ing. che “identifica n. 3 urti” verificatisi fra Persona_5
“Autocarro EC Om 35 Tg. An355132 E Autotreno EC Tg. CP_48
Bt671sv; PE RA Sw Tg. Bc622ke E L'autocarro EC Om 35 Tg. An355132
E Tg. Cj589vn + 20274p Tg. Ad01013 E Controparte_49 CP_50
L'autocarro EC Om 35 Tg.An355132”.
In particolare, quanto alla corresponsabilità addebitata al sig. Controparte_19
(conducente della vettura PE RA assicurata all'epoca dei fatti con
[...]
l' ), evidenzia come l'autocarro IV OM 35 ( targato AN355132, di Pt_1 proprietà della società adibito Controparte_14 al trasporto di cavalli e condotto, nell'occasione, dal Sig. CP_12
con a suo fianco il Sig. (sedile centrale) ed il Sig.
[...] CP_20
(sedile destro), dopo il primo impatto contro la spigolo Persona_2 posteriore sinistro dell'autotreno che lo precedeva, aveva effettuato una rotazione di 45° in senso orario, per poi ricadere con la parte posteriore sulla corsia di sorpasso mentre stava sopraggiungendo la PE RA che, in fase di sorpasso, non riusciva ad evitare l'impatto per cui “ ... non vi sarebbe stato un urto inferto dalla suddetta vettura all'autocarro sicché il
non avrebbe né causato né concausato l'evento di danno subito dal CP_19
e dal entrambi trasportati sull'autocarro OM 35”. CP_14 CP_20
Il sig. , avendo percepito la presenza di una turbativa del traffico CP_19 aveva tempestivamente attivato l'impianto frenante e si era portato verso sinistra per assecondare la manovra del sig. di spostamento sulla CP_12 corsia di sorpasso. Quando poi quest'ultimo aveva impattato contro l'autocarro che lo precedeva, l'IV OM 35 era atterrato sulla corsia di sorpasso colpendo l'PE RA sulla parte dell'angolo anteriore dx del tettuccio mentre l'autocarro strisciava in avanti continuando il suo moto.
Fra tali mezzi non vi era stato un tamponamento essendo l'autovettura stata colpita mentre l'autocarro, dopo essersi sollevato , era caduto sulla corsia di sorpasso al contempo spostandosi in avanti.
L'autotreno CA, condotto da viaggiava sulla corsia di CP_23 dx, a brevissima distanza dall'IV OM 35, ed azionava la manovra di frenata in ritardo, tanto che avvedutosi che l'autocarro che lo precedeva stava bloccando il transito sulla corsia di dx, aveva sterzato a sinistra senza però riuscire ad evitare l'impatto contro la parte posteriore dx dell'autocarro che lo precedeva.
Il CT nominato in primo grado aveva esaminato i tre urti affermando che l'autocarro IV OM 35 è arrivato all'urto ad una velocità di 79 km/h e ruotato rispetto all'asse stradale di circa 5,6 gradi;
dopo l'impatto con il rimorchio dell'autocarro che lo precedeva ha iniziato a ruotare in senso orario e contemporaneamente si è sollevato nella parte posteriore;
ha quindi colpito l'autovettura OPEL ASTRA e pochi istanti dopo è stato colpito dall'autotreno CA che stava sopraggiungendo ad una velocità, al momento in cui ha azionato il sistema frenante, di 78 km/h, ed al momento dell'impatto, di 31 km/h, accertata sulla base della lettura del cronotachigrafo ( di cui solo tale mezzo era provvisto). Tale ultimo dato relativo alla velocità era stato, peraltro, confermato dalle dichiarazioni rese dal sig. conducente dell'IV RU nell'immediatezza Tes_1 del fatto. Sulla base di tali elementi il CT aveva precisato che le lesioni cagionate alla vittima sono esclusivamente da ricondursi alla dinamica tra l'autocarro IV OM 35 ed il rimorchio dell'autotreno IV RU ritenendo che gli urti successivi con la vettura e la motrice CP_47 dell'autotreno CA non avessero contribuito ad offendere ulteriormente il corpo della vittima, senza che di ciò avesse tenuto conto il giudice di primo grado.
Considerati i danni riportati dall'autocarro CA ( parte anteriore sinistra della motrice, infrangimento del parabrezza in corrispondenza del vertice inferiore sinistro e danni sulla parte inferiore all'altezza dell'angolare del paraurti), dall'IV OM 35 ( lo sfondamento della parete laterale destra con foro a forma triangolare ad una distanza di circa 50 centimetri dall'estremità posteriore, la deformazione dello spigolo verticale posteriore destro della furgonatura, la flessione verso l'interno dell'estremità destra della barra paraincastro) si poteva affermare che il primo contatto era avvenuto tra la parte della parete dell'autocarro prossima all'estremità posteriore e l'angolare anteriore sinistro della motrice dello e che l'urto, CP_49 considerata l'imponenza di quest'ultimo mezzo ( del peso di circa 25.000 kg) era stato particolarmente violento ed andava individuato in quel secondo impatto di cui aveva riferito il sig. conducente dell'IV RU. Tes_1
Secondo quanto dedotto dall'appellante dunque, tenuto conto della Pt_4
CT, si doveva concludere che sia il conducente dell'autocarro IV
OM 35 che dell'autocarro CA non avevano rispettato la minima distanza di sicurezza rispetto ai mezzi che li precedeva, mentre, al contrario, il conducente della vettura OPEL ASTRA aveva adottato tutte le misure di emergenza previste dal C.d.S rallentando fino ad arrestare la marcia del veicolo che conduceva ed in ogni caso tenendo una velocità del tutto ininfluente rispetto all'evento lesivo. Prova ne era il fatto che fra gli occupanti della soltanto che occupava il CP_47 Controparte_16 sedile anteriore destro, ovvero in corrispondenza del punto interessato dall'urto da schiacciamento, aveva riportato lesioni significative. Dalla dinamica del sinistro, come sopra ricostruita, deriva, secondo l'assunto dell'appellante , che le lesioni cagionate alla vittima CP_47 Per_2
) del sinistro sono da ricercarsi esclusivamente nella dinamica dell'urto
[...] tra l'autocarro IV OM 35 ed il rimorchio dell'autotreno IV RU atteso che gli urti successivi con la vettura e la motrice CP_47 dell'autotreno CA non avevano contribuito ad offendere ulteriormente il corpo della vittima.
Né poteva giungersi a diverse conclusioni - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – sia sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal conducente dell'autotreno , CP_49 [...]
risultando le stesse quanto meno contraddittorie con riferimento a CP_23 quanto precedentemente dichiarato nell'immediatezza del sinistro e volte a giustificare la corresponsabilità del sig. , sia in considerazione CP_19 di quanto affermato dal consulente del PM in ordine alla velocità tenuta dalla pari a circa 135-140 Km/h e ridotta a 120/121 km/h al CP_47 momento dell'impatto con lo spigolo posteriore lato sx dell'IV OM 35, posto che sulla base di tale accertamento si era poi giunti alla dichiarazione di non luogo a provvedere nei confronti del . CP_19
4) La propone appello incidentale Parte_3 deducendo con il primo motivo plurimi profili di doglianza:
- ( 1 A) “Sulla dinamica del sinistro” ha posto in evidenza che l'autoarticolato CA del proprio assicurato aveva frenato energicamente senza riuscire ad arrestare il mezzo a causa del notevole peso dello stesso ed era andato ad urtare con lo spigolo anteriore sinistro contro la parte posteriore laterale destra del già distrutto autocarro IV OM.
- ( 1.B) “Errata applicazione della presunzione ex art. 2054 c.c.: difetto di prova in ordine al nesso causale” osservando che l'affermazione del primo giudice, secondo cui non sarebbe stata fornita la prova liberatoria ex art. 2054 c.c. in ordine alla condotta del conducente del mezzo del proprio assicurato, era stata fondata su un' erronea applicazione del principio posto che era stata estesa al piano fattuale mentre la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera esclusivamente sul piano della colpa senza valutare, né motivare adeguatamente in ordine alla eziologia del fatto e limitandosi ad affermare che nessuno dei conducenti avrebbe superato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
In particolare la concorrente responsabilità del sig. CP_51 conducente del mezzo assicurato dalla , era stata fondata su Pt_3 un'affermazione del tutto laconica secondo cui non si poteva escludere
“proprio secondo il metro della causalità civilistica, che l'ulteriore urto abbia contribuito, quantomeno quale concausa, a cagionare la morte del passeggero”
, e ciò anche quanto alle lesioni subite dal sig. infortunatosi in CP_20 quanto sbalzato fuori dalla cabina dell'IV OM 35 sul presupposto che anche in quest'ultimo caso non risultava possibile stabilire se l'evento si fosse verificato a seguito del primo urto o successivamente.
L'appellante incidentale lamenta, altresì, l'erronea CP_2 applicazione della causalità civilistica ( e la conseguente inversione dell'onere probatorio) essendosi il giudicante espresso al riguardo in termini possibilistici ( non può escludersi) mentre si sarebbe dovuto chiedere se fosse più probabile che la morte del sig. ed i danni subiti dal sig. CP_14 fossero riconducibili allo scontro fra l'IV OM 35 e l'autotreno IV CP_20
MAGIRIUS condotto dal o al successivo urto fra lo e Per_6 CP_49
l'IV OM 35 sul quale viaggiavano sia che Persona_2 CP_20
[...]
Risultava in ogni caso possibile distinguere l'apporto causale delle singole condotte dei conducenti, posto che, almeno quanto all'assicurato della
, risulta assolutamente palese che il medesimo non potesse CP_2 in alcun modo aver causato la morte del sig. ed il ferimento del CP_14 sig CP_20
-( 1 C) “ Assenza di efficacia eziologica della condotta del Sig. CP_23 evidenziando in particolare che ciò che rileva non è tanto se possa esservi stata un'ipotetica condotta di guida inadeguata del sig. ma se la CP_23 stessa abbia effettivamente contribuito causalmente agli esiti nefasti del sinistro e che tale contributo risulta escluso dalle prove in atti ( foto ) e dalla bozza depositata dal CT ( il cui contenuto era stato modificato in sede di relazione finale) che evidenziavano come, a seguito del secondo impatto, vi fosse stata solo la penetrazione di una parte appuntita dello
( paraurti frontale sinistro o presa d'aria) nell' IV OM il cui CP_49 cassone non aveva subito alcuna deformazione, indice del fatto che non vi era stato alcuno spostamento in avanti.
Che l'evento morte del sig. fosse riconducibile al primo impatto era CP_14 reso evidente dal fatto che il primo urto, avvenuto tra l'IV OM 35 e l'IV RU aveva interessato proprio la parte (anteriore destra) dell'IV OM dove erano seduti il sig. ed il sig. Persona_2 CP_20
in particolare dai danni riportati dai mezzi risultava che la parte
[...] frontale destra del mezzo ove si trovava il sig. era finita sotto il CP_14 cassone del rimorchio trainato dall'IV RU, il quale ha lasciato una chiara “impronta” nella sagoma della cabina dell'IV OM 35; inoltre i danni riportati alla parte anteriore del mezzo a seguito del fortissimo impatto con la parte posteriore dell'autoarticolato IV RU, risultavano ingenti e nemmeno paragonabili alla lieve lacerazione provocata dallo
. CP_49
Peraltro la responsabilità di per il reato di cui agli artt. 110 CP_23
e 589, c. 1 e 2 c.p., era stata esclusa del GUP presso il Tribunale di Fermo con sentenza n. 28/2010 di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, che sebbene non produttiva di effetti diretti nel presente giudizio, avrebbe richiesto una motivazione sul punto.
La diversa ricostruzione sopra prospettata trova, inoltre, supporto - secondo l'assunto della - nella bozza di CT dell'ing. CP_2 Per_3 del tutto coerente con le prove documentali ed i gravi elementi indiziari forniti, oltre che con le risultanze del procedimento penale conseguente ai tragici fatti in questione.
-(1D) “Sulle dichiarazioni del Travisamento dei fatti” poste dal Tes_1 primo giudice a sostegno della sussistenza di un secondo rilevante urto fra lo e l'IV OM rilevando che il fatto che il sig. avesse CP_49 Tes_1 sentito il fragore dell'urto non dimostra alcunché in ordine all'efficacia causale di tale contatto rispetto alla morte del sig. e all'infortunio del CP_14 sig. CP_20
Non solo, sempre secondo quanto dedotto dall'appellante incidentale, dalla stessa ricostruzione del sinistro operata in sentenza (e confermata da tutte le parti), risulta pacificamente, infatti, che l'urto tra lo e l'IV OM 35 CP_49 non è stato il secondo, in ordine cronologico, ma il terzo: difatti, l'IV OM
35 dapprima aveva colpito l'IV RU condotto da (primo Tes_1 urto), quindi si era impennato ed era ricaduto sopra l' CP_47 condotta dal sig. (secondo urto), e solo successivamente lo CP_19 CP_49 attingeva lievemente il fianco destro dell'IV OM (terzo urto).
Del tutto priva di fondamento deve poi ritenersi, a giudizio della difesa della
, la tesi avanzata nell'atto di appello principale da parte della CP_2 difesa dell' secondo cui l'impatto tra l'IV OM 35 Parte_1
e l' non avrebbe potuto essere “avvertito dal in quanto CP_47 Tes_1
l'urto era avvenuto ad alta velocità ed aveva distrutto l'auto condotta dal
, addirittura attinta dall'alto verso il basso per cui il fragore che ne CP_19 era derivato era stato sicuramente assordante e, certamente, ben più
“percepibile” di quello, minimo, conseguente al lieve contatto dello . CP_49
-( 1.E) “Sull'impossibilità di distinguere il concreto apporto causale delle singole condotte – Nullità e grave erroneità della CT, nella sua versione definitiva, ed opportunità della sua rinnovazione”. La CT definitiva dell' ing.
depositata in data 29.12.2015, risulta a giudizio dell'appellante Per_3 incidentale, in palese violazione del contraddittorio e con assunti logicamente e metodologicamente del tutto fallaci atteso che l'ausiliare, invece di limitarsi a rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, aveva ribaltato le proprie conclusioni di cui alla bozza sottoposta alle parti, peraltro sulla base di circostanze indimostrate e nemmeno mai allegate dalle parti tanto da risultare nulla per molteplici profili:
i) “Violazione del contraddittorio – Lesione del diritto di difesa – omessa decisione da parte del Tribunale” per avere il CT fatto riferimento a circostanze mai allegate e nemmeno ipotizzate in precedenza, travolgendo completamente le conclusioni cui era giunto nella bozza sottoposta ai predetti tecnici di parte avendo fornito una diversa lettura del cronotachigrafo e, quindi, ipotizzato uno spostamento in avanti da parte del rimorchio dell'autotreno IV RU condotto dal Sig. al fine di agevolare i Tes_1 soccorsi;
circostanza dalla quale il CT aveva desunto che, prima di tale spostamento l'autocarro IV OM 35 si sarebbe trovato a contatto con la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno IV MAGIRIUS, per poi desumere ulteriormente (e sul presupposto che la sua ricostruzione della dinamica vedesse l'autocarro IV OM 35 staccarsi dal rimorchio dopo averlo urtato, essersi sollevato, ruotato ed essere atterrato sull'PE RA) che l'autotreno CA lo avrebbe di nuovo spinto a contatto con il rimorchio.
ii) “Sugli errori di metodo commessi dal CT”. L'ausiliare aveva utilizzato un metodo scientificamente non valido per ricavare i dati inseriti nel modello matematico adottato ai fini della ricostruzione avendo ricostruito la fase pre- urto dell'autotreno IV RU e dell'autotreno CA, ed in particolare la velocità e l'ubicazione spazio-tempo dei predetti veicoli, sulla base di dati ricavati dai cronotachigrafi a mezzo di microscopio con ingrandimento 137x.
Così facendo, il CT aveva assunto a base della sua ricostruzione intervalli temporali di 10 secondi, corrispondenti ( ciascuno di essi) sul cronotachigrafo ad un angolo di appena 0,041666°, che risultando del tutto impercettibile ad occhio nudo, non può essere validamente utilizzato per ricavare attendibili informazioni da uno strumento meccanico quale il cronotachigrafo cartaceo, che non possiede una simile precisione, né è pensato per fornire questo genere di prova. Peraltro negli stessi manuali del cronotachigrafo viene espressamente indicato come lo stesso non rilevi “movimenti del veicolo a bassissime velocità per tratti di pochi metri”.
Il CT, in risposta alle osservazioni del CTP nella versione definitiva Per_7 dell'elaborato peritale aveva ammesso l'imprecisione dei dati ricavati dalla lettura dei fogli di registrazione, e dei relativi calcoli per poi superare ogni critica al riguardo affermando, contrariamente al vero, che “questi dati non sono stati utilizzati ai fini della ricostruzione del sinistro” posto che aveva stravolto completamente la dinamica del sinistro, rispetto a come lo aveva ricostruito nella bozza, proprio sulla base di nuove conclusioni tratte da tali dati errati.
iii) “Sugli errori logici e le carenze della nuova ipotesi del CT”. L'elaborato finale risultava comunque, frutto di errori di logica da parte del CT non risultando alcun elemento a supporto della nuova ricostruzione fondata su dati errati ed anzi emergendo l'incompatibilità con quelli acquisiti, quale il fatto che la ruota anteriore destra dell'IV OM 35 era bloccata in una posizione fuori asse a seguito del primo urto per cui l'ipotetico trascinamento dell'IV OM 35 ad opera dello avrebbe dovuto lasciare tracce di CP_49 scarrocciamento sull'asfalto che, però, non erano state rilevate. Inoltre, lo spigolo anteriore destro dell'IV OM 35 era stato rinvenuto, al momento dei primi rilievi, a contatto con la parte laterale sinistra del rimorchio dell'IV
RU. L'IV OM 35, dunque, concludeva la rotazione post-urto superando lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio, adagiandosi contro la fiancata sinistra dello stesso.
Sulla base di tale erronea ricostruzione il CT ha, infine, affermato che il presunto secondo urto dell'IV OM 35 contro il rimorchio avrebbe provocato le lesioni mortali al Sig. senza nulla dire in ordine Persona_2 all'infortunio del sig. per il quale la è stata CP_20 CP_2 comunque condannata al risarcimento dei danni.
Il tribunale non si era pronunciato con la gravata sentenza su tali aspetti pure prospettati nel corso del giudizio di primo grado non menzionando gli esiti della CT (sia della bozza, sia della definitiva) ed aveva affermato di non sapere cosa avesse determinato gli eventi lesivi pur avendo gli elementi per differenziarli ed in ogni caso senza disporre il rinnovo della CT
o valutare in maniera critica l'elaborato in atti.
-(1.F) “Sulla causalità civilistica ed il principio del “più probabile che non” ribadisce quanto già argomentato in proposito e sopra riportato. II) Con il secondo motivo ha dedotto: “Sull'erronea applicazione dell'art.
140, comma 4 cod. ass. – Erroneità, illogicità, e sostanziale carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui esonera (oggi CP_26
dal pagamento degli interessi compensativi Controparte_1 omettendo di considerare la data di deposito del libretto vincolato”.
Rileva l'appellante incidentale come il tribunale abbia condannato le compagnie coinvolte al pagamento non solo della somma liquidata in sentenza per ciascun danneggiato, ma anche degli interessi compensativi, sulla somma rivalutata di anno in anno, oltre che di quelli legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, escludendo la partecipazione di Controparte_40
(oggi alla corresponsione dei soli interessi, stante Controparte_1
l'avvenuto deposito dell'intero massimale nel corso del giudizio e del conseguente effetto liberatorio di cui al comma 4 dell'art. 140 cod. ass..
Poiché la aveva posto a disposizione il massimale Controparte_40 di polizza all'udienza del 28.05.2013, a distanza di circa sette anni dal sinistro, solo da tale data poteva prodursi l'effetto liberatorio atteso che la richiamata disposizione normativa non esonera dalla debenza degli interessi per il periodo pregresso, per cui la rimaneva Controparte_40 responsabile, pro quota, del pagamento degli interessi per il periodo dall'11.06.2006 al 28.05.2013 ( peraltro la somma maturata a titolo di interessi sull'importo depositato dalla non era stato versato ai CP_40 danneggiati in ragione della statuizione di cui alla gravata sentenza). In conseguenza di ciò il tribunale aveva finito con il porre a carico della anche il costo del ritardo della la cui CP_2 Controparte_38 responsabilità era pacifica.
III) Con il terzo motivo “Sull'appello principale della ” Parte_1 osserva che le argomentazioni dell'appellante principale si fondano sulla
CT che però non ha preso seriamente in considerazione la possibilità del coinvolgimento dell' nella causazione dei tragici eventi per cui è CP_47 causa, sull'erroneo assunto che l'autovettura si sia fermata nel momento in cui l'IV OM 35 la schiacciava, risultando, al contrario, numerosi elementi che suffragano l'ipotesi che l' , procedendo a velocità eccessiva CP_47 abbia, in realtà, spinto l'autocarro in avanti proprio nelle fasi conclusive del primo impatto, accentuandone le infauste conseguenze.
D'altro canto, come accertato dalla perizia espletata in sede penale, e confessato dallo stesso conducente - che ha dichiarato di viaggiare a circa 100 km/h, nonostante si trovasse in uscita da una galleria, in condizioni di traffico intenso, con la presenza sulla carreggiata di diversi mezzi pesanti - l'auto viaggiava ad altissima velocità, con andatura assolutamente non conforme allo stato dei luoghi. La spinta da parte dell' appare compatibile,
CP_47 peraltro, sia con la posizione reciproca dei veicoli (l' dietro e
CP_47 parzialmente sotto la parte posteriore dell'IV OM), sia con l'angolo relativo tra i veicoli, sia con la direzione della spinta verso il rimorchio. Inoltre i danni riportati dall' rivelano un impatto frontale, da forza orizzontale,
CP_47 oltre allo schiacciamento verticale, dovuto all'atterraggio dell'IV OM, così come la configurazione dei danni al paraurti posteriore del rimorchio risulta compatibile con una spinta ricevuta dall' .
CP_47
5). La propone appello incidentale Controparte_52 eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello della - CP_2 carente di legittimazione rispetto alla domanda svolta in tale sede - avendo tale compagnia chiesto, per il caso in cui venga accolta la sua impugnazione con esclusione della sua responsabilità, che sia pronunciata condanna a carico di tutti gli attori “a restituire in favore della predetta compagnia le somme da questa loro versate ai medesimi pari a complessivi €
682.294,37 o della diversa somma accertata nel corso di causa” in nessun caso giustificabile, neanche ove fosse esclusa la debenza di , in CP_2 quanto ciò comporterebbe una riduzione del loro risarcimento, giustificata solo nell'ipotesi di accertamento di un loro concorso di colpa mai prospettato da nessuna delle parti.
La eccepisce, altresì, l'inammissibilità per difetto di interesse del CP_43 motivo proposto da in relazione all'art. 140 C.d.S. rilevando che CP_2 poiché le compagnie di assicurazione condannate al risarcimento dei danni causati dai loro assicurati agli attori, hanno tutte provveduto a risarcire i danni pro quota, cioè nella misura del 25% ciascuna, in modo separato, e quindi ognuna ha versato anche gli interessi compensativi calcolati sulla propria quota di risarcimento, solo gli attori avrebbero interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha escluso la debenza da parte di del pagamento CP_1 degli interessi compensativi ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 comma 4 Cod.
Ass. perché solo costoro avrebbero subito il danno per non aver ricevuto il risarcimento di tale ulteriore lucro cessante a compensazione del ritardo nella obbligazione risarcitoria.
Rispetto alla sussistenza della responsabilità del sig. osserva che il CP_23 tribunale, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della , ha Pt_4 valutato, partendo da elementi certi ed oggettivi, la probabilità della sussistenza della responsabilità, e del relativo grado, nonché del nesso causale tra la condotta di guida del predetto sig. e l'evento di CP_23 danno. Esclude che l'accertamento del nesso causale sia stato spostato dalla colpa al fatto dal momento che è il concorso nella causazione del fatto illecito a determinare, secondo il criterio del più probabile che non, la sussistenza della correlazione causale tra il fatto illecito e l'evento di danno che ne può, con maggior probabilità se non certezza, essere derivato.
Secondo l'assunto della il non ha fornito la prova CP_1 CP_23 liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno perché, stante la certezza della collisione tra il mezzo pesante da lui condotto e l'autocarro sul quale erano trasportati il e il non può certamente escludersi che CP_20 CP_14 non ne sia derivato un ulteriore pregiudizio per gli occupanti anche se già avevano subito, quasi negli stessi istanti, le lesioni dovute al primo tamponamento tra l'autocarro e l'autotreno che lo precedeva. Al contrario lo stesso aveva confessato la sua condotta negligente ed imprudente CP_23 dichiarando che tutti marciavano a velocità sostenuta, in particolare il sig.
. Al contempo, sempre secondo la prospettazione della CP_19 [...]
deve escludersi che lo avesse urtato lievemente il CP_38 CP_49 lato destro posteriore del cassone dell'autocarro IV OM 35 tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni rese dal conducente alla Tes_1 Polizia Stradale, in data 11/06/2006 e, quindi, nell'immediatezza del sinistro, laddove aveva riferito di aver avvertito, dopo il primo urto “ ... immediatamente dopo un altro”, anch'esso evidentemente violento e non leggero tanto da essere stato chiaramente percepito.
Proponendo appello incidentale la ha quindi dedotto: CP_1
5.1) con il primo motivo, l' “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 I comma cc, con riferimento alla declaratoria di pari responsabilità di con gli altri tre soggetti Controparte_21 responsabili” poiché la causa scatenante e, quindi, primaria del macro incidente andava individuata nella sconsiderata e del tutto imprevedibile condotta della cittadina tedesca conducente del pulmino Volskwagen di proprietà di . CP_22
Al contempo la predetta appellante incidentale evidenzia che la mancanza della distanza di sicurezza da parte dei tre conducenti, e CP_12 CP_23
, ha indubbiamente concorso a causare il danno in relazione CP_19 all'incidente con urto tra veicoli in relazione al quale il tribunale ha correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità di cui al II comma dell'art. dell'art. 2054 cc in mancanza di prova liberatoria da parte dei tre conducenti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che, come affermato dal primo giudice, non può escludersi possa essere stato concausato o aggravato dai tre urti, non essendo possibile addebitare all'uno o all'altro dei tre la causa esclusiva o quella prevalente.
5.2) Con il secondo motivo deduce, in via condizionata e subordinata rispetto all'eventuale accoglimento del secondo motivo di appello incidentale della in relazione all'art. 140 Cod. Ass., l' Parte_3
“Errata liquidazione degli interessi compensativi in mancanza di prova del danno da ritardo” e censura la gravata sentenza per avere il tribunale, senza alcuna prova, neanche allegativa né in presenza di indizi univoci e concordanti, liquidato in favore degli agli attori il danno conseguenza da lucro cessante rappresentato dal mancato utile che le somme risarcitorie avrebbero loro fruttato qualora, ricevute tempestivamente, fossero state in qualche modo investite posto che solo nell'ipotesi in cui la somma munita di interessi, risulti maggiore di quella rivalutata al tempo della sentenza, può ravvisarsi un danno da ritardo indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi.
6.) I motivi di cui all'appello principale e di quelli proposti in via incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti volti ad ottenere un diverso accertamento della responsabilità rispetto a quello di cui al provvedimento impugnato, anche sulla base di elementi riguardanti la ricostruzione del sinistro.
6.1)L'esame va però svolto in primo luogo con riferimento alle censure aventi ad oggetto gli elementi che vanno posti alla base della ricostruzione del sinistro così come evidenziati attraverso le censure delle parti e costituiti dalla eccepita nullità della CT oltre che dai plurimi profili dedotti in relazione alla espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla con il motivo sub 1E), dalla valenza delle CP_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da rispetto a CP_23 quanto dallo stesso dichiarato nell'immediatezza del fatto, dal contenuto delle dichiarazioni del sig. e dall'elaborato redatto dal CT del PM. Tes_1
6.1.1.)La ha eccepito la nullità della CT per violazione del CP_2 principio del contraddittorio rilevando che l'ausiliare, nel rispondere alle osservazioni delle parti prospettava, per la prima volta, con versione definitiva dell'elaborato peritale, una dinamica tutto nuova dell'incidente, aggiungendo circostanze mai allegate e nemmeno ipotizzate prima, su cui i consulenti di parte non avevano potuto interloquire, travolgendo completamente le conclusioni cui era giunto nella bozza sottoposta ai predetti tecnici di parte. Difatti forniva, “a sorpresa”, una nuova interpretazione del tratto finale del tracciato del cronotachigrafo dell'autotreno EC del Tes_1 affermando: “A fianco della traccia radiale che rappresenta la frenata è presente non un 'disturbo' ma un'altra traccia radiale molto corta e leggermente separata da quella adiacente. Tecnicamente tale traccia deve essere letta come uno spostamento brevissimo del veicolo, uno spostamento nel quale la velocità massima raggiunta è di 3-4 chilometri orari. Questo significa che il subito aver arrestato la corsa dell'autotreno che Tes_1 conduceva, ha spostato in avanti di pochissimo l'autotreno per separare la cabina dell'autocarro dal rimorchio ed agevolare l'operazione dei soccorritori”
(v. pag. 90 CT definitiva).
Lamenta l'appellante incidentale che il CT, fornendo tale inedita e metodologicamente inaccettabile interpretazione del tracciato, ha introdotto per la prima volta un fatto del tutto nuovo, mai ipotizzato o allegato nemmeno dai consulenti delle parti avversarie e che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti, ovvero che il rimorchio dell'autotreno EC condotto dal sig. Tes_1 sarebbe stato da quest'ultimo spostato in avanti subito dopo l'incidente, per agevolare i soccorsi. Rileva poi che il CT ha desunto che prima del suddetto presunto spostamento, l'autocarro IV OM 35 si sarebbe trovato a contatto con la parte posteriore del rimorchio dell'autotreno IV. Infine, da tale ultima deduzione (e sul presupposto che la sua ricostruzione della dinamica vedesse l'autocarro IV OM staccarsi dal rimorchio dopo averlo urtato, essersi sollevato, ruotato ed essere atterrato sull'PE RA), il CT ha inferito ulteriormente che l'autotreno SC lo avrebbe di nuovo spinto a contatto con il rimorchio senza supportare siffatte affermazioni con qualsiasi elemento scientifico o di supporto.
6.1.2)I rilievi sollevati dall'appellante incidentale e posti a fondamento dell'eccezione di nullità della CT non attengono al suo procedimento, ovvero alla violazione delle disposizioni che lo regolano e di cui agli artt.
156 e 157 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, inoltre, non si tratta di espletamento di indagini da parte del CT su fatti estranei al decidendum della controversia Pt_9 quanto di una diversa valutazione effettuata dall'ausiliare del materiale probatorio acquisito agli atti cui ha fatto conseguire conclusioni diverse rispetto alla stessa prospettazione delle parti sì da doversi escludere profili di nullità avendo, peraltro, le parti potuto interloquire sul punto con le successive note difensive. Conclusioni che in quanto fatto oggetto di specifiche censure ben possono essere esaminate sotto tale profilo al fine di accertarne la correttezza.
6.1.3) Accoglibili appaiono, invece, le censure dell'appellante circa la non condivisibilità del metodo utilizzato per la lettura dei dati di cui al cronotachigrafo alla luce delle richiamate tolleranze massime di cui agli
Allegati I e IB del Reg. CEE 3821/85 per siffatti dispositivi e di quanto evidenziato dal tecnico di parte Ing. ( come riportato nell'atto di Per_7 appello) secondo cui negli stessi manuali del cronotachigrafo viene espressamente indicato come lo stesso non rilevi “movimenti del veicolo a bassissime velocità per tratti di pochi metri” sì da potersi ritenere scarsamente attendibile la ricostruzione relativa ad uno spazio brevissimo alla velocità di appena ¾ km/h. Va peraltro rilevato che lo stesso CT, a fronte delle osservazioni del predetto ctp ing. aveva ammesso Per_7
l'imprecisione dei dati ricavati dalla lettura dei fogli di registrazione, e dei relativi calcoli, superando il rilievo affermando che tali “...dati non sono stati utilizzati ai fini della ricostruzione del sinistro” mentre al contempo ha concluso riferendo che “il CT alla luce di un approfondimento della lettura del foglio di registrazione estratto dall'apparecchio cronotachigrafo dell'autotreno
EC, ritiene sussistere un concorso del sig. (alla guida dell'autotreno CP_23
SC) nella generazione delle lesioni alla persona del Sig. . CP_14
Alla luce di tali considerazioni la CT risulta inficiata quanto alla ricostruzione operata con la bozza perché smentita dallo stesso CT sulla base di diverse conclusioni che non appaiono però meritevoli di essere condivise in ragione della fondatezza dei rilievi sollevati rispetto al metodo seguito per la ricostruzione della velocità e di tutti gli altri elementi alla stessa ricollegati.
Ciò non comporta la necessità di disporre la rinnovazione della CT potendo il Collegio procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle ulteriori risultanze processuali acquisite agli atti. 6.2) sentito nell'immediatezza dei fatti, dichiarava di trovarsi a CP_23 percorrere la carreggiata Nord della A14, in direzione Ancona, lungo la corsia di marcia, in una situazione di intenso traffico, incolonnato, in particolare seguendo un piccolo autocarro adibito al trasporto di cavalli , a sua volta preceduto da due autotreni. Dopo aver percorso quasi l'intera galleria Pedaso, giunto all'uscita aveva notato che uno dei due autotreni impegnava la corsia di sorpasso e l'altro rallentava fino a fermarsi sulla corsia di sorpasso. A quel punto l'autocarro che trasportava i cavalli, nel tentativo di evitare il mezzo fermo, mentre frenava deviava verso sinistra ma tale manovra veniva ostacolata dalla presenza di una PE
RA SW che già occupava la corsia di sorpasso. aveva CP_23 aggiunto che in quegli istanti l'PE RA e il furgone con i cavalli entravano in collisione tra loro e con l'autotreno che nel frattempo era riuscito a fermarsi ma di non poter riferire in ordine alla sequenza degli urti. Nel frattempo aveva cercato di frenare il proprio autotreno ma, sebbene avesse tentato di tutto, non era riuscito ad evitare l'urto con il furgone che trasportava i cavalli.
In sede di interrogatorio formale in data 23.06.2017 il predetto
[...]
, nel confermare la circostanza di cui al cap. 6 di prova CP_23 testimoniale formulata dalla , ha dichiarato che “...l'PE RA CP_2 arrivava come uno sparo;
il furgoncino che portava i cavalli voleva spostarsi
a sinistra per superare il veicolo che si era quasi fermato...in quel momento Part ricordo che tutti andavano troppo veloci...ripeto che dopo aver toccato in galleria ( il mio SC , ossia la parte anteriore sinistra dello , ha CP_49
Part colpito tutto il retro dell' e quindi l'ho spinto in avanti, diritto avanti a sé) io ho mantenuto distanza maggiore e solo dopo 300/400 metri circa Part Part dal posto, in galleria , in cui ho urtato l' , si è verificato tutto, ossia l' è stato urtato dalla PE RA che andava veloce. Tutti noi sulla corsia di destra andavamo piuttosto piano dopo il mio piccolo tamponamento, forse
50/60 Km/h anche se non posso essere preciso, mentre sull'altra corsia tutti andavamo ancora forte”. Rispetto alla valenza delle dichiarazione rese nel corso dell'interrogatorio formale occorre rammentare che secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass. Sez.2, Ordinanza n.38626 del 06.12.2021).
Facendo applicazione di tali principi va attribuito valore di confessione, nei limiti sopra indicati, alle dichiarazione rese dal predetto nelle sole parti a sé sfavorevoli e, dunque, laddove ha riferito che “...il furgoncino che portava i cavalli voleva spostarsi a sinistra per superare il veicolo che si era quasi fermato ... in quel momento ricordo che tutti andavano troppo veloci ” derivando da tale affermazione sia che aveva avuto piena contezza dell'esistenza di una situazione di pericolo, quanto meno derivante dal tentativo di tale mezzo di effettuare il sorpasso dell'autotreno che si era quasi fermato, e che anche la sua andatura era veloce. Nel resto le dichiarazioni rese dal sig. in sede di interrogatorio formale CP_23 possono essere fonte di elementi indiziari che il giudicante può fare oggetto del suo libero apprezzamento alla stregua delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso oltre che dalle altre parti. CP_23
A tal riguardo va evidenziato che quest'ultime devono essere ritenute maggiormente attendibili in quanto rese a poco distanza di tempo dal sinistro, prima di qualsiasi riflessione sulle possibili conseguenze giudiziarie delle proprie dichiarazioni. Significativo appare, allora, il fatto che in quella sede il sig. non abbia fatto menzione del piccolo urto CP_23 che sarebbe avvenuto fra il suo mezzo e l'OM 35 all'interno della galleria a seguito del quale i mezzi della corsia di marcia avrebbero proseguito ad andatura ridotta ( circostanza che non trova riscontro in altri elementi) e non abbia fatto alcun riferimento alla asserita moderata velocità di marcia.
6.3) Il contenuto della CT del PM può, infine essere valutato nell'ambito del presente giudizio posto che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, fra le stesse o anche fra altre parti, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse ( Cass. Sez. L -
03/04/2017 n. 8603; Cass. Sez. 1, 07.05.2014 n. 9843).
6.4)Va, quindi, completato il quadro degli elementi probatori da porre a fondamento della decisione derivanti dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalle altre parti coinvolte nel sinistro.
sentito a sommarie informazioni ha riferito che stava Testimone_1 marciando lungo la corsia di marcia della A14 e che mentre transitava all'interno della galleria “Pedaso” aveva notato che un altro mezzo pesante che lo precedeva di qualche centinaia di metri fuori della galleria si spostava in sorpasso. Successivamente si accorgeva che in corsia di marcia c'era un veicolo di colore bianco per cui rallentava immediatamente non potendo spostarsi sulla corsia di sorpasso perché già impegnata.
Avvicinandosi sempre più aveva aumentato l'intensità della frenata poiché la corsia di sorpasso era interessata da un traffico intenso e non poteva deviare sulla stessa. Soltanto una volta giunto a distanza di circa 20 metri dall'autoveicolo bianco, aveva capito che il mezzo era fermo e contemporaneamente aveva sentito un forte urto da dietro causato da un furgone IV che andava ad urtare contro lo spigolo posteriore sinistro del mezzo condotto dal Dopo questo primo urto ne avvertiva subito Tes_1 un altro.
Il sig. conducente dell'IV OM, sempre nell'immediatezza dei CP_12 fatti, ha riferito che mentre marciava lungo la A14 con direzione Ancona all'interno della galleria denominata Pedaso, giunto quasi nei pressi dell'uscita della stessa, aveva notato un autotreno che lo precedeva, nella sua stessa corsia di marcia, che improvvisamente bloccava i freni per cui aveva tentato di arrestare il proprio mezzo e per evitare la collisione aveva sterzato verso sinistra, senza riuscirvi, tanto che aveva tamponato il mezzo che lo precedeva con la parte destra del suo furgone.
A causa dell'urto era stato sbalzato fuori della cabina. Una volta ripresosi aveva avuto modo di vedere che davanti al mezzo pesante che lo precedeva stava fermo un veicolo di colore bianco, tipo pulmino.
Il sig. , conducente della PE RA, nel rendere le Controparte_19 dichiarazioni nell'immediatezza del fatto, ha riferito che al momento del sinistro stava marciando lungo la corsia di sorpasso, che il traffico era intenso e che mentre si accingeva ad uscire dalla galleria Pedaso si accorgeva che “...davanti a me, in corsia di marcia un gruppo di autocarri fermi, frenando bruscamente e alzando del fumo bianco presumibilmente da attrito asfalto-pneumatici, mi facevano rallentare in modo deciso, in quanto notavo traffico fermo davanti al mio veicolo, quando da destra, “corsia di marcia” un autocarro mi tagliava la strada in modo trasversale ed in quel momento non riuscivo ad evitarlo, tamponandolo nella sua parte anteriore;
venivo tamponato da altro veicolo che mi seguiva e ricordo di diversi rumori da collisione tra veicoli”.
Il sig. sempre nell'immediatezza dei fatti, ha riferito che CP_20 trasportato dall'IV OM, sedeva nel posto centrale e al momento del sinistro stava dormendo. Solo a seguito dell'urto si era svegliato ed in quel momento si era trovato “per metà fuori del parabrezza e quindi subito dopo sono svenuto” precisando di non ricordare se al suo fianco dx vi fosse ancora il sig. “ e se l'impatto con il nostro mezzo fosse CP_14 causa di tamponamento autonomo oppure spinto dal mezzo che ci seguiva”.
Fra gli altri soggetti sentiti dagli agenti di PG in sede di spontanee dichiarazioni, il sig. , che al momento del sinistro, alla Testimone_2 guida della auto Toyota, seguiva sulla corsia di sorpasso, ad una velocità di 100/110 km/h ed ad una distanza di 50 m circa l'PE RA, anch'essa impegnata a sorpassare in veicoli in marcia. “Giunto quasi all'uscita della galleria Pedaso, l'atc che viaggiava sulla corsia di marcia e che stava per essere superato dalla PE RA improvvisamente tamponava violentemente lo spigolo posteriore sx di un autotreno che lo precedeva e che lo stesso era in fase di rallentamento. Dopo la collisione l'atc EC
...dopo essersi sollevato in aria con la parte posteriore ricadeva di netto sulla corsia di sorpasso, a questo punto l'PE RA frenava non riuscendo ad evitare di incastrarsi sotto l'atc”. Lo stesso sig. Tes_2 frenava bruscamente per arrestare la propria marcia riuscendovi a pochi cm dalla PE RA ma a sua volta veniva tamponato dall'auto che lo seguiva.
6.5)Nel rapporto degli agenti della Polizia di Stato in data 09.08.2006 oltre alla descrizione dello stato dei luoghi si è proceduto a riportare analiticamente i danni subiti dai vari mezzi coinvolti nel sinistro. In particolare quanto all'autocarro OM 35 tg AN355132 si legge: “ cabina completamente accartocciata con accentuazione la parte destra. Lato anteriore del cassone rientrato. Motore staccato dai punti d'appoggio, organi direzionali e meccanici gravemente compromessi. Parte posteriore laterale destra del cassone, lacerata e divelta in seguito all'urto con
l'autoarticolato condotto da . Spigolo posteriore sinistro del CP_23 pianale abraso, parafango posteriore contorto ( danno causato con l'urto contro la PE RA)”. Quest'ultima risulta invece avere: “ parte anteriore laterale destra schiacciata e lacerata, tetto accartocciato, parabrezza e vetro della portiera anteriore destra, infranti, paraurti anteriore staccato ( urto contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro
OM35)”. L'autotreno SC che seguiva la PE RA risulta aver riportato danni alla “parte spigolare anteriore sinistra della cabina, schiacciata, parabrezza infranto. Rimorchio: gruppo ottico posteriore sinistro rotto, abrasione nella parte sinistra del cassone”. L'autotreno IV RU che precedeva l'autocarro sul quale era trasportato il sig. ha CP_14 riportato danni soltanto sul rimorchio: “barra para incastro piegata, fanalini sinistro rotto, portellone sinistro introflesso, parafango sinistro divelto”.
Si legge altresì nell'informativa redatta dagli agenti della Polizia di Stato che sul manto stradale venivano rilevate tracce di frenata della PE
RA della lunghezza di 30 m che “...posto nel punto di Persona_2 maggiore impatto, rimaneva incastrato fra le restanti lamiere della cabina, privo di vita”.
7.)Plurimi sono stati gli impatti verificatisi nel sinistro per cui è causa.
Il primo va individuato nel tamponamento subito dall'autovettura Matriz
Chevrolet tg CW708BZ, condotta da , da parte della Parte_11
tg GGsk321, alla cui guida si trovava la sig.ra Controparte_53
verificatosi in prossimità del casello di Pedaso Controparte_21 mentre la prima stava rallentando la propria marcia volendo impegnare la corsia di decelerazione per l'uscita dall'autostrada.
Il secondo urto è intervenuto fra la parte anteriore dx dell'autocarro IV
OM 35 e la parte posteriore sinistra dell'autotreno IV RU condotto dal sig. verificatosi allorquando il sig. avvedutosi Tes_1 CP_12 della energica frenata del mezzo che lo precedeva, dopo aver tentato di portarsi sulla corsia di sorpasso senza riuscirvi, anche per il traffico intenso che interessava detta corsia, ha frenato senza poter evitare l'impatto.
Il terzo urto è intervenuto fra l' PE RA e l'autocarro IV OM 35 dopo il tentativo di quest'ultimo di immettersi sulla corsia di sorpasso e l'impossibilità della PE RA di arrestare la propria marcia, nel corso del quale la parte posteriore del predetto OM 35 ( adibito a trasporto di cavalli), sollevatasi in conseguenza dell'impatto contro l'IV RU, al termine di una rotazione di 45° ( così nell'informativa di PG) in senso orario, ricadeva sulla corsia di sorpasso.
Il quarto urto ha riguardato lo spigolo sinistro della cabina dell'autotreno
CA condotto dal sig. e quello posteriore laterale dx CP_23 dell'autocarro OM 35.
Rispetto a quest'ultimo il ct del PM ha evidenziato che tale urto è avvenuto dopo che l'EC OM 35 era ricaduto a terra e che il rimorchio trainato dall'IV RU si era spostato in avanti per 3,9 m. nel tempo di
0,85 s. Inoltre “l'atc CA R164...+ il rimorchio... nell'urto con lo spigolo anteriore frontale sx della cabina contro la parte posteriore frontale- laterale dx della furgonatura dell'atc IV OM 35 ...avanzava fino alla quiete per 2,5 m mentre l'atc IV OM 35 ... subiva, in combinazione dell'avanzamento del rimorchio ...trainato dall'atc. ... CP_54 una rototraslazione oraria in avanti del retrotreno per uno spostamento di
15° oltre a quella determinata dal suo urto eccentrico, per un complessivo angolo di 35+40°...”.
8.) Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte “... la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi
"quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi
"qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01;
Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01)” ( Cass. Sez. 3,
Ordinanza n.6941 del 11.03.2021; v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019).
Si è in particolare affermato: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07)”
( così in motivazione: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15736 del 17.05.2022).
8.1)Gli elementi sopra riportati non consentono di affermare la colpa esclusiva di alcuno dei predetti conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054 , comma 2, c.c., per cui è richiesto non solo la prova dell'avvenuta infrazione del codice della strada e, dunque, della condotta colposa, ma anche la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso.
8.2)Risulta, al contrario, la violazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro di disposizioni del Codice della Strada che hanno assunto efficienza causale nella causazione degli eventi dannosi nei confronti dei danneggiati.
Difatti va in primo luogo rilevato che l'avere la sig.ra fermato CP_21 il pulmino sulla carreggiata di destra dell'autostrada, all'uscita della galleria, per poter constatare i danni conseguenti al piccolo tamponamento della vettura (la cui conducente aveva invece provveduto a liberare la Per_8 sede stradale portando il veicolo nella corsia di emergenza) ha costituito certamente una situazione di grave intralcio e pericolo per la circolazione che ha determinato l'improvviso arresto del TIR condotto dal cui hanno Tes_1 fatto seguito gli ulteriori urti. Si consideri che detta autovettura è rimasta ferma sulla carreggiata per un tempo certamente apprezzabile e superiore a quello strettamente necessario per lo sgombero dell'area tenuto conto di quanto riferito dalla sig.ra circa il fatto di essersi adoperata, Pt_11 una volta scesa dal proprio mezzo, con la conducente dell'autovettura che aveva provocato il tamponamento, per lo scambio delle generalità e che dopo di ciò la predetta era rimasta fuori dal proprio mezzo mentre il suo accompagnatore provvedeva a scattare alcune foto all'autovettura tamponata.
Priva di riscontro risulta, dunque, la versione fornita dalla sig.ra CP_21 nell'immediatezza dei fatti laddove ha affermato che appena scesa dalla vettura un grosso camion era riuscito a fermarsi dietro di lei. Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse in ragione di quanto osservato dalla Contr difesa dell' per il fatto che l'interruzione del traffico sarebbe avvenuta soltanto a seguito del tamponamento da parte dell'IV OM 35 dell'
IV RU e non di quello causato dalla e dalla presenza Per_8 dell'autovettura sulla corsia di marcia atteso che il sinistro che ha visto coinvolto l'OM 35 ha trovato occasione nella manovra eccezionale che il mezzo lo precedeva ha dovuto attuare a causa della situazione del tutto anomala costituita dalla presenza in autostrada di un mezzo fermo sulla carreggiata. A tale condotta non può, però, attribuirsi valenza di causa esclusiva del sinistro o fonte di prevalente responsabilità ( come sostenuto dalla difesa dalla ove si consideri che l'autotreno che CP_55 seguiva l'autovettura e condotto dal sig. è riuscito ad evitare Per_8 Tes_1
l'urto poiché una volta giunto a breve distanza dall'autovettura bianca, che già aveva avvistato sulla corsia, aveva rallentato la propria marcia.
In quel frangente ( “... in contemporanea di ciò...”), e dunque prima di arrestarsi, aveva sentito “... un forte urto da dietro causato da un furgone IV...”.
Il comportamento della predetta automobilista non può, dunque, ritenersi idoneo ad integrare la causa esclusiva del sinistro ( o quella prevalente)
e a costituire prova “indiretta” ("... ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" <così da ultimo, in motivazione, cass. < i>
Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già
Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 654218- 01; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo
2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143,
Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01”) idonea a vincere la presunzione di legge.
Come già osservato risultano configurabili condotte colpose ascrivibili anche agli altri soggetti coinvolti nel sinistro.
Premesso che al sig. va ascritto in primo luogo il mancato CP_12 rispetto della distanza di sicurezza ( circa 21,50 m. secondo il CT del PM), dal mezzo che lo precedeva. Tale violazione lo ha costretto, come dallo stesso dichiarato, a tentare di immettersi nella corsia di sorpasso
(come peraltro evincibile dall'angolazione assunta dal mezzo nell'urto contro l'autotreno che lo precedeva) allorquando già si trovava a distanza ravvicinata rispetto al rimorchio dell'autotreno che lo precedeva, senza, però, riuscirvi a causa della presenza di mezzi sulla corsia di sorpasso ed andando così ad impattare in maniera violenta causando i gravi danni al mezzo, già sopra descritti, in particolare quanto alla cabina di guida e alla parte dx della stessa.
Nella ricostruzione del sinistro assumono, altresì, rilievo le condotte tenute dal sig. , conducente dell'RA, e dal sig. conducente CP_19 CP_23 dell'autotreno SC. Entrambi si sono avveduti della situazione di pericolo esistente dinanzi a loro evidenziata dalla decisa azione frenante dell'autocarro IV Magirus. Basti considerare che il sig. CP_19 appena uscito dalla galleria “Pedaso” aveva notato, davanti a sé, in corsia di marcia un gruppo di autocarri, fermi che, frenando bruscamente, avevano alzato del fumo bianco, presumibilmente da attrito asfalto- penumatici che lo avevano, a suo dire, costretto a rallentare in modo deciso. Trattavasi, evidentemente della situazione determinata dall'autotreno condotto dal e di quello che lo precedeva e che Tes_1 poco prima era riuscito a guadagnare la corsia di sorpasso, e dunque da una situazione del tutto anomala, ancor più in ragione della mancata visualizzazione del tratto antistante e comprensione della ragione di tale condotta, che lo avrebbe dovuto indurre da subito a rallentare la propria marcia.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al sig. che alla CP_23 guida dell'autotreno SC viaggiava sulla corsia di marcia seguendo il furgone EC OM 35, il quale ha dichiarato di aver visto, una volta giunto all'uscita della galleria, uno dei due autotreni che lo procedeva impegnare la corsia di sorpasso e l'altro rallentare fino a fermarsi.
E' lo stesso sig. che nell'immediatezza dei fatti ha poi CP_19 riconosciuto che in quel frangente l'autocarro che si trovava sulla corsia di marcia gli aveva tagliato la strada in modo trasversale e che non riuscendo ad evitarlo lo aveva tamponato nella sua parte anteriore.
Tali dichiarazioni trovano supporto in quelle del teste , che Tes_2 seguiva sulla corsia di sorpasso, a distanza di 50 m, l'autovettura PE
RA, e che ha riferito di aver notato che l'autotreno IV RU si trovava in fase di rallentamento, che l'autocarro OM35 - che stava per essere superato dall'PE RA - aveva improvvisamente tamponato sullo spigolo posteriore dx l'autotreno che lo precedeva e, dopo essersi sollevato con la parte posteriore, era ricaduto sulla corsia di sorpasso per cui l'PE, pur frenando, si era incastrata sotto l'IV OM 35, sì da doversi escludere la diversa ricostruzione prospettata in atti secondo cui l'PE
RA dovrebbe essere mandata esente da qualsiasi responsabilità per essere l'impatto stato determinato dalla mera caduta su di sé della parte Par posteriore dell'IV OM .
Rispetto alla posizione sei soggetti sopra indicati va al contempo valutato l'elemento della velocità posto che entrambi i mezzi dagli stessi condotti sono sopraggiunti certamente a velocità sostenuta o, comunque, non adeguata alla situazione determinata dalla percepita o comunque percepibile situazione di pericolo. Difatti secondo la ricostruzione operata dal CT del PM, l'PE RA, considerate le tracce di frenata ( 25 ante urto e
5 post urto), le ingenti deformazioni strutturali del vano motore, dei lamierati della sua fiancata laterale dx e di quelli del montante dx dell'abitacolo oltre che di quelli riguardanti lo spigolo posteriore sx dell'autocarro EC OM 35, dell'incuneamento a sx e del conseguente sollevamento sulle ruote di dx di 2/3 del peso dello stesso autocarro, stava marciando ad “una velocità di provenienza contenuta fra i 135 e i
140 Km/h”. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dal predetto tecnico
“... alla velocità massima consentita dall'art. 142 C.d.S sulle autostrade di 130 km/h , può affermarsi che il tempo per giungere nella zona di collisione, urto U, sarebbe stato di 1,39 s che avrebbe consentito all'atc
EC OM 35, tg AN 355132 di completare l'immissione nella corsia di sorpasso o comunque non ci sarebbe stata la spinta rientrante che lo ha portato all'urto contro lo spigolo posteriore del rimorchio ...”. Tale dato supporta la valenza della dichiarazioni rese sul punto dal sig.
[...]
nella parte in cui ha affermato che tutti stavano marciando a Tes_3 velocità elevata.
Inoltre, come già rilevato dal primo giudice, il perito ha determinato in circa
120/121 km/h la velocità dell'automobile nell'istante dell'impatto con lo spigolo posteriore laterale sinistro dell'IV OM 35 in fase di immissione sì da doversi ragionevolmente desumere che il sig. non abbia attuato CP_19 alcun rallentamento nel momento in cui lo stesso si è avveduto o avrebbe potuto avvedersi, usando l'ordinaria prudenza, della situazione di pericolo esistente sul tratto autostradale percorso provvedendo a tale manovra solo nell'istante in cui l'OM 35 ha tentato la manovra di immissione sulla corsia di sorpasso.
Né tali dati consentono di addivenire ad un diverso convincimento in ordine alla velocità di marcia sulla base della dichiarazione resa dal teste (che seguiva la PE RA) in ordine al fatto che egli Tes_2 stava marciando ad una velocità di 100/110 km/h tanto più considerando che l'PE RA ha lasciato sul manto stradale una traccia di frenata di 30
m senza essere riuscita ad arrestare la sua marcia ed andando ad impattare con la violenza evidenziata dai danni riportati. Anche la condotta tenuta da risulta essere stata CP_23 imprudente poiché, trovatosi a ridosso dell'IV OM 35, ha ridotto - secondo quanto accertato dal CT del PM - sino a circa a circa 23,50 m. la distanza dall'autocarro.
Rispetto alla riconosciuta concorrente responsabilità di e del CP_23 sig. nessun rilievo può essere attribuito alla Controparte_19 pronuncia adottata, nei confronti del primo, dal GUP presso il Tribunale di Fermo con sentenza n. 28/2010 di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto per il reato di cui agli artt. 110 e 589, c. 1 e 2 c.p., proprio perché, come riconosciuto dallo stessa difesa della compagnia assicuratrice, tale pronuncia non risulta produttiva di effetti nel presente giudizio atteso il diverso regime probatorio previsto nel diverso processo civile in cui l'affermazione di responsabilità può essere correlata anche alle presunzioni di legge.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al rilevato mancato riconoscimento di responsabilità penale nei confronti del sig.
[...]
. CP_19
Da ultimo va precisato che la discussione riguardante quanto riferito dal sig. rispetto al secondo colpo percepito subito dopo essere Tes_1 stato tamponato e, in particolare rispetto alla riconducibilità di tale fragore all'urto con la PE RA o con lo assume scarso rilievo ove si CP_49 consideri quanto già evidenziato in ordine ai diversi urti sulla base della gravità dei danni riportati dai mezzi in relazione a ciascuno di essi, ivi compreso l'urto suddetto.
Va, dunque, ribadito quanto già ritenuto dal primo giudice in ordine alla violazione da parte della sig.ra degli artt. 140 ( costituendo un CP_21 pericolo o un intralcio per gli utenti della strada) e 176 c. 5 ( divieto di sosta sulle carreggiate autostradali) del C.d.s.; del sig. degli artt. CP_12
140, 148 ( tentando un sorpasso in assenza delle circostanze previste per l'esecuzione in sicurezza dello stesso) e 149 ( violazione delle distanze di sicurezza tra i veicoli) del C.d.S; del sig. degli artt. 149 e Testimone_3
140 del Cd.s.; del sig. degli artt. 140 e 141 C.d.s. Controparte_19
Pienamente condivisibile risulta, quindi, quanto affermato dal giudice di primo grado laddove si legge nella gravata sentenza: “Ciò premesso con riferimento alla dinamica del sinistro, si ritiene accertata la concorrenza delle condotte dei su citati soggetti nella causazione dell'evento. Inoltre, nessuno dei conducenti ha provato la responsabilità esclusiva dell'altro né il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente. In base a tali considerazioni, consegue che Controparte_21 CP_12
e devono ritenersi
[...] CP_23 Controparte_19 responsabili in pari misura del sinistro occorso. Parimenti, in mancanza dell'assolvimento della prova liberatoria circa l'incidenza causale delle condotte
e gli esiti del tamponamento, vale a dire, il decesso di e le Persona_2 lesioni riportate da e dagli altri trasportati e del conducente CP_20
, le stesse devono considerarsi effetto delle condotte Controparte_19 delle succitate parti...”.
A tal ultimo riguardo va, difatti, rilevato che a fronte dell'accertamento circa la sussistenza di plurimi impatti contro l'IV OM 35 sul quale era trasportato il sig. fra lo stesso e l'IV MGIRIUS, quindi con l'PE CP_14
RA e poi con l'autotreno SC, si è in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, il diverso apporto causale rispetto al danno verificatosi avendo anche i successivi urti determinato uno spostamento dell'IV OM ed ulteriori danni e compressione della cabina ove si trovavano i viaggiatori di cui non è possibile conoscere l'efficienza causale sulle lesioni cagionate ai danneggiati, in particolare tenuto conto del fatto che la posizione conosciuta del corpo del sig.
risulta soltanto quella rilevata al momento dell'intervento dei CP_14 soccorritori allorché i mezzi avevano assunto la posizione di quiete si da non potersi distinguere l'incidenza dei vari urti sul corpo medesimo e sulla gravità delle lesioni riportate e che hanno poi comportato il decesso del trasportato.
In particolare quanto all'urto fra l'IV OM 35 e l'PE RA non appare condivisibile quanto affermato dalla difesa secondo cui il fatto che l'OM35 si sia sollevato nella sua parte posteriore e sia poi ricaduto sulla
PE RA non avrebbe potuto determinare né le lesioni mortali, né quelle permanenti dei due trasportati, né l'aggravamento delle stesse non risultando a tal fine dirimente la modalità dell'urto, ovvero se l'PE abbia direttamente urtato l'OM 35 o se sia ricaduta sull'autocarro, dovendosi attribuire rilievo agli aspetti di colpa già rilevati, che vanno qui richiamati, rimanendo comunque incerta l'incidenza di tale impatto sulle specifiche lesioni cagionate ai danneggiati e, in particolare, sulla loro incidenza rispetto all'evento morte subito dal sig. CP_14
Occorre poi rammentare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ”La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
(nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa)” ( Cass. sez. 6, Ordinanza n. 3764 del
12.02.2021).
Nessun rilievo può poi attribuirsi alle argomentazioni svolte con riferimento alla qualificazione o meno del sinistro quale tamponamento posto che gli urti si sono verificati tutti allorquando i mezzi si trovavano in movimento considerato che in tema la Suprema Corte ha affermato: “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art.
2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Le svolte argomentazioni comportano, dunque, il rigetto dell'appello principale proposto dalla e di quelli incidentali Parte_1 nelle parti relative al punto di responsabilità, assorbite le ulteriori deduzioni ed eccezioni delle parti e le domande di restituzione.
9.) Va, quindi, esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale della dovendo ritenersi inammissibili le analoghe Controparte_2
Cont richieste avanzate dall' in mancanza di appello incidentale, e da
[...]
con atto successivo all'atto di appello. Parte_1
Con il motivo in esame la ha dedotto Parte_3
l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 140, comma 4 cod. ass., per aver esonerato la (oggi dal CP_26 Controparte_1 pagamento degli interessi compensativi omettendo di considerare la data di deposito del libretto vincolato. Il tribunale, dopo aver riconosciuto in favore dei danneggiati “...Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995
n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass.
16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1° marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997)” ha stabilito che “...alla corresponsione dei soli interessi non concorre la
stante l'avvenuto deposito dell'intero massimale, nel Controparte_38 corso del giudizio e del conseguente effetto liberatorio di cui al comma 4 dell'art. 140 cod. ass.”.
Osserva al riguardo la difesa della che Controparte_2 avendo l' provveduto al predetto deposito soltanto Controparte_43 all'udienza del 28.5.2013 (a quasi 7 anni dalla data del sinistro così come riconosciuto in sentenza), l'effetto liberatorio previsto dall'art. 140 Cod.
Ass. ha avuto luogo soltanto a decorrere da tale data essendo dispensata ex lege dal pagamento del lucro cessante soltanto per il tempo successivo al deposito del massimale non potendo la disposizione normativa operare retroattivamente.
Di contro la difesa dell' premesso di essersi liberata di Controparte_1 ogni obbligazione risarcitoria avendo versato il massimale, osserva che la doglianza circa la mancata condanna a pagare gli interessi maturati dal fatto al versamento del massimale non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di un danno da lucro cessante, può essere preteso solo dai danneggiati che non hanno, invece, proposto appello sul punto. Contr Ha, quindi, evidenziato che ognuna delle tre compagnie Parte_3
e ha provveduto a versare in favore dei danneggiati il
[...] Pt_1 quantum liquidato dal tribunale secondo la quota su ciascuna di essa gravante, con i relativi interessi, per cui nessuna delle tre potrebbe pretendere da il rimborso di somme che non ha versato se Controparte_1 non incorrendo in un indebito arricchimento.
La statuizione del primo giudice riguardante i riconoscimento degli interessi compensativi sul credito liquidato in favore dei danneggiati e la condanna in solido dei conducenti, dei proprietari e delle compagnie di assicurazione, per pari quota, al pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno legittima i danneggiati a richiedere l'importo loro liquidato nei confronti di ciascun obbligato in solido, per pari quota nei rapporti interni, anche quanto alla componente relativa agli interessi.
Deve, dunque, escludersi che la dedotta violazione del disposto di cui all'art. 140 Cod. Ass. possa essere fatta valere soltanto dai danneggiati non risultando gli stessi titolari di alcun interesse al riguardo potendo esigere l'intero importo da ciascun coobbligato.
Appare, dunque, evidente che la statuizione di cui alla gravata sentenza possa assumere rilievo nei rapporti interni fra i soggetti coobbligati sì da potersi riconoscere l'interesse in capo alla parte istante ad estendere l'obbligo riguardante gli interessi compensativi anche alla Controparte_1 soltanto in relazione all'azione di regresso.
La difesa dell' ha evidenziato la mancata proposizione da Controparte_1 parte della di siffatta domanda avendo Parte_3 concluso per la riforma della sentenza appellata, con esclusione di ogni responsabilità del e quindi di e, di conseguenza, della CP_23 CP_13 stessa compagnia assicurativa, e per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti dei predetti e condanna degli attori, ciascuno per gli importi di relativa competenza, e/o, in solido, di chi risulterà obbligato al risarcimento, all'esito del giudizio, a restituire in favore in favore del predetta compagnia le somme da quest'ultima versate ai medesimi, pari a complessivi € 682.294,37,
o della diversa somma accertata nel corso di causa.
L'azione di regresso presuppone il vincolo di solidarietà e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi mentre la domanda svolta dalla
[...]
si fonda sulla prospettazione della esclusione di Parte_3 qualsiasi responsabilità del conducente e quindi del proprietario, proprio assicurato, e della solidarietà fra gli altri soggetti che risulteranno obbligati al risarcimento tanto che la domanda contiene anche la richiesta di restituzione dell'intera somma versata.
La mancata proposizione dell'azione di rivalsa o di regresso esclude, dunque, l'interesse rispetto al motivo in esame circa la decorrenza degli effetti del deposito del massimale.
Il motivo va, dunque, rigettato.
10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia in favore di e di Controparte_6 CP_25 Controparte_8
, e , vanno poste a carico CP_9 CP_10 CP_11 [...]
e Controparte_13 CP_23 Controparte_2
di e l' della
[...] Controparte_19 Parte_1
e la Controparte_14 Controparte_12
in solido fra loro sulla base del principio della Controparte_43 soccombenza;
vanno invece compensate fra , CP_22 [...]
e l' e gli appellati, CP_21 Controparte_57 CP_6
e di , e
[...] CP_25 Controparte_8 CP_9 CP_10
Contr
, risultando i primi non costituiti ed avendo l' CP_11 sostanzialmente chiesto la conferma della gravata sentenza;
vanno Contr altresì compensate le spese del grado fra la e l' in Controparte_1 ragione della reciproca soccombenza atteso il rigetto dell'appello incidentale svolto dalla prima e stante l'inammissibilità della domanda proposta dalla seconda e fra l' e la Controparte_1 Controparte_2 atteso il minimo rilievo del mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto in relazione al disposto di cui all'art. 140 Cod.Ass.
Nulla per le spese quanto alle altre parti non costituite.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 quanto all'appellante principale e degli appellanti in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei Parte_13 confronti di Controparte_1 Controparte_2
di , di e
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_7
di ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , di di
[...] CP_11 Controparte_12 [...]
di Controparte_13 Controparte_14 dell' , , di CP_15 Controparte_15 CP_16
e , di di CP_17 Controparte_18 Controparte_19
di , e di CP_20 Controparte_21 CP_22
, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n.225/2020 CP_23 pubblicata in data 13.06.2020, rigettati l'appello principale e quelli incidentali, conferma la gravata sentenza.
Condanna e Controparte_58 CP_23 [...]
e Controparte_2 Controparte_19 Parte_1
e Controparte_14 Controparte_12
in solido fra loro, a rifondere le spese del Controparte_43 grado in favore di e di Controparte_6 CP_25 Controparte_8
, e , liquidate, quanto ad CP_9 CP_10 CP_11
e in Euro 4.500.00 per la fase di studio, Euro Controparte_6 CP_25
2.800,00 per la fase introduttiva, Euro 6.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto a di , Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in Euro 4.000,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00 per CP_11 la fase introduttiva, Euro 6.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara compensate le spese di lite del grado fra , CP_22 [...]
e l' e gli appellati, CP_21 Controparte_57 CP_6
e di , e
[...] CP_25 Controparte_8 CP_9 CP_10
Contr ; fra la e l' e fra l' e CP_11 Controparte_1 Controparte_1 la Controparte_2
Nulla per le spese quanto alle altre parti non costituite.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228 quanto all'appellante principale e agli appellanti in via incidentale.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico