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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 26.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 27.09.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 268/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Perria, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
Oggetto: indennizzo da malattia professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa hanno derivazione professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, al ricorrente sono derivati postumi di danno biologico al 4% da sindrome del tunnel carpale bilaterale ed al 5% da sindrome femoro-rotulea con tendinopatia degenerativa del rotuleo e meniscopatia degenerativa ovvero, in subordine e salvo gravame, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti di cui al capo 6) in premessa e quindi ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare che il danno biologico
1 complessivo residuato al ricorrente è pari al 20% ovvero, in subordine e salvo gravame, accertarlo in quella diversa misura percentuale maggiore o minore che verrà determinata in causa tenendo conto altresì, qualora se ne verifichino i presupposti, dei postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1 dell' al fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia CP_1
professionale.
In particolare, egli ha esposto:
- di avere lavorato dal 1988 fino al 2001 e dal 2003 fino all'attualità, sia come dipendente che come autonomo, dapprima come manovale edile e poi come muratore per una media di 5 giorni alla settimana e di 8 ore al giorno;
- di avere svolto quotidianamente, alternandole fra loro, le attività dettagliamente descritte nel ricorso, a cui ci si riporta per sinteticità;
- di avere contratto nell'esercizio e a causa della attività lavorativa svolta per ben 35 anni le seguenti patologie “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e “sindrome femoro-rotulea con tendinopatia degenerativa del rotuleo e meniscopatia degenerativa”;
- di avere presentato domanda all' per il riconoscimento di tali patologie in data CP_1
3.12.2021 (per la sindrome del tunnel carpale) e in data 28.2.2022 (per la tendinopatia e meniscopatia), ma le stesse erano state rigettate e avverso il diniego era stata proposta opposizione, senza esito;
- che le suddette patologie erano state contratte nell'esercizio ed a causa della descritta attività lavorativa, implicante “la quotidiana movimentazione manuale di carichi (materiali edili e
2 attrezzature); ripetuti movimenti di presa delle mani con l'uso della forza (ad esempio durante la movimentazione e posa dei materiali edili …; ripetuti movimenti di rotazione e flesso-estensione dei polsi (durante le attività di piegatura, sagomatura e legatura del ferro ovvero durante la lavorazione di tavole di legno per armature); l'impiego di strumenti che espongono a vibrazioni trasmesse ai polsi ed alle mani (utensili vibranti); il mantenimento prolungato di posizioni incongrue (il mantenimento delle ginocchia in posizione accosciata nonché movimenti ripetuti di flesso-estensione delle ginocchia nonché l'appoggio prolungato sulle ginocchia durante la posa di pavimenti e rivestimenti, la realizzazione di massetti, l'intonacatura e tinteggiatura di parti basse di pareti e sottotetti, la legatura di ferri dei solai, la posa di coppi, tegole, impermeabilizzanti), con conseguente sovraccarico biomeccanico delle articolazioni di polsi, mani e ginocchia”;
- che da tali malattie professionali erano derivati postumi di danno biologico danno biologico al 4% da sindrome del tunnel carpale bilaterale ed al 5% da sindrome femoro-rotulea con tendinopatia degenerativa del rotuleo e meniscopatia degenerativa e, quindi, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n.
38/2000 e tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall' ovvero CP_1
epicondilite gomito destro, discopatie lombari e tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, il danno biologico complessivo era da riconoscersi nella misura del 20%.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
***
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. deposizione dei testimoni e Testimone_1
sentiti nell'udienza del 27.09.2024, e sentito all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
15.11.2024).
Oltretutto, a fronte di specifica e dettagliata deduzione delle mansioni svolte da ricorrente, contenuta nel ricorso introduttivo, l'istituto assicuratore non ha contestato specificamente le incombenze del lavoratore nella memoria difensiva, limitandosi ad una generica contestazione.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale e da meniscopatia e condropatia del ginocchio dx
3 sottoposto a artroprotesi monocompartimentale per osteoartrosi degenerativa” e che tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, valutando un danno biologico unitario in misura del 8% (rispettivamente 4% e 4%), secondo la voce tabellare applicata con codice 267 (esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale = fino a 4), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.12.2021) e col codice 281 (esiti di condropatia, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.02.2022). Il danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova sopra riportata relativa alla Sindrome del Tunnel Carpale CP_1
bilaterale, è stato valutato in una percentuale pari al 15%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.12.2021). Infine, il danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente, di quella non CP_1
riconosciuta al ricorrente relativa alla Sindrome del Tunnel Carpale e di quella non riconosciuta dall' relativa alla “meniscopatia e condropatia del ginocchio dx sottoposto a artroprotesi CP_1 monocompartimentale per osteoartrosi degenerativa”, è stata valutata in una percentuale pari al 18%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28.02.2022).
In risposta alle osservazioni del C.t.p. dell'Istituto, ha motivatamente ribadito che non si può escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente “indiscutibilmente favorente
l'esordio e eziologia della patologia denunciata”, precisando che la storia naturale delle patologie osteoscheletriche e muscolo-articolari supportata da validi elementi di letteratura medica scientifica non si basi sulla mera possibilità, bensì “sulla evidente, dimostrata e pertanto inconfutabile azione usurante, erosiva e traumatica che determinate azioni o sforzi fisici lievi, moderati o severi ripetuti quotidianamente con utilizzo di forza in varia misura, che è giustamente e giustificatamente a favore della stretta correlazione tra attività lavorativa e alterazione patologica omeostatica delle strutture, organi e apparati corporei”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
D'altro canto, la correttezza di tali conclusioni è confermata dalle richiamate Linee Guida per la valutazione del Rischio da Vibrazioni negli Ambienti di Lavoro pubblicato dall'
[...]
del febbraio 2021, che analizzano le vibrazioni Controparte_2
trasmesse nel distretto mano-braccio e nella seconda parte all'intero corpo.
Peraltro, le patologie in esame sono specificamente tabellate e correlate eziologicamente alla
4 tipologia di lavorazioni espletate per lunghissimo tempo in modo continuativo dall'odierno ricorrente, in qualità di manovale. Difatti, la Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M.
9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) prevede la sindrome del tunnel carpale alla voce n. 78 lettera L), ricollegandola a “Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo” e la tendinopatia e meniscopatia alla voce n. 79 lettere B) e C), ricollegandole a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3.12.2021, e del diritto all'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico da malattia professionale rapportato a un danno biologico complessivo in misura del 18%, con decorrenza dalla data di presentazione della seconda domanda amministrativa del 28.02.2022.
Conseguentemente la parte resistente viene condannata alla corresponsione delle relative prestazioni, con le decorrenze sopra indicate, oltre gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale Parte_1
commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 15%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3.12.2021, e l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico da malattia
5 professionale rapportato a un danno biologico complessivo in misura del 18%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.02.2022;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere le CP_1
relative prestazioni in favore di , nella misura di legge, oltre gli interessi legali Parte_1
decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonio Perria, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 27/09/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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