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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N.4011/2021 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4011/2021 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura speciale in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Mauro Lanzieri, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Claudia Ascione, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torre
Annunziata, via San Francesco di Paola n. 78
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Polverino e
Luigi Coluccino, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sollitto, come da procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75
OPPOSTA
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, CP_2 [...] non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della Controparte_1 prima, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arianna Memoli, in S. Antonio Abate, via del Buonconsiglio n. 34
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 26.3.2024, i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.7.2021, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 608/2021, reso Pt_2 dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva loro ingiunto – nelle rispettive qualità di obbligato principale e di coobbligato - il pagamento della somma di € 52.082,44, scaturente dalla concessione del finanziamento n. 13209228, con addebito diretto sul conto corrente n. 4102808, quest'ultimo sottoscritto da entrambi, nelle riferite qualità, con
In via preliminare, gli istanti invocavano l'illegittimità del reso decreto Controparte_3 ingiuntivo, giammai avendo ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari sopra menzionati, così contestando l'esistenza stessa del preteso credito, del quale per l'appunto, non avevano ricevuto comunicazione alcuna. Quale primo motivo di contestazione, gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 non essendovi prova in atti della titolarità del diritto sostanziale oggetto del presente giudizio, essendosi limitata la società opposta, nella sua asserita qualità di cessionaria del credito, a depositare agli atti del giudizio esclusivamente l'estratto pubblicato sul foglio delle Inserzioni n. 147, G.U. del 20.12.2018, in cui si dava atto della cessione pro soluto del 20.6.2018 e del 13.12.2018, afferente ad una cessione in massa dei crediti della alla In particolare, rilevavano gli opponenti Controparte_3 Controparte_1 che i crediti ceduti non erano nominativamente descritti, né erano indicati i relativi codici numerici identificativi. Eccepivano, altresì, l'inesistenza del credito preteso, atteso che l'estratto certificativo ex art. 50 TUB, per quanto idoneo ai fini della concessione del provvedimento monitorio, non poteva assumere decisivo valore probatorio in sede di giudizio di opposizione, se non integrato da ulteriore documentazione in grado di dimostrare l'esistenza del credito stesso, Al riguardo, evidenziavano gli opponenti che, pur avendo formalmente richiesto alla odierna opposta l'invio degli estratti conto del rapporto controverso sin dalla sua origine, nulla era stato loro fornito dalla società cessionaria, così rendendosi necessario un provvedimento ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che formalmente invocavano. Eccepivano, ancora, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, a loro giudizio comunque evincibili dalla scarsa documentazione in atti, riservando di precisare l'eccezione una volta acquisita la completa documentazione
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
disciplinante i rapporti bancari in oggetto. Infine, contestavano la qualità di coobbligato nel finanziamento di , dovendo lo stesso ritenersi fideiussore, con Parte_2 conseguente decadenza, ex art. 1957 c.c., di parte opposta, non essendosi attivata, nei prescritti sei mesi, per il recupero del proprio credito. In tali termini, pertanto, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. Ribadiva, anzitutto, la propria piena legittimazione attiva in forza della documentazione tutta già prodotta agli atti del giudizio monitorio, richiamando, sul punto, ampia e costante giurisprudenza circa l'idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti, ai fini della titolarità sostanziale del credito vantato, rilevando, in ogni caso, che ai debitori opponenti era stata formalmente comunicata la cessione per effetto della comunicazione di messa in mora regolarmente dagli stessi ricevuta a mezzo di lettera raccomandata.
Rilevava, inoltre, che la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era idonea a fondare il credito, e che siffatta documentazione, anche in sede di giudizio a cognizione piena, ugualmente poteva fondare la pretesa creditoria in assenza di prova in senso contrario da parte dell'opponente. In ogni caso, produceva in atti i contratti in questione, gli estratti conto, e tutta la documentazione contabile richiesta dagli opponenti, idonea a provare, altresì, l'infondatezza dell'eccepita natura anatocistica e/o usuraria degli interessi pattuiti. Infine, evidenziava come i debitori avessero provveduto al pagamento di ben quarantasei rate del finanziamento ricevuto, su un complessivo numero di centoventi, così risultando del tutto destituita di fondamento l'asserita inesistenza del credito oggetto del gravato decreto ingiuntivo.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice CP_2 di evidenziando che con atto di scissione parziale del Controparte_1
21.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, del giorno 17.01.2023 foglio delle inserzioni n. 7, si era realizzata la scissione di in Controparte_1 CP_2
dichiarando di fare proprie tutte le difese di
[...] Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, dopo alcuni rinvii per favorire un accordo transattivo tra le parti e disattese le istanza istruttorie, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c. del
26.3.2024.
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di opposizione, e hanno inteso Parte_1 Parte_2
anzitutto eccepire “la carenza, da parte della società opposta, della titolarità del diritto sostanziale oggetto del giudizio”, ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti da a difettando, in particolare, tanto Controparte_3 Controparte_1
l'indicazione nominativa dei crediti ceduti, quanto i codici numerici identificativi degli stessi. Al riguardo, è noto il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., ritiene che la questione afferente alla ricomprensione del credito controverso fra quelli ceduti, è rilevabile d'ufficio dal Giudice, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario. Più specificamente, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco,
è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Si è così è affermato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 22.6.2023
n. 17944; conf., ex multis, Cass. civ.
5.11.2020 n. 24798). Nel caso di specie, a giudizio dello scrivente, non vi è dubbio alcuno che la opposta società abbia compiutamente documentato la cessione del credito in oggetto;
più specificamente, risulta prodotto in atti l'originario contratto di finanziamento n. 3209228, con addebito sul conto corrente n.
4102808, stipulato in data 19.2.2013, tra e , nel quale Controparte_3 Parte_3 interveniva quale “coobbligato” – e giammai quale fideiussore e/o garante - Parte_1
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Risulta, del pari, compiutamente documentata la cessione in blocco dei crediti, ivi Pt_1 compreso quello oggetto della presente controversia. In ogni caso, pur a voler dare seguito alla generica eccezione di parte opponente circa l'omessa specifica indicazione, in essa, del credito vantato in danno di (“…con un diablico criterio precisa che le Parte_2 posizioni effettivamente cedute sono quelle alle quali è stato assegnato un numero identificativo diverso da quelli sotto indicati…”), siffatta asserita carenza appare Org pienamente superata per effetto della comunicazione , ricevuta in data 9.10.2020 da entrambi gli odierni opponenti, con la quale gli stessi venivano formalmente e legalmente resi edotti dell'intervenuta cessione intercorsa tra e Controparte_3 Controparte_1
riportando la comunicazione l'identificativo del contratto e del finanziamento,
[...]
l'importo delle rate scadute e non versate, l'ammontare degli interessi maturati e la somma totale dovuta, sicché alcun dubbio può insorgere circa l'effettiva cessione anche del credito per cui è causa, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della spiegata opposizione monitoria.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'eccepita “inesistenza del credito vantato e del suo ammontare”, avendo ritenuto gli opponenti che, per effetto della proposta opposizione- contestazione “l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata … non può costituire di per sé prova del credito vantato”.
Sul punto, ritiene lo scrivente che il cd. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. prodotto a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ben può costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, per espressa previsione della norma medesima. (cfr. ex multis, Trib. Vercelli 8.4.2022 n. 169; Trib. Siena 10.7.2021;
Trib. Crotone 2.3.2022 n. 194, Corta Appello Ancona 13.1.2022 n. 29; Cass. civ.
19.7,2021 n. 20626) È solamente nel giudizio di opposizione, come noto, che tale attitudine probatoria viene meno, riprendendo vigore gli ordinari criteri in tema di onere della prova. Tuttavia, nel caso di specie, parte opponente ha concertato la propria difesa essenzialmente sulla dedotta natura anatocistica e/o usuraria dei tassi applicati al finanziamento concesso, limitandosi ad una generica contestazione circa la somma ingiunta e documentata dal cosiddetto saldaconto. Sul punto, si è ritenuto in giurisprudenza che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo
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essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione. (Cass. civ. 15.9.2000 n. 12169; conf., da ultimo, Trib. Spoleto 17.2.2022 n. 79) Nel caso di specie, parte opponente si è limitata, come detto, ad un mera e generica contestazione dell'estratto conto ex art. 50
TUB depositato dall'odierna parte opposta, giammai negando l'avvenuto finanziamento nè prospettando e documentando l'eventuale avvenuto pagamento di somme superiori a quelle oggetto dell'ingiunzione. L'opposta società, inoltre, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti tutta la documentazione che era stato oggetto di vana richiesta, ad opera degli odierni opponenti, con lettera di diffida del 18.6.2021; in particolare, risultano prodotti, come già rilevato, oltre che gli originari contratti per cui è causa, gli estratti conto per l'intera durata del finanziamento nonché il piano di ammortamento. Orbene, alcuna formale contestazione è stata sollevata da parte opponente avverso siffatta documentazione, né tantomeno, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata precisata la domanda, in relazione alla eccepita natura usuraria e/o anatocistica degli interessi, pur avendo ricevuto gli istanti tutta la documentazione già in precedenza richiesta, che ben avrebbe loro consentito di verificare, nel dettaglio, le sollevate eccezioni, eventualmente precisando, sul punto, il contenuto della domanda, persistendo, pertanto, l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle sollevate doglianze.
Come detto, le riferite deduzioni di parte opponente, oltre a scontare la grave genericità già più volte rilevata, non risultano supportate dal alcun indizio probatorio, manifestandosi, sul punto, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, esclusivamente di natura “esplorativa” e, in quanto tale, inammissibile. Costituisce consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale quello secondo cui “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire
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alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ.
18.1.2020 n. 29100) Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda non può che essere disattesa.
E' appena il caso di evidenziare, infine, la palese infondatezza della asserita violazione dell'art. 1957 c.c., attesa la indiscutibile natura di mero coobbligato di , Parte_1 rimanendo estranee all'odierno giudizio le norme in tema di fideiussione, erroneamente
(e strumentalmente) invocate da parte opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conformemente alle disposizioni Controparte_1 di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 52.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00), in complessivi € 5.000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.4.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4011/2021 del R.G.A.C.
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura speciale in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Mauro Lanzieri, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Claudia Ascione, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torre
Annunziata, via San Francesco di Paola n. 78
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Polverino e
Luigi Coluccino, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sollitto, come da procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75
OPPOSTA
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, CP_2 [...] non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della Controparte_1 prima, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arianna Memoli, in S. Antonio Abate, via del Buonconsiglio n. 34
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 26.3.2024, i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.7.2021, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio n. 608/2021, reso Pt_2 dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva loro ingiunto – nelle rispettive qualità di obbligato principale e di coobbligato - il pagamento della somma di € 52.082,44, scaturente dalla concessione del finanziamento n. 13209228, con addebito diretto sul conto corrente n. 4102808, quest'ultimo sottoscritto da entrambi, nelle riferite qualità, con
In via preliminare, gli istanti invocavano l'illegittimità del reso decreto Controparte_3 ingiuntivo, giammai avendo ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti bancari sopra menzionati, così contestando l'esistenza stessa del preteso credito, del quale per l'appunto, non avevano ricevuto comunicazione alcuna. Quale primo motivo di contestazione, gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 non essendovi prova in atti della titolarità del diritto sostanziale oggetto del presente giudizio, essendosi limitata la società opposta, nella sua asserita qualità di cessionaria del credito, a depositare agli atti del giudizio esclusivamente l'estratto pubblicato sul foglio delle Inserzioni n. 147, G.U. del 20.12.2018, in cui si dava atto della cessione pro soluto del 20.6.2018 e del 13.12.2018, afferente ad una cessione in massa dei crediti della alla In particolare, rilevavano gli opponenti Controparte_3 Controparte_1 che i crediti ceduti non erano nominativamente descritti, né erano indicati i relativi codici numerici identificativi. Eccepivano, altresì, l'inesistenza del credito preteso, atteso che l'estratto certificativo ex art. 50 TUB, per quanto idoneo ai fini della concessione del provvedimento monitorio, non poteva assumere decisivo valore probatorio in sede di giudizio di opposizione, se non integrato da ulteriore documentazione in grado di dimostrare l'esistenza del credito stesso, Al riguardo, evidenziavano gli opponenti che, pur avendo formalmente richiesto alla odierna opposta l'invio degli estratti conto del rapporto controverso sin dalla sua origine, nulla era stato loro fornito dalla società cessionaria, così rendendosi necessario un provvedimento ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che formalmente invocavano. Eccepivano, ancora, l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, a loro giudizio comunque evincibili dalla scarsa documentazione in atti, riservando di precisare l'eccezione una volta acquisita la completa documentazione
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
disciplinante i rapporti bancari in oggetto. Infine, contestavano la qualità di coobbligato nel finanziamento di , dovendo lo stesso ritenersi fideiussore, con Parte_2 conseguente decadenza, ex art. 1957 c.c., di parte opposta, non essendosi attivata, nei prescritti sei mesi, per il recupero del proprio credito. In tali termini, pertanto, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. Ribadiva, anzitutto, la propria piena legittimazione attiva in forza della documentazione tutta già prodotta agli atti del giudizio monitorio, richiamando, sul punto, ampia e costante giurisprudenza circa l'idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti, ai fini della titolarità sostanziale del credito vantato, rilevando, in ogni caso, che ai debitori opponenti era stata formalmente comunicata la cessione per effetto della comunicazione di messa in mora regolarmente dagli stessi ricevuta a mezzo di lettera raccomandata.
Rilevava, inoltre, che la documentazione prodotta al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era idonea a fondare il credito, e che siffatta documentazione, anche in sede di giudizio a cognizione piena, ugualmente poteva fondare la pretesa creditoria in assenza di prova in senso contrario da parte dell'opponente. In ogni caso, produceva in atti i contratti in questione, gli estratti conto, e tutta la documentazione contabile richiesta dagli opponenti, idonea a provare, altresì, l'infondatezza dell'eccepita natura anatocistica e/o usuraria degli interessi pattuiti. Infine, evidenziava come i debitori avessero provveduto al pagamento di ben quarantasei rate del finanziamento ricevuto, su un complessivo numero di centoventi, così risultando del tutto destituita di fondamento l'asserita inesistenza del credito oggetto del gravato decreto ingiuntivo.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice CP_2 di evidenziando che con atto di scissione parziale del Controparte_1
21.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, del giorno 17.01.2023 foglio delle inserzioni n. 7, si era realizzata la scissione di in Controparte_1 CP_2
dichiarando di fare proprie tutte le difese di
[...] Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, dopo alcuni rinvii per favorire un accordo transattivo tra le parti e disattese le istanza istruttorie, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c. del
26.3.2024.
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di opposizione, e hanno inteso Parte_1 Parte_2
anzitutto eccepire “la carenza, da parte della società opposta, della titolarità del diritto sostanziale oggetto del giudizio”, ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti da a difettando, in particolare, tanto Controparte_3 Controparte_1
l'indicazione nominativa dei crediti ceduti, quanto i codici numerici identificativi degli stessi. Al riguardo, è noto il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che in tema di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., ritiene che la questione afferente alla ricomprensione del credito controverso fra quelli ceduti, è rilevabile d'ufficio dal Giudice, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario. Più specificamente, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco,
è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Si è così è affermato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 22.6.2023
n. 17944; conf., ex multis, Cass. civ.
5.11.2020 n. 24798). Nel caso di specie, a giudizio dello scrivente, non vi è dubbio alcuno che la opposta società abbia compiutamente documentato la cessione del credito in oggetto;
più specificamente, risulta prodotto in atti l'originario contratto di finanziamento n. 3209228, con addebito sul conto corrente n.
4102808, stipulato in data 19.2.2013, tra e , nel quale Controparte_3 Parte_3 interveniva quale “coobbligato” – e giammai quale fideiussore e/o garante - Parte_1
Proc. n. 4011/2021 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
Risulta, del pari, compiutamente documentata la cessione in blocco dei crediti, ivi Pt_1 compreso quello oggetto della presente controversia. In ogni caso, pur a voler dare seguito alla generica eccezione di parte opponente circa l'omessa specifica indicazione, in essa, del credito vantato in danno di (“…con un diablico criterio precisa che le Parte_2 posizioni effettivamente cedute sono quelle alle quali è stato assegnato un numero identificativo diverso da quelli sotto indicati…”), siffatta asserita carenza appare Org pienamente superata per effetto della comunicazione , ricevuta in data 9.10.2020 da entrambi gli odierni opponenti, con la quale gli stessi venivano formalmente e legalmente resi edotti dell'intervenuta cessione intercorsa tra e Controparte_3 Controparte_1
riportando la comunicazione l'identificativo del contratto e del finanziamento,
[...]
l'importo delle rate scadute e non versate, l'ammontare degli interessi maturati e la somma totale dovuta, sicché alcun dubbio può insorgere circa l'effettiva cessione anche del credito per cui è causa, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della spiegata opposizione monitoria.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'eccepita “inesistenza del credito vantato e del suo ammontare”, avendo ritenuto gli opponenti che, per effetto della proposta opposizione- contestazione “l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata … non può costituire di per sé prova del credito vantato”.
Sul punto, ritiene lo scrivente che il cd. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. prodotto a sostegno della pretesa avanzata in sede monitoria, ben può costituire adeguato riscontro documentale ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, per espressa previsione della norma medesima. (cfr. ex multis, Trib. Vercelli 8.4.2022 n. 169; Trib. Siena 10.7.2021;
Trib. Crotone 2.3.2022 n. 194, Corta Appello Ancona 13.1.2022 n. 29; Cass. civ.
19.7,2021 n. 20626) È solamente nel giudizio di opposizione, come noto, che tale attitudine probatoria viene meno, riprendendo vigore gli ordinari criteri in tema di onere della prova. Tuttavia, nel caso di specie, parte opponente ha concertato la propria difesa essenzialmente sulla dedotta natura anatocistica e/o usuraria dei tassi applicati al finanziamento concesso, limitandosi ad una generica contestazione circa la somma ingiunta e documentata dal cosiddetto saldaconto. Sul punto, si è ritenuto in giurisprudenza che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo
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essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione. (Cass. civ. 15.9.2000 n. 12169; conf., da ultimo, Trib. Spoleto 17.2.2022 n. 79) Nel caso di specie, parte opponente si è limitata, come detto, ad un mera e generica contestazione dell'estratto conto ex art. 50
TUB depositato dall'odierna parte opposta, giammai negando l'avvenuto finanziamento nè prospettando e documentando l'eventuale avvenuto pagamento di somme superiori a quelle oggetto dell'ingiunzione. L'opposta società, inoltre, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti tutta la documentazione che era stato oggetto di vana richiesta, ad opera degli odierni opponenti, con lettera di diffida del 18.6.2021; in particolare, risultano prodotti, come già rilevato, oltre che gli originari contratti per cui è causa, gli estratti conto per l'intera durata del finanziamento nonché il piano di ammortamento. Orbene, alcuna formale contestazione è stata sollevata da parte opponente avverso siffatta documentazione, né tantomeno, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata precisata la domanda, in relazione alla eccepita natura usuraria e/o anatocistica degli interessi, pur avendo ricevuto gli istanti tutta la documentazione già in precedenza richiesta, che ben avrebbe loro consentito di verificare, nel dettaglio, le sollevate eccezioni, eventualmente precisando, sul punto, il contenuto della domanda, persistendo, pertanto, l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle sollevate doglianze.
Come detto, le riferite deduzioni di parte opponente, oltre a scontare la grave genericità già più volte rilevata, non risultano supportate dal alcun indizio probatorio, manifestandosi, sul punto, la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, esclusivamente di natura “esplorativa” e, in quanto tale, inammissibile. Costituisce consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale quello secondo cui “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire
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alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ.
18.1.2020 n. 29100) Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda non può che essere disattesa.
E' appena il caso di evidenziare, infine, la palese infondatezza della asserita violazione dell'art. 1957 c.c., attesa la indiscutibile natura di mero coobbligato di , Parte_1 rimanendo estranee all'odierno giudizio le norme in tema di fideiussione, erroneamente
(e strumentalmente) invocate da parte opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conformemente alle disposizioni Controparte_1 di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (€ 52.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00), in complessivi € 5.000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.4.2024.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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