Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2004, n. 13744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13744 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INIZIATIVE VESUVIANE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo difende unitamente all'avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 55/01 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 09/07/01 - R.G.N. 89/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 1992, la Iniziative Vesuviane s.r.l. conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore del lavoro di Lamezia Terme esponendo che era subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo già facente capo alla società Lamezia Industrie s.r.l. a suo tempo costituita dalla GEPI allo scopo di dare attuazione alla delibera CIPI 28 settembre 1982, con la quale era stata disposta la riassunzione di 25 dipendenti della società Operplast. Detti lavoratori non avevano mai prestato servizio, avendo dall'inizio usufruito del trattamento di integrazione salariale in base alla speciale disciplina vigente per le società di reimpiego della GEPI. La società incorporata aveva effettuato, in base ai vari decreti legislativi reiteratisi nel tempo, la dichiarazione di eccedenza del predetto personale richiesta all'impresa quale condizione per la concessione del pensionamento anticipato. Nel termine fissato dal CIPI in sede di accertamento delle eccedenze strutturali dichiarate dalla società, due dipendenti avevano presentato domanda di pensionamento anticipato. L'INPS aveva chiesto il pagamento del contributo previsto dall'art. 4, comma 5^, del d. lgs. 24 aprile 1990 n. 82 pur non essendo tale disposizione normativa applicabile alle società di reimpiego della GEPI, nei confronti delle quali, attesa la loro particolare natura, il CIPI non aveva mai adottato la delibera di cui all'art. 2, comma 5^, lettera a) e c) della legge 12 agosto 1977 n. 675 sicché essa società ricorrente non era tenuta al pagamento del contributo richiesto dall'INPS. Tutto ciò premesso ed evidenziato, in via gradata, che la normativa in questione si manifestava in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la società ricorrente chiedeva che fosse accertato che essa non era tenuta al pagamento del contributo ex art. 4, comma 5^, d. l. 24 aprile 1990 n. 82, o che in riferimento a tale norma venisse dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il Pretore di Lamezia Terme rigettava la domanda della società ed accoglieva la riconvenzionale spiegata dall'INPS per ottenere il pagamento del contributo previsto dal citato art. 4, comma 5^, del d.l. n. 82 del 1990.
A seguito di gravame della parte soccombente, il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 9 luglio 2001 rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza.
Osservava il Tribunale che non poteva condividersi la tesi della società appellante secondo cui l'art. 4, comma 5^, del d.l. n. 82/1990 era inapplicabile alle società di reimpiego costituite dalla
GEPI qualificate come la società incorporata dalla s.r.l. Iniziative Vesuviane come "società non operative" dall'art. 22 sesto comma della legge 21 luglio 1991 n. 223 - per gestire dette società
lavoratori nei cui confronti era stato risolto il rapporto di lavoro con le aziende in crisi e che, al momento dei fatti per i quali si procedeva, non dipendevano ne' avevano alcun rapporto di lavoro con alcuna azienda in crisi, non potendo essere considerate tali le società di reimpiego della GEPI.
Il giudice d'appello evidenziava al riguardo che in tema di prepensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 sostituiva la precedente disciplina di cui alla legge n. 155 del 1981, con la conseguenza che l'art. 5 della suddetta legge 169/1991 aveva provveduto, da un lato, a stabilire la validità delle domande di prepensionamento anticipato già presentate alla data del 28 febbraio 1989 e, dall'altro, aveva previsto che per le nuove domande - ossia per quelle presentate dopo il 28 febbraio 1989 - doveva applicarsi la nuova disciplina che prevedeva, tra l'altro, il pagamento del contributo oggetto di controversia. Nel caso di specie essendo state le domande presentate dopo l'indicata data del 28 febbraio 1989 la disciplina applicabile era quella stabilita dall'art. 4 del d. legge n. 82/1990 (reiterato ed infine convertito nella legge n. 169/1991)
sicché la s.r.l. Iniziative Vesuviane era tenuta al pagamento del contributo richiesto in via riconvenzionale dall'INPS. Avverso tale sentenza la s.r.l. Iniziative vesuviane propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la s.r.l. iniziative Vesuviane deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. 82/1990 reiterato in successivi decreti da ultimo nel d. l. 108/1991, convertito nell'art. 5 l. 169/1991, che ha fatto salvi gli effetti di tutti i precedenti D.L., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume la società che nella fattispecie in esame doveva - al fine di ritenere essa società tenuta al versamento dei contributi richiesti - rinvenirsi una specifica norma impositiva del suddetto obbligo retributivo. A tali fini non poteva però valere il richiamo all'art. 4, comma 5^, del d.l. n. 82/1990, convertito nell'art. 5 della l. 169/1991, per fare detta disposizione riferimento per quanto attiene agli obblighi contributivi all'"impresa", laddove le società di reimpiego non potevano considerarsi imprese in senso tecnico ne' aziende difettando del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte a sezioni Unite ha statuito che in tema di prepensionamento anticipato dei lavoratori di imprese in crisi, la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1991 (prevedente il prepensionamento cosiddetto gestionale) non affianca, bensì sostituisce la disciplina dettata in materia dalla precedente legge n. 155 del 1981 (prevedente il prepensionamento cosiddetto assistenziale), con la conseguenza che, in relazione alle domande di prepensionamento anticipato presentate dopo il 28 febbraio 1989 (termine massimo considerato dall'art. 5 della legge n. 169 del 1991 cit. per la "validità" delle domande di prepensionamento da trattare con la precedente disciplina), per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla CEPI a norma dell'art. 1 legge n. 784 del 1960 ammessi al beneficio richiesto sussiste l'obbligo delle imprese datrici di lavoro di versare all'INPS il contributo previsto dall'art. 5 comma quinto D.L. n. 108 del 1991, convertito nella citata legge n. 169 del 1991 (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 1999 n. 121). È stato al riguardo ricordato dai giudici di legittimità che l'art. 5 del d.l. 11 gennaio 1989 n.
5 - mai convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della l. 15 maggio 1989 n. 181 - aveva prorogato l'istituto del pensionamento anticipato previsto dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 "fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, e comunque non oltre il 28 febbraio 1989". Questo termine pur essendo stato via via prorogato dalla serie di decreti legge, sempre reiterati (e solo l'ultimo convertito), iniziata con il d.l. n. 119 del 1989 e conclusa con il d.l. n. 108 del 1991, ha peraltro costituito una sorte di spartiacque, voluto dal legislatore, fra la vecchia e la nuova disciplina. In tale senso chiara è la normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 5 della legge n. 169 del 1991, nel quale sono state inserite le seguenti disposizioni: a)
è stata per un verso stabilita la "validità" (con applicazione della vecchia disciplina) delle domande di pensionamento anticipato già presentate entro la data del 28 febbraio 1989(v. in ordine alla locuzione "e giacenti presso il CIPI" la sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 26 marzo 1993) nonché "previo accertamento e autorizzazione del CIPI", di quelle presentate entro il 2 giugno 1989 (norma, quest'ultima che deve essere posta in relazione con l'art. 5, primo comma, della legge n. 48 del 1988 e con l'art. 15, cinquantacinquesimo comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67); b) è stato, per altro verso, disposto che alle "nuove domande" - vale a dire a quelle presentate oltre il 28 febbraio 1989 - doveva essere applicata un'altra disciplina, basata su presupposti parzialmente diversi;
c) riguardo a tali nuove domande è stato previsto l'obbligo per il datore di lavoro di versare all'INPS il contributo del cinquanta per cento (o, eventualmente, del venticinque per cento) degli oneri conseguenti(cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 1999 n. 121 cit.).
La sentenza impugnata avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità non essendo state nel ricorso per Cassazione evidenziate ragioni capaci di fare dubitare della loro validità.
In ragione della soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 10,00, oltre euro 2.000,00(duemila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004