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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 1422/2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Spallino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova sottolineare che – premesso di essere inserito nell'elenco Parte_1 speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e n. 14/2006 e di essere stato assunto dall' , organo dell'Assessorato Regionale Controparte_2 del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, con contratti stagionali a tempo determinato per 101 giorni all'anno per lo svolgimento dell'attività di spegnimento incendi (ASPI); di essere inquadrato nel 2° livello CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, pur essendo stato nominato a partire dal 27.8.2009 preposto alla sicurezza sul lavoro, previa specifica formazione, secondo le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 e pur avendo espletato di fatto, a far data dall'agosto 2009 e fino al giugno 2021, per un periodo superiore a 40 giorni in ciascuno degli anni solari dal 2009 al 2021, mansioni di caposquadra (inquadrabili nel IV liv. del
CCNL di settore), organizzando un gruppo di operai, dando disposizioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa, sorvegliando le operazioni e coordinando gli interventi – ha agito in giudizio per il riconoscimento formale e definitivo delle mansioni superiori di caposquadra, con inquadramento nella qualifica di 4° livello e della retribuzione corrispondente, con conseguente
1 condanna dell' (in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore) e dell
[...]
(in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore) al pagamento delle differenze retributive maturate dal luglio 2009 al giugno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel verbale di udienza del 23.9.2025 e nelle note “cartolari”, il difensore del ricorrente ha chiarito, sulla base dell'ordinanza del 12.6.2025, che le differenze retributive richieste erano relative al periodo dal 9.7.2018 al giugno 2020, in luogo di quelle erroneamente indicate nel ricorso.
******
Ciò posto, va evidenziato che su fattispecie del tutto analoghe si è già pronunciato il Tribunale di
Enna in funzione di Giudice del lavoro con sentenze n. 6/2017 del 10.01.2017 e n. 55/2017 del
25.01.2017, nonché recentemente anche questo Tribunale con sentenza n. 223/2022 del 03.03.2022
Per_ (G.L. d.ssa ), n. 252/2022 dell'08.03.2022 (G.L. dott. ), n. 479/2022 del 4.5.2022 (G.L. Per_2
dott. Favale), n. 484/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott. Favale), n. 485/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott.
Favale), n. 486/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott. Favale), n. 1214/2022 del 30.11.2022 (G.L. dott.
Favale), n. 166/2023 dell'01.03.2023 (G.L. dott. Favale) e n. 338/2023 del 20.4.2023 (G.L. dott.
Favale), in giudizi aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di fatto e diritto del presente giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, con argomentazioni e motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della vicenda.
Invero, il rapporto di lavoro deve essere inquadrato nell'ambito di quelli aventi natura privatistica, essendo disciplinato dalle leggi regionali n. 16/1996 e n. 14/2006, che prevedono l'assunzione per un numero predeterminato di giornate all'anno (nel caso del ricorrente 101), attingendo dagli specifici elenchi aventi natura di graduatorie, senza lo svolgimento di procedure concorsuali: ne consegue che al rapporto non si applica la disciplina dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ma quella prevista per i rapporti di diritto privato dall'art. 2103 c.c. e quella speciale contenuta nel CCNI per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il quale all'art. 8 prevede: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene. Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto
2 alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio”.
Orbene, nella vicenda in esame, per come risulta dalla documentazione allegata, il ricorrente è stato nominato preposto alla sicurezza dei lavoratori con provvedimento formale del 27.8.2009 ed inquadrato nel liv. II del CCNL di settore ma ha di fatto continuativamente svolto dal 2009 al 2020
(per un periodo superiore a 40 giorni in ciascuno di tali anni solari) mansioni del tutto equiparabili a quelle di capo squadra IV liv., con assunzione di responsabilità della squadra antincendio.
In particolare, per come è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi, il ricorrente ha svolto mansioni e compiti di coordinamento e controllo della squadra di operai in sede di spegnimento degli incendi sin dalla fase iniziale, squadra che è sempre stata coordinata e controllata dal ricorrente medesimo.
Tali mansioni organizzative e di coordinamento del lavoro degli operai raggruppati in singola squadra appaiono riconducibili alla qualifica di capo squadra, per il cui inquadramento giuridico e retributivo l'art. 49 CCNL applicabile al rapporto – che contiene la classificazione degli operai – rinvia al C.I.R.L. Sicilia, “al fine di corrispondere alle esigenze territoriali”.
Il C.I.R.L., all'art. 4, inserisce la figura del Capo squadra al 4° livello/Operai specializzati che è così descritto dal citato art. 49 CCNL: “Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche
e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”.
Non appare irrilevante poi che al ricorrente, come documentato, siano state attribuite mansioni di preposto alla sicurezza dei lavoratori, avuto riguardo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. L. n. 2455/2014), secondo il quale “In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati (Cass. 15 dicembre 2008, n. 29323)”.
Pertanto, in ragione delle richiamate previsioni dell'art. 2103 c.c. e 8 CCNL, deve essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore al 4° livello di cui al CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché il diritto al relativo trattamento
3 economico, con conseguente condanna dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello che sarebbe spettato per il superiore inquadramento dal 9.7.2018 al giugno 2020, così come precisato dal difensore del ricorrente nel verbale di udienza del 23.9.2025 e nelle note “cartolari”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Va infine rigettata la domanda di condanna dell'
[...]
(in persona dell'Assessore pro Controparte_4 tempore), in quanto l'unico anno di titolarità del rapporto del ricorrente con tale Assessorato è quello (prescritto) del 2014.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di all'inquadramento nel 4° livello del CCNL di settore e al Parte_1 relativo trattamento retributivo e, per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive lorde tra il trattamento economico percepito e quello che gli sarebbe spettato per il superiore inquadramento dal
9.7.2018 al giugno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta la domanda di condanna nei confronti dell'
[...]
(in persona Controparte_4 dell'Assessore pro tempore);
3) condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 28.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 1422/2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Spallino Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
(C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova sottolineare che – premesso di essere inserito nell'elenco Parte_1 speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e n. 14/2006 e di essere stato assunto dall' , organo dell'Assessorato Regionale Controparte_2 del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, con contratti stagionali a tempo determinato per 101 giorni all'anno per lo svolgimento dell'attività di spegnimento incendi (ASPI); di essere inquadrato nel 2° livello CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, pur essendo stato nominato a partire dal 27.8.2009 preposto alla sicurezza sul lavoro, previa specifica formazione, secondo le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 e pur avendo espletato di fatto, a far data dall'agosto 2009 e fino al giugno 2021, per un periodo superiore a 40 giorni in ciascuno degli anni solari dal 2009 al 2021, mansioni di caposquadra (inquadrabili nel IV liv. del
CCNL di settore), organizzando un gruppo di operai, dando disposizioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa, sorvegliando le operazioni e coordinando gli interventi – ha agito in giudizio per il riconoscimento formale e definitivo delle mansioni superiori di caposquadra, con inquadramento nella qualifica di 4° livello e della retribuzione corrispondente, con conseguente
1 condanna dell' (in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore) e dell
[...]
(in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore) al pagamento delle differenze retributive maturate dal luglio 2009 al giugno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel verbale di udienza del 23.9.2025 e nelle note “cartolari”, il difensore del ricorrente ha chiarito, sulla base dell'ordinanza del 12.6.2025, che le differenze retributive richieste erano relative al periodo dal 9.7.2018 al giugno 2020, in luogo di quelle erroneamente indicate nel ricorso.
******
Ciò posto, va evidenziato che su fattispecie del tutto analoghe si è già pronunciato il Tribunale di
Enna in funzione di Giudice del lavoro con sentenze n. 6/2017 del 10.01.2017 e n. 55/2017 del
25.01.2017, nonché recentemente anche questo Tribunale con sentenza n. 223/2022 del 03.03.2022
Per_ (G.L. d.ssa ), n. 252/2022 dell'08.03.2022 (G.L. dott. ), n. 479/2022 del 4.5.2022 (G.L. Per_2
dott. Favale), n. 484/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott. Favale), n. 485/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott.
Favale), n. 486/2022 del 4.5.2022 (G.L. dott. Favale), n. 1214/2022 del 30.11.2022 (G.L. dott.
Favale), n. 166/2023 dell'01.03.2023 (G.L. dott. Favale) e n. 338/2023 del 20.4.2023 (G.L. dott.
Favale), in giudizi aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di fatto e diritto del presente giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, con argomentazioni e motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della vicenda.
Invero, il rapporto di lavoro deve essere inquadrato nell'ambito di quelli aventi natura privatistica, essendo disciplinato dalle leggi regionali n. 16/1996 e n. 14/2006, che prevedono l'assunzione per un numero predeterminato di giornate all'anno (nel caso del ricorrente 101), attingendo dagli specifici elenchi aventi natura di graduatorie, senza lo svolgimento di procedure concorsuali: ne consegue che al rapporto non si applica la disciplina dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, ma quella prevista per i rapporti di diritto privato dall'art. 2103 c.c. e quella speciale contenuta nel CCNI per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il quale all'art. 8 prevede: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene. Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto
2 alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio”.
Orbene, nella vicenda in esame, per come risulta dalla documentazione allegata, il ricorrente è stato nominato preposto alla sicurezza dei lavoratori con provvedimento formale del 27.8.2009 ed inquadrato nel liv. II del CCNL di settore ma ha di fatto continuativamente svolto dal 2009 al 2020
(per un periodo superiore a 40 giorni in ciascuno di tali anni solari) mansioni del tutto equiparabili a quelle di capo squadra IV liv., con assunzione di responsabilità della squadra antincendio.
In particolare, per come è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi, il ricorrente ha svolto mansioni e compiti di coordinamento e controllo della squadra di operai in sede di spegnimento degli incendi sin dalla fase iniziale, squadra che è sempre stata coordinata e controllata dal ricorrente medesimo.
Tali mansioni organizzative e di coordinamento del lavoro degli operai raggruppati in singola squadra appaiono riconducibili alla qualifica di capo squadra, per il cui inquadramento giuridico e retributivo l'art. 49 CCNL applicabile al rapporto – che contiene la classificazione degli operai – rinvia al C.I.R.L. Sicilia, “al fine di corrispondere alle esigenze territoriali”.
Il C.I.R.L., all'art. 4, inserisce la figura del Capo squadra al 4° livello/Operai specializzati che è così descritto dal citato art. 49 CCNL: “Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche
e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”.
Non appare irrilevante poi che al ricorrente, come documentato, siano state attribuite mansioni di preposto alla sicurezza dei lavoratori, avuto riguardo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. L. n. 2455/2014), secondo il quale “In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati (Cass. 15 dicembre 2008, n. 29323)”.
Pertanto, in ragione delle richiamate previsioni dell'art. 2103 c.c. e 8 CCNL, deve essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore al 4° livello di cui al CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché il diritto al relativo trattamento
3 economico, con conseguente condanna dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello che sarebbe spettato per il superiore inquadramento dal 9.7.2018 al giugno 2020, così come precisato dal difensore del ricorrente nel verbale di udienza del 23.9.2025 e nelle note “cartolari”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Va infine rigettata la domanda di condanna dell'
[...]
(in persona dell'Assessore pro Controparte_4 tempore), in quanto l'unico anno di titolarità del rapporto del ricorrente con tale Assessorato è quello (prescritto) del 2014.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di all'inquadramento nel 4° livello del CCNL di settore e al Parte_1 relativo trattamento retributivo e, per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive lorde tra il trattamento economico percepito e quello che gli sarebbe spettato per il superiore inquadramento dal
9.7.2018 al giugno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta la domanda di condanna nei confronti dell'
[...]
(in persona Controparte_4 dell'Assessore pro tempore);
3) condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia (in persona dell'Assessore pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 28.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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