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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2738 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2738 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giuseppe Accolla per parte attrice e l'avv. Rosario Latino anche in sostituzione degli avv.ti Francesco Mocci e Luca Zitiello per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive già depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,10.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2738 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliata in via Imera n. 50, presso lo studio degli avv.ti Pier Luigi
Cappello e Giuseppe Accolla, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
- già Controparte_2 Controparte_3
(c.f./p.iva: ) con sede in Torino, in persona del procuratore speciale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Salita Madonna degli
Angeli n. 12, presso lo studio dell'avv. Rosario Latino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
Zitiello del Foro di Milano e Francesco Mocci del Foro di Nuoro, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: contratto di finanziamento - azione di ripetizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 28 settembre 2021
[...]
ha convenuto in giudizio la CP_1 Controparte_2 deducendo la “nullità parziale … per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo (Taeg) di cui all'art. 125 bis tub” del “contratto di finanziamento personale contraddistinto con il numero
6363892 dell'importo di euro 33.177,60 al tasso contrattuale di 11.79 e Taeg 12.83 e della durata
120 mesi con rata costante di euro 472.00 e con scadenza 15/09/2020” sottoscritto in data 21 settembre 2010.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “1. dichiarare la nullità parziale … del contratto di finanziamento personale n. 6363892 per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo in quanto il relativo TAEG applicato dall'istituto di credito non risulta essere stato calcolato in modo esatto, in palese violazione dell'art. 125 bis TUB, norma a tutela del consumatore e per
l'effetto, … ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse ultralegale commissione né spesa addebitata, dovendosi ricalcolare per intero il rapporto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB;
2. conseguentemente dichiarato estinto il finanziamento, condannare la società convenuta al pagamento, in favore dell'esponente della differenza tra il tasso convenzionale applicato e il tasso sostitutivo previsto dalla normativa in vigore ammontante, complessivamente ad oggi ad euro 22.654,60 o comunque quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della
CTU della quale fin d'ora si chiede l'ammissione , con le maggiorazioni di legge per interessi dal sorgere del credito al soddisfo;
3. condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di costi di assicurazione e di istruttoria, pari ad euro 3.167,60; 4. con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dei … procuratori che si dichiarano antistatari”.
Radicatasi la lite, con “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 03 gennaio 2022 si è costituita la eccependo la “improcedibilità Controparte_2 dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione” e deducendo
“l'infondatezza delle pretese avversarie”.
Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “in via preliminare/pregiudiziale: - dichiarare
l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via principale: - rigettare le domande formulate parte attrice in quanto infondate …; in ogni caso: - condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento”.
All'udienza di prima trattazione il Giudice assegnava a parte attrice, ai sensi dell'art. 5,
3 comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, il termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
quindi verificato l'esperimento negativo di detta procedura, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con l'espletamento della c.t.u. contabile, affidata al dott. . Persona_1
Dopo il deposito della relazione di consulenza del tecnico nominato dall'Ufficio, le parti rassegnavano le conclusioni e il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria espletata, le domande attoree non sono risultate meritevoli di accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
2. Preliminarmente, occorre dare atto dell'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 28.02.2022, depositato dalla parte attrice il 18.05.2022 unitamente alle note di trattazione scritta dell'udienza del 24.05.2022.
3. Nel merito. con l'unico motivo articolato in citazione, parte attrice deduce la “nullità parziale del contratto di finanziamento … per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo
(Taeg) di cui all'art. 125 bis tub … poiché determinato in modo errato in quanto lo stesso non include le spese sostenute dall'esponente … (spese istruttoria di euro 300,00, spese mensile gestione pratica pari a euro 2,50 nonché di un premio assicurativo complessivamente pari a euro
2.867,60) la cui inclusione è prevista obbligatoriamente dalle istruzioni della Banca d'Italia e dalle norme sulla trasparenza di cui all'art. 121 comma 2 del Testo unico bancario”.
Parte attrice, quindi, lamenta la mancata inclusione del costo delle polizze assicurative associate al finanziamento nell'ambito del TAEG dedotto in contratto.
In particolare, la rileva la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello CP_1
applicato, ovvero un vizio genetico del rapporto di credito (indeterminatezza del TAEG con conseguente ricalcolo degli interessi nella misura legale) chiedendo conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB o ex art. 117 comma 7,
TUB.
La convenuta deduce, nel merito, la piena legittimità del proprio CP_2
4 comportamento, attesa la natura facoltativa delle coperture assicurative sottoscritte dalla parte attrice e considerato il pieno rispetto della normativa vigente al momento della stipula del contratto.
La questione sottoposta al Tribunale riguarda, dunque, la mancata inclusione nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato degli importi addebitati al cliente relativamente alle polizze assicurative inter partes, formalmente facoltative.
Occorre innanzi tutto considerare che il contratto intercorso tra le parti – e non vi è contestazione sul punto – si è perfezionato e “ha avuto inizio in data 21 settembre 2010 con
l'accettazione da parte di della richiesta di contratto di prestito personale n. 6363982” CP_2
(cfr. pag. 2 comparsa di risposta e pagg.
1-2 note conclusive . CP_2
A tale contratto si applicheranno, pertanto, le norme del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificate dal D. Lgs. 13 agosto
2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010.
L'art. 121, comma II, t.u.b. nella formulazione ratione temporis vigente prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Unitamente al contratto la ha sottoscritto due polizze assicurative e Controparte_1 precisamente: 1) la “polizza assicurativa ʺCredit Protection Insuranceʺ (cd. Polizza CPI) fornita da Cardif Assurance Vie verso il pagamento di un premio di euro 2.457,60” (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta), e 2) la “polizza assicurativa ʺAll In Oneʺ volta alla prestazione di servizi a favore della casa e della famiglia della signora della durata di 84 mesi, verso il CP_1
pagamento di un premio di euro 420,00” (cfr. doc. n. 3 fascicolo . CP_2
Deve, poi, osservarsi che la verifica sulla facoltatività delle polizze non deve essere svolta alla luce del solo dato formale della qualifica offerta in contratto, ma sulla base di indici sintomatici dai quali dedurre il carattere (obbligatorio o facoltativo) delle polizze.
In questa prospettiva non può ritenersi risolutiva la circostanza che dalla documentazione contrattuale fornita nel presente giudizio emerga che le polizze assicurative fossero definite come facoltative e, quindi, formalmente non indispensabili ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, nell'ottica di quanto previsto dal sopra riportato art. 121, comma II, TUB, se la conclusione dei contratti aventi ad oggetto i due servizi assicurativi fossero di fatto un requisito per ottenere il credito, anche in contrasto con la qualifica contrattuale.
E' necessario, altresì, premettere che la costante giurisprudenza, in modo conforme ai
5 principi di diritto espressi dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, ritiene che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte. “È consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la banca è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (v. Collegio di
Coordinamento A.B.F. decisioni nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017,
11871/2017 e 11879/2017).
Orbene, con riferimento allo specifico caso per cui è causa, occorre osservare come dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti non si possa ritenere che ricorrano tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza al fine di ritenere come obbligatorie le sopra dette polizze assicurative.
Innanzi tutto, si rileva che parte attrice, su cui incombeva - come appena visto - l'onere probatorio, ha limitato le proprie argomentazioni sul solo dato oggettivo (e finanche confermato dall'espletata CTU) che nel TAEG indicato in contratto non erano state ricomprese le polizze assicurative, ritenendo che la circostanza della contestuale sottoscrizione del contratto e delle polizze costituisca idonea prova (e non semplice indizio) dell'obbligatorietà delle stesse, con conseguente necessità dell'inserimento delle relative spese nel calcolo del Taeg.
Ferma restando l'irrilevanza, di cui si è già detto, dell'utilizzo in contratto della dizione
“facoltativa” accanto all'indicazione delle polizze assicurative sottoscritte, si rileva in primis che
6 la “polizza assicurativa ʺAll In Oneʺ della durata di 84 mesi, verso il pagamento di un premio di euro 420,00” appare ictu oculi del tutto estranea al rapporto contrattuale nascente con il finanziamento.
Elementi inconfutabili del carattere non obbligatorio di tale polizza e della sua non indispensabilità ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, si ricavano - in totale assenza di prova da parte dell'attrice (su cui, come visto, incombeva il relativo onere ex art. 2697
c.c.) - dalle seguenti circostanze di fatto risultanti dal contratto (v. doc. n. 3 produzione convenuta):
- l'oggetto del contratto di assicurazione sono le prestazioni di “assistenza alla persona”
(malattia, infortunio, ecc.) e di “assistenza alla casa” (interventi a seguito di incendi, furti, danneggiamenti, ecc.) e beneficiaria è la stessa e i suoi familiari;
CP_1
- la durata di 84 mesi è inferiore a quella del finanziamento sottoscritto (120 mesi);
- la previsione della “facoltà di esercitare il recesso dal contratto … fino al 60° giorno successivo alla sottoscrizione” (v. pag. 9 contratto finanziamento – doc. n. 1 produzione;
CP_2
- la previsione di una facoltà di recesso dell'assicurato decorsi cinque anni (art. 12 – doc. n. 3).
Discorso diverso deve essere fatto con riferimento alla “polizza assicurativa ʺCredit
Protection Insuranceʺ (cd. Polizza CPI) fornita da Cardif Assurance Vie verso il pagamento di un premio di euro 2.457,60” (v. doc. n. 2 fascicolo convenuta).
Fermo restando che l'onere della prova in ordine alla essenzialità della copertura assicurativa rispetto al finanziamento gravava sulla parte attrice che intende tramite tale riscontro contestare la correttezza del TAEG dichiarato in contratto, si rileva al riguardo che elementi significativi nel senso di confermare la facoltatività della polizza e, soprattutto, l'insensibilità della stessa rispetto alle condizioni economiche del finanziamento, sono stati forniti in giudizio dalla convenuta che ha prodotto altri contratti di finanziamento risalenti al medesimo periodo CP_2
di quello in esame, in cui sono state concordate condizioni economiche sostanzialmente equivalenti a quelle pattuite con la senza la previsione di alcuna copertura assicurativa. CP_1
Inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali della detta polizza emerge la previsione di un libero “diritto al ripensamento” del soggetto assicurato senza la previsione di alcun conseguente effetto sul contratto di finanziamento (o modifica delle condizioni ivi indicate).
Invero, le “Condizioni di Assicurazione Creditor Protection Insurance” prevedono testualmente: “Art.
4 - Diritto di ripensamento. L'Aderente, esercitando il proprio diritto di ripensamento, può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
7 ritorno” (v. pag. 3 contratto CPI – doc. n. 2 fascicolo . CP_2
Tale previsione costituisce chiaro e inequivocabile indice del fatto che le pattuizioni economiche concordate con il finanziamento non erano condizionate dalla sottoscrizione della copertura assicurativa.
Irrilevante è l'esito della disposta CTU che ha confermato il mancato inserimento dei costi di assicurazione nel calcolo del TAEG indicato in contratto di finanziamento, in quanto, come visto, in assenza di prova dell'obbligatorietà di dette polizze assicurative, le stesse, conformemente alle citate disposizioni del TUB, non dovevano essere (e non sono state) conteggiate nel Taeg.
In ragione di quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022
(valore procedimento: € 25.822,20).
Le spese della CTU contabile, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte attrice, . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2738/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1
presente giudizio;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell'attrice le spese relative alla consulenza Controparte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 10,00 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2738 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giuseppe Accolla per parte attrice e l'avv. Rosario Latino anche in sostituzione degli avv.ti Francesco Mocci e Luca Zitiello per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive già depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,10.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2738 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliata in via Imera n. 50, presso lo studio degli avv.ti Pier Luigi
Cappello e Giuseppe Accolla, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE * contro
- già Controparte_2 Controparte_3
(c.f./p.iva: ) con sede in Torino, in persona del procuratore speciale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Salita Madonna degli
Angeli n. 12, presso lo studio dell'avv. Rosario Latino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
Zitiello del Foro di Milano e Francesco Mocci del Foro di Nuoro, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA *
OGGETTO: contratto di finanziamento - azione di ripetizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 28 settembre 2021
[...]
ha convenuto in giudizio la CP_1 Controparte_2 deducendo la “nullità parziale … per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo (Taeg) di cui all'art. 125 bis tub” del “contratto di finanziamento personale contraddistinto con il numero
6363892 dell'importo di euro 33.177,60 al tasso contrattuale di 11.79 e Taeg 12.83 e della durata
120 mesi con rata costante di euro 472.00 e con scadenza 15/09/2020” sottoscritto in data 21 settembre 2010.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “1. dichiarare la nullità parziale … del contratto di finanziamento personale n. 6363892 per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo in quanto il relativo TAEG applicato dall'istituto di credito non risulta essere stato calcolato in modo esatto, in palese violazione dell'art. 125 bis TUB, norma a tutela del consumatore e per
l'effetto, … ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse ultralegale commissione né spesa addebitata, dovendosi ricalcolare per intero il rapporto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB;
2. conseguentemente dichiarato estinto il finanziamento, condannare la società convenuta al pagamento, in favore dell'esponente della differenza tra il tasso convenzionale applicato e il tasso sostitutivo previsto dalla normativa in vigore ammontante, complessivamente ad oggi ad euro 22.654,60 o comunque quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della
CTU della quale fin d'ora si chiede l'ammissione , con le maggiorazioni di legge per interessi dal sorgere del credito al soddisfo;
3. condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di costi di assicurazione e di istruttoria, pari ad euro 3.167,60; 4. con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dei … procuratori che si dichiarano antistatari”.
Radicatasi la lite, con “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 03 gennaio 2022 si è costituita la eccependo la “improcedibilità Controparte_2 dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione” e deducendo
“l'infondatezza delle pretese avversarie”.
Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “in via preliminare/pregiudiziale: - dichiarare
l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via principale: - rigettare le domande formulate parte attrice in quanto infondate …; in ogni caso: - condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento”.
All'udienza di prima trattazione il Giudice assegnava a parte attrice, ai sensi dell'art. 5,
3 comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, il termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
quindi verificato l'esperimento negativo di detta procedura, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa veniva istruita con produzione documentale e con l'espletamento della c.t.u. contabile, affidata al dott. . Persona_1
Dopo il deposito della relazione di consulenza del tecnico nominato dall'Ufficio, le parti rassegnavano le conclusioni e il Giudice fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria espletata, le domande attoree non sono risultate meritevoli di accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
2. Preliminarmente, occorre dare atto dell'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 28.02.2022, depositato dalla parte attrice il 18.05.2022 unitamente alle note di trattazione scritta dell'udienza del 24.05.2022.
3. Nel merito. con l'unico motivo articolato in citazione, parte attrice deduce la “nullità parziale del contratto di finanziamento … per indeterminatezza del tasso effettivo globale annuo
(Taeg) di cui all'art. 125 bis tub … poiché determinato in modo errato in quanto lo stesso non include le spese sostenute dall'esponente … (spese istruttoria di euro 300,00, spese mensile gestione pratica pari a euro 2,50 nonché di un premio assicurativo complessivamente pari a euro
2.867,60) la cui inclusione è prevista obbligatoriamente dalle istruzioni della Banca d'Italia e dalle norme sulla trasparenza di cui all'art. 121 comma 2 del Testo unico bancario”.
Parte attrice, quindi, lamenta la mancata inclusione del costo delle polizze assicurative associate al finanziamento nell'ambito del TAEG dedotto in contratto.
In particolare, la rileva la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello CP_1
applicato, ovvero un vizio genetico del rapporto di credito (indeterminatezza del TAEG con conseguente ricalcolo degli interessi nella misura legale) chiedendo conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB o ex art. 117 comma 7,
TUB.
La convenuta deduce, nel merito, la piena legittimità del proprio CP_2
4 comportamento, attesa la natura facoltativa delle coperture assicurative sottoscritte dalla parte attrice e considerato il pieno rispetto della normativa vigente al momento della stipula del contratto.
La questione sottoposta al Tribunale riguarda, dunque, la mancata inclusione nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato degli importi addebitati al cliente relativamente alle polizze assicurative inter partes, formalmente facoltative.
Occorre innanzi tutto considerare che il contratto intercorso tra le parti – e non vi è contestazione sul punto – si è perfezionato e “ha avuto inizio in data 21 settembre 2010 con
l'accettazione da parte di della richiesta di contratto di prestito personale n. 6363982” CP_2
(cfr. pag. 2 comparsa di risposta e pagg.
1-2 note conclusive . CP_2
A tale contratto si applicheranno, pertanto, le norme del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificate dal D. Lgs. 13 agosto
2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010.
L'art. 121, comma II, t.u.b. nella formulazione ratione temporis vigente prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Unitamente al contratto la ha sottoscritto due polizze assicurative e Controparte_1 precisamente: 1) la “polizza assicurativa ʺCredit Protection Insuranceʺ (cd. Polizza CPI) fornita da Cardif Assurance Vie verso il pagamento di un premio di euro 2.457,60” (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta), e 2) la “polizza assicurativa ʺAll In Oneʺ volta alla prestazione di servizi a favore della casa e della famiglia della signora della durata di 84 mesi, verso il CP_1
pagamento di un premio di euro 420,00” (cfr. doc. n. 3 fascicolo . CP_2
Deve, poi, osservarsi che la verifica sulla facoltatività delle polizze non deve essere svolta alla luce del solo dato formale della qualifica offerta in contratto, ma sulla base di indici sintomatici dai quali dedurre il carattere (obbligatorio o facoltativo) delle polizze.
In questa prospettiva non può ritenersi risolutiva la circostanza che dalla documentazione contrattuale fornita nel presente giudizio emerga che le polizze assicurative fossero definite come facoltative e, quindi, formalmente non indispensabili ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, nell'ottica di quanto previsto dal sopra riportato art. 121, comma II, TUB, se la conclusione dei contratti aventi ad oggetto i due servizi assicurativi fossero di fatto un requisito per ottenere il credito, anche in contrasto con la qualifica contrattuale.
E' necessario, altresì, premettere che la costante giurisprudenza, in modo conforme ai
5 principi di diritto espressi dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, ritiene che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte. “È consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la banca è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (v. Collegio di
Coordinamento A.B.F. decisioni nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017,
11871/2017 e 11879/2017).
Orbene, con riferimento allo specifico caso per cui è causa, occorre osservare come dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti non si possa ritenere che ricorrano tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza al fine di ritenere come obbligatorie le sopra dette polizze assicurative.
Innanzi tutto, si rileva che parte attrice, su cui incombeva - come appena visto - l'onere probatorio, ha limitato le proprie argomentazioni sul solo dato oggettivo (e finanche confermato dall'espletata CTU) che nel TAEG indicato in contratto non erano state ricomprese le polizze assicurative, ritenendo che la circostanza della contestuale sottoscrizione del contratto e delle polizze costituisca idonea prova (e non semplice indizio) dell'obbligatorietà delle stesse, con conseguente necessità dell'inserimento delle relative spese nel calcolo del Taeg.
Ferma restando l'irrilevanza, di cui si è già detto, dell'utilizzo in contratto della dizione
“facoltativa” accanto all'indicazione delle polizze assicurative sottoscritte, si rileva in primis che
6 la “polizza assicurativa ʺAll In Oneʺ della durata di 84 mesi, verso il pagamento di un premio di euro 420,00” appare ictu oculi del tutto estranea al rapporto contrattuale nascente con il finanziamento.
Elementi inconfutabili del carattere non obbligatorio di tale polizza e della sua non indispensabilità ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, si ricavano - in totale assenza di prova da parte dell'attrice (su cui, come visto, incombeva il relativo onere ex art. 2697
c.c.) - dalle seguenti circostanze di fatto risultanti dal contratto (v. doc. n. 3 produzione convenuta):
- l'oggetto del contratto di assicurazione sono le prestazioni di “assistenza alla persona”
(malattia, infortunio, ecc.) e di “assistenza alla casa” (interventi a seguito di incendi, furti, danneggiamenti, ecc.) e beneficiaria è la stessa e i suoi familiari;
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- la durata di 84 mesi è inferiore a quella del finanziamento sottoscritto (120 mesi);
- la previsione della “facoltà di esercitare il recesso dal contratto … fino al 60° giorno successivo alla sottoscrizione” (v. pag. 9 contratto finanziamento – doc. n. 1 produzione;
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- la previsione di una facoltà di recesso dell'assicurato decorsi cinque anni (art. 12 – doc. n. 3).
Discorso diverso deve essere fatto con riferimento alla “polizza assicurativa ʺCredit
Protection Insuranceʺ (cd. Polizza CPI) fornita da Cardif Assurance Vie verso il pagamento di un premio di euro 2.457,60” (v. doc. n. 2 fascicolo convenuta).
Fermo restando che l'onere della prova in ordine alla essenzialità della copertura assicurativa rispetto al finanziamento gravava sulla parte attrice che intende tramite tale riscontro contestare la correttezza del TAEG dichiarato in contratto, si rileva al riguardo che elementi significativi nel senso di confermare la facoltatività della polizza e, soprattutto, l'insensibilità della stessa rispetto alle condizioni economiche del finanziamento, sono stati forniti in giudizio dalla convenuta che ha prodotto altri contratti di finanziamento risalenti al medesimo periodo CP_2
di quello in esame, in cui sono state concordate condizioni economiche sostanzialmente equivalenti a quelle pattuite con la senza la previsione di alcuna copertura assicurativa. CP_1
Inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali della detta polizza emerge la previsione di un libero “diritto al ripensamento” del soggetto assicurato senza la previsione di alcun conseguente effetto sul contratto di finanziamento (o modifica delle condizioni ivi indicate).
Invero, le “Condizioni di Assicurazione Creditor Protection Insurance” prevedono testualmente: “Art.
4 - Diritto di ripensamento. L'Aderente, esercitando il proprio diritto di ripensamento, può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
7 ritorno” (v. pag. 3 contratto CPI – doc. n. 2 fascicolo . CP_2
Tale previsione costituisce chiaro e inequivocabile indice del fatto che le pattuizioni economiche concordate con il finanziamento non erano condizionate dalla sottoscrizione della copertura assicurativa.
Irrilevante è l'esito della disposta CTU che ha confermato il mancato inserimento dei costi di assicurazione nel calcolo del TAEG indicato in contratto di finanziamento, in quanto, come visto, in assenza di prova dell'obbligatorietà di dette polizze assicurative, le stesse, conformemente alle citate disposizioni del TUB, non dovevano essere (e non sono state) conteggiate nel Taeg.
In ragione di quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022
(valore procedimento: € 25.822,20).
Le spese della CTU contabile, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste definitivamente a carico della parte attrice, . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2738/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1
presente giudizio;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell'attrice le spese relative alla consulenza Controparte_1
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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