Sentenza 9 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01832/2025REG.PROV.COLL.
N. 06302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6302 DE 2023, proposto dal Comune di Rapallo, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora ST AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Liguria, in persona DE legale rappresentante pro tempore , il sig. NC ED in qualità di Commissario ad acta per il Puc di Rapallo, la Città Metropolitana di Genova, in persona DE legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum (DEle ragioni DEla parte privata appellata):
la società Levante S.r.l. in persona DEl’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Lagaxio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
DEla sentenza DE Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione I, n. 00494/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DEla signora ST AR e DEla società Levante s.r.l.;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni DEle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- DEla DEiberazione DE consiglio comunale di Rapallo DE 12 settembre 2019, n. 47, recante l’espressione di diniego DE preventivo assenso per l’approvazione di un progetto di Piano -Casa ex art. 6, l.r. 49/2009 presentato dalla signora ST AR e dalla società Levante s.r.l.;
- DEla DEiberazione DE Commissario ad acta assunta con i poteri DE consiglio comunale 21 maggio 2019, n. 1, di adozione DE Piano urbanistico comunale (p.u.c.) DE comune di Rapallo;
- DEla DEiberazione DE Commissario ad acta adottata con i poteri DE consiglio comunale 21 maggio 2019, n. 2, di decisione sulle osservazioni presentate relativamente all’edilizia residenziale primaria ex art. 26 DEla l.r. 38/2007;
- DEla DEiberazione DEla Giunta regionale 24 settembre 2019, n. 789 di decisione sulle osservazioni pervenute nonché di approvazione DE p.u.c.
2. Questi gli aspetti essenziali DEla vicenda:
-la signora AR è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Rapallo, località HI, costituito da un lotto di terreno, su cui insiste una volumetria, articolata in tre corpi di fabbrica in aderenza fra di loro, oltre ad un secondo volume isolato e più piccolo (censito al nuovo catasto terreni di Rapallo, al foglio 3, particella 1055);
- la società Levante s.r.l. è proprietaria, a sua volta, DE compendio immobiliare sito in Rapallo, via CA DE LE, censito al catasto terreni, al foglio 38, particelle 460, 519 e 521, costituito di un lotto di terreno libero da edificazioni;
- entrambi i proprietari, d’intesa fra di loro, presentavano in data 14 febbraio 2018 al Comune di Rapallo una richiesta di rilascio di un parere preventivo, ex art. 35, co. 3, l.r. Liguria n. 16/2008 riguardo alla possibilità di realizzare, ex art. 2, co. 1, lett. c), punto 1.2, ed ex art. 6, l.r. :iguria 49/2009 (cd. “Piano Casa”), un intervento avente ad oggetto la demolizione DEla volumetria esistente in località HI, e la sua ricostruzione, con ampliamento entro la quota massima DE 35%, nell’area di via CA DE LE;
- la commissione edilizia, nella riunione DE 26 marzo 2018, riteneva “applicabile l'art. 6 DEla l.r. n. 49/2009, con DEocalizzazione DE fabbricato, ritenendo altresì che il fabbricato in Loc. HI non possa essere demolito ma che sullo stesso vengano effettuate dalla proprietà opere di restauro conservativo atto a garantirne la sicurezza strutturale per non meno di 20 anni e la destinazione finale ad uso pubblico (esempio rifugio escursionistico)”;
- a seguito DEle integrazioni documentali richieste, la commissione edilizia, nella riunione DE 4 ottobre 2018, esprimeva il seguente parere preventivo: “preso atto DEla documentazione prodotta, ritenuti adeguati gli elaborati, si conferma il precedente parere, rimandando l’espressione DE parere definitivo a seguito di presentazione di specifica istanza ai sensi DEl’art. 6 DEla L.R. 49/2009 e s.m.i. e i. corredata da atto unilaterale d’obbligo”;
- in data 24 ottobre 2018, i proprietari presentavano all’ufficio comunale un progetto definitivo ai sensi DEl’art. 6 DEla l.r. n. 49/2009, per un intervento di DEocalizzazione DEl’edificio residenziale esistente in località HI e per la ricostruzione DEla relativa volumetria “fuori sito”, in via CA DE LE;
- in data 27 novembre 2018, la parte privata presentava al Comune una formale proposta di convenzione edilizia, con cui si impegnava a realizzare un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località HI, asservendolo in perpetuo a rifugio escursionistico ad uso pubblico, per un investimento DE costo di euro 114.028,06;
- la commissione edilizia, nella riunione DE 20 dicembre 2018, esprimeva quindi in via definitiva il seguente parere: “si prende atto di quanto prodotto e si conferma il precedente parere favorevole DE 04.10.2018”;
- l’approvazione DE progetto richiedeva, tuttavia, per la sua approvazione con la procedura ex art. 6, l.r. 49/2009, una variante al p.r.g., relativamente alla c.d. area di atterraggio per una duplice ragione: i) perché la disciplina di piano, per tale zona, non prevedeva la demolizione e ricostruzione, a parità di volumetria o con aumento DEla volumetria originaria, di volumi esistenti, né la possibilità di DEocalizzazione di edifici “fuori sito” ai sensi DEl’art. 6 DEla l.r. cit.; ii) perché la disciplina di zona per l’area in località HI andava classificata come “zona per attrezzature di interesse comune località HI – S1C località HI”, con i parametri edilizi indicati nel relativo progetto;
- il consiglio comunale, con la DEiberazione DE 12 settembre 2019, n. 47, DEiberava: i) “di non esprimere il preventivo assenso……al progetto per intervento di DEocalizzazione di edificio residenziale esistente in località HI … e ricostruzione “fuori sito” in via CA DE LE … di edificio residenziale di cui all’istanza pervenuta 24 ottobre 2018 (prot. n. 50394) e DEla connessa opera pubblica costituita da un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località HI al fine di consentirne l’utilizzo (n.d.r.: come) rifugio escursionistico ad uso pubblico per un ammontare stimato di 114.028,06 euro” e “di non adottare la variante al vigente Piano Regolatore Generale…al fine di consentire l’intervento di DEocalizzazione di edificio residenziale esistente in località HI…e ricostruzione fuori sito in via CA DE LE”, ii) “di non adottare la variante al vigente Piano Regolatore Generale…al fine di consentire l’intervento di opera pubblica in località HI da “zona agricola – E1a aree prative, boschive e variamente coltivate” ed in parte residuale “zona agricola – E1.b aree agricole” a “zona per attrezzature di interesse comune località HI – S1C località HI”, iii) “di non approvare la bozza di convenzione attuativa pervenuta in data 27.11.2018 (prot. 55520)”;
-nello stesso contesto temporale, il commissario ad acta per l’adozione degli atti (di competenza comunale) relativi al procedimento di approvazione DE p.u.c. di Rapallo, con DEiberazione assunta in data 24 aprile 2018, n. 1, adottava il progetto definitivo DE p.u.c. ai sensi DEl’art. 40, l.r. n. 36/1997;
- il p.u.c. adottato: i) comprendeva l’area di via CA DE LE in ambito AR-B-uc, disciplinato dall’art. 52 DEle norme generali; ii) disciplinava le cd. “aree di atterraggio” ai fini DEl’applicazione DEl’art. 6, l.r. 49/2009 escludendone con l’art. 8.44, co. 3, 3a a-linea, l’applicazione alle aree ricadenti negli ambiti AR-B-uc DE p.u.c. stesso e classificate come ID-MA dal PTCP regionale (in cui rientra il complesso di via CA DE LE);
- l’art. 52.9 DEle norme generali DE p.u.c., in modo analogo, stabiliva, quanto al regime DEle “aree di atterraggio” che “Gli interventi di cui al presente articolo (appunto, il c.d. “atterraggio”) non sono ammessi per le aree ricadenti in regime ID-MA di PTCP”;
- gli interessati presentavano, in data 29 giugno 2018, osservazione al p.u.c. adottato chiedendo che fosse consentito per il terreno sito in via CA DE LE di cui al foglio 38, particelle 460, 519 e 521 l’atterraggio dei volumi provenienti dalla località HI, con l’ulteriore recepimento nel puc DEla disciplina DE Piano Casa;
- il commissario ad acta, con la DEiberazione 21 maggio 2019, n. 1 (adottata prima che il c.c. di Rapallo si determinasse, con la DEibera DE 12 settembre 2019, n. 47, nel senso di “non esprimere il preventivo assenso” alla variante) proponeva alla Regione di rigettare l’osservazione (n. 40) con la seguente motivazione: “in quanto relativa ad istanza di piano casa con spostamento fuori sito per la quale non si è ancora pronunciato il Consiglio Comunale in ordine alla variante urbanistica sottesa alla DEocalizzazione; si precisa che il PUC ha recepito esclusivamente i “procedimenti in fase di approvazione relativamente ai quali il PUC ha comunque recepito i contenuti, sia a livello di zonizzazione sia a livello di normativa” che, pur non essendo ancora concluso il relativo procedimento amministrativo (riferimento art. 4.3.1.15 lett. C) era già stata assunta una DEiberazione DE Consiglio Comunale di preventivo assenso all’avvio DE procedimento (si precisa che il sito di partenza è NCT foglio 3 mapp. 1055 contenuto nel 499 e non 489 che non esiste)”;
- la giunta regionale, con DEibera n. 789 DE 24 settembre 2019, approvava in via definitiva il p.u.c.
3. Avverso gli atti di adozione e approvazione DE p.u.c. nonché di diniego preventivo al progetto di DEocalizzazione DEl’edificio residenziale, la signora ST AR proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Liguria deducendo i seguenti motivi:
I) Sulla DEiberazione DE consiglio comunale 12 settembre 2019, n. 47 (parere preventivo negativo sulla assentibilità DE progetto) - Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione DEl’art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca rispetto agli atti adottati dalla civica Amministrazione per la valutazione preliminare ed istruttoria DEl’istanza di applicazione al caso di specie DEla l.r. 49/2009 e s.m.i. (art. 6):
a) il rigetto DEla domanda di variante sottesa al progetto edilizio non è stato adeguatamente motivato.
II) Sugli atti di adozione ed approvazione DE p.u.c. DE Comune di Rapallo.
II.1) Quanto al rigetto DEl’osservazione presentata dalla ricorrente (d’intesa con la società Levante s.r.l.) - Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere DEla DEiberazione adottata dal Commissario ad acta con i poteri DE Consiglio n. 1/2019 e DEla DEiberazione DEla Giunta regionale n. 789/2019. Violazione DEl’art. 3, legge 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e per illogicità manifesta:
a) il commissario ad acta, disponendo di tutti i necessari poteri, doveva senz’altro entrare nel merito DEla richiesta contenuta nell’osservazione rubricata sotto il n. 40 DEl’allegato D) alla DEiberazione n. 1/2019, non potendo esaurire l’argomento con l’affermare che le varianti parziali al P.R.G. sottese al progetto presentato non erano state ancora esaminate dal consiglio comunale, ciò perché al consiglio competeva gestire soltanto il p.r.g. e non anche il procedimento di approvazione DE p.u.c. (per il quale il commissario era stato incaricato);
b) il commissario ad acta avrebbe dovuto valutare nel merito se l’istanza di cui all’osservazione presentata dai proprietari fosse compatibile, o meno, con l’interesse pubblico all’ordinata ed appropriata pianificazione DE territorio comunale, con specifico riferimento all’area di atterraggio individuata (in via CA DE LE);
c) la DEiberazione DEla giunta regionale n. 789/2019 (di approvazione DE puc) è parimenti illegittima perché la giunta, riguardo all’osservazione de qua, si è limitata ad aderire acriticamente alla proposta DE commissario ad acta, sempre senza entrare nel merito DEl’osservazione stessa.
II.2) Sulle norme generali DE PUC di cui agli artt. 8.44 e 52.9 - Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione DEl’art. 6, l.r. 49/2009. Violazione DEl’art. 52, norme di attuazione DE PTCP regionale. Violazione DEl’art. 1, legge 241/90, e DE principio di proporzionalità DEl’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle norme DE PTCP regionale relative alle zone ID-MA. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza, nonché per travisamento dei fatti:
a) le aree comprese nella zona AR-B-uc sono state ritenute generalmente idonee come aree di atterraggio, fatta eccezione per quella classificate come ID-MA dal PTCP regionale, sennonché tale “eccezione” sarebbe illegittima in quanto, ai sensi DEl’articolo 6, DEla l.r. n. 49/2009 un intervento progettato ai sensi DEla legge sul Piano Casa può essere realizzato in tutto il territorio comunale, fermo restando che, ove esso sia proposto fuori sito, il Consiglio Comunale deve formulare il proprio preventivo assenso in merito con variante urbanistica, di approvazione regionale;
b) per gli interventi di cui all’art. 6 DEla l.r. n. 49/2009, il legislatore regionale non ha posto, né ha consentito ai Comuni di porre, limiti aprioristici a proposito DEla scelta DE sito ove DEocalizzare i volumi;
c) illegittima deve ritenersi l’esclusione da parte DE p.u.c. proprio DEle aree ID-MA comprese nell’ambito AR-B-uc, per il resto ritenuto idoneo, dalle aree c.d. di atterraggio (il progetto prevede, infatti, il passaggio da un’area classificata dal PTCP come ANI-MA ad un’area classificata come ID-MA (insediamenti diffusi – mantenimento);
d) le disposizioni contenute nell’art. 52 DEle norme generali DE P.U.C., nell’escludere proprio le aree ID_MA (e non ad esempio le aree ID-CE) dalle aree di atterraggio, devono ritenersi illegittime agli effetti DEl’applicazione DE Piano Casa poiché avrebbero introdotto una disciplina restrittiva per l’applicazione DE Piano Casa stesso; una disciplina pianificatoria coerente con le previsioni DE P.T.C.P. e con le caratteristiche DE tessuto urbanistico DEl’ambito AR-B-uc avrebbe, invece, dovuto tenere nel debito conto gli indirizzi e le indicazioni DElo strumento pianificatorio sovraordinato, escludendo se mai dalle aree di atterraggio quella con regime di Conservazione (Ce) e, per il resto, dettando, se mai, discipline puntuali, coerenti con l’art. 52 DEle norme di attuazione DE P.T.C.P. per le aree ID-MA;
e) la coerenza con il Piano Casa e con il P.T.C.P. avrebbe imposto al P.U.C. di dettare disposizioni puntuali, che, senza escludere DE tutto le aree ID-MA dall’applicazione DE Piano-Casa, esigessero particolari cautele, magari in ragione DEle specifiche caratteristiche di singole aree, allo scopo di conservare gli equilibri paesaggistici valorizzati dal su detto strumento di pianificazione paesaggistica;
f) la scelta di escludere dalle aree di atterraggio per l’attuazione DE Piano Casa la via CA DE LE e l’area di cui al progetto descritto in premessa e valutato positivamente dalla struttura amministrativa comunale e dalla C.L.P., non troverebbe giustificazione in criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione DE piano generale.
III) Illegittimità per eccesso di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e per travisamento:
a)l’area di via CA DE LE rientra fra i complessi nei quali la relazione generale al piano ammette nuove edificazioni, a differenza di quanto è previsto per la zona di S. Michele storica, ove prevale la classificazione paesaggistica NI-CE e ID-CE e, quindi, il divieto di nuove edificazioni; esiste, pertanto, contraddizione fra l’analisi DEla relazione su detta e la disciplina dettata dalle norme generali DE p.u.c. per le aree ID-MA DEl’ambito AR-B-uc, laddove esse escludono il regime DEle aree di atterraggio, in contrasto non solo con le norme DEla l.r. 49/2009 e con le norme di attuazione DE P.T.C.P. regionale, ma anche con l’analisi e le previsioni generali DEl’accurato studio compendiato nella citata Relazione.
3.1. Si costituiva, per resistere, il comune di Rapallo eccependo, altresì, l’inammissibilità DE ricorso per inosservanza DE divieto di cumulo oggettivo DEle impugnazioni proposte.
3.2. Il T.a.r. con la sentenza n. 494 DE 9 maggio 2023:
a) trascurava l’esame DEla eccezione formulata dal Comune di Rapallo;
b) reputava fondato il motivo di ricorso proposto avverso la DEibera di c.c. n. 47/2019 (per difetto di motivazione);
c) riteneva, altresì, fondati i motivi di impugnazione proposti avverso gli atti di adozione e approvazione DE p.u.c., per non avere il commissario ad acta, in sede di adozione DE p.u.c., esaminato nel merito le osservazioni DEla parte privata, sottraendosi così al proprio “ munus decidendi ”;
- reputava affetti da illegittimità derivata gli atti successivi alla (annullata) DEibera di diniego di assenso;
d) per l’effetto, annullava la DEibera 12 settembre 2019, n. 47 nonché gli atti di adozione e approvazione DE p.u.c.;
e) compensava, infine, le spese.
4. Ha appellato il comune di Rapallo, che censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
I) Omessa pronuncia di inammissibilità DE ricorso di primo grado per cumulo oggettivo:
a) gli atti comunali cumulativamente impugnati afferiscono a due procedimenti DE tutto diversi, che hanno ad oggetto determinazioni diverse, non ricorrendo nella fattispecie alcuno degli elementi riconosciuti dalla giurisprudenza come derogatori DE principio DE divieto di cumulo.
II) Error in judicando:
a) il T.a.r. - nel ritenere fondato il profilo di censura di difetto di motivazione con riferimento alla determinazione assunta dall’organo consiliare sulla ammissibilità DEla variante rispetto agli esiti DEl’istruttoria svolta dagli uffici comunali - ha ricusato di prendere in considerazione le ampie e documentate ragioni rappresentate dal Comune di Rapallo nelle sue difese, secondo cui: i) il compendio di Via Chignano era ricompreso nel PRG in area agricola E1; ii) l’area di Via ST DE LE, indicata come area di atterraggio è ricompresa in zona PV1 di PRG;
b) l’iniziativa DEl’appellata, ai fini DE suo accoglimento, richiedeva, a sensi DEl’art. 6, comma 4, l.r. 49/2009, l’approvazione di una variante alle previsioni DE PRG proprio nel senso di consentire l’inserimento di una nuova costruzione, laddove il piano, per ragioni paesistico ambientali, vietava nuove costruzioni.
III) Violazione DEl’art. 38 DEla l.r. n. 36/1997 e DEl’art. 21 octies DEla l. n. 241/1990:
a) il Tar non ha considerato che la norma regionale in rubrica, ripetendo l’impostazione DEla legge quadro statale (legge n. 1150/1942), attribuisce al Comune un mero potere di espressione consultiva (e non giudiziale) sulle osservazioni dei privati, attribuendo, per contro, il potere decisorio esclusivamente alla Regione.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, la signora ST AR, che reitera i motivi di ricorso dedotti in primo grado non esaminati dal T.a.r., nonché, ad adiuvandum DEla medesima, la società Levante s.r.l.
4.2. In prossimità DEl’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
5. All’udienza DE 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Con il primo motivo, il comune di Rapallo ha dedotto l’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità DE ricorso di primo grado per cumulo oggettivo, articolata sul rilievo che gli atti impugnati afferiscono a due procedimenti DE tutto diversi.
7. Il rilievo è fondato, in quanto il T.a.r. ha effettivamente omesso di affrontare l’eccezione formulata in primo grado dall’amministrazione comunale che, se poi fosse risultata fondata, avrebbe condotto a una declaratoria di inammissibilità DE ricorso proposto dalla odierna appellata.
7.1. Nel merito, tuttavia, l’eccezione - il cui esame si impone per essere stata la stessa riproposta dal Comune di Rapallo in sede di primo motivo di appello - è infondata.
7.2. Nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo deve ritenersi ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico.
7.3. Nel caso di specie sussiste evidente connessione logica e procedimentale tra l’iter sotteso alla DEibera n. 47/2019 e il procedimento sotteso alla adozione e approvazione DE p.u.c.
Tanto si evince in ragione DE fatto che l’interesse palesato dalla parte privata (di conseguire l’assenso preventivo al progetto e alla variante) è andato ad intrecciarsi, sul piano logico ma anche giuridico, con le esigenze palesate in sede di osservazione al p.u.c.
Tra gli atti in questione si è instaurato, pertanto, un rapporto di presupposizione logico-giuridica, di modo che le valutazioni sottese alla postulata variante sono state riprese e fatte valere anche come motivo di osservazione al p.u.c. e di asserita invalidità DE medesimo in via derivata.
8. Con il secondo motivo di appello, il Comune censura la decisione avversata per non avere il T.a.r., nell’esaminare la legittimità DEla DEibera di c.c. n. 49/2017, preso in considerazione le ampie e documentate ragioni rappresentate dal Comune di Rapallo nelle sue difese, con le quali erano state argomentate ed evidenziate le ragioni di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica che avrebbero, in ogni caso, precluso l’intervento nell’area di “atterraggio” di via CA DE LE.
Il T.a.r., nella impugnata sentenza, ha annullato la DEibera di c.c. n. 47 DE 2019 per difetto di motivazione.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. La DEibera n. 47 DE 2019, con la quale il consiglio comunale di Rapallo si è determinato nel senso di “non esprimere parere preventivo di assenso” sulla istanza di variante, appare in effetti affetta da deficit motivazionale, contraddittorietà intrinseca e illogicità.
8.3. Per cogliere i sopra menzionati vizi è sufficiente ripercorrere ancora una volta l’iter istruttorio e riportare l’apparato motivazionale sulla scorta dei quali l’organo assembleare si è determinato nei divisati sensi, sintetizzandone gli esiti.
Gli atti DE procedimento posti a base DEla decisione sono (testualmente richiamati dal consiglio comunale nel verbale di seduta) i seguenti:
a) seduta DEla commissione edilizia DE 26 marzo 2018, in cui l’organo consultivo: “ritiene applicabile l’art. 6 DEla l.r. n. 49/2009 e s.m.i., con DEocalizzazione DE fabbricato; ritiene, altresì, che il fabbricato in Loc. HI non possa essere demolito ma che sullo stesso vengano effettuate dalla proprietà opere di restauro conservativo atto a garantirne la sicurezza strutturale per non meno di anni 20 e la destinazione finale ad uso pubblico (esempio rifugio escursionistico)";
b) nota DE Comune n. 15997, DE 30 marzo 2018, con cui si richiede alla parte privata l’adeguamento DE progetto (per le opere di restauro conservativo DE fabbricato suddetto);
c) note in data 8 maggio 2018 prot. n. 21970 e in data 25 luglio 2018 prot. n. 35868 con cui i proprietari hanno integrato gli atti ed elaborati progettuali relativi all'istanza, in ossequio a quanto richiesto dalla commissione edilizia;
d) seduta DE 4 ottobre 2018, in cui la commissione edilizia ha espresso il seguente parere preventivo: "preso atto DEla documentazione prodotta, ritenuti adeguati gli elaborati, si conferma il precedente parere, rimandando l'espressione DE parere-definitivo a seguito di presentazione di specifica istanza ai sensi DEl'art. 6 DEla L.R. 49/2009 e s. m. e i. correlata da atto unilaterale d'obbligo";
e) nota in data 24 ottobre 2018 (prot. n. 50394) con cui la parte privata ha presentato il progetto ai sensi DEl'articolo 6 DEla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 per intervento di DEocalizzazione edificio residenziale esistente in località HI (N.C.T. foglio 3 particella 1055) e ricostruzione "fuori sito" in via Conce DE LE (N.C.T. foglio 38 particelle 460, 519 e 521) di edificio residenziale;
f) nota in data 27 novembre 2018 (prot. n. 55520), con la quale i proprietari “hanno presentato la proposta di convenzione attuativa nella quale hanno precisato di assumersi - in ordine alle opere di urbanizzazione necessarie ai fini DE soddisfacimento degli standard urbanistici relativi al progetto stesso (ai sensi DEl'articolo 8, comma 2, DEla LR 49/2009 e s.m.i.) ed ai fini DEla dimostrazione DEl’interesse pubblico DEl'intervento medesimo – l’onere di realizzare (secondo quanto espressamente indicato dalla Commissione Edilizia nella seduta DE 30 marzo 2018) un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località HI al fine di consentirne l'utilizzo rifugio escursionistico ad uso pubblico per un ammontare stimato di 114.028,06 euro”;
g) seduta DE 20 dicembre 2018 nella quale la commissione edilizia ha espresso il seguente parere: "si prende atto di quanto prodotto e si conferma il precedente parere favorevole DE 04.10.2018".
Sulla scorta di tali atti, tutti e solo questi indicati nella premessa alla DEibera n. 47/2019, il consiglio comunale si è poi rappresentata l’istanza DEla parte privata e ha descritto il progetto nei termini che seguono: “il compendio immobiliare in località HI è costituito da un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato articolato in tre corpi di fabbrica posti in aderenza (di cui due articolati su tre livelli ed uno articolato su due livelli anch'essi complessivamente parzialmente contro terra) ed uno secondo corpo di. fabbrica dimensionalmente minore articolato su due livelli parzialmente contro terra - censiti al Catasto Terreni al foglio 3 particella 1055, a cui corrisponde un volume (calcolato con il metodo DEl'altezza media ponderale dei fronti fuori terra) paria 317,49 mc; il compendio immobiliare sito in via CA DE LE ove è prevista la DEocalizzazione DE volume esistente in località HI è costituito da un lotto di terreno libero da edificazioni ubicato a margine DEla via CA DE LE (con cui confina a sud) e di via privata ST BU (con cui confina a nord e di via privata ST BU (con cui confina a nord); il progetto prevede: A) la DEocalizzazione dei manufatti esistenti in località HI (il cui volume calcolato con il metodo DEl'altezza media ponderale dei fronti fuori terra è pari a 317,49 mc); B) l’esecuzione di un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località HI al fine di consentirne l'utilizzo rifugio escursionistico ad uso pubblico; la pulizia DE terreno in località HI senza movimenti di terreno naturale al fine di poter fruire anche degli spazi aperti così resi accessibili quale pertinenza all'intervento di cui alla precedente lettera B; C) la realizzazione in via CA DE LE di un edificio bifamiliare formato da due unità a tipologia duplex (quale ricostruzione per effetto DEla DEocalizzazione in altro sito DE volume esistente in località HI) di superficie lorda pari a 290,74 mq e il cui volume calcolato con il metodo DEl’altezza media ponderale dei fronti fuori terra è pari a 412,53 mc (inferiore ai 428,61 mc realizzabili - 317,49 mc + 35% - con un incremento massimo DE volume esistente in località HI DE 35% ai sensi DEl'articolo 7 DEla l.r. n.49/2609).
Dopo di che, sempre nell’incedere DElo sviluppo argomentativo, il consiglio comunale ha dato atto che:
i) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con DEiberazione DE Consiglio Regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 ricomprende i compendi immobiliari in questione in ambiti classificati nei seguenti-termini: a) località HI: sub assetto insediativo "area non insediata in regime di mantenimento — ANI-MA", disciplinata dall'articolo 52 DEle relative norme di attuazione; b) via CA DE LE: sub assetto insediativo "insediamenti diffusi in regime di mantenimento — ID-MA", disciplinati dall'articolo 44 DEle relative norme di attuazione;
ii) il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con decreto DE Presidente DEla Giunta Regionale n. 1216 in data 7 ottobre 1986, ricomprende i compendi immobiliari in questione in ambiti classificati nei seguenti termini: a) località HI: in parte prevalente "zona agricola - E1.a aree prative, boschive e variamente coltivate" in parte residuale "zona agricola - E1.b aree agricole"; b) via CA DE LE: "verde privato di interesse ambientale - PV1" in cui è consentita la destinazione d'uso residenza e le relative pertinenze;
iii) il compendio immobiliare sito in località HI è ricompreso in area di interesse paesaggistico e, quindi, tutelata ai sensi DE decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
iv) il sito in via CA DE LE è ricompreso in area di interesse paesaggistico imposto con d.m. 14 giugno 1963 recante la "dichiarazione di notevole interesse pubblico DEla zona a monte DEla via Aurelia sita nel' Comune di Rapallo" e, quindi, tutelata ai sensi DE decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
A questo punto, il consiglio comunale ha svolto le proprie valutazioni in merito all’istanza, nei seguenti termini: “Ritenuto che: i) l'intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località HI al fine di consentirne l'utilizzo come rifugio escursionistico ad uso pubblico e la sistemazione a "terreno a. prato naturale" è coerente con la disciplina normativa DE PTCP, atteso che l'edificio in questione non ha alcuna particolare valenza di carattere architettonico e/o paesaggistico ed è altresì conforme con la relativa disciplina normativa DE vigente strumento urbanistico generale; ii) l’intervento di nuova costruzione in via CA DE LE (sito di arrivo) è coerente con la disciplina normativa DE PTCP, atteso che non altera l'assetto preesistente ne compromette l’identità e/o l’identificazione e la leggibilità DEl’assetto territoriale DE contesto di immediato riferimento a scala paesistica, e mantiene sostanzialmente immutati i caratteri complessivi DEl'insediamento ed il rapporto con il contesto ambientale; iii) l’intervento di nuova costruzione in via CA DE LE (sito di arrivo) si pone in variante rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia DE vigente strumento urbanistico generale in quanto detto piano comunale: a) non prevede la possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione a parità DEla volumetria originaria; b) non prevede possibilità di interventi comportanti demolizione e ricostruzione con incremento DEla volumetria originaria; c) non prevede a possibilità di interventi comportanti la DEocalizzazione DEl'edificio al di fuori DE sito; iv) il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con decreto DE Presidente DEla Giunta Regionale n. 1216 in data 7 ottobre 1986, ricomprende le aree interessate dal progetto di opera pubblica in località HI in ambito classificato “zona agricola - E1.a aree prative, boschive e variamente coltivate" in parte residuale "zona agricola - E1.b aree agricole", che è quindi necessario provvedere in ordine alla modifica DEla destinazione urbanistica DEl'area stessa riclassificandola come “zona per attrezzature di interesse comune località HI S1C località HI” ed associando alla stessa i parametri urbanistico-edilizi DE relativo progetto;
Visto l'atto unilaterale d'obbligo a sottoscrivere la convenzione attuativa presentata da che i richiedenti, con nota in data 27 novembre 2018 (prot. n. 55520), ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (sub lettera A), con cui gli stessi si sono impegnati a realizzare (secondo quanto espressamente indicato dalla Commissione Edilizia nella seduta DE 30. marzio 2018) un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente in località - HI al fine di consentirne l'utilizzo rifugio escursionistico ad uso pubblico per un ammontare stimato di 114.028,06 euro;
E dato atto:
- che il contributo di permesso di costruire previsto dall'articolo 38 DEla LR 16/2008 e s.m.i., che complessivamente somma 44.009,31 euro, verrà corrisposto prima DE rilascio DE permesso di costruire;
- che il soggetto attuatore si impegna - ai sensi DEl'articolo 7, comma 2, DEla LR 49/2009 - con l'atto convenzionale alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle di urbanizzazione secondaria nella misura corrispondente all'incremento DE carico urbanistico determinato dall'intervento;
- che, calcolato il carico urbanistico DE progetto (290,74 mq x 3 m: 80 mc/abitante), dato atto che la superficie minima da destinare a standard urbanistici per ogni abitante è pari a 18 mq/abitante, e posto il costo medio DEle opere di urbanizzazione pari a 200 euro/mq, ¬ne consegue che il Valore minimo di dette opere non può essere inferiore a 39.249,90 euro;
- che l'opera pubblica indicata nella sopra richiamata convenzione, ed avente un costo pari a 114.028,06 euro, assolve gli obblighi posti a carico DE soggetto attuatore dall'articolo 7, comma 2, DEla l.r. n. 49/2009 e s.m.i;
- che detta proposta di opera pubblica è coerente con il disposto DEl'articolo 20 DE d.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- che il progetto presentato si compone degli atti ed elaborati di seguito indicati (omissis…).
All’esito DEle su riferite considerazioni, senza altro aggiungere in punto di motivazione né di interventi d aparte dei consiglieri, il Presidente DEl’assemblea ha posto in votazione la proposta di: " Preventivo assenso - ex art 59 l.r. 36/1997 e art 6, c 4, lr 49/2009 - al progetto - ex art 6 lr 49/2009 - per intervento di demolizione di edificio residenziale' esistente in località HI (n.c.t. foglio 3 particella 1055) e ricostruzione "fuori sito in via CA DE LE (n.c.t. foglio 38 particelle 460, 519 e 521) di edificio residenziale";
si è ritenuto in definitiva di non esprimere il preventivo assenso ai sensi DEl'articolo 59 DEla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s. m. ed i. e DEl'articolo 6, comma 4, DEla LR 49/2009, al progetto per intervento di DEocalizzazione di edificio residenziale esistente e ricostruzione "fuori sito" di edificio residenziale di cui all'istanza pervenuta 24 ottobre 2018 e DEla connessa opera pubblica, costituita da un intervento di restauro e risanamento conservativo DE fabbricato esistente al fine di consentirne l'utilizzo rifugio escursionistico ad uso pubblico; e di non adottare la variante al vigente p.r.g. al fine di consentire gli interventi suddetti, nonché di non approvare la bozza di convenzione attuativa.
8.4. Orbene ritiene il Collegio che la DEibera in esame non offra in effetti un congruente e adeguato apparato motivazionale, non consentendo di comprendere appieno nello specifico le ragioni per le quali il consiglio comunale si sia determinato nel senso di non esprimere il preventivo assenso al progetto, alla variante e alla convenzione, nonostante l’articolato iter istruttorio nel corso DE quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli da parte degli organi consultivi, acquisite le integrazioni documentali, invitata la parte privata a presentare il progetto e l’atto unilaterale d’obbligo, verificata la situazione ambientale, paesaggistica e urbanistica (come può evincersi dal contenuto DEla DEibera n. 47/2019).
Né tali ragioni emergono in modo chiaro e inequivoco alla stregua degli atti richiamati nella DEibera.
Anzi, l’iter istruttorio evidenziato nella DEibera e sulla scorta DE quale il consiglio comunale ha assunto la propria decisione sembrava anzi indurre, nell’incedere DEle considerazioni svolte nella premessa al DEiberato, a una soluzione di segno diverso da quello in concreto licenziato.
Profili di contraddittorietà e perplessità che pertanto non consentono pertanto di apprezzare positivamente la DEibera n. 47/2019 e che la rendono nello specifico sindacabile dal giudice amministrativo.
9. Parte appellante sostiene che le ragioni sottese al diniego di assenso preventivo sarebbero state illustrate negli scritti difensivi, di cui il T.a.r. non avrebbe tenuto conto.
9.1. La censura non è fondata.
9.2. Come anche riconosciuto dal Comune appellante (v. pag. 7 DEl’atto di appello), con l’articolo 6, comma 4, DEla l.r. n. 49/2009 il legislatore regionale ha inteso affidare l’assentimento DEl’intervento avente tali caratteristiche a una valutazione discrezionale, quale quella propria DEle varianti urbanistiche, di competenza DE consiglio comunale in considerazione DEla tutela dei valori urbanistici, ambientali e paesaggistici sottesi alla previsione di piano vigente.
L’adozione DEla variante è, infatti, “soggetta ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte DEl’organo consiliare competente DEla sussistenza DEl’interesse pubblico a sostegno DEla variante medesima (come previsto da Regione) e dall’altro all’apprezzamento e alla verifica DEl’effettivo effetto di riqualificazione, non solo DE sito di abbandono, ma anche e soprattutto DE sito di “atterraggio” (pag. 8 DEl’appello).
9.3. Orbene la natura discrezionale DE provvedimento in parola comporta, pertanto, che ogni decisione, in ordine alla valutazione e scelta circa il bilanciamento e l’assetto degli interessi pubblici e privati, deve compiersi nelle competenti sedi procedimentali, in quanto riservata esclusivamente all’autorità amministrativa, e soprattutto deve essere esplicitata nel provvedimento conclusivo o, comunque, ricavarsi dall’iter istruttorio propedeutico alla decisione, cosa che nel caso di specie obiettivamente non è avvenuta, atteso anche l’incedere DEl’iter istruttorio, che appariva favorevole al progetto, sia quanto alla traslazione DEl’edificio nell’area di atterraggio che per l’opera pubblica. Di qui il deficit motivazionale e l’intima contraddittorietà, non rimediabile per il tramite di scritti difensivi che hanno peraltro richiamato atti e fasi non considerati nella sede appropriata DEiberativa.
9.4. È mancata adeguata esplicitazione DEla valutazione in concreto DEl’interesse pubblico a sostegno DEla variante urbanistica con riguardo agli effetti DEla ri-localizzazione nel nuovo sito, rispetto ai valori urbanistici, ambientali e paesaggistici sottesi alla disciplina DE PRG.
9.5. Né certo giova al Comune evocare la fattispecie sanante di cui all’art. 21- octies DEla legge n. 241 DE 1990, norma la cui applicazione, come è noto, è confinata soltanto ai provvedimenti vincolati, qualora il contenuto finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto licenziato.
10. Con il terzo motivo di appello, il Comune censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto pretermesso l’esame DEla osservazione presentata dai proprietari in funzione DEla possibilità di realizzazione di una nuova costruzione nell’area di atterraggio; tanto sul rilievo che l’art. 38 DEla l.r. n. 36/1997 attribuirebbe al Comune un mero potere di espressione consultiva sulle osservazioni dei privati, attribuendo, per contro, il potere decisorio esclusivamente alla Regione.
10.1. Il commissario non si è espresso, infatti, nel merito DEla osservazione ritenendo che dovesse essere il consiglio comunale a pronunciarsi.
10.2. Ebbene, a prescindere dal rilievo sulla competenza, ciò che rileva in via dirimente è che la riscontrata illegittimità DEla DEibera consiliare n. 47/2019 ridonda in ogni caso, e comunque negativamente, anche sull’impugnato atto di adozione DE p.u.c. in quanto basato, quest’ultimo, su un presupposto (pronunciamento DE c.c. sulla variante) che si è rivelato, all’esito DElo scrutinio di legittimità, non congruo.
10.3. Una volta acclarata l’illegittimità DEla DEibera n. 47/2019 (ovvero, l’illegittimità DE diniego di assenso preventivo alla variante), ne consegue che anche le osservazioni DEla parte privata (basate proprio sugli stessi aspetti critici) - sulle quali non si era espresso nel merito il commissario in sede di esame DEle osservazioni e neppure la Regione in sede di approvazione DE p.u.c. - avrebbero dovuto ricevere una più attenta considerazione, vuoi da parte DE commissario (DEibera n. 2/2018) vuoi da parte DEla Regione (DEibera giunta regionale 24 settembre 2019, n. 789).
11. Per quanto sin qui argomentato, l’appello proposto dal comune di Rapallo è infondato e deve essere, pertanto, respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.
12. Ne consegue il difetto di interesse DEla parte appellata (originaria ricorrente in primo grado) alla decisione sui motivi dalla stessa riproposti in sede di appello.
13. Le peculiari ragioni sottese alla decisione giustificano la compensazione DEle spese relative al giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa, fra le parti, le spese DE grado d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio DE giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO