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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. SS Di CO Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. 214 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da Pt_1
(C.F. ) nei confronti di (cf.
[...] C.F._1 Controparte_1
), per la separazione dei coniugi ed il successivo scioglimento del C.F._2 matrimonio, nell'ambito del quale le parti, all'udienza del 7.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto consensualmente la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto in ZO (Repubblica Ceca) il 6.6.2016, dal quale è nata, l'8.8.2017, la figlia , alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno crescita, educazione, Per_1 istruzione. La minore, pertanto, godrà dell'affidamento congiunto con residenza anagrafica e collocamento presso il padre in San Teodoro, via SS Manzoni n.20. In ordine al collocamento presso il padre, si specifica che tale disposizione potrà essere modificata in collocamento paritetico tra i due genitori nel momento in cui la Signora si trasferirà CP_1 in un altro appartamento preso autonomamente in locazione a suo nome. Tuttavia, le parti convengono che, qualora vi siano delle decisioni da assumere nell'interesse della minore,
1 dovranno comunque consultarsi reciprocamente e, nel caso in cui la richiesta di uno dei genitori non sia riscontrata entro 48 ore, al silenzio verrà attribuito il valore di assenso.
3. La permanenza della minore presso ciascun genitore seguirà le seguenti modalità:
a) abiterà con il padre ogni giorno, presso la casa paterna, dalle ore 19,30 alle ore Per_1
7.30/8.00 con accompagnamento presso l'istituto scolastico o presso il centro estivo.
b) La mamma terrà con sé la bimba ogni giorno dall'uscita di scuola alle ore 13.00 sino alle ore
19.30 quando il padre provvederà al ritiro presso la casa materna.
c) Durante le vacanze scolastiche, in considerazione del fatto che ha sempre frequentato Per_1 il centro estivo, il padre provvederà ad accompagnare la bambina alle ore 7.30/8.00 presso la struttura e la madre la ritirerà nel pomeriggio per tenerla con sé sino alle 20.00 quando il padre si occuperà del ritiro dalla casa materna.
d) La bambina starà con la mamma, a fine settimana alterni, dalle ore 8.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica;
il padre si occuperà di accompagnarla e riprenderla presso la casa materna;
nel periodo estivo il prelievo avverrà alle ore 20.00. Il fine settimana successiva Per_1 lo trascorrerà interamente con il padre.
e) La Signora si impegna e si obbliga, nei periodi di permanenza della minore presso CP_1 di sé, a limitare il più possibile i contatti di col partner. Per_1
f) Durante le vacanze natalizie, a partire dall'anno in corso la minore trascorrerà il giorno di
Natale con la madre dalle ore 8.30 alle ore 20.30 con accompagnamento e prelievo da parte del padre presso la casa materna, e con il padre il giorno di Capodanno e così, di anno in anno, nel rispetto dell'alternanza tra i genitori.
g) Durante le vacanze pasquali a partire dall'anno in corso la minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, seguendo lo stesso meccanismo dei punti che precedono.
h) il tutto sempre nel principio della giusta turnazione annuale tra i genitori. Resta comunque ferma la possibilità per le parti di modificare concordemente i giorni e gli orari in relazione alle necessità della minore.
i) Si precisa che il prelievo ed il riaccompagnamento della bimba dovrà avvenire sempre presso la residenza materna ad opera del padre e all'orario stabilito.
k) Le parti, dovranno comunicarsi reciprocamente il domicilio in cui si trovano con la bimba rendendosi comunque sempre reperibili telefonicamente.
l) Durante il soggiorno della minore presso un genitore, l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare la figlia, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con quelli della bambina ed entrambi dovranno collaborare affinché tale abitudine diventi per quest'ultima una
2 rassicurante routine;
i contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare la minore nelle ipotesi in cui quest'ultima non intenda farlo spontaneamente;
i genitori si impegnano inoltre ad allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così libera di esprimersi senza alcun condizionamento. Per_1
m) Ciascun genitore si impegna ad accompagnare e riprendere la bambina nelle attività sportive, ludiche o extrascolastiche, nei giorni in cui la stessa si trova presso di sé. In particolare, i genitori si adopereranno per seguire la bimba nei compiti giornalieri, anche attraverso l'iscrizione presso un doposcuola scelto di comune accordo, ed evitare di farla assentare dalle attività extrascolastiche senza un giustificato impedimento. Nel caso di difficoltà di uno dei genitori per l'accudimento della minore dovrà essere data priorità all'altro.
n) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore nel periodo di rispettivo soggiorno presso ciascuno di essi dividendo al 50% esclusivamente le spese straordinarie così come individuate dalla Linee Guida del CNF che si allegano per fare parte integrante del presente atto.
o) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.
p) Le parti si obbligano altresì a comunicare reciprocamente ogni loro eventuale cambiamento di residenza all'interno del comune di Olbia;
è escluso lo spostamento della residenza in altro comune, senza il consenso dell'altro genitore. Gli stessi si impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata, quando dovessero fare un periodo di vacanza con la minore.
4. I signori e si impegnano e si obbligano reciprocamente a rimettere le CP_1 Pt_1 querele, ad accettarne le relative remissioni e comunque a non costituirsi parte civile negli eventuali processi penali per reati procedibili d'ufficio.
5. Il Signor a tutela della serenità e del benessere della figlia, così come la Signora Pt_1 [...]
si impegnano vicendevolmente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di CP_1 civile comunicazione fra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza di terzi e, soprattutto, della figlia.
6. Le parti danno atto di aver raggiunto con il presente accordo, una gestione della bimba che corrisponde alla sua sana crescita e che, pertanto, non è più ritenuto necessario il supporto al nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale.
7. Tutte le clausole dell'accordo sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione e potranno essere derogate su accordo delle parti in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente della minore.
3 8. Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”.
Il Collegio, rilevato che il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 28 del 2025, pubblicata il 16.1.2025, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni richieste;
rilevato che, come da note di udienza in atti, le parti hanno insistito per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate;
ritenuta la rispondenza delle predette condizioni all'interesse delle figlia;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ZO (Repubblica Ceca) il 6.6.2016, tra e alle condizioni sopra indicate. Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 13.11.2025.
Il Presidente est.
SS Di CO
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