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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ha pronunciato la seguente nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPIN ANGELITA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FILIPPIN ANGELITA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
OL AR elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. OL
AR
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, delle attività processuali svolte, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare: immediatamente - ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 - la cessazione degli effetti pagina 1 di 21 civili del matrimonio concordatario celebrato in data 02.05.1998 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Valstagna (VI), con Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, contratto tra il Sig. e la Sig.ra ; Parte_1 Controparte_1 ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, le necessarie annotazioni e trascrizioni;
- A parziale modifica delle condizioni di separazione disposte con sentenza n. 1678/2018, pubbl. il 28 giugno 2028 - RG n. 84/2016 disporre quanto segue: dichiarare, che null'altro sarà più dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario e spese straordinarie per la figlia essendo la stessa, nel frattempo, divenuta economicamente autosufficiente;
in difetto di accoglimento di detta richiesta formulata in via principale in subordine: revocare, ogni provvedimento disposto in sede di separazione personale delle parti, relativo all'affidamento, al Per_ mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, riferite alla figlia , ormai maggiorenne ed autosufficiente;
Accertata l'autonomia economica acquisita dalla figlia e accertato il suo diritto al Persona_2 mantenimento:
- determinare, in una somma di € 350,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, comunque non superiore a € 500,00, il contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , fino a che la stessa non abbia raggiunto la sua completa indipendenza Per_2 economica, tenuto conto anche del reddito dalla stessa percepito autonomamente dal proprio lavoro dipendente, che la rende già parzialmente autonoma e capace di provvedere ai suoi bisogni.
- disporre, che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario di , entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle sue Per_2 coordinate bancarie (già note), un assegno mensile di € 350,00 - ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, comunque non superiore ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino a che la stessa non avrà raggiunto la sua indipendenza economica.
Prevedendo altresì, la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie riferite alla figlia
, individuate ed eventualmente concordate sulla scorta del protocollo del Tribunale di Vicenza - Per_2 noto alle parti - il cui rimborso alla sig.ra avverrà in uno con il contributo al Controparte_1 mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti riuscendo ciascuno e da soli a procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento e che nulla è dovuto a nessun titolo e/o a nessuna pagina 2 di 21 ragione agli stessi dall'intercorso rapporto coniugale. rigettarsi in ogni caso ogni diversa e contraria domanda formulata dalla sig.ra Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
(in particolare rigettarsi quella relativa all'assegno divorzile in capo alla sig.ra CP_1
e quella relativa all'aumento a carico del sig. del 65% delle spese straordinarie di
[...] Pt_1
. Per_2
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: si insiste:
1) per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie richieste nei propri atti difensivi, note a verbale e nei verbali d'udienza, in particolare le richieste effettuate con propria memoria integrativa del
14.09.2023, con le note a verbale del 17.10.2023, con le memorie 183, VI co. cpc del 12.01.2024 e del
05.02.2024 e con il verbale del 31.10.2024, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e riproposte, attraverso le quali si chiede l'esibizione di ogni documento utile riferito alla sig.ra
e alla figlia , nomina CTU - la rinnovazione delle indagini peritali, CP_1 Persona_2 ammissione prova per testi, articolazione capitoli di prova anche contraria;
2) per il rigetto di ogni istanza istruttoria formulata da controparte e nella denegata ipotesi di loro, ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Conclusioni di parte resistente:
“- Riconosciuto il diritto in capo alla sig.ra di percepire un assegno divorzile, a Controparte_1 decorrere dal momento della domanda, condannarsi il sig. al pagamento a tale titolo Parte_1 della somma mensile di € 400,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra . Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale automatica;
CP_1
- porre a carico del sig. a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00 da Per_2 pagare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale automatica;
CP_1
- porre a carico delle parti le spese straordinarie – come previste agli artt. 35-37 del Protocollo in pagina 3 di 21 essere presso il Tribunale di Vicenza - relative alla figlia sino a che non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente, nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 e 3 cpc, e non ammesse, ribadendo altresì la richiesta formulata a verbale di udienza 31.10.24 per l'esibizione della carta prepagata Master Card e libretto personale al portatore presso Volsbank, sede di Tezze sul EN;
rigettando le istanze avversariamente dedotte”.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal resistente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 2280/2023 pronunciata in data 16/11/2023 il Tribunale di Vicenza così provvedeva:
“Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Valbrenta (VI) il
02.05.1998 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
b. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Valbrenta (VI) al n.1, parte II, serie A, anno 1998;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. spese al definitivo”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di decidere la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
di ricevere dall'ex marito un assegno divorzile di natura assistenziale CP_1 Parte_1
e di natura compensativo-perequativa, a fronte dell'insussistenza di adeguati redditi della stessa per provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dell'elevata sperequazione reddituale tra le parti, nonché a fronte del contributo prestato al ménage familiare in costanza di matrimonio, ragione per la quale avrebbe sacrificato anche le proprie prospettive lavorative.
A detta domanda si opponeva strenuamente , il quale negava la sussistenza dei presupposti Pt_1 affinché venisse riconosciuto il predetto assegno divorzile, mettendo in luce che CP_1 disponeva invece di mezzi più che adeguati a provvedere al proprio sostentamento (in particolare, già all'epoca della sentenza di separazione resa nel 2018 si dava atto che ella aveva reperito una pagina 4 di 21 occupazione e percepiva uno stipendio netto di euro 1.300,00 al mese). Nel tempo, proseguiva il ricorrente, ella aveva reperito tipologie di lavoro del tutto simili a quelle cui era solita dedicarsi prima della nascita delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), sicché nessuna rinuncia Per_2 Per_1 ad occasioni professionali o reddituali più proficue si era mai configurata.
evidenziava altresì che con la sentenza di separazione n. 1678/2018, pubblicata in data Pt_1
28/6/2018, il Tribunale di Vicenza aveva disciplinato la regolamentazione dell'affidamento e visite della figlia , all'epoca minorenne, e che altresì aveva posto a suo carico un assegno di Per_1 mantenimento ordinario per la prole di euro 550,00 per ciascuna figlia, tenuto conto che era Per_2 comunque maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. Nulla veniva riconosciuto a a titolo di CP_1 mantenimento e nemmeno veniva alla stessa assegnata la casa coniugale, nonostante genitore convivente con le figlie, per rinuncia della stessa.
chiariva che nelle more del divorzio era divenuta maggiorenne ed economicamente Pt_1 Per_1 autosufficiente, avendo reperito una occupazione presso Lindbergh s.r.l. – Scout negozio di abbigliamento in Bassano del Grappa, mentre , dopo aver frequentato con il supporto dei Per_2 genitori un corso da “addestratrice e tecniche di pet terapia”, aveva trovato lavoro da aprile 2022 presso Ad ogni modo, se da un lato chiedeva la revoca di ogni disposizione Controparte_2 Pt_1 economica e di regolamentazione concernente la figlia , dall'altro lato, chiedeva di essere Per_1 obbligato a versare alla madre per la figlia la minor somma di euro 350,00 mensili, o comunque Per_2 una somma non superiore a euro 500,00 al mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
In effetti, il ricorrente lamentava una modificazione in peius delle proprie condizioni economico patrimoniali: pur conservando la qualità di imprenditore della Mobili d'Arte AG di AG BI &
C. s.a.s. al 99% insieme al padre, aveva maturato numerosi debiti, anche nei confronti della resistente, debiti cui avrebbe fatto fronte grazie al ricavato della vendita della casa familiare sita in Tezze sul
EN alla via Rossano alienata ad un prezzo molto inferiore a quello stimato in sede di separazione, ovverossia ad euro 160.000,00. Si dichiarava comunque proprietario di un immobile ad uso commerciale, locato a terzi al canone mensile di euro 700,00.
esponeva infine di essersi trasferito presso l'abitazione della nuova compagna in Marostica, Pt_1 con la di lei figlia.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorrente si opponeva dunque al riconoscimento di un assegno divorzile all'ex coniuge;
chiedeva di revocare tutte le statuizioni emesse nei confronti della figlia Per_1
e di determinare il proprio contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 al mese, Per_2
pagina 5 di 21 o comunque inferiore ad euro 500,00 mensili. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale.
di contro contestava che il ricorrente avesse sofferto da dopo la separazione un CP_1 peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali ed economiche, evidenziando che già nella separazione il Tribunale aveva sancito che la documentazione reddituale offerta in produzione da non era attendibile, essendo emerso in corso di causa che egli vantava invero disponibilità Pt_1 economiche ben superiori da quelle dichiarate. A sostegno della richiesta di assegno divorzile di tipo assistenziale, chiariva di avere uno stato di salute fragile, anche a seguito di un intervento chirurgico eseguito per aneurisma cerebrale nel 2014, proprio in concomitanza dell'allontanamento dell'ex marito dalla famiglia. Da allora lamentava di essere affetta da emicrania con attacchi frequenti e invalidanti, cervicalgie e lombalgie dovute ad ernie discali, esofagite da reflusso con gastrite iperemica e incontinenza cardiale. Esponeva di essersi comunque sempre presa cura delle figlie e di aver continuato a lavorare in condizioni per lei usuranti, rinunciando anche ad interventi chirurgici per lei necessari
(come, ad esempio, accaduto per un intervento ai denti programmato nel 2016). Quanto alla richiesta di assegno divorzile perequativo-compensativo, evidenziava di esser uscita dal mercato del lavoro per circa vent'anni in costanza di matrimonio, alternato talvolta periodi di attività in situazioni disagevoli a periodi di inoccupazione. Ciononostante, nel 2017 era riuscita ad ottenere un nuovo impiego presso la stessa azienda per cui aveva lavorato prima del matrimonio, ma poi l'azienda venne assorbita da un'altra che operò duri tagli al personale. Evidenziava di essere attualmente impiegata presso la società con contratto a tempo indeterminato e così di percepire uno stipendio netto di euro Controparte_3
1.300,00 al mese, ma di dover sostenere una spesa per il canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili.
La resistente deduceva di essersi sempre dedicata alla famiglia in costanza dei 18 anni di matrimonio, ragione per la quale insisteva per l'assegno divorzile, avendo cura di chiarire che considerata la propria età anagrafica di 57 anni ella avrebbe potuto ragionevolmente ambire nel futuro, a 67 anni, ad una pensione contributiva minima di soli euro 700,00 mensili.
Per tutte queste ragioni, chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile CP_1 quantificato pari ad euro 400,00 mensili. Concordava sull'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 400,00 al mese, in ragione della sua evidente non autosufficienza Per_2 economica in quanto il contratto di apprendistato a tempo parziale con era previsto in CP_2 scadenza al 31/3/2025.
Veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di esaminare la reale situazione patrimoniale e reddituale alle parti. La dott.ssa depositava la relazione peritale in Persona_3
pagina 6 di 21 data 11/10/2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno
27/5/2025, sostituita con deposito di note scritte.
Il Pubblico Ministero rassegnava conclusioni in data 4/6/2025.
Spirato il termine per il deposito degli scritti conclusivi, il Collegio si riuniva in camera di consiglio e pronunciava sentenza.
* * *
Il Tribunale concorda con le conclusioni del Pubblico Ministero, sicché ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte resistente.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato in questa sede, quali siano i presupposti che l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica è approdata a riconoscere al fine di ottenere un assegno di tipo divorzile da un coniuge all'altro, presupposti che, come noto, sono del tutto differenti rispetto a quelli necessari per riconoscere l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, fondato principalmente sulla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La decisione non può allora che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi peraltro dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
La Suprema Corte di Cassazione a tal riguardo ha così statuito: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In particolare, quanto all'assegno divorzile di natura assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha subordinato la ricorrenza dei presupposti alla prova fornita circa la obiettiva insussistenza di mezzi propri che garantiscano un'esistenza dignitosa da parte del coniuge che ne fa richiesta, perché egli versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica dettata da cause rispetto pagina 7 di 21 alle quali egli è certamente incolpevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”).
Quanto invece all'assegno di natura compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità oramai ampiamente consolidata ne ha subordinato il riconoscimento alla prova offerta in giudizio da parte del coniuge economicamente più debole che ne fa richiesta, da un lato, di aver effettivamente sacrificato le proprie prospettive lavorative reddituali in attuazione di un disegno comune di arricchimento e crescita della famiglia, e dall'altro lato, che lo squilibrio economico patrimoniale con l'altro coniuge è legato a siffatta scelta comune di ripartizione di ruoli endofamiliari in costanza di matrimonio nell'ottica di pari contribuzione al ménage familiare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7126: “L'assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”; Cass. civ., Sez. I, 16/09/2024, n. 24795: “L'assegno divorzile, oltre
a una funzione assistenziale, riveste una natura perequativa e compensativa. Per l'attribuzione dell'assegno, è necessario valutare se uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, sia riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare. Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche se non vi è stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali”; Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell"ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre pagina 8 di 21 attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”).
Tutto ciò premesso, calando i predetti principi al caso di specie, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
L'assegno divorzile di tipo assistenziale non è dovuto, tenuto conto che ha dichiarato CP_1 di svolgere attività lavorativa presso e così di percepire circa euro 1.300,00 netti al Controparte_3 mese (cfr. doc. 15 resistente) e non essendo stato comunque provato in giudizio né uno stato di indigenza della parte che imponga di sostenerla con un contributo economico all'uopo al fine di garantirle pari dignità all'ex coniuge, né uno stato di malattia ed invalidità recente nel tempo grave al punto tale da rendere comunque necessario provvedere ad incrementare le sue entrate patrimoniali in virtù di un principio di solidarietà sostanziale (cfr. docc. 3, 6, 7, 8 e 12 resistente) (cfr. Corte d'Appello
Venezia, Sez. III, Sent., 17/04/2025, n. 1471, in parte motiva si legge: “Ai fini dell'assegno divorzile per cui è lite, è sufficiente verificare - in concreto e nell'attualità - il persistere dell'esigenza assistenziale, che ricorre laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare pagina 9 di 21 le normali esigenze (così da vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele;
sia
l'esistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di procurarsela sono da valutare nel presente, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il richiedente (v. Cass. n. 13420/2023)”).
L'assegno divorzile di natura perequativa-compensativa è invece dovuto.
A tal riguardo, va riscontrata la prova offerta in giudizio del fatto che in costanza di CP_1 matrimonio (durato 18 anni) si è totalmente dedicata alla famiglia, affidandosi interamente al sostegno economico del marito, in adempimento di un comune progetto familiare in cui i ruoli venivano ripartiti distintamente nel senso che la resistente si sarebbe dedicata alla cure delle figlie e della famiglia, interrompendo dunque qualsivoglia rapporto di lavoro pregresso, mentre il resistente avrebbe continuato ad occuparsi della sua realtà imprenditoriale quale socio accomandatario al 99% di Mobili
D'Arte AG di AG BI & C. s.a.s..
Va in effetti data rilevanza alle stesse dichiarazioni rese dalla difesa processuale di parte ricorrente in giudizio laddove a pag. 6 della seconda memoria istruttoria depositata così testualmente scrive:
“Peraltro, dal procedimento di separazione risulta essere già stato accertato che durante tutta la convivenza matrimoniale tra i coniugi, il sig. abbia provveduto in via esclusiva a Parte_1 mantenere l'intera famiglia, avendo la sig.ra svolto esclusivamente attività casalinga”, dato CP_1 questo inoppugnabile, che non rispecchia “la mentalità veterotestamentaria del ricorrente” - come assurge controparte nella propria memoria integrativa a pag 4, ma quanto accertato durante la causa di separazione ed esplicitato dal ricorrente nei propri scritti difensivi, con le stesse parole riportate nella sentenza, vedasi pag. 6 Sentenza n. 1678/2018 - RG 84/2016 - doc. 03 prodotto dal ricorrente - su cui non può ammettersi il contraddittorio, posto che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato” (cfr. seconda memoria istruttoria del ricorrente, p. 6).
A ben vedere, dunque, è ad invocare in questo giudizio il giudicato sceso sulle statuizioni Pt_1 rese dal Tribunale di Vicenza nella sentenza di separazione n. 1678/2018 (cfr. doc. 3 ricorrente), allorché il Collegio ha riconosciuto che per tutta la durata del matrimonio si è CP_1 integralmente dedicata alla cura e gestione della famiglia.
Ma vi è di più. Altrettanto pacifico, per espressa ammissione del ricorrente, è che , CP_1 evidentemente proprio perché dedita all'attività di casalinga nell'ambito di un progetto familiare condiviso con il marito, è stata da lui da sempre esclusivamente sostenuta da un punto di vista economico (cfr. seconda memoria istruttoria del ricorrente, p. 6: “Inoltre, si rileva che, in totale assenza di un adeguato riscontro probatorio di controparte, risulta certo che, oltre ad avere svolto esclusivamente l'attività di casalinga, la sig.ra , durante l'intera convivenza matrimoniale, CP_1
pagina 10 di 21 non rinunciava effettivamente a nessuna, precisa e concreta prospettiva di lavoro e carriera, non offriva alcun apprezzabile contributo all'attività lavorativa del marito, così come non contestava in alcun modo, la circostanza che l'intero patrimonio della coppia fosse costituito esclusivamente da quanto ricevuto dal marito, dai genitori di questo. Invero, la sig.ra fino a che non ha voluto CP_1 diversamente, ossia fino a che non chiedeva la separazione, oltre il suo totale mantenimento e quello delle figlie, otteneva dal sig. anche l'acquisto dell'auto Mini Countryman, targata EL407YT Pt_1 del valore di € 33.200,00, di cui ella ancora oggi dispone (cfr. doc. 14 prodotto dal ricorrente)”).
Il contributo della resistente alla crescita economica e lavorativa del ricorrente è indubbio, e discende certamente anche dal riparto dei ruoli endofamiliari concordati tra le parti, dovendosi ritenere che l'impegno totalizzante, così come ammesso da , dell'ex moglie per la cura e crescita delle Pt_1 figlie, gli ha certamente consentito di concentrarsi sulla realtà imprenditoriale in cui era immerso, e che era propria, la quale dunque non può aver che beneficiato della circostanza.
Che svolgesse un'attività lavorativa presso la ditta Serigrafia Bernardi di Bernardi snc CP_1 prima di contrarre matrimonio nel 1998 è poi documentato in giudizio: la busta paga allegata peraltro documenta la percezione di uno stipendio rilevante per l'epoca, pari a £ 2.000.000 (cfr. doc. 2 resistente), sicché va ritenuta confermata la circostanza per cui la resistente, a seguito del matrimonio, ha comunque rinunciato alla propria redditizia occupazione per dedicarsi alla famiglia, fino al 2017, allorché ha reperito nuovamente una occupazione presso la ditta s.r.l. in Controparte_4 prossimità della domanda di separazione (cfr. doc. 17 resistente).
Un'ultima considerazione.
A verbale del giorno 15/6/2023 la resistente ha dichiarato davanti al Giudice Relatore che “Durante la convivenza le spese erano sostenute nel seguente modo: pagava tutto il sig. perché io dopo che Pt_1 sono nate le bambine sono rimasta a casa e per tutta la durata del matrimonio non ho più lavorato fuori dalla famiglia perché non c'era necessità di lavorare” (cfr. verbale d'udienza del 15/6/2023).
Il ricorrente si duole del fatto che in detto frangente la resistente abbia ammesso di non aver lavorato in costanza di matrimonio per sua scelta, ciò che dovrebbe mandare respinta la domanda di assegno divorzile, per sua prospettazione.
Ritiene invece il Collegio, che alla udienza si sia limitata a dare contezza di una CP_1 situazione di fatto che all'epoca esisteva all'interno della famiglia, ovverossia il fatto che le condizioni economico patrimoniali di erano talmente benestanti da render superfluo e non necessario Pt_1 che anche la moglie trovasse un impiego e contribuisse sotto il profilo economico. Sicché, quando la resistente ha dichiarato che “non c'era necessità di lavorare” non ha altro che confermato il preciso, ma condiviso, disegno delle parti circa la ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari. pagina 11 di 21 Tanto premesso, vanno allora esaminati i redditi delle parti e vanno determinate le loro reali capacità e disponibilità patrimoniali, oltreché reddituali, al fine di apprezzarne l'eventuale sperequazione e tenerne conto al fine della determinazione dell'assegno divorzile perequativo-compensativo.
Va fatto riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , che questo Persona_3
Tribunale intende pienamente recepire essendo il frutto di un'attività peritale di tipo tecnico adeguata, coerente e ben argomentata, priva di vizi logici, ragione per la quale il Collegio ritiene di non doversene discostare.
Vanno tuttavia presi in esame i molteplici rilievi mossi a critica dalle parti in corso di causa, in particolare negli scritti conclusivi.
Va premesso, a conforto della decisione assunta dal Giudice Delegato con ordinanza del 16/1/2025, che non sono emersi i presupposti per una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che i rilievi critici sviluppati da parte ricorrente, prima ancora che infondati ed inidonei ad incrinare il ragionamento e le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa sotto un profilo logico, vanno intesi Per_3 come il frutto di una critica nel merito degli accertamenti svolti, che evidentemente non sono condivisi dalla parte, ma che per ciò solo non giustificano la chiesta ripetizione d'indagine.
Il ricorrente lamenta in comparsa conclusionale (p. 6 e ss.): (i) che la dott.ssa non avrebbe Per_3 esaminato la documentazione relativa a carte prepagate, carte di credito e debito di né CP_1
l'avrebbe mai richiesta;
(ii) che la documentazione richiesta e ricevuta dalle parti non era stata sottoposta integralmente al contraddittorio delle stesse (cfr. p. 17 e p. 49 relazione peritale dott.ssa
); (iii) che la c.t.u. e l'ausiliario geom. , non avrebbero correttamente valutato, anzi Per_3 Per_4 avrebbero sovrastimato sia il valore dell'ex casa familiare sita in Tezze sul EN ceduta a terzi verso un prezzo di euro 160.000,00, ma stimato pari ad euro 320.000,00 (cfr. p. 55 relazione peritale dott.ssa
), sia il valore del terreno sempre sito in Tezze sul EN venduto alla società Ismec s.r.l. per Per_3 euro 30.000,00, stimato pari ad euro 50.000,00; (iv) che il c.t.u. avrebbe errato nel non aver condiviso la prospettazione di parte per cui il conto corrente aziendale di sarebbe stato utilizzato Pt_1 promiscuamente;
(v) che la c.t.u. non avrebbe dato corso all'approfondimento richiesto inizialmente relativamente a documentazione su TFR, interruzioni attività lavorativa, ovvero aumenti/riduzioni nell'orario di lavoro, prestazioni lavorative extra da attività compiute occasionalmente delle parti, documentazione che dunque non aveva potuto esaminare riferita a;
(vi) che Pt_1 CP_1 dell'immobile sito nel Comune di Rosà di cui la resistente era comproprietaria per la quota di 1/6 non era stato tenuto conto della potenzialità edificatoria per un ulteriore incremento di cubatura di 550 mq;
nemmeno ne sarebbe stato considerato il valore una volta che l'usufrutto in favore della madre di lei si sarebbe estinto;
(vii) che non veniva sottoposta al contradditorio la documentazione del c/c intestato a pagina 12 di 21 n. 001/2020 acceso presso Banca Intesa San Paolo per intero, né veniva chiarito come CP_1 mai i saldi trimestrali fossero sostanzialmente stabili (p. 51 e p. 52 della relazione peritale dott.ssa
); (viii) che in generale la c.t.u. aveva trattato diversamente le parti, nella misura in cui avrebbe Per_3 effettuato un controllo più approfondito delle risorse e disponibilità economiche del ricorrente, con meticolosa analisi di accrediti ed addebiti, mentre più superficiale di quelle della resistente (p. 42 e p.
52 della relazione peritale dott.ssa ); (ix) che non sarebbe stata dimessa la documentazione Per_3 riguardante la polizza Unicredit Allianz Vita di , con rimborso effettuato nel predetto CP_1
c/c di lei in data 31/10/2023 per circa euro 10.041,94, senza che fosse specificato se totalmente o parzialmente.
Va rammentato, poi, che lamentava di aver subito una diminuzione di redditi ed introiti Pt_1 patrimoniali dopo la sentenza di separazione del 2018; evidenziava di contro che CP_1 avesse subito un arricchimento patrimoniale (avrebbe acquistato un'auto Fiat 500, avrebbe ricevuto la comproprietà della casa in Rosà etc).
Anzitutto, il Collegio non può che rilevare che il lamentato depauperamento di redditi e risorse è allegato solo genericamente dalla parte, posto che non sono state mai chiarite in giudizio quali le cause, anche di natura imprenditoriale, che avrebbero portato alla contrazione reddituale lamentata successivamente alla sentenza di separazione del 2018; nemmeno è stata allegata la specifica presenza di debiti od obbligazioni della parte che possano giustificare siffatta allegazione.
In secondo luogo, a superamento delle critiche mosse da in relazione ai punti supra nn. (i), Pt_1
(ii), (v), (vii) e (viii) il Tribunale ritiene condivisibile ed esaustiva la replica già espressa dalla dott.ssa la quale ha così evidenziato: “Il CTU ha provveduto a rispondere al quesito assegnato con Per_3 esposizione della metologia seguita e dei criteri applicati al fine di adempiere compiutamente al mandato peritale ricevuto.
Tutti i documenti richiesti - e ricevuti - sono sempre stati condivisi, e discussi, con i CTP nel pieno rispetto del contraddittorio.
Oggetto di indagine peritale risulta la disamnina della effettività capacità reddittuale, patrimoniale e finanziaria relativamente a ciascuna Parte in causa, ossia relativamente al sig. Parte_1
(Attore) nonchè alla sig.ra (Convenuta). Controparte_1
Tale disamina è stata svolta dal CTU con applicazione della stessa metodologia e con lo stesso grado di dettaglio e di approfondimento.
Le “differenze” lamentate dal CTP, dott.ssa , dipendono dalle specifiche situazioni Per_5 personali delle Parti in causa (numero di beni mobili/immobili, rapporti bancari, movimentazioni bancarie, etc.) e non certo da un differente grado di dettaglio discrezionalmente applicato dal CTU” pagina 13 di 21 (cfr. relazione dott.ssa , p. 16 e ss). Per_3
In particolare, con riferimento alla grave censura mossa dal ricorrente per cui la documentazione contabile delle parti sarebbe stata sottratta al contraddittorio delle stesse, valga considerare quanto scritto nei processi verbali dell'11/4/2024 e del 6/5/2024 in sede di indagini peritali, che fanno prova fino a querela di falso e i quali dimostrano, al contrario, che le parti hanno sempre avuto modo di confrontarsi e contraddire in ordine alle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle relative all'esame dei conti correnti e rapporti bancari intestati alle parti, così come risultanti dai rapporti che le parti stesse hanno dichiarato esistenti con apposita autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, poi sottoposta a verifica incrociata con i dati reperiti presso l'Agenzia delle Entrate da parte del c.t.u. (cfr. allegati 1.1. e 1.2. alla relazione peritale dott.ssa ). Per_3
Quanto invece alle censure mosse dal ricorrente ai punti sub. (iii), (vi) e (viii) - in relazione alla lamentata sovrastima dell'abitazione (ex casa familiare) di Tezze sul EN ceduta a terzi definitivamente nel febbraio 2023 a fronte di un prezzo di euro 160.000,00, ma stimato dall'ausiliario geom. pari ad euro 320.000,00, ovverossia al valore dell'immobile al tempo della stipula CP_5 del preliminare del 2018 (cfr. allegato 3.1. alla relazione peritale dott.ssa ) - va chiarito che le Per_3 ragioni per cui detta stima è stata da ultimo confermata anche nella relazione finale pari a detto maggior importo, anziché pari ad euro 280.000,00, è contenuta nelle risposte alle osservazioni di parte del geom. (cfr. allegato 3.2. alla relazione peritale dott.ssa ), che il Tribunale recepisce Per_4 Per_3 condividendone il ragionamento logico deduttivo, laddove è stato chiarito che la stima dell'immobile è stata adeguata alla superficie dell'area di 500 metri quadri così come è stata documentata, anziché di
438 metri quadri come invece preteso dal ricorrente: “La superficie stima di 500 mq è stata presa in base ad una perizia a me trasmessa del 5/6/2023 non avendo altro sistema di calcolo, il mio valore attribuito all'immobile è di 640 euro al mq, ora se la superficie esatta è di 438 mq come indicato, il valore dell'immobile quindi si abbassa ed è di 280.000 euro.
30 anni di vetustà sono il 30% e non il 35% come da loro applicato.
Le caratteristiche dell'immobile come indicate dalla controparte sono del tutto ordinarie per edifici a villino costruiti in quel periodo.
La tipologia della stessa è sicuramente di una casa di pregio e i 520 euro al mq attribuiti mi sembrano pochi più indicati ad una casa popolare.
I valori presi a riferimento sono quelli di mercato della zona” (cfr. allegato 3.2. alla relazione peritale dott.ssa ). Per_3
Quanto alla censura del ricorrente per cui vorrebbe imputato ai fini patrimoniali il minor prezzo di realizzo dell'immobile invece che la valutazione dell'ausiliario risalente al 2018, basti considerare – in pagina 14 di 21 disparte il singolare differimento del rogito notarile per la compravendita definitiva dal 2018 (tempo del preliminare) al 2023 – che non può rilevare ai fini del presente giudizio la scelta di parte venditrice di mettere a frutto solo parzialmente il proprio patrimonio immobiliare, soprattutto atteso l'indiscusso pregio dell'immobile in questione.
La risposta alle osservazioni di è stata fornita dal geom. anche con riferimento al Pt_1 Per_4 terreno di Tezze sul EN, laddove egli ha chiarito di averne stimato il valore pari ad euro 50.000,00 anziché 30.000,00 alla luce della peculiarità della sua collocazione geografica, che consente un collegamento diretto tra le due proprietà dell'azienda di famiglia, oltre al fatto di essere adibito anche ad area deposito: “è un bel vantaggio per la ditta avere un collegamento diretto tra i due capannoni di proprietà senza dover uscire in strada e fare tutto il giro dell'isolato e poi è utilizzato anche come area di deposito” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Anche a tal riguardo, va ripetuta e Per_3 condivisa la stima all'effettivo valore dell'immobile in luogo del minor prezzo di realizzo che parte venditrice, per ragioni non esplicitate in giudizio, ha deciso di accettare.
Il geom. risulta aver compiutamente risposto anche alle censure che riguarderebbero il minor Per_4 valore assegnato all'immobile di Rosà di cui è comproprietaria insieme ai fratelli per CP_1 la quota di 1/6, osservando che: “Trattasi di edificio unifamiliare con la sua relativa area pertinenziale
a giardino e orto di superficie normale per edifici edificati nel periodo dove i lotti erano ricompresi tra gli 800 e 1500 mq, con unico accesso e intercluso tra altre proprietà quindi non si vede come sia da rovinare lo stesso con un'ulteriore edificio, 500 mq vengono attribuiti a casette a schiera di testa.
Le sue caratteristiche sono tipiche di un edificio popolare e non certo di villino come il valore ad esso attribuito” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Per_3
Non corrisponde al vero, dunque, che l'ausiliario non avrebbe considerato l'eventuale potenziale edificatorio futuro dell'immobile, che invero è stato giudicato nella sostanza non plausibile, perché comporterebbe la demolizione e sostituzione della costruzione con un'altra. Il valore dell'usufrutto è stato poi correttamente considerato perché allo stato esistente, non risultando pertinente una diversa valutazione della proprietà in quanto non in linea con l'attuale stato di fatto e diritto.
Ma vi è di più.
L'ausiliario mette in luce che la tesi prospettata dal ricorrente - per cui nella sostanza i propri immobili varrebbero meno di quanto stimato mentre quello della ricorrente varrebbe di più - non può essere condivisa anche a fronte dell'evidente diversità degli edifici così come appaiono esternamente, data l'età, la tipologia di costruzione e le rifiniture: “Anche dalla sola vista esterna dei due edifici vorrei sottolineare come non sia possibile che il fabbricato di Rosà valga 250.000,00 mentre quello di Tezze sul EN valga molto di meno, in particolare per età e caratteristiche costruttive, tipologiche e pagina 15 di 21 rifiniture” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Per_3
Invece, avuto riguardo alla censura mossa di cui al punto sub (iv), relativo all'uso promiscuo del conto corrente di n. 1404768 acceso presso anche per scopi aziendali “per non far finire Pt_1 CP_6 con i conti in rosso la società”, il Tribunale reputa anche su questo punto adeguate e ben motivate le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa , esplicitate come segue: “La ricostruzione operata dal Per_3
CTU prescinde dalle precisazioni fornite dal CTP, ed è stata volta a far emergere una effettiva disponibilità patrimoniale/finanziaria, legata appunto, alle significative movimentazioni bancarie individuate.
L'importo di euro 50.000 prelevato da un c/c e accredidato sul libretto di deposito, ancorchè sempre al sig. intestato, non modifica in alcun modo la ricostruzione del CTU in risposta al quesito Pt_1 peritale, ancor più se si pensi come tale importo accredidato sul libretto sia stato successivamente, e per buona parte, prelevato nei mesi successivi.
Sul punto, occorre precisare come le movimentazioni del libretto n. 1373360, seppur richieste dal CTU alla VOLKSBANG con largo anticipo, siano a quest'ultimo state inviate dalla Banca con PEC datata
11.09.2024, data che coincideva con il termine di invio delle bozze ai CC.TT.PP.
Dalla disamina delle movimentazioni di tale libretto, si evincono solo versamenti e successivi prelievi, quindi - per voler semplificare la questione ai nostri fini - che gli importi vengano prelevati direttamente dal conto corrente o versati sul libretto e poi prelevati, poco differisce in termine di capacità patrimoniale, poiché denota, in ogni caso, una disponibilità ulteriore.
Per quanto riguarda l'uso “promiscuo” del conto corrente per “non far finire con i conti in rosso la
Società”, preme rilevare come - nel caso di specie - non sia giustificabile un uso promiscuo del conto”
(cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 20). Per_3
Si intende dire, che tenuto conto delle numerose movimentazioni registrate con riferimento al conto corrente di risulta ininfluente la circostanza della eventuale promiscuità dell'uso del Pt_1 medesimo, poiché ciò che emerge è la dimostrazione della più estesa disponibilità patrimoniale della parte stessa, ciò che certamente va considerato al fine dell'indagine contabile.
A nulla vale, infine, quanto dedotto da in relazione al punto sub n. (ix), tenuto conto che la Pt_1 dott.ssa ha specificatamente preso in esame le somme (euro 10.000,00 circa) rimborsate a Per_3
per la polizza vita contratta, sicché la circostanza è stata debitamente considerata a CP_1 scopo dell'indagine eseguita.
Più lievi censure alla consulenza tecnica d'ufficio sono state invece mosse da parte resistente, che si vanno parimenti ad esaminare e respingere per le ragioni che seguono.
lamenta che: (i) l'ammontare del reddito figurativo stimato dalla dott.ssa nel CP_1 Per_3
pagina 16 di 21 periodo dal 2020 al 2024 con riferimento al ricorrente è stato sottostimato rispetto al valore reale, reputando la somma di euro 17.700,00 indicata a pag. 46 della relazione peritale una stima assai prudente, in considerazione delle numerose movimentazioni che hanno riguardato il conto corrente ed il libretto postale intestato alla parte;
(ii) il valore della partecipazione del ricorrente (al 99%) nella società “Mobili d'Arte AG di AG BI sas” è stato determinato non correttamente perché simulando la liquidazione della società, anziché stimandone il valore all'attivo, e così non tenendo conto né del valore di avviamento né del valore della merce in magazzino, sicché l'abbattimento del
30% risulta del tutto incongruo ed ingiustificato;
(iii) la motocicletta BMW di cui il ricorrente era proprietario andava stimato per un valore superiore a quello di euro 9.400,00, poiché detta somma veniva indicata come versata a saldo;
(iv) la vettura Fiat 500 in realtà era stata acquistata per il tramite di finanziamento dalla figlia e quindi non andava computata nei redditi della madre. Per_1
In relazione a tutte le censure che precedono vanno richiamate anche in questa sede le risposte offerte dal c.t.u. dott.ssa in sede di relazione conclusiva, cui questo Tribunale intende dare pieno Per_3 recepimento in quanto solidamente motivate e prive di vizi logiche, integrandole con le seguenti precisazioni.
Il reddito figurativo di di cui al punto sub n. (i) va confermato dell'entità indicata, in quanto Pt_1 differenza ricavata tra le entrate (di euro 58.250,00) complessive del conto corrente n. 1404768 e le uscite (di euro 40.550) (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 36 e ss.). Per_3
Anche il valore della partecipazione societaria di va confermato nell'ordine di grandezza Pt_1 indicato, punto sub n. (ii), considerato, da un lato, che si tratta di mere stime, sicché contemplano un margine di approssimazione ed errore intrinsecamente e, dall'altro lato, che nessuna manifestazione di volontà del ricorrente a vendere l'attività (insieme al padre) è stata documentata, con la conseguenza che non risulta plausibile allo stato una alienazione a terzi della società e dunque va escluso il riferimento ad un valore diverso da quello che assumerebbe se giungesse a suo naturale esaurimento.
Avuto riguardo al valore della motocicletta BMW R1250 GS, di cui è documentato un movimento bancario per euro 9.400,00 con causale “saldo moto”, di cui al punto sub. (iii), va chiarito che la dott.ssa , riscontrando l'intestazione in capo a terzi ( ) ne ha comunque tenuto Per_3 Persona_6 considerazione interpretando detta somma alla stregua di un credito della parte nei confronti dei genitori, sicché il rilievo va respinto.
Quanto al punto sub. (iv), il Tribunale dà atto che risulta documentata la qualità di CP_1 come cointestatario del veicolo, alla pari della figlia (cfr. doc. 19 resistente).
Per tutte queste ragioni, la consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa va confermata in ogni Per_3 sua parte. pagina 17 di 21 Vanno dunque prese in esame le conclusioni rassegnate, che vanno ad esporsi come segue.
La situazione patrimoniale reddituale effettiva di nell'arco compreso tra il 27/2/2020 e Pt_1
l'11/3/2024 e all'attualità (deposito della relazione peritale in data 11/10/2024) è così riassunta (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 34 e ss.): Per_3
(1) capacità patrimoniale effettiva: euro 576.589,88 (2020-2024) ed euro 200.720,97 (all'attualità). Si tratta della somma dei componenti positivi del patrimonio documentati dati dall'immobile di Tezze sul
EN (ex casa familiare) alienato nel febbraio 2023 a fronte di un preliminare siglato nel 2018 all'esito del quale il promissario acquirente avrebbe però giovato di un comodato d'uso gratuito sino al rogito;
dal terreno sempre sito in Tezza sul EN, alienato nel 2020; dal valore dell'immobile commerciale in Mussolente attualmente in proprietà; dal valore del motociclo Ducati ceduto nel 2023; dal valore della partecipazione societaria del 99% di Mobili d'Arte AG di AG BI sas di cui il ricorrente è pure socio accomandatario (euro 96.700,00 circa); dal saldo del c/c n. 1404768 acceso presso (deve darsi atto che degli ulteriori rapporti bancari indicati dalla parte non v'è stata la CP_6 relativa produzione documentale, dunque non sono stati presi in considerazione). Tutto ciò al netto delle componenti negative patrimoniali, costituite dalle tasse, dalle spese di manutenzione straordinaria e dalla restituzione di un prestito ai genitori. Va evidenziato che il valore all'attualità è differente (da euro 576.589,88 all'11/3/2024 si passa ad euro 200.720,97 all'11/10/2024) a causa delle alienazioni degli immobili medio tempore intervenute (dell'abitazione di Tezze sul EN, del terreno sempre di
Tezze sul EN e della motocicletta Ducati);
(2) ulteriore capacità patrimoniale aggiuntiva: euro 59.520,00, costituita dalla somma del credito verso i genitori relativamente alla motocicletta BMW R 1250 GS, intestata al padre del ricorrente, ma pagata da quest'ultimo, così come emerso documentalmente, nonché dai crediti maturati verso la compagna
, a fronte degli accrediti effettuati a lei nel tempo con causale “prestito casa Marostica”; Persona_7
(3) capacità reddituale: euro 19.754,00 (2020-2024) ed euro 25.264,00 (attualità: ovverossia ultima dichiarazione redditi per il 2023) (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 36). Si tratta di redditi che Per_3 sono stati effettivamente dichiarati dal ricorrente e che derivano sia dalla partecipazione societaria al
99% da lui detenuta (quadro RH), sia dagli immobili di cui è proprietario (quadro RB);
(4) reddito figurativo: circa euro 70.500,00 (2020-2024) e circa euro 23.500,00 (attualità). Si tratta del frutto dell'attenta analisi delle movimentazioni bancarie (accrediti e addebiti) e dei versamenti in contanti che vedono coinvolto il conto corrente n. 1404768 acceso presso personale di CP_6
, che consentono così di ricostruire la vera disponibilità economico – reddituale della parte, Pt_1 per effetto della dimostrata capacità finanziaria attiva, anche derivante da altre fonti di reddito, pur non documentate. In effetti, la dott.ssa ha evidenziato che sul conto corrente intestato a Per_3 Pt_1
pagina 18 di 21 sono state registrate somme in uscita verso Mobili d'Arte AG di AG BI sas nel periodo di riferimento per euro 40.550,00 mentre sono state registrate somme in entrata dalla società di euro
58.250,00. La differenza tra i due importi è pari ad euro 17.700,00 che è il maggior importo che il c.t.u. così ragionevolmente ha attribuito al ricorrente a titolo di reddito figurativo, in quanto comunque nella sua disponibilità: si tratta in effetti pur sempre di somme che sono state accreditate dalla società a e dunque a lui riferibili. La somma di tutti gli ulteriori accrediti in contanti sul conto corrente Pt_1 arriva però sino ad un totale di euro 94.190,00 (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 42) mentre le Per_3 somme che risultano accreditate a terzi, inclusa in particolare la compagna , sono state Persona_7 documentate pari a complessivi euro 76.192,00 (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 46), ciò che Per_3 giustifica la stima complessiva di reddito ulteriore figurativo indicata in premessa.
Al contrario, la situazione patrimoniale reddituale effettiva di risulta ben più modesta. CP_1
In particolare, nell'arco compreso tra il 2020 ed il 2024 e all'attualità, essa va così riassunta (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 34 e ss): Per_3
(1) capacità patrimoniale derivante da immobili: euro 28.750,00, somma riferita al valore della quota di comproprietà di 1/6 (nuda proprietà) di abitazione e autorimessa sita in Rosà, al netto dell'usufrutto esistente a favore della madre;
(2) capacità patrimoniale derivante da beni mobili registrati: euro 12.000,00 (2020-2024) per valore dell'autovettura Mini Countryman acquistata nel 2012 (valore oggi ridotto per vetustà pari ad euro
10.000,00), oltre che euro 13.300,00 (2020-2024) per valore autovettura Fiat 500 acquistata nel 2023 di cui è comproprietaria con la figlia (valore oggi ridotto per vetustà e pari ad euro 10.600,00); Per_1
(3) saldo conto corrente n. 001/2020 acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.: euro 5.488,11
(2020-2024), alla data dell'11/10/2024 pari ad euro 7.412,00;
(4) rimborso polizza vita Unicredit Allianz: euro 10.041,94.
In totale, vanta così un patrimonio del valore di euro 59.538,11 nel triennio di CP_1 riferimento (2020-2024), oggi divenuto pari ad euro 66.804,00; sotto il profilo reddituale, invece, la resistente vanta un reddito da lavoro dipendente annuale complessivamente pari ad euro 14.128,00
(2020-2024), all'11/10/2024 pari di euro 19.949,00.
Da tutto quanto precede, risulta dunque evidente la sperequazione patrimoniale delle parti, se sol si considera l'ingente patrimonio anche solo attualmente a disposizione del ricorrente (di euro
200.000,00) a confronto con quello della resistente (di euro 66.804,00) e tenuto conto delle differenti possibilità reddituali, che nonostante appiano di poca differenza (euro 20.000,00 circa per la resistente ed euro 23.500,00 per il ricorrente), vanno comunque intese e lette nel ben complesso ed articolato quadro di rapporti economici e bancari emersi tra e la società Mobili d'Arte AG di Pt_1
pagina 19 di 21 AG BI sas, dei numerosi versamenti effettuati in contanti sul conto corrente personale (in totale oltre 90.000,00 tra il 2020-2024) e dei numerosi accrediti effettuati a terzi, che consentono in effetti definitivamente di superare i dati delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla parte, perché palesemente inattendibili, a fronte della dimostrata ben più estesa disponibilità economica del ricorrente. Senza contare poi il probabile utilizzo di talune motociclette e auto di alta cilindrata, come ad esempio la moto BMW R 1250 GS di cui però il padre risulta intestatario e l'auto Persona_6
BMW 320d 48CxDrive Touring che invece sarebbe intestata alla società.
A fronte di siffatta sperequazione reddituale, il Tribunale reputa allora congruo ed equo attribuire a un assegno divorzile quantificato pari ad euro 400,00 mensili, come richiesto, CP_1 suscettibile di rivalutazione annuale Istat come per legge, tenuto conto che la resistente deve far fronte anche ad un canone di locazione, da ultimo documentato pari ad euro 500,00.
Analogamente, ritiene il Collegio di determinare a favore della figlia maggiorenne , ancora non Per_2 economicamente autosufficiente, un assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 400,00 mensili, da versarsi dal padre alla madre, con riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, come da
Protocollo del Tribunale.
A tale ultimo riguardo, va in effetti chiarito che il ricorrente, pur chiedendo, tardivamente, in comparsa conclusionale, di accertare e valutare se la figlia vantasse i requisiti della sola parziale Per_2 autosufficienza economica al fine di provvedere alla determinazione di un assegno a suo favore, le conclusioni dallo stesso rassegnate al momento della precisazione delle conclusioni, ove ha chiesto di determinare il contributo a suo carico tra euro 350,00 ed euro 500,00, se correttamente interpretate, consentono invece di concludere che egli non intendesse opporsi al riconoscimento di un assegno alla figlia, che dunque va alla stessa attribuito.
Le parti concordano sulla richiesta di revocare ogni statuizione riguardante la figlia , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente, nonostante le precisazioni da ultimo giunte da parte resistente negli scritti conclusivi. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento di tale conforme richiesta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminabile a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. PONE a carico di il pagamento di un assegno divorzile a favore di Parte_1 CP_1
pagina 20 di 21 pari ad euro 400,00 al mese, da versarsi entro il giorno 5, oltre rivalutazione Istat CP_1 annuale come per legge.
2. PONE a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
da corrispondere a , pari ad euro 400,00 mensili, da versarsi Persona_2 Controparte_1 entro il giorno 5, annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
3. REVOCA ogni statuizione relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ivi incluso il contributo al mantenimento, rispetto a , così come contenuta nella sentenza di Persona_8 separazione n. 1678/2018 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 28/6/2018.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali;
infine, Iva e Cassa come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di . Parte_1
6. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 30/9/2025.
Il GIUDICE EST.
Dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott. Elena Sollazzo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ha pronunciato la seguente nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILIPPIN ANGELITA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FILIPPIN ANGELITA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
OL AR elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. OL
AR
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, delle attività processuali svolte, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare: immediatamente - ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 - la cessazione degli effetti pagina 1 di 21 civili del matrimonio concordatario celebrato in data 02.05.1998 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Valstagna (VI), con Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, contratto tra il Sig. e la Sig.ra ; Parte_1 Controparte_1 ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, le necessarie annotazioni e trascrizioni;
- A parziale modifica delle condizioni di separazione disposte con sentenza n. 1678/2018, pubbl. il 28 giugno 2028 - RG n. 84/2016 disporre quanto segue: dichiarare, che null'altro sarà più dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario e spese straordinarie per la figlia essendo la stessa, nel frattempo, divenuta economicamente autosufficiente;
in difetto di accoglimento di detta richiesta formulata in via principale in subordine: revocare, ogni provvedimento disposto in sede di separazione personale delle parti, relativo all'affidamento, al Per_ mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, riferite alla figlia , ormai maggiorenne ed autosufficiente;
Accertata l'autonomia economica acquisita dalla figlia e accertato il suo diritto al Persona_2 mantenimento:
- determinare, in una somma di € 350,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, comunque non superiore a € 500,00, il contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , fino a che la stessa non abbia raggiunto la sua completa indipendenza Per_2 economica, tenuto conto anche del reddito dalla stessa percepito autonomamente dal proprio lavoro dipendente, che la rende già parzialmente autonoma e capace di provvedere ai suoi bisogni.
- disporre, che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario di , entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle sue Per_2 coordinate bancarie (già note), un assegno mensile di € 350,00 - ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, comunque non superiore ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino a che la stessa non avrà raggiunto la sua indipendenza economica.
Prevedendo altresì, la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie riferite alla figlia
, individuate ed eventualmente concordate sulla scorta del protocollo del Tribunale di Vicenza - Per_2 noto alle parti - il cui rimborso alla sig.ra avverrà in uno con il contributo al Controparte_1 mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti riuscendo ciascuno e da soli a procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento e che nulla è dovuto a nessun titolo e/o a nessuna pagina 2 di 21 ragione agli stessi dall'intercorso rapporto coniugale. rigettarsi in ogni caso ogni diversa e contraria domanda formulata dalla sig.ra Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
(in particolare rigettarsi quella relativa all'assegno divorzile in capo alla sig.ra CP_1
e quella relativa all'aumento a carico del sig. del 65% delle spese straordinarie di
[...] Pt_1
. Per_2
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: si insiste:
1) per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie richieste nei propri atti difensivi, note a verbale e nei verbali d'udienza, in particolare le richieste effettuate con propria memoria integrativa del
14.09.2023, con le note a verbale del 17.10.2023, con le memorie 183, VI co. cpc del 12.01.2024 e del
05.02.2024 e con il verbale del 31.10.2024, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e riproposte, attraverso le quali si chiede l'esibizione di ogni documento utile riferito alla sig.ra
e alla figlia , nomina CTU - la rinnovazione delle indagini peritali, CP_1 Persona_2 ammissione prova per testi, articolazione capitoli di prova anche contraria;
2) per il rigetto di ogni istanza istruttoria formulata da controparte e nella denegata ipotesi di loro, ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Conclusioni di parte resistente:
“- Riconosciuto il diritto in capo alla sig.ra di percepire un assegno divorzile, a Controparte_1 decorrere dal momento della domanda, condannarsi il sig. al pagamento a tale titolo Parte_1 della somma mensile di € 400,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra . Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale automatica;
CP_1
- porre a carico del sig. a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00 da Per_2 pagare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale automatica;
CP_1
- porre a carico delle parti le spese straordinarie – come previste agli artt. 35-37 del Protocollo in pagina 3 di 21 essere presso il Tribunale di Vicenza - relative alla figlia sino a che non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente, nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 VI c. n. 2 e 3 cpc, e non ammesse, ribadendo altresì la richiesta formulata a verbale di udienza 31.10.24 per l'esibizione della carta prepagata Master Card e libretto personale al portatore presso Volsbank, sede di Tezze sul EN;
rigettando le istanze avversariamente dedotte”.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal resistente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 2280/2023 pronunciata in data 16/11/2023 il Tribunale di Vicenza così provvedeva:
“Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Valbrenta (VI) il
02.05.1998 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
b. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Valbrenta (VI) al n.1, parte II, serie A, anno 1998;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. spese al definitivo”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di decidere la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
di ricevere dall'ex marito un assegno divorzile di natura assistenziale CP_1 Parte_1
e di natura compensativo-perequativa, a fronte dell'insussistenza di adeguati redditi della stessa per provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dell'elevata sperequazione reddituale tra le parti, nonché a fronte del contributo prestato al ménage familiare in costanza di matrimonio, ragione per la quale avrebbe sacrificato anche le proprie prospettive lavorative.
A detta domanda si opponeva strenuamente , il quale negava la sussistenza dei presupposti Pt_1 affinché venisse riconosciuto il predetto assegno divorzile, mettendo in luce che CP_1 disponeva invece di mezzi più che adeguati a provvedere al proprio sostentamento (in particolare, già all'epoca della sentenza di separazione resa nel 2018 si dava atto che ella aveva reperito una pagina 4 di 21 occupazione e percepiva uno stipendio netto di euro 1.300,00 al mese). Nel tempo, proseguiva il ricorrente, ella aveva reperito tipologie di lavoro del tutto simili a quelle cui era solita dedicarsi prima della nascita delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), sicché nessuna rinuncia Per_2 Per_1 ad occasioni professionali o reddituali più proficue si era mai configurata.
evidenziava altresì che con la sentenza di separazione n. 1678/2018, pubblicata in data Pt_1
28/6/2018, il Tribunale di Vicenza aveva disciplinato la regolamentazione dell'affidamento e visite della figlia , all'epoca minorenne, e che altresì aveva posto a suo carico un assegno di Per_1 mantenimento ordinario per la prole di euro 550,00 per ciascuna figlia, tenuto conto che era Per_2 comunque maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale. Nulla veniva riconosciuto a a titolo di CP_1 mantenimento e nemmeno veniva alla stessa assegnata la casa coniugale, nonostante genitore convivente con le figlie, per rinuncia della stessa.
chiariva che nelle more del divorzio era divenuta maggiorenne ed economicamente Pt_1 Per_1 autosufficiente, avendo reperito una occupazione presso Lindbergh s.r.l. – Scout negozio di abbigliamento in Bassano del Grappa, mentre , dopo aver frequentato con il supporto dei Per_2 genitori un corso da “addestratrice e tecniche di pet terapia”, aveva trovato lavoro da aprile 2022 presso Ad ogni modo, se da un lato chiedeva la revoca di ogni disposizione Controparte_2 Pt_1 economica e di regolamentazione concernente la figlia , dall'altro lato, chiedeva di essere Per_1 obbligato a versare alla madre per la figlia la minor somma di euro 350,00 mensili, o comunque Per_2 una somma non superiore a euro 500,00 al mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
In effetti, il ricorrente lamentava una modificazione in peius delle proprie condizioni economico patrimoniali: pur conservando la qualità di imprenditore della Mobili d'Arte AG di AG BI &
C. s.a.s. al 99% insieme al padre, aveva maturato numerosi debiti, anche nei confronti della resistente, debiti cui avrebbe fatto fronte grazie al ricavato della vendita della casa familiare sita in Tezze sul
EN alla via Rossano alienata ad un prezzo molto inferiore a quello stimato in sede di separazione, ovverossia ad euro 160.000,00. Si dichiarava comunque proprietario di un immobile ad uso commerciale, locato a terzi al canone mensile di euro 700,00.
esponeva infine di essersi trasferito presso l'abitazione della nuova compagna in Marostica, Pt_1 con la di lei figlia.
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorrente si opponeva dunque al riconoscimento di un assegno divorzile all'ex coniuge;
chiedeva di revocare tutte le statuizioni emesse nei confronti della figlia Per_1
e di determinare il proprio contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 al mese, Per_2
pagina 5 di 21 o comunque inferiore ad euro 500,00 mensili. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale.
di contro contestava che il ricorrente avesse sofferto da dopo la separazione un CP_1 peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali ed economiche, evidenziando che già nella separazione il Tribunale aveva sancito che la documentazione reddituale offerta in produzione da non era attendibile, essendo emerso in corso di causa che egli vantava invero disponibilità Pt_1 economiche ben superiori da quelle dichiarate. A sostegno della richiesta di assegno divorzile di tipo assistenziale, chiariva di avere uno stato di salute fragile, anche a seguito di un intervento chirurgico eseguito per aneurisma cerebrale nel 2014, proprio in concomitanza dell'allontanamento dell'ex marito dalla famiglia. Da allora lamentava di essere affetta da emicrania con attacchi frequenti e invalidanti, cervicalgie e lombalgie dovute ad ernie discali, esofagite da reflusso con gastrite iperemica e incontinenza cardiale. Esponeva di essersi comunque sempre presa cura delle figlie e di aver continuato a lavorare in condizioni per lei usuranti, rinunciando anche ad interventi chirurgici per lei necessari
(come, ad esempio, accaduto per un intervento ai denti programmato nel 2016). Quanto alla richiesta di assegno divorzile perequativo-compensativo, evidenziava di esser uscita dal mercato del lavoro per circa vent'anni in costanza di matrimonio, alternato talvolta periodi di attività in situazioni disagevoli a periodi di inoccupazione. Ciononostante, nel 2017 era riuscita ad ottenere un nuovo impiego presso la stessa azienda per cui aveva lavorato prima del matrimonio, ma poi l'azienda venne assorbita da un'altra che operò duri tagli al personale. Evidenziava di essere attualmente impiegata presso la società con contratto a tempo indeterminato e così di percepire uno stipendio netto di euro Controparte_3
1.300,00 al mese, ma di dover sostenere una spesa per il canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili.
La resistente deduceva di essersi sempre dedicata alla famiglia in costanza dei 18 anni di matrimonio, ragione per la quale insisteva per l'assegno divorzile, avendo cura di chiarire che considerata la propria età anagrafica di 57 anni ella avrebbe potuto ragionevolmente ambire nel futuro, a 67 anni, ad una pensione contributiva minima di soli euro 700,00 mensili.
Per tutte queste ragioni, chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile CP_1 quantificato pari ad euro 400,00 mensili. Concordava sull'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 400,00 al mese, in ragione della sua evidente non autosufficienza Per_2 economica in quanto il contratto di apprendistato a tempo parziale con era previsto in CP_2 scadenza al 31/3/2025.
Veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di esaminare la reale situazione patrimoniale e reddituale alle parti. La dott.ssa depositava la relazione peritale in Persona_3
pagina 6 di 21 data 11/10/2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno
27/5/2025, sostituita con deposito di note scritte.
Il Pubblico Ministero rassegnava conclusioni in data 4/6/2025.
Spirato il termine per il deposito degli scritti conclusivi, il Collegio si riuniva in camera di consiglio e pronunciava sentenza.
* * *
Il Tribunale concorda con le conclusioni del Pubblico Ministero, sicché ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte resistente.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato in questa sede, quali siano i presupposti che l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica è approdata a riconoscere al fine di ottenere un assegno di tipo divorzile da un coniuge all'altro, presupposti che, come noto, sono del tutto differenti rispetto a quelli necessari per riconoscere l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, fondato principalmente sulla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La decisione non può allora che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi peraltro dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
La Suprema Corte di Cassazione a tal riguardo ha così statuito: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In particolare, quanto all'assegno divorzile di natura assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha subordinato la ricorrenza dei presupposti alla prova fornita circa la obiettiva insussistenza di mezzi propri che garantiscano un'esistenza dignitosa da parte del coniuge che ne fa richiesta, perché egli versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica dettata da cause rispetto pagina 7 di 21 alle quali egli è certamente incolpevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”).
Quanto invece all'assegno di natura compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità oramai ampiamente consolidata ne ha subordinato il riconoscimento alla prova offerta in giudizio da parte del coniuge economicamente più debole che ne fa richiesta, da un lato, di aver effettivamente sacrificato le proprie prospettive lavorative reddituali in attuazione di un disegno comune di arricchimento e crescita della famiglia, e dall'altro lato, che lo squilibrio economico patrimoniale con l'altro coniuge è legato a siffatta scelta comune di ripartizione di ruoli endofamiliari in costanza di matrimonio nell'ottica di pari contribuzione al ménage familiare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7126: “L'assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”; Cass. civ., Sez. I, 16/09/2024, n. 24795: “L'assegno divorzile, oltre
a una funzione assistenziale, riveste una natura perequativa e compensativa. Per l'attribuzione dell'assegno, è necessario valutare se uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, sia riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare. Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche se non vi è stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali”; Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell"ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre pagina 8 di 21 attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”).
Tutto ciò premesso, calando i predetti principi al caso di specie, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
L'assegno divorzile di tipo assistenziale non è dovuto, tenuto conto che ha dichiarato CP_1 di svolgere attività lavorativa presso e così di percepire circa euro 1.300,00 netti al Controparte_3 mese (cfr. doc. 15 resistente) e non essendo stato comunque provato in giudizio né uno stato di indigenza della parte che imponga di sostenerla con un contributo economico all'uopo al fine di garantirle pari dignità all'ex coniuge, né uno stato di malattia ed invalidità recente nel tempo grave al punto tale da rendere comunque necessario provvedere ad incrementare le sue entrate patrimoniali in virtù di un principio di solidarietà sostanziale (cfr. docc. 3, 6, 7, 8 e 12 resistente) (cfr. Corte d'Appello
Venezia, Sez. III, Sent., 17/04/2025, n. 1471, in parte motiva si legge: “Ai fini dell'assegno divorzile per cui è lite, è sufficiente verificare - in concreto e nell'attualità - il persistere dell'esigenza assistenziale, che ricorre laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare pagina 9 di 21 le normali esigenze (così da vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele;
sia
l'esistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di procurarsela sono da valutare nel presente, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il richiedente (v. Cass. n. 13420/2023)”).
L'assegno divorzile di natura perequativa-compensativa è invece dovuto.
A tal riguardo, va riscontrata la prova offerta in giudizio del fatto che in costanza di CP_1 matrimonio (durato 18 anni) si è totalmente dedicata alla famiglia, affidandosi interamente al sostegno economico del marito, in adempimento di un comune progetto familiare in cui i ruoli venivano ripartiti distintamente nel senso che la resistente si sarebbe dedicata alla cure delle figlie e della famiglia, interrompendo dunque qualsivoglia rapporto di lavoro pregresso, mentre il resistente avrebbe continuato ad occuparsi della sua realtà imprenditoriale quale socio accomandatario al 99% di Mobili
D'Arte AG di AG BI & C. s.a.s..
Va in effetti data rilevanza alle stesse dichiarazioni rese dalla difesa processuale di parte ricorrente in giudizio laddove a pag. 6 della seconda memoria istruttoria depositata così testualmente scrive:
“Peraltro, dal procedimento di separazione risulta essere già stato accertato che durante tutta la convivenza matrimoniale tra i coniugi, il sig. abbia provveduto in via esclusiva a Parte_1 mantenere l'intera famiglia, avendo la sig.ra svolto esclusivamente attività casalinga”, dato CP_1 questo inoppugnabile, che non rispecchia “la mentalità veterotestamentaria del ricorrente” - come assurge controparte nella propria memoria integrativa a pag 4, ma quanto accertato durante la causa di separazione ed esplicitato dal ricorrente nei propri scritti difensivi, con le stesse parole riportate nella sentenza, vedasi pag. 6 Sentenza n. 1678/2018 - RG 84/2016 - doc. 03 prodotto dal ricorrente - su cui non può ammettersi il contraddittorio, posto che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato” (cfr. seconda memoria istruttoria del ricorrente, p. 6).
A ben vedere, dunque, è ad invocare in questo giudizio il giudicato sceso sulle statuizioni Pt_1 rese dal Tribunale di Vicenza nella sentenza di separazione n. 1678/2018 (cfr. doc. 3 ricorrente), allorché il Collegio ha riconosciuto che per tutta la durata del matrimonio si è CP_1 integralmente dedicata alla cura e gestione della famiglia.
Ma vi è di più. Altrettanto pacifico, per espressa ammissione del ricorrente, è che , CP_1 evidentemente proprio perché dedita all'attività di casalinga nell'ambito di un progetto familiare condiviso con il marito, è stata da lui da sempre esclusivamente sostenuta da un punto di vista economico (cfr. seconda memoria istruttoria del ricorrente, p. 6: “Inoltre, si rileva che, in totale assenza di un adeguato riscontro probatorio di controparte, risulta certo che, oltre ad avere svolto esclusivamente l'attività di casalinga, la sig.ra , durante l'intera convivenza matrimoniale, CP_1
pagina 10 di 21 non rinunciava effettivamente a nessuna, precisa e concreta prospettiva di lavoro e carriera, non offriva alcun apprezzabile contributo all'attività lavorativa del marito, così come non contestava in alcun modo, la circostanza che l'intero patrimonio della coppia fosse costituito esclusivamente da quanto ricevuto dal marito, dai genitori di questo. Invero, la sig.ra fino a che non ha voluto CP_1 diversamente, ossia fino a che non chiedeva la separazione, oltre il suo totale mantenimento e quello delle figlie, otteneva dal sig. anche l'acquisto dell'auto Mini Countryman, targata EL407YT Pt_1 del valore di € 33.200,00, di cui ella ancora oggi dispone (cfr. doc. 14 prodotto dal ricorrente)”).
Il contributo della resistente alla crescita economica e lavorativa del ricorrente è indubbio, e discende certamente anche dal riparto dei ruoli endofamiliari concordati tra le parti, dovendosi ritenere che l'impegno totalizzante, così come ammesso da , dell'ex moglie per la cura e crescita delle Pt_1 figlie, gli ha certamente consentito di concentrarsi sulla realtà imprenditoriale in cui era immerso, e che era propria, la quale dunque non può aver che beneficiato della circostanza.
Che svolgesse un'attività lavorativa presso la ditta Serigrafia Bernardi di Bernardi snc CP_1 prima di contrarre matrimonio nel 1998 è poi documentato in giudizio: la busta paga allegata peraltro documenta la percezione di uno stipendio rilevante per l'epoca, pari a £ 2.000.000 (cfr. doc. 2 resistente), sicché va ritenuta confermata la circostanza per cui la resistente, a seguito del matrimonio, ha comunque rinunciato alla propria redditizia occupazione per dedicarsi alla famiglia, fino al 2017, allorché ha reperito nuovamente una occupazione presso la ditta s.r.l. in Controparte_4 prossimità della domanda di separazione (cfr. doc. 17 resistente).
Un'ultima considerazione.
A verbale del giorno 15/6/2023 la resistente ha dichiarato davanti al Giudice Relatore che “Durante la convivenza le spese erano sostenute nel seguente modo: pagava tutto il sig. perché io dopo che Pt_1 sono nate le bambine sono rimasta a casa e per tutta la durata del matrimonio non ho più lavorato fuori dalla famiglia perché non c'era necessità di lavorare” (cfr. verbale d'udienza del 15/6/2023).
Il ricorrente si duole del fatto che in detto frangente la resistente abbia ammesso di non aver lavorato in costanza di matrimonio per sua scelta, ciò che dovrebbe mandare respinta la domanda di assegno divorzile, per sua prospettazione.
Ritiene invece il Collegio, che alla udienza si sia limitata a dare contezza di una CP_1 situazione di fatto che all'epoca esisteva all'interno della famiglia, ovverossia il fatto che le condizioni economico patrimoniali di erano talmente benestanti da render superfluo e non necessario Pt_1 che anche la moglie trovasse un impiego e contribuisse sotto il profilo economico. Sicché, quando la resistente ha dichiarato che “non c'era necessità di lavorare” non ha altro che confermato il preciso, ma condiviso, disegno delle parti circa la ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari. pagina 11 di 21 Tanto premesso, vanno allora esaminati i redditi delle parti e vanno determinate le loro reali capacità e disponibilità patrimoniali, oltreché reddituali, al fine di apprezzarne l'eventuale sperequazione e tenerne conto al fine della determinazione dell'assegno divorzile perequativo-compensativo.
Va fatto riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa , che questo Persona_3
Tribunale intende pienamente recepire essendo il frutto di un'attività peritale di tipo tecnico adeguata, coerente e ben argomentata, priva di vizi logici, ragione per la quale il Collegio ritiene di non doversene discostare.
Vanno tuttavia presi in esame i molteplici rilievi mossi a critica dalle parti in corso di causa, in particolare negli scritti conclusivi.
Va premesso, a conforto della decisione assunta dal Giudice Delegato con ordinanza del 16/1/2025, che non sono emersi i presupposti per una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che i rilievi critici sviluppati da parte ricorrente, prima ancora che infondati ed inidonei ad incrinare il ragionamento e le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa sotto un profilo logico, vanno intesi Per_3 come il frutto di una critica nel merito degli accertamenti svolti, che evidentemente non sono condivisi dalla parte, ma che per ciò solo non giustificano la chiesta ripetizione d'indagine.
Il ricorrente lamenta in comparsa conclusionale (p. 6 e ss.): (i) che la dott.ssa non avrebbe Per_3 esaminato la documentazione relativa a carte prepagate, carte di credito e debito di né CP_1
l'avrebbe mai richiesta;
(ii) che la documentazione richiesta e ricevuta dalle parti non era stata sottoposta integralmente al contraddittorio delle stesse (cfr. p. 17 e p. 49 relazione peritale dott.ssa
); (iii) che la c.t.u. e l'ausiliario geom. , non avrebbero correttamente valutato, anzi Per_3 Per_4 avrebbero sovrastimato sia il valore dell'ex casa familiare sita in Tezze sul EN ceduta a terzi verso un prezzo di euro 160.000,00, ma stimato pari ad euro 320.000,00 (cfr. p. 55 relazione peritale dott.ssa
), sia il valore del terreno sempre sito in Tezze sul EN venduto alla società Ismec s.r.l. per Per_3 euro 30.000,00, stimato pari ad euro 50.000,00; (iv) che il c.t.u. avrebbe errato nel non aver condiviso la prospettazione di parte per cui il conto corrente aziendale di sarebbe stato utilizzato Pt_1 promiscuamente;
(v) che la c.t.u. non avrebbe dato corso all'approfondimento richiesto inizialmente relativamente a documentazione su TFR, interruzioni attività lavorativa, ovvero aumenti/riduzioni nell'orario di lavoro, prestazioni lavorative extra da attività compiute occasionalmente delle parti, documentazione che dunque non aveva potuto esaminare riferita a;
(vi) che Pt_1 CP_1 dell'immobile sito nel Comune di Rosà di cui la resistente era comproprietaria per la quota di 1/6 non era stato tenuto conto della potenzialità edificatoria per un ulteriore incremento di cubatura di 550 mq;
nemmeno ne sarebbe stato considerato il valore una volta che l'usufrutto in favore della madre di lei si sarebbe estinto;
(vii) che non veniva sottoposta al contradditorio la documentazione del c/c intestato a pagina 12 di 21 n. 001/2020 acceso presso Banca Intesa San Paolo per intero, né veniva chiarito come CP_1 mai i saldi trimestrali fossero sostanzialmente stabili (p. 51 e p. 52 della relazione peritale dott.ssa
); (viii) che in generale la c.t.u. aveva trattato diversamente le parti, nella misura in cui avrebbe Per_3 effettuato un controllo più approfondito delle risorse e disponibilità economiche del ricorrente, con meticolosa analisi di accrediti ed addebiti, mentre più superficiale di quelle della resistente (p. 42 e p.
52 della relazione peritale dott.ssa ); (ix) che non sarebbe stata dimessa la documentazione Per_3 riguardante la polizza Unicredit Allianz Vita di , con rimborso effettuato nel predetto CP_1
c/c di lei in data 31/10/2023 per circa euro 10.041,94, senza che fosse specificato se totalmente o parzialmente.
Va rammentato, poi, che lamentava di aver subito una diminuzione di redditi ed introiti Pt_1 patrimoniali dopo la sentenza di separazione del 2018; evidenziava di contro che CP_1 avesse subito un arricchimento patrimoniale (avrebbe acquistato un'auto Fiat 500, avrebbe ricevuto la comproprietà della casa in Rosà etc).
Anzitutto, il Collegio non può che rilevare che il lamentato depauperamento di redditi e risorse è allegato solo genericamente dalla parte, posto che non sono state mai chiarite in giudizio quali le cause, anche di natura imprenditoriale, che avrebbero portato alla contrazione reddituale lamentata successivamente alla sentenza di separazione del 2018; nemmeno è stata allegata la specifica presenza di debiti od obbligazioni della parte che possano giustificare siffatta allegazione.
In secondo luogo, a superamento delle critiche mosse da in relazione ai punti supra nn. (i), Pt_1
(ii), (v), (vii) e (viii) il Tribunale ritiene condivisibile ed esaustiva la replica già espressa dalla dott.ssa la quale ha così evidenziato: “Il CTU ha provveduto a rispondere al quesito assegnato con Per_3 esposizione della metologia seguita e dei criteri applicati al fine di adempiere compiutamente al mandato peritale ricevuto.
Tutti i documenti richiesti - e ricevuti - sono sempre stati condivisi, e discussi, con i CTP nel pieno rispetto del contraddittorio.
Oggetto di indagine peritale risulta la disamnina della effettività capacità reddittuale, patrimoniale e finanziaria relativamente a ciascuna Parte in causa, ossia relativamente al sig. Parte_1
(Attore) nonchè alla sig.ra (Convenuta). Controparte_1
Tale disamina è stata svolta dal CTU con applicazione della stessa metodologia e con lo stesso grado di dettaglio e di approfondimento.
Le “differenze” lamentate dal CTP, dott.ssa , dipendono dalle specifiche situazioni Per_5 personali delle Parti in causa (numero di beni mobili/immobili, rapporti bancari, movimentazioni bancarie, etc.) e non certo da un differente grado di dettaglio discrezionalmente applicato dal CTU” pagina 13 di 21 (cfr. relazione dott.ssa , p. 16 e ss). Per_3
In particolare, con riferimento alla grave censura mossa dal ricorrente per cui la documentazione contabile delle parti sarebbe stata sottratta al contraddittorio delle stesse, valga considerare quanto scritto nei processi verbali dell'11/4/2024 e del 6/5/2024 in sede di indagini peritali, che fanno prova fino a querela di falso e i quali dimostrano, al contrario, che le parti hanno sempre avuto modo di confrontarsi e contraddire in ordine alle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle relative all'esame dei conti correnti e rapporti bancari intestati alle parti, così come risultanti dai rapporti che le parti stesse hanno dichiarato esistenti con apposita autocertificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, poi sottoposta a verifica incrociata con i dati reperiti presso l'Agenzia delle Entrate da parte del c.t.u. (cfr. allegati 1.1. e 1.2. alla relazione peritale dott.ssa ). Per_3
Quanto invece alle censure mosse dal ricorrente ai punti sub. (iii), (vi) e (viii) - in relazione alla lamentata sovrastima dell'abitazione (ex casa familiare) di Tezze sul EN ceduta a terzi definitivamente nel febbraio 2023 a fronte di un prezzo di euro 160.000,00, ma stimato dall'ausiliario geom. pari ad euro 320.000,00, ovverossia al valore dell'immobile al tempo della stipula CP_5 del preliminare del 2018 (cfr. allegato 3.1. alla relazione peritale dott.ssa ) - va chiarito che le Per_3 ragioni per cui detta stima è stata da ultimo confermata anche nella relazione finale pari a detto maggior importo, anziché pari ad euro 280.000,00, è contenuta nelle risposte alle osservazioni di parte del geom. (cfr. allegato 3.2. alla relazione peritale dott.ssa ), che il Tribunale recepisce Per_4 Per_3 condividendone il ragionamento logico deduttivo, laddove è stato chiarito che la stima dell'immobile è stata adeguata alla superficie dell'area di 500 metri quadri così come è stata documentata, anziché di
438 metri quadri come invece preteso dal ricorrente: “La superficie stima di 500 mq è stata presa in base ad una perizia a me trasmessa del 5/6/2023 non avendo altro sistema di calcolo, il mio valore attribuito all'immobile è di 640 euro al mq, ora se la superficie esatta è di 438 mq come indicato, il valore dell'immobile quindi si abbassa ed è di 280.000 euro.
30 anni di vetustà sono il 30% e non il 35% come da loro applicato.
Le caratteristiche dell'immobile come indicate dalla controparte sono del tutto ordinarie per edifici a villino costruiti in quel periodo.
La tipologia della stessa è sicuramente di una casa di pregio e i 520 euro al mq attribuiti mi sembrano pochi più indicati ad una casa popolare.
I valori presi a riferimento sono quelli di mercato della zona” (cfr. allegato 3.2. alla relazione peritale dott.ssa ). Per_3
Quanto alla censura del ricorrente per cui vorrebbe imputato ai fini patrimoniali il minor prezzo di realizzo dell'immobile invece che la valutazione dell'ausiliario risalente al 2018, basti considerare – in pagina 14 di 21 disparte il singolare differimento del rogito notarile per la compravendita definitiva dal 2018 (tempo del preliminare) al 2023 – che non può rilevare ai fini del presente giudizio la scelta di parte venditrice di mettere a frutto solo parzialmente il proprio patrimonio immobiliare, soprattutto atteso l'indiscusso pregio dell'immobile in questione.
La risposta alle osservazioni di è stata fornita dal geom. anche con riferimento al Pt_1 Per_4 terreno di Tezze sul EN, laddove egli ha chiarito di averne stimato il valore pari ad euro 50.000,00 anziché 30.000,00 alla luce della peculiarità della sua collocazione geografica, che consente un collegamento diretto tra le due proprietà dell'azienda di famiglia, oltre al fatto di essere adibito anche ad area deposito: “è un bel vantaggio per la ditta avere un collegamento diretto tra i due capannoni di proprietà senza dover uscire in strada e fare tutto il giro dell'isolato e poi è utilizzato anche come area di deposito” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Anche a tal riguardo, va ripetuta e Per_3 condivisa la stima all'effettivo valore dell'immobile in luogo del minor prezzo di realizzo che parte venditrice, per ragioni non esplicitate in giudizio, ha deciso di accettare.
Il geom. risulta aver compiutamente risposto anche alle censure che riguarderebbero il minor Per_4 valore assegnato all'immobile di Rosà di cui è comproprietaria insieme ai fratelli per CP_1 la quota di 1/6, osservando che: “Trattasi di edificio unifamiliare con la sua relativa area pertinenziale
a giardino e orto di superficie normale per edifici edificati nel periodo dove i lotti erano ricompresi tra gli 800 e 1500 mq, con unico accesso e intercluso tra altre proprietà quindi non si vede come sia da rovinare lo stesso con un'ulteriore edificio, 500 mq vengono attribuiti a casette a schiera di testa.
Le sue caratteristiche sono tipiche di un edificio popolare e non certo di villino come il valore ad esso attribuito” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Per_3
Non corrisponde al vero, dunque, che l'ausiliario non avrebbe considerato l'eventuale potenziale edificatorio futuro dell'immobile, che invero è stato giudicato nella sostanza non plausibile, perché comporterebbe la demolizione e sostituzione della costruzione con un'altra. Il valore dell'usufrutto è stato poi correttamente considerato perché allo stato esistente, non risultando pertinente una diversa valutazione della proprietà in quanto non in linea con l'attuale stato di fatto e diritto.
Ma vi è di più.
L'ausiliario mette in luce che la tesi prospettata dal ricorrente - per cui nella sostanza i propri immobili varrebbero meno di quanto stimato mentre quello della ricorrente varrebbe di più - non può essere condivisa anche a fronte dell'evidente diversità degli edifici così come appaiono esternamente, data l'età, la tipologia di costruzione e le rifiniture: “Anche dalla sola vista esterna dei due edifici vorrei sottolineare come non sia possibile che il fabbricato di Rosà valga 250.000,00 mentre quello di Tezze sul EN valga molto di meno, in particolare per età e caratteristiche costruttive, tipologiche e pagina 15 di 21 rifiniture” (cfr. allegato 3.2. alla relazione dott.ssa ). Per_3
Invece, avuto riguardo alla censura mossa di cui al punto sub (iv), relativo all'uso promiscuo del conto corrente di n. 1404768 acceso presso anche per scopi aziendali “per non far finire Pt_1 CP_6 con i conti in rosso la società”, il Tribunale reputa anche su questo punto adeguate e ben motivate le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa , esplicitate come segue: “La ricostruzione operata dal Per_3
CTU prescinde dalle precisazioni fornite dal CTP, ed è stata volta a far emergere una effettiva disponibilità patrimoniale/finanziaria, legata appunto, alle significative movimentazioni bancarie individuate.
L'importo di euro 50.000 prelevato da un c/c e accredidato sul libretto di deposito, ancorchè sempre al sig. intestato, non modifica in alcun modo la ricostruzione del CTU in risposta al quesito Pt_1 peritale, ancor più se si pensi come tale importo accredidato sul libretto sia stato successivamente, e per buona parte, prelevato nei mesi successivi.
Sul punto, occorre precisare come le movimentazioni del libretto n. 1373360, seppur richieste dal CTU alla VOLKSBANG con largo anticipo, siano a quest'ultimo state inviate dalla Banca con PEC datata
11.09.2024, data che coincideva con il termine di invio delle bozze ai CC.TT.PP.
Dalla disamina delle movimentazioni di tale libretto, si evincono solo versamenti e successivi prelievi, quindi - per voler semplificare la questione ai nostri fini - che gli importi vengano prelevati direttamente dal conto corrente o versati sul libretto e poi prelevati, poco differisce in termine di capacità patrimoniale, poiché denota, in ogni caso, una disponibilità ulteriore.
Per quanto riguarda l'uso “promiscuo” del conto corrente per “non far finire con i conti in rosso la
Società”, preme rilevare come - nel caso di specie - non sia giustificabile un uso promiscuo del conto”
(cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 20). Per_3
Si intende dire, che tenuto conto delle numerose movimentazioni registrate con riferimento al conto corrente di risulta ininfluente la circostanza della eventuale promiscuità dell'uso del Pt_1 medesimo, poiché ciò che emerge è la dimostrazione della più estesa disponibilità patrimoniale della parte stessa, ciò che certamente va considerato al fine dell'indagine contabile.
A nulla vale, infine, quanto dedotto da in relazione al punto sub n. (ix), tenuto conto che la Pt_1 dott.ssa ha specificatamente preso in esame le somme (euro 10.000,00 circa) rimborsate a Per_3
per la polizza vita contratta, sicché la circostanza è stata debitamente considerata a CP_1 scopo dell'indagine eseguita.
Più lievi censure alla consulenza tecnica d'ufficio sono state invece mosse da parte resistente, che si vanno parimenti ad esaminare e respingere per le ragioni che seguono.
lamenta che: (i) l'ammontare del reddito figurativo stimato dalla dott.ssa nel CP_1 Per_3
pagina 16 di 21 periodo dal 2020 al 2024 con riferimento al ricorrente è stato sottostimato rispetto al valore reale, reputando la somma di euro 17.700,00 indicata a pag. 46 della relazione peritale una stima assai prudente, in considerazione delle numerose movimentazioni che hanno riguardato il conto corrente ed il libretto postale intestato alla parte;
(ii) il valore della partecipazione del ricorrente (al 99%) nella società “Mobili d'Arte AG di AG BI sas” è stato determinato non correttamente perché simulando la liquidazione della società, anziché stimandone il valore all'attivo, e così non tenendo conto né del valore di avviamento né del valore della merce in magazzino, sicché l'abbattimento del
30% risulta del tutto incongruo ed ingiustificato;
(iii) la motocicletta BMW di cui il ricorrente era proprietario andava stimato per un valore superiore a quello di euro 9.400,00, poiché detta somma veniva indicata come versata a saldo;
(iv) la vettura Fiat 500 in realtà era stata acquistata per il tramite di finanziamento dalla figlia e quindi non andava computata nei redditi della madre. Per_1
In relazione a tutte le censure che precedono vanno richiamate anche in questa sede le risposte offerte dal c.t.u. dott.ssa in sede di relazione conclusiva, cui questo Tribunale intende dare pieno Per_3 recepimento in quanto solidamente motivate e prive di vizi logiche, integrandole con le seguenti precisazioni.
Il reddito figurativo di di cui al punto sub n. (i) va confermato dell'entità indicata, in quanto Pt_1 differenza ricavata tra le entrate (di euro 58.250,00) complessive del conto corrente n. 1404768 e le uscite (di euro 40.550) (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 36 e ss.). Per_3
Anche il valore della partecipazione societaria di va confermato nell'ordine di grandezza Pt_1 indicato, punto sub n. (ii), considerato, da un lato, che si tratta di mere stime, sicché contemplano un margine di approssimazione ed errore intrinsecamente e, dall'altro lato, che nessuna manifestazione di volontà del ricorrente a vendere l'attività (insieme al padre) è stata documentata, con la conseguenza che non risulta plausibile allo stato una alienazione a terzi della società e dunque va escluso il riferimento ad un valore diverso da quello che assumerebbe se giungesse a suo naturale esaurimento.
Avuto riguardo al valore della motocicletta BMW R1250 GS, di cui è documentato un movimento bancario per euro 9.400,00 con causale “saldo moto”, di cui al punto sub. (iii), va chiarito che la dott.ssa , riscontrando l'intestazione in capo a terzi ( ) ne ha comunque tenuto Per_3 Persona_6 considerazione interpretando detta somma alla stregua di un credito della parte nei confronti dei genitori, sicché il rilievo va respinto.
Quanto al punto sub. (iv), il Tribunale dà atto che risulta documentata la qualità di CP_1 come cointestatario del veicolo, alla pari della figlia (cfr. doc. 19 resistente).
Per tutte queste ragioni, la consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa va confermata in ogni Per_3 sua parte. pagina 17 di 21 Vanno dunque prese in esame le conclusioni rassegnate, che vanno ad esporsi come segue.
La situazione patrimoniale reddituale effettiva di nell'arco compreso tra il 27/2/2020 e Pt_1
l'11/3/2024 e all'attualità (deposito della relazione peritale in data 11/10/2024) è così riassunta (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 34 e ss.): Per_3
(1) capacità patrimoniale effettiva: euro 576.589,88 (2020-2024) ed euro 200.720,97 (all'attualità). Si tratta della somma dei componenti positivi del patrimonio documentati dati dall'immobile di Tezze sul
EN (ex casa familiare) alienato nel febbraio 2023 a fronte di un preliminare siglato nel 2018 all'esito del quale il promissario acquirente avrebbe però giovato di un comodato d'uso gratuito sino al rogito;
dal terreno sempre sito in Tezza sul EN, alienato nel 2020; dal valore dell'immobile commerciale in Mussolente attualmente in proprietà; dal valore del motociclo Ducati ceduto nel 2023; dal valore della partecipazione societaria del 99% di Mobili d'Arte AG di AG BI sas di cui il ricorrente è pure socio accomandatario (euro 96.700,00 circa); dal saldo del c/c n. 1404768 acceso presso (deve darsi atto che degli ulteriori rapporti bancari indicati dalla parte non v'è stata la CP_6 relativa produzione documentale, dunque non sono stati presi in considerazione). Tutto ciò al netto delle componenti negative patrimoniali, costituite dalle tasse, dalle spese di manutenzione straordinaria e dalla restituzione di un prestito ai genitori. Va evidenziato che il valore all'attualità è differente (da euro 576.589,88 all'11/3/2024 si passa ad euro 200.720,97 all'11/10/2024) a causa delle alienazioni degli immobili medio tempore intervenute (dell'abitazione di Tezze sul EN, del terreno sempre di
Tezze sul EN e della motocicletta Ducati);
(2) ulteriore capacità patrimoniale aggiuntiva: euro 59.520,00, costituita dalla somma del credito verso i genitori relativamente alla motocicletta BMW R 1250 GS, intestata al padre del ricorrente, ma pagata da quest'ultimo, così come emerso documentalmente, nonché dai crediti maturati verso la compagna
, a fronte degli accrediti effettuati a lei nel tempo con causale “prestito casa Marostica”; Persona_7
(3) capacità reddituale: euro 19.754,00 (2020-2024) ed euro 25.264,00 (attualità: ovverossia ultima dichiarazione redditi per il 2023) (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 36). Si tratta di redditi che Per_3 sono stati effettivamente dichiarati dal ricorrente e che derivano sia dalla partecipazione societaria al
99% da lui detenuta (quadro RH), sia dagli immobili di cui è proprietario (quadro RB);
(4) reddito figurativo: circa euro 70.500,00 (2020-2024) e circa euro 23.500,00 (attualità). Si tratta del frutto dell'attenta analisi delle movimentazioni bancarie (accrediti e addebiti) e dei versamenti in contanti che vedono coinvolto il conto corrente n. 1404768 acceso presso personale di CP_6
, che consentono così di ricostruire la vera disponibilità economico – reddituale della parte, Pt_1 per effetto della dimostrata capacità finanziaria attiva, anche derivante da altre fonti di reddito, pur non documentate. In effetti, la dott.ssa ha evidenziato che sul conto corrente intestato a Per_3 Pt_1
pagina 18 di 21 sono state registrate somme in uscita verso Mobili d'Arte AG di AG BI sas nel periodo di riferimento per euro 40.550,00 mentre sono state registrate somme in entrata dalla società di euro
58.250,00. La differenza tra i due importi è pari ad euro 17.700,00 che è il maggior importo che il c.t.u. così ragionevolmente ha attribuito al ricorrente a titolo di reddito figurativo, in quanto comunque nella sua disponibilità: si tratta in effetti pur sempre di somme che sono state accreditate dalla società a e dunque a lui riferibili. La somma di tutti gli ulteriori accrediti in contanti sul conto corrente Pt_1 arriva però sino ad un totale di euro 94.190,00 (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 42) mentre le Per_3 somme che risultano accreditate a terzi, inclusa in particolare la compagna , sono state Persona_7 documentate pari a complessivi euro 76.192,00 (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 46), ciò che Per_3 giustifica la stima complessiva di reddito ulteriore figurativo indicata in premessa.
Al contrario, la situazione patrimoniale reddituale effettiva di risulta ben più modesta. CP_1
In particolare, nell'arco compreso tra il 2020 ed il 2024 e all'attualità, essa va così riassunta (cfr. relazione peritale dott.ssa , p. 34 e ss): Per_3
(1) capacità patrimoniale derivante da immobili: euro 28.750,00, somma riferita al valore della quota di comproprietà di 1/6 (nuda proprietà) di abitazione e autorimessa sita in Rosà, al netto dell'usufrutto esistente a favore della madre;
(2) capacità patrimoniale derivante da beni mobili registrati: euro 12.000,00 (2020-2024) per valore dell'autovettura Mini Countryman acquistata nel 2012 (valore oggi ridotto per vetustà pari ad euro
10.000,00), oltre che euro 13.300,00 (2020-2024) per valore autovettura Fiat 500 acquistata nel 2023 di cui è comproprietaria con la figlia (valore oggi ridotto per vetustà e pari ad euro 10.600,00); Per_1
(3) saldo conto corrente n. 001/2020 acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.: euro 5.488,11
(2020-2024), alla data dell'11/10/2024 pari ad euro 7.412,00;
(4) rimborso polizza vita Unicredit Allianz: euro 10.041,94.
In totale, vanta così un patrimonio del valore di euro 59.538,11 nel triennio di CP_1 riferimento (2020-2024), oggi divenuto pari ad euro 66.804,00; sotto il profilo reddituale, invece, la resistente vanta un reddito da lavoro dipendente annuale complessivamente pari ad euro 14.128,00
(2020-2024), all'11/10/2024 pari di euro 19.949,00.
Da tutto quanto precede, risulta dunque evidente la sperequazione patrimoniale delle parti, se sol si considera l'ingente patrimonio anche solo attualmente a disposizione del ricorrente (di euro
200.000,00) a confronto con quello della resistente (di euro 66.804,00) e tenuto conto delle differenti possibilità reddituali, che nonostante appiano di poca differenza (euro 20.000,00 circa per la resistente ed euro 23.500,00 per il ricorrente), vanno comunque intese e lette nel ben complesso ed articolato quadro di rapporti economici e bancari emersi tra e la società Mobili d'Arte AG di Pt_1
pagina 19 di 21 AG BI sas, dei numerosi versamenti effettuati in contanti sul conto corrente personale (in totale oltre 90.000,00 tra il 2020-2024) e dei numerosi accrediti effettuati a terzi, che consentono in effetti definitivamente di superare i dati delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla parte, perché palesemente inattendibili, a fronte della dimostrata ben più estesa disponibilità economica del ricorrente. Senza contare poi il probabile utilizzo di talune motociclette e auto di alta cilindrata, come ad esempio la moto BMW R 1250 GS di cui però il padre risulta intestatario e l'auto Persona_6
BMW 320d 48CxDrive Touring che invece sarebbe intestata alla società.
A fronte di siffatta sperequazione reddituale, il Tribunale reputa allora congruo ed equo attribuire a un assegno divorzile quantificato pari ad euro 400,00 mensili, come richiesto, CP_1 suscettibile di rivalutazione annuale Istat come per legge, tenuto conto che la resistente deve far fronte anche ad un canone di locazione, da ultimo documentato pari ad euro 500,00.
Analogamente, ritiene il Collegio di determinare a favore della figlia maggiorenne , ancora non Per_2 economicamente autosufficiente, un assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 400,00 mensili, da versarsi dal padre alla madre, con riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, come da
Protocollo del Tribunale.
A tale ultimo riguardo, va in effetti chiarito che il ricorrente, pur chiedendo, tardivamente, in comparsa conclusionale, di accertare e valutare se la figlia vantasse i requisiti della sola parziale Per_2 autosufficienza economica al fine di provvedere alla determinazione di un assegno a suo favore, le conclusioni dallo stesso rassegnate al momento della precisazione delle conclusioni, ove ha chiesto di determinare il contributo a suo carico tra euro 350,00 ed euro 500,00, se correttamente interpretate, consentono invece di concludere che egli non intendesse opporsi al riconoscimento di un assegno alla figlia, che dunque va alla stessa attribuito.
Le parti concordano sulla richiesta di revocare ogni statuizione riguardante la figlia , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente, nonostante le precisazioni da ultimo giunte da parte resistente negli scritti conclusivi. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento di tale conforme richiesta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminabile a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. PONE a carico di il pagamento di un assegno divorzile a favore di Parte_1 CP_1
pagina 20 di 21 pari ad euro 400,00 al mese, da versarsi entro il giorno 5, oltre rivalutazione Istat CP_1 annuale come per legge.
2. PONE a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
da corrispondere a , pari ad euro 400,00 mensili, da versarsi Persona_2 Controparte_1 entro il giorno 5, annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
3. REVOCA ogni statuizione relativa alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ivi incluso il contributo al mantenimento, rispetto a , così come contenuta nella sentenza di Persona_8 separazione n. 1678/2018 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 28/6/2018.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali;
infine, Iva e Cassa come per legge.
5. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di . Parte_1
6. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 30/9/2025.
Il GIUDICE EST.
Dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott. Elena Sollazzo
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