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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 157/2021
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 16/04/2025 ore 12.36
E' comparso, nell'interesse di parte opponente, l'Avv. Sergio Deidda, il quale conferma le conclusioni come formulate nell'atto introduttivo e nelle note conclusive e chiede sentenza.
Il GOT, a seguito di breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.04 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 157/2021 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. SERGIO DEIDDA Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Calangianus, Via Vittorio Emanuele n. 4
CONTRO
( , convenuta contumace. Controparte_1 C.F._2
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l°comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME IN ATTI.
**************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatogli da in data Controparte_1
15.01.2021, con il quale la medesima gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.225,00, eccependo l'illegittimità delle avverse pretese, stante l'erroneità delle somme richieste.
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiarare l'erroneità della somma intimata, l'inesistenza di alcun credito e l'inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto. L'opposta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. In ordine alle eccezioni sollevate dall'opponente circa l'erroneità dei conteggi, con i quali la è pervenuta alla pretesa di complessivi € CP_1
10.225,00, si rileva quanto segue.
L'opponente ha prodotto in giudizio le ricevute dei pagamenti effettuati dal
2016 al 2020, oltre un bonifico effettuato il 02.10.2023 per un ammontare pari ad € 8.270,32; pertanto, a fronte di una pretesa di € 10.225,00, l'opponente è risultato debitore della , per il periodo sopra indicato, della minore somma CP_1
di € 1.955,00.
Pertanto, rilevato che le somme pretese dalla nell'atto di precetto CP_1
sono dovute in misura di gran lunga inferiore a quella indicata nell'atto di precetto, l'opposizione va accolta e, stante la contumacia dell'opposta, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 15.01.2021.
Per quanto attiene alle spese del giudizio – considerato che l'opponente comunque risultava debitore di una parte della somma richiesta – si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- accoglie l'opposizione, dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto, così come intimato;
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 16/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 16/04/2025 ore 12.36
E' comparso, nell'interesse di parte opponente, l'Avv. Sergio Deidda, il quale conferma le conclusioni come formulate nell'atto introduttivo e nelle note conclusive e chiede sentenza.
Il GOT, a seguito di breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.04 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 157/2021 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. SERGIO DEIDDA Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Calangianus, Via Vittorio Emanuele n. 4
CONTRO
( , convenuta contumace. Controparte_1 C.F._2
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l°comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME IN ATTI.
**************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatogli da in data Controparte_1
15.01.2021, con il quale la medesima gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.225,00, eccependo l'illegittimità delle avverse pretese, stante l'erroneità delle somme richieste.
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, dichiarare l'erroneità della somma intimata, l'inesistenza di alcun credito e l'inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto. L'opposta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. In ordine alle eccezioni sollevate dall'opponente circa l'erroneità dei conteggi, con i quali la è pervenuta alla pretesa di complessivi € CP_1
10.225,00, si rileva quanto segue.
L'opponente ha prodotto in giudizio le ricevute dei pagamenti effettuati dal
2016 al 2020, oltre un bonifico effettuato il 02.10.2023 per un ammontare pari ad € 8.270,32; pertanto, a fronte di una pretesa di € 10.225,00, l'opponente è risultato debitore della , per il periodo sopra indicato, della minore somma CP_1
di € 1.955,00.
Pertanto, rilevato che le somme pretese dalla nell'atto di precetto CP_1
sono dovute in misura di gran lunga inferiore a quella indicata nell'atto di precetto, l'opposizione va accolta e, stante la contumacia dell'opposta, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 15.01.2021.
Per quanto attiene alle spese del giudizio – considerato che l'opponente comunque risultava debitore di una parte della somma richiesta – si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- accoglie l'opposizione, dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto, così come intimato;
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 16/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona