Articolo 36 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 35Articolo 37
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13 novembre 1960
Art. 36. Valutazione di anzianita'

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a cancelliere o segretario di seconda classe e agli esami per lo accesso alla carriera direttiva, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e' valutato per intero, ma per non piu' di quattro anni complessivi.
In ogni caso la promozione a cancelliere o segretario di seconda classe non puo' essere conseguita se non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno due anni.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960