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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr Carolina
Burrascano, all'udienza del 6.5.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4752/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa,
TRA
(CF ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Etnea (CT) via Nicolosi n. 20, in proprio e nella qualità di titolare ditta individuale “fattorie
COCO” coltivatore diretto, elettivamente domiciliata in Catania, via Enrico A. Pantano n. 34 presso lo studio dell'avv. Manuela Lo Presti che lo rappresenta e difende per procura in atti
- opponente -
E
, Controparte_1 [...]
, , (P.IVA ) in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in n Catania via Battello n. 29/B
- opposta contumace -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, ritualmente depositato in data 21/10/2022, proponeva opposizione Parte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dall' n. Controparte_4
22/0189, n. 22/0184, n. 22/0186 (notificata il 22 settembre 2022), n. 22/0185 (notificata il
27/9/2022) e n. 22/0187 e n. 22/0188 (notificata il 29 settembre 2022), per la complessiva somma pagina 1 di 4 di € 23.400,00, oltre spese di notifica;
sulla base dell'accertamento eseguito in data 13.4.2018 ore Con
2.30 dai carabinieri del di Catania di cui verbale accertamento unico e notificazione n.
2018/315 del 21.06.2018.
eccepiva la legittimità del verbale di accertamento delle ordinanze ingiunzioni sotto Parte_1
molteplici aspetti.
Sosteneva preliminarmente l'inesistenza e/o la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto: - la nullità del verbale per incompetenza per territorio, per omessa indicazione delle sanzioni da effettuare per alcune fattispecie, nonché per la rappresentazione di fatti non realmente accaduti e comunque oggetto di contraddizione laddove si afferma l'assistenza del traduttore per Covaci,
e quando invece il traduttore aveva assistito solo un lavoratore ossia OT Vasile Per_1 Per_2
ed in ogni caso il verbale è infondato in fatto e diritto ed inesistenti le condotte contestate ad eccezione delle due regolarizzate;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0186 prot. 21970 del 9.8.2022 notificata il 22.9.2022, in quanto la sanzione in misura ridotta è stata pagata, e anche dell'ordinanza ingiunzione n. 22/0184 prot. 21974 del 9.8.2022 in quanto sine titulo avendo regolarizzato il rapporto.
Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L. n. 689/81, in quanto competente ad emettere il verbale di accertamento e notificazione, così come le ordinanze ingiunzioni opposte, era l' di tenuto conto che l'illecito Controparte_3 CP_6
era stato commesso in Lentini, provincia di . CP_6
L'opponente, pertanto, chiedeva, previa sospensione, di dichiarare nulli il verbale di accertamento unico e notificazione n. 2018/315 del 21.06.2018 notificato il 5.7.2018 e le ordinanze ingiunzioni n. 22/0184, n. 22/0185, n. 22/0186, n. 22/0187, n. 22/0188, n. 22/0189 opposte per incompetenza territoriale e conseguentemente di accertare il diritto di alla restituzione della Parte_1 sanzione di €.6.000,00. In subordine , nel merito, chiedeva di dichiarare illegittime ed annullare le suindicate ordinanze ingiunzione per inesistenza della condotta contestata così come contestata e conseguentemente dichiarare illegittimo ed annullare anche il verbale di accertamento unico e notificazione n. 2018/315 del 21.06.2018 notificato il 5.7.2018.
CP_ L resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ometteva di produrre gli atti concernenti il procedimento sanzionatorio.
Alla prima udienza del 21.3.2023 veniva disposta la sospensione delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
La causa, espletata l'istruttoria tramite escussione dei testi di parte opponente, all'udienza odierna, esaurita la discussione finale, è posta in decisione.
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato che è fondata l'eccezione preliminare sollevata da relativa all'incompetenza dell' ad Parte_1 Controparte_3
emettere le ordinanze ingiunzioni impugnate e il verbale di accertamento del 5.7.2018.
Deve rammentarsi che autorità legittimata a emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981 è quella competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della stessa legge. L'art. 17 comma 5 della L. n. 689/1981 stabilisce, in tema di sanzioni amministrative,
“ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22) il luogo della commissione dell'illecito da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengono acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile”.
La giurisprudenza ormai pacifica, fin dalla nota pronuncia Cass.
28235/2008, ha affermato, da un lato, che va esclusa la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità, dall'altro che l'unica autorità competente ad emettere l'ordinanza è quella nel luogo in cui viene accertata l'infrazione, poiché è lì che si verifica una frazione della condotta conforme rispetto alla fattispecie punita. La Cassazione civile , sez. II , 10/08/2023 , n. 24391 ha affermato inoltre che “In tema di sanzioni amministrative, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata. In caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, ai fini del radicamento della competenza, è sufficiente che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale di esse sia occorsa nel luogo dell'accertamento”,
Nel caso in scrutinio non vi è dubbio che il luogo di commissione dell'illecito è Lentini, Con Provincia di , come da accertamento effettuato dai carabinieri del di Catania, nei CP_6
confronti di in data 13.4.2018 ore 2.30; conseguentemente competente ad emettere il Parte_1 verbale di accertamento e le ordinanze ingiunzioni impugnate si radicava nell'ispettorato di Controparte_3 CP_6
Per i principi sopra espressi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da va Parte_1
accolta.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.
pagina 3 di 4 Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili, atteso che la parte convenuta non ha svolto difese in quanto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al
R.G. n. 4752/2022, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
, , ;
[...] Controparte_2 Controparte_3
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento unico e notificazione n.
2018/315 del 21.06.2018 e le ordinanze ingiunzione impugnate emesse dall'
[...]
n. 22/0189, n. 22/0184, n. 22/0186 (notificata il 22 settembre Controparte_4
2022), n. 22/0185 (notificata il 27/9/2022) e n. 22/0187 e n. 22/0188 (notificata il 29 settembre
2022);
3)Condanna l' , Controparte_1
, alla restituzione a Controparte_2 Controparte_3
della sanzione corrisposta di €.6.000,00; Parte_1
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza del 6.5.2025.
Così deciso in Siracusa, il 6.5.2025.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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