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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BIANCHINI CRISTINA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in PIAZZA SAN PIETRO, 18 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GEROSA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
pagina 1 di 10 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
45/2021 pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 11.02.2021;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di proprietà in capo al signor dei beni oggetto del predetto decreto, di qualunque altro Controparte_1
bene mobile indicato nel ricorso monitorio e nel presente giudizio di opposizione, e di qualunque altro bene mobile presente all'interno dell'immobile locato;
- condannare il signor al pagamento, in favore della società Controparte_1
opponente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III,
c.p.c., per responsabilità processuale aggravata;
- con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione svolta dalla e con Parte_1
essa tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare comunque il diritto in capo al signor
alla restituzione dei beni costituenti il ramo d'azienda di cui al Controparte_1
contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio del 27.01.2014 n. 75957 Per_1
Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato, come indicati ai punti 4 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo ed individuati nel corso dell'istruttoria tramite escussione dei testi,
(cella frigo 4 ante oltre a motore esterno, scalda panini, affettatrice, piatti in legno e minuteria, forno a microonde, cucina rappresentata nella fotografia sub 23C, 5 tavoli interni, 20 sedie, 4 tavoli esterni, 8 panche, bancone rappresentato nelle fotografie sub dc. 23D-E-H e doc. 10, lavandini bancone bar, lavastoviglie e macchina caffè, frigo bar, piani in finto marmo, registratore di cassa, tende, dehor in ferro, e altro) e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 10 Si richiamata integralmente il contenuto delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec il 23.02.2021, Parte_1
(d'ora in poi, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Pt_1
provvisoriamente esecutivo n. 45/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di per la consegna dei beni costituenti l'azienda individuale omonima. Controparte_1
1.1 Occorre premettere che, nel ricorso monitorio, esponeva di aver Controparte_1
stipulato con tale in data 27.01.2014 contratto di affitto di ramo di Persona_2
azienda relativo all'attività di bar corrente in Morbegno (SO), via Merizzi n. 6, facente parte della propria azienda individuale omonima. Successivamente, l'affittuario conferiva detto ramo nella neocostituita società Bar Bee di CA AR & C. s.n.c., di cui poi il 03.01.2017 cedeva le quote agli attuali soci e Parte_1 Parte_2
Deduceva, inoltre, che il contratto di affitto era scaduto il 31.01.2020 a seguito di propria disdetta.
Processualmente, il ricorrente dava atto di aver depositato ricorso cautelare per la restituzione dei beni aziendali e che lo stesso era stato rigettato in ragione della residualità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. rispetto al procedimento monitorio.
1.2 Dal canto suo, parte attrice opponente contestava l'insussistenza del requisito della determinatezza delle cose chieste in restituzione previsto dall'art. 633 c.p.c., genericamente indicate come “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina” e corredate da fotografie (scattate all'attualità e non al momento della consegna avvenuta nel 2014) e da fatture (relative, però, a beni diversi); nonché dell'assenza di prova scritta, in quanto l'allegato A al contratto di affitto di ramo d'azienda conteneva anch'essa un'elencazione generica dei beni. Si doleva, inoltre, della concessione della provvisoria esecutività sul decreto ingiuntivo in assenza dell'allegazione di un pregiudizio concreto nel ritardo.
1.3 Nel merito, evidenziava che il contratto oggetto di causa non poteva qualificarsi, nonostante il nomen iuris, quale contratto di affitto di ramo di azienda.
pagina 3 di 10 Difatti, l'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande era stata intrapresa per la prima volta da non essendo mai stata svolta dal ricorrente in Persona_2
proprio, il quale di conseguenza non poteva cedere alcun ramo di azienda avente ad oggetto tale attività. Del resto, risultava dallo stesso contratto che il ramo bar non era operativo;
inoltre, aveva dichiarato, nel fare domanda presso il Controparte_1
Comune di Morbegno nel 2013, di non avere i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Infine, doveva considerarsi l'irrisorietà del canone pattuito.
Dunque, unico contratto sussistente tra le parti doveva ritenersi quello di locazione, stipulato in pari data con scadenza il 31.01.2026 e i beni dovevano essere riconosciuti come di proprietà di parte attrice essendo stati acquistati e ivi collocati e organizzati in forma di azienda dal proprio dante causa Persona_2
1.4 Pertanto domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso con vittoria di spese.
2. Con decreto del 24.02.2021 il Giudice dott. Michele Posio, provvedendo inaudita altera parte, accoglieva l'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissando udienza per la discussione in contraddittorio.
2.1 Con comparsa di risposta depositata il 15.03.2021, si costituiva nel sub- procedimento chiedendo il rigetto della sospensiva, nonché dando Controparte_1
atto di aver volturato a proprio nome l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo di azienda e di avere necessità di riprendere l'attività entro 6 mesi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Il convenuto argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e alla determinatezza dei beni richiesti, comunque producendo ulteriore documentazione fotografica a sostegno.
2.2 All'esito dell'udienza del 18.03.2021, con ordinanza 22.03.2021 il Tribunale confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
pagina 4 di 10 3. Con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, si costituiva Controparte_1
nel giudizio principale domandando il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni e la conseguente condanna dell'opponente, in ogni caso con vittoria di spese.
3.1 Reiterate le argomentazioni già spiegate in sede di inibitoria, il convenuto contestava la pretesa insussistenza del ramo di azienda oggetto del contratto, evidenziando che per essere oggetto di affitto essa non deve necessariamente essere operativa, essendo sufficiente che vi sia un'organizzazione dei beni tale da potersene dedurre un'obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa.
4. Esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza 18.05.2022 il Giudice si pronunciava sulle istanze istruttorie, assunte alle udienze del 27.06.2022 e del 06.10.2022. La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrata nel ruolo la dott.ssa Daniela Bosio, con ordinanza 18.04.2023 fissava l'udienza del 30.05.2023 per il tentativo di conciliazione, proseguito poi senza esito.
Pertanto, con ordinanza 18.07.2023, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva il 08.05.2024. Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. In primo luogo, deve rilevarsi che la manifesta indeterminatezza dei beni richiesti in restituzione non consentiva l'emissione del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Infatti, l'elenco (allegato al contratto di affitto di ramo di azienda (doc. 2 monitorio) contiene la seguente elencazione: “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina)”. Essa risulta all'evidenza generica e inidonea ad individuare in modo specifico i beni chiesti in restituzione.
Nessun rilievo possono rivestire, in questa sede, le argomentazioni rese da altro giudice nell'ambito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Nemmeno sono sufficienti a sanare tale carenza le fotografie allegate al ricorso pagina 5 di 10 monitorio, essendo incomplete (non ritraggono tutti i beni richiesti) e prive di data
(sebbene poi successivamente confermate dal teste – ud. 06.10.2022). Per_2
6. Ciò posto, per la soluzione della controversia occorre prendere le mosse dalla definizione di azienda.
Atteso che l'art. 2555 c.c. la identifica come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, è ormai consolidata in giurisprudenza – dopo annoso dibattito – l'opinione per cui l'azienda costituisce una universitas iuris, vale a dire un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dalla loro unità funzionale, in quanto organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
6.1 Alla luce di ciò, assume precipuo rilievo la destinazione funzionale dei beni ad un'attività di impresa, che deve essere specificamente individuata. Infatti, “Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile,
e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica — il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito — sussista.” (Cass. n. 3973/2004). Ciò non implica che il cessionario non possa, dopo la cessione, utilizzare i beni attribuendo loro funzione e destinazione diversa, ma impone che l'organizzazione degli stessi consentisse già prima del trasferimento l'identificazione di uno specifico scopo imprenditoriale, anche se non concretamente esercitato.
La valutazione appare ancora più rilevante e delicata nel caso in cui, invece dell'intera azienda, ne venga trasferito solamente un ramo, in ragione dell'inevitabile parzialità dei beni e dei rapporti ceduti.
pagina 6 di 10 6.2 È, dunque, necessario domandarsi se i beni trasferiti con il contratto di cui è causa siano sufficienti a costituire un ramo d'azienda e se, dalla connessione degli stessi, potesse desumersi già prima della cessione la sussistenza di un'attività imprenditoriale determinata.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, in parte simile a quello che ci occupa, è stata esclusa la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, in ragione della modestia dei beni in concreto trasferiti (scaffali, banconi e suppellettili) inidonei a rappresentare “un complesso unitario di beni organizzati a fini economici”, in assenza di avviamento, licenza o altri elementi che consentissero di identificare la specifica attività di impresa cui erano destinati.
6.3 Occorre, peraltro, precisare che, in caso di cessione di ramo d'azienda (ma lo stesso vale anche per l'affitto), “Ai fini della qualificazione come cessione di azienda […] del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare” (Cass. n. 8805/2024).
6.4 Nel caso di specie, e (dante causa dell'odierna Controparte_1 Persona_2
opponente) hanno contestualmente stipulato due contratti, denominati uno “contratto di affitto di ramo d'azienda” (doc. 2 monitorio) e l'altro “contratto di locazione commerciale” (doc. 8 , evidentemente connessi tra loro, tanto che – pur senza Pt_1
esplicita menzione del contratto di locazione – all'art. 4 del contratto di affitto di azienda viene fatto espresso divieto all'affittuario di condurre l'attività in locali diversi da quelli attualmente utilizzati, che corrispondono a quelli separatamente locati.
Appare, dunque, evidente che il contratto di affitto di azienda non sia di per sé autosufficiente: del resto, non sarebbero nemmeno idonei all'esercizio dell'attività di pagina 7 di 10 impresa i beni indicati nell'allegato A del contratto di affitto di azienda (mobili alcune macchine) e l'autorizzazione per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Comune di Morbegno su domanda del cedente, mancando la disponibilità dell'immobile in cui la stessa attività deve essere obbligatoriamente esercitata.
Si ritiene che i due contratti possano definirsi collegati: emerge dagli atti come le parti abbiano riconosciuto la disponibilità dei locali come presupposto per l'esercizio dell'attività di impresa e l'abbiano contestualmente regolata con contratto di locazione. I due contratti, pertanto, configurano un rapporto negoziale (principale) di affitto d'azienda, all'interno della quale deve intendersi ricompreso il contratto di locazione commerciale contestualmente stipulato. Del resto, esso non avrebbe potuto essere ricompreso nei beni aziendali in quanto personalmente non aveva Controparte_1
necessità di un ulteriore titolo per occupare l'immobile ove l'attività doveva essere esercitata, in quanto proprietario dello stesso e imprenditore individuale. Pertanto, parrebbe contrario alla volontà delle parti, esplicatasi nella contestuale sottoscrizione di due schede contrattuali complementari, nonché al tenore testuale dei contratti stessi (“nel ramo d'azienda dato in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ad esclusione dei debiti e dei crediti aziendali”), ritenere che il complesso dei beni aziendali non fosse idoneo a identificare uno specifico tipo di attività imprenditoriale, ossia quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Peraltro, si osserva che il ramo di azienda affittato attiene ad impresa significativamente diversa rispetto a quella principale condotta nei locali adiacenti da Controparte_1
di professione parrucchiere, per cui non sorge alcun dubbio di eventuale commistione tra le due attività.
6.5 Tale ricostruzione appare coerente con il fatto che, a seguito del conferimento del ramo d'azienda da parte di nella società quest'ultima è Persona_2 Pt_1
subentrata anche nel rapporto di locazione commerciale (doc. 3 monitorio).
6.6 Atteso il legame sopra illustrato tra i due contratti, deve desumersi che il contratto di locazione, essendo divenuto parte del patrimonio aziendale, segua le vicende pagina 8 di 10 dell'azienda, a ciò non ostando le differenti scadenze previste. Deve, pertanto, sancirsi il diritto di alla restituzione dei beni aziendali, con l'avvertenza che Controparte_1
essi potrebbero essere totalmente o parzialmente diversi da quelli inizialmente presenti, in ragione della loro fisiologica sostituibilità.
6.7 Nessun rilievo può avere il fatto che, nel costituire la società (doc. 11 Pt_1 Pt_1
, abbia dichiarato di conferirvi la “propria azienda”, essendo egli
[...] Persona_2
perfettamente consapevole di aver sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con l'odierno opposto. Si osserva, del resto, nell'intero atto notarile un utilizzo dei termini impresa e azienda come sinonimi, sebbene ciò non sia giuridicamente corretto.
L'espressione deve pertanto intendersi come un riferimento alla sua impresa individuale omonima, nell'ambito della quale aveva stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda.
Per vero, egli non ha mai dichiarato di conferire l'arredamento, come sostenuto da parte opponente, bensì ha specificato la consistenza patrimoniale dell'azienda stessa, che costituisce però bene diverso, come sopra osservato.
La ricostruzione operata non può nemmeno essere smentita da considerazioni circa l'entità del corrispettivo pattuito, ritenuto da parte opponente irrisorio quanto al contratto di affitto d'azienda rispetto a quello di locazione, in quanto trattasi di valutazione di convenienza economica non sindacabile dal Giudice.
6.8 Ancora, non è necessario che dimostri la proprietà dei singoli beni, giacché CP_1
il titolo in base al quale ne domanda la restituzione non è il diritto di proprietà bensì il contratto di affitto di ramo d'azienda. Sul punto, giova ricordare che pacificamente l'azienda può essere costituita anche con beni non di proprietà dell'imprenditore. Da ciò deriva l'irrilevanza della diatriba sulla proprietà dei beni stessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità media, con riconoscimento di tutte le fasi, e comunque nei limiti della nota spese depositata dal difensore. Lo stesso dicasi per le spese del procedimento monitorio,
pagina 9 di 10 che vengono tuttavia liquidate nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 45/2021 del 11.02.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio;
in accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta, dichiara che ha diritto alla restituzione dei beni costituenti il ramo Controparte_1
d'azienda di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio del Per_1
27.01.2014 n. 75957 Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato e, per l'effetto, condanna la società opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto; condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 26,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali, nonché del procedimento monitorio, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 860,00 per compenso.
01/01/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BIANCHINI CRISTINA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in PIAZZA SAN PIETRO, 18 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GEROSA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
pagina 1 di 10 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
45/2021 pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 11.02.2021;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di proprietà in capo al signor dei beni oggetto del predetto decreto, di qualunque altro Controparte_1
bene mobile indicato nel ricorso monitorio e nel presente giudizio di opposizione, e di qualunque altro bene mobile presente all'interno dell'immobile locato;
- condannare il signor al pagamento, in favore della società Controparte_1
opponente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III,
c.p.c., per responsabilità processuale aggravata;
- con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione svolta dalla e con Parte_1
essa tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare comunque il diritto in capo al signor
alla restituzione dei beni costituenti il ramo d'azienda di cui al Controparte_1
contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio del 27.01.2014 n. 75957 Per_1
Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato, come indicati ai punti 4 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo ed individuati nel corso dell'istruttoria tramite escussione dei testi,
(cella frigo 4 ante oltre a motore esterno, scalda panini, affettatrice, piatti in legno e minuteria, forno a microonde, cucina rappresentata nella fotografia sub 23C, 5 tavoli interni, 20 sedie, 4 tavoli esterni, 8 panche, bancone rappresentato nelle fotografie sub dc. 23D-E-H e doc. 10, lavandini bancone bar, lavastoviglie e macchina caffè, frigo bar, piani in finto marmo, registratore di cassa, tende, dehor in ferro, e altro) e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 10 Si richiamata integralmente il contenuto delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec il 23.02.2021, Parte_1
(d'ora in poi, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Pt_1
provvisoriamente esecutivo n. 45/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di per la consegna dei beni costituenti l'azienda individuale omonima. Controparte_1
1.1 Occorre premettere che, nel ricorso monitorio, esponeva di aver Controparte_1
stipulato con tale in data 27.01.2014 contratto di affitto di ramo di Persona_2
azienda relativo all'attività di bar corrente in Morbegno (SO), via Merizzi n. 6, facente parte della propria azienda individuale omonima. Successivamente, l'affittuario conferiva detto ramo nella neocostituita società Bar Bee di CA AR & C. s.n.c., di cui poi il 03.01.2017 cedeva le quote agli attuali soci e Parte_1 Parte_2
Deduceva, inoltre, che il contratto di affitto era scaduto il 31.01.2020 a seguito di propria disdetta.
Processualmente, il ricorrente dava atto di aver depositato ricorso cautelare per la restituzione dei beni aziendali e che lo stesso era stato rigettato in ragione della residualità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. rispetto al procedimento monitorio.
1.2 Dal canto suo, parte attrice opponente contestava l'insussistenza del requisito della determinatezza delle cose chieste in restituzione previsto dall'art. 633 c.p.c., genericamente indicate come “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina” e corredate da fotografie (scattate all'attualità e non al momento della consegna avvenuta nel 2014) e da fatture (relative, però, a beni diversi); nonché dell'assenza di prova scritta, in quanto l'allegato A al contratto di affitto di ramo d'azienda conteneva anch'essa un'elencazione generica dei beni. Si doleva, inoltre, della concessione della provvisoria esecutività sul decreto ingiuntivo in assenza dell'allegazione di un pregiudizio concreto nel ritardo.
1.3 Nel merito, evidenziava che il contratto oggetto di causa non poteva qualificarsi, nonostante il nomen iuris, quale contratto di affitto di ramo di azienda.
pagina 3 di 10 Difatti, l'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande era stata intrapresa per la prima volta da non essendo mai stata svolta dal ricorrente in Persona_2
proprio, il quale di conseguenza non poteva cedere alcun ramo di azienda avente ad oggetto tale attività. Del resto, risultava dallo stesso contratto che il ramo bar non era operativo;
inoltre, aveva dichiarato, nel fare domanda presso il Controparte_1
Comune di Morbegno nel 2013, di non avere i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Infine, doveva considerarsi l'irrisorietà del canone pattuito.
Dunque, unico contratto sussistente tra le parti doveva ritenersi quello di locazione, stipulato in pari data con scadenza il 31.01.2026 e i beni dovevano essere riconosciuti come di proprietà di parte attrice essendo stati acquistati e ivi collocati e organizzati in forma di azienda dal proprio dante causa Persona_2
1.4 Pertanto domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso con vittoria di spese.
2. Con decreto del 24.02.2021 il Giudice dott. Michele Posio, provvedendo inaudita altera parte, accoglieva l'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissando udienza per la discussione in contraddittorio.
2.1 Con comparsa di risposta depositata il 15.03.2021, si costituiva nel sub- procedimento chiedendo il rigetto della sospensiva, nonché dando Controparte_1
atto di aver volturato a proprio nome l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo di azienda e di avere necessità di riprendere l'attività entro 6 mesi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Il convenuto argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e alla determinatezza dei beni richiesti, comunque producendo ulteriore documentazione fotografica a sostegno.
2.2 All'esito dell'udienza del 18.03.2021, con ordinanza 22.03.2021 il Tribunale confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
pagina 4 di 10 3. Con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, si costituiva Controparte_1
nel giudizio principale domandando il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni e la conseguente condanna dell'opponente, in ogni caso con vittoria di spese.
3.1 Reiterate le argomentazioni già spiegate in sede di inibitoria, il convenuto contestava la pretesa insussistenza del ramo di azienda oggetto del contratto, evidenziando che per essere oggetto di affitto essa non deve necessariamente essere operativa, essendo sufficiente che vi sia un'organizzazione dei beni tale da potersene dedurre un'obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa.
4. Esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza 18.05.2022 il Giudice si pronunciava sulle istanze istruttorie, assunte alle udienze del 27.06.2022 e del 06.10.2022. La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrata nel ruolo la dott.ssa Daniela Bosio, con ordinanza 18.04.2023 fissava l'udienza del 30.05.2023 per il tentativo di conciliazione, proseguito poi senza esito.
Pertanto, con ordinanza 18.07.2023, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva il 08.05.2024. Assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
5. In primo luogo, deve rilevarsi che la manifesta indeterminatezza dei beni richiesti in restituzione non consentiva l'emissione del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Infatti, l'elenco (allegato al contratto di affitto di ramo di azienda (doc. 2 monitorio) contiene la seguente elencazione: “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina)”. Essa risulta all'evidenza generica e inidonea ad individuare in modo specifico i beni chiesti in restituzione.
Nessun rilievo possono rivestire, in questa sede, le argomentazioni rese da altro giudice nell'ambito del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Nemmeno sono sufficienti a sanare tale carenza le fotografie allegate al ricorso pagina 5 di 10 monitorio, essendo incomplete (non ritraggono tutti i beni richiesti) e prive di data
(sebbene poi successivamente confermate dal teste – ud. 06.10.2022). Per_2
6. Ciò posto, per la soluzione della controversia occorre prendere le mosse dalla definizione di azienda.
Atteso che l'art. 2555 c.c. la identifica come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, è ormai consolidata in giurisprudenza – dopo annoso dibattito – l'opinione per cui l'azienda costituisce una universitas iuris, vale a dire un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dalla loro unità funzionale, in quanto organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
6.1 Alla luce di ciò, assume precipuo rilievo la destinazione funzionale dei beni ad un'attività di impresa, che deve essere specificamente individuata. Infatti, “Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile,
e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica — il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito — sussista.” (Cass. n. 3973/2004). Ciò non implica che il cessionario non possa, dopo la cessione, utilizzare i beni attribuendo loro funzione e destinazione diversa, ma impone che l'organizzazione degli stessi consentisse già prima del trasferimento l'identificazione di uno specifico scopo imprenditoriale, anche se non concretamente esercitato.
La valutazione appare ancora più rilevante e delicata nel caso in cui, invece dell'intera azienda, ne venga trasferito solamente un ramo, in ragione dell'inevitabile parzialità dei beni e dei rapporti ceduti.
pagina 6 di 10 6.2 È, dunque, necessario domandarsi se i beni trasferiti con il contratto di cui è causa siano sufficienti a costituire un ramo d'azienda e se, dalla connessione degli stessi, potesse desumersi già prima della cessione la sussistenza di un'attività imprenditoriale determinata.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, in parte simile a quello che ci occupa, è stata esclusa la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, in ragione della modestia dei beni in concreto trasferiti (scaffali, banconi e suppellettili) inidonei a rappresentare “un complesso unitario di beni organizzati a fini economici”, in assenza di avviamento, licenza o altri elementi che consentissero di identificare la specifica attività di impresa cui erano destinati.
6.3 Occorre, peraltro, precisare che, in caso di cessione di ramo d'azienda (ma lo stesso vale anche per l'affitto), “Ai fini della qualificazione come cessione di azienda […] del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare” (Cass. n. 8805/2024).
6.4 Nel caso di specie, e (dante causa dell'odierna Controparte_1 Persona_2
opponente) hanno contestualmente stipulato due contratti, denominati uno “contratto di affitto di ramo d'azienda” (doc. 2 monitorio) e l'altro “contratto di locazione commerciale” (doc. 8 , evidentemente connessi tra loro, tanto che – pur senza Pt_1
esplicita menzione del contratto di locazione – all'art. 4 del contratto di affitto di azienda viene fatto espresso divieto all'affittuario di condurre l'attività in locali diversi da quelli attualmente utilizzati, che corrispondono a quelli separatamente locati.
Appare, dunque, evidente che il contratto di affitto di azienda non sia di per sé autosufficiente: del resto, non sarebbero nemmeno idonei all'esercizio dell'attività di pagina 7 di 10 impresa i beni indicati nell'allegato A del contratto di affitto di azienda (mobili alcune macchine) e l'autorizzazione per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Comune di Morbegno su domanda del cedente, mancando la disponibilità dell'immobile in cui la stessa attività deve essere obbligatoriamente esercitata.
Si ritiene che i due contratti possano definirsi collegati: emerge dagli atti come le parti abbiano riconosciuto la disponibilità dei locali come presupposto per l'esercizio dell'attività di impresa e l'abbiano contestualmente regolata con contratto di locazione. I due contratti, pertanto, configurano un rapporto negoziale (principale) di affitto d'azienda, all'interno della quale deve intendersi ricompreso il contratto di locazione commerciale contestualmente stipulato. Del resto, esso non avrebbe potuto essere ricompreso nei beni aziendali in quanto personalmente non aveva Controparte_1
necessità di un ulteriore titolo per occupare l'immobile ove l'attività doveva essere esercitata, in quanto proprietario dello stesso e imprenditore individuale. Pertanto, parrebbe contrario alla volontà delle parti, esplicatasi nella contestuale sottoscrizione di due schede contrattuali complementari, nonché al tenore testuale dei contratti stessi (“nel ramo d'azienda dato in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ad esclusione dei debiti e dei crediti aziendali”), ritenere che il complesso dei beni aziendali non fosse idoneo a identificare uno specifico tipo di attività imprenditoriale, ossia quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Peraltro, si osserva che il ramo di azienda affittato attiene ad impresa significativamente diversa rispetto a quella principale condotta nei locali adiacenti da Controparte_1
di professione parrucchiere, per cui non sorge alcun dubbio di eventuale commistione tra le due attività.
6.5 Tale ricostruzione appare coerente con il fatto che, a seguito del conferimento del ramo d'azienda da parte di nella società quest'ultima è Persona_2 Pt_1
subentrata anche nel rapporto di locazione commerciale (doc. 3 monitorio).
6.6 Atteso il legame sopra illustrato tra i due contratti, deve desumersi che il contratto di locazione, essendo divenuto parte del patrimonio aziendale, segua le vicende pagina 8 di 10 dell'azienda, a ciò non ostando le differenti scadenze previste. Deve, pertanto, sancirsi il diritto di alla restituzione dei beni aziendali, con l'avvertenza che Controparte_1
essi potrebbero essere totalmente o parzialmente diversi da quelli inizialmente presenti, in ragione della loro fisiologica sostituibilità.
6.7 Nessun rilievo può avere il fatto che, nel costituire la società (doc. 11 Pt_1 Pt_1
, abbia dichiarato di conferirvi la “propria azienda”, essendo egli
[...] Persona_2
perfettamente consapevole di aver sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con l'odierno opposto. Si osserva, del resto, nell'intero atto notarile un utilizzo dei termini impresa e azienda come sinonimi, sebbene ciò non sia giuridicamente corretto.
L'espressione deve pertanto intendersi come un riferimento alla sua impresa individuale omonima, nell'ambito della quale aveva stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda.
Per vero, egli non ha mai dichiarato di conferire l'arredamento, come sostenuto da parte opponente, bensì ha specificato la consistenza patrimoniale dell'azienda stessa, che costituisce però bene diverso, come sopra osservato.
La ricostruzione operata non può nemmeno essere smentita da considerazioni circa l'entità del corrispettivo pattuito, ritenuto da parte opponente irrisorio quanto al contratto di affitto d'azienda rispetto a quello di locazione, in quanto trattasi di valutazione di convenienza economica non sindacabile dal Giudice.
6.8 Ancora, non è necessario che dimostri la proprietà dei singoli beni, giacché CP_1
il titolo in base al quale ne domanda la restituzione non è il diritto di proprietà bensì il contratto di affitto di ramo d'azienda. Sul punto, giova ricordare che pacificamente l'azienda può essere costituita anche con beni non di proprietà dell'imprenditore. Da ciò deriva l'irrilevanza della diatriba sulla proprietà dei beni stessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità media, con riconoscimento di tutte le fasi, e comunque nei limiti della nota spese depositata dal difensore. Lo stesso dicasi per le spese del procedimento monitorio,
pagina 9 di 10 che vengono tuttavia liquidate nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 45/2021 del 11.02.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio;
in accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta, dichiara che ha diritto alla restituzione dei beni costituenti il ramo Controparte_1
d'azienda di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio del Per_1
27.01.2014 n. 75957 Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato e, per l'effetto, condanna la società opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto; condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 26,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali, nonché del procedimento monitorio, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 860,00 per compenso.
01/01/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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