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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 475/25 R.G..
È comparso, per la ricorrente, l'avv. Giuseppe FLORESTA per delega dell'avv.
Pietro VENUTI il quale precisa le conclusioni con riguardo alla domanda così come limitata nel corso della prima udienza, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Insiste nella liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Messina, Via FRANCO, Frazione CASTANEA (ME), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro VENUTI del Foro di Messina sito in Messina, Via V. D'Amore, n.
4, is. 162/A, che la rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], ivi e Controparte_1 C.F._2
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI avente per OGGETTO: azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e finalizzata al rilascio di Controparte_1 Parte_1
un'immobile sito in Messina, Vill. Castanea, Via Franco (già Via Armando Diaz), identificato nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 31 di mappa, particella 272, sub
2 TRIBUNALE di MESSINA 10, Via Armando Diaz, Villaggio Castanea, p. 1, z.c. 2^, categ. A/4, classe 11^ r.v., €
115,69, asseritamente detenuto sine titulo dai resistenti.
La ricorrente ha affermato di essere proprietaria dell'immobile e che questo era stato occupato dai resistenti su sua iniziale concessione, con animo di ospitalità, per un periodo limitato di tempo;
successivamente, richiesto ai resistenti il rilascio dell'immobile, questo era stato negato: ha chiesto, pertanto, il rilascio dell'immobile ed il risarcimento del danno.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 Pt_1
i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
In ordine alla qualificazione in diritto della domanda attorea, non allegata dalla la sussistenza di alcun precedente rapporto obbligatorio tra i contendenti, la Pt_1
domanda da questa avanzata non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
3 TRIBUNALE di MESSINA Così qualificata la domanda, questa deve essere rigettata, non avendo l'attrice ottemperato al rigoroso onere probatorio dettato in materia di azione di rivendicazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”
(v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, nessuna prova l'attrice ha articolato al fine di fornire la prova sottesa all'azione di rivendicazione, ovvero la “…dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene…” (v. Cass. Civ., sent. n. 7894 del 09.06.2000; SS.UU., cfr. sent. n. 7777 del 14.04.2005, sent. n. 7305 del 28.03.2014 e sent. 795 del 16.01.2020).
Infatti, il titolo di proprietà prodotto in atti non è sufficiente per fornire la prova rigorosa del diritto di proprietà richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di rivendicazione.
Inoltre, la mancata comparizione dei resistenti al procedimento di mediazione non costituisce prova piena bensì elemento indiziario ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., da valutarsi discrezionalmente alla luce di altri elementi di prova che, nel caso in esame, non sono stati forniti.
Infine, la contumacia dei resistenti non può essere utilizzata come prova tacita dei fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande, stante l'esplicito disposto di cui all'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
4 TRIBUNALE di MESSINA Non da ultimo, non può nemmeno ipotizzarsi un obbligo del Tribunale di modificare il rito da sommario ad ordinario – rito sommario, peraltro, scelto proprio dalla ricorrente – onde consentirle il deposito delle memorie istruttorie ove risulti che questa non abbia articolato idonei mezzi di prova;
ciò alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di previgente procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. – ma il principio è applicabile anche all'attuale procedimento sommario stante l'eadem ratio – per la quale “… se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perché, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter cpc”.
Infatti, “…la valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis" (v. Cass. Civ., sez. 3, 24538/18).
Inoltre, il comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c. prevede che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”; nel caso in esame, la ricorrente non ha chiesto il termine che, ove richiesto, non gli si sarebbe potuto concedere visto che i resistenti non si sono costituiti e che, dunque, nessuna esigenza può essere sorta dalle difese di controparte. 5 TRIBUNALE di MESSINA In ordine alla domanda di risarcimento del danno la ricorrente vi ha rinunciato nel corso della prima udienza di comparizione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese di lite stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia dei resistenti.
Non può procedersi alla condanna dei resistenti ex artt. 12 bis, comma 2 e 3, del
D.Lgs. 28/10 e successive modifiche perché non costituiti in giudizio (comma 2) e perché non soccombenti (comma 3).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Parte_1
1) rigetta la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Parte_1
2) nulla sulle spese di lite stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia dei resistenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 475/25 R.G..
È comparso, per la ricorrente, l'avv. Giuseppe FLORESTA per delega dell'avv.
Pietro VENUTI il quale precisa le conclusioni con riguardo alla domanda così come limitata nel corso della prima udienza, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Insiste nella liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Messina, Via FRANCO, Frazione CASTANEA (ME), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro VENUTI del Foro di Messina sito in Messina, Via V. D'Amore, n.
4, is. 162/A, che la rappresenta e difende RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], ivi e Controparte_1 C.F._2
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI avente per OGGETTO: azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e finalizzata al rilascio di Controparte_1 Parte_1
un'immobile sito in Messina, Vill. Castanea, Via Franco (già Via Armando Diaz), identificato nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 31 di mappa, particella 272, sub
2 TRIBUNALE di MESSINA 10, Via Armando Diaz, Villaggio Castanea, p. 1, z.c. 2^, categ. A/4, classe 11^ r.v., €
115,69, asseritamente detenuto sine titulo dai resistenti.
La ricorrente ha affermato di essere proprietaria dell'immobile e che questo era stato occupato dai resistenti su sua iniziale concessione, con animo di ospitalità, per un periodo limitato di tempo;
successivamente, richiesto ai resistenti il rilascio dell'immobile, questo era stato negato: ha chiesto, pertanto, il rilascio dell'immobile ed il risarcimento del danno.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 Pt_1
i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
In ordine alla qualificazione in diritto della domanda attorea, non allegata dalla la sussistenza di alcun precedente rapporto obbligatorio tra i contendenti, la Pt_1
domanda da questa avanzata non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014).
3 TRIBUNALE di MESSINA Così qualificata la domanda, questa deve essere rigettata, non avendo l'attrice ottemperato al rigoroso onere probatorio dettato in materia di azione di rivendicazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”
(v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, nessuna prova l'attrice ha articolato al fine di fornire la prova sottesa all'azione di rivendicazione, ovvero la “…dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene…” (v. Cass. Civ., sent. n. 7894 del 09.06.2000; SS.UU., cfr. sent. n. 7777 del 14.04.2005, sent. n. 7305 del 28.03.2014 e sent. 795 del 16.01.2020).
Infatti, il titolo di proprietà prodotto in atti non è sufficiente per fornire la prova rigorosa del diritto di proprietà richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di rivendicazione.
Inoltre, la mancata comparizione dei resistenti al procedimento di mediazione non costituisce prova piena bensì elemento indiziario ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., da valutarsi discrezionalmente alla luce di altri elementi di prova che, nel caso in esame, non sono stati forniti.
Infine, la contumacia dei resistenti non può essere utilizzata come prova tacita dei fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande, stante l'esplicito disposto di cui all'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
4 TRIBUNALE di MESSINA Non da ultimo, non può nemmeno ipotizzarsi un obbligo del Tribunale di modificare il rito da sommario ad ordinario – rito sommario, peraltro, scelto proprio dalla ricorrente – onde consentirle il deposito delle memorie istruttorie ove risulti che questa non abbia articolato idonei mezzi di prova;
ciò alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di previgente procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. – ma il principio è applicabile anche all'attuale procedimento sommario stante l'eadem ratio – per la quale “… se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perché, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter cpc”.
Infatti, “…la valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis" (v. Cass. Civ., sez. 3, 24538/18).
Inoltre, il comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c. prevede che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”; nel caso in esame, la ricorrente non ha chiesto il termine che, ove richiesto, non gli si sarebbe potuto concedere visto che i resistenti non si sono costituiti e che, dunque, nessuna esigenza può essere sorta dalle difese di controparte. 5 TRIBUNALE di MESSINA In ordine alla domanda di risarcimento del danno la ricorrente vi ha rinunciato nel corso della prima udienza di comparizione.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese di lite stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia dei resistenti.
Non può procedersi alla condanna dei resistenti ex artt. 12 bis, comma 2 e 3, del
D.Lgs. 28/10 e successive modifiche perché non costituiti in giudizio (comma 2) e perché non soccombenti (comma 3).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Parte_1
1) rigetta la domanda articolata da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Parte_1
2) nulla sulle spese di lite stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia dei resistenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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