Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 20/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1686/2016 R.G., vertente tra:
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Stefania Scaffidi, presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello via Roma n.64, è elettivamente domiciliata;
-opponente-
CONTRO
nato il [...] a [...] (C.F.: , ed ivi Controparte_2 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio
Restifo Pecorella presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello, via Respighi, 14, è
elettivamente domiciliato;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 316/2016, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1124/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere
La in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2016, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1124/2016, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore del Geom.
la somma di Euro 21.041,17, oltre interessi e spese del procedimento, somma Controparte_2
dovuta per compensi professionali in favore della società opponente, e portata dalla fattura in atti, e dalla documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio (doc. dal n.1 al n.12).
A fondamento della proposta opposizione la GA. eccepiva la litispendenza e Controparte_3
continenza di causa, inopponibilità alla stessa della rinuncia alla eccezione di compensazione,
proposta in via riconvenzionale, in altro giudizio di opposizione proposto da contro la CP_2 [...]
, iscritto a ruolo (RGN 100508/2012) presso altro magistrato di codesto Tribunale, CP_4
eccepiva pure l'inesistenza e/o insussistenza del credito ingiunto, il mancato raggiungimento della prova dello stesso.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
A) In via pregiudiziale ritenere e dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 316/2016, stante la litispendenza e la continenza di cause in ragione della domanda riconvenzionale promossa dal nel giudizio n. 100508/2012 R.G., Controparte_2
pendente dinanzi all'intestato Tribunale con identici soggetti e causa petendi, per quanto esposto e documentato;
B) Sempre in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 316/2016 è stato richiesto e concesso in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto dichiararne l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inammissibilità, in ogni caso revocandolo con qualsiasi statuizione;
C) Nel merito ritenere e dichiarare che il credito riconosciuto a con il D.I. opposto Controparte_2
è inesistente, infondato ed illegittimo;
D) Per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare o dichiarare nullo, o comunque, privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 316/2016 con ogni conseguente statuizione, in ogni caso accertando e dichiarando che nulla è dovuto al , rigettando ogni Controparte_2
eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
E) Ritenuta la sua responsabilità a norma dell'art. 96 c.p.c. condannare a pagare in Controparte_2
favore della società in persona del l.r.p.t. la somma che l'On.le Giudice Controparte_1
adito riterrà equa, giusta e sufficiente a compensarlo dei danni e dei patimenti che il presente giudizio gli ha causato e gli causerà.
F) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva in giudizio il Geom. contestando in toto, tutti i motivi posti a base Controparte_2
dell'opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
- In via preliminare nel rito, per i motivi in premessa, rigettare eccezione di litispendenza e continenza di causa per diversità tra i soggetti del primo e del secondo giudizio e per identità dello stesso ufficio giudiziario innanzi ai quali i predetti giudizi sono stati incardinati;
- Sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 316/2016 emesso dal Tribunale di Patti, in data 19.7.2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare la società opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre compensi professionali e accessori di legge della fase monitoria e del presente giudizio.
La causa è stata interrotta e riassunta, e nelle more la causa RGN 100508/2012 Tribunale di Patti è
stata definita con sentenza n.28/2022, passata in giudicato.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi ammessi, e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per la discussione, all'udienza del 20/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le memorie e note scritte depositate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione, è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 316/2016,
emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1124/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
In merito all'eccezione di litispendenza della causa con il giudizio RGN 100508/2012, va rilevato che detto giudizio è stato definito dallo stesso Giudice delegante del presente procedimento, con sentenza n.28/2022, passata in giudicato.
Pertanto, si è formato il giudicato interno ed esterno sopravvenuto della citata sentenza n.28/2022,
giudizio in cui il aveva opposto il decreto ingiuntivo emesso in favore della GA. CP_2 [...]
Controparte_5
In tale causa il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, n.68/2012
emesso dal Tribunale di S.Agata Militello il 19.04.2012, depositato in cancelleria il 20.04.2012.
Conseguentemente la pretesa della società opponente, risulta coperta dal giudicato.
Mentre l'eccezione di compensazione, azionata dal e posta a fondamento del decreto CP_2
opposto, non è coperta dal giudicato, nulla avendo sul punto statuito il Giudicante nel procedimento conclusosi con la citata sentenza.
Conseguentemente va scrutinata la pretesa avanzata dal con il decreto ingiuntivo, CP_2
n.316/2016, opposto con il presente giudizio.
Va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la correttezza della pretesa avanzata da parte dal Geom.
Con
nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
Infatti, ritiene questo giudicante, che la parte opposta abbia fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria, e, portate dalla fattura in atti, oltre che dalla copiosa documentazione allegata (documenti dal n.1 al n.12 del fascicolo monitorio).
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta documentalmente provato, con la fattura in atti, nonché dalla copiosa documentazione allegata (documenti dal n.1 al n.12 del fascicolo monitorio), che la parte opposta ha eseguito le prestazioni professionali, cui chiede i compensi, in favore della società opponente.
Ora, è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa,
anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può
costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, in aggiunta alla fattura, ha ulteriormente e documentalmente provato con documentazione allegata (documenti dal n.1 al n.12 del fascicolo monitorio), che per brevità si omette di trascrivere, che la parte opposta ha eseguito le prestazioni professionali, cui chiede i compensi, in favore della società opponente.
L'incarico professionale, e la documentazione prodotta dal a sostegno della richiesta CP_2
monitoria, non risulta espressamente contestata.
La parte opponente non ha dato valida prova, in merito a quanto eccepito con i motivi di opposizione.
Pertanto, non avendo fornito, parte opponente, alcuna prova di avere estinto il suo debito, (Cass.
12765/2007; Cass. 2421/2006; Cass. 24815/2005), ne discende che l'opposizione va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 316/2016, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1124/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Conseguentemente rigetta ogni altra domanda svolta dalla società opponente;
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 316/2016, emesso dal
Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1124/2016, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2)Rigetta ogni altra domanda svolta dalla società opponente;
3)Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in Euro 5.077,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Patti 20/05/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice on.
Antonino Casdia