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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 612/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 612/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Frediani, come da procura in atti;
- appellante - contro
(C.F. ) e (C.F. ), nella CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 loro qualità di figli ed eredi legittimi di deceduto il 4.7.2018, rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Davide Botti, come da procura in atti;
- appellati - avverso la sentenza n. 829/2020 pronunciata in data 25.11.2020 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in data
1.12.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025 pubblicata il 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa e reietta, per la causali tutte dedotte, in riforma della Sentenza n. 829/2020 del Tribunale di Grosseto, - in tesi: accertare e dichiarare la totale estraneità del ai fatti Parte_1 per cui è causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
- in ipotesi, accertare ed affermare la responsabilità concorrente del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, Persona_1 nella percentuale ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per e “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria CP_1 CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'appello proposto dal
[...]
contro la sentenza n. 829/2020 Tribunale di Grosseto, emessa in data 25.11.2020 e Parte_1 pubblicata il 01.12.2020, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e non provato, per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal nei confronti degli appellati, in quanto Parte_1 inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e confermare in toto la sentenza n. 829/2020 Tribunale di Grosseto, emessa in data 25.11.2020 e pubblicata il 01.12.2020 nel proc. iscritto al N.R.G. 335/2017. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, che si chiede vengano distratti a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi Persona_1 al Tribunale di Grosseto, il al fine di ottenere - previo accertamento della Parte_1 responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. - il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti in conseguenza della caduta avvenuta, in data 16.7.2012, nel Chiasso
8 Settembre in . Parte_1
Al riguardo, l'attore aveva esposto che, il giorno 16.7.2012, intorno alle ore 1:05, mentre stava camminando nel Chiasso 8 Settembre, con direzione Via Roma, era inciampato nella parte sporgente di un pozzetto di accesso agli impianti sotterranei, che si trovava sul suolo stradale lasciato “a rustico”, non visibile a causa del mancato funzionamento dell'illuminazione artificiale ed era caduto a terra, procurandosi un trauma cranico-facciale ed un trauma alla spalla sinistra ed alle ginocchia e che era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto, ove gli era stato riscontrato un trauma all'arto superiore sinistro, abrasioni alle ginocchia ed alle labbra, nonchè mobilità dei denti incisivi.
A seguito del sinistro aveva riportato “esiti permanenti di contusione cranio-facciale non commotiva, con persistente e costante sintomatologia vertiginosa che si accompagna a sensazione di instabilità con rischio di cadute;
abrasioni delle labbra;
lussazione dei denti incisivi centrale e laterale superiori e del 2° molare inferiore di sinistra, con estrazione dei denti interessati e loro sostituzione protesica;
trauma distorsivo-contusivo della spalla sinistra, distorsione del rachide cervicale;
abrasione dei ginocchi”, così come certificato, in data 24.03.2014, dal medico legale Prof.
Dott. Persona_2
L'attore aveva, inoltre, dedotto che la responsabilità del sinistro era imputabile al
[...]
, quale Ente proprietario delle strade pubbliche, per aver lasciato colpevolmente Parte_1 incompiute le opere di rifacimento del manto stradale del Chiasso 8 Settembre senza impedire la circolazione pedonale, né avvisare la cittadinanza del pericolo di caduta con apposita segnaletica, sottolineando che, a causa delle predette omissioni, il pedone, per evitare di inciampare nei tombini di accesso ai sotto-servizi (che sporgevano dal suolo circa 15 cm.; erano larghi ciascuno cm 50x50 e si trovavano uno a destra e l'altro a sinistra del piano viario, ad una distanza di un paio di metri scarsi l'uno dall'altro, in una stradina larga appena un metro e mezzo), era costretto a fare la gincana tra i pozzetti, compiendo un'operazione che, stante la forte pendenza della strada, poteva essere eseguita con disagio, specie per una persona anziana (il aveva 76 anni al momento del sinbistro), solo CP_1 di giorno.
Si era costituito in giudizio il , che aveva chiesto il rigetto della domanda Parte_1 attorea, imputando la caduta, in via esclusiva, alla condotta imprudente tenuta dal danneggiato (il quale avrebbe dovuto conoscere bene la morfologia della strada, essendo il proprio studio professionale sito nelle vicinanze del luogo del sinistro), nonché sottolineando che i pozzetti del
Chiasso 8 Settembre sporgevano da terra da diversi anni;
che la strada non era pavimentata e che tali anomalie del manto stradale erano talmente evidenti da non poter non essere notate o conosciute dagli utenti.
La causa, istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale del , Controparte_3 nonché mediante CTU medico-legale, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n.
829/2020, pubblicata in data 1.12.2020, con cui il predetto Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il convenuto al pagamento in suo favore l'importo di € 10.325,50, Pt_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito ed alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese di CTU.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, aveva affermato la responsabilità CP_ dell' convenuto ex art. 2051 c.c., ritenendo provata la sussistenza del “nesso causale tra la caduta dell'attore e la sconnessione della sede stradale nel centro abitato, in corrispondenza di un tombino, che si presentava sporgente rispetto alla sede stradale lasciata 'al grezzo', non segnalato e non visibile in ora notturna a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica”.
Al contempo, il Giudice di prime cure, in motivazione, aveva escluso che il comportamento del danneggiato fosse idoneo non solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, ma anche ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. alla luce delle seguenti circostanze: l'anomalia della strada in corrispondenza del tombino sporgente era pericolosa in quanto difficilmente percepibile considerate l'omogeneità di colore con il resto della sede viaria,
l'illuminazione notturna era carente e non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di un divieto di passaggio;
trattavasi di area aperta al pubblico passaggio e sita in un luogo, quale un centro abitato, tale da ingenerare l'affidamento di transitare in sicurezza;
non avendo il quale ente preposto Pt_1 al controllo e alla manutenzione delle strade, segnalato nulla circa le condizioni compromesse del
Chiasso 8 Settembre, non poteva attribuirsi a negligenza dell'attore il fatto di non aver optato per un percorso diverso;
la circostanza che lo studio professionale di si trovasse a poca distanza dal CP_1 luogo del sinistro era irrilevante, poiché l'utente della strada non può avere la mappatura mentale di tutte le anomalie del selciato nell'arco di centinaia di metri dalla propria abitazione o dal proprio luogo di lavoro.
Il danno non patrimoniale era dunque stato quantificato in complessivi € 8.510,50 sulla base della
CTU medico legale, che aveva indicato un'inabilità permanente conseguente al sinistro pari al 4/5 %, una invalidità temporanea assoluta di 20 giorni ed un'invalidità temporanea parziale di 30 giorni al
50 %.
Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche sostenute dal in relazione alle CP_1 lesioni riportate nonché alle spese di CTP, era stato invece quantificato in € 1.815,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, impugnandola con tre motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio e quali figli ed eredi legittimi di CP_1 CP_2 [...]
deceduto in data 4.7.2018, che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, Per_1 primo comma, n. 1 e 2, c.p.c. ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 18.4.2023 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 7.1.2024, nonché, una seconda volta, con ordinanza del 20.2.2024 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 25.2.2025 pubblicata il 26.2.2025 e decisa in camera di consiglio del
14.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati ex art. 342
c.p.c. Parte appellata ha infatti contestato che il si sia limitato a riproporre le Parte_1 stesse considerazioni svolte in primo grado, senza individuare con esattezza i punti della sentenza oggetto della censura o le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
È vero, infatti, che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, il ha censurato la decisione Parte_1 del giudice di primo grado di non aver tenuto in debito conto le circostanze di fatto emergenti dalle risultanze istruttorie.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che lo stato dei luoghi ove si era verificato il sinistro era rimasto immutato da circa tre anni (vd testimonianza resa dall'arch. all'udienza del 16.5.2018); che il Chiasso 8 Settembre era un Tes_1 percorso impervio e pericoloso anche in ora diurna e che lo stesso era ben conosciuto dal che CP_1 lo utilizzava quotidianamente per recarsi al suo studio tecnico, collocato a pochissimi metri di distanza dal Chiasso e che tale circostanza avrebbe dovuto indurlo, in via prudenziale, stante l'orario notturno,
a percorrere la ben più agevole Via Mameli per raggiungere Via Roma (dove aveva parcheggiato la macchina), allungando il tragitto di poche decine di metri.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dalla cosa, che, oltre ad essere estraneo alla relazione custodiale, assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può consistere anche dal fatto del danneggiato (la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c. trova, infatti, fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non porre a carico al danneggiante quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e, mentre il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario quello colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 2376 del 24.1.2024 e n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. Un., 30.6. 2022, n. 20943).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del comportamento del danneggiato nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento, avendo accertato che il mancato avvistamento della sporgenza del tombino era stato causato dal difetto di funzionamento della luce artificiale, pur esistente in quel tratto stradale, intervenuto mentre il si trovava già a percorrere il Chiasso 8 Settembre, strada aperta al transito CP_1 pubblico senza alcuna limitazione (circostanza non smentita da alcuna prova contraria ed anzi parzialmente confermata dalla teste e dall'assenza di percorsi alternativi più agevoli od Tes_2 ugualmente lunghi per arrivare al luogo ove si trovava parcheggiata la sua autovettura (vd testimonianze rese dai testi e che avevano, peraltro, CP_1 Testimone_3 Tes_4 dichiarato che il Chiasso del Palio, strada parallela al Chiasso 8 Settembre ed alternativa allo stesso per arrivare in via Mameli, era addirittura più ripido di quest'ultimo; non era dotato di corrimano;
presentava dossi e gradini e non era illuminato artificialmente di notte), che avevano indotto il pedone ad inoltrarsi nel Chiasso predetto ovvero da situazioni che non erano state provocate da un comportamento colposo del CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere congrua la percentuale di invalidità permanente del 4,5% (a fronte di una percentuale di invalidità stimata dal CTU tra il 4% e il 5%), senza darne adeguata motivazione, nonostante le osservazioni critiche del proprio CTP, che aveva affermato che il punteggio del danno biologico poteva valutarsi al massimo al 4%.
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante - in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione - si è limitato a riportare l'opinione espressa apoditticamente dal proprio ctp (in sede di osservazioni critiche alla ctu) in ordine alla percentuale massima di invalidità permanente riscontrabile nel danneggiato (4%), senza avanzare alcuna critica specifica alla parte della sentenza contenente la disposizione censurata e senza considerare che il giudice del merito, nel caso in cui aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio (come si era verificato nel caso di specie, ove il giudice aveva quantificato la percentuale di invalidità proprio in base al criterio indicato dal consulente), non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per avere erroneamente interpretato le risultanze della CTU svolta in primo grado.
In particolare, il medesimo ha affermato che, in seguito al sinistro per cui è causa, il era CP_1 stato dichiarato clinicamente guarito in data 16.10.2012; che, in data 14/07/2013, il medesimo si era recato al Pronto Soccorso dopo una nuova caduta e che il Tribunale, nel liquidare il danno patrimoniale, aveva tenuto conto anche di alcune spese mediche successive alla guarigione clinica del CP_1
Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., considerato che le critiche relative risarcibilità di tre spese mediche documentate (rappresentate dalle fatture n. 6204/12 e n. 6203/12 per ecografia al ginocchio e rx al torace e dal ticket pagato per la visita otorino di controllo dell'11.9.2013), successive alla guarigione clinica del risultano essere state sollevate, per la prima volta, con l'atto di CP_1 citazione in appello.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza n. 829/2020 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 1.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
e nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in CP_1 CP_2 totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 14.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 612/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Frediani, come da procura in atti;
- appellante - contro
(C.F. ) e (C.F. ), nella CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 loro qualità di figli ed eredi legittimi di deceduto il 4.7.2018, rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Davide Botti, come da procura in atti;
- appellati - avverso la sentenza n. 829/2020 pronunciata in data 25.11.2020 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in data
1.12.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025 pubblicata il 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa e reietta, per la causali tutte dedotte, in riforma della Sentenza n. 829/2020 del Tribunale di Grosseto, - in tesi: accertare e dichiarare la totale estraneità del ai fatti Parte_1 per cui è causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
- in ipotesi, accertare ed affermare la responsabilità concorrente del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, Persona_1 nella percentuale ritenuta di giustizia;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per e “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria CP_1 CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigettare l'appello proposto dal
[...]
contro la sentenza n. 829/2020 Tribunale di Grosseto, emessa in data 25.11.2020 e Parte_1 pubblicata il 01.12.2020, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto e non provato, per le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal nei confronti degli appellati, in quanto Parte_1 inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e confermare in toto la sentenza n. 829/2020 Tribunale di Grosseto, emessa in data 25.11.2020 e pubblicata il 01.12.2020 nel proc. iscritto al N.R.G. 335/2017. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, che si chiede vengano distratti a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi Persona_1 al Tribunale di Grosseto, il al fine di ottenere - previo accertamento della Parte_1 responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. - il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti in conseguenza della caduta avvenuta, in data 16.7.2012, nel Chiasso
8 Settembre in . Parte_1
Al riguardo, l'attore aveva esposto che, il giorno 16.7.2012, intorno alle ore 1:05, mentre stava camminando nel Chiasso 8 Settembre, con direzione Via Roma, era inciampato nella parte sporgente di un pozzetto di accesso agli impianti sotterranei, che si trovava sul suolo stradale lasciato “a rustico”, non visibile a causa del mancato funzionamento dell'illuminazione artificiale ed era caduto a terra, procurandosi un trauma cranico-facciale ed un trauma alla spalla sinistra ed alle ginocchia e che era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto, ove gli era stato riscontrato un trauma all'arto superiore sinistro, abrasioni alle ginocchia ed alle labbra, nonchè mobilità dei denti incisivi.
A seguito del sinistro aveva riportato “esiti permanenti di contusione cranio-facciale non commotiva, con persistente e costante sintomatologia vertiginosa che si accompagna a sensazione di instabilità con rischio di cadute;
abrasioni delle labbra;
lussazione dei denti incisivi centrale e laterale superiori e del 2° molare inferiore di sinistra, con estrazione dei denti interessati e loro sostituzione protesica;
trauma distorsivo-contusivo della spalla sinistra, distorsione del rachide cervicale;
abrasione dei ginocchi”, così come certificato, in data 24.03.2014, dal medico legale Prof.
Dott. Persona_2
L'attore aveva, inoltre, dedotto che la responsabilità del sinistro era imputabile al
[...]
, quale Ente proprietario delle strade pubbliche, per aver lasciato colpevolmente Parte_1 incompiute le opere di rifacimento del manto stradale del Chiasso 8 Settembre senza impedire la circolazione pedonale, né avvisare la cittadinanza del pericolo di caduta con apposita segnaletica, sottolineando che, a causa delle predette omissioni, il pedone, per evitare di inciampare nei tombini di accesso ai sotto-servizi (che sporgevano dal suolo circa 15 cm.; erano larghi ciascuno cm 50x50 e si trovavano uno a destra e l'altro a sinistra del piano viario, ad una distanza di un paio di metri scarsi l'uno dall'altro, in una stradina larga appena un metro e mezzo), era costretto a fare la gincana tra i pozzetti, compiendo un'operazione che, stante la forte pendenza della strada, poteva essere eseguita con disagio, specie per una persona anziana (il aveva 76 anni al momento del sinbistro), solo CP_1 di giorno.
Si era costituito in giudizio il , che aveva chiesto il rigetto della domanda Parte_1 attorea, imputando la caduta, in via esclusiva, alla condotta imprudente tenuta dal danneggiato (il quale avrebbe dovuto conoscere bene la morfologia della strada, essendo il proprio studio professionale sito nelle vicinanze del luogo del sinistro), nonché sottolineando che i pozzetti del
Chiasso 8 Settembre sporgevano da terra da diversi anni;
che la strada non era pavimentata e che tali anomalie del manto stradale erano talmente evidenti da non poter non essere notate o conosciute dagli utenti.
La causa, istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale del , Controparte_3 nonché mediante CTU medico-legale, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n.
829/2020, pubblicata in data 1.12.2020, con cui il predetto Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il convenuto al pagamento in suo favore l'importo di € 10.325,50, Pt_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito ed alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo carico le spese di CTU.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, aveva affermato la responsabilità CP_ dell' convenuto ex art. 2051 c.c., ritenendo provata la sussistenza del “nesso causale tra la caduta dell'attore e la sconnessione della sede stradale nel centro abitato, in corrispondenza di un tombino, che si presentava sporgente rispetto alla sede stradale lasciata 'al grezzo', non segnalato e non visibile in ora notturna a causa del malfunzionamento dell'illuminazione pubblica”.
Al contempo, il Giudice di prime cure, in motivazione, aveva escluso che il comportamento del danneggiato fosse idoneo non solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, ma anche ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. alla luce delle seguenti circostanze: l'anomalia della strada in corrispondenza del tombino sporgente era pericolosa in quanto difficilmente percepibile considerate l'omogeneità di colore con il resto della sede viaria,
l'illuminazione notturna era carente e non vi era alcuna segnalazione di pericolo o di un divieto di passaggio;
trattavasi di area aperta al pubblico passaggio e sita in un luogo, quale un centro abitato, tale da ingenerare l'affidamento di transitare in sicurezza;
non avendo il quale ente preposto Pt_1 al controllo e alla manutenzione delle strade, segnalato nulla circa le condizioni compromesse del
Chiasso 8 Settembre, non poteva attribuirsi a negligenza dell'attore il fatto di non aver optato per un percorso diverso;
la circostanza che lo studio professionale di si trovasse a poca distanza dal CP_1 luogo del sinistro era irrilevante, poiché l'utente della strada non può avere la mappatura mentale di tutte le anomalie del selciato nell'arco di centinaia di metri dalla propria abitazione o dal proprio luogo di lavoro.
Il danno non patrimoniale era dunque stato quantificato in complessivi € 8.510,50 sulla base della
CTU medico legale, che aveva indicato un'inabilità permanente conseguente al sinistro pari al 4/5 %, una invalidità temporanea assoluta di 20 giorni ed un'invalidità temporanea parziale di 30 giorni al
50 %.
Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche sostenute dal in relazione alle CP_1 lesioni riportate nonché alle spese di CTP, era stato invece quantificato in € 1.815,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello Parte_1 avverso detta sentenza, impugnandola con tre motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio e quali figli ed eredi legittimi di CP_1 CP_2 [...]
deceduto in data 4.7.2018, che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, Per_1 primo comma, n. 1 e 2, c.p.c. ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 18.4.2023 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 7.1.2024, nonché, una seconda volta, con ordinanza del 20.2.2024 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 25.2.2025 pubblicata il 26.2.2025 e decisa in camera di consiglio del
14.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati ex art. 342
c.p.c. Parte appellata ha infatti contestato che il si sia limitato a riproporre le Parte_1 stesse considerazioni svolte in primo grado, senza individuare con esattezza i punti della sentenza oggetto della censura o le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
È vero, infatti, che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, il ha censurato la decisione Parte_1 del giudice di primo grado di non aver tenuto in debito conto le circostanze di fatto emergenti dalle risultanze istruttorie.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che lo stato dei luoghi ove si era verificato il sinistro era rimasto immutato da circa tre anni (vd testimonianza resa dall'arch. all'udienza del 16.5.2018); che il Chiasso 8 Settembre era un Tes_1 percorso impervio e pericoloso anche in ora diurna e che lo stesso era ben conosciuto dal che CP_1 lo utilizzava quotidianamente per recarsi al suo studio tecnico, collocato a pochissimi metri di distanza dal Chiasso e che tale circostanza avrebbe dovuto indurlo, in via prudenziale, stante l'orario notturno,
a percorrere la ben più agevole Via Mameli per raggiungere Via Roma (dove aveva parcheggiato la macchina), allungando il tragitto di poche decine di metri.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dalla cosa, che, oltre ad essere estraneo alla relazione custodiale, assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può consistere anche dal fatto del danneggiato (la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, c.c. trova, infatti, fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non porre a carico al danneggiante quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e, mentre il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario quello colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 2376 del 24.1.2024 e n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. Un., 30.6. 2022, n. 20943).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del comportamento del danneggiato nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento, avendo accertato che il mancato avvistamento della sporgenza del tombino era stato causato dal difetto di funzionamento della luce artificiale, pur esistente in quel tratto stradale, intervenuto mentre il si trovava già a percorrere il Chiasso 8 Settembre, strada aperta al transito CP_1 pubblico senza alcuna limitazione (circostanza non smentita da alcuna prova contraria ed anzi parzialmente confermata dalla teste e dall'assenza di percorsi alternativi più agevoli od Tes_2 ugualmente lunghi per arrivare al luogo ove si trovava parcheggiata la sua autovettura (vd testimonianze rese dai testi e che avevano, peraltro, CP_1 Testimone_3 Tes_4 dichiarato che il Chiasso del Palio, strada parallela al Chiasso 8 Settembre ed alternativa allo stesso per arrivare in via Mameli, era addirittura più ripido di quest'ultimo; non era dotato di corrimano;
presentava dossi e gradini e non era illuminato artificialmente di notte), che avevano indotto il pedone ad inoltrarsi nel Chiasso predetto ovvero da situazioni che non erano state provocate da un comportamento colposo del CP_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere congrua la percentuale di invalidità permanente del 4,5% (a fronte di una percentuale di invalidità stimata dal CTU tra il 4% e il 5%), senza darne adeguata motivazione, nonostante le osservazioni critiche del proprio CTP, che aveva affermato che il punteggio del danno biologico poteva valutarsi al massimo al 4%.
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante - in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione - si è limitato a riportare l'opinione espressa apoditticamente dal proprio ctp (in sede di osservazioni critiche alla ctu) in ordine alla percentuale massima di invalidità permanente riscontrabile nel danneggiato (4%), senza avanzare alcuna critica specifica alla parte della sentenza contenente la disposizione censurata e senza considerare che il giudice del merito, nel caso in cui aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio (come si era verificato nel caso di specie, ove il giudice aveva quantificato la percentuale di invalidità proprio in base al criterio indicato dal consulente), non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per avere erroneamente interpretato le risultanze della CTU svolta in primo grado.
In particolare, il medesimo ha affermato che, in seguito al sinistro per cui è causa, il era CP_1 stato dichiarato clinicamente guarito in data 16.10.2012; che, in data 14/07/2013, il medesimo si era recato al Pronto Soccorso dopo una nuova caduta e che il Tribunale, nel liquidare il danno patrimoniale, aveva tenuto conto anche di alcune spese mediche successive alla guarigione clinica del CP_1
Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., considerato che le critiche relative risarcibilità di tre spese mediche documentate (rappresentate dalle fatture n. 6204/12 e n. 6203/12 per ecografia al ginocchio e rx al torace e dal ticket pagato per la visita otorino di controllo dell'11.9.2013), successive alla guarigione clinica del risultano essere state sollevate, per la prima volta, con l'atto di CP_1 citazione in appello.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza n. 829/2020 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 1.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
e nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in CP_1 CP_2 totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 14.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.