TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. SArio Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1202/2022
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
EN DE GA (Provincia di Brescia) alla via Motta n. 33, elettivamente domiciliato in
Agrigento alla via Mazzini n. 135 presso lo studio DEl'Avv. Arnaldo Faro (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3
residente ivi alla via Gioacchino Fonti s.n.c., elettivamente domiciliata in Enna alla via Roma n. 353 presso lo studio DEl'Avv. Francesco Impellizzeri (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._4
difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza DE giorno 17.02.2024, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-l'avv. ARNALDO FARO per l'opponente: “1) Preliminarmente si insiste nella eccezione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Enna in favore DE Tribunale di Brescia;
infatti, il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di Brescia), la SInora CP_1
era ed è residente in [...]ed anche ha la medesima
[...] Parte_1 residenza. 2) Ammettere prova testimoniale con l'Avv. Concetta Maria SA AN per dire: “vero è che antecedentemente la stipula DEl'accordo di separazione, oggetto DEla negoziazione assistita, dalla Sig.ra non fu mai mossa contestazione alcuna in ordine alle somme dal medesimo CP_1 vantate, per il pagamento effettuato dall' in via esclusiva DEle rate di mutuo ipotecario contratto Pt_1 per l'acquisto DEla casa di Via Durighello 18, EN DE GA”; “vero è che le parti concordarono e poi per iscritto stipularono quanto si legge nell'accordo negoziale di separazione e cioè che il credito dall' vantato per il pagamento di dette rate sarebbe stato estinto con il Pt_1 ricavato DEla vendita prioritariamente alla divisione DEle somme”; “vero è che al riguardo e cioè circa la sussistenza di tale credito in capo all' e DE suo riconoscimento da parte DEla Pt_1 CP_1
non sorse mai alcuna contestazione neppure nel corso DEl'incontro avutosi presso lo studio DEl'Avv.
Impellizzeri, tant'è che pacificamente il contenuto di tale accordo è confluito nell'atto sottoscritto nell'ambito DEla stessa riunione, dalle parti e ) ed inviato alla Procura DEla Pt_1 CP_1
Repubblica per il visto di autorizzazione”; “vero è che tali contestazioni sorsero successivamente all'accordo di negoziazione e antecedentemente alla data di vendita. E in ragione di tali contestazioni vi fu una corrispondenza epistolare tra me, all'epoca difensore DEl' , e l'Avv. Faro codifensore, e Pt_1
l'Avv. Impellizzeri che agiva nell'interesse DEla Sig.ra ”. 3) Ammettere tutti documenti CP_1 prodotti in giudizio dall'opponente. 4) Rigettare ogni avversa domanda anche di carattere istruttoria.
5) Nel merito ritenere infondata la pretesa creditoria DEla opposta e temeraria la lite dalla medesima incoata, come emerge DEla corrispondenza intercorsa tra i legali DEle parti, immediatamente antecedente alla stipula DEl'atto pubblico di vendita, per essersi opposta indebitamente alla esazione in prededuzione, DE credito di euro 20.500 vantato da , per pagamento di rate di mutuo Parte_1
e di finanziamento, così come previsto nel punto f) DEl'accordo di separazione datato 03 marzo 2021 e depositato alla Procura di Brescia il 5 marzo 2021, asseverato da nullaosta nella medesima data, dal
SI Procuratore DEla Repubblica. Dunque ritenere e dichiarare che è l'opponente che aveva
pagina 2 di 12 diritto, sul ricavato DEla vendita DEl'immobile in proprietà comune dei coniugi, di pre-dedurre il proprio credito di euro 20.500,00 e dichiarare indebita la opposizione manifestata dalla opposta al detto pagamento;
ritenere pertanto che è l'opponente che vanta credito nei confronti DEl'opposta per differenza tra quanto dalla stessa preteso con decreto ingiuntivo di euro 14.750, rispetto a quanto dovuto, per i titoli sopra esplicitati, all'opponente, , pari ad euro 20.500. Conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare l'opposta a pagare all'opponente la detta differenza pari ad euro
5.750,00, o comunque la maggiore somma atta a consentire all'opponente di soddisfare il proprio credito di euro 20.500,00 Condannare l'opposta alle spese e compensi DEla difesa in favore DEl'opponente”;
- l'avv. Francesco Impellizzeri per parte opposta “1) Preliminarmente, ammettere la prova per testi, siccome articolata in seno alla memoria istruttoria, ex art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c., DE 16.5.2023, perch é ammissibile, rilevante e conducente, pe r il giusto decidere;
2) Nel merito, comunque ed in ogni caso, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, indi, dire e dichiarare la competenza DEl'On.le Tribunale Civile Adito, perché infondata per tutti i motivi già esposti 3) Conseguentemente, rigettare l'opposizione DE SI , perché infondata, in Parte_1 fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni già esposte in corso di causa;
4) Rigettare integralmente ogni altra richiesta, compresa la domanda riconvenzionale, DE SI , perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le Pt_1 ragioni già esposte nei precedenti scritti;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 214/2022 DE 07.07.2022 (RG n. 633/2022) richiesto dalla SI.ra CP_1
per il pagamento di € 14.750,00.
[...]
Parte opponente ha sollevato, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi DEl'art. 38 c.p.c., indicando come foro competente quello di Brescia, individuato sia sulla base dei criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., sia in forza DE luogo in cui è sorta l'obbligazione, atteso che l'accordo di negoziazione assistita era stato omologato in data 3 marzo 2021 dal Procuratore DEla
Repubblica di Brescia.
pagina 3 di 12 Nel merito, parte opponente ha eccepito l'insussistenza DE credito azionato, rilevando che, in forza DE predetto accordo di negoziazione assistita, le parti avevano convenuto che il ricavato DEla vendita DEl'immobile, adibito a casa coniugale, dovesse essere destinato, in via prioritaria, all'estinzione dei debiti residui da mutuo e finanziamento, con successivo rimborso DEle quote anticipate da ciascun coniuge e, infine, alla ripartizione paritetica DEl'eventuale residuo.
L'opponente ha rappresentato di aver sostenuto integralmente, in via anticipata, l'importo di €
20.500,00 per il pagamento DEle rate di mutuo e finanziamento, importo che, in sede di riparto DE ricavato DEla vendita, avrebbe dovuto essergli restituito in via prioritaria, prima DEla divisione DE residuo.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha sostenuto che la somma richiesta dalla SI.ra non CP_1
risulta dovuta, in quanto il proprio credito, derivante dalle anticipazioni effettuate, avrebbe dovuto essere soddisfatto in via prioritaria. Ha pertanto formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna DEl'opposta al pagamento DEla differenza tra quanto da lui anticipato e quanto dalla stessa richiesto in sede monitoria.
Alla luce DEle superiori premesse, parte opponente ha chiesto all'adito Tribunale: “preliminarmente declinare la propria incompetenza territoriale e la incompetenza territoriale DE Tribunale di
Agrigento ad emettere il decreto di ingiunzione, in favore DE Tribunale di Brescia, infatti il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di Brescia), la SInora CP_1
era ed è residente residente in [...]ed anche ha la medesima
[...] Parte_1 residenza. L'accordo di separazione, anche se stipulato a Valguarnera, è stato omologato dal
Procuratore DEla Repubblica di Brescia. Il luogo destinatae solutionis è EN DE GA, dove risiede l'assunta creditrice Subordinatamente nel merito ritenere infondata la pretesa creditoria DEla opposta e temeraria la lite dalla medesima incoata, , come emerge DEla corrispondenza intercorsa tra
i legali DEle parti, immediatamente antecedente alla stipula DEl'atto pubblico di vendita, per essersi opposta indebitamente alla esazione in prededuzione, DE credito di euro 20.500 vantato da
[...]
, per pagamento di rate di mutuo e di finanziamento, così come previsto nel punto f) Pt_1 DEl'accordo di separazione datato 03 marzo 2021 e depositato alla Procura di Brescia il 5 marzo
2021, asseverato da nullaosta nella medesima data, dal SI Procuratore DEla Repubblica. Dunque ritenere e dichiarare che è l'opponente che aveva diritto, sul ricavato DEla vendita DEl'immobile in proprietà comune dei coniugi, di pre-dedurre il proprio credito di euro 20.500,00 e dichiarare indebita
pagina 4 di 12 la opposizione manifestata dalla opposta al detto pagamento;
ritenere pertanto che è l'opponente che vanta credito nei confronti DEl'opposta per differenza tra quanto dalla stessa preteso con decreto ingiuntivo di euro 14.750, rispetto a quanto dovuto, per i titoli sopra esplicitati, all'opponente, , pari ad euro 20.500. Conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare l'opposta a pagare all'opponente la detta differenza pari ad euro 5.750,00, o comunque la maggiore somma atta a consentire all'opponente di soddisfare il proprio credito di euro 20.500,00 Condannare l'opposta alle spese e compensi DEla difesa in favore DEl'opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta DE 28 febbraio 2023, si è costituita l'odierna opposta contestando integralmente l'opposizione, sia in punto di competenza che nel merito.
Con riferimento all'eccepita incompetenza ex adverso contestata, parte opposta ha dedotto che l'obbligazione è sorta a Valguarnera, luogo di stipula DEl'accordo di separazione, e che la somma ingiunta costituisce obbligazione pecuniaria liquida e portabile, da adempiersi al domicilio DE creditore, sito in Piazza Armerina, nel circondario DE Tribunale di Enna.
Quanto al merito DEl'opposizione, parte opposta, ha contestato integralmente le deduzioni DEl'opponente, sostenendo che il credito da lei azionato trova fondamento nell'accordo di separazione, mentre le somme indicate dall'opponente non risultano documentate, né formalmente riconosciute nell'atto negoziale.
La stessa ha inoltre eccepito l'inammissibilità DEla domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna DEl'opposta al pagamento DEla somma di € 5.750,00, a titolo di credito derivante da presunte anticipazioni effettuate dall'opponente, atteso che la stessa risulterebbe inammissibile in quanto: • estranea al titolo DE decreto ingiuntivo opposto, che si fonda su un'obbligazione pecuniaria determinata e autonoma, derivante dall'accordo di separazione consensuale;
•priva di connessione oggettiva e causale con la pretesa monitoria, non trattandosi di un credito compensabile o direttamente contrapposto a quello azionato in via monitoria;
• sfornita di adeguato supporto probatorio, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza e l'ammontare DE credito vantato dall'opponente.
Alla luce DEle superiori premesse, parte opposta ha pertanto chiesto che “1) Preliminarmente, anche in considerazione DE fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione,
Voler concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà DE decreto ingiuntivo opposto, n.
pagina 5 di 12 214/2022 D.I., n. 633/2022 R.G., DE 7.7.2022; 2) Sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, indi, dire e dichiarare la propria competenza, perché infondata per tutti i motivi sopra meglio esposti;
3) Nel merito, rigettare
l'opposizione DE SI , perché infondata, in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni sopra esposte;
4) Rigettare integralmente ogni altra richiesta DE SI , perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le Pt_1 ragioni su esposte;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con ordinanza DE 18.03.2023, resa a scioglimento DEla riserva assunta il 14.03.2023, il Giudice
Istruttore, nel ritenere che la questione relativa alla competenza territoriale potesse essere decisa unitamente al merito, ha rigettato la richiesta di concessione DEla provvisoria esecuzione DE decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza DE 19 settembre 2023, in seguito differita al 17.10.2023.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, il G.I., con ordinanza resa all'esito DEl'udienza DE 19.10.2023, ha ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale DEl'opponente chiesto dall'opposta, DEegando per l'assunzione il G.o.p., Dott. Pier Maria Carà.
Espletata l'attività istruttoria, all'esito DEl'udienza DE 5 marzo 2024 il G.I. ha rinviato per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 17 dicembre 2024.
Con ordinanza DE 17 febbraio 2025, adottata a scioglimento DEla riserva assunta all'esito DEl'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce DEle risultanze di causa, deve affermarsi la parziale fondatezza DEla proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini DEla decisione, giova preliminarmente pronunciarsi in ordine all'eccepita incompetenza territoriale.
Orbene, nel corpo DEl'atto introduttivo parte opponente ha rilevato l'incompetenza DEl'intestato
Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, affermando, di contro, la competenza DE Tribunale di
Brescia, atteso che “il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di
pagina 6 di 12 Brescia), la SInora era ed è residente in [...]ed anche Controparte_1 [...]
ha la medesima residenza. L'accordo di separazione, anche se stipulato a Valguarnera, è Pt_1
stato omologato dal Procuratore DEla Repubblica di Brescia. Il luogo destinatae solutionis è
EN DE GA, dove risiede l'assunta creditrice” (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La censura è priva di pregio giuridico.
Dall'esame degli atti versati in giudizio, è pacifico che la SI.ra risieda a Piazza Controparte_1
Armerina, in via Gioacchino Fonti s.n.c., e non a EN DE GA, come indicato dall'opponente.
Orbene, in tema competenza territoriale l'art. 20 c.p.c dispone che “Per le cause relative a diritti di obbligazione 1173 ss., 1182 c.c. è anche competente il giudice DE luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”.
In giurisprudenza si è affermato che qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale DE giudice adito, affermando che il contratto in contestazione si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema DEla competenza deve essere risolto alla stregua DEla prospettazione DEl'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione DE contratto, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito DEla causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione DE forum contractus, con riferimento all'art. 20 c.p.c. non può influire l'eccezione DE convenuto che deduca la sua conclusione in altro luogo (Cass. n. 8189/2012; Cass. n.
10966/2003).
Nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio trova la sua fonte nella negoziazione assistita, sottoscritta dalle parti a Valguarnera (En), così come pacificamente riferito dalle stesse parti, sebbene in seguito omologata dal Procuratore di Brescia. Con riferimento, dunque, al forum contractus può senz'altro configurarsi la competenza DEl'intestato Tribunale.
Peraltro, alla medesima conclusione si giunge anche laddove si applichi il forum destinatae solutionis.
Invero, nel caso in esame, l'obbligazione pecuniaria oggetto DE procedimento risulta liquida ed eSIibile, in quanto il relativo importo è stato espressamente determinato nella convenzione di negoziazione assistita stipulata tra le parti, a tenore DEla quale “Il SI riconosce Parte_1
pagina 7 di 12 che, per l 'acquisto DEla casa coniugale, sita in EN DE GA, in Via Ferdinando Durighello,
n. 18, la SIa ha anticipato la somma di € 29.500,00, con denaro personale, che Controparte_1
Le verrà rimborsata con il denaro proveniente dalla vendita DEla casa coniugale, come infra meglio previsto” (cfr. all. n. 2 fascicolo monitorio).
Orbene, in applicazione DEl'art. 1182, comma 3 c.c., le obbligazioni pecuniarie liquide devono essere adempiute presso il domicilio DE creditore al momento DEla scadenza;
nel caso a mani la creditrice opposta risiede a Piazza Armerina, comune rientrante nel circondario DE Tribunale di Enna, che costituisce, pertanto, il luogo di adempimento DEl'obbligazione. Ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., la competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Enna.
Nel merito, la domanda proposta dall'opponente è risultata parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito indicato.
Giova rilevare che in tema di riparto di oneri probatori, secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (ex multis, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza DEla pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento DEla domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421).
La prova DE fatto costitutivo DE credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011,
n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera DEl'opponente (convenuto sostanziale) DE fatto invocato dal creditore a sostegno DEla pretesa azionata.
Una volta poi che il creditore, fornisce la prova DE titolo negoziale e DEl'esecuzione DEla propria prestazione (ove contestata) spetta al debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di adempiere ai sensi DEl'art. 1218 c.c. (Cass. SU
13533/2001).
pagina 8 di 12 Ebbene, nel caso a mani la convenzione di negoziazione assistita stipulata dalle parti il 03.03.2021, risulta, a parere DElo scrivente, inequivocabilmente chiara nei seguenti punti:
- Al punto d) le parti riconoscono che la SI.ra , “per l'acquisto DEla casa coniugale” ha CP_1 anticipato la somma di € 29.500,00 “con denaro personale” e che tale somma le sarà restituita all'esito DEla vendita DEl'immobile;
- Al punto e) le parti riferiscono che il SI. “per l'acquisto DEla casa coniugale” ha Pt_1 contratto un mutuo e un finanziamento per “circa € 150.400,00”, le cui rate solo egli ha corrisposto;
- Al punto f) le parti riferiscono di avere concordato di vendere la casa coniugale a un prezzo non inferiore a € 250.000,00, stabilendo di utilizzare il ricavato DEla futura vendita con le seguenti modalità:
1) Estinguere il mutuo e il finanziamento residui;
2) Procedere al reciproco rimborso DEle quote medio tempore anticipate da ciascuno;
3) Dividere l'eventuale residuo in ragione DE 50% ciascuno.
Ebbene, il fulcro DEla controversia risiede, in definitiva, proprio in questo punto.
Alla data di sottoscrizione DEla convenzione di negoziazione assistita, la quota anticipata dalla SI.ra per l'acquisto DEl'immobile risultava già liquida. Al contrario, la quota DE SI. non CP_1 Pt_1 poteva considerarsi tale, non essendo determinabile a priori l'ammontare DEle rate DE mutuo che sarebbero state versate fino al momento DEla futura vendita.
Ne consegue che le parti hanno convenuto che la quota anticipata dal SI. sarebbe stata liquidata Pt_1 in un momento successivo, ossia all'atto DEla vendita DEl'immobile.
Le parti hanno altresì precisato, in punto di spese successive alla separazione, che:
- Le spese di manutenzione straordinaria e le spese condominiali straordinarie sarebbero gravate su entrambe le parti, in parti uguali;
- Le spese di manutenzione ordinaria e condominiali ordinarie sarebbero state pagate solo dall' in quanto assegnatario DEla casa coniugale, fino alla vendita;
Pt_1
- Se la SI.ra non avesse lasciato l'immobile entro il 15.06.2021, avrebbe dovuto pagare CP_1
anche la metà DEle utenze, DEle spese di manutenzione ordinaria e DEle spese condominiali ordinarie.
pagina 9 di 12 Le parti hanno venduto l'immobile l'08.06.2021 al prezzo di € 260.000,00.
Secondo gli accordi, il ricavato DEla vendita doveva essere utilizzato, anzitutto, per estinguere il mutuo e il finanziamento.
Dalla documentazione in atti si evince che:
il residuo DE mutuo alla data DE giorno 08.06.2021 era pari a € 116.234,58 (cfr. all. 4, pag. 2 DEla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opponente);
il residuo DE finanziamento all'08.06.2021 era pari a € 22.297,01 (cfr. all. 7, pag. 2 DEla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opponente).
Portando in prededuzione tali somme dal prezzo di vendita, il ricavato DEla stessa è pari a €
121.468,41. (€ 260.000,00-€ 116.234,58-€ 22.297,01)
Tali somme sono state, in concreto, divise a metà, atteso che la SI.ra ha ricevuto € 60.734,21 CP_1
e il SI. ha ricevuto € 60.734,20, come espressamente specificato nell'atto di compravendita Pt_1 allegato al ricorso monitorio (ciascuna parte ha ricevuto un primo acconto di € 13.000,00 e il saldo di €
47.734,20).
Secondo gli accordi di cui alla convenzione di negoziazione assistita, dal ricavato DEla vendita, determinato come sopra in € 121.468,41, andavano dedotte le quote anticipate da ciascuno: la quota DEla SI.ra era già liquidata in € 29.500,00; la quota DE SI. va liquidata come segue. CP_1 Pt_1
Dalla documentazione allegata dall'opponente, si evince che lo stesso ha pagato:
o € 17.394,06 per spese di istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e ratei dall'01.07.2018 all'01.06.2021 in relazione al mutuo (cfr. all.ti 2 e 3 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2)
c.p.c. di parte opponente);
o € 3.379,55 per spese di istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e ratei dall'01.09.2018 all'01.06.2021 in relazione al finanziamento (cfr. all.ti 5 e 7 alla memoria ex art. 183, comma 6
n. 2) c.p.c. di parte opponente).
Tali spese, debitamente documentate, costituiscono quote anticipate per l'acquisto DEla casa coniugale, rimborsabili in conformità alla lettera DEl'accordo consacrato nella convenzione di negoziazione assistita.
pagina 10 di 12 Di contro, l'opponente indica nel conteggio generale (all. 8 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2)
c.p.c. di parte opponente) anche le spese condominiali che attengono anche a periodi in cui le parti non avevano formalizzato gli accordi in sede di separazione, sicché non si tratta di somme DEle quali è eSIibile il rimborso.
Con riferimento alle ulteriori spese che l'opponente ritiene rimborsabili, si segnalano:
– € 1.830,00 relativi alla fattura emessa dall'agenzia immobiliare;
– € 10.300,00 corrisposti al Notaio al momento DEl'acquisto DEl'immobile.
Ebbene, le predette somme non possono essere considerate quote rimborsabili all'opponente, atteso che:
a) dal tenore letterale DEla convenzione di negoziazione assistita non emerge che la quota rimborsabile al SI. sia comprensiva di somme ulteriori rispetto a quelle correlate al Pt_1 mutuo e al finanziamento: invero, si rammenta che, nell'individuazione DEle quote rimborsabili, al punto e), le parti riferiscono che il SI. “per l'acquisto DEla casa Pt_1 coniugale” ha contratto un mutuo e un finanziamento per “circa € 150.400,00”, le cui rate ha corrisposto in via esclusiva e che alla data DEl'accordo non erano ancora liquidabili in toto;
b) ove le parti avessero voluto intendere rimborsabili le somme relative alla provvigione DEl'agenzia immobiliare e al compenso DE Notaio, avrebbero già potuto indicarle nel loro preciso ammontare, come quote anticipate dall' Pt_1
c) non v'è prova in atti DE pagamento di tali somme con denaro personale DE SI. non Pt_1
potendo escludere che il pagamento sia avvenuto mediante la liquidità messa a disposizione dalla medesima ovvero mediante le somme mutuate, con conseguente duplicazione CP_1
DEle poste da rimborsare.
Pertanto, la quota rimborsabile al SI. è pari a € 20.773,61 (€ 17.394,06 + € 3.379,55). Pt_1
Dal ricavato DEla vendita, determinato come sopra in € 121.468,41, andavano detratte le quote di ciascuna parte: € 121.468,41 – € 29.500,00 (quota ) - € 20.773,61 (quota Arena). CP_1
Il residuo di € 71.194,80 andava suddiviso in parti uguali: € 35.597,40 ciascuno.
Quindi, alla SI. spettavano € 65.097,40 (€ 29.500,00 + € 35.597,40). CP_1
pagina 11 di 12 Al SI. spettavano € 56.371,01 (€ 20.773,61 + € 35.597,40). Pt_1
Considerato che dall'atto di compravendita risulta comprovato che la SI.ra ha già ricevuto € CP_1
60.734,21, la differenza ancora dovutale ammonta a € 4.363,19.
In conclusione, il D.I. opposto va revocato con rideterminazione DEla somma dovuta dall' Pt_1
In considerazione DEl'esito complessivo DE giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi DEl'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. SArio Vacirca, definendo il giudizio nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1202/2022:
- Revoca il d.i. opposto n. 214/2022 DE 07/07/2022 (RG n. 633/2022);
- Condanna a pagare in favore di la somma di € 4.363,19; Parte_1 Controparte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Enna, lì 5 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. SArio Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. SArio Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1202/2022
promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
EN DE GA (Provincia di Brescia) alla via Motta n. 33, elettivamente domiciliato in
Agrigento alla via Mazzini n. 135 presso lo studio DEl'Avv. Arnaldo Faro (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3
residente ivi alla via Gioacchino Fonti s.n.c., elettivamente domiciliata in Enna alla via Roma n. 353 presso lo studio DEl'Avv. Francesco Impellizzeri (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._4
difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza DE giorno 17.02.2024, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-l'avv. ARNALDO FARO per l'opponente: “1) Preliminarmente si insiste nella eccezione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Enna in favore DE Tribunale di Brescia;
infatti, il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di Brescia), la SInora CP_1
era ed è residente in [...]ed anche ha la medesima
[...] Parte_1 residenza. 2) Ammettere prova testimoniale con l'Avv. Concetta Maria SA AN per dire: “vero è che antecedentemente la stipula DEl'accordo di separazione, oggetto DEla negoziazione assistita, dalla Sig.ra non fu mai mossa contestazione alcuna in ordine alle somme dal medesimo CP_1 vantate, per il pagamento effettuato dall' in via esclusiva DEle rate di mutuo ipotecario contratto Pt_1 per l'acquisto DEla casa di Via Durighello 18, EN DE GA”; “vero è che le parti concordarono e poi per iscritto stipularono quanto si legge nell'accordo negoziale di separazione e cioè che il credito dall' vantato per il pagamento di dette rate sarebbe stato estinto con il Pt_1 ricavato DEla vendita prioritariamente alla divisione DEle somme”; “vero è che al riguardo e cioè circa la sussistenza di tale credito in capo all' e DE suo riconoscimento da parte DEla Pt_1 CP_1
non sorse mai alcuna contestazione neppure nel corso DEl'incontro avutosi presso lo studio DEl'Avv.
Impellizzeri, tant'è che pacificamente il contenuto di tale accordo è confluito nell'atto sottoscritto nell'ambito DEla stessa riunione, dalle parti e ) ed inviato alla Procura DEla Pt_1 CP_1
Repubblica per il visto di autorizzazione”; “vero è che tali contestazioni sorsero successivamente all'accordo di negoziazione e antecedentemente alla data di vendita. E in ragione di tali contestazioni vi fu una corrispondenza epistolare tra me, all'epoca difensore DEl' , e l'Avv. Faro codifensore, e Pt_1
l'Avv. Impellizzeri che agiva nell'interesse DEla Sig.ra ”. 3) Ammettere tutti documenti CP_1 prodotti in giudizio dall'opponente. 4) Rigettare ogni avversa domanda anche di carattere istruttoria.
5) Nel merito ritenere infondata la pretesa creditoria DEla opposta e temeraria la lite dalla medesima incoata, come emerge DEla corrispondenza intercorsa tra i legali DEle parti, immediatamente antecedente alla stipula DEl'atto pubblico di vendita, per essersi opposta indebitamente alla esazione in prededuzione, DE credito di euro 20.500 vantato da , per pagamento di rate di mutuo Parte_1
e di finanziamento, così come previsto nel punto f) DEl'accordo di separazione datato 03 marzo 2021 e depositato alla Procura di Brescia il 5 marzo 2021, asseverato da nullaosta nella medesima data, dal
SI Procuratore DEla Repubblica. Dunque ritenere e dichiarare che è l'opponente che aveva
pagina 2 di 12 diritto, sul ricavato DEla vendita DEl'immobile in proprietà comune dei coniugi, di pre-dedurre il proprio credito di euro 20.500,00 e dichiarare indebita la opposizione manifestata dalla opposta al detto pagamento;
ritenere pertanto che è l'opponente che vanta credito nei confronti DEl'opposta per differenza tra quanto dalla stessa preteso con decreto ingiuntivo di euro 14.750, rispetto a quanto dovuto, per i titoli sopra esplicitati, all'opponente, , pari ad euro 20.500. Conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare l'opposta a pagare all'opponente la detta differenza pari ad euro
5.750,00, o comunque la maggiore somma atta a consentire all'opponente di soddisfare il proprio credito di euro 20.500,00 Condannare l'opposta alle spese e compensi DEla difesa in favore DEl'opponente”;
- l'avv. Francesco Impellizzeri per parte opposta “1) Preliminarmente, ammettere la prova per testi, siccome articolata in seno alla memoria istruttoria, ex art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c., DE 16.5.2023, perch é ammissibile, rilevante e conducente, pe r il giusto decidere;
2) Nel merito, comunque ed in ogni caso, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, indi, dire e dichiarare la competenza DEl'On.le Tribunale Civile Adito, perché infondata per tutti i motivi già esposti 3) Conseguentemente, rigettare l'opposizione DE SI , perché infondata, in Parte_1 fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni già esposte in corso di causa;
4) Rigettare integralmente ogni altra richiesta, compresa la domanda riconvenzionale, DE SI , perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le Pt_1 ragioni già esposte nei precedenti scritti;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 214/2022 DE 07.07.2022 (RG n. 633/2022) richiesto dalla SI.ra CP_1
per il pagamento di € 14.750,00.
[...]
Parte opponente ha sollevato, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi DEl'art. 38 c.p.c., indicando come foro competente quello di Brescia, individuato sia sulla base dei criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., sia in forza DE luogo in cui è sorta l'obbligazione, atteso che l'accordo di negoziazione assistita era stato omologato in data 3 marzo 2021 dal Procuratore DEla
Repubblica di Brescia.
pagina 3 di 12 Nel merito, parte opponente ha eccepito l'insussistenza DE credito azionato, rilevando che, in forza DE predetto accordo di negoziazione assistita, le parti avevano convenuto che il ricavato DEla vendita DEl'immobile, adibito a casa coniugale, dovesse essere destinato, in via prioritaria, all'estinzione dei debiti residui da mutuo e finanziamento, con successivo rimborso DEle quote anticipate da ciascun coniuge e, infine, alla ripartizione paritetica DEl'eventuale residuo.
L'opponente ha rappresentato di aver sostenuto integralmente, in via anticipata, l'importo di €
20.500,00 per il pagamento DEle rate di mutuo e finanziamento, importo che, in sede di riparto DE ricavato DEla vendita, avrebbe dovuto essergli restituito in via prioritaria, prima DEla divisione DE residuo.
Sulla base di tali premesse, l'opponente ha sostenuto che la somma richiesta dalla SI.ra non CP_1
risulta dovuta, in quanto il proprio credito, derivante dalle anticipazioni effettuate, avrebbe dovuto essere soddisfatto in via prioritaria. Ha pertanto formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna DEl'opposta al pagamento DEla differenza tra quanto da lui anticipato e quanto dalla stessa richiesto in sede monitoria.
Alla luce DEle superiori premesse, parte opponente ha chiesto all'adito Tribunale: “preliminarmente declinare la propria incompetenza territoriale e la incompetenza territoriale DE Tribunale di
Agrigento ad emettere il decreto di ingiunzione, in favore DE Tribunale di Brescia, infatti il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di Brescia), la SInora CP_1
era ed è residente residente in [...]ed anche ha la medesima
[...] Parte_1 residenza. L'accordo di separazione, anche se stipulato a Valguarnera, è stato omologato dal
Procuratore DEla Repubblica di Brescia. Il luogo destinatae solutionis è EN DE GA, dove risiede l'assunta creditrice Subordinatamente nel merito ritenere infondata la pretesa creditoria DEla opposta e temeraria la lite dalla medesima incoata, , come emerge DEla corrispondenza intercorsa tra
i legali DEle parti, immediatamente antecedente alla stipula DEl'atto pubblico di vendita, per essersi opposta indebitamente alla esazione in prededuzione, DE credito di euro 20.500 vantato da
[...]
, per pagamento di rate di mutuo e di finanziamento, così come previsto nel punto f) Pt_1 DEl'accordo di separazione datato 03 marzo 2021 e depositato alla Procura di Brescia il 5 marzo
2021, asseverato da nullaosta nella medesima data, dal SI Procuratore DEla Repubblica. Dunque ritenere e dichiarare che è l'opponente che aveva diritto, sul ricavato DEla vendita DEl'immobile in proprietà comune dei coniugi, di pre-dedurre il proprio credito di euro 20.500,00 e dichiarare indebita
pagina 4 di 12 la opposizione manifestata dalla opposta al detto pagamento;
ritenere pertanto che è l'opponente che vanta credito nei confronti DEl'opposta per differenza tra quanto dalla stessa preteso con decreto ingiuntivo di euro 14.750, rispetto a quanto dovuto, per i titoli sopra esplicitati, all'opponente, , pari ad euro 20.500. Conseguentemente, in via riconvenzionale, condannare l'opposta a pagare all'opponente la detta differenza pari ad euro 5.750,00, o comunque la maggiore somma atta a consentire all'opponente di soddisfare il proprio credito di euro 20.500,00 Condannare l'opposta alle spese e compensi DEla difesa in favore DEl'opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta DE 28 febbraio 2023, si è costituita l'odierna opposta contestando integralmente l'opposizione, sia in punto di competenza che nel merito.
Con riferimento all'eccepita incompetenza ex adverso contestata, parte opposta ha dedotto che l'obbligazione è sorta a Valguarnera, luogo di stipula DEl'accordo di separazione, e che la somma ingiunta costituisce obbligazione pecuniaria liquida e portabile, da adempiersi al domicilio DE creditore, sito in Piazza Armerina, nel circondario DE Tribunale di Enna.
Quanto al merito DEl'opposizione, parte opposta, ha contestato integralmente le deduzioni DEl'opponente, sostenendo che il credito da lei azionato trova fondamento nell'accordo di separazione, mentre le somme indicate dall'opponente non risultano documentate, né formalmente riconosciute nell'atto negoziale.
La stessa ha inoltre eccepito l'inammissibilità DEla domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la condanna DEl'opposta al pagamento DEla somma di € 5.750,00, a titolo di credito derivante da presunte anticipazioni effettuate dall'opponente, atteso che la stessa risulterebbe inammissibile in quanto: • estranea al titolo DE decreto ingiuntivo opposto, che si fonda su un'obbligazione pecuniaria determinata e autonoma, derivante dall'accordo di separazione consensuale;
•priva di connessione oggettiva e causale con la pretesa monitoria, non trattandosi di un credito compensabile o direttamente contrapposto a quello azionato in via monitoria;
• sfornita di adeguato supporto probatorio, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza e l'ammontare DE credito vantato dall'opponente.
Alla luce DEle superiori premesse, parte opposta ha pertanto chiesto che “1) Preliminarmente, anche in considerazione DE fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione,
Voler concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà DE decreto ingiuntivo opposto, n.
pagina 5 di 12 214/2022 D.I., n. 633/2022 R.G., DE 7.7.2022; 2) Sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, indi, dire e dichiarare la propria competenza, perché infondata per tutti i motivi sopra meglio esposti;
3) Nel merito, rigettare
l'opposizione DE SI , perché infondata, in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni sopra esposte;
4) Rigettare integralmente ogni altra richiesta DE SI , perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le Pt_1 ragioni su esposte;
5) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con ordinanza DE 18.03.2023, resa a scioglimento DEla riserva assunta il 14.03.2023, il Giudice
Istruttore, nel ritenere che la questione relativa alla competenza territoriale potesse essere decisa unitamente al merito, ha rigettato la richiesta di concessione DEla provvisoria esecuzione DE decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza DE 19 settembre 2023, in seguito differita al 17.10.2023.
Depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie, il G.I., con ordinanza resa all'esito DEl'udienza DE 19.10.2023, ha ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale DEl'opponente chiesto dall'opposta, DEegando per l'assunzione il G.o.p., Dott. Pier Maria Carà.
Espletata l'attività istruttoria, all'esito DEl'udienza DE 5 marzo 2024 il G.I. ha rinviato per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 17 dicembre 2024.
Con ordinanza DE 17 febbraio 2025, adottata a scioglimento DEla riserva assunta all'esito DEl'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce DEle risultanze di causa, deve affermarsi la parziale fondatezza DEla proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini DEla decisione, giova preliminarmente pronunciarsi in ordine all'eccepita incompetenza territoriale.
Orbene, nel corpo DEl'atto introduttivo parte opponente ha rilevato l'incompetenza DEl'intestato
Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, affermando, di contro, la competenza DE Tribunale di
Brescia, atteso che “il consorzio familiare aveva stabile dimora in EN DE GA (Tribunale di
pagina 6 di 12 Brescia), la SInora era ed è residente in [...]ed anche Controparte_1 [...]
ha la medesima residenza. L'accordo di separazione, anche se stipulato a Valguarnera, è Pt_1
stato omologato dal Procuratore DEla Repubblica di Brescia. Il luogo destinatae solutionis è
EN DE GA, dove risiede l'assunta creditrice” (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
La censura è priva di pregio giuridico.
Dall'esame degli atti versati in giudizio, è pacifico che la SI.ra risieda a Piazza Controparte_1
Armerina, in via Gioacchino Fonti s.n.c., e non a EN DE GA, come indicato dall'opponente.
Orbene, in tema competenza territoriale l'art. 20 c.p.c dispone che “Per le cause relative a diritti di obbligazione 1173 ss., 1182 c.c. è anche competente il giudice DE luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”.
In giurisprudenza si è affermato che qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale DE giudice adito, affermando che il contratto in contestazione si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema DEla competenza deve essere risolto alla stregua DEla prospettazione DEl'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione DE contratto, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito DEla causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione DE forum contractus, con riferimento all'art. 20 c.p.c. non può influire l'eccezione DE convenuto che deduca la sua conclusione in altro luogo (Cass. n. 8189/2012; Cass. n.
10966/2003).
Nel caso di specie, l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio trova la sua fonte nella negoziazione assistita, sottoscritta dalle parti a Valguarnera (En), così come pacificamente riferito dalle stesse parti, sebbene in seguito omologata dal Procuratore di Brescia. Con riferimento, dunque, al forum contractus può senz'altro configurarsi la competenza DEl'intestato Tribunale.
Peraltro, alla medesima conclusione si giunge anche laddove si applichi il forum destinatae solutionis.
Invero, nel caso in esame, l'obbligazione pecuniaria oggetto DE procedimento risulta liquida ed eSIibile, in quanto il relativo importo è stato espressamente determinato nella convenzione di negoziazione assistita stipulata tra le parti, a tenore DEla quale “Il SI riconosce Parte_1
pagina 7 di 12 che, per l 'acquisto DEla casa coniugale, sita in EN DE GA, in Via Ferdinando Durighello,
n. 18, la SIa ha anticipato la somma di € 29.500,00, con denaro personale, che Controparte_1
Le verrà rimborsata con il denaro proveniente dalla vendita DEla casa coniugale, come infra meglio previsto” (cfr. all. n. 2 fascicolo monitorio).
Orbene, in applicazione DEl'art. 1182, comma 3 c.c., le obbligazioni pecuniarie liquide devono essere adempiute presso il domicilio DE creditore al momento DEla scadenza;
nel caso a mani la creditrice opposta risiede a Piazza Armerina, comune rientrante nel circondario DE Tribunale di Enna, che costituisce, pertanto, il luogo di adempimento DEl'obbligazione. Ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., la competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Enna.
Nel merito, la domanda proposta dall'opponente è risultata parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito indicato.
Giova rilevare che in tema di riparto di oneri probatori, secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (ex multis, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza DEla pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento DEla domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421).
La prova DE fatto costitutivo DE credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011,
n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera DEl'opponente (convenuto sostanziale) DE fatto invocato dal creditore a sostegno DEla pretesa azionata.
Una volta poi che il creditore, fornisce la prova DE titolo negoziale e DEl'esecuzione DEla propria prestazione (ove contestata) spetta al debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di adempiere ai sensi DEl'art. 1218 c.c. (Cass. SU
13533/2001).
pagina 8 di 12 Ebbene, nel caso a mani la convenzione di negoziazione assistita stipulata dalle parti il 03.03.2021, risulta, a parere DElo scrivente, inequivocabilmente chiara nei seguenti punti:
- Al punto d) le parti riconoscono che la SI.ra , “per l'acquisto DEla casa coniugale” ha CP_1 anticipato la somma di € 29.500,00 “con denaro personale” e che tale somma le sarà restituita all'esito DEla vendita DEl'immobile;
- Al punto e) le parti riferiscono che il SI. “per l'acquisto DEla casa coniugale” ha Pt_1 contratto un mutuo e un finanziamento per “circa € 150.400,00”, le cui rate solo egli ha corrisposto;
- Al punto f) le parti riferiscono di avere concordato di vendere la casa coniugale a un prezzo non inferiore a € 250.000,00, stabilendo di utilizzare il ricavato DEla futura vendita con le seguenti modalità:
1) Estinguere il mutuo e il finanziamento residui;
2) Procedere al reciproco rimborso DEle quote medio tempore anticipate da ciascuno;
3) Dividere l'eventuale residuo in ragione DE 50% ciascuno.
Ebbene, il fulcro DEla controversia risiede, in definitiva, proprio in questo punto.
Alla data di sottoscrizione DEla convenzione di negoziazione assistita, la quota anticipata dalla SI.ra per l'acquisto DEl'immobile risultava già liquida. Al contrario, la quota DE SI. non CP_1 Pt_1 poteva considerarsi tale, non essendo determinabile a priori l'ammontare DEle rate DE mutuo che sarebbero state versate fino al momento DEla futura vendita.
Ne consegue che le parti hanno convenuto che la quota anticipata dal SI. sarebbe stata liquidata Pt_1 in un momento successivo, ossia all'atto DEla vendita DEl'immobile.
Le parti hanno altresì precisato, in punto di spese successive alla separazione, che:
- Le spese di manutenzione straordinaria e le spese condominiali straordinarie sarebbero gravate su entrambe le parti, in parti uguali;
- Le spese di manutenzione ordinaria e condominiali ordinarie sarebbero state pagate solo dall' in quanto assegnatario DEla casa coniugale, fino alla vendita;
Pt_1
- Se la SI.ra non avesse lasciato l'immobile entro il 15.06.2021, avrebbe dovuto pagare CP_1
anche la metà DEle utenze, DEle spese di manutenzione ordinaria e DEle spese condominiali ordinarie.
pagina 9 di 12 Le parti hanno venduto l'immobile l'08.06.2021 al prezzo di € 260.000,00.
Secondo gli accordi, il ricavato DEla vendita doveva essere utilizzato, anzitutto, per estinguere il mutuo e il finanziamento.
Dalla documentazione in atti si evince che:
il residuo DE mutuo alla data DE giorno 08.06.2021 era pari a € 116.234,58 (cfr. all. 4, pag. 2 DEla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opponente);
il residuo DE finanziamento all'08.06.2021 era pari a € 22.297,01 (cfr. all. 7, pag. 2 DEla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opponente).
Portando in prededuzione tali somme dal prezzo di vendita, il ricavato DEla stessa è pari a €
121.468,41. (€ 260.000,00-€ 116.234,58-€ 22.297,01)
Tali somme sono state, in concreto, divise a metà, atteso che la SI.ra ha ricevuto € 60.734,21 CP_1
e il SI. ha ricevuto € 60.734,20, come espressamente specificato nell'atto di compravendita Pt_1 allegato al ricorso monitorio (ciascuna parte ha ricevuto un primo acconto di € 13.000,00 e il saldo di €
47.734,20).
Secondo gli accordi di cui alla convenzione di negoziazione assistita, dal ricavato DEla vendita, determinato come sopra in € 121.468,41, andavano dedotte le quote anticipate da ciascuno: la quota DEla SI.ra era già liquidata in € 29.500,00; la quota DE SI. va liquidata come segue. CP_1 Pt_1
Dalla documentazione allegata dall'opponente, si evince che lo stesso ha pagato:
o € 17.394,06 per spese di istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e ratei dall'01.07.2018 all'01.06.2021 in relazione al mutuo (cfr. all.ti 2 e 3 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2)
c.p.c. di parte opponente);
o € 3.379,55 per spese di istruttoria, perizia, imposta sostitutiva e ratei dall'01.09.2018 all'01.06.2021 in relazione al finanziamento (cfr. all.ti 5 e 7 alla memoria ex art. 183, comma 6
n. 2) c.p.c. di parte opponente).
Tali spese, debitamente documentate, costituiscono quote anticipate per l'acquisto DEla casa coniugale, rimborsabili in conformità alla lettera DEl'accordo consacrato nella convenzione di negoziazione assistita.
pagina 10 di 12 Di contro, l'opponente indica nel conteggio generale (all. 8 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2)
c.p.c. di parte opponente) anche le spese condominiali che attengono anche a periodi in cui le parti non avevano formalizzato gli accordi in sede di separazione, sicché non si tratta di somme DEle quali è eSIibile il rimborso.
Con riferimento alle ulteriori spese che l'opponente ritiene rimborsabili, si segnalano:
– € 1.830,00 relativi alla fattura emessa dall'agenzia immobiliare;
– € 10.300,00 corrisposti al Notaio al momento DEl'acquisto DEl'immobile.
Ebbene, le predette somme non possono essere considerate quote rimborsabili all'opponente, atteso che:
a) dal tenore letterale DEla convenzione di negoziazione assistita non emerge che la quota rimborsabile al SI. sia comprensiva di somme ulteriori rispetto a quelle correlate al Pt_1 mutuo e al finanziamento: invero, si rammenta che, nell'individuazione DEle quote rimborsabili, al punto e), le parti riferiscono che il SI. “per l'acquisto DEla casa Pt_1 coniugale” ha contratto un mutuo e un finanziamento per “circa € 150.400,00”, le cui rate ha corrisposto in via esclusiva e che alla data DEl'accordo non erano ancora liquidabili in toto;
b) ove le parti avessero voluto intendere rimborsabili le somme relative alla provvigione DEl'agenzia immobiliare e al compenso DE Notaio, avrebbero già potuto indicarle nel loro preciso ammontare, come quote anticipate dall' Pt_1
c) non v'è prova in atti DE pagamento di tali somme con denaro personale DE SI. non Pt_1
potendo escludere che il pagamento sia avvenuto mediante la liquidità messa a disposizione dalla medesima ovvero mediante le somme mutuate, con conseguente duplicazione CP_1
DEle poste da rimborsare.
Pertanto, la quota rimborsabile al SI. è pari a € 20.773,61 (€ 17.394,06 + € 3.379,55). Pt_1
Dal ricavato DEla vendita, determinato come sopra in € 121.468,41, andavano detratte le quote di ciascuna parte: € 121.468,41 – € 29.500,00 (quota ) - € 20.773,61 (quota Arena). CP_1
Il residuo di € 71.194,80 andava suddiviso in parti uguali: € 35.597,40 ciascuno.
Quindi, alla SI. spettavano € 65.097,40 (€ 29.500,00 + € 35.597,40). CP_1
pagina 11 di 12 Al SI. spettavano € 56.371,01 (€ 20.773,61 + € 35.597,40). Pt_1
Considerato che dall'atto di compravendita risulta comprovato che la SI.ra ha già ricevuto € CP_1
60.734,21, la differenza ancora dovutale ammonta a € 4.363,19.
In conclusione, il D.I. opposto va revocato con rideterminazione DEla somma dovuta dall' Pt_1
In considerazione DEl'esito complessivo DE giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ai sensi DEl'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. SArio Vacirca, definendo il giudizio nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1202/2022:
- Revoca il d.i. opposto n. 214/2022 DE 07/07/2022 (RG n. 633/2022);
- Condanna a pagare in favore di la somma di € 4.363,19; Parte_1 Controparte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Enna, lì 5 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. SArio Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 12 di 12