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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5708/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049
- 2051 - 2052 C.C., pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1982, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Ritiro n. 202, presso lo studio dell'Avv. Fiorillo Monica (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
03/06/1967, elettivamente domiciliato in Villaricca (NA), al Corso Europa n. 365, presso lo studio dell'Avv. Petteruti Gianluca (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore ad negotia , elettivamente domiciliata in Casandrino (NA), alla Via CP_3
Cesare Rsaroll n. 70, presso lo studio dell'Avv. Palagano Quirino M. (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta;
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TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 26/02/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1 Pt_1 esponeva che:
[...]
- in data 15/07/2015, alle ore 12:00, l'istante si trovava nell'abitazione di proprietà di in Casoria, alla Via Pantelleria n. 25, quando cadeva a causa Controparte_1 del pavimento bagnato, riportando lesioni al braccio destro;
- la caduta è stata causata dalla presenza di una sostanza scivolosa non visibile, che si confondeva con il colore del pavimento;
- l'attore veniva accompagnato al P.O. San Giuliano di Giugliano;
- i postumi residuati sono quantificabili nell'8% di danno biologico, 10 giorni di ITT,
30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%;
- sono quindi dovuti all'attore € 12.106,57 a titolo di danno biologico, oltre €
4.905,69 per il danno morale e/o personalizzazione;
- il era assicurato per l'evento con la con polizza CP_1 Controparte_2
Retalpiù Casa n. 0339800051950 in corso di validità;
- nella fattispecie si configura una responsabilità del proprietario dell'immobile ex art. 2051 c.c.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
1. “Accertare la responsabilità del sig. in ordine al sinistro in danno dell'istante Controparte_1
ai sensi dell' art. 2051 c.c e/o art. 2043 cc.;
2. Condannare il sig. al pagamento della somma di €. 20.000,00 per le lesioni Controparte_1 subite dal sig. e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta secondo giustizia, Parte_1
3. Condannare il sig. al pagamento di spese diritti ed onorari, spese generali Controparte_1 nella misura del 15% e spese di trasferta, oltre I.V.A. e C.P.A., distratte ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 23/09/2020, si costituiva tempestivamente nel giudizio CP_1 deducendo che:
[...]
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- la domanda attorea è inammissibile ai sensi dell'art. 163 c.p.c., per incertezza della causa petendi e del petitum;
- la domanda è altresì infondata in ragione dell'assenza di qualsivoglia comportamento colposo da parte del convenuto, dovendosi l'evento imputare esclusivamente al comportamento negligente ed imprudente dell'istante;
- l'evento è stato tempestivamente denunciato alla con la Controparte_4
quale il è assicurato, ma la IA non ha mai dato seguito alla CP_1 richiesta di risarcimento, costringendo il convenuto a costituirsi.
Chiedeva, dunque, all'adito Giudice di:
1) “In via preliminare che il Sig. G.I. differisca la prima udienza allo scopo di consentire la detta chiamata in garanzia, la P.IVA con sede alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Stalingrado, 45 40128 Bologna Pec: affinché la stessa Email_1 nella qualità di assicuratrice del sig. in virtù di polizza n. Controparte_1
0339800051950, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
2) Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancanza degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., nonché per tutte le motivazioni meglio specificate innanzi;
3) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto,
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare direttamente e/o garantire e/o manlevare e/o, comunque, tenere indenne il sig. da qualsiasi Controparte_1 somma a qualsiasi titolo la stessa fosse condannata a pagare all'attrice per i fatti di causa e,
5) Condannare, in caso di accoglimento della domanda attorea, in persona Controparte_4
del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute per la costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 1917 III comma, c.c. oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Con salvezza di ogni diritto, azione e credito”.
Con decreto del 27/10/2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
differendo la prima udienza di comparizione al 06/04/2021. Controparte_2
Con comparsa del 17/03/2021 si costituiva tempestivamente in giudizio la CP_5
sostenendo che:
[...]
- l'assicurato non ha denunciato il sinistro entro i termini di cui alle Condizioni
Generali di Polizza, per cui ogni diritto azionato dal deve ritenersi CP_1 prescritto ex art. 2952 c.c.;
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- il sinistro si sarebbe verificato il 15/07/2015, ma la denuncia di sinistro è stata inviata alla IA solo il 19/10/2017;
- l'atto di citazione è nullo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- alcuna responsabilità può essere ascritta al , essendo i danni CP_1
eziologicamente riconducibili al comportamento dello stesso danneggiato, in quanto la situazione di pericolo era visibile ed evitabile;
- in ipotesi di accoglimento della domanda, l'importo eventualmente da rimborsare al dovrà essere decurtato della franchigia contrattualmente prevista. CP_1
Pertanto, concludeva chiedendo di:
a) “dichiarare prescritto il diritto alla manleva azionato dal sig. ai sensi e per Controparte_1 gli effetti dell'art. 2952 c.c.; in ogni caso, rigettare la domanda di manleva per violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. giusta quanto dedotto ed eccepito al capo I della presente comparsa, salvo rivedere tali contestazioni qualora il sig. dovesse fornire prova del rispetto dei termini di CP_1 legge e contrattuali;
rigettare, comunque, ogni eventuale richiesta di condanna al pagamento diretto ex art. 1917 II co. c.c;
b) in ogni caso, rigettare la domanda attrice per nullità dell'atto di citazione e, comunque, perché non provata in fatto ed infondata in diritto;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di manleva, salvo gravame, non liquidare spese e competenze in favore del legale del convenuto, non essendo stato consentito all' la tempestiva e corretta gestione del sinistro. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del
26/02/2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, quanto all' eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla difesa di e della essa deve Controparte_1 Controparte_2 ritenersi infondata, non ricorrendo alcune delle ipotesi tassativamente previste dall'art 163
c.p.c.
In particolare, non è ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della
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domanda (art. 163, n. 3). Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n.
6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è, pertanto, infondata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia sollevata dalla ai sensi dell'art. 2952 c.c. Controparte_2
Tale disposizione prevede un termine di prescrizione biennale per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, stabilendo altresì, al comma terzo, che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione” .
Secondo la ricostruzione della IA, infatti, dagli atti emergerebbe che “il presunto incidente si sarebbe verificato in casa del sig. in data 15.07.2015, mentre la denuncia di CP_1 sinistro è stata inviata all solo con racc.ta del 19.10.2017” (cfr. p. 3 della comparsa di CP_2 costituzione).
A ben vedere, tuttavia, la prima richiesta risarcitoria formulata dall'attore nei confronti del risulta essere stata comunicata a quest'ultimo soltanto in data 10/08/2017, per CP_1 cui tempestivamente l'Assicurato inviava alla la raccomandata A/R del CP_2
19/10/2017, con la quale denunciava l'avvenuto sinistro. Peraltro, il tenore delle successive raccomandate - documenti che non sono mai stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'Assicuratrice - lasciano anche intendere che vi siano stati
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contatti tra la IA e il , essendo stato concordato un appuntamento per CP_1 consentire ad un perito fiduciario di effettuare un sopralluogo presso l'immobile de quo.
Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che il convenuto abbia tempestivamente segnalato il sinistro al proprio Assicuratore, il quale, difatti, procedeva anche ad avviare la procedura necessaria per l'accertamento dei fatti denunciati.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore censura formulata dalla
IA, secondo cui il , omettendo di segnalare il verificarsi del sinistro CP_1 entro 10 giorni dallo stesso, sarebbe decaduto dal diritto di garanzia, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c.
In proposito giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915, comma
1 c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. n. 24210/19).
Sul punto, si rileva che la nulla ha dimostrato - e, in realtà, neppure dedotto - in CP_2 merito alla condotta del convenuto, omettendo di allegare elementi concreti che consentano di ritenere la stessa dolosa o colposa;
allo stesso modo, nulla esponeva la
IA circa eventuali pregiudizi sofferti in ragione del ritardo nella segnalazione del sinistro da parte del soggetto assicurato.
Conseguentemente, l'eccezione deve essere respinta.
2. Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice deduceva che, in data 15/07/2015, alle ore 12:00, si trovava nell'abitazione di proprietà di quando, a causa del pavimento bagnato, scivolava e, nel Controparte_1 cadere, urtava contro la porta che divideva cucina e ingresso, rompendone il vetro con il braccio destro e riportando lesioni per le quali si rendeva necessario l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano.
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Ebbene, all'esito dell'espletata istruttoria, i fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo hanno trovato puntuale conferma, sia nella documentazione sanitaria versata in atti - che attesta l'ingresso al Pronto Soccorso e le lesioni riportate dal - sia nelle dichiarazioni Pt_1 testimoniali acquisite.
Ed invero, il teste , della cui attendibilità alcun serio e fondato motivo Testimone_1 di dubbio è sorto, ha riferito che “era il 15.7.2015 ed era il compleanno dell'attore e dovevamo fare un aperitivo insieme quando poi andammo presso l'abitazione di questa persona, un signore di 50 anni.
Era intorno a mezzogiorno e andammo a casa di questa persona a Casoria, via Pantelleria. (…) eravamo all'ingresso dell'abitazione e ci stavamo salutando e mentre stavamo entrando in casa per dirigerci verso la cucina ho visto che nel camminare scivolò e nel tentativo di ripararsi cadeva in avanti Parte_1 con il braccio destro sulla porta vetro della cucina. Il vetro si è rotto e si è tagliato sull'avambraccio. Pt_1
(…) preciso che era scivolato sul pavimento perché a terra era bagnato, non so se di acqua o detersivo e ce ne siamo accorti toccando a terra il pavimento. Non si vedeva che era bagnato perché il pavimento era bianco lucido e il liquido era trasparente. (…) preciso che la porta a scrigno aveva il vetro nella parte superiore che si è frantumato dopo l'urto. (…) preciso che non si vedeva che era bagnato quindi il padrone di casa non disse nulla. (…) preciso che dopo il fatto il padrone di casa ci ha dato una asciugamano e poi io l'ho portato all'ospedale di Giugliano” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 29/11/2022).
La descrizione dei fatti riportata dal teste risulta perfettamente sovrapponibile rispetto a quella indicata in citazione e nella richiesta risarcitoria inviata a mezzo raccomandata al
, trovando conferma le circostanze di tempo e luogo in cui l'evento si è CP_1 verificato, la dinamica della caduta, la causa della stessa e le lesioni patite dal Pt_1
Da tale ricostruzione emerge una chiara responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto (in qualità di proprietario dell'immobile), essendo emerso il diretto collegamento causale tra la descritta caduta al suolo dell'istante e una anomala conformazione della cosa in custodia
(segnatamente, del pavimento dell'appartamento, nella zona precisamente individuata dal teste escusso), che l'ha resa intrinsecamente ed occultamente pericolosa rispetto all'uso ordinario cui era destinata.
Peraltro, anche il Consulente nominato nel corso del giudizio ha pienamente confermato la compatibilità causale tra le lesioni riportate dall'attore e l'evento traumatico dedotto in lite, tenuto conto del requisito “cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti
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eziologici” (cfr. p. 7 della CTU). Quanto esposto consente di ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi fondamentali della domanda attorea.
Alla luce di quanto precede, sarebbe spettato, di contro, ai convenuti dedurre e provare l'intervento di un fattore causale esterno e straordinario, tale da assurgere alla nozione di un vero e proprio caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico esistente tra anomalia della cosa ed evento di danno occorso all'attore. Tale prova, tuttavia, è del tutto mancata nel caso di specie. Parimenti, alcuna prova è stata fornita, né dal convenuto né dalla chiamata in causa, in merito a circostanze da cui potersi desumere un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. - assorbente o concorrente - da parte dell'attore medesimo nella causazione dell'evento di danno innanzi descritto.
Quanto al convenuto, infatti, questi si limitava, in via del tutto generica, ad eccepire l'assenza di condotte colpose lui imputabili, sostenendo che “l'evento per cui è causa è da imputare al comportamento negligente ed imprudente dell'istante che non ha adoperato le opportune cautele” (cfr. p. 2 della comparsa), senza tuttavia neppure dedurre in cosa sarebbe consistita tale negligenza. Peraltro, si evidenzia altresì che il non si è presentato al fine di CP_1 rendere il deferito interrogatorio formale, comportamento, ancorché non equiparabile alla confessione, comunque valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Allo stesso modo deve dirsi a proposito della IA, la quale si è limitata a citare copiosa giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, ma non ha mai allegato alcun elemento probatorio concreto dal quale desumere la sussistenza del caso fortuito ovvero di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Acclarata la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. per l'evento de quo, si CP_1 rende necessario provvedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore, cui si procederà sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. , certamente Persona_1 condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il
Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico. Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e la verificazione dei fatti.
Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto
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consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, si rileva che parte attrice ha proposto domanda risarcitoria anche per il danno morale, pur se dedotto in via assolutamente generica, articolando appositi capitoli di prova al fine di dimostrarne la sussistenza.
Le dichiarazioni rese in proposito dalla teste tuttavia, sono risultate invero Tes_2 vaghe ed imprecise, oltre che in contraddizione con quanto accertato in sede di
Consulenza Tecnica dal Dott. . Difatti, pur avendo la teste asserito che la Per_1 situazione fisica dell'attore gli avrebbe procurato difficoltà sul piano emotivo “perché non riusciva più a fare tante cose”, nell'elaborato peritale si legge che “non sono state precluse attività quotidiana” e che le menomazioni sono state “di lieve entità”. Le conclusioni del CTU, peraltro, non sono state oggetto di note critiche del Consulente di parte dell'attore, né sono state in alcun modo censurate da quest'ultimo con i successivi scritti difensivi.
Ciò comporta che l'attore debba essere risarcito unicamente in relazione al danno alla salute, senza alcuna ulteriore personalizzazione.
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Dalla CTU si evince che le conseguenze derivate dal sinistro sono quantificabili in un grado di invalidità permanente del 7%, ITT per giorni 2, ITP al 75% per giorni 30 ed ITP al 50% per giorni 30.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui alla L. 57/01 o al D.
Lgs. 209/05 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), si ritiene opportuno aderire all'orientamento maggioritario che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire una parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle
Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, nella loro versione più recente, dell'anno 2024. Con tali Tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei sui risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 33), e delle risultanze della richiamata CTU, andranno riconosciuti in favore del € 12.289,00 per Pt_1 il 7% di invalidità permanente, € 230,00 per 2 giorni di ITT, € 2.587,50 per 30 giorni di
ITP al 75% ed € 1.725,00 per 30 giorni di ITP al 50%, oltre spese mediche documentate per € 39,37, il tutto per la somma di € 16.831,50.
Venendo alle richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione;
con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto
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danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra complessivamente liquidato, devalutato all'epoca del sinistro (15/07/2015), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata di anno in anno, ogni successivo 15 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.
Da ultimo, va accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della risultando documentalmente dimostrata – e, in effetti Controparte_2 incontestata – la sussistenza del rapporto di garanzia, come da Polizza n. 0339800051950 versata in atti dal convenuto Controparte_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore dell'attore e della chiamata in causa come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(entrato in vigore il 03/04/2014 ed applicabile ai procedimenti in corso: cfr. Cass. n.
16581/12; Cass. n. 17406/12; C. Cost. n. 261/13), avendo riguardo al valore della controversia e con il compenso calcolato ai valori minimi per tutte le fasi espletate, tenuto
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conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale concretamente espletata.
Nei rapporti interni tra la e si ritiene Controparte_4 Controparte_1 sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della attività processuale effettivamente svolta dal convenuto Controparte_1
Le spese di CTU, così come liquidate all'udienza del 04/12/24, sono poste definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
5708/2020 del R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
1. accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea e per l'effetto:
2. condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 16.831,50, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate all'udienza del 04/12/2024,
a carico del convenuto Controparte_1
5. in accoglimento della domanda di manleva, condanna Controparte_2
a manlevare a tutto quanto lo stesso corrisponderà in
[...] Controparte_1 forza dei capi sub 2., 3. e 4. del presente provvedimento;
6. dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra
[...]
Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Aversa, il 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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