Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 572
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del rilievo per errata valutazione dell'opzione di finanziamento

    La Corte ritiene che la scelta di inserire l'opzione di cessazione anticipata del finanziamento, con conseguente aumento del tasso di circa il 45% rispetto al tasso base, appaia antieconomica e non sostenibile da un soggetto indipendente.

  • Rigettato
    Illegittimità del rilievo per mancata considerazione dell'intero intervallo di osservazioni

    La Corte ritiene che la società abbia fatto riferimento al mercato Statunitense per ottenere tassi di interesse maggiori rispetto a quelli Europei, e che la scelta di inserire l'opzione di cessazione anticipata del finanziamento sia antieconomica. Inoltre, la Corte ritiene che i tassi calcolati dall'Ufficio corrispondano al valore di libera concorrenza.

  • Rigettato
    Illegittimità del rilievo per mancata considerazione del costo di reperimento delle risorse finanziarie

    La Corte ritiene che la domanda subordinata sia infondata, poiché il tasso di interesse comprende il costo di raccolta del capitale. Inoltre, la Corte afferma che l'ufficio ha dato prova che la società finanziatrice ha concesso finanziamenti a tassi in linea con quelli calcolati dall'Ufficio, dimostrando la conformità al valore di libera concorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 572
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 572
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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