Decreto presidenziale 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01498/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danila Brugnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria per legge in Palermo, alla via RIno Stabile n. 182;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato sul rilascio sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 9 febbraio 2024 pendente presso la Questura di Agrigento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. - Prefettura di Agrigento e di Questura di Agrigento;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n-OMISSIS-dell’8 maggio 2025;
Vista la nota del 20 maggio 2025 da cui emerge che il ricorrente è in possesso del titolo di soggiorno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RC RI EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, si domandava la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Agrigento in merito all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, depositata il 9 febbraio 2024;
Rilevato che, nelle more della decisione del ricorso, veniva riconosciuto allo straniero l’anelato rinnovo, come si evince dalla data di rilascio del titolo, che reca proprio il 9 febbraio 2024 (v. produzione documentale del 20 maggio 2025);
Ritenuto che – in mancanza di chiarimenti specifici in merito all’iter procedimentale seguito da parte della difesa del ricorrente e dell’amministrazione, per poter statuire ai sensi del diverso art. 34, comma 5 c.p.a. – sia comunque cessato l’interesse alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AL, Presidente
AF AR SO, Primo Referendario
RC RI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI EL | TO AL |
IL SEGRETARIO