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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1207/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), via Parte_1 C.F._1
Ferroviaria n. 19, presso lo studio dell'avv. Roberto Savino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Riccardo Bistolfi;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Largo Controparte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: adempimento contrattuale – prescrizione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza numero 2329/2023, pubblicata in data 21 marzo 2023 dal Tribunale di Milano e notificata in data 24 marzo successivo ad istanza della Controparte_1 in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito in oggi ingiunto al conchiudente;
in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento stipulato in data 27 settembre 2007 per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., avendo l'Istituto bancario mutuante concretamente applicato un saggio di interessi superiore al tasso pattuito per iscritto, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.u.b.; in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo numero 19473/2020, numero 27235/2020 R.G., emesso in data 09 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato dei rimborsi forfettari e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria, chiede che venga dato ingresso alla C.t.u. contabile con il seguente Parte_1
mandato:
“Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:
dica se il contratto di mutuo fondiario in esame indica in maniera puntuale, completa e determinata sia il tasso di interesse applicato che le relative modalità di revisione, nonché la modalità di restituzione del capitale ed il sistema di ammortamento utilizzato;
pagina 2 di 13 accerti se, nel piano di ammortamento allegato al rogito di mutuo in esame e sviluppato secondo il metodo cosiddetto “alla francese”, la rata sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto;
in caso affermativo distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali, procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari in regime semplice anziché composto;
proceda il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 T.u.b., con modalità più favorevole alla Mutuataria, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
precisi, inoltre, il C.t.u. a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
determini il Ctu il debito residuo del finanziamento”.
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte appellante ex art. 342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte appellante ex art. 348 bis
c.p.c.;
- respingere la domanda di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellante con l'atto di appello notificato in data
20.4.2023, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2329/2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 21.3.2023, a definizione del procedimento iscritto a R.G. 6538/2021.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU contabile, domanda nuova e come tale inammissibile,
oltre che per tutti i motivi sopra esposti;
con ogni più ampia riserva;
pagina 3 di 13 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. l Tribunale di Milano, con sentenza n. 2329/2023 pubblicata in data 21 marzo 2023, così
disponeva:
“1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 19473/2020 del
9.12.2020 emesso dal Tribunale di Milano;
2. il decreto ingiuntivo n. 19473/2020 del 9.12.2020 acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
653 c.p.c.;
3. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.296,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge”.
2. Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19473/2020 reso in data
9.12.2020, con il quale a era stato ingiunto, da il pagamento di Parte_1 Controparte_1
euro 19.997,69, oltre interessi e spese di procedura, quale importo residuo del contratto di finanziamento stipulato il 27.09.2007 e finalizzato all'acquisto di una vettura;
il contratto era stato concluso da “Ibisco Srl”, quale società poi cancellata dal registro delle Imprese e rispetto alla quale era il legale rappresentante, oltre che garante. Parte_1
3. Essenzialmente, il Giudice di primo grado respingeva:
a) l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente, per non essere stata articolata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti;
b) il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel citato contratto di finanziamento, stante che la condotta dell'opponente antecedente al giudizio integrava un tacito riconoscimento del credito, avendo già pagato diciotto delle sessanta rate concordate, utilizzato la vettura acquistata e non avendo contestato la ricezione delle somme mutuate;
c) l'eccezione di prescrizione decennale del credito, in mancanza di atti interruttivi.
In ordine a tale aspetto, il Tribunale di Milano riteneva che, in virtù della precedente instaurazione, avanti al Giudice di Pace di Avellino, di altro giudizio da parte di - con atto di Parte_1
pagina 4 di 13 citazione notificato il 21.01.2009 - la prescrizione (decennale) del diritto della ad ottenere Pt_2
l'adempimento si era interrotta, con effetti permanenti sino al deposito della sentenza avvenuto in data 28.12.2010; inoltre che, a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avanti al
Tribunale di Milano, in data 23.07.2020, la prescrizione era stata nuovamente e tempestivamente interrotta;
d) le eccezioni di indeterminatezza del regime finanziario applicato ai fini dello sviluppo del piano di ammortamento;
della difformità fra il tasso annuo nominale (T.A.N.) e il tasso annuo effettivo
(T.A.E.) e dell'indeterminatezza delle condizioni applicate - eccezioni ritenute, tutte, genericamente formulate.
Infine, il Tribunale riteneva che la avesse adeguatamente documentato il proprio credito, Pt_2 avendo prodotto il contratto di finanziamento e allegato l'inadempimento dell'obbligato; quest'ultimo, invece, non aveva dimostrato di avere estinto l'obbligazione restitutoria, né aveva allegato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2329/2023, per due motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Eccezione di prescrizione”;
II^ motivo: “Il difetto nel quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria”.
5. si è costituita nel presente giudizio, concludendo, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. (quale terza chiamata, nel giudizio di primo grado, da parte di CP_2 CP_1
, ritualmente citata per il presente giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
[...] all'udienza del 17 aprile 2024.
7. All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c. e la decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 13 A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante specificato “quale Controparte_1
passaggio logico – giuridico della decisione sarebbe viziato e per quale motivo”, “le modifiche richieste, limitandosi a paventare apoditticamente la validità delle proprie tesi” e per non aver
“proposto doglianze idonee ad incidere sull'iter argomentativo esposto dal giudice di prime cure”
– (pg. 4 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione in esame sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione
di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e
pagina 6 di 13 specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2945 c.c., per avere il Tribunale di Milano ritenuto che la prescrizione decennale dell'azione di adempimento contrattuale promossa dalla non fosse già decorsa al Pt_2
momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 23.07.2020.
L'appellante, in particolare, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione con l'atto di citazione introduttivo del primo giudizio avviato da avanti al Giudice di Pace di Avellino e sino Parte_1
al deposito della sentenza, avvenuto in data 28.12.2010.
Al contrario, il medesimo appellante evidenzia che:
(i) detta sentenza 28.12.2010 aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice di
Pace adito e il giudizio non era stato tempestivamente riassunto avanti al Giudice dichiarato competente, sicché doveva ritenersi estinto;
(ii) di conseguenza, la prescrizione decennale aveva nuovamente iniziato a decorrere subito dopo la notifica dell'atto di citazione del 27.01.2009, ai sensi dell'art. 2945, comma 3°,
c.c. (in base al quale “Se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo comincia dalla data dell'atto interruttivo”);
(iii) pertanto, la prescrizione era maturata in data 27.01.2019;
(iv) nonostante la lettera di messa in mora del 20.01.2010, non aveva ricevuto più alcuna richiesta di pagamento sino alla diffida del 28.05.2020, allorquando il termine di prescrizione era già decorso.
Ciò premesso, la Corte ritiene che, pur risultando corretto il principio di diritto richiamato da parte appellante, nel caso concreto la prescrizione del diritto all'adempimento, da parte della Banca, non 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 fosse decorsa alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 23.07.2020, per le seguenti principali ragioni.
I.A. In punto di fatto, è documentato che l'atto di citazione, introduttivo del citato giudizio avanti al Giudice di Pace di Avellino, notificato il 21.01.2009 da , fosse finalizzato Parte_1
a conseguire l'accertamento negativo del credito (doc. n. 6 ). Pt_1
Si costituiva, in tale giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
depositata in data 17 aprile 2009, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando, quale parte contrattuale, (doc. n. 7 ). Controparte_1 Pt_1
si costituiva in giudizio soltanto in data 14 giugno 2010 e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'inadempimento di , con condanna al Parte_1
pagamento di euro 5.000,00, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito e con riserva di fare valere l'ulteriore ragione di credito, oltre accessori, nelle sedi competenti –
(doc. n. 8 ). Pt_1
La sentenza del 28.12.2010 dichiarava l'incompetenza per territorio dell'Ufficio Giudiziario adito, indicando, quale Giudice competente, il Tribunale di Milano.
E' pacifico che quel giudizio non sia stato riassunto da alcuna delle parti in causa.
Successivamente, per quanto documentato dallo stesso appellante, venivano inviate da due richieste di pagamento, rispettivamente in data 20.01.2010 (doc. n. 12 Controparte_1
) e in data 28.05.2020 (doc. n. 13 ). Pt_1 Pt_1
Infine, è provato che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato in data 23.07.2020 e l'ingiunzione di pagamento, emessa il 9.12.2020, sia stata notificata il 21.12.2020.
Fatta tale premessa, si osserva come appaia corretto il rilievo dell'appellante in ordine al Pt_3
fatto che - stante l'estinzione del primo giudizio, a seguito della mancata riassunzione avanti al
Giudice dichiarato competente - debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2945 c.c.,
pagina 8 di 13 tale che la prescrizione è iniziata nuovamente a decorrere dopo il compimento del primo atto interruttivo3.
Peraltro – ritiene questa Corte – il primo atto interruttivo deve essere individuato non nell'atto di citazione notificato da in data 21.01.2009, ma nel primo atto con cui il creditore Parte_1 ha esercitato il diritto all'adempimento e, segnatamente, in data 14.06.2010, allorquando, costituendosi in quel giudizio, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme indicate.
Invero, la prescrizione si è interrotta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., solo con la proposizione di detta domanda riconvenzionale.
Subito dopo, la prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere – in base al principio di cui all'art. 2945, 3° comma, c.c. cit. – ed è stata tempestivamente interrotta con la diffida del
28.05.2020, pacificamente ricevuta dall'obbligato. 3 Così, sul punto, si richiama Cass. Civ., 13 settembre 2017, n. 21201:
“L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”.
In termini, Cass. Civ., 15 novembre 2024, n. 29554: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”.
pagina 9 di 13 Di conseguenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 23.07.2020
e della sua successiva notifica il 21.12.2020, la prescrizione decennale non era decorsa.
Per tali ragioni, la censura in esame è da respingere.
II. Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione e falsa applicazione, Parte_1
da parte del Tribunale di Milano, degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., per non avere accertato la mancata indicazione, nel contratto di finanziamento per cui è giudizio, del regime di capitalizzazione degli interessi (sia esso semplice o composto) e sulla cui base è stato elaborato il piano di ammortamento;
lamenta, inoltre, l'effetto anatocistico conseguente al sistema di ammortamento alla francese.
Pertanto, chiede che il piano di ammortamento venga ricalcolato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub e mediante Ctu contabile.
La doglianza, così come esposta, appare generica e, comunque, infondata.
II.A. Invero, l'appellante non risulta avere svolto un'adeguata critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con la quale è stata motivatamente accertata la determinatezza del regime finanziario per lo sviluppo del piano di ammortamento.
Così, infatti, osservava il Tribunale di Milano a pg. 6 della sentenza impugnata:
“Il contratto di finanziamento stipulato in data 27.9.2007 prevede espressamente sia il TAN al
7,13% che il TAEG al 7,73% oltre a prevedere la durata dell'operazione, l'ammontare dell'importo finanziato, il numero delle rate, l'ammontare delle singole rate, la periodicità e la decorrenza. L'espressa previsione nel contratto sia del TAN (tasso annuo nominale) che è il tasso negoziale che deve essere previsto nel contratto ed è il tasso di interesse indicato nel 117 TUB che
consente di capire quale è la rata che occorre pagare, che del TAEG ( Tasso Annuo Effettivo
Globale) che è l'indice espressivo del costo totale che il debitore sostiene per ottenere un finanziamento e tiene conto degli interessi e di tutti gli oneri connessi sostenuti per ottenerlo (spese
istruttoria, spese incasso etc..) rende completo il contratto il cui oggetto è determinato, per cui non può operare la sanzione sostitutiva dell'art. 117, comma VII, TUB.
pagina 10 di 13 Peraltro, in relazione alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo),
si osserva che gli stessi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno - proprio perché il TAN è un tasso annuale - e ciò accade
indipendentemente dal piano di ammortamento adottato.
Inoltre, la censurata difformità tra i tassi non determina la nullità della clausola contrattuale con
conseguente applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, VII comma, TUB.
Inoltre, le censure sollevate dall'opponente in merito alla mancata “indicazione del regime applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento”, che di fatto “celerebbe”, come prospettato dall'opponente, al debitore una informazione essenziale per comprendere la reale onerosità del prestito sono infondate in quanto il piano di ammortamento è un prospetto in cui sono indicate in
termini numerici le singole rate con gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi riproducendo, quindi, l'obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi
gravante sul mutuatario;
in sintesi, si tratta dell'esplicitazione di criteri che, ai fini della valida
stipulazione del contratto, è sufficiente che ai sensi dell'art. 1346 c.c. siano indicati in contratto.
Nel caso in esame il contratto contiene tutti gli elementi per renderlo valido ed efficace”.
Orbene, a fronte di tale articolata motivazione, l'appellante non risulta avere proposto una critica puntuale, essendosi limitato a indicare l'utilizzo di formule di matematica finanziaria senza misurarsi, né con la motivazione adottata dal Tribunale di Milano, né con le condizioni economiche indicate nel contratto di finanziamento e ivi richiamate (doc. n. 3.1.2. . Controparte_1
II.B. In ogni caso, la Corte ritiene opportuno osservare quanto segue.
E' orientamento di questa Corte di Appello, oltre che della Corte di Cassazione, quello in base al quale il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implichi alcun effetto anatocistico.
Esso prevede la restituzione delle somme date a mutuo mediante “rate costanti”, composte da una
“quota capitale” progressivamente crescente e da una “quota interessi” progressivamente decrescente, che si calcola sulla quota di capitale residuo e non ancora restituito4.
Pertanto, non risulta astrattamente configurabile alcun effetto anatocistico. 4 Così, SS.UU. Civili, sentenza n. 15130/2024; Cass. Civ. 13144/2023; Cass. Civ. n. 34677/2022; pagina 11 di 13 Né lo stesso pare conseguenza del “regime composto” utilizzato, quale criterio descrittivo del regime finanziario che consente di mantenere omogenee nel tempo grandezze che divengono esigibili in momenti diversi e in misura inversamente proporzionale fra loro (il capitale e gli interessi), solitamente nel medio e lungo periodo, a fronte della dazione immediata del capitale.
Quindi, il “regime composto” tiene conto del fattore “tempo” e del fatto che, nel piano concordato fra le parti, la restituzione del capitale è ritardata per assicurare la “rata costante” in favore del mutuatario, comportando inizialmente la debenza di più interessi corrispettivi e di una minore
“quota capitale”.
Di conseguenza, pur tenendo conto che il regime di ammortamento alla francese determina una maggiore onerosità di interessi per il mutuatario, deve escludersi che ciò sia conseguenza di un effetto anatocistico “occulto”, dipendendo dal regime finanziario adottato e dalla scelta di mantenere costante, nel tempo, la rata da restituire.
Né, infine, l'omessa indicazione, nel contratto fra le parti, del regime di ammortamento applicato
(alla francese o altro), è causa di nullità dello stesso, laddove il contratto – così come accertato, nel caso in esame, dal Tribunale di Milano – indichi, con chiarezza, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse.
E', infatti, su tali basi che viene calcolato il piano di ammortamento, così da escludere qualsivoglia profilo di nullità per indeterminabilità dello stesso (in tale senso, SS.UU. Civili cit., par. 15) sentenza n.15130/2024).
Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014,
modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 2329 resa dal Tribunale di Milano in data 21 marzo
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1207/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), via Parte_1 C.F._1
Ferroviaria n. 19, presso lo studio dell'avv. Roberto Savino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Riccardo Bistolfi;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Largo Controparte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: adempimento contrattuale – prescrizione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza numero 2329/2023, pubblicata in data 21 marzo 2023 dal Tribunale di Milano e notificata in data 24 marzo successivo ad istanza della Controparte_1 in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito in oggi ingiunto al conchiudente;
in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento stipulato in data 27 settembre 2007 per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., avendo l'Istituto bancario mutuante concretamente applicato un saggio di interessi superiore al tasso pattuito per iscritto, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.u.b.; in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo numero 19473/2020, numero 27235/2020 R.G., emesso in data 09 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano, in quanto, per i motivi esposti in atti è infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato dei rimborsi forfettari e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
In via istruttoria, chiede che venga dato ingresso alla C.t.u. contabile con il seguente Parte_1
mandato:
“Il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio e – soltanto con il consenso delle Parti – l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati:
dica se il contratto di mutuo fondiario in esame indica in maniera puntuale, completa e determinata sia il tasso di interesse applicato che le relative modalità di revisione, nonché la modalità di restituzione del capitale ed il sistema di ammortamento utilizzato;
pagina 2 di 13 accerti se, nel piano di ammortamento allegato al rogito di mutuo in esame e sviluppato secondo il metodo cosiddetto “alla francese”, la rata sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto;
in caso affermativo distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali, procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari in regime semplice anziché composto;
proceda il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 T.u.b., con modalità più favorevole alla Mutuataria, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
precisi, inoltre, il C.t.u. a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
determini il Ctu il debito residuo del finanziamento”.
Per Controparte_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte appellante ex art. 342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte appellante ex art. 348 bis
c.p.c.;
- respingere la domanda di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellante con l'atto di appello notificato in data
20.4.2023, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2329/2023 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 21.3.2023, a definizione del procedimento iscritto a R.G. 6538/2021.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU contabile, domanda nuova e come tale inammissibile,
oltre che per tutti i motivi sopra esposti;
con ogni più ampia riserva;
pagina 3 di 13 In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. l Tribunale di Milano, con sentenza n. 2329/2023 pubblicata in data 21 marzo 2023, così
disponeva:
“1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 19473/2020 del
9.12.2020 emesso dal Tribunale di Milano;
2. il decreto ingiuntivo n. 19473/2020 del 9.12.2020 acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
653 c.p.c.;
3. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.296,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge”.
2. Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19473/2020 reso in data
9.12.2020, con il quale a era stato ingiunto, da il pagamento di Parte_1 Controparte_1
euro 19.997,69, oltre interessi e spese di procedura, quale importo residuo del contratto di finanziamento stipulato il 27.09.2007 e finalizzato all'acquisto di una vettura;
il contratto era stato concluso da “Ibisco Srl”, quale società poi cancellata dal registro delle Imprese e rispetto alla quale era il legale rappresentante, oltre che garante. Parte_1
3. Essenzialmente, il Giudice di primo grado respingeva:
a) l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'opponente, per non essere stata articolata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti;
b) il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel citato contratto di finanziamento, stante che la condotta dell'opponente antecedente al giudizio integrava un tacito riconoscimento del credito, avendo già pagato diciotto delle sessanta rate concordate, utilizzato la vettura acquistata e non avendo contestato la ricezione delle somme mutuate;
c) l'eccezione di prescrizione decennale del credito, in mancanza di atti interruttivi.
In ordine a tale aspetto, il Tribunale di Milano riteneva che, in virtù della precedente instaurazione, avanti al Giudice di Pace di Avellino, di altro giudizio da parte di - con atto di Parte_1
pagina 4 di 13 citazione notificato il 21.01.2009 - la prescrizione (decennale) del diritto della ad ottenere Pt_2
l'adempimento si era interrotta, con effetti permanenti sino al deposito della sentenza avvenuto in data 28.12.2010; inoltre che, a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avanti al
Tribunale di Milano, in data 23.07.2020, la prescrizione era stata nuovamente e tempestivamente interrotta;
d) le eccezioni di indeterminatezza del regime finanziario applicato ai fini dello sviluppo del piano di ammortamento;
della difformità fra il tasso annuo nominale (T.A.N.) e il tasso annuo effettivo
(T.A.E.) e dell'indeterminatezza delle condizioni applicate - eccezioni ritenute, tutte, genericamente formulate.
Infine, il Tribunale riteneva che la avesse adeguatamente documentato il proprio credito, Pt_2 avendo prodotto il contratto di finanziamento e allegato l'inadempimento dell'obbligato; quest'ultimo, invece, non aveva dimostrato di avere estinto l'obbligazione restitutoria, né aveva allegato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata.
4. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2329/2023, per due motivi così Parte_1
rubricati:
I^ motivo: “Eccezione di prescrizione”;
II^ motivo: “Il difetto nel quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria”.
5. si è costituita nel presente giudizio, concludendo, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. (quale terza chiamata, nel giudizio di primo grado, da parte di CP_2 CP_1
, ritualmente citata per il presente giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
[...] all'udienza del 17 aprile 2024.
7. All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c. e la decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 13 A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante specificato “quale Controparte_1
passaggio logico – giuridico della decisione sarebbe viziato e per quale motivo”, “le modifiche richieste, limitandosi a paventare apoditticamente la validità delle proprie tesi” e per non aver
“proposto doglianze idonee ad incidere sull'iter argomentativo esposto dal giudice di prime cure”
– (pg. 4 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione in esame sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione
di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e
pagina 6 di 13 specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2945 c.c., per avere il Tribunale di Milano ritenuto che la prescrizione decennale dell'azione di adempimento contrattuale promossa dalla non fosse già decorsa al Pt_2
momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 23.07.2020.
L'appellante, in particolare, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione con l'atto di citazione introduttivo del primo giudizio avviato da avanti al Giudice di Pace di Avellino e sino Parte_1
al deposito della sentenza, avvenuto in data 28.12.2010.
Al contrario, il medesimo appellante evidenzia che:
(i) detta sentenza 28.12.2010 aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice di
Pace adito e il giudizio non era stato tempestivamente riassunto avanti al Giudice dichiarato competente, sicché doveva ritenersi estinto;
(ii) di conseguenza, la prescrizione decennale aveva nuovamente iniziato a decorrere subito dopo la notifica dell'atto di citazione del 27.01.2009, ai sensi dell'art. 2945, comma 3°,
c.c. (in base al quale “Se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo comincia dalla data dell'atto interruttivo”);
(iii) pertanto, la prescrizione era maturata in data 27.01.2019;
(iv) nonostante la lettera di messa in mora del 20.01.2010, non aveva ricevuto più alcuna richiesta di pagamento sino alla diffida del 28.05.2020, allorquando il termine di prescrizione era già decorso.
Ciò premesso, la Corte ritiene che, pur risultando corretto il principio di diritto richiamato da parte appellante, nel caso concreto la prescrizione del diritto all'adempimento, da parte della Banca, non 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 13 fosse decorsa alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 23.07.2020, per le seguenti principali ragioni.
I.A. In punto di fatto, è documentato che l'atto di citazione, introduttivo del citato giudizio avanti al Giudice di Pace di Avellino, notificato il 21.01.2009 da , fosse finalizzato Parte_1
a conseguire l'accertamento negativo del credito (doc. n. 6 ). Pt_1
Si costituiva, in tale giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
depositata in data 17 aprile 2009, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando, quale parte contrattuale, (doc. n. 7 ). Controparte_1 Pt_1
si costituiva in giudizio soltanto in data 14 giugno 2010 e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'inadempimento di , con condanna al Parte_1
pagamento di euro 5.000,00, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito e con riserva di fare valere l'ulteriore ragione di credito, oltre accessori, nelle sedi competenti –
(doc. n. 8 ). Pt_1
La sentenza del 28.12.2010 dichiarava l'incompetenza per territorio dell'Ufficio Giudiziario adito, indicando, quale Giudice competente, il Tribunale di Milano.
E' pacifico che quel giudizio non sia stato riassunto da alcuna delle parti in causa.
Successivamente, per quanto documentato dallo stesso appellante, venivano inviate da due richieste di pagamento, rispettivamente in data 20.01.2010 (doc. n. 12 Controparte_1
) e in data 28.05.2020 (doc. n. 13 ). Pt_1 Pt_1
Infine, è provato che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato in data 23.07.2020 e l'ingiunzione di pagamento, emessa il 9.12.2020, sia stata notificata il 21.12.2020.
Fatta tale premessa, si osserva come appaia corretto il rilievo dell'appellante in ordine al Pt_3
fatto che - stante l'estinzione del primo giudizio, a seguito della mancata riassunzione avanti al
Giudice dichiarato competente - debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2945 c.c.,
pagina 8 di 13 tale che la prescrizione è iniziata nuovamente a decorrere dopo il compimento del primo atto interruttivo3.
Peraltro – ritiene questa Corte – il primo atto interruttivo deve essere individuato non nell'atto di citazione notificato da in data 21.01.2009, ma nel primo atto con cui il creditore Parte_1 ha esercitato il diritto all'adempimento e, segnatamente, in data 14.06.2010, allorquando, costituendosi in quel giudizio, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme indicate.
Invero, la prescrizione si è interrotta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., solo con la proposizione di detta domanda riconvenzionale.
Subito dopo, la prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere – in base al principio di cui all'art. 2945, 3° comma, c.c. cit. – ed è stata tempestivamente interrotta con la diffida del
28.05.2020, pacificamente ricevuta dall'obbligato. 3 Così, sul punto, si richiama Cass. Civ., 13 settembre 2017, n. 21201:
“L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”.
In termini, Cass. Civ., 15 novembre 2024, n. 29554: “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”.
pagina 9 di 13 Di conseguenza, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 23.07.2020
e della sua successiva notifica il 21.12.2020, la prescrizione decennale non era decorsa.
Per tali ragioni, la censura in esame è da respingere.
II. Con il secondo motivo di appello, lamenta la violazione e falsa applicazione, Parte_1
da parte del Tribunale di Milano, degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., per non avere accertato la mancata indicazione, nel contratto di finanziamento per cui è giudizio, del regime di capitalizzazione degli interessi (sia esso semplice o composto) e sulla cui base è stato elaborato il piano di ammortamento;
lamenta, inoltre, l'effetto anatocistico conseguente al sistema di ammortamento alla francese.
Pertanto, chiede che il piano di ammortamento venga ricalcolato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub e mediante Ctu contabile.
La doglianza, così come esposta, appare generica e, comunque, infondata.
II.A. Invero, l'appellante non risulta avere svolto un'adeguata critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con la quale è stata motivatamente accertata la determinatezza del regime finanziario per lo sviluppo del piano di ammortamento.
Così, infatti, osservava il Tribunale di Milano a pg. 6 della sentenza impugnata:
“Il contratto di finanziamento stipulato in data 27.9.2007 prevede espressamente sia il TAN al
7,13% che il TAEG al 7,73% oltre a prevedere la durata dell'operazione, l'ammontare dell'importo finanziato, il numero delle rate, l'ammontare delle singole rate, la periodicità e la decorrenza. L'espressa previsione nel contratto sia del TAN (tasso annuo nominale) che è il tasso negoziale che deve essere previsto nel contratto ed è il tasso di interesse indicato nel 117 TUB che
consente di capire quale è la rata che occorre pagare, che del TAEG ( Tasso Annuo Effettivo
Globale) che è l'indice espressivo del costo totale che il debitore sostiene per ottenere un finanziamento e tiene conto degli interessi e di tutti gli oneri connessi sostenuti per ottenerlo (spese
istruttoria, spese incasso etc..) rende completo il contratto il cui oggetto è determinato, per cui non può operare la sanzione sostitutiva dell'art. 117, comma VII, TUB.
pagina 10 di 13 Peraltro, in relazione alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo),
si osserva che gli stessi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno - proprio perché il TAN è un tasso annuale - e ciò accade
indipendentemente dal piano di ammortamento adottato.
Inoltre, la censurata difformità tra i tassi non determina la nullità della clausola contrattuale con
conseguente applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, VII comma, TUB.
Inoltre, le censure sollevate dall'opponente in merito alla mancata “indicazione del regime applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento”, che di fatto “celerebbe”, come prospettato dall'opponente, al debitore una informazione essenziale per comprendere la reale onerosità del prestito sono infondate in quanto il piano di ammortamento è un prospetto in cui sono indicate in
termini numerici le singole rate con gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi riproducendo, quindi, l'obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi
gravante sul mutuatario;
in sintesi, si tratta dell'esplicitazione di criteri che, ai fini della valida
stipulazione del contratto, è sufficiente che ai sensi dell'art. 1346 c.c. siano indicati in contratto.
Nel caso in esame il contratto contiene tutti gli elementi per renderlo valido ed efficace”.
Orbene, a fronte di tale articolata motivazione, l'appellante non risulta avere proposto una critica puntuale, essendosi limitato a indicare l'utilizzo di formule di matematica finanziaria senza misurarsi, né con la motivazione adottata dal Tribunale di Milano, né con le condizioni economiche indicate nel contratto di finanziamento e ivi richiamate (doc. n. 3.1.2. . Controparte_1
II.B. In ogni caso, la Corte ritiene opportuno osservare quanto segue.
E' orientamento di questa Corte di Appello, oltre che della Corte di Cassazione, quello in base al quale il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implichi alcun effetto anatocistico.
Esso prevede la restituzione delle somme date a mutuo mediante “rate costanti”, composte da una
“quota capitale” progressivamente crescente e da una “quota interessi” progressivamente decrescente, che si calcola sulla quota di capitale residuo e non ancora restituito4.
Pertanto, non risulta astrattamente configurabile alcun effetto anatocistico. 4 Così, SS.UU. Civili, sentenza n. 15130/2024; Cass. Civ. 13144/2023; Cass. Civ. n. 34677/2022; pagina 11 di 13 Né lo stesso pare conseguenza del “regime composto” utilizzato, quale criterio descrittivo del regime finanziario che consente di mantenere omogenee nel tempo grandezze che divengono esigibili in momenti diversi e in misura inversamente proporzionale fra loro (il capitale e gli interessi), solitamente nel medio e lungo periodo, a fronte della dazione immediata del capitale.
Quindi, il “regime composto” tiene conto del fattore “tempo” e del fatto che, nel piano concordato fra le parti, la restituzione del capitale è ritardata per assicurare la “rata costante” in favore del mutuatario, comportando inizialmente la debenza di più interessi corrispettivi e di una minore
“quota capitale”.
Di conseguenza, pur tenendo conto che il regime di ammortamento alla francese determina una maggiore onerosità di interessi per il mutuatario, deve escludersi che ciò sia conseguenza di un effetto anatocistico “occulto”, dipendendo dal regime finanziario adottato e dalla scelta di mantenere costante, nel tempo, la rata da restituire.
Né, infine, l'omessa indicazione, nel contratto fra le parti, del regime di ammortamento applicato
(alla francese o altro), è causa di nullità dello stesso, laddove il contratto – così come accertato, nel caso in esame, dal Tribunale di Milano – indichi, con chiarezza, l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse.
E', infatti, su tali basi che viene calcolato il piano di ammortamento, così da escludere qualsivoglia profilo di nullità per indeterminabilità dello stesso (in tale senso, SS.UU. Civili cit., par. 15) sentenza n.15130/2024).
Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014,
modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 2329 resa dal Tribunale di Milano in data 21 marzo
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;