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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3650/2023 del Registro Generale affari contenziosi avente ad oggetto regolamentazione rapporti figli nati fuori dal matrimonio, promosso con ricorso depositato in data
5.10.2023 da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Lafasciano giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Adessi giusta mandato in Controparte_1
atti resistente
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 ha chiesto regolamentarsi i rapporti Parte_1
economici e personali relativi alle figlie minori nate dalla relazione more uxorio con il resistente.
Premetteva:
pagina 1 di 6 - di avere intrattenuto con una relazione sentimentale dal 2013 al Controparte_1
febbraio 2019 da cui sono nate le figlie: nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
- che nel 2019 la relazione veniva interrotta e che nel febbraio del 2021 il decideva di CP_1
trasferirsi presso il Comune di Verona ove assumeva svolgere l'attività di cameriere/barman presso un noto ristorante del luogo;
- che, dal momento della interruzione della relazione sentimentale il resistente si sarebbe disinteressato delle due minori contribuendo saltuariamente alle loro necessità e, comunque, in misura non adeguata alle proprie capacità reddituali;
- che, in particolare, il dal momento del trasferimento presso il Comune di Verona non CP_1
avrebbe contribuito in modo costante a sostenere le spese straordinarie che ella avrebbe sostenuto per le minori essendo costretta – essendo peraltro disoccupata – a ricorrere all'aiuto dei propri genitori;
che lo stesso avrebbe iniziato ad essere sempre più assente nella vita delle figlie minori, riducendo al minimo i contatti anche telefonici o audiovisivi con le stesse oltre che il tempo trascorso con le stesse riducendo al minimo le trasferte in Puglia e soprattutto preferendo pernottare presso il Comune di Trani anziché in quello di Corato – luogo di residenza delle stesse nonostante le sollecitazioni materne volte ad invitare il resistente ad una maggiore presenza nella vita delle figlie;
- che, solo a partire dal 2021 il avrebbe iniziato a versare per entrambe le bambine la CP_1 cifra di € 300,00 (trecento/00) mensili somma, comunque, del tutto insufficiente al mantenimento delle due figlie assumendo che il resistente avrebbe costituito un nuovo nucleo familiare con altra donna da cui ha avuto un altro figlio;
- di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza di € 980,00 + 98,00 di assegno unico, di essere titolare di contratto di locazione dell'abitazione famigliare versando un canone locativo mensile di € 350,00.
Su tali premesse, concludeva chiedendo:
<<a confermare e ove necessario disporre in ogni caso l condiviso delle figlie>
minori nata a [...] il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
02.02.2017 a Barletta ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a queste in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione anche in applicazione di quanto indicato nel c.d. piano genitoriale ex art. 473 bis n. 12
pagina 2 di 6 ultimo comma allegato al presente ricorso (cfr. sub doc. 8), con collocazione delle stesse presso
l'abitazione famigliare in Corato alla Via Traiana n. 51;
b) stabilire a carico di un assegno di mantenimento in favore delle Controparte_1 due figlie minori e pari ad € 600,00 mensili (ossia € 300,00 cadauna) a Persona_1 Per_2
decorrere dal momento della cessazione della relazione – febbraio 2019 e sino al trasferimento a
Verona febbraio 2021 o, in subordine, dalla proposizione della presente domanda, con la previsione dell'adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo d'Intesa dell'8.9.2022 sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art-
316 c.c.;
c) accertare e stabilire che il Sig. dal momento della cessazione della Controparte_1
relazione – febbraio 2019 e sino al trasferimento a Verona - febbraio 2021, non ha contribuito al mantenimento delle figlie minori e e, stante tutto quanto esposto ai punti Persona_1 Per_2
della premessa che precedono, condannarlo al versamento in favore della madre Parte_1 della somma di € 14.400,00 per (pari a 48 mensilità) nonché della maggiore o minore Persona_1
somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo e di € 14.400,00 per (pari a 48 mensilità) nonché della Per_2
maggiore o minore somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
d) accertare e stabilire che il Sig. si è completamente disinteressato all'istruzione, CP_1
educazione e sostentamento anche economico delle due figlie minori nata a [...]
Barletta il 15.07.2015 e nata il [...] a [...] e per l'effetto accertato Persona_2
il danno da illecito c.d. endo-familiare, stante tutto quanto esposto ai punti della premessa che precedono, condannarlo al versamento a titolo di risarcimento del danno della somma di €
20.000,00 cadauna nonché della maggiore o minore somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
e) con vittoria di spese di giudizio>>.
Si costituiva con comparsa il resistente il quale non contestava lo svolgimento dell'attività lavorativa ex adverso allegata, ma evidenziava di corrispondere da sempre euro 200,00 e/o 300,00 mensili per le due minori;
contestava altresì le ulteriori richieste in quanto incompatibili con la sua situazione reddituale e tenuto conto che egli deve provvedere a pagare il canone di locazione dell'immobile in cui risiede per un ammontare di 600,00 mensili oltre alle spese condominiali e le spese di utenze;
deduceva altresì di dover sopportare le spese relative al nuovo nucleo familiare pagina 3 di 6 costituito con altra donna da cui ha avuto un altro figlio ancora in tenera età; di vivere a oltre 800
KM di distanza dalle figlie e che quando viene a trovarle (circa 6 volte all'anno), deve affrontare le spese di viaggio e di pernottamento, per sé e l'intero nucleo costituito, di vitto presso alberghi di zona in quanto non ha alcun familiare che possa ospitarli in Puglia, e, comunque, nella zona ove risiedono le figlie sostenendo un costo dai 600,00 ai 1.000,00, considerando che le bambine durante tali giorni vogliono permanere anche a dormire e a mangiare con il padre presso l'albergo.
Deduceva, poi, di essere osteggiato dalla ricorrente nel rapporto con le figlie inculcando loro l'idea di un trattamento da parte del padre differenziato rispetto al figlio nato dalla nuova relazione.
Su tali premesse concludeva chiedendo: A) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere il risarcimento del danno endofamiliare e l'inammissibilità della relativa domanda con condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno in favore di parte resistente in quanto ha agito con mala fede e colpa grave;
B) nel merito respingere tutte le domande perché infondate in fatto e diritto e dichiarare congrua la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia a titolo del loro mantenimento e disporre le visite alle figlie a favore del padre nei giorni che saranno comunicati dallo stesso alla sig.ra due mesi prima e compatibilmente con i giorni Pt_1
lavorativi; C) investire i servizi sociali di zona onde valutare la capacità genitoriale della Pt_1
nei confronti delle figlie e favorire il rapporto tra il padre e le stesse D) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis.14 c.p.c. dal precedente magistrato titolare del relativo ruolo, nel corso della stessa la ricorrente dichiarava di abitare in una casa condotta in locazione – ove vive con le minori – pagando un canone di euro 350,00 mensili oltre spese;
che le predette riescono a vedere il padre, che vive a Verona, grazie alle videochiamate e quando capita che lui torni a Corato lo incontrano personalmente. Ha dichiarato di non osteggiare in alcun modo e, anzi, di auspicare una maggiore frequentazione del resistente con le figlie.
Il resistente, nel corso della medesima udienza ha confermato di vivere a Verona con la compagna ed il figlio nato a [...] 2023; di svolgere l'attività di barista gastronomo, presso “Emanuel caffè”, in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato, a 40 ore, inquadrato nel quinto livello e di percepire circa 1.700 euro mensili, compresi gli straordinari;
di pagare un canone di locazione di euro 600,00 mensili e che il nuovo nucleo è integralmente mantenuto da lui atteso che neppure la nuova compagna lavora. Ha dichiarato di vedere le figlie quotidianamente grazie alle videochiamate e quando ha la possibilità di venire in Puglia, durante le ferie.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 22 c.p.c.
pagina 4 di 6 Assegnata la procedura ad altro magistrato e concessi i termini ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
§§§§§
Venendo al profilo dell'affidamento non vi è divergenza tra i due genitori né essendo emersi elementi che giustifichino una deroga al principio di bigenitorialità con conseguente affidamento condiviso delle minori.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione privilegiata presso la madre con la quale già convivono nella casa famigliare che va dunque assegnata alla ricorrente.
Venendo al profilo degli incontri e salvo diverso accordo delle parti ed auspicando un incremento degli stessi <>, in aggiunta alle videochiamate, queste ultime da sole del tutto insufficienti a coltivare il rapporto padre-figlie, il padre potrà incontrare le minori non meno di un fine settimana al mese prelevando le minori presso l'abitazione materna ove le riaccompagnerà la domenica successiva;
- festività natalizie ad anni alterni in uno dei due periodi: dal 23.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; -festività pasquali ad anni alterni dal venerdì ore 18,00 al lunedì in albis ore 20,00;- ferie estive nel periodo dal 20 giugno al 30 agosto, per 15 giorni consecutivi previo accordo tra le parti.
Venendo al profilo economico, alla luce delle risultanze processuali, tenuto conto dell'età delle minori e della situazione reddituale delle parti emersa, il Collegio reputa congruo stabilire a titolo di contribuzione nel mantenimento delle due minori da parte del resistente la complessiva somma di euro 300,00 (euro 150,00 a minore) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani con decorrenza dalla domanda.
Venendo alle ulteriori domande attoree le stesse sono del tutto inammissibili e, comunque, infondate in quanto del tutto sfornite di prova.
Con particolare riguardo alla decorrenza dell'obbligo di contribuzione costituisce principio consolidato quello secondo cui, salvi casi particolari, che non sussistono nel caso di specie, lo stesso decorre dalla domanda;
mentre con riguardo alle altre istanze parte attrice non ha fornito il benchè minimo elemento di prova né ha formulato istanze istruttorie in tal senso.
Venendo alle spese le stesse seguono la soccombenza della ricorrente con distrazione in favore del difensore del resistente che si liquidano nella misura complessiva di euro 2905,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in Parte_1
data 5.10.2023 ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] con loro collocazione privilegiata presso la Persona_2
ricorrente alla quale viene assegnata la casa familiare;
b) dispone il regime di visite di cui in parte motiva;
c) dispone, con decorrenza dalla domanda giudiziale, che il resistente versi entro il cinque di ogni mese in favore della ricorrente per il mantenimento delle minori la somma complessiva di euro
300,00 (150,00 a figli) oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani.
d) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente con distrazione in favore del difensore dello stesso, avv. Rosanna Adessi, che si liquidano nella complessiva misura di euro 2905,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) rigettata ogni altra domanda;
f) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3650/2023 del Registro Generale affari contenziosi avente ad oggetto regolamentazione rapporti figli nati fuori dal matrimonio, promosso con ricorso depositato in data
5.10.2023 da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Lafasciano giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Adessi giusta mandato in Controparte_1
atti resistente
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
intervenuta
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 ha chiesto regolamentarsi i rapporti Parte_1
economici e personali relativi alle figlie minori nate dalla relazione more uxorio con il resistente.
Premetteva:
pagina 1 di 6 - di avere intrattenuto con una relazione sentimentale dal 2013 al Controparte_1
febbraio 2019 da cui sono nate le figlie: nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
- che nel 2019 la relazione veniva interrotta e che nel febbraio del 2021 il decideva di CP_1
trasferirsi presso il Comune di Verona ove assumeva svolgere l'attività di cameriere/barman presso un noto ristorante del luogo;
- che, dal momento della interruzione della relazione sentimentale il resistente si sarebbe disinteressato delle due minori contribuendo saltuariamente alle loro necessità e, comunque, in misura non adeguata alle proprie capacità reddituali;
- che, in particolare, il dal momento del trasferimento presso il Comune di Verona non CP_1
avrebbe contribuito in modo costante a sostenere le spese straordinarie che ella avrebbe sostenuto per le minori essendo costretta – essendo peraltro disoccupata – a ricorrere all'aiuto dei propri genitori;
che lo stesso avrebbe iniziato ad essere sempre più assente nella vita delle figlie minori, riducendo al minimo i contatti anche telefonici o audiovisivi con le stesse oltre che il tempo trascorso con le stesse riducendo al minimo le trasferte in Puglia e soprattutto preferendo pernottare presso il Comune di Trani anziché in quello di Corato – luogo di residenza delle stesse nonostante le sollecitazioni materne volte ad invitare il resistente ad una maggiore presenza nella vita delle figlie;
- che, solo a partire dal 2021 il avrebbe iniziato a versare per entrambe le bambine la CP_1 cifra di € 300,00 (trecento/00) mensili somma, comunque, del tutto insufficiente al mantenimento delle due figlie assumendo che il resistente avrebbe costituito un nuovo nucleo familiare con altra donna da cui ha avuto un altro figlio;
- di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza di € 980,00 + 98,00 di assegno unico, di essere titolare di contratto di locazione dell'abitazione famigliare versando un canone locativo mensile di € 350,00.
Su tali premesse, concludeva chiedendo:
<<a confermare e ove necessario disporre in ogni caso l condiviso delle figlie>
minori nata a [...] il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
02.02.2017 a Barletta ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a queste in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione anche in applicazione di quanto indicato nel c.d. piano genitoriale ex art. 473 bis n. 12
pagina 2 di 6 ultimo comma allegato al presente ricorso (cfr. sub doc. 8), con collocazione delle stesse presso
l'abitazione famigliare in Corato alla Via Traiana n. 51;
b) stabilire a carico di un assegno di mantenimento in favore delle Controparte_1 due figlie minori e pari ad € 600,00 mensili (ossia € 300,00 cadauna) a Persona_1 Per_2
decorrere dal momento della cessazione della relazione – febbraio 2019 e sino al trasferimento a
Verona febbraio 2021 o, in subordine, dalla proposizione della presente domanda, con la previsione dell'adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo d'Intesa dell'8.9.2022 sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art-
316 c.c.;
c) accertare e stabilire che il Sig. dal momento della cessazione della Controparte_1
relazione – febbraio 2019 e sino al trasferimento a Verona - febbraio 2021, non ha contribuito al mantenimento delle figlie minori e e, stante tutto quanto esposto ai punti Persona_1 Per_2
della premessa che precedono, condannarlo al versamento in favore della madre Parte_1 della somma di € 14.400,00 per (pari a 48 mensilità) nonché della maggiore o minore Persona_1
somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo e di € 14.400,00 per (pari a 48 mensilità) nonché della Per_2
maggiore o minore somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
d) accertare e stabilire che il Sig. si è completamente disinteressato all'istruzione, CP_1
educazione e sostentamento anche economico delle due figlie minori nata a [...]
Barletta il 15.07.2015 e nata il [...] a [...] e per l'effetto accertato Persona_2
il danno da illecito c.d. endo-familiare, stante tutto quanto esposto ai punti della premessa che precedono, condannarlo al versamento a titolo di risarcimento del danno della somma di €
20.000,00 cadauna nonché della maggiore o minore somme che verrà ritenuta equa e/o accertata in corso di causa oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
e) con vittoria di spese di giudizio>>.
Si costituiva con comparsa il resistente il quale non contestava lo svolgimento dell'attività lavorativa ex adverso allegata, ma evidenziava di corrispondere da sempre euro 200,00 e/o 300,00 mensili per le due minori;
contestava altresì le ulteriori richieste in quanto incompatibili con la sua situazione reddituale e tenuto conto che egli deve provvedere a pagare il canone di locazione dell'immobile in cui risiede per un ammontare di 600,00 mensili oltre alle spese condominiali e le spese di utenze;
deduceva altresì di dover sopportare le spese relative al nuovo nucleo familiare pagina 3 di 6 costituito con altra donna da cui ha avuto un altro figlio ancora in tenera età; di vivere a oltre 800
KM di distanza dalle figlie e che quando viene a trovarle (circa 6 volte all'anno), deve affrontare le spese di viaggio e di pernottamento, per sé e l'intero nucleo costituito, di vitto presso alberghi di zona in quanto non ha alcun familiare che possa ospitarli in Puglia, e, comunque, nella zona ove risiedono le figlie sostenendo un costo dai 600,00 ai 1.000,00, considerando che le bambine durante tali giorni vogliono permanere anche a dormire e a mangiare con il padre presso l'albergo.
Deduceva, poi, di essere osteggiato dalla ricorrente nel rapporto con le figlie inculcando loro l'idea di un trattamento da parte del padre differenziato rispetto al figlio nato dalla nuova relazione.
Su tali premesse concludeva chiedendo: A) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere il risarcimento del danno endofamiliare e l'inammissibilità della relativa domanda con condanna di parte ricorrente al risarcimento del danno in favore di parte resistente in quanto ha agito con mala fede e colpa grave;
B) nel merito respingere tutte le domande perché infondate in fatto e diritto e dichiarare congrua la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia a titolo del loro mantenimento e disporre le visite alle figlie a favore del padre nei giorni che saranno comunicati dallo stesso alla sig.ra due mesi prima e compatibilmente con i giorni Pt_1
lavorativi; C) investire i servizi sociali di zona onde valutare la capacità genitoriale della Pt_1
nei confronti delle figlie e favorire il rapporto tra il padre e le stesse D) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis.14 c.p.c. dal precedente magistrato titolare del relativo ruolo, nel corso della stessa la ricorrente dichiarava di abitare in una casa condotta in locazione – ove vive con le minori – pagando un canone di euro 350,00 mensili oltre spese;
che le predette riescono a vedere il padre, che vive a Verona, grazie alle videochiamate e quando capita che lui torni a Corato lo incontrano personalmente. Ha dichiarato di non osteggiare in alcun modo e, anzi, di auspicare una maggiore frequentazione del resistente con le figlie.
Il resistente, nel corso della medesima udienza ha confermato di vivere a Verona con la compagna ed il figlio nato a [...] 2023; di svolgere l'attività di barista gastronomo, presso “Emanuel caffè”, in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato, a 40 ore, inquadrato nel quinto livello e di percepire circa 1.700 euro mensili, compresi gli straordinari;
di pagare un canone di locazione di euro 600,00 mensili e che il nuovo nucleo è integralmente mantenuto da lui atteso che neppure la nuova compagna lavora. Ha dichiarato di vedere le figlie quotidianamente grazie alle videochiamate e quando ha la possibilità di venire in Puglia, durante le ferie.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 22 c.p.c.
pagina 4 di 6 Assegnata la procedura ad altro magistrato e concessi i termini ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
§§§§§
Venendo al profilo dell'affidamento non vi è divergenza tra i due genitori né essendo emersi elementi che giustifichino una deroga al principio di bigenitorialità con conseguente affidamento condiviso delle minori.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione privilegiata presso la madre con la quale già convivono nella casa famigliare che va dunque assegnata alla ricorrente.
Venendo al profilo degli incontri e salvo diverso accordo delle parti ed auspicando un incremento degli stessi <>, in aggiunta alle videochiamate, queste ultime da sole del tutto insufficienti a coltivare il rapporto padre-figlie, il padre potrà incontrare le minori non meno di un fine settimana al mese prelevando le minori presso l'abitazione materna ove le riaccompagnerà la domenica successiva;
- festività natalizie ad anni alterni in uno dei due periodi: dal 23.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; -festività pasquali ad anni alterni dal venerdì ore 18,00 al lunedì in albis ore 20,00;- ferie estive nel periodo dal 20 giugno al 30 agosto, per 15 giorni consecutivi previo accordo tra le parti.
Venendo al profilo economico, alla luce delle risultanze processuali, tenuto conto dell'età delle minori e della situazione reddituale delle parti emersa, il Collegio reputa congruo stabilire a titolo di contribuzione nel mantenimento delle due minori da parte del resistente la complessiva somma di euro 300,00 (euro 150,00 a minore) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani con decorrenza dalla domanda.
Venendo alle ulteriori domande attoree le stesse sono del tutto inammissibili e, comunque, infondate in quanto del tutto sfornite di prova.
Con particolare riguardo alla decorrenza dell'obbligo di contribuzione costituisce principio consolidato quello secondo cui, salvi casi particolari, che non sussistono nel caso di specie, lo stesso decorre dalla domanda;
mentre con riguardo alle altre istanze parte attrice non ha fornito il benchè minimo elemento di prova né ha formulato istanze istruttorie in tal senso.
Venendo alle spese le stesse seguono la soccombenza della ricorrente con distrazione in favore del difensore del resistente che si liquidano nella misura complessiva di euro 2905,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in Parte_1
data 5.10.2023 ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] con loro collocazione privilegiata presso la Persona_2
ricorrente alla quale viene assegnata la casa familiare;
b) dispone il regime di visite di cui in parte motiva;
c) dispone, con decorrenza dalla domanda giudiziale, che il resistente versi entro il cinque di ogni mese in favore della ricorrente per il mantenimento delle minori la somma complessiva di euro
300,00 (150,00 a figli) oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani.
d) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente con distrazione in favore del difensore dello stesso, avv. Rosanna Adessi, che si liquidano nella complessiva misura di euro 2905,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) rigettata ogni altra domanda;
f) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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