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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 773/2022 rg. promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Visocchi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cassino Via Domenico Cimarosa, 64 presso di lui…………..………Attore
contro c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Katia Noce ed elettivamente domiciliata nel suo in via Fanfara 46 in Sezze……… Convenuta
e p. iva ) …….………………………………..…Chiamata in causa contumace CP_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 5
febbraio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' attore ha evocato in giudizio l' e ha esposto di CP_1
essere proprietario di un immobile residenziale sito in San Giorgio a Liri in via Crocelle, costituito da un piano seminterrato, un piano rialzato e un sottotetto, con annesso giardino, confinante con la strada comunale. Il ha riferito che l'immobile di sua proprietà si trova in prossimità dello svincolo tra la Pt_1 pagina 1 di 6 S.R. 630 Ausonia, via Crocelle e via Serpente, in una zona a quota inferiore rispetto al livello stradale,
dove scorre anche il rio “Difese”, canale naturale destinato al deflusso delle acque piovane verso il fiume Liri. L'attore ha anche riferito che negli anni precedenti, concessionaria della CP_1
gestione della rete viaria regionale per conto della Regione Lazio, ha eseguito lavori di messa in sicurezza della S.R. 630, tra cui, in particolare, la costruzione di una rotatoria al Km 10+150/200,
nell'ambito di un appalto pubblico finanziato dalla Regione e aggiudicato alla società CP_1 [...]
Al riguardo, l'attore ha chiarito che, con determinazione n. 22/2016, l' ha approvato lavori CP_2 CP_1
complementari comprendenti anche la realizzazione della predetta rotatoria, operando nella veste di amministrazione. I lavori sono iniziati nella primavera del 2018.Il ha però lamentato che durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori, parte del materiale di risulta, quali legname, sfridi metallici e altri scarti di lavorazione, furono depositati nell'alveo del rio Difese, ostacolando il regolare flusso dell'acqua. In
conseguenza di ciò, l'attore ha riferito che nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2018, a seguito di forti piogge, il rio Difese esondò proprio in corrispondenza dell'ostruzione, causando l'allagamento della sua abitazione, con conseguenti danni ingenti da lui subiti quali mobili e suppellettili danneggiati, il pietrisco del vialetto spostato, l'intonaco esterno macchiato da umidità, alberi sradicati e l'impianto elettrico compromesso dal corto circuito del motore del cancello. Il Penge ha narrato che a seguito di tali eventi, ha inviato richieste risarcitorie all' che sono rimaste prive di riscontro e ha rassegnato CP_1
le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni incompatibile domanda ed
eccezione: a) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di quale CP_1
committente di appalto pubblico di lavori, nella determinazione del danno cagionato al Sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 2049 e/o 2050 e/o 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043
[...]
cod. civ.; b) Per l'effetto, condannare al risarcimento del danno patrimoniale in favore del CP_1
Sig. per la somma pari ad euro 11.714,16, oltre oneri di legge, ovvero della minore o Parte_1
maggior la somma che il Giudice riterrà di giustizia, e del danno non patrimoniale, da determinarsi
pagina 2 di 6 secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da
distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ..”.
Si è costituita l' che ha impugnato le avverse domande sostenendo di non essere committente CP_1
dei lavori ma di averli solo autorizzati e ha così concluso: “… autorizzare la convenuta ai sensi
dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la (p. iva CP_2
) in persona del leg. corrente in Via Zoe Fontana, n. 220 Edificio B/2 in Roma, P.IVA_2 CP_3
anche in garanzia e in manleva e di conseguenza che il G.I. Voglia differire, la prima udienza di
comparizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. per la relativa costituzione in
giudizio del terzo;
in virtù del contratto di appalto intercorso tra le parti (allegato 6 e 6 bis) e
comunque per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito,
fermo retando le richieste preliminari e/o pregiudiziali e in rito, respingere ogni e qualsivoglia
domanda spiegata nei confronti di in quanto totalmente infondate Controparte_1
in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova anche sul nesso causale con
l'evento per cui è causa e sul quantum e comunque per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del
presente atto;
in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento anche parziale
della domanda di parte attrice, condannare la in persona del leg. rap.p.t, corrente in Via CP_2
Zoe Fontana, n. 220 Edificio B/2 in Roma, a tenere indenne e manlevare la Controparte_1
per quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a risarcire in favore dell'attore; in via
[...]
ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_1
nei confronti della in persona del leg. rap.p.t, corrente in Via Zoe Fontana, n. 220
[...] CP_2
Edificio B/2 in Roma, per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attore. In ogni caso
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge”.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della che è rimasta contumace. CP_2
Il Giudice dopo aver ascoltato i testi ha ritenuto la causa matura per la decisione. pagina 3 di 6 All'udienza virtuale del 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
La stessa ha riferito che con la determinazione n. B0410 dell'11 febbraio 2005 emanata dal CP_1
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture della Regione Lazio (registrata al protocollo n. 0010018/2013) le è stata affidata la realizzazione delle opere per la messa in CP_1
sicurezza della Superstrada Cassino–Formia e successivamente essa, con determinazione n. 0126 del 21
dicembre 2006, ha assegnato l'incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento “S.R. Ausonia ex SS 630; messa in sicurezza nei tratti in prossimità dei centri abitati –
finanziamento dell'intervento” alla estendendo a Parte_2
quest'ultima con successiva determina anche la redazione del progetto esecutivo. Infine, l' ha CP_1
dedotto che con propria determinazione n. 1351 del 29 luglio 2011, l'esecuzione dei lavori è stata definitivamente aggiudicata all'impresa Pertanto, l' non è rimasta estranea ai lavori CP_2 CP_1
della rotonda, tanto da ritenersi esonerata da ogni responsabilità, anche perché essa stessa ha deliberato l'esecuzione degli stessi. In altri termini, l' nella vicenda ha occupato nella sostanza il ruolo di CP_1
“Ente appaltante” tant'è che ha stipulato il contratto di appalto con la ma non ha fornito prove CP_2
circa la perdita del potere o del dovere di controllo dello stato dei luoghi e della esecuzione dei lavori da parte della predetta impresa né ha fornito elementi da cui desumere che essa abbia sollecitato l'impresa a adempiere agli obblighi assunti nel contratto. La diversamente da quanto sostiene, CP_1
aveva tutta la possibilità di verificare la corretta esecuzione dei lavori per non pregiudicare la proprietà
dell'attore: tali considerazioni confermano la sua corretta evocazione in giudizio. Tuttavia, se da una parte l' non può ritenersi immune da responsabilità per non aver vigilato sulla correttezza dei CP_1
lavori da parte della ditta esecutrice, nemmeno può essere immune di censure l'operato della chiamata in causa SB rimasta contumace. L'attore, nello specifico, ha lamentato che i danni sono derivati
“dall'ostruzione determinate dal materiale di risulta nel Rio”; al riguardo, nel contratto di appalto depositato dalla convenuta con la memoria di costituzione (pag. 13 all.6) si legge testualmente che “a pagina 4 di 6 fine lavori l'impresa, (la ) provvederà alla pulizia e allo sgombero … del materiale di rifiuto del CP_2
cantiere”. Pertanto, l'onere dello sgombero incombeva sulla e questa, pur regolarmente evocata CP_2
in giudizio, è rimasta contumace non offrendo elementi a sua discolpa: si configura perciò la concorrente responsabilità della per non aver liberato il Rio dal materiale edile di scarto e quella CP_2
dell' per la mancata vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Ciò impedisce all' di CP_1 CP_1
invocare la manleva in danno della SB: la manleva era prevista espressamente per responsabilità per danni a cose o persone derivante da violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del traffico
(pag. 12 contratto allegato 6 memoria costituzione convenuta) e l'ipotesi in esame esula da ciò.
Nel merito l'attore ha provato i danni derivati dalla cattiva gestione dei predetti lavori: le circostanze narrate dall'attore nell'atto introduttivo sono state infatti, confermate dai testi ascoltati.
Il teste ha riferito che nell'alveo del rio Difese, nei pressi della rotonda, era presente Testimone_1
materiale di risulta e di essere stato a conoscenza dei fatti perché transitava frequentemente su quel tratto di strada. Il ha anche riferito che l' accumulo di materiale costituiva, nell'alveo del canale, Tes_1
una sorta di sbarramento, con intralcio al regolare flusso delle acque e di aver visto operai che lavoravano nei pressi. Lo stesso teste ha poi confermato che nella notte fra il 19 e il 20 novembre 2018,
a seguito di un temporale abbattutosi sulla zona, il rio Difese è esondato in corrispondenza dello sbarramento realizzatosi per la presenza del materiale di risulta e ha riconosciuto tutti i danni lamentati da parte attrice confermando la perizia da lui stesso redatta e le deduzioni in essa contenute.
Il teste ha riferito che in corrispondenza del ponticello c'era materiale di risulta Testimone_2
e gli operai avevano messo paratie sul sottopasso dell'acqua perché dovevano spostare tubi del gas,
confermando la circostanza che detto materiale è rimasto nell'alveo del Rio per diversi mesi prima dell'esondazione del canale del novembre 2018 ed era ben visibile. Il teste ha anche riferito che con le esondazioni del Rio avvenute tra la notte del 19 e 20 novembre 2018 l'acqua tornò indietro e si riversò
sull'abitazione del che era posta a una quota altimetrica minore e ha confermato l'accadimento Pt_1
dei danni così come lamentati da parte attrice. pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga la perizia prodotta al nonostante alla consulenza di parte non possa Pt_1
riconoscersi valore assoluto di prova, la conferma del suo contenuto da parte del CTP, sentito anche come testimone, costituisce un chiaro indizio della descrizione della tipologia di danno occorso: a sua volta, l' non ha prodotto una perizia uguale e contraria. Non sono pertinenti gli argomenti della CP_1
convenuta sulla qualifica professionale del consulente di parte: la perizia non richiedeva competenze particolari essendo sufficienti le conoscenze tecniche che il consulente ha mostrato nel redigere l'elaborato, che è stato accompagnato da una stima analitica dei danni.
È, quindi, congrua la somma di euro 11.714,16, indicata come necessaria per le riparazioni. Circa gli altri danni lamentati dall'attore, alcuna prova egli ha offerto a suffragio delle sue pretese né ha specificato la qualità e la quantità degli altri danni patiti.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla Tabella n. 2 del
D.M.55/2014 in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
NN
l' e la in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificato in € 11.714,16 oltre CP_1 CP_2
interessi e rivalutazione monetaria a favore di dal dì del fatto al soddisfo. Parte_1
Condanna l' e la in solido tra loro al pagamento delle spese di questo giudizio che si CP_1 CP_2
quantificano in € 5.314,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali in favore di da attribuire al difensore che si dichiara antistatario. Parte_1
Cassino, 27 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 773/2022 rg. promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Visocchi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cassino Via Domenico Cimarosa, 64 presso di lui…………..………Attore
contro c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Katia Noce ed elettivamente domiciliata nel suo in via Fanfara 46 in Sezze……… Convenuta
e p. iva ) …….………………………………..…Chiamata in causa contumace CP_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 5
febbraio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' attore ha evocato in giudizio l' e ha esposto di CP_1
essere proprietario di un immobile residenziale sito in San Giorgio a Liri in via Crocelle, costituito da un piano seminterrato, un piano rialzato e un sottotetto, con annesso giardino, confinante con la strada comunale. Il ha riferito che l'immobile di sua proprietà si trova in prossimità dello svincolo tra la Pt_1 pagina 1 di 6 S.R. 630 Ausonia, via Crocelle e via Serpente, in una zona a quota inferiore rispetto al livello stradale,
dove scorre anche il rio “Difese”, canale naturale destinato al deflusso delle acque piovane verso il fiume Liri. L'attore ha anche riferito che negli anni precedenti, concessionaria della CP_1
gestione della rete viaria regionale per conto della Regione Lazio, ha eseguito lavori di messa in sicurezza della S.R. 630, tra cui, in particolare, la costruzione di una rotatoria al Km 10+150/200,
nell'ambito di un appalto pubblico finanziato dalla Regione e aggiudicato alla società CP_1 [...]
Al riguardo, l'attore ha chiarito che, con determinazione n. 22/2016, l' ha approvato lavori CP_2 CP_1
complementari comprendenti anche la realizzazione della predetta rotatoria, operando nella veste di amministrazione. I lavori sono iniziati nella primavera del 2018.Il ha però lamentato che durante Pt_1
l'esecuzione dei lavori, parte del materiale di risulta, quali legname, sfridi metallici e altri scarti di lavorazione, furono depositati nell'alveo del rio Difese, ostacolando il regolare flusso dell'acqua. In
conseguenza di ciò, l'attore ha riferito che nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2018, a seguito di forti piogge, il rio Difese esondò proprio in corrispondenza dell'ostruzione, causando l'allagamento della sua abitazione, con conseguenti danni ingenti da lui subiti quali mobili e suppellettili danneggiati, il pietrisco del vialetto spostato, l'intonaco esterno macchiato da umidità, alberi sradicati e l'impianto elettrico compromesso dal corto circuito del motore del cancello. Il Penge ha narrato che a seguito di tali eventi, ha inviato richieste risarcitorie all' che sono rimaste prive di riscontro e ha rassegnato CP_1
le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni incompatibile domanda ed
eccezione: a) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di quale CP_1
committente di appalto pubblico di lavori, nella determinazione del danno cagionato al Sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 2049 e/o 2050 e/o 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043
[...]
cod. civ.; b) Per l'effetto, condannare al risarcimento del danno patrimoniale in favore del CP_1
Sig. per la somma pari ad euro 11.714,16, oltre oneri di legge, ovvero della minore o Parte_1
maggior la somma che il Giudice riterrà di giustizia, e del danno non patrimoniale, da determinarsi
pagina 2 di 6 secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da
distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ..”.
Si è costituita l' che ha impugnato le avverse domande sostenendo di non essere committente CP_1
dei lavori ma di averli solo autorizzati e ha così concluso: “… autorizzare la convenuta ai sensi
dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la (p. iva CP_2
) in persona del leg. corrente in Via Zoe Fontana, n. 220 Edificio B/2 in Roma, P.IVA_2 CP_3
anche in garanzia e in manleva e di conseguenza che il G.I. Voglia differire, la prima udienza di
comparizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. per la relativa costituzione in
giudizio del terzo;
in virtù del contratto di appalto intercorso tra le parti (allegato 6 e 6 bis) e
comunque per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito,
fermo retando le richieste preliminari e/o pregiudiziali e in rito, respingere ogni e qualsivoglia
domanda spiegata nei confronti di in quanto totalmente infondate Controparte_1
in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova anche sul nesso causale con
l'evento per cui è causa e sul quantum e comunque per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del
presente atto;
in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento anche parziale
della domanda di parte attrice, condannare la in persona del leg. rap.p.t, corrente in Via CP_2
Zoe Fontana, n. 220 Edificio B/2 in Roma, a tenere indenne e manlevare la Controparte_1
per quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a risarcire in favore dell'attore; in via
[...]
ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_1
nei confronti della in persona del leg. rap.p.t, corrente in Via Zoe Fontana, n. 220
[...] CP_2
Edificio B/2 in Roma, per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attore. In ogni caso
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge”.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della che è rimasta contumace. CP_2
Il Giudice dopo aver ascoltato i testi ha ritenuto la causa matura per la decisione. pagina 3 di 6 All'udienza virtuale del 5 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
La stessa ha riferito che con la determinazione n. B0410 dell'11 febbraio 2005 emanata dal CP_1
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture della Regione Lazio (registrata al protocollo n. 0010018/2013) le è stata affidata la realizzazione delle opere per la messa in CP_1
sicurezza della Superstrada Cassino–Formia e successivamente essa, con determinazione n. 0126 del 21
dicembre 2006, ha assegnato l'incarico per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento “S.R. Ausonia ex SS 630; messa in sicurezza nei tratti in prossimità dei centri abitati –
finanziamento dell'intervento” alla estendendo a Parte_2
quest'ultima con successiva determina anche la redazione del progetto esecutivo. Infine, l' ha CP_1
dedotto che con propria determinazione n. 1351 del 29 luglio 2011, l'esecuzione dei lavori è stata definitivamente aggiudicata all'impresa Pertanto, l' non è rimasta estranea ai lavori CP_2 CP_1
della rotonda, tanto da ritenersi esonerata da ogni responsabilità, anche perché essa stessa ha deliberato l'esecuzione degli stessi. In altri termini, l' nella vicenda ha occupato nella sostanza il ruolo di CP_1
“Ente appaltante” tant'è che ha stipulato il contratto di appalto con la ma non ha fornito prove CP_2
circa la perdita del potere o del dovere di controllo dello stato dei luoghi e della esecuzione dei lavori da parte della predetta impresa né ha fornito elementi da cui desumere che essa abbia sollecitato l'impresa a adempiere agli obblighi assunti nel contratto. La diversamente da quanto sostiene, CP_1
aveva tutta la possibilità di verificare la corretta esecuzione dei lavori per non pregiudicare la proprietà
dell'attore: tali considerazioni confermano la sua corretta evocazione in giudizio. Tuttavia, se da una parte l' non può ritenersi immune da responsabilità per non aver vigilato sulla correttezza dei CP_1
lavori da parte della ditta esecutrice, nemmeno può essere immune di censure l'operato della chiamata in causa SB rimasta contumace. L'attore, nello specifico, ha lamentato che i danni sono derivati
“dall'ostruzione determinate dal materiale di risulta nel Rio”; al riguardo, nel contratto di appalto depositato dalla convenuta con la memoria di costituzione (pag. 13 all.6) si legge testualmente che “a pagina 4 di 6 fine lavori l'impresa, (la ) provvederà alla pulizia e allo sgombero … del materiale di rifiuto del CP_2
cantiere”. Pertanto, l'onere dello sgombero incombeva sulla e questa, pur regolarmente evocata CP_2
in giudizio, è rimasta contumace non offrendo elementi a sua discolpa: si configura perciò la concorrente responsabilità della per non aver liberato il Rio dal materiale edile di scarto e quella CP_2
dell' per la mancata vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Ciò impedisce all' di CP_1 CP_1
invocare la manleva in danno della SB: la manleva era prevista espressamente per responsabilità per danni a cose o persone derivante da violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del traffico
(pag. 12 contratto allegato 6 memoria costituzione convenuta) e l'ipotesi in esame esula da ciò.
Nel merito l'attore ha provato i danni derivati dalla cattiva gestione dei predetti lavori: le circostanze narrate dall'attore nell'atto introduttivo sono state infatti, confermate dai testi ascoltati.
Il teste ha riferito che nell'alveo del rio Difese, nei pressi della rotonda, era presente Testimone_1
materiale di risulta e di essere stato a conoscenza dei fatti perché transitava frequentemente su quel tratto di strada. Il ha anche riferito che l' accumulo di materiale costituiva, nell'alveo del canale, Tes_1
una sorta di sbarramento, con intralcio al regolare flusso delle acque e di aver visto operai che lavoravano nei pressi. Lo stesso teste ha poi confermato che nella notte fra il 19 e il 20 novembre 2018,
a seguito di un temporale abbattutosi sulla zona, il rio Difese è esondato in corrispondenza dello sbarramento realizzatosi per la presenza del materiale di risulta e ha riconosciuto tutti i danni lamentati da parte attrice confermando la perizia da lui stesso redatta e le deduzioni in essa contenute.
Il teste ha riferito che in corrispondenza del ponticello c'era materiale di risulta Testimone_2
e gli operai avevano messo paratie sul sottopasso dell'acqua perché dovevano spostare tubi del gas,
confermando la circostanza che detto materiale è rimasto nell'alveo del Rio per diversi mesi prima dell'esondazione del canale del novembre 2018 ed era ben visibile. Il teste ha anche riferito che con le esondazioni del Rio avvenute tra la notte del 19 e 20 novembre 2018 l'acqua tornò indietro e si riversò
sull'abitazione del che era posta a una quota altimetrica minore e ha confermato l'accadimento Pt_1
dei danni così come lamentati da parte attrice. pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga la perizia prodotta al nonostante alla consulenza di parte non possa Pt_1
riconoscersi valore assoluto di prova, la conferma del suo contenuto da parte del CTP, sentito anche come testimone, costituisce un chiaro indizio della descrizione della tipologia di danno occorso: a sua volta, l' non ha prodotto una perizia uguale e contraria. Non sono pertinenti gli argomenti della CP_1
convenuta sulla qualifica professionale del consulente di parte: la perizia non richiedeva competenze particolari essendo sufficienti le conoscenze tecniche che il consulente ha mostrato nel redigere l'elaborato, che è stato accompagnato da una stima analitica dei danni.
È, quindi, congrua la somma di euro 11.714,16, indicata come necessaria per le riparazioni. Circa gli altri danni lamentati dall'attore, alcuna prova egli ha offerto a suffragio delle sue pretese né ha specificato la qualità e la quantità degli altri danni patiti.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla Tabella n. 2 del
D.M.55/2014 in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
NN
l' e la in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificato in € 11.714,16 oltre CP_1 CP_2
interessi e rivalutazione monetaria a favore di dal dì del fatto al soddisfo. Parte_1
Condanna l' e la in solido tra loro al pagamento delle spese di questo giudizio che si CP_1 CP_2
quantificano in € 5.314,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali in favore di da attribuire al difensore che si dichiara antistatario. Parte_1
Cassino, 27 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6